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Decisione

35.2016.61

Nel 01/2014 assicurato investito da autovettura. Nel 06/2015 diagnosticata rottura cuffia dei rotatori a sx. Negato nesso causale naturale con l'infortunio (in particolare, assenza di una sintomatolog

1 dicembre 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In corso di causa, il

ricorrente ha chiesto che il TCA disponga una perizia “volta a chiarire la

dinamica dell’incidente della circolazione stradale e a rilevare la forza

sprigionata dall’impatto tra veicolo e il signor RI 1” e che indica un pubblico

dibattimento (doc. V).

1.7. In data 16 novembre 2016 si è

tenuto il pubblico dibattimento davanti al presidente del TCA (doc. VIII).

Considerandi

2.1

In corso di causa, RI 1 ha

chiesto al TCA di indire un pubblico dibattimento (cfr. doc. V).

Il

Tribunale ha accolto la richiesta di pubblico dibattimento, che si è svolto

conformemente alle modalità definite dalla giurisprudenza, illustrate dal presidente

del TCA all’inizio dell’udienza (cfr. doc. VIII).

Al riguardo, l'art. 6 CEDU

prevede che ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, alfine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279).

Confrontato con una

richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio

darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1

seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando appare

chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

In una sentenza pubblicata in DTF 136 I 279, consid.

3, il Tribunale federale ha però precisato che non è possibile rinunciare al

pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più

adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del

litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti

lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di

assicurazione per l’invalidità.

La pubblicità del

dibattimento implica il diritto per l’assicurato di perorare la propria causa

personalmente o per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. STF 9C_607/2015

del 20 aprile 2016 consid. 2.2.; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2.

e STF 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.1. e referimento citato),

consentendogli di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze

probatorie davanti a un tribunale indipendente (cfr. STF 2C_100/2011 del 10

giugno 2011 consid. 2).

Va,

per contro, ricordato che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non

garantisce il diritto all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e

nemmeno quello all’interrogatorio delle parti (cfr., in questo senso,

STF 8C_63/2015 del 20 maggio 2015, consid. 1.1 e 1.4; STF 8C_242/2014 del 27

maggio 2014, consid. 3 in SZS/RSAS 2014 apg. 455; STF 8C_307/2013 del 6 marzo

2014.

consid. 2.2,8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV

Nr. 3 consid. 2; si veda pure la STF 8C_426/2014 del 23 aprile 2015 consid.

2.

).

Per dei casi d’applicazione,

cfr. STCA 35.2015.44 del 24 febbraio 2016; 35.2015.41 del 25 novembre 2015;

35.2014.61

del 18 giugno 2015.

Come ricordato dal

Tribunale federale nella sentenza 9C_607/2015 del 20 aprile 2016, la garanzia

costituzionale derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost fed. non conferisce invece

per principio il diritto di essere sentito oralmente (cfr. DTF 134 I 140

consid. 5.3 pag. 148).

2.2

Nel merito, l’oggetto della

lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore

resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei

disturbi alla spalla sinistra, oppure no.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si

evince che l’CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni in relazione ai

disturbi alla spalla sinistra, fondandosi sul parere espresso al riguardo dal proprio

medico fiduciario.

In effetti,

già in occasione della visita di controllo del 26 maggio 2015, dopo aver preso

atto che il dott. __________ aveva nel frattempo diagnosticato l’esistenza di

una periartrite omero-scapolare tendinopatica a sinistra, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha classificato la patologia

in questione fra quelle non di competenza dell’CO 1 (cfr. doc. 69, p. 3).

Nel corso

del giugno 2015, il ricorrente si è sottoposto a un’artro-RMN della spalla

sinistra, esame che ha mostrato l’esistenza di lesioni a carico dei tendini

sovraspinato e sottoscapolare (cfr. doc. 73, p. 2).

Il 18 agosto

2015.

ha avuto luogo una seconda visita __________ di controllo, sempre a cura

del dott. __________. Dal relativo referto risulta che il medico di circondario

ha confermato l’origine extra-infortunistica dell’affezione interessante la

spalla sinistra (cfr. doc. 91, p. 3).

Nel mese di

novembre 2015, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica. Dal profilo anamnestico, lo specialista ha riferito che,

secondo quanto dichiarato dal paziente, quest’ultimo sarebbe stato colpito alla

spalla sinistra dallo specchietto dell’autovettura che si sarebbe poi

frantumato. Inoltre, l’assicurato, concentrato sui disturbi interessanti il

piede destro, avrebbe banalizzato la problematica alla spalla sinistra, “… ma

con l’uso delle stampelle a 3 mesi di distanza dal trauma il dolore si è

nettamente accentuato.”. Il dott. __________ ha quindi sostenuto che “vista

l’anamnesi, la valutazione clinica e l’indagine radiologica si può affermare

che questa rottura risulterebbe di tipo degenerativo con bassissima

probabilità, esaltando invece l’aspetto post-infortunistico anche se il

paziente inizialmente ha assai banalizzato la situazione.” (doc. 127).

Chiamato

dall’amministrazione a pronunciarsi sulle considerazioni espresse dal medico

curante specialista, il dott. __________ ha rilevato che “… dai certificati

iniziali risulta che in occasione dell’infortunio del 14.01.2014 oltre alla

problematica del piede destro è stato coinvolto il polso sinistro urtato contro

lo specchietto con conseguente escoriazione. Non si parla minimamente di traumi

a livello della spalla sinistra. In occasione delle molteplici visite eseguite

dagli specialisti e dal curante non sono mai emersi problemi a livello della

spalla sinistra. Anche in occasione della visita del 18.08.2015 l’assicurato da

me visitato in __________ non ha dichiarato nessuna problematica a livello

della spalla sinistra. Problematica che è emersa soltanto in occasione della

visita effettuata dal dott. med. __________ in data 19.06.2015. Orbene risulta

estremamente improbabile che l’assicurato si rompa completamente una cuffia dei

rotatori e che questa problematica emerga dal punto di vista medico a distanza

di un anno e mezzo. Anche se l’assicurato riferisce che i disturbi sono

comparsi soltanto dopo 4 mesi dall’infortunio. Ritengo quindi che la

problematica della spalla non possa essere messa in relazione probabile con l’infortunio

del 14.01.2014.” (doc. 129, p. 2).

Sull’eziologia del danno

alla spalla sinistra si è pronunciato anche il reumatologo dott. __________, il

quale ha osservato che “la valutazione recentemente eseguita dal dr. __________

ha confermato questa lesione, sottolineando l’assenza di particolari

alterazioni degenerative a carico della cuffia ed attribuendo perciò la lesione

ad un evento traumatico che il signor RI 1 riconduce proprio all’infortunio

avuto nel gennaio 2014, quando vi era stata una contusione pure del braccio

sinistro. Sebbene non vi sia un diretto nesso temporale tra l’infortunio e

l’insorgenza dei dolori, è molto probabile che la descritta lesione del

sovraspinato sia effettivamente da ricondurre al citato trauma.” (doc. 133).

Nell’ambito della

procedura di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un

ulteriore rapporto del dott. __________. In quella sede, lo specialista curante

ha rilevato che, successivamente alla prima consultazione dell’aprile 2015,

l’insorgente si era “… ricordato di un infortunio occorsogli nel gennaio 2014,

quando era stato investito da un’auto che aveva colpito con lo specchietto la

spalla sx, nonché procurato la frattura del II° e V° metatarso del piede dx,

patologia che per lungo tempo è stata quella a causargli i maggiori disturbi,

tanto che egli aveva banalizzato il problema alla spalla. Non intendo

esprimermi sulla valutazione espressa dal collega __________, non di mia

competenza. A mio parere i dolori alla spalla sx e la descritta lesione del

tendine sopraspinato sono probabilmente dovuti al citato infortunio.” (doc.

148).

Con apprezzamento del 28

aprile 2016, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha preso posizione in

merito alle considerazioni espresse nel frattempo dai dottori __________ e __________,

confermando il parere secondo il quale difetta un nesso di causalità naturale

tra la rottura della cuffia rotatoria sinistra e l’evento infortunistico del

gennaio 2014 (doc. 151, p. 3: “In considerazione quindi che la spalla sinistra

non risulta assolutamente essere stata coinvolta e colpita dallo specchietto

della macchina, in considerazione che la sintomatologia come riferisce

l’assicurato alla spalla è comparsa soltanto dopo 4 mesi almeno soggettivamente

e considerato che nei rapporti medici la problematica della spalla è emersa

soltanto a distanza di più di 1 anno dall’infortunio, ritengo che questa

rottura della cuffia non sia assolutamente in relazione causale con

l’infortunio del 14.01.2014.”).

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Nella

concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sul parere espresso dal dott. __________, specialista

proprio nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza nella

medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale il danno alla spalla

sinistra non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio occorso nel

mese di gennaio 2014.

Questa Corte non ignora

che i medici curanti specialisti dell’insorgente sono giunti alla conclusione

opposta, tuttavia le loro certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore

probatorio attribuito ai referti allestiti dal medico di circondario.

In primo luogo, va osservato

come entrambi i sanitari abbiano dato per accertato il fatto che, in occasione

del noto evento, lo specchietto laterale dell’autovettura investitrice avrebbe

colpito direttamente la spalla sinistra di RI 1, e ciò prestando fede alle

dichiarazioni di quest’ultimo (cfr. doc. 127: “Egli mi racconta il trauma

occorso il 14.01.2014 dove viene investito da un auto, colpisce con la

spalla sinistra lo specchietto che si frantuma e viene sbalzato a distanza,

…” e doc. 148: “Desidero far notare come nel frattempo il signor RI 1 si fosse

ricordato di un infortunio occorsogli nel gennaio 2014, quando era stato

investito da un’auto colpito con lo specchietto la spalla sx, …” – il

corsivo è del redattore).

Tale circostanza non trova

tuttavia conferma nella pregressa documentazione.

In effetti, dal verbale di

polizia del 15 gennaio 2014 - sottoscritto dall’assicurato in segno di

approvazione - risulta che quest’ultimo ha dichiarato che l’automobile “… con

lo specchietto retrovisore mi colpiva l’avambraccio sinistro.” (doc. 14,

p. 9 – il corsivo è del redattore).

D’altro canto, nel

rapporto 15 gennaio 2014 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________

è stato indicato, a titolo anamnestico, che lo specchietto dell’autovettura

aveva urtato “anche il polso sin.” e che, all’esame clinico, erano in

effetti state refertate delle escoriazioni proprio “… a livello del dorso del polso

sin.” (doc. 14, p. 11 – il corsivo è del redattore; in questo senso, si

veda pure il doc. 15).

Non può neppure essere

ignorato che nell’annuncio d’infortunio del 20 gennaio 2014 si è fatto

riferimento esclusivamente all’estremità inferiore destra quale parte

del corpo lesa, senza alcun accenno all’arto superiore sinistro (cfr. doc. 1).

Secondo questo Tribunale,

va inoltre considerato che, qualora lo specchietto avesse effettivamente

colpito la spalla sinistra, l’intensità dell’urto avrebbe senz’altro lasciato qualche

postumo (escoriazioni, lividi, …), reperti che non sono però stati riscontrati,

né in occasione della prima visita in PS né successivamente.

In merito alle fotografie

prodotte con l’impugnativa, le quali dovrebbero dimostrare che, considerata l’altezza

del ricorrente, lo specchietto dell’autovettura avrebbe urtato la porzione

superiore del braccio sinistro (cfr. doc. A 4-6), questo Tribunale rileva che

dal rapporto di polizia 28 gennaio 2014 si evince che, al momento

dell’investimento, il piede sinistro di RI 1 era ancora sul marciapiede (cfr.

doc. 14, p. 9: “Guardavo a sinistra e non vedendo arrivare nessuno mi voltavo a

guardare anche a destra. Contemporaneamente mettevo il piede destro sulla

carreggiata mentre con il sinistro era ancora sul marciapiedi.” – il

corsivo è del redattore), di modo che l’emicorpo sinistro si trovava

sopraelevato rispetto alla carreggiata. Tenuto conto delle immagini prodotte, questa

circostanza consente di escludere che la spalla sinistra si trovasse alla

stessa altezza dello specchietto laterale dell’auto investitrice.

In occasione del pubblico

dibattimento, il rappresentante dell’insorgente ha sostenuto che il verbale di

polizia risulterebbe “carente” per quanto attiene al coinvolgimento nell’infortunio

del braccio sinistro, “… in quanto si è focalizzato sull’aspetto del piede

(schiacciato causando la sua frattura in tre punti).” (cfr. doc. VIII, p. 1

s.). In proposito, il TCA rileva che dal rapporto di polizia emerge invece chiaramente

che l’evento traumatico del gennaio 2014 ha interessato, oltre al piede destro,

anche l’arto superiore sinistro, il quale era stato colpito dallo specchietto

retrovisore destro, il quale, a sua volta, era stato completamente divelto a

causa dell’urto. Resta il fatto che nel documento in questione - che riporta le

dichiarazioni fatte dall’insorgente all’agente verbalizzante - si parla di “avambraccio

sinistro” e non di spalla sinistra (cfr. doc. 14, p. 9), così come del

resto non si parla della spalla né nel referto del PS dell’Ospedale __________

di __________ (cfr. doc. 14, p. 11) né nell’annuncio d’infortunio (cfr. doc.

1).

In secondo luogo, per

quanto riguarda l’insorgenza dei disturbi alla spalla sinistra, occorre

constatare che nella documentazione agli atti se ne fa menzione, per la prima volta,

nel rapporto 23 aprile 2015 del dott. __________ (cfr. doc. 64: “Mi viene da te

inviato soprattutto a causa di persistenti dolori alla spalla sx ed al

tallone sx. (…).” – il corsivo è del redattore).

A margine della visita

circondariale di controllo del 26 maggio 2015, il ricorrente ha però precisato

che i dolori alla spalla sinistra erano “… comparsi circa 3-4 mesi dopo

l’infortunio.” (doc. 69 – il corsivo è del redattore), circostanza questa

che è stata ripresa nelle certificazioni dei dottori __________ e __________.

Con il ricorso, egli ha

fatto valere che l’annuncio tardivo dei disturbi alla spalla sinistra, sarebbe

da imputare al fatto che la sua attenzione era rivolta principalmente alla

problematica interessante il piede destro (cfr. doc. I, p. 5) mentre che, in

sede di pubblico dibattimento, il patrocinatore del ricorrente ha sostenuto

che il problema alla spalla, sebbene fosse stato tempestivamente segnalato ai

sanitari, era stato banalizzato, tanto da sottacerlo (cfr. doc. VIII, p. 2: “L’avv.

RA 1 sostiene che proprio perché l’assicurato ne ha parlato subito, questo

aspetto è stato in un primo momento banalizzato ed è stato posto l’accento sul

piede. La risposta del dr. med. __________ è stata: “non scappiamo, noi siamo

qui, c’è tempo” e l’assicurato afferma di avere chiesto al dr. med. __________

di essere mandato per una visita a __________ come è stato fatto per il piede.

(…). L’avv. RA 1 ribadisce che l’assicurato ne ha parlato a tutti i medici e

anche al dr. med. __________, ma che probabilmente, come succede in altre

occasioni, è stata data importanza – all’inizio – all’aspetto più grave, come è

umanamente possibile.”).

Al riguardo il TCA rileva

che, durante il periodo intercorso tra l’infortunio e il consulto presso il

reumatologo dott. __________ (dunque durante circa un anno e tre mesi), RI 1 è

stato regolarmente in cura presso il suo medico curante (dott. __________) e, a

partire dal mese di novembre 2014, anche presso il chirurgo ortopedico dott. __________.

Dalle certificazioni di

questi medici agli atti non risulta però alcunché a proposito di eventuali

disturbi presenti a livello della spalla sinistra.

In questo contesto, va

attribuito un particolare significato al fatto che, ancora il 14 gennaio 2015

(trascorso un anno esatto dall’infortunio), il dott. __________, chiamato

dall’amministrazione a presentare un rapporto dettagliato sullo stato di

salute del suo paziente (cfr. doc. 41), non ha menzionato la presenza di

disturbi interessanti gli arti superiori (e, specificatamente, la spalla

sinistra) (cfr. doc. 42). Invitato dal presidente del TCA a pronunciarsi su

tale circostanza, il patrocinatore dell’assicurato ne ha preso atto, ribadendo

che la problematica alla spalla sinistra è stata banalizzata (cfr. doc. VIII, p.

3).

Anche in occasione della

visita di controllo del 19 febbraio 2015 eseguita dal dott. __________,

l’assicurato non ha segnalato l’esistenza di problemi a quel livello (cfr. doc.

52, p. 2, sotto “Dichiarazioni dell’assicurato”).

Va inoltre considerato che,

da inizio marzo 2014, il ricorrente è stato in grado riprendere il proprio

lavoro di meccanico a tempo pieno (cfr. doc. 16), lavoro che ha dovuto essere

interrotto da metà maggio 2014, in ragione di un peggioramento dello stato del

piede destro (doc. 20). Durante questo periodo, in cui l’arto superiore

sinistro è sicuramente stato sollecitato, non risulta che egli abbia accusato

disturbi alla spalla sinistra.

A questo punto, è utile

segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza va

attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue

immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia

iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22

dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio,

per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in

prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita

dalla paziente medesima; in questo senso, si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7

agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio

2014).

In ossequio ai principi

giurisprudenziali appena citati, questa Corte ritiene dunque che quanto

l’assicurato ha affermato retrospettivamente, debba essere valutato con

prudenza.

Del resto, è alquanto

inverosimile che, qualora RI 1 avesse effettivamente segnalato la presenza di

disturbi alla spalla sinistra ai vari medici, essi – in particolare il suo medico

curante (in proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il curante

tende generalmente a pronunciarsi a favore del proprio paziente in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega a quest’ultimo – cfr. la STF

8C_564/2015 del 22 agosto 2016 consid. 5.1) – non ne avrebbero fatto menzione in

una o l’altra delle loro tante certificazioni.

Quindi, anche per questa ragione,

non può essere riconosciuta sufficiente forza probatoria ai rapporti dei

dottori __________ e __________, i quali hanno acriticamente ripreso le dichiarazioni

del loro paziente.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad

esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento

(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

Nella concreta evenienza, anche

volendo prestare fede a quanto fatto valere dall’assicurato, rimane sempre il

fatto (di per sé incontestato) che egli si è visto costretto a far capo alle

cure di un medico in relazione alla spalla sinistra, la prima volta, soltanto nel

mese di aprile 2015 (cfr. doc. 64). Non può quindi essere ammesso che vi

sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza

appena citata.

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente

della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché

durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli

avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il

riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi

non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa

(cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

Secondo questa Corte, risulta

inoltre inconferente l’affermazione fatta dall’insorgente durante il pubblico

dibattimento, secondo la quale l’esistenza di un legame causale con

l’infortunio assicurata sarebbe dimostrata dalla natura stessa della lesione

refertata dal dott. __________ (tendine tranciato di netto, anziché sfilacciato)

(cfr. doc. VIII, p. 3). Al riguardo, va segnalato che l'Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute, per sostenere

che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo

induttivo non è ammissibile (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46 ss. consid. 2;

in questo senso, si veda pure la STCA 35.2000.54 del 27 gennaio 2001 consid.

2.8

).

Del resto, a proposito

dell’eziologia delle rotture della cuffia rotatoria, è utile segnalare che il

TCA, nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre

2002, ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidandola al dott. __________,

Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia

dell'apparato locomotore dell'Ospedale __________ di __________, il quale ha

espresso le seguenti considerazioni, sottolineando in particolare che il naturale

processo degenerativo della cuffia ha inizio già prima dei trent’anni di età

e che, tra i cinquanta e i sessant’anni, l’incidenza di rotture parziali o

totali cresce sino al 30%, anche in soggetti asintomatici:

" (…).

La réponse à la question de savoir si et sous

quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui

satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des

connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle

des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des

rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est

multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,

microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques

tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement

naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène

naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement

biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis

de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec

l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le

plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30

ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur

nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de

substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets

asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de

substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution

de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de

façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette

dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie

continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être

accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses

(ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de

type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe

des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la

suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon

s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers

symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite

par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse.”

In

esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il danno alla spalla

sinistra costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 14

gennaio 2014, di modo che l’assicuratore resistente era legittimato a negare le

relative sue prestazioni.

Va infine

segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è

tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui

imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21

aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti