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Decisione

35.2016.57

Muratore con trauma da schiacciamento. Rendita d'invalidità. Reddito da valido: CCL edilizia. Reddito da invalido: TA1 2012 e TA1 2014 (21 DPL insufficienti) con deduzione sociale del 20%

9 gennaio 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde

alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, al termine della visita medica __________ del 24 luglio 2015,

giusta la quale:

"(…) Esigibilità del lavoro.

Molto spesso possibile sollevare e portare pesi leggeri fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi e oltre l'altezza del petto. Talvolta possibile

sollevare pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi. Di rado possibile

sollevare oltre l'altezza del petto pesi oltre i 5 kg. Mai più sollevare e

portare pesi medi oltre i 10 kg fino all'altezza dei fianchi e oltre l'altezza

del petto. Molto spesso possibile il maneggio di attrezzi leggeri/di

precisione, vista la limitazione dalla posizione seduta/in piedi che deve

essere cambiata spesso. Tale posizione di lunga durata è possibile spesso sia

per la posizione seduta sia per la posizione in piedi, sempre con spessi

cambiamenti della posizione. Molto spesso possibile la posizione a libera

scelta. Nello stesso modo molto spesso possibile il maneggio di attrezzi

medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti.

Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Spesso possibile lavori sopra

la testa, posizione seduta/inclinata in avanti. Talvolta possibile la rotazione

del tronco. Di rado possibile la flessione delle ginocchia. Mai più possibile

la posizione inginocchiata. Molto spesso possibile camminare fino e oltre i 50

m, camminare per lunghi tratti. Di rado possibile camminare su terreno

accidentato. Di rado a talvolta possibile salire le scale. Mai più possibile

salire su scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile senza limitazione.

Equilibrio e stare in equilibrio possibile senza limitazione. Da evitare

esposizione al caldo e al freddo. (…)" (doc. 193; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della

redattrice).

L'istituto assicuratore ha

fatto capo anche alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna, pneumologia e medicina del lavoro, il 10

febbraio 2016, giusta la quale:

"(…)

Die Lungenfunktion vom 05.02.2015 zeigte eine leichte Restriktion (TLC 74%),

keine Hinweise für eine Obstruktion. Die Diffusionskapazität war normal. In der

Ergospirometrie zeigte der Versicherte eine normale Leistungsfähigkeit; die

ventilatorischen Reserven wurden aber vollständig ausgeschöpft und hinsichtlich

der Blutgase war ein signifikanter Abfall des paO2 festzustellen.

(…).

Aus rein pneumologischer Sicht sollte dem Versicherten körperliche

Schwerarbeit nicht mehr zugemutet werden.

Leicht und mittelschwer belastende körperliche Tätigkeiten hingegen könnten dem

Versicherten aus rein pneumologischer Sicht ganztägig zugemutet werden

(…)" (doc. 216; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature

sono della redattrice).

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato andava

considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 15 marzo 2016 (doc.

222), a fronte di un guadagno nel 2015 "da valido" di fr. 62'950.-

e "da invalido" di fr. 54'628.- (applicando la

tabella TA1 2012 ed operando una decurtazione del 3.34% a titolo di gap

salariale e del 15% quale deduzione sociale), l’CO 1 ha

attribuito a RI 1 una rendita d’invalidità del 13% rispettivamente con

decisione su opposizione del 6 giugno 2016 (doc. 241), a fronte di un guadagno

nel 2015 "da valido" di fr. 62'950.- e "da invalido"

di fr. 51'939.- (applicando la tabella TA1 2014 ed operando

una decurtazione del 2.69% a titolo di gap salariale e del 20%

quale deduzione sociale), l’CO 1 ha riconosciuto all'assicurato una

rendita d’invalidità del 17% dal 1° novembre 2015.

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in

particolare, doc. 18, 26, 27, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 58, 65, 68,

77, 79, 83, 84, 87, 89, 94, 95, 98, 100, 125-134, 152, 174, 182, 187 e 204),

questo Tribunale ritiene che i pareri espressi dalla dr.ssa med. __________ e

dalla dr.ssa med. __________, specialiste nella materie che qui ci occupano e

che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, - dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.5) - possano validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere

a degli ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di un

consulto "neurologico e reumatologico, oltre che ortopedico, al fine di

accertare l'esigibilità funzionale dell'assicurato, segnatamente in punto a

sapere se sia o meno esigibile un'attività a tempo pieno", così come

postulato dal rappresentante del ricorrente nel gravame: cfr. doc. I a pag. 6).

Del resto, le valutazioni delle specialiste dell'CO 1 non sono state smentite

da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo

attraverso il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico non

è. In particolare, le contestazioni

(segnatamente, circa la possibilità di disporre di un rallentamento e di pause

durante il lavoro, la possibilità oggettiva di lavorare sull'arco di un'intera

giornata con una resa completa) mosse dal rappresentante del ricorrente nel

gravame all'esigibilità lavorativa del suo assistito determinata dal medico __________,

dr.ssa med. __________, non trovano fondamento in alcun rapporto medico,

tantomeno specialistico, ed hanno pertanto il valore di una semplice

dichiarazione di parte. Non possono quindi essere condivise dal TCA.

Del resto, contrariamente a quanto ritenuto dall'avv. RA 1 (doc. I, pag. 4) e

come rettamente osservato dall'CO 1 (doc. III, pag. 4), durante il soggiorno presso

la __________ di __________, il ricorrente è stato sottoposto ad un

accertamento professionale (doc. 125-134) al termine del quale sono state

fornite delle indicazioni relative all'esigibilità compatibili con quelle del

medico fiduciario (doc. 125). La valutazione dell'esigibilità lavorativa

espressa dalla dr.ssa med. __________ risulta plausibile anche alla luce del parere

espresso dalla dr.ssa med. __________.

Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata

alle sue condizioni di salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di

esigenze 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un

numero significativo di attività di natura leggera, che permettono di alternare

la posizione e che sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con

limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in

cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha

interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3;9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

È

peraltro utile aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non

comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione

e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -

senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di magazziniere).

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina

ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel

mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la

interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.

In conclusione, stante

quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico.

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2015.

2.7.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’istituto assicuratore, l’insorgente avrebbe

guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo pari a fr. 62'950.- sulla base del guadagno

annuale assicurato ex art. 22 cpv. 4 OAINF (ovvero fr. 4'799.- nel 2012, moltiplicandolo

per 13 mensilità), tenendo conto degli aumenti generali previsti dal CCL

dell'edilizia (+ 0.5% nel 2013, + 0.4% nel 2014 e nessun aumento nel 2015).

Questo dato, desunto dal CCL dell'edilizia e

non contestato dal ricorrente (doc. 218 e 219), può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

2.7.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale - dopo aver rilevato che la soluzione secondo la

quale l’assicuratore è libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente

ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che

entrambi i metodi presentato dei vantaggi e degli svantaggi - ha formulato

alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL,

volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati

salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore è

tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far

capo ai dati statistici salariali dell'ISS.

In una

sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha

ritenuto auspicabile che l’CO1 produca un estratto della banca dati DPL, nel

caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò

per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in

funzione del risultato desiderato.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nelle sentenze 8C_107/2014 del 24 luglio 2014 al consid. 4.2,8C_448/2014

del 29 dicembre 2014 al consid. 5.2,8C_215/2015 del 17 novembre 2015 al

consid. 4.1, 4.3, 4.6,8C_430/2014 del 21 dicembre 2015 al consid. 2.2, 4.3,

4.

, 4.5 e 4.6, e 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, per prassi,

l’assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso

concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -

Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,

p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier

Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=

Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss

jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?

Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von

mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung

getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen gennante

gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“ - il

corsivo é della redattrice; cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014).

Nell'appena citata STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto non censurabile

la precitata prassi dell’CO1, secondo cui il requisito di rappresentatività è

soddisfatto quando sono almeno 25 le DPL che entrano in considerazione in un

caso concreto.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale

federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso

solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in

cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4.

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.7.3

Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato

in fr. 66'718.93 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato

al 2015, operando successivamente una decurtazione del 2.69% (ovvero della

parte percentuale che supera la soglia del 5%) a titolo di gap salariale

e del 20% quale deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 51'939.-

(doc. 240).

L’assicurato

contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, innanzitutto nella misura

in cui quest’ultimo ha fatto capo ai dati salariali statistici, che a suo dire sarebbero

peraltro più sfavorevoli rispetto a quelli risultanti dalle DPL (cfr. doc. I,

p. 5 e 6).

Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente

rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il

numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità

lavorativa tracciata dal medico __________ (21 – cfr. estratto di cui al

doc. 220) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il

mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la già citata STCA 35.2014.20

del 28 luglio 2014 consid. 2.7.,

cresciuta incontestata in giudicato).

Del resto, a proposito dell’anzidetta affermazione ricorsuale

secondo la quale l’ISS darebbe risultati più svantaggiosi per

l’assicurato, quand’anche oggetto di riduzioni sociali, il TCA osserva che,

nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte aveva verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO1, che il salario medio risultante dalle

DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

Utilizzando i dati forniti dalla tabella citata in precedenza, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5'312.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso

ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr.

5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr.

66'718.93.

L’assicurato, quale operaio edile, avrebbe realizzato nel 2015 un

reddito annuo di fr. 62'950.-- per un’occupazione a

tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per

un'attività equivalente (cioè fr. 68'197.34; cfr. Tabella TA 1 2014, ramo

economico 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini:

fr. 5'507.- riportato su 41.4 ore/settimana x 12 mesi = fr. 68'396.94 e

aggiornato al 2015; 102.8 per il 2014 e 102.5 per il 2015).

In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 3.2 in fine, il reddito statistico da

invalido (fr. 66'718.93) va ridotto del 2.69%, percentuale

corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la

soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'924.19 (risultato intermedio).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare

le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito

statistico da invalido (doc. 240). Il patrocinatore del ricorrente non ha

contestato questa riduzione in sede di ricorso (doc. I).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

20%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 51'939.--.

2.7.4

In conclusione, il grado di

invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'939.-- al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 62'950.-- - risulta essere del

17.

%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.8

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità del 17% dal 1° novembre 2015 (ovvero dalla

stabilizzazione dello stato di salute; cfr. doc. 193 e 198) a tempo

indeterminato (cfr. doc. 241), essa merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti