Lexipedia

Decisione

35.2016.48

Assicurato spintonato urta capo contro una transenna. Sviluppo di un quadro clinico complesso, risultato privo di sostrato organico oggettivabile. Esame dell'adeguatezza del nesso causale (negata)

6 marzo 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi interessanti l’ATM vanno considerati oggettivabili ai sensi della

giurisprudenza federale, lo specialista lo ha negato, precisando che né dal

profilo clinico né da quello radiologico-strumentale sono emersi elementi a

favore dell’esistenza di alterazioni strutturali organiche a livello dell’ATM

destra (“Wie in meiner Beurteilung vom 25.01.2016 vermerkt, finden sich

somit keine eindeutigen Hinweise auf eine strukturelle pathologische Veränderung

im rechten Kiefergelenk.”). È stata unicamente riscontrata una posizione

viziata del condilo destro, nel senso di una posizione antalgica,

verosimilmente dipendente dai dolori e muscolarmente fissa. Il dott. __________

ha peraltro sostenuto che un’infiltrazione intrarticolare di anestetico locale

potrebbe contribuire a chiarire la fattispecie dal profilo diagnostico (cfr.

doc. XI, risposta ai quesiti n. 1 e 2).

Sempre secondo lo

specialista interpellato dal Tribunale, la problematica presentata da RI 1 va

considerata in nesso causale naturale con l’infortunio del novembre 2014 e,

possibilmente, quale parziale conseguenza di un’insufficiente assistenza/trattamento

dello stato algico durante le prime settimane dopo il trauma (cfr. doc. XI,

risposta al quesito n. 3).

Il dott. __________ ha

infine affermato che i referti dei dottori __________ e __________ (doc. 155 e

doc. Y) non sono suscettibili di modificare la valutazione contenuta nel suo

rapporto del 25 gennaio 2016, ma anzi la confermano (cfr. doc. XI risposta al

quesito n. 4).

Chiamata ora a

pronunciarsi, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, questa

Corte ritiene di poter fare propria la valutazione espressa dal dott. __________,

secondo la quale i disturbi denunciati dall’assicurato a livello dell’ATM non

sono stati sufficientemente oggettivati. L’esperto ha puntualmente motivato la

propria opinione, spiegando che a causa del dolore generato dalla contusione

riportata in occasione della nota caduta, la mandibola ha assunto una posizione

antalgica la quale, protrattasi nel tempo, ha determinato una posizione viziata

del condilo destro, muscolarmente fissa. Egli ha peraltro precisato che non è

stato possibile oggettivare neppure se la persistente posizione anteriorizzata

del condilo abbia provocato un incremento dei tessuti molli nella porzione

posteriore dell’ATM.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (DTF

138 V 248 consid. 5.1; SVR 2012 UV nr. 5 p. 17).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda

pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Il TCA non ignora che,

secondo il dott. __________ (una proposta analoga era stata del resto formulata

anche dal Prof. dott. __________ – cfr. doc. S), un’infiltrazione

intrarticolare potrebbe fornire elementi utili dal profilo diagnostico (cfr.

doc. XI, p. 2). Occorre tuttavia segnalare che questa Corte ha già avuto modo

di stabilire che simili test non sono atti a oggettivare a

sufficienza un danno morfologico a cui correlare i disturbi lamentati dalla

persona assicurata, e ciò nella misura in cui la diagnosi del problema

viene fatta dipendere direttamente da come, in base alle indicazioni fornite

dall’interessato stesso, il dolore è stato influenzato dalla terapia posta

in atto, quindi da un giudizio puramente soggettivo (in questo senso, si veda

la STCA 35.2005.42 del 30 aprile 2007 consid. 2.15., la STCA 35.2014.71

del 15 aprile 2015 consid. 2.10., confermata dal TF con sentenza 8C_361/2015

del 19 gennaio 2016 consid. 3.2 e la STCA 35.2014.79 del 30

novembre 2015 consid. 2.8.).

In esito a tutto quanto

precede, occorre dunque concludere che la problematica interessante l’ATM non

correla a sufficienza con un danno strutturale oggettivabile.

2.6.2. Dalle tavole processuali

emerge che, successivamente alla caduta del mese di novembre 2014, l’insorgente

ha inoltre denunciato dei disturbi a livello cervico-cefalico.

In data 6 febbraio 2015,

egli ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in

neurochirurgia.

Dal suo referto si evince

che, già antecedentemente al sinistro in discussione, RI 1 aveva lamentato una

sintomatologia algica cervicale, per la cui diagnosi egli era stato

segnatamente sottoposto a un esame di RMN nel maggio 2014 (referto prodotto sub

doc. 21.1). Il dott. __________ ha quindi dichiarato che, da un confronto delle

due risonanze, dalla seconda non risultano “… elementi riconducibili al trauma

recente, ritenendo le degenerazioni discali compatibili con un evento non

traumatico.”. Lo specialista ha inoltre auspicato l’esecuzione di uno studio

dinamico del rachide cervicale per escludere la presenza di un’instabilità,

precisando che, in caso di esito negativo, la sintomatologia, in particolare

quella derivante da un’importante contrattura della muscolatura

latero-cervicale e della regione scapolo–omerale, avrebbe dovuto essere

trattata mediante fisioterapia (doc. 11).

Agli atti figurano alcune

certificazioni del dott. __________, spec. FMH in fisiatria. In particolare da

quella datata 9 giugno 2015 risulta che, a quel momento, il ricorrente

lamentava (oltre ai noti disturbi temporo-mandibolari e ad altri disturbi di

cui si dirà in seguito) dolori cervico-cefalici, precisamente una cefalgia

frontale ed occipitale prevalentemente sul lato destro e una cervicalgia. Il

dott. __________ ha riferito di aver oggettivato dal suo punto di vista “… una

contrattura muscolare dolorosa e tenace del muscolo elevatore della scapola,

fascio superiore del trapezio, splenio del capo e del collo bilateralmente.

Limitazione antalgica ai gradi medi dell’escursione articolare su tutti i piani

del movimento. Non deficit neurologici periferici agli arti superiori.” (doc.

54; dello stesso autore si veda pure il doc. 56).

Il 16 giugno

2015 l’assicurato è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia, su incarico dell’amministrazione. Per quanto qui d’interesse, egli

ha sostenuto che, dal profilo neurologico, “… non ci sono argomenti per una

lesione dei segmenti cervicali, rispettivamente le loro articolazioni e

neurologicamente non vi è una radicolopatia cervicale né argomenti per una

mielopatia cervicale. Devo presumere che l’incapacità di muovere la colonna

vertebrale è dovuta a una componente muscolare reattiva o a una componente

funzionale. Quest’impressione clinica è anche sottolineata dalla descrizione

della risonanza magnetica eseguita prima dell’incidente (doc. nr. 1 e doc. nr.

6) che mostra cambiamenti degenerativi invariati dopo l’incidente del

23.11.2014. Da parte mia non posso escludere il sospetto funzionale, comunque

lo psichiatra, collega Dr. __________, potrebbe valutare questa componente in

modo chiaramente più professionale.” (doc. 59).

Nel mese di

marzo 2016, il ricorrente è stato sottoposto a un’ulteriore RMN cervicale,

esame che ha evidenziato la presenza di una piccola ernia discale sinistra a

livello di C3-C4, di un’ernia discale mediana-paramediana destra a livello di

C5-C6, di una protusione focale paramediana destra e paramediana sinistra a

livello di C6-C7 e di un ispessimento ed edema delle parti molli sul profilo

posteriore all’altezza di C7-Th1 (doc. X).

Con rapporto

del 6 luglio 2016, la dott.ssa __________, Caposervizio presso il Servizio di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, consultata

dall’assicurato il 22 giugno 2016 in ragione dell’esistenza di “dolori

cervicali che si irradiano nelle due braccia, soprattutto in quello destro, non

corrispondente a un dermatomero, che va insieme a delle disestesie”, ha

espresso il parere che tali disturbi sono riconducibili “… alla forte

tensione muscolare paraspinale nucale che probabilmente è causata dalla

sublussazione condilo-mandibolare destra e la consecutiva asimmetria. Penso che

i sintomi siano collegati all’infortunio del 2014. In ogni caso non pongo

indicazione a intervento neurochirurgico, consiglio piuttosto un ciclo di

agopuntura per trattare la tensione muscolare …” (doc. FF1 – il corsivo è del

redattore).

Dalla documentazione

medica appena citata emerge che i disturbi cervico-cefalici denunciati

dall’insorgente non correlano con le alterazioni oggettivate grazie agli esami

strumentali praticati. È infatti parere unanime degli specialisti intervenuti

che essi siano riconducibili piuttosto a problemi muscolari (contratture,

tensioni), che di per sé non rappresentano un sufficiente substrato

oggettivabile (al riguardo, si veda la STF 8C_744/2007 del 5 novembre 2008 consid.

4.5: “Auch Verhärtungen und Verspannungen

der Muskulatur, Druckdolenzen im Nacken sowie Einschränkungen der

HWS-Beweglichkeit können für sich allein nicht als klar ausgewiesenes

organisches Substrat der Beschwerden qualifiziert werden. Gleiches gilt für

Nackenverspannungen bei Streckhaltung der HWS mit Retrohaltung (SVR 2008 UV Nr.

2 S. 3 E. 5.2 mit Hinweisen, U 328/06; Urteile 8C_33/2008 vom 20. August

2008 und 8C_806/2007 vom 7. August 2008).“), i quali, perlomeno secondo la

dott.ssa __________, sarebbero provocati dalla disfunzione interessante

Considerandi

l’ATM (che non è comunque risultata oggettivabile, così come indicato al

consid. 2.8.1. in fine).

Sempre in

questo contesto, è utile segnalare che già antecedentemente all’infortunio qui

in discussione, per la precisione a margine della consultazione del 26 marzo

2013, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, aveva imputato le cefalee,

la sintomatologia vertiginosa e le parestesie alla mano destra, alle contratture

muscolari esistenti a livello cervicale e dei trapezi (cfr. doc. 117 – inc.

__________ prodotto sub doc. XVI: “Inquadro le parestesie accusate dal

paziente alla mano destra proprio nell’ambito delle contratture cervicali e dei

trapezi, come si riscontra frequentemente in casi analoghi con irradiazione

pseudoradicolare, soprattutto sulla parte ulnare degli arti superiori. Anche le

cefalee come la sintomatologia vertiginosa accusata dal paziente derivano dalle

contratture cervicali, senza indizi di una problematica endocranica.”). A

proposito dell’esistenza di una problematica muscolare a livello cervicale, si

veda pure la certificazione 22 gennaio 2014 del dott. __________, medico

curante (cfr. doc. 167 – inc. __________ prodotto sub doc. XVII:

“L’esame clinico mostrava una mobilità ridotta della cervicale: (…). La

rotazione della testa in posizione neutra verso sinistra fino a 45° verso

destra appena 30°. La muscolatura cervicale era indurita, dolente al minimo

tocco.” – il corsivo è del redattore).

Anche in questo caso si è

dunque in presenza di disturbi non oggettivabili ai sensi della giurisprudenza

federale.

2.6.3

Questo Tribunale deve ancora valutare

se i disturbi della sfera ORL trovano sufficiente giustificazione in un

danno infortunistico oggettivabile.

Dalla documentazione agli

atti risulta che i disturbi uditivi denunciati da RI 1 sono stati indagati dal

dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia maxillo-facciale.

Con certificazione del 22

aprile 2015, lo specialista ha riferito di aver riscontrato, all’esame clinico,

una retrazione delle membrane timpaniche e, all’audiogramma, una ipoacusia di

trasmissione a destra. Egli ha peraltro sostenuto che la problematica a livello

dell’ATM destra “… potrebbe causare un disturbo di ventilazione dell’orecchio

destro, dato che non riesce più a compensare la pressione dell’orecchio.” (doc.

32).

Rispondendo a una

richiesta d’informazione da parte della CO 1, il medico curante specialista ha

rilevato che l’assicurato lamentava una “… sensazione di orecchio ovattato a

destra …” nonché insicurezza e nausea spostandosi con i mezzi pubblici e

l’automobile, imputabili a “… un leggero disturbo della ventilazione (…),

causato dal mal funzionamento dell’articolazione mandibolare che non gli permette

di compensare la pressione”, con la precisazione che il problema principale era

“… legato al mal funzionamento della mandibola e la ripresa lavorativa è

strettamente dipendente da questa patologia.” (doc. 48).

In data 19 giugno 2015, il

medico in questione ha ribadito che il ricorrente presentava un disturbo della

ventilazione dell’orecchio destro, dipendente dal malfunzionamento

dell’articolazione mandibolare e, quindi, un disturbo direttamente legato

all’infortunio del novembre 2014 (cfr. doc. K).

Infine, nel suo rapporto

datato 27 gennaio 2016, egli ha confermato la presenza di un’ipoacusia, di

disturbi dell’equilibrio, di vertigini e nausea, “… dovuti alla mancante

possibilità di compensare la pressione nell’orecchio medio. Questo disturbo

viene provocato dal mal funzionamento dell’articolazione temporomandibolare.”

(allegato al doc. K).

Alla luce di quanto

precede, il TCA ritiene che nemmeno per le problematiche ORL vi sia un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, e ciò nella misura in cui, secondo

lo specialista nella materia, esse sono in ultima analisi causate dalla

problematica riguardante l’ATM (che non è risultata

oggettivabile, così come indicato al consid. 2.6.1. in fine).

2.6.4

RI 1 lamenta

pure delle turbe psichiche.

Agli atti

figura una perizia che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha elaborato in data 15 novembre 2015 per conto della CO 1 (cfr.

doc. 113).

In quella

sede, egli ha diagnosticato una lieve sintomatologia ansioso-depressiva nel

contesto di una sintomatologia algica in sede maxillo-facciale destra

(ICD-10:F41.2).

D’altro

canto, per quanto qui d’interesse, il consulente psichiatrico

dell’amministrazione ha dichiarato trattarsi di disturbi psicogeni (e

non di disturbi psichici aventi un’origine cerebrale organica).

Interrogato

in merito alla loro patogenesi, egli ha precisato che l’evento in sé “… non è

stato vissuto in modo traumatico. Non ha perso conoscenza. Si è recato da solo

al Pronto Soccorso. Ha terminato regolarmente il suo turno di lavoro. Solo

successivamente ha avvertito gonfiore e dolore alla masticazione. L’evento non

è stato né particolarmente impressionante, né grave, comunque non tale da

generare disturbi psichici. All’origine dei disturbi psichici giocano

indubbiamente un ruolo importante i fattori psicosociali, in particolare le

preoccupazioni socio-professionali.”, per quindi concludere che “l’infortunio è

una causa semplicemente possibile dei disturbi psichici attuali.”.

Questa Corte osserva che

altri specialisti si sono invece pronunciati a favore di un’eziologia

traumatica della problematica psichica, ma nessuno ha sostenuto che essa sarebbe

espressione di un danno cerebrale organico (cfr. la certificazione 15 ottobre

2015.

del dott. __________ – doc. Q e quella 6 giugno 2016 della dott.ssa __________

– doc. EE).

2.7

In assenza di

un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (si vedano i consid. 2.6.1.-2.6.4.), occorre effettuare un esame

specifico dell’adeguatezza.

Nel valutare l'adeguatezza

del legame causale secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.; la prassi sviluppata nella

DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali, precisata nella DTF

134.

V 109, non può qui trovare applicazione, siccome dalla documentazione

medica agli atti non risulta che RI 1 abbia riportato una contusio cerebri

e, del resto, nemmeno una semplice commotio cerebri – in proposito, cfr.

STF 8C_648/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 6.2,8C_75/2016 del 18 aprile 2016

consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11

agosto 2016 consid. 5), occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso all’assicurato il 23 novembre 2014.

Dalle

carte processuali si evince che l’insorgente stava svolgendo la propria

attività di agente di sicurezza presso il posteggio di un locale notturno di __________,

quando è stato spintonato da tergo. Egli è quindi caduto in avanti, battendo il

lato destro del viso contro una transenna (cfr. doc. I, p. 3 e doc. 92).

I sanitari del Servizio di

PS dell’Ospedale __________ di __________, consultati dall’assicurato la sera

stessa, hanno diagnosticato delle ferite lacerate multiple intorno all’orecchio

destro (cfr. doc. 1.2).

Chiamato ora a

classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti.

L’Alta Corte ha del resto

qualificato allo stesso modo l’infortunio riguardante un assicurato coinvolto

in un alterco con suo parente, il quale l'aveva ripetutamente strattonato e

scaraventato contro un muro, riportando un trauma cranico semplice (cfr. STF

8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 6.6).

Si veda pure la STF

8C_1016/2010 del 31 maggio 2011 consid. 3, riguardante un’assicurata che,

mentre stava togliendo la borsetta dall’automobile, era stata spintonata da

tergo e aveva battuto la testa contro il tetto della vettura, in cui il TF ha stabilito

trattarsi di un infortunio leggero.

In tale eventualità, il

giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i

criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.

100.

ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che

si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_648/2016 succitata consid. 6.2 e STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Ora, in

ossequio ai principi giurisprudenziali appena citati, considerato che le ferite

lacerate intorno all’orecchio destro sono ben presto guarite senza lasciare postumi

di sorta e tenuto conto che la problematica all’ATM,

i disturbi cervico-cefalici, quelli della sfera ORL, nonché quelli

psichici sono risultati privi di sostrato organico oggettivabile (cfr. consid.

2.6.1

-2.6.4.), nella concreta evenienza, possono essere a priori ritenuti

insoddisfatti i criteri della gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate, della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei

disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle

complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata

dell'incapacità lavorativa.

Questo Tribunale ritiene

che, nel caso di specie, l’adempimento del criterio delle circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità

dell'infortunio, possa essere escluso (in questo senso, si veda la sentenza

8C_267/2009 succitata consid. 6.6).

D’altro canto, nessun

elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Sulla scorta di quanto

precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 (tutti risultati

privi di sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 23 novembre 2014.

Facendo difetto

l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza

del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del

30.

ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05

del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, appare superfluo dar seguito

alla richiesta di esecuzione di una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I, p.

22.

e doc. VI, p. 10).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’istituto assicuratore resistente ha

dichiarato estinto a contare dal 1° maggio 2015 il diritto alle prestazioni

dipendente dal sinistro appena citato, merita dunque di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti