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Decisione

35.2016.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

In questo contesto, deve ancora

essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione assimilata,

nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio a

quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza

l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente

morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

2.6. Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata emerge che l’amministrazione ha posto

termine alle proprie prestazioni a contare dall’8 gennaio 2016, per il motivo

che, al più tardi da quella data, l’assicurato avrebbe ritrovato lo status

quo sine a margine dell’evento traumatico del giugno 2015. In effetti, in

base all’apprezzamento della dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, l’evento in questione ha comportato un peggioramento soltanto passeggero

del preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro con lo status quo

sine raggiunto “… al momento della ripresa dell’attività lavorativa ossia

il 20.08.2015 con documentato soggettivo e netto miglioramento ed

oggettivamente documentato un ginocchio asciutto, mobile, stabile e non

dolente.” (doc. 58).

Va constatato che la tesi

del medico __________, secondo cui l’evento del 12 giugno 2015 non ha causato

alcuna lesione strutturale, ma soltanto slatentizzato il preesistente stato

morboso (degenerativo) del ginocchio sinistro, non risulta contraddetta da

alcuna certificazione specialistica, di modo che questa Corte non ha valide ragioni

per discostarsene.

Contrariamente a quanto

pretende l’insorgente, anche il rapporto 20 aprile 2016 del dott. __________,

specialista in ortopedia a __________, autore dell’artroscopia del 13 aprile

2016 (cfr. doc. 65, p. 6), non appare atto a sminuire il valore probatorio

attribuito al parere della dott.ssa __________, nella misura in cui esso non

contiene alcuna esplicita indicazione circa l’eziologia del danno alla salute (del

resto, in questo senso, si veda pure l’apprezzamento 25 maggio 2016 della

stessa dott.ssa __________ – doc. 72, p. 2: “La mia valutazione del 29.02.2016

viene adesso pure confermata nella descrizione dell’intervento chirurgico del

13.04.2016: si tratta di una gonartrosi tricompartimentale in degenerazione del

menisco mediale che viene trattata in modo selettivo.”; cfr., inoltre, il doc.

52 in cui la stessa patrocinatrice dell’assicurato sostiene, riferendosi alla

Considerandi

certificazione 13 gennaio 2016 del dott. __________, che “… il trauma del

12.6.2015

ha agito sulla patologia attuale come fattore scatenante.” –

il corsivo è del redattore).

Ora, tenuto conto di

quanto precede, anche se la lesione del corno posteriore del menisco mediale

presentata dall’assicurato può, come tale, ricadere sotto la lettera c

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”), la questione di

sapere se l’inabilità lavorativa persistente dopo il 7 gennaio 2016 e le cure

mediche prodigate dopo quella data – in particolare l’operazione artroscopica

eseguita il 13 aprile 2016 – sono ancora in relazione con la sintomatologia

scatenata dall’evento infortunistico non deve essere decisa alla luce delle

particolari regole probatorie elaborate dalla giurisprudenza in relazione alle

lesioni parificate ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. supra, consid. 2.5. in

fine), ma in base ai principi generali applicabili nel caso in cui uno stato

morboso preesistente venga aggravato o, più in generale, insorga

consecutivamente a un infortunio (in questo senso, cfr. STF 8C_714/2013 del 23

luglio 2014 consid. 5.2.1).

2.7

Secondo il parere della

specialista in chirurgia ortopedica interpellata dall’CO 1, l’assicurato ha

raggiunto lo status quo sine a far tempo dal 20 agosto 2015 (le

prestazioni sono però state riconosciute dall’amministrazione sino al mese di

gennaio 2016), ossia dal momento in cui egli ha ritrovato una piena capacità

lavorativa (cfr. doc. 56, doc. 58, p. 3 e doc. 72, p. 2).

In effetti, a margine

della consultazione del 20 agosto 2015, il dott. __________, spec. FMH in

ortopedia e traumatologia, aveva refertato, dal profilo soggettivo, un “netto

miglioramento con la fisioterapia” e, da quello oggettivo, un ginocchio

“asciutto, mobile, stabile, non dolente”. In quell’occasione, egli aveva quindi

dichiarato RI 1 in grado di riprendere il lavoro a partire dal giorno

successivo (cfr. doc. 25 e doc. 26).

Dalle carte processuali si

evince che il ricorrente ha esercitato la propria attività lavorativa sino

all’8 ottobre 2015 - dunque per circa 6 settimane - allorquando egli ha di

nuovo consultato il dott. __________ in ragione di una “… riacutizzazione del

dolore con zoppia e limitazione funzionale.” (doc. 32).

In esito a quanto precede,

questo Tribunale non ritiene che l’esistenza di un rapporto di causa effetto

tra la sintomatologia scatenata dall’evento del mese di giugno 2015 e

l’inabilità lavorativa persistente dopo il 7 gennaio 2016, come pure le cure

mediche prodigate dopo quella data, sia dimostrata con il grado della

verosimiglianza preponderante, applicato generalmente all’apprezzamento delle

prove nel settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.1; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343).

Di conseguenza, l’CO 1 era

legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a partire dall’8 gennaio 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti