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Decisione

35.2016.45

Esame esistenza di un infortunio o di una lesione parificata ai postumi d'infortunio. Rinvio atti per meglio accertare dinamica dell'evento (versioni contrastanti agli atti)

29 settembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori”.

Infine, egli ha precisato di

aver avvertito i dolori per la prima volta il 15 gennaio 2016, “scendendo 6

scale” (cfr. doc. 6).

Dal referto 4 febbraio

2016 del dott. __________ si evince invece che “… sul lavoro il 15.1.16,

scendendo le scale con un grosso bidone di cloro di 25 chili percepisce

dapprima una fitta al ginocchio sx e nell’alzarsi e piegarsi per travasare

questo bidone sente poi un crack con un immediato dolore al ginocchio sx che si

gonfia nelle ore successive, …” (doc. 7).

Nel descrivere la

fattispecie, in base alle dichiarazioni del paziente, il dott. __________ ha

indicato che il “15.1.’16 scendendo le scale con bidone di 25 kg, travasando lo

stesso accusa una fitta e un crack ginocchio sx, susseguente gonfiore” (doc.

9).

In sede di ricorso, l’assicurato

ha riportato la seguente descrizione dell’evento:

" (…)

Scendendo le ripide scale del locale tecnico con un bidone di

liquido di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro, ho sentito uno

strappo nel ginocchio.” (doc. I)

2.8. Dalla risposta di causa si

evince che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni,

ritenendo che il danno alla salute sarebbe insorto nel compiere il semplice gesto

di sollevare un bidone del peso di 25 kg (cfr. doc. 26, p. 5: “Nella concreta

evenienza, dagli atti emerge che l’assicurato stava alzando un bidone di

disinfettante del peso di circa 25 chili quando ha avvertito il disturbo

lamentato.”).

Questa Corte constata che

quella ritenuta dall’istituto convenuto è in effetti la dinamica dell’accaduto riportata

nell’annuncio d’infortunio del 21 gennaio 2016 (cfr. doc. 1).

Considerandi

Il TCA osserva tuttavia che

dai successivi documenti emergono delle versioni contrastanti riguardo

a quello che accadde all’insorgente quel 15 gennaio 2016.

In particolare, dal

questionario compilato dall’assicurato il 1° febbraio 2016 (doc. 6), risulta

segnatamente che i disturbi al ginocchio sinistro sono insorti nel scendere

le scale, allorquando “alzando il bidone appoggiando sul ginocchio ho

sentito un crack e i dolori” (ciò che potrebbe corrispondere a quanto da lui

stesso sostenuto in sede di ricorso (e di replica), ossia che egli ha avvertito

uno strappo al ginocchio sinistro “scendendo le ripide scale del locale tecnico

con bidone di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro”).

Viste le divergenze nella

descrizione del sinistro, il TCA ritiene che l’CO 1 non poteva fondare la

propria decisione di rifiuto sulla versione contenuta nell’annuncio

d’infortunio ma, al più tardi nell’ambito della procedura di opposizione,

avrebbe dovuto procedere all’audizione personale dell’assicurato allo scopo di

chiarire la fattispecie, come è del resto sua consuetudine fare.

In questo contesto, va

sottolineato che decisiva per valutare il diritto alle prestazioni è

generalmente la descrizione fatta dall'assicurato medesimo, rispetto a quanto

figura nell’annuncio d'infortunio LAINF compilato dal datore di lavoro (cfr.,

in questo senso, STCA 35.2010.1 del 1° settembre 2010 consid. 2.9.). Questo

Tribunale ha in effetti già avuto modo di constatare, in più occasioni,

l’esistenza di discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio

datore di lavoro e quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato

all’assicuratore, discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza

soltanto in un secondo tempo (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.17 del 4

marzo 2015 consid. 2.4.).

Nell’evenienza concreta,

ci si trova dunque confrontati a un accertamento incompleto dei fatti

giuridicamente rilevanti. L’assicuratore infortuni convenuto ha,

pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Si

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda

all’audizione personale dell’assicurato, il quale dovrà essere confrontato con

le diverse descrizioni dell’evento che emergono dalla documentazione. In seguito,

sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 dovrà nuovamente decidere in

merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge o di una lesione

parificata ai postumi di un infortunio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al

considerando 2.8. in fine.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti