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Decisione

35.2016.59

Caduta da una scala con politrauma a livello dorsolombare e del piede dx. Causalità naturale estinta a distanza di 8 mesi circa dall'infortunio

7 novembre 2016Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di causa,

l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 21 luglio 2016, della dott.ssa __________

(cfr. doc. B).

Il 28 luglio 2016,

l’assicurata ha osservato che il parere medico su cui l’assicuratore ha fondato

la propria decisione di chiusura non sarebbe affidabile in quanto “… questo Dr.

non mi ha mai vista e analizzata, e continuo sotto trattamento a causa di

questo incidente 08.12.2014, per questo non posso accettare la decisione di CO

1.” (doc. VII).

1.6. Nel corso del mese di agosto

2016, il TCA ha richiamato dall’assicurata il referto e le immagini della RMN

del bacino del 3 maggio 2016 (cfr. doc. XI + allegati), documentazione che è

poi stata trasmessa all’istituto assicuratore (doc. XII).

1.7. In data 23 settembre 2016, l’CO

1 ha versato agli atti un apprezzamento del dott. D. __________ (cfr. allegato

al doc. XV).

L’assicurata si è

pronunciata in merito il 3 ottobre 2016 (doc. XVIII + allegati).

Considerandi

2.1

Sul piano formale,

l’assicurata rimprovera all’amministrazione di avere ritardato oltremodo l’emanazione

della propria decisione su opposizione (cfr. doc. I). In tal modo, la

ricorrente solleva implicitamente una violazione del principio di celerità.

Al riguardo, il TCA deve

limitarsi a constatare che la censura di ritardata giustizia risulta

intempestiva e priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel

frattempo emesso la richiesta decisione su opposizione (cfr. doc. 44).

2.2

Nel merito, l’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

sopprimere il diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2015, oppure

no.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che

l’amministrazione ha fondato la decisione di porre fine alle prestazioni a

contare dal 1° agosto 2015, sul parere del proprio medico __________ (cfr. doc.

44, p. 4).

In effetti,

con apprezzamento del 18 giugno 2015, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha dichiarato che la caduta dalla posizione eretta, priva

di energia cinetica elevata, ha comportato un peggioramento solo transitorio

dello stato anteriore del rachide, con lo status quo sine raggiunto a

distanza di 7 mesi dal trauma iniziale (cfr. doc. 30).

Unitamente

alla propria impugnativa, la ricorrente ha prodotto un referto, datato 10

settembre 2015, della dott.ssa __________, spec. FMH in reumatologia. Il medico

curante specialista ha in particolare segnalato che, nel corso del mese di

aprile 2015, RI 1 aveva lamentato un dolore lancinante a livello

dell’articolazione sacroiliaca destra dopo una marcia di 4 chilometri.

Successivamente, i dolori erano localizzati alla regione peritrocanterica

destra con descrizione da parte dell’assicurata di uno scatto. La radiografia

del bacino e un’ecografia dell’anca destra non avevano evidenziato né displasia

né versamento, né tendiniti né borsiti, né ancora asimmetria dell’inserzione

dei muscoli gluteali sul grande trocantere. Ella ha quindi concluso trattarsi

certamente di uno scatto della facia lata, classico in talune morfologie

(cfr. doc. 51).

In data 3 maggio 2016,

l’assicurata è stata sottoposta a una RMN del bacino. Dal relativo referto

risulta la presenza di una “… leggera forma di miotendinite attorno alla

porzione posteriore del grande trocantere con interessamento della giunzione

miotendinea del gluteo medio destro ed il tratto ileo-tibiale adiacente.

Associata anche una lieve entesite a livello dell’inserzione postero-laterale

del tendine gluteo medio destro.” (doc. C 19).

Con rapporto 21 luglio

2016, la dott.ssa __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, ha

refertato, all’esame clinico, una scoliosi lombare sinistra convessa, una

posteriorità delle apofisi trasverse delle vertebre lombari a destra, una

disfunzione e algia sacro-iliaca destra, un emibacino destro in anteriorità, un

astragalo destro in anteriorità, come pure una tendinite reattiva a livello del

medio gluteo e piriforme destro.

La specialista

privatamente consultata dalla ricorrente ha sostenuto che la “… torsione

sacrale e disfunzione astragalica destra probabilmente si sono venute a creare

durante il trauma – nell’impatto al suolo a livello del gluteo destro (dicembre

2014) – che ha causato disfunzioni strutturali nelle articolazioni sacro-iliaca

destra, del rachide lombare con contratture reattive dei muscoli del piano

pelvico e medio gluteo e piriforme, e dell’articolazione sotto-astragalica

destra.” (doc. B).

Pendente causa, l’CO 1 ha

prodotto un apprezzamento del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, attivo presso il Centro __________ a (doc. XV 1).

Innanzitutto, questo sanitario

ha affermato di concordare con il dott. __________ in merito al

fatto che l’assicurata sia rimasta vittima di un trauma diretto a bassa

velocità, osservando al riguardo che, inizialmente, non erano stati refertati

“… ematomi o raccolte ma soltanto una sensibilità a livello del rachide

lombare, dopo impatto sul sacro.”. D’altro canto, egli ha sottolineato che la

RMN del 12 gennaio 2015 “… non ha mostrato un reperto compatibile con una

sofferenza radicolare, ma la presenza di una banale discopatia L5/S1con bulging

discale paramediano bilateralmente – predominante nella fattispecie a sinistra,

vuol dire del lato opposto ai disturbi – ma senza evidenza da ambo i lati di

conflitto tra il disco intervertebrale e le radici.”.

In queste

condizioni, in base alle conoscenze mediche attuali e all’assenza di altre

diagnosi, ci si sarebbe aspettata “… una risoluzione dei sintomi legati alla

caduta in qualche giorno o al massimo qualche settimana.”. Pertanto, in “…

assenza di peggioramento anche di uno stato preesistente (si veda ancora le

osservazioni sull’assenza di sostrato anatomico capace di spiegare le

lombosciatalgie non deficitarie apparse secondariamente), la definizione di uno

status quo sine dopo sei mesi era sicuramente più che giustificata.”.

Per quanto concerne

le diagnosi ritenute dalla dott.ssa __________, il dott. __________ ha

precisato che, ad eccezione dell’ultima, le altre sono tipiche della medicina

manuale o dell’osteopatia e, soprattutto, che esse non trovano corrispondenza

nella medicina classica. In merito alla pretesa tendinite al gluteo medio,

il medico fiduciario ha fatto valere che tale diagnosi è stata posta dal

radiologo che eseguì la RMN del 3 maggio 2016, vista la “… presenza di una

formazione cistica (piccola erosione geodica) a livello dell’inserzione del

tendine gluteo medio.”. Egli ha inoltre spiegato che “si ritiene la diagnosi di

tendinite nel gluteo medio quando vi è una clinica corrispondente e soprattutto

quando ci sono segni di rottura parziale o di borsite a livello dell’inserzione

tendinea. Nella fattispecie, non vi è dalla signora RI 1, né lacerazione

tendinea, né borsite. La piccola cavità geodica descritta dal dott. __________,

corrisponde infatti ad una conformazione un po’ particolare del grande

trocantere, con persistenza di un solco periferico tra la parte alta e la parte

bassa della grande tuberosità femorale, corrispondente ad esiti di fusione dei

nuclei di crescita. La stessa immagine si trova anche a sinistra. Aggiungerò

che l’esame ecografico richiesto dalla dott.ssa __________ ha al contrario

concluso all’assenza d’argomenti per una tendinite nel gluteo medio.”.

Secondo il dott. __________,

che si tratti di una tendinite nel gluteo medio oppure (più probabilmente) di

una coxa saltans, “… esse non possono essere messe in nesso di causalità

naturale probabile con l’infortunio dell’otto di dicembre 2014, prima perché

sono patologia morbose e di norma non risultano da contusioni dirette,

dopodiché perché non vi è nozione di un qualsiasi trauma inizialmente a questo

livello e, finalmente, perché chiaramente i disturbi in sede peritrocanterica

destra sono apparsi in modo secondario, in seguito ad un lungo periodo con

sintomi non ben spiegabili su base anatomica.”.

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi

nella concreta evenienza, il TCA ritiene che all’apprezzamento enunciato dai dottori

__________ e __________, entrambi specialisti proprio

nella materia che qui interessa, possa essere attribuita piena forza probante.

In particolare, il dott. __________

ha infatti proceduto a un’analisi approfondita della fattispecie, spiegando in modo

puntuale i motivi per i quali, a suo avviso, occorre distanziarsi dalla

valutazione enunciata dalla dott.ssa __________.

Innanzitutto, va rilevato

che la diagnosi di anca a scatto (“coxa saltans”) - la cui presenza è

stata definita come probabile dal dott. __________ - era stata posta anche

dalla reumatologa dott.ssa Vuala nel suo referto datato 10 settembre 2015 (cfr.

doc. 51: “Il s’agit certainement d’un ressaut du facia lata qui

est classique dans certaines morphologies.” – il corsivo è del redattore).

La reumatologa appena

citata non si era però pronunciata in merito all’eziologia di tale patologia. Da

parte sua, il medico fiduciario dell’CO 1 ha invece precisato che l’anca a

scatto di norma non insorge a causa di una contusione diretta, che comunque,

nel caso concreto, non risulta che la regione in questione sia rimasta

coinvolta nella caduta del dicembre 2014 e che la relativa sintomatologia è

apparsa con un certo tempo di latenza (cfr. doc. XV 1, p. 7).

In proposito, questa Corte

osserva che l’affezione in discussione riguarda al massimo il 5% della

popolazione, in prevalenza la fascia di età tra i 15 e i 40 anni e più

frequentemente le donne rispetto agli uomini. Essa trae tipicamente origine da

un sovraccarico (“overuse”), con una maggiore incidenza in quelle

attività che implicano ripetute flessioni ed estensioni dell’anca (cfr.

www.physio-pedia.com/Snapping_Hip_Syndrome).

Inoltre, dalla pregressa

documentazione, in particolare dal rapporto 27 febbraio 2015 del dott. __________

(primo medico che ha avuto in cura la ricorrente) si evince che in effetti la

caduta ha interessato la regione sacrale e non quella peritrocanterica destra (cfr.

doc. 16: “chute dans l’escalier avec impact sur le sacrum” – il corsivo

è del redattore). Del resto, non è un caso se i primi accertamenti radiologici

hanno riguardato proprio il rachide (e il piede destro – cfr. doc. 9 e 10).

Infine,

dal referto della dott.ssa __________ emerge che i disturbi in sede

peritrocanterica sono insorti, al più presto, nel mese di aprile 2015 (cfr. doc.

51: “Au cours du mois d’avril 2015 elle a présenté une douleur brutale de la

sacroiliaque droite suite à une marche de 4 km qui a nécessité

l’hospitalisation aux urgences et un traitement par morphine et

anti-infiammatoires. Lorsque je l’ai revue, les douleurs siègeaient surtout

dans la région péritrochanterienne droite et la patiente décrivait un ressaut.”

– il corsivo è del redattore).

D’altro

canto, gli specialisti interpellati dall’amministrazione meritano di essere

seguiti anche nella misura in cui hanno sostenuto che il trauma vertebrale

subito dall’assicurata può avere solo temporaneamente aggravato lo stato

anteriore del rachide.

Del resto, la loro tesi

si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi

quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del

rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a

contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare

e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni

degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si

veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates

nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U.

Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale

federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata)

di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente

asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove

mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF

8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3).

In questo contesto, a

conferma del fatto che una semplice caduta dalla posizione eretta non è atta a

causare delle lesioni strutturali a livello del rachide, è utile richiamare le indicazioni

fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso

il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in una

perizia da lui elaborata per conto di questa Corte nella causa 35.1998.78,

concernente un assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due

cadute dalle scale con contusione, segnatamente, del rachide lombo-sacrale. In

sintesi, secondo il perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali

quelli riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi

infortunistici, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non

sono idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale, né

un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi

intervertebrali.

Nel caso di specie, l’CO

1.

ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31 luglio 2015,

dunque per oltre sette mesi, ciò che appare conforme ai principi giurisprudenziali

appena citati.

Per quanto concerne il piede

destro, dove la dott.ssa __________ ha riscontrato una disfunzione

dell’astragalo (cfr. doc. B), se è vero che quella parte del corpo è rimasta

coinvolta nella caduta (in questo senso, si veda il certificato 27 febbraio

2015.

del dott. __________ – doc. 16: “Contusion du pied droit”), è altrettanto

vero che l’esame radiologico effettuato il 12 dicembre 2014 non aveva evidenziato

anomalie né ossee né alle parti molli (cfr. doc. 10) e soprattutto che, nel

prosieguo (sino al consulto dell’aprile 2016 presso la fisiatra succitata), non

sono più stati refertati disturbi a quel livello (cfr. doc. 24 e doc. 51).

A proposito

dell’affermazione contenuta nello scritto 3 ottobre 2016 dell’insorgente,

secondo cui vi sarebbero ancora delle cure suscettibili di migliorare il suo

stato di salute, ragione per la quale l’assicurato non avrebbe potuto

sospendere le proprie prestazioni (cfr. doc. XVIII, p. 2), questo Tribunale si

limita a ricordare che il diritto alle cure sanitarie (così come quello a tutte

le altre prestazioni previste dalla legislazione sull’assicurazione contro gli

infortuni) presuppone necessariamente l’esistenza di un nesso di causalità,

naturale e adeguato, tra i disturbi e l’infortunio.

In esito alle

considerazioni che precedono, valutate le prove secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), TCA ritiene dimostrato che, a far tempo dal 1° agosto 2015, i

disturbi lamentati dall’insorgente non costituivano più una conseguenza

naturale dell’infortunio del mese di dicembre 2014.

Di conseguenza, l’CO 1 era

legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a partire da quella data.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti