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Decisione

35.2016.55

Nel 07/2015 incidente stradale con contusione ginocchio dx. Nel 09/2015, artroscopia per lesione meniscale a dx. Rinvio atti affinché amministrazione accerti se l'evento infortunistico abbia ev. gioca

30 novembre 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari del Servizio di

PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato degli esiti di

policontusione con dolori dorsali su verosimile contrattura muscolare reattiva

e una contusione al ginocchio destro (cfr. doc. 5).

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Nel mese di settembre

2015, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico con

meniscectomia mediale al ginocchio destro (doc. 16).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 marzo 2016,

l’amministrazione ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra l’evento

infortunistico del 23 luglio 2015 e l’artroscopia del 7 settembre 2015 (doc.

35).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 40), in data 25

maggio 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 44).

1.3. Con tempestivo ricorso del 24

giugno 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv., ha chiesto, in via

principale, che venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra

l’infortunio e l’artroscopia, rispettivamente la relativa inabilità lavorativa,

nonché il ripristino del diritto alle prestazioni a decorrere dalla data di

sospensione e, in via subordinata, sempre l’accertamento della causalità

naturale e la riapertura dell’istruttoria.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente fa in particolare valere che “…, la lesione del menisco

mediale a decorso radiale ed orizzontale e l’impatto cartilagineo del polo

superiore della rotula (diagnosi che ha reso necessario un intervento in

artroscopia) configura una lesione assimilata a infortunio ai sensi della

lettera c) dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”) così come

l’incidente della circolazione occorso in data 21 luglio 2015 è indubbiamente

un fattore esterno straordinario, come previsto dalla normativa e dalla prassi.

È pacifico, tra l’altro, che se non fosse avvenuto l’incidente della

circolazione del 21 luglio 2015, l’intervento chirurgico al ginocchio del 7

settembre 2015 non avrebbe mai avuto luogo: non vi è alcun documento medico,

invece, che riporti tale operazione chirurgica a pregresse malattie, (…).

Infatti, se la causa dell’operazione al ginocchio destro fosse stata di natura

congenita o derivante da pregressa malattia, sintomi dell’usura della

cartilagine o del menisco sarebbero dovuti comparire anche sul ginocchio della

gamba sinistra, circostanza che nessun medico ha finora verificato. Come

recente giurisprudenza conferma, il fatto che l’infortunato presenti un

preesistente stato patologico è in ogni caso del tutto irrilevante ai fini

dell’assimilazione delle affezioni sopra menzionate ad infortunio (…). Va

comunque evidenziato che l’apprezzamento medico dell’8 febbraio 2016, allegato

alla decisione CO 1 del 17 marzo 2016, ha segnalato solo alcune informazioni

mediche aggiuntive dello scrivente legale e non anche quelle in cui era

chiaramente indicato il trauma anteriore della rotula contro il cruscotto (cit.

doc. G), rispettivamente l’importante edema da impatto cartilagineo (cit. doc.

H): quindi atti medici che evidenziano il nesso di causalità tra l’incidente

della circolazione e l’infortunio.” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 5 agosto 2016,

l’insorgente ha domandato l’audizione testimoniale del dott. __________ e della

dott.ssa __________ (doc. VI).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito in data 11 agosto 2016 (doc. VIII).

1.6. Sempre in corso di causa, il

TCA ha interpellato il medico __________ dell’CO 1, al quale è stato chiesto di

precisare se l’evento traumatico assicurato avesse reso manifesto la

diagnosticata lesione meniscale a destra (cfr. doc. X).

La risposta del dott. __________

è pervenuta il 16 novembre 2016 (allegato al doc. XI).

Alle parti è stato

concesso di formulare le loro rispettive osservazioni (cfr. doc. XIII e doc.

XIV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a

negare la propria responsabilità a proposito dell’intervento artroscopico del

settembre 2015 e della relativa incapacità lavorativa, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.4

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5

Si evince dalla nozione stessa

di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del

fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr.

RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, é irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è

altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza

che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V

232.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V

138.

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le

lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF

(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione

che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore

esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372).

Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto

brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT

II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo

concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente

constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

In questo contesto, il TCA

segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che

entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato

al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19

settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa

giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a

volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come

già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla

LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.

Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte

dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di

erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile

prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF

2014.

6846-6847 - il corsivo è del redattore).

Necessario è che si sia

trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il

rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni

enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno stato degenerativo o

patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a

condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

In questo contesto, deve

ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione

assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto

spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza

l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente

morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

2.7

Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata emerge che l’istituto resistente ha negato

la propria responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio destro che

hanno determinato la necessità di sottoporsi alla nota artroscopia, ritenuta

l’assenza di un legame causale naturale con il sinistro del luglio 2015.

In effetti, invitato

dall’amministrazione a pronunciarsi sulla questione di sapere se l’artroscopia

del settembre 2015 fosse in relazione causale naturale con l’evento del 21

luglio 2015, con nota del 23 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha dichiarato “no, la lesione del menisco è degenerativa.

Ha subito una contusione della rotula.” (doc. 17).

Successivamente, con

apprezzamento dell’8 febbraio 2016, la dott.ssa __________, anch’ella

specialista in chirurgia ortopedica, ha rilevato che, tenuto conto “… dei

referti medici, dell’infortunio e della sua descrizione ma pure delle immagini

e del referto operatorio”, nel caso di specie, non si è in presenza di una “…

probabile relazione tra la meniscopatia mediale con il suo intervento di

meniscectomia mediale parziale effettuata il 07.09.2015 e l’infortunio del

23.07.2015

Si tratta di una lesione degenerativa, in esiti di meniscectomia

parziale precedente e in base a una gonartrosi tricompartimentale.” (doc. 31,

p. 3).

Sempre la dott.ssa __________,

prendendo posizione sulle obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurato

in sede di opposizione, ha precisato, da una parte, che nel caso concreto non

torna applicabile l’art. 9 cpv. 2 OAINF siccome RI 1 è rimasto vittima di un

infortunio e, dall’altra, che quanto refertato intraoperativamente esclude

l’esistenza di un nesso causale naturale con l’infortunio del 23 luglio 2015

(cfr. doc. 43).

Chiamata a pronunciarsi

nella concreta evenienza, questa Corte constata che, con certificazione del 14

settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha in

particolare rilevato che, a seguito del trauma contusivo interessante il

ginocchio destro, l’insorgente ha denunciato “dolori anteriori specialmente al

carico e salire e scendere le scale.”. Egli ha inoltre segnalato che la RMN

eseguita nel frattempo, ha evidenziato “… una lesione del menisco mediale a

decorso radiale e orizzontale e un impatto cartilagineo del polo superiore

della rotula.” (doc. 14).

Dal rapporto operatorio

del 7 settembre 2015 si evince che il dott. __________ ha in particolare

refertato la presenza di una lesione verticale e orizzontale del corno

posteriore del menisco mediale del ginocchio destro (doc. 16).

Come tale, una lesione

meniscale, quale quella diagnosticata al ricorrente, ricade sotto la lettera c

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”). Non è inoltre in

discussione il fatto che il sinistro occorso il 23 luglio 2015 soddisfi le

condizioni di cui all’art. 4 LPGA e, pertanto, anche quelle di cui all’art. 9

cpv. 2 OAINF (fattore esterno, repentinità e involontarietà).

Il TCA non può seguire

l’assicuratore resistente allorquando sostiene che “…, a mente dell’art. 9 cpv.

2.

OAINF, solo le lacerazioni del menisco rientrano nel novero delle lesioni

corporali parificabili all’infortunio ma non le lesioni.” (doc. 44, p. 4).

In effetti, in una sentenza

35.1998.43

del 15 marzo 1999 - confermata dall’Alta Corte con pronunzia U

128/99 del 28 luglio 1999 inedita - questo Tribunale ha già stabilito che una

lesione parziale del menisco del ginocchio ricade sotto la nozione di

lacerazione meniscale di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF (in questo senso,

si veda pure la STCA 35.1999.32 del 27 gennaio 2000 consid. 2.8., cresciuta

incontestata in giudicato, nota all’istituto convenuto).

Questa Corte non può seguire

nemmeno la dott.ssa Netzer, nella misura in cui ha fatto valere che, adempiendo

l’evento del 23 luglio 2015 gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4

LPGA, l’art. 9 cpv. 2 OAINF non troverebbe applicazione (cfr. doc. 43).

Al riguardo, va segnalato

che, in una sentenza 8C_357/2007 del 31 gennaio 2008 consid. 3.2, il TF ha

precisato che se l’influsso di un fattore esterno, repentino e involontario

basta a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni

a titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, quest’ultima specifica

regolamentazione deve a maggior ragione trovare applicazione nell’ipotesi in

cui si sia in presenza anche di un fattore straordinario. È tuttavia necessario

che la lesione (parificata) possa essere imputata all’infortunio in questione

poiché, facendo difetto un particolare evento all’origine del danno alla

salute, occorre concludere a una lesione esclusivamente morbosa o degenerativa.

D’altro canto, il TCA osserva

che se i medici di fiducia dell’CO 1 (dott. __________ e dott.ssa __________)

hanno escluso che il diagnosticato danno meniscale, vista la sua natura

degenerativa, sia stato causato (in senso stretto) dall’infortunio in

questione, aspetto riguardo al quale agli atti non figurano certificazioni

specialistiche divergenti, essi non si sono invece pronunciati in merito

all’eventuale ruolo scatenante giocato dallo stesso evento.

In corso di causa, questa

Corte ha quindi interpellato il medico __________, al quale è stato chiesto di

precisare se “… può essere ammesso, con il grado della verosimiglianza

preponderante, che l’infortunio abbia reso manifesto il summenzionato danno

meniscale. Nella negativa, voglia motivare puntualmente la sua risposta.” (doc.

X).

Questo il tenore del

rapporto 15 novembre 2016 del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica:

" (…).

Lo stato attuale della documentazione non permette una valutazione

esaustiva. La documentazione è carente di un accertamento sullo stato della

salute dell’assicurato precedentemente all’infortunio del 23.07.2015 in

particolare considerando che l’assicurato era già stato operato di

meniscectomia non a carico dell’Istituto CO 1.

Manca la documentazione da cui si può evincere lo stato del

menisco al momento del primo infortunio e soprattutto la presenza di sintomi a

ponte tra il primo intervento di meniscectomia e l’infortunio del 23.07.2015.

Questa problematica non è stata presa in considerazione nelle valutazioni

precedenti.

In base a ciò e in base ai dati di cui attualmente sono in

possesso mi è impossibile rispondere alla domanda fatta dal Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni …” (allegato al doc. XI)

Alla luce della risposta

fornita dal medico __________, il TCA deve concludere che, in violazione

dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, i fatti giuridicamente rilevanti non sono stati

completamente accertati, ragione per la quale s’impone un complemento

istruttorio.

Al riguardo, è utile

segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di riconoscere che

l’evento abbia reso manifesta la lesione del menisco mediale destro,

impedirebbe d’attribuire la stessa ab initio esclusivamente a fenomeni

degenerativi (cfr. STF 8C_357/2007 consid. 5 succitata).

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung

an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), dato che quest’ultima ha accertato la fattispecie giuridicamente

rilevante in maniera insufficiente.

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà

innanzitutto istruire gli aspetti indicati dal dott. __________ nel suo referto

del 15 novembre 2016 e, quindi, risottoporre l’incarto così completato

al proprio servizio medico fiduciario affinché si pronunci in merito al ruolo

causale (eventualmente) giocato dall’evento infortunistico del mese di luglio

2015.

Sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato

a definire nuovamente il diritto alle prestazioni a far tempo dal 6 settembre

2015.

Il TCA

segnala che, in una sentenza 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.2.2,

riguardante una caduta sugli sci avvenuta nel gennaio 2010 che aveva slatentizzato

preesistenti lesioni della cuffia dei rotatori della spalla destra, il

Tribunale federale ha stabilito che l’esistenza di una relazione di causa a

effetto tra i disturbi scatenati dal sinistro e l’incapacità lavorativa/necessità

di cure, non poteva più essere qualificata come probabile dopo il 30 aprile

2010, e ciò considerata l’evoluzione della sintomatologia durante le prime

settimane dopo l’evento traumatico (periodo durante il quale l’assicurato aveva

ritrovato una completa mobilità dopo un’impotenza funzionale di qualche giorno,

ciò che gli aveva consentito di riprendere il lavoro al 50% una settimana dopo

il sinistro. È soltanto dopo quattro-sei settimane che erano riapparsi i dolori

e un disturbo funzionale).

In un’altra sentenza

8C_565/2015 del 15 giugno 2016 consid. 6, concernente un’assicurata alla quale,

successivamente a un incidente stradale (successo l’8 febbraio 2013), era stata

diagnosticata una lesione del tendine del muscolo sovraspinato, la Corte

federale ha confermato che l’infortunio aveva cessato di espletare i propri

effetti al più tardi il 26 aprile 2013, visto l’esito della RMN della spalla

destra (preesistente stato degenerativo dell’articolazione acromio-claveare e

presenza di un acromion di tipo III) e il fatto che i dolori e l’impotenza

funzionale non erano insorti immediatamente dopo l’infortunio, ma

progressivamente durante la sua attività lavorativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti