35.2016.6
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29 settembre 2016Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.6
cr
Lugano
29 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 dicembre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 maggio 2012 RI 1,
nato nel 1954, allora dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di impiegato/operaio magazziniere, mentre stava costruendo il tetto di
un pollaio è caduto da circa 2.5 metri di altezza, riportando, secondo quanto
indicato nell’annuncio di infortunio del 15 maggio 2012, delle fratture alla
colonna cervicale (cfr. doc. 1).
Dalla notifica di ricovero
del 12 maggio 2012 dell’Ospedale di __________, emerge, quale diagnosi di accoglimento,
quella di “frattura traumatica rachide cervicale” (doc. 6).
Nel referto del 22 maggio
2012, il dr. __________, medico chirurgo, ha certificato che l’interessato “è
affetto da postumi trauma cervicale con fratture multiple vertebrali e costali”
(doc. 7).
Per tali disturbi,
l’assicurato è stato sottoposto a discectomia C5/6, impianto cage e
stabilizzazione anteriore il 17 maggio 2012 per frattura post-traumatica
somatica C2/3/4/6, frattura del peduncolo C6, frattura del processo spinoso C4,
anterolistesi stabile di C7 (cfr. doc. 28, 61).
L’assicurato ha pure
lamentato dolori a livello delle ginocchia (cfr. doc. 11, 16, 18, 71), a
seguito dei quali è stata rilevata una rottura meniscale mediale a destra,
oggetto, in data 8 gennaio 2013, di intervento di artroscopia e meniscectomia
parziale mediale destra (cfr. doc. 82).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha, poi,
fatto valere l’esistenza di disturbi anche al ginocchio sinistro, a livello
della spalla sinistra e del pollice destro, i quali sono stati indagati tramite
la realizzazione di esami strumentali mirati (TAC sterno-clavicolare; artro-RM
della spalla sinistra; sonografia funzionale spalla sinistra) e visite
specialistiche (presso un chirurgo specialista della mano, rispettivamente
presso un neurologo).
Esperiti gli accertamenti
medici del caso, l’CO 1, con decisione del 16 luglio 2014, ha ritenuto che per
Fatti
i disturbi al ginocchio destro la causalità fosse da considerare estinta,
mentre ha negato l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio del 12 maggio
2012 e i disturbi risentiti dall’interessato al ginocchio sinistro, al pollice
destro e al rachide lombare.
Tenuto quindi conto dei
soli postumi infortunistici, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto
all’assicurato un’IMI del 15%, rifiutando per contro di corrispondere una
rendita di invalidità, essendo il grado di invalidità insufficiente (discapito
inferiore al 10%).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1, in occasione della quale sono stati fatti valere anche
problemi in ambito psichiatrico e neurologico (cfr. doc. 217), l’CO 1 ha
chiesto una rivalutazione del caso alla propria Divisione medica di Lucerna,
alla quale ha in particolare affidato il compito di eseguire una valutazione
neurologica (cfr. doc. 219).
Esperiti tali
accertamenti, in data 4 dicembre 2015, l’CO 1 - dopo avere riconosciuto che i
disturbi al pollice destro sono in nesso causale con l’infortunio, ma che gli
stessi non influiscono né sull’esigibilità lavorativa, né sul diritto ad un’IMI;
avere escluso che i disturbi al ginocchio sinistro siano in nesso causale con
l’infortunio e avere pure negato l’adeguatezza del nesso causale per i problemi
psichici e neuropsichiatrici - ha confermato il contenuto della sua precedente decisione,
rifiutando di riconoscere il diritto ad una rendita di invalidità e accordando
un’IMI del 15% (doc. A1).
1.2. Con tempestivo ricorso del 22
gennaio 2016, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, venga accertata la causalità infortunistica
anche per quanto concerne i postumi infortunistici alla spalla sinistra e al
ginocchio destro; sia accordata, previa valutazione di ordine medico, un’IMI
per i postumi permanenti alla spalla sinistra, da quantificare almeno nella
misura del 10% e, infine, venga riconosciuta una rendita di invalidità del 34%
a decorrere dal 1° maggio 2014, ossia da quando sono cessate le prestazioni di
corta durata (doc. I).
Il rappresentante del
ricorrente ha, invece, espressamente rilevato che “non è più oggetto di
controversia la causalità per i disturbi al pollice, che ora è giudicata in
relazione causale con il trauma, rispettivamente l’esclusione della causalità
per i disturbi al ginocchio sinistro di cui si rinuncia a sollevare obiezioni.
Al tempo stesso, si rinuncia a sollevare obiezioni riguardo ai disturbi psichiatrici
e neuropsichiatrici”.
Sostanzialmente il
rappresentante del ricorrente ha sostenuto che causalità continua ad essere data
per quanto riguarda i disturbi al ginocchio destro, essendo in presenza di una
“chiara lesione meniscale presa a carico” e tenuto conto dei seguenti dati
anamnestici: “gli antecedenti, la situazione medica generale, il fatto che
l’assicurato ha sempre svolto un’attività lavorativa pesante senza accusare in
passato particolari problemi, fatto eccezione del precedente infortunio, la
latenza dei disturbi che è stata immediata e costante fino a quando è stato
sottoposto ad intervento chirurgico, gli arti inferiori e anche la spalla che
sono stati oggetto di esami il giorno stesso del trauma, il fatto che per il
ginocchio destro c’era già stato un trauma pregresso che evidentemente mina la
stabilità dell’articolazione e, infine, la considerazione che non ci sono
evidenti e gravi problematiche di tipo degenerativo in atto”.
Quanto alla spalla
sinistra, il rappresentante del ricorrente ha rilevato come gli esami Rx e RMN
effettuati hanno dimostrato l’esistenza di una tendinite post-traumatica, “che
trova conferma in ogni passaggio medico e dunque tra i disturbi accusati dal
ricorrente ed il trauma vi è un rapporto di causa ad effetto diretto ed
immediato”, essendo egli caduto da 2.5 metri proprio sulla spalla.
Il rappresentante del
ricorrente ha aggiunto che la stessa dottoressa dell’CO 1 ha diagnosticato
“un’artrosi sternoclavicolare e acromioclavicolare con limitazione funzionale
dolorosa che non è altro che la diretta conseguenza del trauma”, osservando che
“è ben noto che l’artrosi insorge sempre in esito ad un danno infortunistico”.
Quanto all’IMI, pur non
contestando l’indennizzo riconosciuto per le affezioni concernenti la colonna
vertebrale (15%), il rappresentante ha chiesto l’attribuzione di un’IMI
aggiuntiva del 10% in ragione dei disturbi presentati dall’assicurato alla
spalla sinistra.
Infine, a proposito del
grado di invalidità, il rappresentante del ricorrente ha contestato la scelta
dell’amministrazione di calcolare il reddito da invalido facendo capo ai dati
salariali delle DPL, anziché fare ricorso ai dati statistici delle RSS,
ritenendo l’opzione utilizzata dall’amministrazione pregiudizievole per
l’assicurato, in quanto meno favorevole.
Secondo il rappresentante
dell’assicurato, l’CO 1, avrebbe infatti dovuto avvalersi dei dati statistici
di cui alla Tabella TA1 punto 26, quarto quartile (attività semplici e ripetitive)
- visto che l’interessato esercitava la propria attività alle dipendenze della __________,
azienda __________, nel quale gli stipendi ticinesi sono notevolmente inferiori
al resto della Svizzera. Se così avesse fatto, l’amministrazione avrebbe constatato
l’esistenza di un gap salariale del 39%, che al netto della quota del 5%
definita dal TF sarebbe comunque stato del 34%.
Partendo da un reddito da
invalido di fr. 62'000, applicando la riduzione del 34% per gap salariale e del
15-20% per le circostanze personali, a mente del rappresentante del ricorrente l’amministrazione
avrebbe quindi ottenuto un grado di invalidità superiore al 30% (doc. I).
1.3. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.4. In data 24 febbraio 2016 il
rappresentante del ricorrente ha ribadito che l’assicurato “prima dell’evento
che ha condotto all’invalidità è sempre stato in buona salute, segnatamente
alla spalla, laddove nell’evento traumatico subì un impatto esterno violento e
diretto, non ha mai accusato alcun tipo di problema nonostante una carriera
lavorativa di oltre 40 anni di servizio, in mestieri pesanti e meno pesanti,
che hanno sempre necessitato l’ingaggio dell’arto” (doc. V).
Queste considerazioni del
rappresentante del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
VI), per conoscenza.
1.5. In corso di causa il TCA ha
interpellato il dr. __________, chiedendogli delle precisazioni a proposito di
quanto indicato dalla dr.ssa __________ in occasione della visita medica di
chiusura del 10 febbraio 2014, nella quale ha indicato che “per quanto riguarda
il ginocchio destro chiedo al dr. __________ di valutare la situazione” (doc.
VII).
Con scritto pervenuto a
questo Tribunale in data 4 luglio 2016, il dr. __________ ha comunicato di non
avere più rivisto l’assicurato dopo la visita del 5 dicembre 2012 e
l’operazione di gennaio 2013 (doc. VIII).
Tali documenti sono stati
trasmessi alle parti (doc. IX), per conoscenza.
Considerandi
2.1
Oggetto
della lite è, da una parte, la questione di sapere se l’Istituto resistente era
legittimato a negare il diritto a una rendita d’invalidità e, dall’altra,
stabilire l’entità della menomazione all’integrità di cui è portatore
l’assicurato.
Preliminarmente, questo Tribunale deve però risolvere le questioni
attinenti alla causalità, in particolare per quanto riguarda i disturbi
interessanti il ginocchio destro, avendo il patrocinatore del ricorrente
espressamente rinunciato a contestare la causalità per i disturbi al pollice
(ora riconosciuta dall’assicuratore LAINF), per quelli al ginocchio sinistro e
riguardo ai disturbi psichiatrici e neuropsichiatrici (cfr. doc. I).
Infine, per quanto concerne i disturbi
accusati dall’interessato alla spalla sinistra, il TCA evidenzia che la
richiesta ricorsuale di considerarli in rapporto causale con l’infortunio
risulta del tutto superflua e priva d’oggetto, ritenuto che gli stessi sono
stati considerati dall’assicuratore LAINF di natura post-infortunistica (cfr.,
al riguardo, le diagnosi poste dalla dr.ssa __________ in occasione della
visita medica di chiusura del 10 febbraio 2014, doc. 194 pag. 4) e, una volta
stabilizzati, sono stati presi in considerazione nell’ambito della valutazione
dell’esigibilità lavorativa per lo svolgimento di attività adatte, posto che
l’assicurato non è più stato giudicato in grado di esercitare la propria
precedente attività, pesante, di magazziniere.
Gli stessi saranno quindi oggetto di disamina da parte di questo
Tribunale nell’ambito della valutazione dell’entità dell’IMI -contestata – del
15% riconosciuta a RI 1 (cfr. infra, consid. 2.7.).
2.2
Disturbi
al ginocchio destro: causalità naturale estinta dal 1° maggio 2014?
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter
und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri
71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato
dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118.
V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5
Dalle
carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di
negare, dal 1° maggio 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al
danno al ginocchio destro, sulla base del parere espresso in proposito dal
medico __________.
La
dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, si è pronunciata una
prima volta sull’eziologia del danno meniscale presentato dall’assicurato, in
occasione della visita di controllo del 28 novembre 2012.
In
quella sede, ella ha indicato che “per il ginocchio destro, chiedo gentilmente
al dr. __________, che mi legge in copia, di valutare una artroscopia con
meniscectomia mediale parziale” (doc. 61).
Dopo
l’esecuzione, in data 8 gennaio 2013, dell’“artroscopia diagnostica –
meniscectomia artroscopica mediale ginocchio destro. Shaving del condilo
femorale mediale” da parte del dr. __________ (cfr. doc. 82), in occasione
della visita di controllo dell’11 luglio 2013 la dr.ssa __________ ha
riscontrato che “oggettivamente vi è una buona articolarità del ginocchio
destro senza dolori” (doc. 136 pag. 4).
In
seguito, tuttavia, in occasione della visita di chiusura del 10 febbraio 2014,
la dr.ssa __________ ha evidenziato una ri-rottura del menisco mediale del
ginocchio destro, su degenerazione del menisco mediale messa in luce dalla
risonanza magnetica del 16 agosto 2012, rilevando che “il ginocchio destro è
peggiorato e attualmente zoppica a causa di un dolore interno, viene notato
anche un cedimento “quando raddrizza il ginocchio””. Alla luce di queste
constatazioni, la dr.ssa __________ ha quindi sostenuto che “per quanto
riguarda il ginocchio destro, il nesso causale tra l’infortunio e gli attuali
disturbi può essere estinto, visto che l’infortunio ha al massimo reso
manifesta la lesione meniscale mediale degenerativa che veniva operata con
successo il 08.01.2013” (doc. 194 pag. 5).
La dr.ssa __________ ha
poi ribadito la propria posizione nell’apprezzamento medico del 2 febbraio
2015, nel quale ha rilevato quanto segue:
" (…)
Per quanto riguarda il ginocchio destro
posso rimandare al primo referto dell’Ospedale dove viene unicamente menzionato
il ginocchio sinistro e non il destro. Solo a distanza di due mesi
post-infortunistici viene effettuata una radiografia e a distanza di tre mesi post-infortunistici
una risonanza magnetica del ginocchio destro. La diagnosi clinica da me fatta
era sovrapponibile allo stato trovato nella risonanza magnetica, motivo per il
quale ho indicato un’artroscopia che è stata effettuata dal dr. __________ a fine
anno 2012. Tale medico ha trovato un menisco degenerato, ossia con una rottura
complessa del corno posteriore come pure una condropatia del condilo femorale
mediale. Per tale motivo confermo che sulla base della documentazione
sottopostami, l’infortunio ha al massimo reso manifesta tali lesioni, ma non le
ha causate. Ora a distanza di quasi due anni post-infortunistici e il fatto che
la lesione meniscale resa manifesta con l’infortunio è stata risolta, siamo
davanti ad una nuova lesione meniscale, ossia ri-rottura del menisco mediale del
ginocchio destro per quanto riguarda l’esame clinico della visita __________
del 10.02.2014. Tale lesione è sicuramente non più in relazione con
l’infortunio del 12.05.2012.” (Doc. 221 pag. 3).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste motivate considerazioni espresse dalla dr.ssa __________,
che del resto, non sono state contestate in sede ricorsuale tramite la
presentazione di pareri medico-specialistici di senso contrario, ma solo
attraverso il parere del rappresentante legale dell’interessato, che medico non
è.
Quest’ultimo, in
particolare, ha contestato le conclusioni della dr.ssa __________, rilevando
come tra il trauma e la RMN al ginocchio destro siano trascorsi tre mesi, “ma i
dolori, sia nel periodo precedente, sia successivo e fino a quando il
ricorrente è visitato dal dr. __________, rimangono invariati a dimostrazione
che il danno si era creato sin dall’inizio” (cfr. doc. I pag. 5).
Ora, al riguardo, questo
Tribunale rileva che tali considerazioni appaiono superflue, nella misura in
cui l’assicuratore LAINF non ha negato la causalità tra i disturbi al ginocchio
destro apparsi subito dopo l’infortunio e l’evento del 12 maggio 2012.
Al contrario, l’CO 1 ha
riconosciuto la relazione causale e ha corrisposto le prestazioni del caso,
prendendo in particolare a carico l’intervento artroscopico dell’8 gennaio 2013
eseguito dal dr. __________, perfettamente riuscito con scomparsa dei dolori
dichiarata dall’assicurato stesso in occasione della visita fiduciaria dell’11
luglio 2013, allorquando la dr.ssa __________ ha oggettivamente constatato la
buona articolarità del ginocchio destro senza dolori (cfr. doc. 136).
Ciò che, invece,
l’assicuratore LAINF ha rifiutato è la presa a carico dei nuovi disturbi insorti
a seguito della nuova rottura meniscale constatata dalla dr.ssa __________ in
occasione della visita di chiusura del febbraio 2014, ritenendo che, in
mancanza di nuovi traumi, la lesione del menisco mediale che era stata risolta
con successo grazie all’intervento artroscopico del dr. __________ non è più in
relazione causale con l’infortunio del 12 maggio 2012.
Il rappresentante del
ricorrente ha pure contestato la sospensione delle prestazioni in relazione ai
disturbi al ginocchio destro, facendo valere, tra l’altro, “che per il
ginocchio destro c’era già stato un trauma pregresso che evidentemente mina la
stabilità dell’articolazione e, infine, la considerazione che non ci sono
evidenti e gravi problematiche di tipo degenerativo in atto” (cfr. doc. I pag.
6).
Entrambe queste considerazioni non possono essere condivise da
parte di questo Tribunale, ritenuto, da una parte, che il trauma pregresso cui
si fa riferimento aveva interessato il ginocchio sinistro e non quello destro
(cfr. doc. 220) e, d’altra parte, che dall’esame RM del ginocchio destro del 16
agosto 2012 era emersa la presenza di alterazioni degenerative del menisco
mediale (cfr. doc. 30), poi confermate dal dr. __________ a seguito
dell’artroscopia dell’8 gennaio 2013 (cfr. doc. 82).
In esito alle
considerazioni che precedono, valutate le prove secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), TCA ritiene dimostrato che, al più tardi dal 30 aprile 2014,
trascorsi oltre quindici mesi dall’intervento artroscopico mediante il quale
era stata sanata la lesione meniscale (resa tutt’al più manifesta dal
sinistro), i disturbi lamentati dall’insorgente al ginocchio destro non
costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di maggio
2012.
Di conseguenza, l’CO 1 era
legittimato a porre fine alle proprie prestazioni per i disturbi al ginocchio
destro a partire da quella data.
Su questo punto la
decisione impugnata appare quindi corretta e va qui confermata.
2.6
Diritto alla rendita
d’invalidità.
2.6.1
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.6.2
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.6.3
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la
questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è
basato sul rapporto del 19 febbraio 2014 stilato dal proprio medico __________
a margine della visita di chiusura dello stesso 10 febbraio 2014 (cfr. doc. 194,
p. 5).
In
effetti, in quell’occasione, la dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha concluso che l’assicurato non possa più svolgere la precedente
attività di magazziniere, ritenendo, per contro, che egli vada considerato
abile al lavoro nella misura massima possibile in attività adatte, descrivendo
l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:
"
(…)
L’assicurato può senza limitazione sollevare e portare
pesi leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, da talvolta a spesso
sollevare e portare pesi tra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado
sollevare e portare pesi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi e mai
più sollevare e portare pesi oltre i 25 kg. Di rado possibile sollevare oltre
l’altezza del petto pesi fino e oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il
maneggio di attrezzi leggeri/di precisione, di attrezzi medi. Mai più possibile
il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la
rotazione della mano. Di rado a talvolta possibile lavori sopra la testa con la
destra. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, la posizione seduta e
inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione
inginocchiata e flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione
seduta o in piedi di lunga durata. Nessuna limitazione per camminare fino e
oltre i 50 m, camminare per lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato e
salire le scale. Di rado possibile salire su scale a pioli. Nessuna limitazione
per l’uso delle due mani, l’equilibrio e stare in equilibrio.
L’assicurato è considerato abile nella misura
dell’esigibilità da subito al 100%.
L’assicurato .portatore di un danno permanente, che
verrà quantificato a mezzo di apprezzamento medico
separato IMI.”
(Doc. 194 pagg.
5-6)
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti
- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità
lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________ (e fatta propria
dall’amministrazione) secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al
lavoro in attività leggere adeguate.
Del
resto, va sottolineato che questa Corte non può scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati
che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad
esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato
dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,
rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile
solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di
sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco."
(cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza,
rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività
ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato
nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al
braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra
(con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura
parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di
un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente
pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata
post-traumatica).
Anche
nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata,
la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,
aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una
frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Ad
un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015
del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere
mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio
destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori
all’arto superiore in questione.
In
una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la
decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto
totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi
e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi
gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza
di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015
del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla
sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente
completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di
ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa
leggera.
Va
inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati
limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
(il corsivo è della
redattrice)
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato è
totalmente inabile nella sua professione di magazziniere. Nondimeno, sul
mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, che egli sarebbe in
grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.6.4
Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.6.4.1
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014 (su
questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 52’728 (cfr. doc.
221).
Il
TCA non ha motivo per scostarsi da tale ammontare che, del resto, è stato
determinato secondo le indicazioni fornite in data 18 febbriaio 2014 dallo
stesso precedente datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 191) ed è rimasto
incontestato in sede ricorsuale.
2.6.4.2
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
2.6.4.3
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al
caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura
dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale
ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel
caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.
l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
2.6.4.4
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione
dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Nella DTF 139 V 592 consid. 7,
il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da
invalido fondato sulle DPL.
2.6.4.5
A proposito della relazione tra i
due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati statistici),
il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale
l’assicuratore é libero di scegliere l’uno o l’altro metodo non è soddisfacente
ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che
entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all’edizione di almeno cinque schede DPL, volti
a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali
che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza, l’assicuratore é tenuto a
fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in
linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché
su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso
contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici
salariali dell'ISS.
In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale
federale ha ritenuto auspicabile che l’CO 1 produca un estratto della banca
dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati
statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su
questi ultimi in funzione del risultato desiderato.
In merito al requisito di
rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio
2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l’assicuratore resistente
lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le
corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln -
Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006,
p. 6ss., p. 13: “In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier
Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (=
Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss
jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach “Repräsentativität“ zu genügen?
Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von
mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung
getragen wird. Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen
gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen.“).
L’Alta Corte ha
ancora una volta ribadito, in una recente STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016
consid. 3.3., la necessità per l’CO 1 di motivare le ragioni per le quali,
ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare capo,
nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici salariali di
cui alle RSS.
In
quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il
reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle
RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere
esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile,
nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati
salariali DPL indicati dall’amministrazione (giunta ad un grado di invalidità
del 7%).
Il
Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l’assicuratore LAINF
ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le
DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della
non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella
procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l’ammissibilità o meno delle
DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna.
2.6.4.6
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha stabilito il reddito da invalido
dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL, determinato in fr. 49'534.20
(cfr. doc. 207).
Il
rappresentante del ricorrente ha contestato la scelta dell’amministrazione di
utilizzare il sistema delle DPL, rimproverando all’CO 1 di non avere spiegato
le ragioni per le quali ha optato per tale metodo, anziché procedere al calcolo
del reddito da invalido facendo riferimento ai dati statistici salariali di cui
alle RSS. Soluzione quest’ultima che, nel caso di specie, secondo il parere di RA
1, sarebbe stata maggiormente favorevole all’assicurato, consentendogli di
avere diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale considera che, a ragione, l’Istituto assicuratore abbia deciso
di utilizzare i dati salariali delle DPL, anziché far capo ai dati statistici.
A tale
proposito, questo Tribunale rileva innanzitutto che, come ricordato in
precedenza (cfr. consid. 2.6.4.5.), secondo la giurisprudenza federale (cfr.
STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. riassunta al consid. 2.6.4.5)
nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF, l’CO 1 fa
capo, di regola, in prima battuta, ai salari DPL (“Descrizione dei posti
di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino sufficientemente
rappresentativi si basa sui dati statistici, producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di
dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il
sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del
risultato desiderato.
Inoltre, non va dimenticato
che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e
ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono
accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione
empirica.
Ora, posto che, nel caso di
specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in
relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi
qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta
dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di
specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.6.4.8.), sufficientemente
rappresentativi.
2.6.4.7
Essendo stato il reddito da invalido
dell’assicurato correttamente calcolato sulla base delle DPL, il TCA condivide
il parere dell’amministrazione in merito al fatto che l’interessato non può far
valere l’esistenza di un gap salariale per il fatto che in Ticino il settore
dell’orologeria è scarsamente remunerato rispetto al resto della Svizzera (cfr.
doc. A1).
Non occorre quindi dilungarsi
oltre sull’argomento, in particolare stabilendo se il lavoro svolto
dall’assicurato possa rientrare, come preteso con il ricorso, nel ramo di attività
26.
della tabella statistica TA1 “fabbricazione di orologi” – pur dovendo, per
inciso, concordare con quanto osservato dall’assicuratore LAINF in sede di
risposta di causa, a proposito del fatto che le mansioni svolte dall’assicurato
prima del danno alla salute erano quelle di magazziniere (provvedere
all’imballaggio di orologi) e non quelle di un tecnico orologiaio (cfr. doc.
III) - ritenuto che comunque, nel caso di specie, al reddito da invalido
calcolato secondo il metodo delle DPL, con riferimento a impieghi disponibili
nel Canton Ticino, non può essere applicata riduzione alcuna (cfr. consid.
2.6.4.8
).
2.6.4.8
Dalle tavole
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 49'534.20
il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (cfr.
doc. 207).
È
pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in
grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio l’estrusore per stampaggio a iniezione (materie sint.) presso la
ditta __________ di __________, l’assistente amministrativo (impiegato) presso la
ditta __________ di __________, l’operaio alla fabbricazione di trapani presso
la ditta __________ di __________, il regolatore di macchine presso la __________
di __________ e, infine, il raffilatore presso la ditta __________ di __________,
i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo
pari a fr. 49'534.20 (doc. 207).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella allegata al doc. 207 si evince che sono 74 i posti di
lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 33'403.00 e a fr. 74'522.00 annui, e infine che quello
medio è di fr. 50'269.00 annui.
Il
TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 49'534.20
annui) è di poco inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 50'269.00),
ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
Il TCA ritiene che i
cinque posti di lavoro di cui alle DPL segnalati dall’amministrazione siano
adeguati, in quanto rispettosi delle limitazioni funzionali descritte dalla
dr.ssa __________: si tratta, infatti, di impieghi leggeri, da svolgere sia in
posizione sedentaria che in piedi (cfr. documentazione allegata al doc. 207).
Pertanto - assodato che i
cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute – il TCA ritiene che il reddito da
invalido sia stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 49’534.20.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).
Per inciso, questo
Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF
sulla base alle DPL è ben inferiore rispetto a quello che risulterebbe per
l’esercizio di attività semplici e ripetitive applicando i dati statistici
salariali di cui alla tabella TA1 delle RSS, che, come indicato dallo stesso
patrocinatore dell’assicurato in sede ricorsuale (cfr. doc. I pag. 9),
sarebbe superiore a fr. 60'000 (nello stesso senso, cfr. STF 8C_400/2015
dell’8 gennaio 2016;8C_568/2015 del 15 gennaio 2016;8C_311/2015 del 22
gennaio 2016).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i
fr. 49'534.20 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 52'728 annui (cfr. consid.
2.6.4.1
) - è del 6.05% arrotondato al 6% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr.
11.
p. 41), come correttamente calcolato dall’amministrazione.
La
decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha rifiutato di
riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità, appare dunque corretta e
va quindi confermata.
2.7
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.7.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.7.5
Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del
parere della dr.ssa __________ (cfr. doc. 202) - ha assegnato all’assicurato il
diritto ad un’IMI del 15%.
Nell’apprezzamento
fornito al momento della visita medica di chiusura del 10
febbraio 2014, poi sottoscritto in data 21 febbraio 2014, la dr.ssa __________
ha rilevato quanto segue:
"
(…)
1.
Reperti
Artrosi sternoclavicolare e acromioclavicolare
sinistra con limitazione funzionale dolorosa dell’arto superiore sinistro e
limitazione funzionale dolorosa della colonna cervicale in stato dopo
discectomia C5/C6, impianto di cage, stabilizzazione anteriore il 17.05.2012
per frattura post-traumatica somatica di C2, C3, C4 e C6; frattura del
peduncolo C6; frattura del processo spinoso C4, anterolistesi stabile di C6 di
1.5
mm su stato da caduta da 3 m il 12.05.2012.
2.
Valutazione del danno
all’integrità
15%.
3.
Motivazione
Secondo la Tabella Suva 7.2 una spondilodesi
con cifosi fino a 10° con forti dolori continui che quasi impediscono un
aumento al carico come pure dolori a riposo e notturni con una lunga ulteriore
convalescenza danno diritto ad una IMI tra il 10% e il 20%. Si assegna il
valore del 15%." (Doc. 193)
In sede di opposizione,
RA 1 non ha contestato la percentuale di IMI del 15% riconosciuta
dall’amministrazione in relazione alle affezioni alla colonna vertebrale, ma ha
chiesto che alla stessa venga aggiunta una percentuale del 10% almeno, per
tenere conto dei disturbi alla spalla sinistra “che non risultano compresi
nell’affezione di carattere vertebrale” (cfr. doc. 217 pag. 2).
Chiamata ad esprimersi in
merito a tali contestazioni del rappresentante dell’assicurato, con
apprezzamento medico del 2 febbraio 2015 la dr.ssa __________ ha confermato la
propria valutazione, rilevando che “per quanto riguarda l’IMI la stessa non
viene cambiata, visto che non siamo in presenza di nessuna lesione
post-traumatica oggettivabile per quanto riguarda la spalla sinistra” (doc. 221
pag. 2).
Con il ricorso, il
rappresentante del ricorrente ha ribadito quanto già fatto valere in sede di
opposizione, rilevando di non contestare la percentuale di IMI del 15% riconosciuta
dall’amministrazione in ragione delle diverse fratture vertebrali subite
dall’interessato, chiedendo tuttavia il riconoscimento di un indennizzo
ulteriore “anche per i disturbi alla spalla sinistra che la CO 1 rifiuta di
assumere. Infatti, prendendo in considerazione i reperti riscontrati dal
servizio medico (cfr. rapporto 19.02.2014), le limitazioni alla spalla
comportano degli impedimenti piuttosto significativi: flessione/estensione
attiva della spalla sinistra 115-0-55°, abduzione 110°, rotazione esterna 50°
…, quindi tali da consentire il pagamento di un’IMI supplementare di almeno il
10%, sia per rapporto alla tabella 1.1 sia per la tabella 5.1.” (cfr. doc. I
pag. 7).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale concorda con le critiche espresse
dal rappresentante del ricorrente.
Va, infatti, sottolineato che,
come giustamente rilevato nell’opposizione, prima (cfr. doc. 217 pag. 2), e in
sede ricorsuale, poi (cfr. doc. I pag. 7), la valutazione con la quale la
dr.ssa __________ ha attribuito un’IMI del 15% non ha tenuto conto dell’insieme
dei danni infortunistici presentati dall’assicurato e correttamente elencati al
punto “1. Reperti” – laddove, accanto alle fratture a livello vertebrale, è
pure stata indicata la presenza di un’“artrosi
sternoclavicolare e acromioclavicolare sinistra con limitazione funzionale dolorosa
dell’arto superiore sinistro” (cfr. doc. 193) - ma solo
di una parte degli stessi.
Ciò emerge in maniera
inequivocabile dalla motivazione riportata dalla stessa dr.ssa __________ nella
suddetta valutazione della menomazione all’integrità del 21 febbraio 2014,
nella quale il medico __________ ha fatto espresso riferimento alla tabella 7.2
in relazione ad una spondilodesi con cifosi, senza nulla riferire a proposito
dei disturbi alla spalla sinistra (cfr. doc. 193).
In maniera ancora più
sorprendente, il TCA evidenzia che la stessa dr.ssa __________, invitata
dall’assicuratore LAINF a prendere posizione proprio riguardo alle specifiche
critiche sollevate da RA 1 in sede di opposizione sul tema dell’entità dell’IMI,
ha, nell’apprezzamento medico del 2 febbraio 2015, confermato la propria
precedente valutazione, concludendo che “non siamo in presenza di nessuna
lesione post-traumatica oggettivabile per quanto riguarda la spalla sinistra”
(doc. 221 pag. 2).
Questa conclusione della
dr.ssa __________ appare chiaramente erronea e non può, pertanto, essere
condivisa da questo Tribunale, ritenuto che lo stesso medico __________, nella
visita medica di chiusura del 10 febbraio 2014, ha espressamente indicato, tra
le diagnosi di competenza dell’assicuratore infortuni, proprio quella di
“artrosi sternoclavicolare e acromioclavicolare sinistra con limitazione
funzionale dolorosa dell’arto superiore sinistro” (cfr. doc. 194 pag. 4).
Alla luce di quanto appena
esposto, la valutazione dell’IMI fornita in data 21 febbraio 2014 dalla dr.ssa __________
e la cui correttezza è stata poi ribadita dallo stesso medico fiduciario dell’CO
1.
in data 2 febbraio 2015 non può essere ritenuta esaustiva, avendo la stessa
preso in considerazione soltanto una parte e non l’integralità dei disturbi di
natura infortunistica presentati dall’assicurato.
Trattandosi di una questione
squisitamente medica, alla luce delle carenze appena messe in luce nella
valutazione eseguita dalla dr.ssa __________, appare quindi
imprescindibile un rinvio degli atti all’amministrazione affinché valuti
nuovamente la questione dell’IMI, tenendo conto anche della menomazione
all’integrità legata al danno infortunistico alla spalla sinistra.
Su questo punto il ricorso di RI
1.
va, pertanto, accolto e la decisione su opposizione impugnata annullata.
2.8
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto
all’importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico
dell’CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in
cui all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad un’IMI del 15%.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché valuti l’entità della menomazione
all’integrità, tenendo conto anche del danno infortunistico presentato da RI 1 alla
spalla sinistra.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti