35.2016.61
Nel 01/2014 assicurato investito da autovettura. Nel 06/2015 diagnosticata rottura cuffia dei rotatori a sx. Negato nesso causale naturale con l'infortunio (in particolare, assenza di una sintomatolog
1 dicembre 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.61
mm
Lugano
1 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 gennaio 2014, il __________
di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 14
gennaio 2014, era stato investito da un’autovettura mentre era in attesa di
attraversare la strada (cfr. doc. 1).
Dal verbale di PS
dell’Ospedale __________ di __________ risulta che l’assicurato ha riportato un
trauma da schiacciamento del piede destro con frattura del II. e V. metatarso
prossimale a destra ed escoriazioni al polso sinistro (cfr. doc. 13).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di aprile
2015, il reumatologo dott. __________ ha informato l’amministrazione che
l’assicurato soffriva, fra l’altro, di una periartropatia omero-scapolare
tendinopatica alla spalla sinistra (cfr. doc. 64).
In data 8 giugno 2015, RI
1 è stato sottoposto a un esame di artro-RMN della spalla sinistra che ha
evidenziato la presenza di una rottura trasmurale del sovraspinato e di una
piccola lesione del sottoscapolare (cfr. doc. 73, p. 2).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21 dicembre 2015, l’CO
1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi
localizzati alla spalla sinistra, ritenuti non trovarsi in relazione causale
almeno probabile con l’evento traumatico del gennaio 2014 (cfr. doc. 134).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 139 e doc. 148),
in data 31 maggio 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 153).
1.4. Con tempestivo ricorso dell’8
luglio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga
accertata l’esistenza di una relazione causale naturale e adeguata tra
l’infortunio del 14 gennaio 2014 e il danno alla spalla sinistra e, pertanto,
che l’CO 1 venga condannato a riconoscere le prestazioni di legge.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente fa innanzitutto valere che “…, trattandosi di uno
specchietto esterno di una monovolume, va da sé che per staccarsi completamente
dall’auto e frantumarsi, l’urto non può essere avvenuto contro il polso del
signor RI 1; e ciò vale a maggior ragione se si tiene conto che l’unico danno
che si vorrebbe far risultare come conseguenza dell’urto, sarebbe una leggera
escoriazione al polso sinistro (…). Altamente più probabile è, invece, che l’urto
sia avvenuto tra lo specchietto e la spalla sinistra del mio patrocinato; solo
un siffatto impatto riuscirebbe a spiegare il distacco completo dello
specchietto laterale della monovolume e, conseguentemente, spiegherebbe anche i
danni riportati dal mio assistito alla spalla sinistra.” (doc. I, p. 4).
In merito al preteso
periodo di latenza tra l’infortunio e l’annuncio dei disturbi alla spalla
sinistra, l’assicurato sostiene che ciò “… trovi la sua spiegazione nell’attitudine
del mio assistito a banalizzare l’evento occorsogli, come pure a un’iniziale
non chiarezza dell’origine del danno. (…). Inoltre, anche il Dr. med. __________,
nel suo rapporto del 26.11.2015 (incarto CO 1: doc. 127) evidenzia come “il
signor RI 1 concentrandosi sulla patologia del piede ha banalizzato assai la
problematica della spalla sinistra, ma con l’uso delle stampelle a 3 mesi di
distanza dal trauma il dolore si è nettamente accentuato.” (doc. I, p. 4 s.).
Infine, il ricorrente
osserva che l’esistenza di un legame causale naturale con l’evento traumatico
assicurato troverebbe puntuale conferma anche nelle certificazioni agli atti
dei suoi medici curanti specialisti, specificatamente in quelle dei dottori __________
e __________ (cfr. doc. I, p. 5 s.).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.6. In corso di causa, il
ricorrente ha chiesto che il TCA disponga una perizia “volta a chiarire la
dinamica dell’incidente della circolazione stradale e a rilevare la forza
sprigionata dall’impatto tra veicolo e il signor RI 1” e che indica un pubblico
dibattimento (doc. V).
1.7. In data 16 novembre 2016 si è
tenuto il pubblico dibattimento davanti al presidente del TCA (doc. VIII).
Considerandi
2.1
In corso di causa, RI 1 ha
chiesto al TCA di indire un pubblico dibattimento (cfr. doc. V).
Il
Tribunale ha accolto la richiesta di pubblico dibattimento, che si è svolto
conformemente alle modalità definite dalla giurisprudenza, illustrate dal presidente
del TCA all’inizio dell’udienza (cfr. doc. VIII).
Al riguardo, l'art. 6 CEDU
prevede che ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, alfine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279).
Confrontato con una
richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio
darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1
seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando appare
chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario,
manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle
questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).
In una sentenza pubblicata in DTF 136 I 279, consid.
3, il Tribunale federale ha però precisato che non è possibile rinunciare al
pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più
adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del
litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti
lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di
assicurazione per l’invalidità.
La pubblicità del
dibattimento implica il diritto per l’assicurato di perorare la propria causa
personalmente o per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. STF 9C_607/2015
del 20 aprile 2016 consid. 2.2.; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2.
e STF 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.1. e referimento citato),
consentendogli di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze
probatorie davanti a un tribunale indipendente (cfr. STF 2C_100/2011 del 10
giugno 2011 consid. 2).
Va,
per contro, ricordato che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non
garantisce il diritto all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e
nemmeno quello all’interrogatorio delle parti (cfr., in questo senso,
STF 8C_63/2015 del 20 maggio 2015, consid. 1.1 e 1.4; STF 8C_242/2014 del 27
maggio 2014, consid. 3 in SZS/RSAS 2014 apg. 455; STF 8C_307/2013 del 6 marzo
2014.
consid. 2.2,8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV
Nr. 3 consid. 2; si veda pure la STF 8C_426/2014 del 23 aprile 2015 consid.
2.
).
Per dei casi d’applicazione,
cfr. STCA 35.2015.44 del 24 febbraio 2016; 35.2015.41 del 25 novembre 2015;
35.2014.61
del 18 giugno 2015.
Come ricordato dal
Tribunale federale nella sentenza 9C_607/2015 del 20 aprile 2016, la garanzia
costituzionale derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost fed. non conferisce invece
per principio il diritto di essere sentito oralmente (cfr. DTF 134 I 140
consid. 5.3 pag. 148).
2.2
Nel merito, l’oggetto della
lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore
resistente era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei
disturbi alla spalla sinistra, oppure no.
2.3
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si
evince che l’CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni in relazione ai
disturbi alla spalla sinistra, fondandosi sul parere espresso al riguardo dal proprio
medico fiduciario.
In effetti,
già in occasione della visita di controllo del 26 maggio 2015, dopo aver preso
atto che il dott. __________ aveva nel frattempo diagnosticato l’esistenza di
una periartrite omero-scapolare tendinopatica a sinistra, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha classificato la patologia
in questione fra quelle non di competenza dell’CO 1 (cfr. doc. 69, p. 3).
Nel corso
del giugno 2015, il ricorrente si è sottoposto a un’artro-RMN della spalla
sinistra, esame che ha mostrato l’esistenza di lesioni a carico dei tendini
sovraspinato e sottoscapolare (cfr. doc. 73, p. 2).
Il 18 agosto
2015.
ha avuto luogo una seconda visita __________ di controllo, sempre a cura
del dott. __________. Dal relativo referto risulta che il medico di circondario
ha confermato l’origine extra-infortunistica dell’affezione interessante la
spalla sinistra (cfr. doc. 91, p. 3).
Nel mese di
novembre 2015, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica. Dal profilo anamnestico, lo specialista ha riferito che,
secondo quanto dichiarato dal paziente, quest’ultimo sarebbe stato colpito alla
spalla sinistra dallo specchietto dell’autovettura che si sarebbe poi
frantumato. Inoltre, l’assicurato, concentrato sui disturbi interessanti il
piede destro, avrebbe banalizzato la problematica alla spalla sinistra, “… ma
con l’uso delle stampelle a 3 mesi di distanza dal trauma il dolore si è
nettamente accentuato.”. Il dott. __________ ha quindi sostenuto che “vista
l’anamnesi, la valutazione clinica e l’indagine radiologica si può affermare
che questa rottura risulterebbe di tipo degenerativo con bassissima
probabilità, esaltando invece l’aspetto post-infortunistico anche se il
paziente inizialmente ha assai banalizzato la situazione.” (doc. 127).
Chiamato
dall’amministrazione a pronunciarsi sulle considerazioni espresse dal medico
curante specialista, il dott. __________ ha rilevato che “… dai certificati
iniziali risulta che in occasione dell’infortunio del 14.01.2014 oltre alla
problematica del piede destro è stato coinvolto il polso sinistro urtato contro
lo specchietto con conseguente escoriazione. Non si parla minimamente di traumi
a livello della spalla sinistra. In occasione delle molteplici visite eseguite
dagli specialisti e dal curante non sono mai emersi problemi a livello della
spalla sinistra. Anche in occasione della visita del 18.08.2015 l’assicurato da
me visitato in __________ non ha dichiarato nessuna problematica a livello
della spalla sinistra. Problematica che è emersa soltanto in occasione della
visita effettuata dal dott. med. __________ in data 19.06.2015. Orbene risulta
estremamente improbabile che l’assicurato si rompa completamente una cuffia dei
rotatori e che questa problematica emerga dal punto di vista medico a distanza
di un anno e mezzo. Anche se l’assicurato riferisce che i disturbi sono
comparsi soltanto dopo 4 mesi dall’infortunio. Ritengo quindi che la
problematica della spalla non possa essere messa in relazione probabile con l’infortunio
del 14.01.2014.” (doc. 129, p. 2).
Sull’eziologia del danno
alla spalla sinistra si è pronunciato anche il reumatologo dott. __________, il
quale ha osservato che “la valutazione recentemente eseguita dal dr. __________
ha confermato questa lesione, sottolineando l’assenza di particolari
alterazioni degenerative a carico della cuffia ed attribuendo perciò la lesione
ad un evento traumatico che il signor RI 1 riconduce proprio all’infortunio
avuto nel gennaio 2014, quando vi era stata una contusione pure del braccio
sinistro. Sebbene non vi sia un diretto nesso temporale tra l’infortunio e
l’insorgenza dei dolori, è molto probabile che la descritta lesione del
sovraspinato sia effettivamente da ricondurre al citato trauma.” (doc. 133).
Nell’ambito della
procedura di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un
ulteriore rapporto del dott. __________. In quella sede, lo specialista curante
ha rilevato che, successivamente alla prima consultazione dell’aprile 2015,
l’insorgente si era “… ricordato di un infortunio occorsogli nel gennaio 2014,
quando era stato investito da un’auto che aveva colpito con lo specchietto la
spalla sx, nonché procurato la frattura del II° e V° metatarso del piede dx,
patologia che per lungo tempo è stata quella a causargli i maggiori disturbi,
tanto che egli aveva banalizzato il problema alla spalla. Non intendo
esprimermi sulla valutazione espressa dal collega __________, non di mia
competenza. A mio parere i dolori alla spalla sx e la descritta lesione del
tendine sopraspinato sono probabilmente dovuti al citato infortunio.” (doc.
148).
Con apprezzamento del 28
aprile 2016, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha preso posizione in
merito alle considerazioni espresse nel frattempo dai dottori __________ e __________,
confermando il parere secondo il quale difetta un nesso di causalità naturale
tra la rottura della cuffia rotatoria sinistra e l’evento infortunistico del
gennaio 2014 (doc. 151, p. 3: “In considerazione quindi che la spalla sinistra
non risulta assolutamente essere stata coinvolta e colpita dallo specchietto
della macchina, in considerazione che la sintomatologia come riferisce
l’assicurato alla spalla è comparsa soltanto dopo 4 mesi almeno soggettivamente
e considerato che nei rapporti medici la problematica della spalla è emersa
soltanto a distanza di più di 1 anno dall’infortunio, ritengo che questa
rottura della cuffia non sia assolutamente in relazione causale con
l’infortunio del 14.01.2014.”).
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Nella
concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter validamente fondare
il proprio giudizio sul parere espresso dal dott. __________, specialista
proprio nella materia che qui interessa che vanta un’ampia esperienza nella
medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale il danno alla spalla
sinistra non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio occorso nel
mese di gennaio 2014.
Questa Corte non ignora
che i medici curanti specialisti dell’insorgente sono giunti alla conclusione
opposta, tuttavia le loro certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore
probatorio attribuito ai referti allestiti dal medico di circondario.
In primo luogo, va osservato
come entrambi i sanitari abbiano dato per accertato il fatto che, in occasione
del noto evento, lo specchietto laterale dell’autovettura investitrice avrebbe
colpito direttamente la spalla sinistra di RI 1, e ciò prestando fede alle
dichiarazioni di quest’ultimo (cfr. doc. 127: “Egli mi racconta il trauma
occorso il 14.01.2014 dove viene investito da un auto, colpisce con la
spalla sinistra lo specchietto che si frantuma e viene sbalzato a distanza,
…” e doc. 148: “Desidero far notare come nel frattempo il signor RI 1 si fosse
ricordato di un infortunio occorsogli nel gennaio 2014, quando era stato
investito da un’auto colpito con lo specchietto la spalla sx, …” – il
corsivo è del redattore).
Tale circostanza non trova
tuttavia conferma nella pregressa documentazione.
In effetti, dal verbale di
polizia del 15 gennaio 2014 - sottoscritto dall’assicurato in segno di
approvazione - risulta che quest’ultimo ha dichiarato che l’automobile “… con
lo specchietto retrovisore mi colpiva l’avambraccio sinistro.” (doc. 14,
p. 9 – il corsivo è del redattore).
D’altro canto, nel
rapporto 15 gennaio 2014 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________
è stato indicato, a titolo anamnestico, che lo specchietto dell’autovettura
aveva urtato “anche il polso sin.” e che, all’esame clinico, erano in
effetti state refertate delle escoriazioni proprio “… a livello del dorso del polso
sin.” (doc. 14, p. 11 – il corsivo è del redattore; in questo senso, si
veda pure il doc. 15).
Non può neppure essere
ignorato che nell’annuncio d’infortunio del 20 gennaio 2014 si è fatto
riferimento esclusivamente all’estremità inferiore destra quale parte
del corpo lesa, senza alcun accenno all’arto superiore sinistro (cfr. doc. 1).
Secondo questo Tribunale,
va inoltre considerato che, qualora lo specchietto avesse effettivamente
colpito la spalla sinistra, l’intensità dell’urto avrebbe senz’altro lasciato qualche
postumo (escoriazioni, lividi, …), reperti che non sono però stati riscontrati,
né in occasione della prima visita in PS né successivamente.
In merito alle fotografie
prodotte con l’impugnativa, le quali dovrebbero dimostrare che, considerata l’altezza
del ricorrente, lo specchietto dell’autovettura avrebbe urtato la porzione
superiore del braccio sinistro (cfr. doc. A 4-6), questo Tribunale rileva che
dal rapporto di polizia 28 gennaio 2014 si evince che, al momento
dell’investimento, il piede sinistro di RI 1 era ancora sul marciapiede (cfr.
doc. 14, p. 9: “Guardavo a sinistra e non vedendo arrivare nessuno mi voltavo a
guardare anche a destra. Contemporaneamente mettevo il piede destro sulla
carreggiata mentre con il sinistro era ancora sul marciapiedi.” – il
corsivo è del redattore), di modo che l’emicorpo sinistro si trovava
sopraelevato rispetto alla carreggiata. Tenuto conto delle immagini prodotte, questa
circostanza consente di escludere che la spalla sinistra si trovasse alla
stessa altezza dello specchietto laterale dell’auto investitrice.
In occasione del pubblico
dibattimento, il rappresentante dell’insorgente ha sostenuto che il verbale di
polizia risulterebbe “carente” per quanto attiene al coinvolgimento nell’infortunio
del braccio sinistro, “… in quanto si è focalizzato sull’aspetto del piede
(schiacciato causando la sua frattura in tre punti).” (cfr. doc. VIII, p. 1
s.). In proposito, il TCA rileva che dal rapporto di polizia emerge invece chiaramente
che l’evento traumatico del gennaio 2014 ha interessato, oltre al piede destro,
anche l’arto superiore sinistro, il quale era stato colpito dallo specchietto
retrovisore destro, il quale, a sua volta, era stato completamente divelto a
causa dell’urto. Resta il fatto che nel documento in questione - che riporta le
dichiarazioni fatte dall’insorgente all’agente verbalizzante - si parla di “avambraccio
sinistro” e non di spalla sinistra (cfr. doc. 14, p. 9), così come del
resto non si parla della spalla né nel referto del PS dell’Ospedale __________
di __________ (cfr. doc. 14, p. 11) né nell’annuncio d’infortunio (cfr. doc.
1).
In secondo luogo, per
quanto riguarda l’insorgenza dei disturbi alla spalla sinistra, occorre
constatare che nella documentazione agli atti se ne fa menzione, per la prima volta,
nel rapporto 23 aprile 2015 del dott. __________ (cfr. doc. 64: “Mi viene da te
inviato soprattutto a causa di persistenti dolori alla spalla sx ed al
tallone sx. (…).” – il corsivo è del redattore).
A margine della visita
circondariale di controllo del 26 maggio 2015, il ricorrente ha però precisato
che i dolori alla spalla sinistra erano “… comparsi circa 3-4 mesi dopo
l’infortunio.” (doc. 69 – il corsivo è del redattore), circostanza questa
che è stata ripresa nelle certificazioni dei dottori __________ e __________.
Con il ricorso, egli ha
fatto valere che l’annuncio tardivo dei disturbi alla spalla sinistra, sarebbe
da imputare al fatto che la sua attenzione era rivolta principalmente alla
problematica interessante il piede destro (cfr. doc. I, p. 5) mentre che, in
sede di pubblico dibattimento, il patrocinatore del ricorrente ha sostenuto
che il problema alla spalla, sebbene fosse stato tempestivamente segnalato ai
sanitari, era stato banalizzato, tanto da sottacerlo (cfr. doc. VIII, p. 2: “L’avv.
RA 1 sostiene che proprio perché l’assicurato ne ha parlato subito, questo
aspetto è stato in un primo momento banalizzato ed è stato posto l’accento sul
piede. La risposta del dr. med. __________ è stata: “non scappiamo, noi siamo
qui, c’è tempo” e l’assicurato afferma di avere chiesto al dr. med. __________
di essere mandato per una visita a __________ come è stato fatto per il piede.
(…). L’avv. RA 1 ribadisce che l’assicurato ne ha parlato a tutti i medici e
anche al dr. med. __________, ma che probabilmente, come succede in altre
occasioni, è stata data importanza – all’inizio – all’aspetto più grave, come è
umanamente possibile.”).
Al riguardo il TCA rileva
che, durante il periodo intercorso tra l’infortunio e il consulto presso il
reumatologo dott. __________ (dunque durante circa un anno e tre mesi), RI 1 è
stato regolarmente in cura presso il suo medico curante (dott. __________) e, a
partire dal mese di novembre 2014, anche presso il chirurgo ortopedico dott. __________.
Dalle certificazioni di
questi medici agli atti non risulta però alcunché a proposito di eventuali
disturbi presenti a livello della spalla sinistra.
In questo contesto, va
attribuito un particolare significato al fatto che, ancora il 14 gennaio 2015
(trascorso un anno esatto dall’infortunio), il dott. __________, chiamato
dall’amministrazione a presentare un rapporto dettagliato sullo stato di
salute del suo paziente (cfr. doc. 41), non ha menzionato la presenza di
disturbi interessanti gli arti superiori (e, specificatamente, la spalla
sinistra) (cfr. doc. 42). Invitato dal presidente del TCA a pronunciarsi su
tale circostanza, il patrocinatore dell’assicurato ne ha preso atto, ribadendo
che la problematica alla spalla sinistra è stata banalizzata (cfr. doc. VIII, p.
3).
Anche in occasione della
visita di controllo del 19 febbraio 2015 eseguita dal dott. __________,
l’assicurato non ha segnalato l’esistenza di problemi a quel livello (cfr. doc.
52, p. 2, sotto “Dichiarazioni dell’assicurato”).
Va inoltre considerato che,
da inizio marzo 2014, il ricorrente è stato in grado riprendere il proprio
lavoro di meccanico a tempo pieno (cfr. doc. 16), lavoro che ha dovuto essere
interrotto da metà maggio 2014, in ragione di un peggioramento dello stato del
piede destro (doc. 20). Durante questo periodo, in cui l’arto superiore
sinistro è sicuramente stato sollecitato, non risulta che egli abbia accusato
disturbi alla spalla sinistra.
A questo punto, è utile
segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza va
attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue
immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia
iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22
dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio,
per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in
prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita
dalla paziente medesima; in questo senso, si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7
agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio
2014).
In ossequio ai principi
giurisprudenziali appena citati, questa Corte ritiene dunque che quanto
l’assicurato ha affermato retrospettivamente, debba essere valutato con
prudenza.
Del resto, è alquanto
inverosimile che, qualora RI 1 avesse effettivamente segnalato la presenza di
disturbi alla spalla sinistra ai vari medici, essi – in particolare il suo medico
curante (in proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il curante
tende generalmente a pronunciarsi a favore del proprio paziente in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega a quest’ultimo – cfr. la STF
8C_564/2015 del 22 agosto 2016 consid. 5.1) – non ne avrebbero fatto menzione in
una o l’altra delle loro tante certificazioni.
Quindi, anche per questa ragione,
non può essere riconosciuta sufficiente forza probatoria ai rapporti dei
dottori __________ e __________, i quali hanno acriticamente ripreso le dichiarazioni
del loro paziente.
Conformemente alla
giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore
infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi
accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad
esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento
(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
Nella concreta evenienza, anche
volendo prestare fede a quanto fatto valere dall’assicurato, rimane sempre il
fatto (di per sé incontestato) che egli si è visto costretto a far capo alle
cure di un medico in relazione alla spalla sinistra, la prima volta, soltanto nel
mese di aprile 2015 (cfr. doc. 64). Non può quindi essere ammesso che vi
sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza
appena citata.
L’Alta Corte ha ad esempio
deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in
cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta
fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente
della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché
durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli
avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il
riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi
non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa
(cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).
Secondo questa Corte, risulta
inoltre inconferente l’affermazione fatta dall’insorgente durante il pubblico
dibattimento, secondo la quale l’esistenza di un legame causale con
l’infortunio assicurata sarebbe dimostrata dalla natura stessa della lesione
refertata dal dott. __________ (tendine tranciato di netto, anziché sfilacciato)
(cfr. doc. VIII, p. 3). Al riguardo, va segnalato che l'Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute, per sostenere
che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo
induttivo non è ammissibile (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46 ss. consid. 2;
in questo senso, si veda pure la STCA 35.2000.54 del 27 gennaio 2001 consid.
2.8
).
Del resto, a proposito
dell’eziologia delle rotture della cuffia rotatoria, è utile segnalare che il
TCA, nell’ambito della causa sfociata nella sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre
2002, ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidandola al dott. __________,
Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia
dell'apparato locomotore dell'Ospedale __________ di __________, il quale ha
espresso le seguenti considerazioni, sottolineando in particolare che il naturale
processo degenerativo della cuffia ha inizio già prima dei trent’anni di età
e che, tra i cinquanta e i sessant’anni, l’incidenza di rotture parziali o
totali cresce sino al 30%, anche in soggetti asintomatici:
" (…).
La réponse à la question de savoir si et sous
quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui
satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des
connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle
des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des
rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est
multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,
microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques
tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement
naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène
naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement
biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis
de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec
l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le
plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30
ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur
nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de
substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets
asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de
substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution
de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de
façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette
dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie
continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être
accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses
(ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de
type III).
Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe
des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la
suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon
s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers
symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite
par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse.”
In
esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il danno alla spalla
sinistra costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 14
gennaio 2014, di modo che l’assicuratore resistente era legittimato a negare le
relative sue prestazioni.
Va infine
segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è
tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui
imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21
aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti