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Decisione

35.2016.47

Assicurata vittima di un trauma d'accelerazione cervicale. Sviluppo di un quadro clinico complesso privo di sostrato organico oggettivabile. Esame dell'adeguatezza del nesso causale (negata)

22 marzo 2017Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi medici curanti e così come verrà meglio dimostrato grazie alle

risultanze di quegli accertamenti che, nonostante esplicita richiesta, non sono

stati ordinati dall’assicuratore nell’ambito della procedura amministrativa

(nuova RMN del rachide cervicale, visita neurologica complessiva con ripetizione

dei potenziali evocati e valutazione tramite iniezione).

La ricorrente rimprovera

pure all’amministrazione di non aver disposto nemmeno un esame bio-meccanico

del sinistro allo scopo di determinare il delta-v.

Nell’ipotesi (denegata) in

cui il Tribunale dovesse concludere all’assenza di un sufficiente sostrato

organico, l’assicurata sostiene che il noto evento infortunistico andrebbe

classificato nella categoria degli infortuni di grado medio in senso stretto.

D’altro canto, sempre a suo avviso, sarebbero da ritenere adempiuti cinque dei

sette criteri di rilievo, e meglio la durata eccezionalmente lunga della cura

medica, il grado e la durata dell’incapacità lavorativa, la cura medica errata,

il decorso sfavorevole della cura, nonché i disturbi somatici persistenti (cfr.

doc. I).

1.4. In data 14 giugno 2016,

l’assicurata ha versato agli atti di causa nuova documentazione medica, in

particolare il rapporto 13 giugno 2016 della dott.ssa L__________ (doc. III +

allegati).

Tali documenti sono stati

trasmessi all’assicuratore resistente ai fini della risposta di causa (doc.

IV).

1.5. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta. In particolare, essa ha

sottolineato che, oltre alla causalità naturale, nel caso di specie farebbe

difetto anche quella adeguata (doc. V).

1.6. In corso di causa, il

patrocinatore della ricorrente ha prodotto ulteriori certificazioni mediche

(cfr. allegati ai doc. XI, XIII e XVII).

In data 13 febbraio 2017,

egli ha informato il TCA che l’assicurata sarà prossimamente sottoposta a una

valutazione peritale disposta dall’Ufficio AI, postulando pertanto un’ulteriore

proroga del termine per le nuove prove (cfr. doc. XVII).

La CO 1 si è pronunciata

in proposito il 27 febbraio 2017, sottolineando che gli atti medici prodotti

nel frattempo “… non evidenziano delle lesioni organiche oggettivabili di

natura post-traumatica.” (cfr. doc. XIX).

1.7. Il 1° marzo 2017, l’avv. RA 1

ha versato agli atti una certificazione elaborata dalla curante dell’assicurata

(doc. XX + allegato).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare

estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° marzo 2015, oppure

no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p.

181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.3

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un

infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con

questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;

cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.

3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,

l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid.

4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109

consid. 9 p. 122s.).

2.4

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria

degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al

limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono

cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002.

U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.6

Nella DTF 134 V 109, già citata

in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la

propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di

disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi

d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi

cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono

chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro

clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a

un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421

p. 79 consid. 2b).

2.7

Nella presente fattispecie, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore convenuto ha

posto fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2015, ritenendo

che l’evento traumatico del marzo 2014 avesse “… unicamente reso sintomatica

una patologia non traumatica preesistente per la quale lo statu quo sine si

ritrova al più tardi dopo un anno. Ulteriormente, invece, solo lo stato morboso

preesistente ha potuto svolgere un ruolo nei disturbi lamentati dalla sig.ra RI

1.

” (doc. 82, p. 8).

Dalle carte processuali si

evince che, successivamente al sinistro, a causa della persistenza di dolore

cervicale con irradiazione scapolare a sinistra e di parestesie distali sempre

a sinistra, l’insorgente il 28 aprile 2014 è stata visitata dai sanitari del

Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (__________), i

quali, all’esame clinico, hanno refertato “… una radicolopatia algica e

deficitaria C6-C7 a sinistra. Visto il recente trauma e la clinica transitoria

presentata, vengono ricercati i segni di una mielopatia, che risultano

attualmente assenti (sensibilità ubiquitariamente conservata, tono e riflessi

propriocettivi normali). Si dispone comunque approfondimento con potenziali

evocati motori e somatosensoriali a breve, con controllo successivo.” (doc. 18).

Sempre dal relativo

rapporto si apprende che, il 9 aprile 2014, era stata eseguita una RMN

cervicale, che aveva evidenziato la presenza di una stenosi foraminale C5-C6 a

destra, C6-C7 a sinistra, in assenza di segni di mielopatia (cfr. pure l’allegato

al doc. C).

I potenziali evocati

somato-sensoriali e motori del 6 maggio 2014 sono risultati nei limiti della

norma (allegati al doc. XI).

A margine della

consultazione del 20 maggio 2014, gli specialisti del Servizio di neurologia

dell’__________ hanno quindi confermato che “gli esami complementari con MR

cervicale e potenziali evocati, unitamente all’esame obbiettivo neurologico, non

mostrano alcun segno deponente per mielopatia.” (allegato al doc. C – il

corsivo è del redattore).

Il 10 giugno 2014, le condizioni

di salute dell’assicurata sono state indagate dal dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica, per conto dell’istituto resistente.

Dopo aver diagnosticato

una sindrome vertebrale/spondilogena cervicale in presenza di alterazioni

degenerative plurisegmentali, uno stato dopo trauma distorsivo del rachide

cervicale l’11 marzo 2014, senza evidente alterazione strutturale acquisita

allo studio radiologico convenzionale, con un quadro clinico iniziale sospetto

per mielopatia (non confermato rispettivamente regredito in occasione degli

approfondimenti neuro-radiologici e neuro-fisiologici in corso), nonché una

sindrome radicolare irritativa deficitaria C6/C7 a sinistra, il consulente

medico si è così pronunciato a proposito della causalità naturale:

" (…).

In assenza di alterazioni strutturali acquisite di potenziale

origine traumatica riconducibili all’evento in parola, in assenza di evidenze

cliniche neuro-radiologiche e neuro-fisiologiche di una mielopatia o per lo

meno in presenza di una remissione delle stesse sull’arco di 2 mesi, in

presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali suscettibili di correlare

con il quadro clinico presentato all’arto superiore sinistro (restringimento

foraminale C6/C7), ritengo giustificata una rivalutazione dell’aspetto

specifico della causalità medico-assicurativa a tempo debito. Questo a più

forte ragione se le limitazioni poste dalla signora RI 1 alla presa a carico

terapeutica, in particolare medicamentosa, dovessero risultare esercitare

un’influenza sulla tempistica e sulla qualità del decorso. Tempistica da

quantificare, se del caso, sulla base della giurisprudenza attualmente

vigente.” (doc. 44, p. 6)

L’esame di RMN cerebrale

(senza mezzo di contrasto) del 1° dicembre 2014 ha escluso l’esistenza di

alterazioni post-traumatiche intracraniche, mettendo però in luce

un’alterazione focale, possibile esito post-traumatico, meno probabile la

natura espansiva, del muscolo temporale di destra (doc. 46).

La TAC cerebrale (con

mezzo di contrasto) del 12 febbraio 2015 ha mostrato una tumefazione inomogenea

con alcune calcificazioni a livello del muscolo temporale a destra, quella

della colonna cervicale (sempre eseguita il 12 febbraio 2015) una protusione

disco-somatica a livello di C5-C6 e C6-C7 con stenosi foraminale in particolare

a livello di C6-C7 a sinistra (cfr. doc. 53).

In data 13 gennaio 2015,

l’assicurata ha di nuovo privatamente consultato il Servizio di neurologia

dell’__________, allo scopo di approfondire “… il riscontro casuale in RM cerebrale

nativa del 01.12.2014 di una lesione a carico del muscolo temporale destro di

eziologia indeterminata.”. Dopo aver ridiscusso le immagini con i colleghi neuroradiologi,

i dottori __________ e __________ hanno concluso per un “… reperto fortuito e

possibilmente benigno, potrebbe in primis trattarsi di una lesione

post-traumatica a carico del muscolo, tutt’ora le caratteristiche radiologiche

non sono del tutto tipiche, entrando in diagnosi differenziale un angioma

venoso o una lesione espansiva di caratteristiche probabilmente benigne. È

dunque indicato assolutamente un completamento con il mdc. (…). Per altro, non

riteniamo questa lesione causante delle sintomatologia presente al volto.”

(allegato al doc. C).

Nuovamente interpellato

dall’amministrazione, con apprezzamento del 30 aprile 2015, il dott. __________

ha in particolare dichiarato che “la collisione dell’11.3.2014 non ha

condotto a nessuna alterazione strutturale acquisita o neurologica persistente

documentabile con esami radiologici clinici e neuro-fisiologici appropriati.

In presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali preesistenti,

l’attuale giurisprudenza riconosce il ripristino di uno status quo ante vel

sine al più tardi un anno dopo l’infortunio.” (doc. 57, p. 1 – il corsivo è del

redattore).

Nel corso del mese di

luglio 2015, la ricorrente è stata sottoposta a una RMN dorsale (da C6 a L1,

senza mezzo di contrasto), esame che ha mostrato, a livello di C6-C7, delle

alterazioni del tipo Modic II delle limitanti somatiche contrapposte con

presenza di una voluminosa protusione erniaria (allegato al doc. 75).

Dal rapporto 28 settembre

2015.

della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e generale, si

apprende che la paziente, nel mese di febbraio 2015, ha consultato il dott. __________,

spec. FMH in neurologia, il quale ha rilevato l’esistenza di

un’importante/concomitante problematica da ricercare nella sfera psichiatrica.

Il medico curante stesso ha peraltro sottolineato la presenza di “… fattori

extra-fisici, psico-somatici, ansioso-depressivi, post-traumatici nel senso

psicologico, ecc. in che modo ed in che misura è giudicabile da un collega

psichiatra. Vorrei sottolineare quanto la medicina classica attuale non è mai

stata in grado di obiettivare molti sintomi che comunque da molto tempo

risultano essere frequenti in pazienti con trauma da decelerazione (vedasi

disturbi neurovegetativi, psico-somatici, ecc.).” (cfr. doc. 67).

Con rapporto datato 5

novembre 2015, il dott. __________, odontoiatra olistico, ha sostenuto che il

quadro clinico presentato da RI 1 è imputabile a un disturbo funzionale dei

nervi del tronco cerebrale, i quali anche attraverso il segmento C2-C4 sono

interconnessi con i nervi spinali (formatio reticularis). Sempre a suo

avviso, la causa va ricercata molto probabilmente in un trauma cervicale

mediante accelerazione oppure urto (allegato al doc. 75).

In data 30 novembre 2015 e

12.

febbraio 2016, hanno avuto luogo delle consultazioni presso il dott. __________,

Primario di medicina manuale della Clinica __________ di __________.

Dal relativo referto

risultano le diagnosi di rachide cervicale alto disfunzionale su stato dopo

infortunio dell’11 marzo 2014, assenza radiologica di fratture a livello della

cervicale alta, disfunzione vegetativa nell’ambito di una disfunzione

segmentale del rachide cervicale alto, possibile coinvolgimento dei nervi del

tronco cerebrale, nonché osteocondrosi C5/C6, C6/C7 con stenosi del canale

spinale senza mielopatia, e di disturbi toracali a partire dall’incidente

stradale del 2014.

Quale ulteriore procedere,

egli ha disposto l’esecuzione di una nuova RMN cervicale, di un approfondimento

neurologico per chiarire la necessità di sottoporre l’assicurata a dei nuovi

esami dei potenziali evocati, nonché di una valutazione con oggetto

l’infiltrazione del ganglio stellato (cfr. doc. L).

Con certificazione 8

gennaio 2016, il dott. V__________, oftalmologo a __________, ha attestato la

presenza di una lieve riduzione della convergenza oculare, senza pronunciarsi

circa l’eziologia del disturbo (cfr. doc. E).

Il 22 febbraio 2006

l’insorgente è stata di nuovo valutata presso dai sanitari del Servizio di

neurologia dell’__________, su incarico della CO 1 (il medico fiduciario aveva chiesto

loro di esprimersi segnatamente sul contenuto del rapporto 5 novembre 2015 del

dott. __________ – cfr. doc. 76). Questo in particolare il tenore del referto

che è stato allestito in quell’occasione:

" (…).

Siamo confrontati con un quadro clinico di complessa

interpretazione, con disturbi aspecifici e variegati ed a nostro giudizio non

riconducibili ad un quadro organico secondario al trauma, ma bensì ad una

reazione psichiatrica al trauma stesso.

In particolare gli esami sino ad oggi eseguiti escludono sia una

mielopatia post-traumatica che gli esiti post-traumatici intracranici.

Quale ulteriore approfondimento in merito alla sospetta radicolopatia

C6/C7 a sinistra, si organizza una elettroneuromiografia mirata al solo scopo

di obiettivare una significativa disfunzione radicolare.

Il quadro depone per un disturbo psichiatrico reattivo pertanto

abbiamo provveduto a proporre una valutazione con Dr. __________, psichiatra

consulente che ci legge in copia.” (doc. 79, p. 3 – il corsivo è del redattore)

Con rapporto del 12 aprile

2016, il dott. __________, specialista in otorinolaringoiatria a __________, ha

refertato, all’esame otoscopico, delle membrane timpaniche retratte senza

soluzioni di continuità delle stesse, alla rino-fibroscopia, una notevole

ipertrofia dei turbinati inferiori e, alla laringoscopia, un deficit di

abduzione della corda vocale destra durante l’inspirazione (doc. I).

Nel referto relativo al

consulto del 18 aprile 2016, il dott. __________, Caposervizio di neurologia

presso l’ORL, ha formulato le diagnosi di sindrome somatoforme di natura

verosimilmente psichiatrica conseguente a un evento traumatico e di esiti di

trauma cervicale da decelerazione con/su assenza di segni di mielopatia,

sospetta radicolopatia C6/C7 sinistra, assenza di correlato elettroneuromiografico

e RMN cerebrale con unico riscontro di possibile lesione post-traumatica del

muscolo temporale di destra, DD: angioma venoso, lesione espansiva di

caratteristiche benigna. D’altro canto, egli ha confermato la presenza di un “…

quadro clinico di complessa interpretazione con disturbi aspecifici e

variegati, secondari probabilmente a reazione psichiatrica al trauma. In

particolare gli esami condotti fino ad ora escludono una mielopatia

post-traumatica, esiti post-traumatici intracranici; l’elettroneuromiografia ha

permesso di escludere una radicolopatia C6-C7 a sinistra. Confermiamo la nostra

indicazione ad una valutazione psichiatrica che è stata nel frattempo prevista

per il 02.05.2016.” (doc. 81).

Il 2 maggio 2016, la

ricorrente è quindi stata indagata dal dott. __________, Capoclinica presso il

Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, secondo il quale, in

assenza di cause organiche in grado di spiegare il corteo sintomatologico

attuale, entra in linea di conto un disturbo somatoforme non specificato,

reattivo al trauma avvenuto nel marzo 2014 (allegato al doc. 83).

In data 27 giugno 2016 si

è tenuto l’approfondimento neurologico auspicato dal dott. __________, sempre

presso la __________ di __________. Gli specialisti hanno riferito di non aver

oggettivato alcun deficit focale. Anche la nuova risonanza magnetica cervicale

(27 giugno 2016) non ha evidenziato indizi a favore di una mielopatia. Vista la

cattiva sopportazione mostrata in passato dall’assicurata, si è rinunciato a

ripetere l’esame dei potenziali evocati.

Questa la loro

conclusione:

" (…).

Aus unserer Sicht ist ein Teil der von der

Patientin beklagten Symptome, insbesondere die Dysfunktion im Rachen und

Halsbereich mit Schluckstörungen, Heiserkeit, Aerophagie etc. nicht mit

einer organischen Genese zu erklären und whs. eher im Rahmen einer

funktionellen Problematik zu interpretieren. Allenfalls sollten hier

weitere Abklärungen auch in Richtung psychosomatische Medizin erfolgen.” (allegato

al doc. XI – il corsivo è del redattore)

Con rapporto del 30 giugno

2016, il dott. __________ ha dichiarato di essere convinto che, nonostante gli

esiti degli accertamenti eseguiti nel frattempo, la sintomatologia denunciata

dalla ricorrente si trovi in nesso causale diretto con l’infortunio dell’11

marzo 2014, ovvero con una possibile disfunzione del sistema nervoso

vegetativo, rispettivamente dei nervi del tronco cerebrale (cfr. allegato al

doc. XI).

Nel mese di luglio 2016,

l’insorgente si è sottoposta a una nuova serie di accertamenti strumentali per

immagini (RMN cerebrale, cervicale e delle articolazioni temporo-mandibolari

[ATM], nonché angio-RMN dei vasi cerebro-afferenti) che hanno evidenziato, a

livello cerebrale, una discreta atrofia corticale diffusa in sede

fronto-parietale e temporo occipitale con alcune poche lesioni lacunari della

sostanza bianca in sede peri-ventricolare di vecchia data, a livello

cervicale, un’osteocondrosi bi-segmentale C5-C6 e C6-C7 con ernia

medio-laterale a sinistra di larga base in C6-C7 e probabile restringimento

foraminale a sinistra in questo segmento e, a livello delle ATM, una

buona integrità del disco e un regolare movimento durante l’apertura della

bocca con minimi processi degenerativi secondari e leggera osteofitosi a

partenza dalla testa mandibolare sinistra (allegato al doc. XI).

Nell’agosto 2016, RI 1 ha

privatamente consultato il Prof. dott. __________, Primario della Clinica di

medicina dentaria ricostruttiva dell’Ospedale __________ di __________, il

quale ha refertato un’artralgia delle ATM, un dolore miofasciale interessante i

muscoli temporales e masseteres e un bruxismo, nonché, a titolo

di diagnosi secondaria, un disturbo del dolore con fattori somatici e psichici

(allegato al doc. XI).

Fra la documentazione

prodotta in corso di causa figura pure un rapporto del radiologo dott. __________,

il quale, procedendo a una rivalutazione del dossier radiologico, ha sostenuto

che i dolori denunciati dall’assicurata all’emitorace destro “… potrebbero

rappresentare una nevralgia intercostale dovuta o ad una lesione del nervo

intercostale 8 e/o 9 durante il trauma subito oppure dovuta ad una irritazione

continua del nervo intercostale 8 e/o 9 dovuto alla scomparsa del solco

subcostale nella zona della pregressa frattura di queste due costole.”

(allegato al doc. XIII).

Il data 19 gennaio 2017,

la ricorrente si è privatamente sottoposta a una valutazione interdisciplinare

di medicina del dolore presso il Centro __________ di __________.

Nel loro rapporto, gli

specialisti hanno indicato di non aver oggettivato alcun deficit focale

neurologico atto a chiarire i disturbi lamentati dall’assicurata, sottolineando

che gli accertamenti diagnostici più volte ripetuti non hanno permesso di

individuare un corrispondente correlato strutturale, rispettivamente

neurofisiologico. Anche se dall’esame clinico non sono emersi elementi a favore

di una patologia psichica, l’atteggiamento mostrato dall’insorgente – notevole

irrequietezza e uno schema bizzarro dei movimenti – necessita di ulteriori chiarimenti

in questa direzione. A loro avviso, la problematica psichica va inquadrata in

un disturbo dell’adattamento, mentre i dolori, in presenza di un correlato

somatico non chiaro, in un disturbo da dolore somatoforme (allegato al doc.

XVII).

Con certificazione del 24

febbraio 2017, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, ha

segnatamente affermato che, consecutivamente al noto incidente stradale, si

sarebbe “… sviluppata una instabilità atlanto-dentale comprovata da

un’osteofitosi reattiva ad una sclerosi epistrofea. Inoltre sussiste un’ernia

discale postraumatica C6/7 e C5/6 con relativa stenosi del canale spinale e

compressione della radice C7 a sinistra. Artrosi postraumatica

dell’articolazione temporo-mandibolare sinistra con osteofitosi della testa

mandibolare e con mobilità limitata. Ematoma su contusione del muscolo

temporale destro. Frattura costola 8 e 9 a destra con compressione e nevralgia

intercostale postraumatica. Sospetto di interessamento lesivo traumatico dei

nervi cranici III, V, IX, XI e XII. Spazi liquorali allargati e lesioni

lacunari della sostanza bianca periventricolare e sopra il corpo calloso.

Mioclonia e fibrillazioni muscolari al viso e spasticità laringo-toracale.”

(cfr. allegato al doc. XX).

2.8

Nella concreta evenienza,

alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al

precedente considerando, occorre ritenere dimostrato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che

la complessa sintomatologia lamentata da RI 1, non correla a sufficienza con un

danno infortunistico oggettivabile.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di

disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Nel caso di specie, i

numerosi accertamenti radiologici e strumentali che sono stati posti in atto

giustificano questa conclusione, alla quale sono del resto recentemente giunti anche

gli specialisti del Centro __________ di __________ (cfr. allegato al doc. XVII, p. 2: “Adererseits hat die bislang zum Teil mehrfach

wiederholte Diagnostik kein entsprechendes strukturelles bzw.

neurophysiologisches Korrelat finden können, …”).

In

particolare, va precisato che se è vero che gli accertamenti diagnostici hanno

consentito di evidenziare, a livello del rachide cervicale, delle alterazioni

plurisegmentali, specificatamente un’ostecondrosi a livello di C5/C6 e C6/C7

con restringimento foraminale C5/C6 a destra e C6/C7 a sinistra, è altrettanto

vero che i sanitari hanno escluso la presenza di una mielopatia (cfr., ad

esempio, il rapporto relativo alla consultazione 20 maggio 2014 presso il

Servizio di neurologia dell’ORL: “Gli esami complementari con MR cervicale e

potenziali evocati, unitamente all’esame obbiettivo neurologico, non

mostrano alcun segno deponente per mielopatia.” – il corsivo è del

redattore), così come di una sindrome radicolare irritativa C6/C7 a sinistra

(cfr. doc. 81, p. 2: “l’elettroneuromiografia ha permesso di escludere una radicolopatia

C6/C7 a sinistra” – il corsivo è del redattore). Ora, a prescindere dal

fatto che, secondo il chirurgo ortopedico dott. __________, avendo l’infortunio

dell’11 marzo 2014 semplicemente reso manifesto il preesistente stato morboso

del rachide cervicale (in questo senso, si è del resto espresso anche il medico

curante dell’assicurata, dott.ssa __________ – doc. 19, p. 2: “Dati i disturbi

persistenti si è eseguita una RM con le sopracitate discopatie, probabilmente

preesistenti seppure fino ad ora silenti; ora traumatizzate, sono

divenute sintomatiche.” – il corsivo è del redattore), il nesso causale

naturale si è estinto, al più tardi, a distanza di un anno dal sinistro

medesimo (cfr. doc. 57), ciò sta a significare che il danno oggettivato non è

suscettibile di spiegare a sufficienza la sintomatologia denunciata

dall’assicurata.

Lo stesso vale anche per

la lesione oggettivata a livello del muscolo temporale destro. Sempre a

prescindere dalla circostanza che non risulta sufficientemente dimostrato che

essa si trovi in una relazione causale naturale con l’infortunio del marzo 2014

(al riguardo, si veda il rapporto 13 gennaio 2015 del Servizio di neurologia

dell’ORL, in cui si parla esplicitamente di una “eziologia indeterminata”),

la lesione in questione non è stata considerata la causa dei disturbi

interessanti il volto (cfr. il rapporto del 13 gennaio 2015 appena citato: “Per

altro, non riteniamo questa lesione causante della sintomatologia presente al

volto.”).

Inoltre, questa Corte

prende atto che, secondo il dott. __________, la sintomatologia presentata

dalla ricorrente sarebbe imputabile a una - peraltro solo possibile -

disfunzione del sistema nervoso vegetativo, rispettivamente dei nervi del

tronco cerebrale (cfr. allegato al doc. XI; in questo senso, si veda pure il

parere espresso dall’odontoiatra dott. __________ – allegato al doc. 75). Resta

comunque il fatto che le approfondite misure diagnostiche a cui è stata

sottoposta RI 1, non hanno consentito di oggettivare il danno da cui derivererebbe

il disturbo funzionale.

Infine, il TCA non può

parimenti ritenere dimostrato, con un grado sufficiente di verosimiglianza, che

i disturbi presenti a livello dell’emitorace destro sarebbero provocati da una

nevralgia intercostale, visto che lo stesso radiologo dott. __________ si è

pronunciato al riguardo in termini di semplice possibilità (cfr. allegato al

doc. XIII: “L’attuale sintomatologia potrebbe rappresentare …” – il

corsivo è del redattore).

In queste condizioni, questo

Tribunale può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in

particolare una perizia medica giudiziaria, così come dall’attendere gli esiti

della perizia pluridisciplinare ordinata nel frattempo dall’Ufficio AI (cfr.

doc. XVII), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già

state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante

giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;

STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Sempre in questo contesto,

il TCA non può seguire la ricorrente allorquando rimprovera all’amministrazione

di non aver dato seguito alla sua richiesta di completare l’istruttoria con la

ripetizione di una RMN cervicale, con un’indagine neurologica complessiva e con

una valutazione tramite infiltrazione del ganglio stellato, indagini atte, a

suo dire, a “certificare oggettivamente i disturbi” (doc. I, p. 9). Al

proposito, occorre osservare che gli accertamenti in questione erano stati prescritti

dal dott. Hämmerle a margine delle consultazioni del novembre 2015 e febbraio

2016.

(cfr. doc. L). Dalla documentazione agli atti si evince che la RMN

cervicale è stata eseguita il 27 giugno 2016, così come l’approfondimento

neurologico. Gli stessi specialisti della Clinica __________ hanno rinunciato a

ripetere i potenziali evocati, vista la cattiva sopportazione dimostrata in

passato dall’assicurata e, proprio in ragione di questa cattiva sopportazione,

essi hanno pure dichiarato esaurite le opzioni terapeutiche in relazione ai

dolori interessanti il rachide cervicale (rinunciando quindi a praticare l’infiltrazione

del ganglio stellato).

Parimenti infondato è il

rimprovero mosso sempre nei confronti della CO 1 per non aver ordinato

un’analisi bio-meccanica dell’incidente al fine di determinare il delta-v (cfr.

doc. I, p. 9). In proposito, va rilevato che, secondo costante giurisprudenza,

le risultanze di tale analisi possono avere una rilevanza esclusivamente nel

quadro della valutazione dell’adeguatezza (cfr. STF 8C_252/2007 del 16

maggio 2008 consid. 6 e i riferimenti ivi menzionati). Di certo, l’atto

istruttorio in questione non è atto a fornire elementi utili in merito all’oggettivazione

dei disturbi denunciati dalla persona assicurata.

2.9

In assenza di

un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico

dell’adeguatezza.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione

delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione

della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e

quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità

si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel

caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI,

motivo per cui è determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di

salute dell’insorgente.

In proposito, dalla

documentazione agli atti si evince che le terapie di cui beneficiava la

ricorrente erano volte a controllare la sintomatologia, piuttosto che a

migliorarla notevolmente (si veda il doc. 79, p. 2: “Nel frattempo la paziente

si è sottoposta a numerose terapie di medicina alternativa con assunzione di elementi

naturali, terapia neurale, agopuntura, rolfing, terapia ayurvedica, yoga,

isodinamica e canto armonico, senza sostanziale beneficio.”).

Assodato

dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF

117.

V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V

109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

Questa Corte constata che,

al momento determinante dell’emanazione della decisione su opposizione

impugnata (come del resto già in precedenza), il quadro clinico dell’assicurata

era largamente dominato da una problematica psichica, caratterizzata

dall’estenzione di una sintomatologia risultata priva di sostrato organico (in

questo senso, si veda il doc. 79, p. 2: “La paziente ha poi presentato una

sintomatologia variegata, in progressione, che riconduce temporalmente al

trauma cervicale con: calo del visus, impressione di difficoltà di convergenza,

miochimie al volto, xerostomia, senso di tensione toracica e dorsale, dolori

epigastrici la costringono a piccoli pasti frazionati, in associazione ad

importante costipazione che la costringe a somministrarsi clismi evacuativi,

palpitazioni, sudorazioni, pollachiuria, secchezza cutanea e continua

eruttazione.”), così come certificato da più parti (al riguardo, si veda supra,

consid. 2.7.). In ossequio alla giurisprudenza federale, il nesso

di causalità adeguata deve pertanto essere valutato secondo le regole inerenti

all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della

DTF 115 V 133 (cfr. RAMI 2002 U 465 p. 437).

2.10

Nel valutare l'adeguatezza del

nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio

occorso alla ricorrente, che è così stato descritto in sede di ricorso:

" (…).

La dinamica dell’incidente è assai semplice: la qui ricorrente,

mentre era ferma alla guida della sua vettura ad uno “STOP”, ha subito un tamponamento

da tergo.” (doc. I, p. 2 – il corsivo è del redattore)

Chiamato ora a

classificare tale sinistro, ricordato che, in questo contesto, non devono

essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio né le circostanze

concomitanti (cfr. STF 8C_584/2010 dell’11 marzo 2011 e

SVR UV Nr. 8 p. 26), questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti,

conformemente a un’affermata prassi federale (si veda la STF 8C_304/2008 del 1°

aprile 2009 consid. 5.1: “Das kantonale Gericht hat den

Verkehrsunfall vom 9. November 2003 als mittelschwer im Grenzbereich zu den

leichten Unfällen eingestuft. Diese, im angefochtenen Entscheid einlässlich

begründete, Beurteilung ist nach Lage der Akten und im Lichte der

Rechtsprechung zur Unfallschwere bei einfachen Auffahrkollisionen, einschliesslich

Doppelkollisionen mit primärer Heckkollision und sekundärer Frontkollision

(vgl. SVR 2007 UV Nr. 26 S. 86 E. 5.2, U 339/06; RKUV 2005 Nr. U 549 S. 236 E.

5.1.2

mit Hinweisen, U 380/04; Urteile 8C_687/2007 vom 26. August 2008 E. 5.1,

8C_252/2007 vom 16. Mai 2008 E. 6.2 und 8C_51/2007 vom 20. November 2007 E.

4.3

), nicht zu beanstanden.”).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.

100.

ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_648/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 6.2 e STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid.

4.4

: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend

erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133

nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E.

4.

).“).

Ora, in

ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, considerato che la

complessa sintomatologia denunciata dalla ricorrente è risultata non

correlare con un danno infortunistico oggettivabile (cfr. supra consid.

2.8

; tutt’al più, in base alla valutazione del dott. F. Caranzano, i disturbi

legati alle preesistenti alterazioni degenerative del rachide cervicale traumatizzate

in occasione dell’infortunio assicurato, sono rimasti in nesso causale naturale

con quest’ultimo evento per un anno al massimo – cfr. doc. 57), nella concreta

evenienza, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti i criteri

della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, della

durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici

persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti

intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

Questo Tribunale ritiene

che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio, sia senz’altro da negare.

D’altro canto, nessun

elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio. In proposito, l’insorgente non può essere seguita allorquando

fa valere che i medici non avrebbero “… trattato il caso con la dovuta serietà,

e da ciò è derivata una mancata e tempestiva cura adeguata, ciò che ha

allungato notevolmente (e forse compromesso per sempre) la guarigione.” (doc.

I, p. 11). Il TCA osserva in effetti che è piuttosto l’assicurata stessa ad

aver rifiutato di sottoporsi alle misure terapeutiche propostele dagli

specialisti, preferendo affidarsi alla medicina complementare (cfr., ad

esempio, doc. 18, p. 2: “Viene nel frattempo proposta alla paziente una terapia

antalgica da affiancare alla fisioterapia in corso visto il quadro di

radicolopatia cervicale, che però viene per il momento rifiutato.”, doc. 44, p.

5: “L’attitudine di rifiuto verso un approccio terapeutico “classico”, con

accettazione unicamente di misure complementari, potrebbe potenzialmente anche

influenzare la tempistica ed eventualmente l’esito del decorso.”, doc. 57, p.

2: “Il tenore del rapporto del 28.8.2014 del __________, signor __________,

alimenta una certa perplessità sulla circoscrizione degli obiettivi terapeutici

effettivamente ricercati: vedi quotidiana regolare defecazione, migliore

respirazione bronchiale e nasale, pelle morbida e ben nutrita, alimentazione

corretta per una maggiore salute, pratiche igienistiche antiinfiammatori!” e

doc. 67, p. 2: “Medicamenti di tipo complementare (specialmente medicina

antroposofica) da lei preferiti: con variazioni quasi mensili; (…). Da notare

che ella sta seguendo terapie iniziate di sua volontà: inizialmente trattamenti

ayurvedici, inoltre cure osteopatiche presso Signor __________ (da parte mia

non prescritte ma accordate), in seguito da giugno 2015 presso il Dr. dent. __________,

il quale le avrebbe diagnosticato patologie ossee varie – nota: a detta della

paziente; tali patologie fino ad ora però non obiettivabili in esami

radiologici convenzionali quali TAC e RM; recentemente presso Dr. __________ di

__________ – diagnostica e terapie in riferimento a disturbi

neurovegetativi.”).

Sulla scorta di quanto

precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 (tutti risultati

privi di sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico che l’ha vista vittima l’11 maggio 2014.

Facendo difetto

l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza

del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, anche per questo motivo appare

superfluo dar seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia giudiziaria

(cfr. doc. I, p. 9).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore ha posto

termine alle proprie prestazioni dal 1° marzo 2015, merita dunque conferma in

questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti