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Decisione

35.2016.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 settembre 2016Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi al ginocchio destro la causalità fosse da considerare estinta,

mentre ha negato l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio del 12 maggio

2012 e i disturbi risentiti dall’interessato al ginocchio sinistro, al pollice

destro e al rachide lombare.

Tenuto quindi conto dei

soli postumi infortunistici, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto

all’assicurato un’IMI del 15%, rifiutando per contro di corrispondere una

rendita di invalidità, essendo il grado di invalidità insufficiente (discapito

inferiore al 10%).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1, in occasione della quale sono stati fatti valere anche

problemi in ambito psichiatrico e neurologico (cfr. doc. 217), l’CO 1 ha

chiesto una rivalutazione del caso alla propria Divisione medica di Lucerna,

alla quale ha in particolare affidato il compito di eseguire una valutazione

neurologica (cfr. doc. 219).

Esperiti tali

accertamenti, in data 4 dicembre 2015, l’CO 1 - dopo avere riconosciuto che i

disturbi al pollice destro sono in nesso causale con l’infortunio, ma che gli

stessi non influiscono né sull’esigibilità lavorativa, né sul diritto ad un’IMI;

avere escluso che i disturbi al ginocchio sinistro siano in nesso causale con

l’infortunio e avere pure negato l’adeguatezza del nesso causale per i problemi

psichici e neuropsichiatrici - ha confermato il contenuto della sua precedente decisione,

rifiutando di riconoscere il diritto ad una rendita di invalidità e accordando

un’IMI del 15% (doc. A1).

1.2. Con tempestivo ricorso del 22

gennaio 2016, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, venga accertata la causalità infortunistica

anche per quanto concerne i postumi infortunistici alla spalla sinistra e al

ginocchio destro; sia accordata, previa valutazione di ordine medico, un’IMI

per i postumi permanenti alla spalla sinistra, da quantificare almeno nella

misura del 10% e, infine, venga riconosciuta una rendita di invalidità del 34%

a decorrere dal 1° maggio 2014, ossia da quando sono cessate le prestazioni di

corta durata (doc. I).

Il rappresentante del

ricorrente ha, invece, espressamente rilevato che “non è più oggetto di

controversia la causalità per i disturbi al pollice, che ora è giudicata in

relazione causale con il trauma, rispettivamente l’esclusione della causalità

per i disturbi al ginocchio sinistro di cui si rinuncia a sollevare obiezioni.

Al tempo stesso, si rinuncia a sollevare obiezioni riguardo ai disturbi psichiatrici

e neuropsichiatrici”.

Sostanzialmente il

rappresentante del ricorrente ha sostenuto che causalità continua ad essere data

per quanto riguarda i disturbi al ginocchio destro, essendo in presenza di una

“chiara lesione meniscale presa a carico” e tenuto conto dei seguenti dati

anamnestici: “gli antecedenti, la situazione medica generale, il fatto che

l’assicurato ha sempre svolto un’attività lavorativa pesante senza accusare in

passato particolari problemi, fatto eccezione del precedente infortunio, la

latenza dei disturbi che è stata immediata e costante fino a quando è stato

sottoposto ad intervento chirurgico, gli arti inferiori e anche la spalla che

sono stati oggetto di esami il giorno stesso del trauma, il fatto che per il

ginocchio destro c’era già stato un trauma pregresso che evidentemente mina la

stabilità dell’articolazione e, infine, la considerazione che non ci sono

evidenti e gravi problematiche di tipo degenerativo in atto”.

Quanto alla spalla

sinistra, il rappresentante del ricorrente ha rilevato come gli esami Rx e RMN

effettuati hanno dimostrato l’esistenza di una tendinite post-traumatica, “che

trova conferma in ogni passaggio medico e dunque tra i disturbi accusati dal

ricorrente ed il trauma vi è un rapporto di causa ad effetto diretto ed

immediato”, essendo egli caduto da 2.5 metri proprio sulla spalla.

Il rappresentante del

ricorrente ha aggiunto che la stessa dottoressa dell’CO 1 ha diagnosticato

“un’artrosi sternoclavicolare e acromioclavicolare con limitazione funzionale

dolorosa che non è altro che la diretta conseguenza del trauma”, osservando che

“è ben noto che l’artrosi insorge sempre in esito ad un danno infortunistico”.

Quanto all’IMI, pur non

contestando l’indennizzo riconosciuto per le affezioni concernenti la colonna

vertebrale (15%), il rappresentante ha chiesto l’attribuzione di un’IMI

aggiuntiva del 10% in ragione dei disturbi presentati dall’assicurato alla

spalla sinistra.

Infine, a proposito del

grado di invalidità, il rappresentante del ricorrente ha contestato la scelta

dell’amministrazione di calcolare il reddito da invalido facendo capo ai dati

salariali delle DPL, anziché fare ricorso ai dati statistici delle RSS,

ritenendo l’opzione utilizzata dall’amministrazione pregiudizievole per

l’assicurato, in quanto meno favorevole.

Secondo il rappresentante

dell’assicurato, l’CO 1, avrebbe infatti dovuto avvalersi dei dati statistici

di cui alla Tabella TA1 punto 26, quarto quartile (attività semplici e ripetitive)

- visto che l’interessato esercitava la propria attività alle dipendenze della __________,

azienda __________, nel quale gli stipendi ticinesi sono notevolmente inferiori

al resto della Svizzera. Se così avesse fatto, l’amministrazione avrebbe constatato

l’esistenza di un gap salariale del 39%, che al netto della quota del 5%

definita dal TF sarebbe comunque stato del 34%.

Partendo da un reddito da

invalido di fr. 62'000, applicando la riduzione del 34% per gap salariale e del

15-20% per le circostanze personali, a mente del rappresentante del ricorrente l’amministrazione

avrebbe quindi ottenuto un grado di invalidità superiore al 30% (doc. I).

1.3. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.4. In data 24 febbraio 2016 il

rappresentante del ricorrente ha ribadito che l’assicurato “prima dell’evento

che ha condotto all’invalidità è sempre stato in buona salute, segnatamente

alla spalla, laddove nell’evento traumatico subì un impatto esterno violento e

diretto, non ha mai accusato alcun tipo di problema nonostante una carriera

lavorativa di oltre 40 anni di servizio, in mestieri pesanti e meno pesanti,

che hanno sempre necessitato l’ingaggio dell’arto” (doc. V).

Queste considerazioni del

rappresentante del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.

VI), per conoscenza.

1.5. In corso di causa il TCA ha

interpellato il dr. __________, chiedendogli delle precisazioni a proposito di

quanto indicato dalla dr.ssa __________ in occasione della visita medica di

chiusura del 10 febbraio 2014, nella quale ha indicato che “per quanto riguarda

il ginocchio destro chiedo al dr. __________ di valutare la situazione” (doc.

VII).

Con scritto pervenuto a

questo Tribunale in data 4 luglio 2016, il dr. __________ ha comunicato di non

avere più rivisto l’assicurato dopo la visita del 5 dicembre 2012 e

l’operazione di gennaio 2013 (doc. VIII).

Tali documenti sono stati

trasmessi alle parti (doc. IX), per conoscenza.

Considerandi

2.1

Oggetto

della lite è, da una parte, la questione di sapere se l’Istituto resistente era

legittimato a negare il diritto a una rendita d’invalidità e, dall’altra,

stabilire l’entità della menomazione all’integrità di cui è portatore

l’assicurato.

Preliminarmente, questo Tribunale deve però risolvere le questioni

attinenti alla causalità, in particolare per quanto riguarda i disturbi

interessanti il ginocchio destro, avendo il patrocinatore del ricorrente

espressamente rinunciato a contestare la causalità per i disturbi al pollice

(ora riconosciuta dall’assicuratore LAINF), per quelli al ginocchio sinistro e

riguardo ai disturbi psichiatrici e neuropsichiatrici (cfr. doc. I).

Infine, per quanto concerne i disturbi

accusati dall’interessato alla spalla sinistra, il TCA evidenzia che la

richiesta ricorsuale di considerarli in rapporto causale con l’infortunio

risulta del tutto superflua e priva d’oggetto, ritenuto che gli stessi sono

stati considerati dall’assicuratore LAINF di natura post-infortunistica (cfr.,

al riguardo, le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ in occasione della

visita medica di chiusura del 10 febbraio 2014, doc. 194 pag. 4) e, una volta

stabilizzati, sono stati presi in considerazione nell’ambito della valutazione

dell’esigibilità lavorativa per lo svolgimento di attività adatte, posto che

l’assicurato non è più stato giudicato in grado di esercitare la propria

precedente attività, pesante, di magazziniere.

Gli stessi saranno quindi oggetto di disamina da parte di questo

Tribunale nell’ambito della valutazione dell’entità dell’IMI -contestata – del

15% riconosciuta a RI 1 (cfr. infra, consid. 2.7.).

2.2

Disturbi

al ginocchio destro: causalità naturale estinta dal 1° maggio 2014?

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter

und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri

71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato

dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,

118.

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Dalle

carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di

negare, dal 1° maggio 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al

danno al ginocchio destro, sulla base del parere espresso in proposito dal

medico __________.

La

dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, si è pronunciata una

prima volta sull’eziologia del danno meniscale presentato dall’assicurato, in

occasione della visita di controllo del 28 novembre 2012.

In

quella sede, ella ha indicato che “per il ginocchio destro, chiedo gentilmente

al dr. __________, che mi legge in copia, di valutare una artroscopia con

meniscectomia mediale parziale” (doc. 61).

Dopo

l’esecuzione, in data 8 gennaio 2013, dell’“artroscopia diagnostica –

meniscectomia artroscopica mediale ginocchio destro. Shaving del condilo

femorale mediale” da parte del dr. __________ (cfr. doc. 82), in occasione

della visita di controllo dell’11 luglio 2013 la dr.ssa __________ ha

riscontrato che “oggettivamente vi è una buona articolarità del ginocchio

destro senza dolori” (doc. 136 pag. 4).

In

seguito, tuttavia, in occasione della visita di chiusura del 10 febbraio 2014,

la dr.ssa __________ ha evidenziato una ri-rottura del menisco mediale del

ginocchio destro, su degenerazione del menisco mediale messa in luce dalla

risonanza magnetica del 16 agosto 2012, rilevando che “il ginocchio destro è

peggiorato e attualmente zoppica a causa di un dolore interno, viene notato

anche un cedimento “quando raddrizza il ginocchio””. Alla luce di queste

constatazioni, la dr.ssa __________ ha quindi sostenuto che “per quanto

riguarda il ginocchio destro, il nesso causale tra l’infortunio e gli attuali

disturbi può essere estinto, visto che l’infortunio ha al massimo reso

manifesta la lesione meniscale mediale degenerativa che veniva operata con

successo il 08.01.2013” (doc. 194 pag. 5).

La dr.ssa __________ ha

poi ribadito la propria posizione nell’apprezzamento medico del 2 febbraio

2015, nel quale ha rilevato quanto segue:

" (…)

Per quanto riguarda il ginocchio destro

posso rimandare al primo referto dell’Ospedale dove viene unicamente menzionato

il ginocchio sinistro e non il destro. Solo a distanza di due mesi

post-infortunistici viene effettuata una radiografia e a distanza di tre mesi post-infortunistici

una risonanza magnetica del ginocchio destro. La diagnosi clinica da me fatta

era sovrapponibile allo stato trovato nella risonanza magnetica, motivo per il

quale ho indicato un’artroscopia che è stata effettuata dal dr. __________ a fine

anno 2012. Tale medico ha trovato un menisco degenerato, ossia con una rottura

complessa del corno posteriore come pure una condropatia del condilo femorale

mediale. Per tale motivo confermo che sulla base della documentazione

sottopostami, l’infortunio ha al massimo reso manifesta tali lesioni, ma non le

ha causate. Ora a distanza di quasi due anni post-infortunistici e il fatto che

la lesione meniscale resa manifesta con l’infortunio è stata risolta, siamo

davanti ad una nuova lesione meniscale, ossia ri-rottura del menisco mediale del

ginocchio destro per quanto riguarda l’esame clinico della visita __________

del 10.02.2014. Tale lesione è sicuramente non più in relazione con

l’infortunio del 12.05.2012.” (Doc. 221 pag. 3).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste motivate considerazioni espresse dalla dr.ssa __________,

che del resto, non sono state contestate in sede ricorsuale tramite la

presentazione di pareri medico-specialistici di senso contrario, ma solo

attraverso il parere del rappresentante legale dell’interessato, che medico non

è.

Quest’ultimo, in

particolare, ha contestato le conclusioni della dr.ssa __________, rilevando

come tra il trauma e la RMN al ginocchio destro siano trascorsi tre mesi, “ma i

dolori, sia nel periodo precedente, sia successivo e fino a quando il

ricorrente è visitato dal dr. __________, rimangono invariati a dimostrazione

che il danno si era creato sin dall’inizio” (cfr. doc. I pag. 5).

Ora, al riguardo, questo

Tribunale rileva che tali considerazioni appaiono superflue, nella misura in

cui l’assicuratore LAINF non ha negato la causalità tra i disturbi al ginocchio

destro apparsi subito dopo l’infortunio e l’evento del 12 maggio 2012.

Al contrario, l’CO 1 ha

riconosciuto la relazione causale e ha corrisposto le prestazioni del caso,

prendendo in particolare a carico l’intervento artroscopico dell’8 gennaio 2013

eseguito dal dr. __________, perfettamente riuscito con scomparsa dei dolori

dichiarata dall’assicurato stesso in occasione della visita fiduciaria dell’11

luglio 2013, allorquando la dr.ssa __________ ha oggettivamente constatato la

buona articolarità del ginocchio destro senza dolori (cfr. doc. 136).

Ciò che, invece,

l’assicuratore LAINF ha rifiutato è la presa a carico dei nuovi disturbi insorti

a seguito della nuova rottura meniscale constatata dalla dr.ssa __________ in

occasione della visita di chiusura del febbraio 2014, ritenendo che, in

mancanza di nuovi traumi, la lesione del menisco mediale che era stata risolta

con successo grazie all’intervento artroscopico del dr. __________ non è più in

relazione causale con l’infortunio del 12 maggio 2012.

Il rappresentante del

ricorrente ha pure contestato la sospensione delle prestazioni in relazione ai

disturbi al ginocchio destro, facendo valere, tra l’altro, “che per il

ginocchio destro c’era già stato un trauma pregresso che evidentemente mina la

stabilità dell’articolazione e, infine, la considerazione che non ci sono

evidenti e gravi problematiche di tipo degenerativo in atto” (cfr. doc. I pag.

6).

Entrambe queste considerazioni non possono essere condivise da

parte di questo Tribunale, ritenuto, da una parte, che il trauma pregresso cui

si fa riferimento aveva interessato il ginocchio sinistro e non quello destro

(cfr. doc. 220) e, d’altra parte, che dall’esame RM del ginocchio destro del 16

agosto 2012 era emersa la presenza di alterazioni degenerative del menisco

mediale (cfr. doc. 30), poi confermate dal dr. __________ a seguito

dell’artroscopia dell’8 gennaio 2013 (cfr. doc. 82).

In esito alle

considerazioni che precedono, valutate le prove secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), TCA ritiene dimostrato che, al più tardi dal 30 aprile 2014,

trascorsi oltre quindici mesi dall’intervento artroscopico mediante il quale

era stata sanata la lesione meniscale (resa tutt’al più manifesta dal

sinistro), i disturbi lamentati dall’insorgente al ginocchio destro non

costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di maggio

2012.

Di conseguenza, l’CO 1 era

legittimato a porre fine alle proprie prestazioni per i disturbi al ginocchio

destro a partire da quella data.

Su questo punto la

decisione impugnata appare quindi corretta e va qui confermata.

2.6

Diritto alla rendita

d’invalidità.

2.6.1

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.6.2

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato

può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la

sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.6.3

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la

questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è

basato sul rapporto del 19 febbraio 2014 stilato dal proprio medico __________

a margine della visita di chiusura dello stesso 10 febbraio 2014 (cfr. doc. 194,

p. 5).

In

effetti, in quell’occasione, la dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha concluso che l’assicurato non possa più svolgere la precedente

attività di magazziniere, ritenendo, per contro, che egli vada considerato

abile al lavoro nella misura massima possibile in attività adatte, descrivendo

l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:

"

(…)

L’assicurato può senza limitazione sollevare e portare

pesi leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, da talvolta a spesso

sollevare e portare pesi tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado

sollevare e portare pesi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi e mai

più sollevare e portare pesi oltre i 25 kg. Di rado possibile sollevare oltre

l’altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il

maneggio di attrezzi leggeri/di precisione, di attrezzi medi. Mai più possibile

il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la

rotazione della mano. Di rado a talvolta possibile lavori sopra la testa con la

destra. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, la posizione seduta e

inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione

inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione

seduta o in piedi di lunga durata. Nessuna limitazione per camminare fino e

oltre i 50 m, camminare per lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato e

salire le scale. Di rado possibile salire su scale a pioli. Nessuna limitazione

per l’uso delle due mani, l’equilibrio e stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nella misura

dell’esigibilità da subito al 100%.

L’assicurato .portatore di un danno permanente, che

verrà quantificato a mezzo di apprezzamento medico

separato IMI.”

(Doc. 194 pagg.

5-6)

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità

lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________ (e fatta propria

dall’amministrazione) secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al

lavoro in attività leggere adeguate.

Del

resto, va sottolineato che questa Corte non può scostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati

che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad

esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato

dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,

rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile

solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di

sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco."

(cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

In

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza,

rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività

ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato

nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al

braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra

(con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura

parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di

un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente

pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata

post-traumatica).

Anche

nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata,

la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,

aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una

frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ad

un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015

del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere

mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio

destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori

all’arto superiore in questione.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la

decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto

totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi

e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi

gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza

di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015

del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla

sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente

completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di

ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa

leggera.

Va

inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati

limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro

sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig

bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

(il corsivo è della

redattrice)

Alla luce di quanto

precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato è

totalmente inabile nella sua professione di magazziniere. Nondimeno, sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, che egli sarebbe in

grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.6.4

Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

2.6.4.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su

questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 52’728 (cfr. doc.

221).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da tale ammontare che, del resto, è stato

determinato secondo le indicazioni fornite in data 18 febbriaio 2014 dallo

stesso precedente datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 191) ed è rimasto

incontestato in sede ricorsuale.

2.6.4.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

2.6.4.3

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al

caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura

dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale

ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel

caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

2.6.4.4

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Nella DTF 139 V 592 consid. 7,

il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da

invalido fondato sulle DPL.

2.6.4.5

A proposito della relazione tra i

due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati statistici),

il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale

l’assicuratore é libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente

ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che

entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti

a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali

che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore é tenuto a

fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in

linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché

su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso

contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici

salariali dell'ISS.

In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale

federale ha ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca

dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati

statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su

questi ultimi in funzione del risultato desiderato.

In merito al requisito di

rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio

2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente

lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le

corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -

Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,

p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier

Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=

Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss

jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?

Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von

mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung

getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen

gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).

L’Alta Corte ha

ancora una volta ribadito, in una recente STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

consid. 3.3., la necessità per l’CO 1 di motivare le ragioni per le quali,

ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare capo,

nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici salariali di

cui alle RSS.

In

quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il

reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle

RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere

esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile,

nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati

salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un grado di invalidità

del 7%).

Il

Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF

ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le

DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della

non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella

procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle

DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti

all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.

2.6.4.6

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha stabilito il reddito da invalido

dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL, determinato in fr. 49'534.20

(cfr. doc. 207).

Il

rappresentante del ricorrente ha contestato la scelta dell’amministrazione di

utilizzare il sistema delle DPL, rimproverando all’CO 1 di non avere spiegato

le ragioni per le quali ha optato per tale metodo, anziché procedere al calcolo

del reddito da invalido facendo riferimento ai dati statistici salariali di cui

alle RSS. Soluzione quest’ultima che, nel caso di specie, secondo il parere di RA

1, sarebbe stata maggiormente favorevole all’assicurato, consentendogli di

avere diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale considera che, a ragione, l’Istituto assicuratore abbia deciso

di utilizzare i dati salariali delle DPL, anziché far capo ai dati statistici.

A tale

proposito, questo Tribunale rileva innanzitutto che, come ricordato in

precedenza (cfr. consid. 2.6.4.5.), secondo la giurisprudenza federale (cfr.

STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. riassunta al consid. 2.6.4.5)

nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF, l’CO 1 fa

capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL (“Descrizione dei posti

di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino sufficientemente

rappresentativi si basa sui dati statistici, producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di

dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il

sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del

risultato desiderato.

Inoltre, non va dimenticato

che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e

ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono

accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione

empirica.

Ora, posto che, nel caso di

specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in

relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi

qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta

dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di

specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.6.4.8.), sufficientemente

rappresentativi.

2.6.4.7

Essendo stato il reddito da invalido

dell’assicurato correttamente calcolato sulla base delle DPL, il TCA condivide

il parere dell’amministrazione in merito al fatto che l’interessato non può far

valere l’esistenza di un gap salariale per il fatto che in Ticino il settore

dell’orologeria è scarsamente remunerato rispetto al resto della Svizzera (cfr.

doc. A1).

Non occorre quindi dilungarsi

oltre sull’argomento, in particolare stabilendo se il lavoro svolto

dall’assicurato possa rientrare, come preteso con il ricorso, nel ramo di attività

26.

della tabella statistica TA1 “fabbricazione di orologi” – pur dovendo, per

inciso, concordare con quanto osservato dall’assicuratore LAINF in sede di

risposta di causa, a proposito del fatto che le mansioni svolte dall’assicurato

prima del danno alla salute erano quelle di magazziniere (provvedere

all’imballaggio di orologi) e non quelle di un tecnico orologiaio (cfr. doc.

III) - ritenuto che comunque, nel caso di specie, al reddito da invalido

calcolato secondo il metodo delle DPL, con riferimento a impieghi disponibili

nel Canton Ticino, non può essere applicata riduzione alcuna (cfr. consid.

2.6.4.8

).

2.6.4.8

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 49'534.20

il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (cfr.

doc. 207).

È

pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in

grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’estrusore per stampaggio a iniezione (materie sint.) presso la

ditta __________ di __________, l’assistente amministrativo (impiegato) presso la

ditta __________ di __________, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso

la ditta __________ di __________, il regolatore di macchine presso la __________

di __________ e, infine, il raffilatore presso la ditta __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo

pari a fr. 49'534.20 (doc. 207).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella allegata al doc. 207 si evince che sono 74 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 33'403.00 e a fr. 74'522.00 annui, e infine che quello

medio è di fr. 50'269.00 annui.

Il

TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 49'534.20

annui) è di poco inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 50'269.00),

ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

Il TCA ritiene che i

cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano

adeguati, in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dalla

dr.ssa __________: si tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere sia in

posizione sedentaria che in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 207).

Pertanto - assodato che i

cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da

invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 49’534.20.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Per inciso, questo

Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF

sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello che risulterebbe per

l’esercizio di attività semplici e ripetitive applicando i dati statistici

salariali di cui alla tabella TA1 delle RSS, che, come indicato dallo stesso

patrocinatore dell’assicurato in sede ricorsuale (cfr. doc. I pag. 9),

sarebbe superiore a fr. 60'000 (nello stesso senso, cfr. STF 8C_400/2015

dell’8 gennaio 2016;8C_568/2015 del 15 gennaio 2016;8C_311/2015 del 22

gennaio 2016).

Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i

fr. 49'534.20 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 52'728 annui (cfr. consid.

2.6.4.1

) - è del 6.05% arrotondato al 6% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr.

11.

p. 41), come correttamente calcolato dall’amministrazione.

La

decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di

riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e

va quindi confermata.

2.7

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.7.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.7.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.7.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.7.5

Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del

parere della dr.ssa __________ (cfr. doc. 202) - ha assegnato all’assicurato il

diritto ad un’IMI del 15%.

Nell’apprezzamento

fornito al momento della visita medica di chiusura del 10

febbraio 2014, poi sottoscritto in data 21 febbraio 2014, la dr.ssa __________

ha rilevato quanto segue:

"

(…)

1.

Reperti

Artrosi sternoclavicolare e acromioclavicolare

sinistra con limitazione funzionale dolorosa dell’arto superiore sinistro e

limitazione funzionale dolorosa della colonna cervicale in stato dopo

discectomia C5/C6, impianto di cage, stabilizzazione anteriore il 17.05.2012

per frattura post-traumatica somatica di C2, C3, C4 e C6; frattura del

peduncolo C6; frattura del processo spinoso C4, anterolistesi stabile di C6 di

1.5

mm su stato da caduta da 3 m il 12.05.2012.

2.

Valutazione del danno

all’integrità

15%.

3.

Motivazione

Secondo la Tabella Suva 7.2 una spondilodesi

con cifosi fino a 10° con forti dolori continui che quasi impediscono un

aumento al carico come pure dolori a riposo e notturni con una lunga ulteriore

convalescenza danno diritto ad una IMI tra il 10% e il 20%. Si assegna il

valore del 15%." (Doc. 193)

In sede di opposizione,

RA 1 non ha contestato la percentuale di IMI del 15% riconosciuta

dall’amministrazione in relazione alle affezioni alla colonna vertebrale, ma ha

chiesto che alla stessa venga aggiunta una percentuale del 10% almeno, per

tenere conto dei disturbi alla spalla sinistra “che non risultano compresi

nell’affezione di carattere vertebrale” (cfr. doc. 217 pag. 2).

Chiamata ad esprimersi in

merito a tali contestazioni del rappresentante dell’assicurato, con

apprezzamento medico del 2 febbraio 2015 la dr.ssa __________ ha confermato la

propria valutazione, rilevando che “per quanto riguarda l’IMI la stessa non

viene cambiata, visto che non siamo in presenza di nessuna lesione

post-traumatica oggettivabile per quanto riguarda la spalla sinistra” (doc. 221

pag. 2).

Con il ricorso, il

rappresentante del ricorrente ha ribadito quanto già fatto valere in sede di

opposizione, rilevando di non contestare la percentuale di IMI del 15% riconosciuta

dall’amministrazione in ragione delle diverse fratture vertebrali subite

dall’interessato, chiedendo tuttavia il riconoscimento di un indennizzo

ulteriore “anche per i disturbi alla spalla sinistra che la CO 1 rifiuta di

assumere. Infatti, prendendo in considerazione i reperti riscontrati dal

servizio medico (cfr. rapporto 19.02.2014), le limitazioni alla spalla

comportano degli impedimenti piuttosto significativi: flessione/estensione

attiva della spalla sinistra 115-0-55°, abduzione 110°, rotazione esterna 50°

…, quindi tali da consentire il pagamento di un’IMI supplementare di almeno il

10%, sia per rapporto alla tabella 1.1 sia per la tabella 5.1.” (cfr. doc. I

pag. 7).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale concorda con le critiche espresse

dal rappresentante del ricorrente.

Va, infatti, sottolineato che,

come giustamente rilevato nell’opposizione, prima (cfr. doc. 217 pag. 2), e in

sede ricorsuale, poi (cfr. doc. I pag. 7), la valutazione con la quale la

dr.ssa __________ ha attribuito un’IMI del 15% non ha tenuto conto dell’insieme

dei danni infortunistici presentati dall’assicurato e correttamente elencati al

punto “1. Reperti” – laddove, accanto alle fratture a livello vertebrale, è

pure stata indicata la presenza di un’“artrosi

sternoclavicolare e acromioclavicolare sinistra con limitazione funzionale dolorosa

dell’arto superiore sinistro” (cfr. doc. 193) - ma solo

di una parte degli stessi.

Ciò emerge in maniera

inequivocabile dalla motivazione riportata dalla stessa dr.ssa __________ nella

suddetta valutazione della menomazione all’integrità del 21 febbraio 2014,

nella quale il medico __________ ha fatto espresso riferimento alla tabella 7.2

in relazione ad una spondilodesi con cifosi, senza nulla riferire a proposito

dei disturbi alla spalla sinistra (cfr. doc. 193).

In maniera ancora più

sorprendente, il TCA evidenzia che la stessa dr.ssa __________, invitata

dall’assicuratore LAINF a prendere posizione proprio riguardo alle specifiche

critiche sollevate da RA 1 in sede di opposizione sul tema dell’entità dell’IMI,

ha, nell’apprezzamento medico del 2 febbraio 2015, confermato la propria

precedente valutazione, concludendo che “non siamo in presenza di nessuna

lesione post-traumatica oggettivabile per quanto riguarda la spalla sinistra”

(doc. 221 pag. 2).

Questa conclusione della

dr.ssa __________ appare chiaramente erronea e non può, pertanto, essere

condivisa da questo Tribunale, ritenuto che lo stesso medico __________, nella

visita medica di chiusura del 10 febbraio 2014, ha espressamente indicato, tra

le diagnosi di competenza dell’assicuratore infortuni, proprio quella di

“artrosi sternoclavicolare e acromioclavicolare sinistra con limitazione

funzionale dolorosa dell’arto superiore sinistro” (cfr. doc. 194 pag. 4).

Alla luce di quanto appena

esposto, la valutazione dell’IMI fornita in data 21 febbraio 2014 dalla dr.ssa __________

e la cui correttezza è stata poi ribadita dallo stesso medico fiduciario dell’CO

1.

in data 2 febbraio 2015 non può essere ritenuta esaustiva, avendo la stessa

preso in considerazione soltanto una parte e non l’integralità dei disturbi di

natura infortunistica presentati dall’assicurato.

Trattandosi di una questione

squisitamente medica, alla luce delle carenze appena messe in luce nella

valutazione eseguita dalla dr.ssa __________, appare quindi

imprescindibile un rinvio degli atti all’amministrazione affinché valuti

nuovamente la questione dell’IMI, tenendo conto anche della menomazione

all’integrità legata al danno infortunistico alla spalla sinistra.

Su questo punto il ricorso di RI

1.

va, pertanto, accolto e la decisione su opposizione impugnata annullata.

2.8

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto

all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico

dell’CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in

cui all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad un’IMI del 15%.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché valuti l’entità della menomazione

all’integrità, tenendo conto anche del danno infortunistico presentato da RI 1 alla

spalla sinistra.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti