Lexipedia

Decisione

35.2016.58

A torto assic.LAINF ridotto prest.in contanti del 10% ad ass. investito da un'auto mentre attraversava la strada non correttamente all'estero .Applicab.LAINF e non LDIP. Ass.commesso disattenz.isolata

5 dicembre 2016Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I pedoni rientrano nel concetto di "altri utenti della

strada" ed il tenore dell'art. 49 cpv. 2 LCStr. appare piuttosto

cristallino e meglio l'attraversamento della carreggiata deve aver luogo con

cautela e per la via più breve ed utilizzando gli appositi passaggi pedonali.

In altri termini, pure il pedone è tenuto al rispetto delle più elementari

regole di comportamento. Necessita pure ricordare che se un veicolo circolante

su di una corsia della carreggiata si arresta, ciò, non autorizza a concludere

che un veicolo circolante sulla corsia di contromano debba lasciare,

automaticamente, la precedenza al pedone che attraversa su di una carreggiata

sprovvista di passaggio pedonale. In altre parole, su di una carreggiata

sprovvista di strisce pedonali, il pedone non dispone di un diritto di

precedenza fronte le vetture che circolano sulla corsia che intende

attraversare (il discorso potrebbe essere diverso se, sulla corsia in

questione, le autovetture sono incolonnate). Ora, nel caso di specie ä pacifico

che l'attraversamento della careggiata ha avuto luogo al di fuori dell'apposito

passaggio pedonale (agli atti non v'è qualsivoglia giustificazione convincente

di un tale procedere) sicché non resta che esaminare se l'attraversamento in

questione abbia avuto luogo con cautela o meno. Pertanto, riprendendo gli atti

a disposizione e rileggendo le diverse dichiarazioni date dall'allora opponente

risulta evidente che i coniugi __________ si siano incamminati, insieme, da un

ritrovo pubblico per così raggiungere il proprio veicolo; poi, sempre insieme,

abbiano preso il rischio (ricordato che la strada era "trafficata",

che il fondo stradale della stessa era bagnato per la pioggia e che la

pioggia poteva pure intralciare una corretta percezione della situazione e che

era buio - cfr. doc. 4) di attraversare in luogo inadeguato, verosimilmente, "favoriti"

dalla circostanza che l'automobiliste "... che stava risalendo Via

Valenza da sinistra, ossia, provenendo dalla loro stessa direzione, si è

arrestato per permettere loro di attraversare la careggiata. ...". (cfr.

opposizione §3, pag. 3 – doc. 6). A questo punto, i coniugi __________ si sono

trovati nella scomoda posizione di essere nel bel mezzo della carreggiata

(verosimilmente fra due autovetture) nel mentre che pioveva.

Dalla descrizione data dall'allora opponente sia in sede di

opposizione (doc. 6), che nello scritto di data 29 gennaio 2016 (doc. 4) si

desume che il passaggio della carreggiata occupata dalla vettura proveniente da

sinistra sia stato effettuato dai due coniugi congiuntamente sicché – visto

l'esito dell'impatto cui è rimasta vittima la sola signora – resta da stabilire

il motivo per il quale l'attraversamento della corsia opposta sia stato

effettuato – solamente – dalla signora RI 1.

Detta oggettiva constatazione lascia ragionevolmente affermare che

la signora RI 1 abbia volontariamente preso il rischio di attraversare cioè di

completare il passaggio del campo stradale per raggiungere al più presto il

parcheggio, verosimilmente, speculando sulla circostanza che l'auto proveniente

dalla sua destra (non era in colonna!) si sarebbe fermata tempestivamente anche

perché, in quel momento, la strada era frequentata da diversi pedoni. In

buona sostanza, la ricorrente si è presa il rischio di attraversare la corsia (il

marito della signora RI 1 sembra aver rinunciato ad attraversare accanto alla

di lui moglie) rinunciando, volontariamente, a cautelarsi.

In quest'ottica si pone il quesito di sapere se l'assicurata abbia

concretizzato una negligenza grave. A mente di parte convenuta, la risposta è

evidente ed è affermativa.

Allo scopo basta riprendere quanto evidenziato dalla ricorrente:

"... D'altra parte, va inoltre osservato che sempre secondo la citata

sentenza, che a sua volta riprende quanto sancito dal TF, "la negligenza

grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una

regola elementare oppure se una grave violazione di più regole importanti della

circolazione stradale. ..."(cfr. ricorso, § 6, pag. 7). Ora, dalla

descrizione dei fatti, ed assodato che la ricorrente - a differenza del di lei

marito - non si sia adeguata alla situazione stradale sicché è evidente che il

procedere della ricorrente sia stato caratterizzato da una condotta che può

essere, tranquillamente, qualificata di "negligenza grave" poiché l'interessata

(a differenza del di lei marito) non ha prestato la giusta prudenza ad

una situazione pericolosa per definizione.

(…)

I pedoni, quali utenti della strada, non fanno eccezione e si

devono attenere alle usuali regole di prudenza sicché il loro agire farà

oggetto di disamina di caso in caso. Pertanto, considerando in modo oggettivo

la situazione della fattispecie in esame (traffico veicolare fermo sulla

careggiata attraversata ma non su quella da attraversare, pioggia, iniziale

attraversamento del campo stradale congiuntamente al marito seguito

dall'investimento della sola ricorrente) si può concludere che la signora RI 1

abbia rinunciato a mantenere un comportamento prudente cioè adeguato ad una

situazione intrinsecamente pericolosa specie per un pedone intento ad

attraversare una strada al di fuori di un passaggio pedonale: non v'è

dubbio che il comportamento in questione è caratterizzato da una negligenza

grave.

7.

7.1.

Per concludere, poiché dagli atti a disposizione appare improprio

attribuire la colpa esclusiva di quanto successo al conducente dell'auto

investitrice si può affermare che vi sia una concolpa delle parti interessate

rispetto a quanto successo. Ora, poiché l'inosservanza di una regola elementare

o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la

giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 148),

nel caso in esame, appare giustificato concludere alla presenza di un nesso

causale fra la condotta della ricorrente ed il sopraggiungere dell'infortunio

qui in discussione ciò che giustifica il principio della riduzione delle

prestazioni assicurative di natura pecuniaria.

7.2.

Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che

essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato,

all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che,

alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti. Nel decidere sulla

riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte

le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della

colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale.

Nel caso in disamina la riduzione applicata dall'assicuratore LAINF del 10%

appare adeguata.” (doc. III pag. 4-6)

1.4. Il 25 agosto 2016 la

patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato al TCA che il 6 settembre 2016 RI

1 dovrà sottoporsi ad un intervento alla spalla (cfr. doc. V).

Al riguardo, la CO 1 il 31

agosto 2016 si è così espressa:

" (…)

CO 1 prende atto che la signora RI 1 in data 6 settembre 2016 si

sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla. Per dovere di precisione CO

1 ha già ricevuto l’usuale “richiesta di garanzia”.

Ora CO 1 desidera specificare che la citata presa a carico non è

da mettere, assolutamente, in relazione con l’oggetto della procedura in essere

poiché la contestazione pendente presso codesto lod. Tribunale è limitata alla

riduzione del 10% delle prestazioni pecuniarie (art. 37 LAINF).” (Doc. VII)

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 21 cpv. 1 LPGA,

prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le

prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente

ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2 prevede che le

prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono

ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato

intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.

L'art. 37 cpv. 2 LAINF

recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato ha causato

l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel

quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte

durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione non può

tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato,

all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che,

alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3 sancisce, da

parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in

contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se

l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un

delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l'assicurato, all'epoca

dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto,

alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi

dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono

essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.

Il criterio della

riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità

caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia

penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati

od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La riduzione non può,

però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF

97.

V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle

prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il

decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 144s.).

Secondo la giurisprudenza

deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento gravemente colpevole e

l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un

assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder

"Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha

provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

2.2

Secondo la giurisprudenza,

commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che non

osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole,

nella stessa situazione e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine

di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso

normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45

consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p.

252.

consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213

consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die

Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993,

p. 145).

Nel

campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi

dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso

colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale

(art. 90 cifra 2 LCStr).

L'inosservanza di una

regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del

diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di

sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni

importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza

grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé

et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992,

p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei

Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non

sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella

leggera.

Quest'ultima può

concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza

scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali comportamenti

non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha

il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi principi sono stati

ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006, nella

quale ha rilevato:

" Secondo la

giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in

materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF

118.

V 307 "weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr,

definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale

presuppone un comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme.

Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione

stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF;

nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una

negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella

sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole

importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto

dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente

sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118

V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate)."

In una

sentenza 35.2004.91 del 13 giugno 2005, il TCA ha ammesso la negligenza grave e

confermato la riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un

assicurato titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che aveva

commesso un eccesso di velocità.

In

quell'occasione, questa Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la

riduzione delle prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF

(considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva infatti essere in

presenza di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr e dunque di un

delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP).

In un’altra

sentenza 35.2013.79 del 26 febbraio 2014, il TCA ha ritenuto che si era in

presenza di una negligenza grave ed ha confermato la riduzione del 30% delle

prestazioni in contanti nel caso di un assicurato che aveva perso la padronanza

del veicolo mentre viaggiava a 145 km/h, in quanto si era distratto per

chiedere una sigaretta al passeggero che sedeva al suo fianco.

In

quell’occasione, il TCA si è così espresso:

" (…).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che il fatto di non adattare la propria velocità alla tipologia della

strada costituisce una trasgressione grave di una regola elementare della

circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines

Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser

Verkehrsregelverstoss").

L'art. 26 LCStr prevede del resto che:

"1 Ciascuno, nella circolazione, deve

comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che

usano la strada conformemente alle norme stabilite.

2.

Particolare prudenza deve essere usata verso i

fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimente quando vi siano indizi per

ritenere che un utente

della strada non si comporti

correttamente."

Inoltre l'art. 31 cpv. 1 LCStr prevede che " il conducente

deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai

suoi doveri di prudenza".

Infine l'art. 32 LCStr, prima frase, prevede che "la velocità

deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità

del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità".

A ragione non è dunque contestata nel suo principio una riduzione

delle prestazioni. (…)”

In una sentenza 35.2010.66

del 23 febbraio 2011, il TCA ha confermato una riduzione delle prestazioni in

contanti nel caso di un assicurato che aveva proseguito la marcia nonostante il

divieto impostole dalla luce rossa del semaforo, argomentando:

" (…).

Anche sulla "Notifica d'infortunio LAINF"

del datore di lavoro dell’8 giugno 2010 figura l’indicazione secondo cui

"mentre passa un incrocio in macchina un probabile colpo di sonno le causa

l’incidente" (cfr. doc. 1 punto 6). Da notare che, in questo formulario,

viene erroneamente indicato l’orario delle 23:30.

Alla luce degli elementi appena esposti questo

Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo l’abituale criterio della

probabilità preponderante applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio, la decisione

dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che l'assicurata ha

commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF.

Il non rispetto del semaforo rosso costituisce

infatti una trasgressione grave di una regola elementare della circolazione

stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das Überfahren eines Rotlichtes ist,

mehr noch als die Verletzung des Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").

Va peraltro rilevato che, se sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi,

questo comportamento costituisce pure un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2

LCStr, ("Chiunque violando gravemente le norme della circolazione cagioni

un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria"; cfr. DTF 118 IV 285 = JdT 1993 pag. 760 seg.; A. Rumo-Jungo,

op.cit., pag. 174), ciò che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3

LAINF. Tale questione può tuttavia restare aperta nel caso presente.

Alla stessa soluzione si deve arrivare pure se si volesse

considerare che l’assicurata è passata con il rosso in quanto è stata colpita

da un colpo di sonno. L’essersi messa o l’essere rimasta al volante in condizioni

non idonee alla guida per la stanchezza costituisce infatti un comportamento contrario

alle più elementari regole di prudenza (cfr. l’art. 31 LCStr., secondo cui

"il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza" (cpv 1) e "le persone

che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicanti oppure per altri

motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un

veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non

devono condurre un veicolo" (cpv.2)).

Infine questo Tribunale non ritiene convincenti le

affermazioni del patrocinatore della ricorrente, secondo cui l'incidente

sarebbe da ascrivere ad un malore (abbassamento del tasso di emoglobina cfr.

V/B), già per il fatto che gli esami medici sono stati effettuati il 26 giugno

2010, più di un mese dopo l’incidente, e che l’assicurata stessa l’11 giugno

2010.

non ha indicato di soffrire di disturbi particolari prima dell’infortunio

(cfr. doc. 3 punti 7 e 8).

Del resto e soprattutto nessun certificato medico

(neppure quello del dottor X.___________ del 13 giugno 2010, cfr. Doc. 4)

attesta esplicitamente un legame tra l'infortunio e lo stato di salute

dell'assicurata a quel momento.

Significativa è peraltro la circostanza che la

ricorrente non ha contestato le sanzioni inflittele dai carabinieri, ciò che

avrebbe certamente fatto se l’incidente fosse stato provocato da motivi di

salute.

Vista l'ora in cui è avvenuto l'incidente 01:30 è

dunque assai verosimile l'ipotesi di una disattenzione o di un colpo di sonno.

(…)”

2.3

A proposito di

pedoni, in una sentenza 35.2007.3 del 13 giugno 2007, il TCA ha confermato la

riduzione del 10% delle prestazioni in contanti inflitta a un assicurato che

era stato urtato da un’autovettura, ciò che gli aveva procurato una frattura a

livello della tibia della gamba sinistra, mentre usciva da un supermercato e

attraversato la strada con il carrello della spesa.

Questo

Tribunale ha così motivato la propria decisione:

" (…).

Da quanto appena esposto emerge innanzitutto che

l'assicurato ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, le quali

erano situate soltanto a una decina di metri di distanza.

Secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge federale sulla

circolazione stradale (LCStr) i pedoni devono "attraversare la carreggiata

con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su

questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso".

L'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

(ONC) prevede all'art. 47 cpv. 1 che: "i pedoni devono accedere alla

carreggiata con prudenza, soprattutto davanti e dietro un veicolo fermo; essi

devono attraversare la strada rapidamente. Essi devono usare passaggi pedonali,

cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m".

Non avendo utilizzato un passaggio pedonale che

distava meno di 50 metri il ricorrente ha dunque violato una regola elementare

della circolazione stradale (cfr. pure doc. D, intimazione di contravvenzione).

Come visto (cfr. consid. 2.3 e 2.4) questo solo

elemento non è sufficiente per concludere che ci troviamo di fronte ad una

grave negligenza che giustifica la riduzione del diritto alle prestazioni

secondo l'art. 37 cpv. 2 LAINF.

Occorre esaminare l'insieme delle circostanze del

caso.

In tale contesto, secondo questo Tribunale, nel

presente caso, decisivo è innanzitutto il fatto che l'attraversamento della

strada fuori dalle strisce pedonali è avvenuta spingendo un carrello carico di

merce (e dunque pesante). Ora questi mezzi sono concepiti per trasportare i

prodotti all'interno dei negozi e non certo per essere utilizzati dai clienti

per portare gli acquisti fino al proprio domicilio, percorrendo le strade sulle

quali circolano i veicoli.

Vi è dunque stato un uso improprio del carrello

della spesa.

Inoltre il punto nel quale la strada è stata

attraversata è particolarmente pericoloso, sia per il numero di veicoli che vi

transitano (visto anche l'orario: l'incidente è avvenuto alle ore 13:10), sia

per le intersezioni che si registrano (cfr. la Documentazione fotografica al

Doc. E).

Infine, la strada in quel punto è anche in salita,

ciò che ha reso ancora più difficoltoso il controllo del "carrello della

spesa colmo" di merce.

Questo caso si distingue dunque da quelli decisi dal

Tribunale federale e qui sopra illustrati, in particolare dal secondo nel quale

l'assicurato aveva attraversato la strada sulle strisce.

In simili condizioni questo Tribunale non può che

approvare, nel suo principio, la decisione dell'assicuratore contro gli

infortuni che ha concluso che l'assicurato ha commesso una negligenza ed ha

applicato l'art. 37 cpv. 2 LAINF. (…)”

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1987 pag. 322 seg., l'Alta Corte ha stabilito che

ha commesso solo una lieve negligenza un assicurato che aveva attraversato la

strada subito dopo che era transitata un'auto ed era stato investito da

un'altra che arrivava sull'altra corsia, in direzione opposta.

Al riguardo,

la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (...).

a) Die Vorinstanz ging bei der Würdigung

des Verhaltens, das zum Unfall führte, unter Hinweis auf Maurer

(Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 486 f.) von den in Literatur und

Praxis für die Abgrenzung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit

entwickelten Entscheidungshilfen aus: Leichte Fahrlässigkeit liegt darnach vor,

wenn das Verhalten "noch einigermassen verständlich" ist ("das

kann passieren"); grobe Fahrlässigkeit ist demgegenüber gegeben, wenn die

fragliche Handlung "schlechthin unverständlich" ist ("das darf

nicht passieren"). In Anwendung dieser Kriterien erkannte das kantonale

Gericht auf leichte Fahrlässigkeit. Es hielt dem Beschwerdegegner zugute, dass

er sich vor Betreten der Fahrbahn auf das von links heranfahrende Auto konzentrierte

und dieses passieren liess. Dadurch abgelenkt, habe er der andern

Strassenhälfte und dem dort von der andern Seite herannahenden Fahrzeug zu

wenig Beachtung geschenkt. Der Motorenlärm des ersten Autos habe zudem die

akustische Wahrnehmung des zweiten Wagens erschwert.

Dass er entgegen Art. 47 Abs. 5 VRV dem Auto den

Vortritt nicht gewährt habe, stelle keine Verletzung einer elementaren

Verkehrsregel und damit keine grobe Fahrlässigkeit dar.

Dieser Betrachtungsweise hält die

Beschwerdeführerin ein Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 5.

Februar 1981 in Sachen B. entgegen, welchem ein ähnlicher Tatbestand

Zugrundegelegen hatte. Das Bundesgericht habe in jenem Fall auf grobe

Fahrlässigkeit erkannt. Im übrigen habe die Vorinstanz den Alkoholisierungsgrad

des Beschwerdegegners bagatellisiert.

b) Das EVG hat die Missachtung der Vortrittsregel

von Art. 47 Abs. 5 VRV durch eine Fussgängerin im unveröffentlichten Urteil V.

vom 6. Februar 1976 als Verletzung einer elementaren Verkehrsvorschrift

eingestuft und eine von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt aufgrund

von Art. 98 Abs. 3 KUVG verfügte Leistungskürzung von 10 % geschützt. Selbst

wenn an der Qualifikation von Art. 47 Abs. 5 VRV als elementare Verkehrsregel

im Sinne der Rechtsprechung festgehalten wird, vermag die Missachtung dieser

Bestimmung im vorliegenden Fall den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit nicht zu

begründen. Entscheidend sind vielmehr die konkreten Umstände des Einzelfalles

(Erw. 1 am Ende).

Der hier zu beurteilende Unfallablauf ist auf

einmaliges Versagen, ein momentanes Nachlassen der Aufmerksamkeit,

offensichtlich primär durch das erste vorbeifahrende Auto verursacht,

zurückzuführen. Der Alkoholisierungsgrad hatte für den Beschwerdegegner als

Fussgänger keinen entscheidenden Einfluss auf den Geschehensablauf. Der

Auffassung der Vorinstanz, dass das Verhalten des Beschwerdegegners als leichte

Fahrlässigkeit zu werten sei, ist demnach beizupflichten. (...)"

In un'altra

sentenza, pubblicata in Plädoyer 3/05 pag. 85 seg., l’allora TFA è arrivato allo

stesso risultato, nel caso di un assicurato che, ad un incrocio con semaforo, aveva

attraversato una strada sulle strisce pedonali e, dopo che una prima auto si

era fermata per lasciarlo passare, era stato investito da una seconda auto che

andava nella stessa direzione della prima.

La nostra

Massima Istanza in questa occasione si è così espressa:

" Streitig ist, ob der Beschwerdeführerin eine grobe Fahrlässigkeit

vorzuwerfen ist und ihre Taggeldleistungen deswegen zu kürzen sind.

2.1

Die Vorinstanz bejahte diese Frage mit der

Begründung, es sei überwiegend wahrscheinlich und daher mit dem im

Sozialversicherungsrecht erforderlichen Beweisgrad (BGE 126 V 360 Erw. 5b) erstellt, dass

die Versicherte den Fussgängerstreifen bei Rotlicht überquert habe, weil der

Unfallgegner wie auch ein Fahrzeuglenker, welcher sich hinter dem haltenden

Auto befunden

hatte, gemäss ihren Aussagen im Polizeirapport

die Kreuzung bei Grünlicht passiert hätten. Diese Begründung hält einer

genaueren Betrachtung nicht stand. Der Fussgängerstreifen befindet sich in

erheblicher Entfernung vom Lichtsignal und es hatte sich in seinem Bereich eine

stehende Kolonne gebildet. Auch wenn die beiden Autofahrer die Ampel bei

Grünlicht passiert haben, ist deshalb nicht bewiesen, dass sie für Fussgänger

noch immer auf Rot stand. Ob die Beschwerdeführerin die Ampel bei Rotlicht

passiert hat, ist damit nicht erstellt, kann indessen - wie in Erw. 2.3

aufzuzeigen ist - ohnehin offen gelassen werden.

2.2

Soweit die Vorinstanz sodann ausgeführt hat,

die Beschwerdeführerin habe bereits die erste Strassenhälfte bis zur

Mittelinsel willentlich und damit unbestrittenermassen vorschriftswidrig bei

Rotlicht überquert, steht dies in keinem ursächlichen Zusammenhang mit dem

Unfall. Dieser Umstand hat daher rechtsprechungsgemäss ausser Betracht zu

bleiben (vgl. BGE 118 V 307 Erw. 2b mit Hinweisen).

2.3

Selbst wenn die Beschwerdeführerin die Ampel

jedoch bei Rotlicht passiert hätte, könnte ihr Verhalten unter den gegebenen

Umständen nicht als grobfahrlässig qualifiziert werden. Denn angesichts der

Tatsache, dass ein Fahrzeuglenker der Versicherten auf dem Fussgängerstreifen

den Vortritt eingeräumt hat und die Verkehrsführung in der Richtung, von

welcher das Fahrzeug kam, einspurig ist und erst nach dem Fussgängerstreifen

zweispurig

wird, könnte der Beschwerdeführerin auch in

diesem Fall einzig vorgeworfen werden, dass sie die Fahrbahn auf das Zeichen

des wartenden Fahrzeuglenkers hin betreten und überquert hat, ohne auf

allfällige weitere Verkehrsteilnehmer zu achten. Der zu beurteilende

Unfallablauf ist auf ein momentanes Nachlassen der geforderten Aufmerksamkeit

zurückzuführen, welches auch durch den haltenden Fahrzeuglenker verursacht

wurde. Bei der gegebenen Verkehrsführung musste die Beschwerdeführerin nicht

damit rechnen, dass ein zweites Fahrzeug das stehende Auto, dessen Lenker ihr

den Vortritt einräumte, passieren würde. Ihr Verhalten kann daher nicht als

grob, sondern bloss als leicht fahrlässig qualifiziert werden (vgl. auch RKUV

1987.

Nr. U 20 S. 322).

Die Kürzung der Taggeldleistungen wegen

grobfahrlässigen Verhaltens ist daher zu Unrecht erfolgt."

2.4

Per

costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità

amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato

fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes,

4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

278.

n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua

decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo

potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più

verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non

è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi

possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice

deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF

126.

V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF

130.

III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto

delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o

il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF

126.

V 322 consid. 5a).

2.5

Nella presente fattispecie,

nella Relazione d’incidente stradale allestita dalla Polizia municipale di __________

in relazione all’evento avvenuto il 4 ottobre 2015 alle ore 00:25 che ha

coinvolto l’assicurata e un conducente di nazionalità __________ – nato nel

1979.

– figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…).

--- Il conducente del veicolo ‘A’ in merito all’accaduto forniva

spontaneamente la dichiarazione, verbalizzata su atto separato depositato

presso l’archivio del Comando polizia municipale qui di seguito integralmente

descritta: “Proveniente da __________, percorrevo a bordo del mio veicolo,

la via __________ in direzione periferia. Giunto in prossimità del palo

reggifilo n. __________ della via __________, improvvisamente dal marciapiede

ivi presente, considerando il mio lato di marcia, una donna si immetteva in

careggiata, fuoriuscendo da due autovetture in sosta regolare e correndo verso

il marciapiede opposto, dove c’era un uomo che credo conoscesse. La stessa però

restava bloccata con un tacco nei binari del tram presenti in careggiata, ed io

causa la repentinità dell’evento nonostante marciavo a velocità bassa causa

traffico, non riuscivo ad evitare l’urto con la parte anteriore del mio veicolo

ed il pedone. La donna di conseguenza, rovinava al suolo sul fianco destro, ed

io prontamente chiamavo un’ambulanza. Giova precisare che, nel momento in cui è

successo l’incidente, pioveva intensamente e finché il pedone non si era

immesso in careggiata fuoriuscendo dalle due autovetture in sosta, non era

visibile ed inoltre in luogo non era presente l’attraversamento pedonale”.

Fra gli istanti non venivano reperite persone, estranee al

sinistro, in grado di testimoniare l’accaduto.

Al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce

di frenata interessanti i pneumatici del veicolo investitore. Giova precisare

che il veicolo investitore è munito di dispositivo autobloccaggio ruote.

Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati

insufficienti per la localizzazione del punto d’investimento. Non è stato

possibile appurare se al momento dell’investimento il pedone facesse uso

dell’ombrello. L’illuminazione pubblica disposta su lanterne a sospensione

aerea poste al centro della carreggiata è da ritenersi sufficiente in relazione

alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50. Si precisa che non

è stato possibile appurare se nella circostanza il pedone vestisse abiti scuri.

Giova precisare che sul posto veniva richiesto l’ausilio della

pattuglia __________, per sottoporre il conducente del veicolo ‘A’ ad alcol test,

il cui esito risultava negativo. Il pedone attraversava dal marciapiede posto

al lato civici pari verso il marciapiede lato civici dispari. La larghezza

della carreggiata è di m. 10.30, mentre quella utile è di m. 6.30.

Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo ‘A’

non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 191/2 comma del Decreto

Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – non consentiva al

pedone di ultimare l’attraversamento in condizioni di sicurezza fuori dagli

attraversamenti pedonali -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa

infrazione. Il trasgressore ritirava copia del V.D.C. n. __________, con

indicate le modalità per il pagamento.

Il referente, a complemento dell’intervento, provvedeva al rilievo

di anni visibili riportati dal veicolo investitore ed effettuava un parziale

scambio delle generalità che veniva completato in tempi e luoghi diversi.

In luogo, giungeva una squadra di Pronto Intervento dell’A.T.M., i

cui componenti, provvedevano a fornire foglio fermi di servizio.

L’operante si portava in ospedale, ma il pedone investito non era

in grado di riferire e il marito, che in un primo momento aveva fornito i dati

della moglie sul luogo del sinistro, si era allontanato dal pronto soccorso.

Successivamente chi scrive provava a contattare la signora tramite

l’Agente in servizio presso il suddetto nosocomio, ma veniva a conoscenza che

la stessa era stata dimessa per proseguire le cure in una clinica svizzera.

Successivamente perveniva presso questi Uffici referto all’A.G. N°

__________, depositato presso l’archivio del Comando, da cui si evinceva che

l’infortunata, sig.ra RI 1, dopo le cure del caso, era stata ricoverata con

prognosi di gg. 40 s.c.” (Doc. 3)

Sul questionario compilato

per la CO 1, l’assicurata ha precisato che l’incidente è avvenuto a __________

il 3 ottobre 2015 alle ore 24:00 e ha così descritto l’investimento:

" Si trovava

in una zona centrale di __________, mentre passeggiava per recarsi alla sua

auto ha attraversato la strada e quando si trovava ad un passo dalla sua auto è

stata inspiegabilmente travolta da un auto che sopraggiungeva. Aveva

attraversato la strada (non pedonale ma molto frequentata dai pedoni) non sulle

strisce pedonali. Aveva guardato a destra e sinistra e non c’era nessuno,

invece nonostante avesse anche l’ombrello ed era molto visibile è stata

investita dall’auto che veniva dalla sua destra.” (Doc. 2)

2.6

Nella presente fattispecie,

per le ragioni correttamente esposte nella risposta di causa dell’assicuratore

contro gli infortuni (cfr. consid. 1.3.) si applicano le disposizioni della

LAINF, e non quelle della LDIP, in quanto non si tratta di pretese derivanti da

un incidente stradale di carattere civile ma bensì di natura assicurativa

sociale.

Questo Tribunale

è dunque sostanzialmente chiamato a stabilire se la sera in cui è stata

investita da un’auto, RI 1 ha commesso una negligenza grave o una negligenza

lieve.

L’art. 49 LCStr prevede

che:

" Pedoni

1.

I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi,

essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari

pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali

condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto

di notte fuori delle località.

2.

Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via

più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della

precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso.”

Il TCA

ritiene che, analogamente alle due sentenze federali citate e riprodotte al

considerando 2.3., nel caso concreto l’assicurata abbia commesso una disattenzione

isolata in presenza di particolari condizioni della strada (assenza di passaggi

pedonali nelle immediate vicinanze, pioggia, ombrello, di notte ma con

illuminazione e visibilità sufficienti, auto parcheggiate atte a togliere la

visuale) (cfr. doc. 5).

L’auto proveniente

dalla sua sinistra si è fermata per farla attraversare, mentre è stata inflitta

una contravvenzione al conducente del veicolo investitore per non essersi

attenuto alla normativa del Codice della strada che impone di consentire ai

pedoni l’attraversamento in condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti

pedonali.

Inoltre,

stando alle dichiarazioni dell’investitore, l’assicurata “è rimasta bloccata

con un tacco nei binari del tram”.

Di

conseguenza, nel particolare caso concreto, ci troviamo in presenza di una negligenza

lieve e non di una negligenza grave, ragione per cui la riduzione delle

prestazioni in contanti non è giustificata.

La decisione

su opposizione del 2 giugno 2016 è annullata.

La

ricorrente ha così diritto alle prestazioni in contanti senza nessuna riduzione

e senza interessi (cfr. art. 26 cpv. 2 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

e la decisione su opposizione del 2 giugno 2016 è annullata.

§ L’assicurata

ha diritto alle prestazioni in contanti senza nessuna riduzione e senza

interessi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà a RI 1 l’importo

di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti