35.2016.55
Nel 07/2015 incidente stradale con contusione ginocchio dx. Nel 09/2015, artroscopia per lesione meniscale a dx. Rinvio atti affinché amministrazione accerti se l'evento infortunistico abbia ev. gioca
30 novembre 2016Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.55
mm
Lugano
30 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 luglio 2015, la
ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente
RI 1, il 23 luglio 2015, era rimasto vittima di un incidente della circolazione
stradale alla guida della propria autovettura (cfr. doc. 1).
Fatti
I sanitari del Servizio di
PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato degli esiti di
policontusione con dolori dorsali su verosimile contrattura muscolare reattiva
e una contusione al ginocchio destro (cfr. doc. 5).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Nel mese di settembre
2015, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico con
meniscectomia mediale al ginocchio destro (doc. 16).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 marzo 2016,
l’amministrazione ha negato l’esistenza di un legame causale naturale tra l’evento
infortunistico del 23 luglio 2015 e l’artroscopia del 7 settembre 2015 (doc.
35).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 40), in data 25
maggio 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. 44).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24
giugno 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv., ha chiesto, in via
principale, che venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra
l’infortunio e l’artroscopia, rispettivamente la relativa inabilità lavorativa,
nonché il ripristino del diritto alle prestazioni a decorrere dalla data di
sospensione e, in via subordinata, sempre l’accertamento della causalità
naturale e la riapertura dell’istruttoria.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente fa in particolare valere che “…, la lesione del menisco
mediale a decorso radiale ed orizzontale e l’impatto cartilagineo del polo
superiore della rotula (diagnosi che ha reso necessario un intervento in
artroscopia) configura una lesione assimilata a infortunio ai sensi della
lettera c) dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”) così come
l’incidente della circolazione occorso in data 21 luglio 2015 è indubbiamente
un fattore esterno straordinario, come previsto dalla normativa e dalla prassi.
È pacifico, tra l’altro, che se non fosse avvenuto l’incidente della
circolazione del 21 luglio 2015, l’intervento chirurgico al ginocchio del 7
settembre 2015 non avrebbe mai avuto luogo: non vi è alcun documento medico,
invece, che riporti tale operazione chirurgica a pregresse malattie, (…).
Infatti, se la causa dell’operazione al ginocchio destro fosse stata di natura
congenita o derivante da pregressa malattia, sintomi dell’usura della
cartilagine o del menisco sarebbero dovuti comparire anche sul ginocchio della
gamba sinistra, circostanza che nessun medico ha finora verificato. Come
recente giurisprudenza conferma, il fatto che l’infortunato presenti un
preesistente stato patologico è in ogni caso del tutto irrilevante ai fini
dell’assimilazione delle affezioni sopra menzionate ad infortunio (…). Va
comunque evidenziato che l’apprezzamento medico dell’8 febbraio 2016, allegato
alla decisione CO 1 del 17 marzo 2016, ha segnalato solo alcune informazioni
mediche aggiuntive dello scrivente legale e non anche quelle in cui era
chiaramente indicato il trauma anteriore della rotula contro il cruscotto (cit.
doc. G), rispettivamente l’importante edema da impatto cartilagineo (cit. doc.
H): quindi atti medici che evidenziano il nesso di causalità tra l’incidente
della circolazione e l’infortunio.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 5 agosto 2016,
l’insorgente ha domandato l’audizione testimoniale del dott. __________ e della
dott.ssa __________ (doc. VI).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito in data 11 agosto 2016 (doc. VIII).
1.6. Sempre in corso di causa, il
TCA ha interpellato il medico __________ dell’CO 1, al quale è stato chiesto di
precisare se l’evento traumatico assicurato avesse reso manifesto la
diagnosticata lesione meniscale a destra (cfr. doc. X).
La risposta del dott. __________
è pervenuta il 16 novembre 2016 (allegato al doc. XI).
Alle parti è stato
concesso di formulare le loro rispettive osservazioni (cfr. doc. XIII e doc.
XIV).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
negare la propria responsabilità a proposito dell’intervento artroscopico del
settembre 2015 e della relativa incapacità lavorativa, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.4
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5
Si evince dalla nozione stessa
di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del
fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr.
RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138.
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6
Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore
esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372).
Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto
brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
In questo contesto, il TCA
segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19
settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come
già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla
LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.
Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte
dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di
erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile
prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF
2014.
6846-6847 - il corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia
trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il
rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il
presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a
condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato
i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e
riferimenti ivi indicati).
In questo contesto, deve
ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione
assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto
spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza
l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente
morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).
2.7
Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata emerge che l’istituto resistente ha negato
la propria responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio destro che
hanno determinato la necessità di sottoporsi alla nota artroscopia, ritenuta
l’assenza di un legame causale naturale con il sinistro del luglio 2015.
In effetti, invitato
dall’amministrazione a pronunciarsi sulla questione di sapere se l’artroscopia
del settembre 2015 fosse in relazione causale naturale con l’evento del 21
luglio 2015, con nota del 23 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha dichiarato “no, la lesione del menisco è degenerativa.
Ha subito una contusione della rotula.” (doc. 17).
Successivamente, con
apprezzamento dell’8 febbraio 2016, la dott.ssa __________, anch’ella
specialista in chirurgia ortopedica, ha rilevato che, tenuto conto “… dei
referti medici, dell’infortunio e della sua descrizione ma pure delle immagini
e del referto operatorio”, nel caso di specie, non si è in presenza di una “…
probabile relazione tra la meniscopatia mediale con il suo intervento di
meniscectomia mediale parziale effettuata il 07.09.2015 e l’infortunio del
23.07.2015
Si tratta di una lesione degenerativa, in esiti di meniscectomia
parziale precedente e in base a una gonartrosi tricompartimentale.” (doc. 31,
p. 3).
Sempre la dott.ssa __________,
prendendo posizione sulle obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurato
in sede di opposizione, ha precisato, da una parte, che nel caso concreto non
torna applicabile l’art. 9 cpv. 2 OAINF siccome RI 1 è rimasto vittima di un
infortunio e, dall’altra, che quanto refertato intraoperativamente esclude
l’esistenza di un nesso causale naturale con l’infortunio del 23 luglio 2015
(cfr. doc. 43).
Chiamata a pronunciarsi
nella concreta evenienza, questa Corte constata che, con certificazione del 14
settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha in
particolare rilevato che, a seguito del trauma contusivo interessante il
ginocchio destro, l’insorgente ha denunciato “dolori anteriori specialmente al
carico e salire e scendere le scale.”. Egli ha inoltre segnalato che la RMN
eseguita nel frattempo, ha evidenziato “… una lesione del menisco mediale a
decorso radiale e orizzontale e un impatto cartilagineo del polo superiore
della rotula.” (doc. 14).
Dal rapporto operatorio
del 7 settembre 2015 si evince che il dott. __________ ha in particolare
refertato la presenza di una lesione verticale e orizzontale del corno
posteriore del menisco mediale del ginocchio destro (doc. 16).
Come tale, una lesione
meniscale, quale quella diagnosticata al ricorrente, ricade sotto la lettera c
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”). Non è inoltre in
discussione il fatto che il sinistro occorso il 23 luglio 2015 soddisfi le
condizioni di cui all’art. 4 LPGA e, pertanto, anche quelle di cui all’art. 9
cpv. 2 OAINF (fattore esterno, repentinità e involontarietà).
Il TCA non può seguire
l’assicuratore resistente allorquando sostiene che “…, a mente dell’art. 9 cpv.
2.
OAINF, solo le lacerazioni del menisco rientrano nel novero delle lesioni
corporali parificabili all’infortunio ma non le lesioni.” (doc. 44, p. 4).
In effetti, in una sentenza
35.1998.43
del 15 marzo 1999 - confermata dall’Alta Corte con pronunzia U
128/99 del 28 luglio 1999 inedita - questo Tribunale ha già stabilito che una
lesione parziale del menisco del ginocchio ricade sotto la nozione di
lacerazione meniscale di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF (in questo senso,
si veda pure la STCA 35.1999.32 del 27 gennaio 2000 consid. 2.8., cresciuta
incontestata in giudicato, nota all’istituto convenuto).
Questa Corte non può seguire
nemmeno la dott.ssa Netzer, nella misura in cui ha fatto valere che, adempiendo
l’evento del 23 luglio 2015 gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4
LPGA, l’art. 9 cpv. 2 OAINF non troverebbe applicazione (cfr. doc. 43).
Al riguardo, va segnalato
che, in una sentenza 8C_357/2007 del 31 gennaio 2008 consid. 3.2, il TF ha
precisato che se l’influsso di un fattore esterno, repentino e involontario
basta a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni
a titolo di lesione parificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, quest’ultima specifica
regolamentazione deve a maggior ragione trovare applicazione nell’ipotesi in
cui si sia in presenza anche di un fattore straordinario. È tuttavia necessario
che la lesione (parificata) possa essere imputata all’infortunio in questione
poiché, facendo difetto un particolare evento all’origine del danno alla
salute, occorre concludere a una lesione esclusivamente morbosa o degenerativa.
D’altro canto, il TCA osserva
che se i medici di fiducia dell’CO 1 (dott. __________ e dott.ssa __________)
hanno escluso che il diagnosticato danno meniscale, vista la sua natura
degenerativa, sia stato causato (in senso stretto) dall’infortunio in
questione, aspetto riguardo al quale agli atti non figurano certificazioni
specialistiche divergenti, essi non si sono invece pronunciati in merito
all’eventuale ruolo scatenante giocato dallo stesso evento.
In corso di causa, questa
Corte ha quindi interpellato il medico __________, al quale è stato chiesto di
precisare se “… può essere ammesso, con il grado della verosimiglianza
preponderante, che l’infortunio abbia reso manifesto il summenzionato danno
meniscale. Nella negativa, voglia motivare puntualmente la sua risposta.” (doc.
X).
Questo il tenore del
rapporto 15 novembre 2016 del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica:
" (…).
Lo stato attuale della documentazione non permette una valutazione
esaustiva. La documentazione è carente di un accertamento sullo stato della
salute dell’assicurato precedentemente all’infortunio del 23.07.2015 in
particolare considerando che l’assicurato era già stato operato di
meniscectomia non a carico dell’Istituto CO 1.
Manca la documentazione da cui si può evincere lo stato del
menisco al momento del primo infortunio e soprattutto la presenza di sintomi a
ponte tra il primo intervento di meniscectomia e l’infortunio del 23.07.2015.
Questa problematica non è stata presa in considerazione nelle valutazioni
precedenti.
In base a ciò e in base ai dati di cui attualmente sono in
possesso mi è impossibile rispondere alla domanda fatta dal Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni …” (allegato al doc. XI)
Alla luce della risposta
fornita dal medico __________, il TCA deve concludere che, in violazione
dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, i fatti giuridicamente rilevanti non sono stati
completamente accertati, ragione per la quale s’impone un complemento
istruttorio.
Al riguardo, è utile
segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di riconoscere che
l’evento abbia reso manifesta la lesione del menisco mediale destro,
impedirebbe d’attribuire la stessa ab initio esclusivamente a fenomeni
degenerativi (cfr. STF 8C_357/2007 consid. 5 succitata).
2.8
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung
an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), dato che quest’ultima ha accertato la fattispecie giuridicamente
rilevante in maniera insufficiente.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà
innanzitutto istruire gli aspetti indicati dal dott. __________ nel suo referto
del 15 novembre 2016 e, quindi, risottoporre l’incarto così completato
al proprio servizio medico fiduciario affinché si pronunci in merito al ruolo
causale (eventualmente) giocato dall’evento infortunistico del mese di luglio
2015.
Sulla base delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato
a definire nuovamente il diritto alle prestazioni a far tempo dal 6 settembre
2015.
Il TCA
segnala che, in una sentenza 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.2.2,
riguardante una caduta sugli sci avvenuta nel gennaio 2010 che aveva slatentizzato
preesistenti lesioni della cuffia dei rotatori della spalla destra, il
Tribunale federale ha stabilito che l’esistenza di una relazione di causa a
effetto tra i disturbi scatenati dal sinistro e l’incapacità lavorativa/necessità
di cure, non poteva più essere qualificata come probabile dopo il 30 aprile
2010, e ciò considerata l’evoluzione della sintomatologia durante le prime
settimane dopo l’evento traumatico (periodo durante il quale l’assicurato aveva
ritrovato una completa mobilità dopo un’impotenza funzionale di qualche giorno,
ciò che gli aveva consentito di riprendere il lavoro al 50% una settimana dopo
il sinistro. È soltanto dopo quattro-sei settimane che erano riapparsi i dolori
e un disturbo funzionale).
In un’altra sentenza
8C_565/2015 del 15 giugno 2016 consid. 6, concernente un’assicurata alla quale,
successivamente a un incidente stradale (successo l’8 febbraio 2013), era stata
diagnosticata una lesione del tendine del muscolo sovraspinato, la Corte
federale ha confermato che l’infortunio aveva cessato di espletare i propri
effetti al più tardi il 26 aprile 2013, visto l’esito della RMN della spalla
destra (preesistente stato degenerativo dell’articolazione acromio-claveare e
presenza di un acromion di tipo III) e il fatto che i dolori e l’impotenza
funzionale non erano insorti immediatamente dopo l’infortunio, ma
progressivamente durante la sua attività lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti