35.2016.54
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14 novembre 2016Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.54
mm
Lugano
14 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 giugno 2015, la
ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente
RI 1, il 12 giugno 2015, aveva lamentato una distorsione del ginocchio destro
(recte: sinistro) effettuando un “movimento falso” nel salire la scala
di cantiere (cfr. doc. 1).
Dal rapporto di PS della
Clinica __________ risulta la diagnosi di distorsione del ginocchio sinistro
con stiramento del legamento collaterale mediale e sospetta meniscopatia
mediale (doc. 7).
L’esame di RMN del 23
giugno 2015 ha evidenziato la presenza di una meniscopatia degenerativa del
corno posteriore e piccola fissura verticale periferica inferiore in sede
postero mediale del menisco mediale, di un’estesa condropatia femoro tibille di
3. grado nel comparto mediale, di una minima condropatia anche nel comparto
laterale, nonché di alcune piccole lesioni condrali focali di 1. e 2. grado
nella retrofaccia rotulea (doc. 13).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato
una piena abilità lavorativa a decorrere dal 21 agosto 2015 (doc. 25 e doc.
26).
1.2. Nel corso del mese di ottobre
2015, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta del sinistro del
giugno 2015, determinata da una recrudescenza del dolore al ginocchio sinistro
con zoppia e limitazione funzionale (cfr. doc. 32).
L’CO 1 ha assunto la
ricaduta.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 marzo 2016,
l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare
dall’8 gennaio 2016, ritenuto che, a partire da quella data, i disturbi al
ginocchio sinistro non si sarebbero più trovati in relazione causale naturale
con l’evento traumatico del giugno 2015 (doc. 61).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 65), in data 31 maggio
2016, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 73).
1.4. Con tempestivo ricorso del 24
giugno 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il
diritto alle prestazioni a far tempo dall’8 gennaio 2016, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
… L’intimata fonda i propri provvedimenti essenzialmente su atti
medici dai quali emergerebbe che i disturbi lamentati dal ricorrente a seguito
dell’infortunio del 12 giugno 2015 sarebbero in misura preponderante dovuti ad
uno stato degenerativo preesistente del ginocchio sinistro, stato solo
temporaneamente peggiorato dalla scivolata, e che i medici curanti della
Clinica __________ già il 20 agosto 2015 avevano certificato la possibilità di
una ripresa lavorativa al 100%.
(…)
… Il ricorrente fa tuttavia valere come dai documenti
medico-specialistici, ed essenzialmente dalla relazione di dimissione
dell’Ospedale __________ di __________ del 13 aprile 2016, emerga che, se nelle
precedenti descrizioni del ginocchio sinistro si insistesse soprattutto su un
forte stato degenerativo con lieve fessurazione del menisco mediale sinistro,
nella summenzionata relazione di dimissione rilasciata dopo l’intervento di
meniscectomia (intervento già suggerito dalla clinica __________) si
certificasse invece la presenza di una rottura del corno posteriore del menisco
interno (o mediale).
Il ricorrente è pertanto del parere che lo stato attuale del
ginocchio sinistro non sia dovuto, o non in misura preponderante, a uno stato
degenerativo preesistente, ma ai postumi di una lesione corporale parificabile
a infortunio ai sensi dell’articolo 9 OAINF.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 25 agosto 2016,
l’assicurato si è limitato a riconfermarsi nelle proprie allegazioni e
conclusioni (doc. V).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dall’8 gennaio
2016, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
In questo contesto, il TCA
segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19
settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come
già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla
LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.
Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte
dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di
erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è
riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2
D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il
corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia
trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il
rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto
della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano
debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di
una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un
significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento.
Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel
danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è
dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A.
Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei
medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a
condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato
Fatti
i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e
riferimenti ivi indicati).
In questo contesto, deve ancora
essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione assimilata,
nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio a
quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza
l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente
morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata emerge che l’amministrazione ha posto
termine alle proprie prestazioni a contare dall’8 gennaio 2016, per il motivo
che, al più tardi da quella data, l’assicurato avrebbe ritrovato lo status
quo sine a margine dell’evento traumatico del giugno 2015. In effetti, in
base all’apprezzamento della dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, l’evento in questione ha comportato un peggioramento soltanto passeggero
del preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro con lo status quo
sine raggiunto “… al momento della ripresa dell’attività lavorativa ossia
il 20.08.2015 con documentato soggettivo e netto miglioramento ed
oggettivamente documentato un ginocchio asciutto, mobile, stabile e non
dolente.” (doc. 58).
Va constatato che la tesi
del medico __________, secondo cui l’evento del 12 giugno 2015 non ha causato
alcuna lesione strutturale, ma soltanto slatentizzato il preesistente stato
morboso (degenerativo) del ginocchio sinistro, non risulta contraddetta da
alcuna certificazione specialistica, di modo che questa Corte non ha valide ragioni
per discostarsene.
Contrariamente a quanto
pretende l’insorgente, anche il rapporto 20 aprile 2016 del dott. __________,
specialista in ortopedia a __________, autore dell’artroscopia del 13 aprile
2016 (cfr. doc. 65, p. 6), non appare atto a sminuire il valore probatorio
attribuito al parere della dott.ssa __________, nella misura in cui esso non
contiene alcuna esplicita indicazione circa l’eziologia del danno alla salute (del
resto, in questo senso, si veda pure l’apprezzamento 25 maggio 2016 della
stessa dott.ssa __________ – doc. 72, p. 2: “La mia valutazione del 29.02.2016
viene adesso pure confermata nella descrizione dell’intervento chirurgico del
13.04.2016: si tratta di una gonartrosi tricompartimentale in degenerazione del
menisco mediale che viene trattata in modo selettivo.”; cfr., inoltre, il doc.
52 in cui la stessa patrocinatrice dell’assicurato sostiene, riferendosi alla
Considerandi
certificazione 13 gennaio 2016 del dott. __________, che “… il trauma del
12.6.2015
ha agito sulla patologia attuale come fattore scatenante.” –
il corsivo è del redattore).
Ora, tenuto conto di
quanto precede, anche se la lesione del corno posteriore del menisco mediale
presentata dall’assicurato può, come tale, ricadere sotto la lettera c
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”), la questione di
sapere se l’inabilità lavorativa persistente dopo il 7 gennaio 2016 e le cure
mediche prodigate dopo quella data – in particolare l’operazione artroscopica
eseguita il 13 aprile 2016 – sono ancora in relazione con la sintomatologia
scatenata dall’evento infortunistico non deve essere decisa alla luce delle
particolari regole probatorie elaborate dalla giurisprudenza in relazione alle
lesioni parificate ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. supra, consid. 2.5. in
fine), ma in base ai principi generali applicabili nel caso in cui uno stato
morboso preesistente venga aggravato o, più in generale, insorga
consecutivamente a un infortunio (in questo senso, cfr. STF 8C_714/2013 del 23
luglio 2014 consid. 5.2.1).
2.7
Secondo il parere della
specialista in chirurgia ortopedica interpellata dall’CO 1, l’assicurato ha
raggiunto lo status quo sine a far tempo dal 20 agosto 2015 (le
prestazioni sono però state riconosciute dall’amministrazione sino al mese di
gennaio 2016), ossia dal momento in cui egli ha ritrovato una piena capacità
lavorativa (cfr. doc. 56, doc. 58, p. 3 e doc. 72, p. 2).
In effetti, a margine
della consultazione del 20 agosto 2015, il dott. __________, spec. FMH in
ortopedia e traumatologia, aveva refertato, dal profilo soggettivo, un “netto
miglioramento con la fisioterapia” e, da quello oggettivo, un ginocchio
“asciutto, mobile, stabile, non dolente”. In quell’occasione, egli aveva quindi
dichiarato RI 1 in grado di riprendere il lavoro a partire dal giorno
successivo (cfr. doc. 25 e doc. 26).
Dalle carte processuali si
evince che il ricorrente ha esercitato la propria attività lavorativa sino
all’8 ottobre 2015 - dunque per circa 6 settimane - allorquando egli ha di
nuovo consultato il dott. __________ in ragione di una “… riacutizzazione del
dolore con zoppia e limitazione funzionale.” (doc. 32).
In esito a quanto precede,
questo Tribunale non ritiene che l’esistenza di un rapporto di causa effetto
tra la sintomatologia scatenata dall’evento del mese di giugno 2015 e
l’inabilità lavorativa persistente dopo il 7 gennaio 2016, come pure le cure
mediche prodigate dopo quella data, sia dimostrata con il grado della
verosimiglianza preponderante, applicato generalmente all’apprezzamento delle
prove nel settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.1; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343).
Di conseguenza, l’CO 1 era
legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a partire dall’8 gennaio 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti