35.2016.45
Esame esistenza di un infortunio o di una lesione parificata ai postumi d'infortunio. Rinvio atti per meglio accertare dinamica dell'evento (versioni contrastanti agli atti)
29 settembre 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.45
mm
Lugano
29 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 gennaio 2016, la
ditta __________ di __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI
1, il 15 gennaio 2016, aveva lamentato un trauma distorsivo al ginocchio
sinistro nell’alzare un bidone di 25 kg contenente un prodotto chimico per
piscine (cfr. doc. 1).
Il medico curante ha posto
la diagnosi di distorsione con versamento articolare (doc. 9). La RMN del 22
gennaio 2016 ha evidenziato in particolare una sospetta fissurazione del corno
posteriore del menisco interno con versamento articolare (doc. 8).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 marzo 2016, l’istituto
assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento
del gennaio 2016 non configuri né un infortunio, né una lesione parificata ai
postumi di un infortunio (cfr. doc. 20).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 24), in data 4 maggio 2016,
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 26).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
maggio 2016, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, argomentando segnatamente quanto segue:
" (…).
È stato un chiaro infortunio durante l’esecuzione del mio lavoro.
Scendendo le ripide scale del locale tecnico con un bidone di
liquido di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro, ho sentito uno
strappo nel ginocchio.
Dal dottore sono andato con menisco lacerato e produzione di
liquido nel ginocchio.
Il dottor __________ ha prelevato un alto quantitativo di liquido
dal ginocchio e ha fatto eseguire una tac, dalla quale poi il Dr. __________ ha
riscontrato la fissurazione del menisco.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 20 giugno 2016, l’insorgente
ha precisato che “il lavoro da me svolto fa si parte del mio normale lavoro a
parte il fatto che è assolutamente inconsueto il dover scendere delle scale
scomode, nei locali tecnici con i liquidi disinfettanti. Inoltre mettendo male
il piede scendendo, mi ha causato il forte dolore e lacerazione. Quindi, a mio
parere, visto che tocca a me spiegare: con il peso tutto su un solo arto (il
piede), con il piede in fallo, scendendo si è provocata una distorsione nel
ginocchio con conseguente lacerazione, all’istante.” (doc. VI).
L’assicuratore resistente
si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. X).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato
a negare la propria responsabilità in relazione all’evento del 15 gennaio 2016,
oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.4. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli
avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure
di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del
corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
In questo contesto, il TCA
segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19
settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come
già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla
LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.
Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte
dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di
erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è
riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2
D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il
corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia
trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il
rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto
della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano
debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di
una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un
significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento.
Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel
danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è
dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A.
Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei
medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia,
perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327
consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).
2.7. Nella
concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a
prestazioni a proposito dei disturbi al ginocchio sinistro insorti il 15
gennaio 2016, per il motivo che quanto accaduto in quella data non configura né
un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, né un evento assimilabile a infortunio
(“fattore esterno”) ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 26, p. 5).
Nell’annuncio d’infortunio
del 21 gennaio 2016 figura la seguente descrizione del sinistro occorso il 15 gennaio
2016:
" Beim
Hochheben von Schwimmbad-Chemikalien (25kg Bidon) Knie Verdreht. Verdacht auf
Meniskus-Schaden, event. nachfolgende Operation.”
(doc. 1)
Invitato
dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti,
l’insorgente ha dichiarato “eseguendo il mio lavoro di tecnico di servizio
dovevo sostituire un bidone disinfettante. Alzando il bidone per travaso è
avvenuto il disturbo”. D’altro canto, alla domanda se si fosse verificato un
evento particolare (scivolata, caduta, urto, ecc.), l’assicurato ha risposto affermativamente,
aggiungendo “alzando il bidone appoggiando sul ginocchio ho sentito il crack e
Fatti
i dolori”.
Infine, egli ha precisato di
aver avvertito i dolori per la prima volta il 15 gennaio 2016, “scendendo 6
scale” (cfr. doc. 6).
Dal referto 4 febbraio
2016 del dott. __________ si evince invece che “… sul lavoro il 15.1.16,
scendendo le scale con un grosso bidone di cloro di 25 chili percepisce
dapprima una fitta al ginocchio sx e nell’alzarsi e piegarsi per travasare
questo bidone sente poi un crack con un immediato dolore al ginocchio sx che si
gonfia nelle ore successive, …” (doc. 7).
Nel descrivere la
fattispecie, in base alle dichiarazioni del paziente, il dott. __________ ha
indicato che il “15.1.’16 scendendo le scale con bidone di 25 kg, travasando lo
stesso accusa una fitta e un crack ginocchio sx, susseguente gonfiore” (doc.
9).
In sede di ricorso, l’assicurato
ha riportato la seguente descrizione dell’evento:
" (…)
Scendendo le ripide scale del locale tecnico con un bidone di
liquido di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro, ho sentito uno
strappo nel ginocchio.” (doc. I)
2.8. Dalla risposta di causa si
evince che l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni,
ritenendo che il danno alla salute sarebbe insorto nel compiere il semplice gesto
di sollevare un bidone del peso di 25 kg (cfr. doc. 26, p. 5: “Nella concreta
evenienza, dagli atti emerge che l’assicurato stava alzando un bidone di
disinfettante del peso di circa 25 chili quando ha avvertito il disturbo
lamentato.”).
Questa Corte constata che
quella ritenuta dall’istituto convenuto è in effetti la dinamica dell’accaduto riportata
nell’annuncio d’infortunio del 21 gennaio 2016 (cfr. doc. 1).
Considerandi
Il TCA osserva tuttavia che
dai successivi documenti emergono delle versioni contrastanti riguardo
a quello che accadde all’insorgente quel 15 gennaio 2016.
In particolare, dal
questionario compilato dall’assicurato il 1° febbraio 2016 (doc. 6), risulta
segnatamente che i disturbi al ginocchio sinistro sono insorti nel scendere
le scale, allorquando “alzando il bidone appoggiando sul ginocchio ho
sentito un crack e i dolori” (ciò che potrebbe corrispondere a quanto da lui
stesso sostenuto in sede di ricorso (e di replica), ossia che egli ha avvertito
uno strappo al ginocchio sinistro “scendendo le ripide scale del locale tecnico
con bidone di 25 kg, posando maldestramente il piede sinistro”).
Viste le divergenze nella
descrizione del sinistro, il TCA ritiene che l’CO 1 non poteva fondare la
propria decisione di rifiuto sulla versione contenuta nell’annuncio
d’infortunio ma, al più tardi nell’ambito della procedura di opposizione,
avrebbe dovuto procedere all’audizione personale dell’assicurato allo scopo di
chiarire la fattispecie, come è del resto sua consuetudine fare.
In questo contesto, va
sottolineato che decisiva per valutare il diritto alle prestazioni è
generalmente la descrizione fatta dall'assicurato medesimo, rispetto a quanto
figura nell’annuncio d'infortunio LAINF compilato dal datore di lavoro (cfr.,
in questo senso, STCA 35.2010.1 del 1° settembre 2010 consid. 2.9.). Questo
Tribunale ha in effetti già avuto modo di constatare, in più occasioni,
l’esistenza di discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio
datore di lavoro e quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato
all’assicuratore, discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza
soltanto in un secondo tempo (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.17 del 4
marzo 2015 consid. 2.4.).
Nell’evenienza concreta,
ci si trova dunque confrontati a un accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti. L’assicuratore infortuni convenuto ha,
pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si
giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda
all’audizione personale dell’assicurato, il quale dovrà essere confrontato con
le diverse descrizioni dell’evento che emergono dalla documentazione. In seguito,
sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 dovrà nuovamente decidere in
merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge o di una lesione
parificata ai postumi di un infortunio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al
considerando 2.8. in fine.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti