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Decisione

35.2016.62

Caduta in una scarpata. Successiva diagnosi di ernia discale. L'infortunio ha peggiorato solo temporaneamente lo stato morboso preesistente del rachide. con status quo sine raggiunto a distanza di olt

23 gennaio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)

di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un

infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure

accelerato (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è

necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili

di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione

degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.

46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza

massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.1).

Occorre precisare che,

secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a

seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale

oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In

tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Fintanto che non é stato raggiunto lo status quo sine

vel ante, l’assicuratore é tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.

36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e

le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex

art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata

(cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi

citato).

2.7. Secondo la dottrina medica

dominante, in caso di lombalgie e di lomboischialgie postraumatiche, lo status

quo sine si ritiene raggiunto dopo tre/quattro mesi, mentre un eventuale

aggravamento direzionale deve essere dimostrato radiologicamente e distinguersi

da una progressione legata all’età. Il peggioramento traumatico di un

preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale, clinicamente asintomatico,

cessa di produrre i

propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,

8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

2.8. Dalle carte

tavole processuali, in particolare dal referto relativo alla RMN della colonna

lombare del 18 aprile 2015, risulta che l’assicurato è portatore di alcune ernie

discali, a livello Th11-12, L2-3, nonché L3-L4 (cfr. doc. 15).

Secondo il

dott. __________, Caposervizio di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________,

è probabile che i disturbi invalidanti denunciati dall’insorgente – definiti

come una radicolopatia irritativa - correlino con “… l’immagine erniaria in

L3-4 (e forse anche il L2-3).” (cfr. doc. 73, p. 2).

Per il dott.

__________, spec. FMH in neurologia, non vi sono dubbi “… sulla presenza di una

sindrome prevalentemente irritativa L4 e probabilmente L3 a sinistra, ma anche

deficitaria con disturbi della sensibilità superficiale e discreta debolezza

del m. quadricipite femorale a sinistra (innervazione tramite le radici L3 e

L4)”. (doc. 98, p. 13).

D’altro

canto, questa Corte osserva che l’eziologia dei disturbi presentati

dall’assicurato, é stata discussa da diversi specialisti, le cui certificazioni

figurano agli atti.

A margine

della visita di controllo del 19 novembre 2015, il medico __________ dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano e generale, ha sostenuto che il nesso di

causalità naturale con l’infortunio del marzo 2015 si sarebbe estinto a far

tempo dal 1° gennaio 2016, e ciò tenuto conto che gli esami radiologici

strumentali eseguiti nel frattempo non avevano evidenziato lesioni traumatiche a

livello del rachide lombare e lombosacrale, ma unicamente delle diffuse

alterazioni degenerative (cfr. doc. 70, p. 4).

Nel rapporto

2 dicembre 2015, indirizzato al medico fiduciario dell’assicuratore, il dott. __________

ha sottolineato - “in assenza di espliciti segnali in risonanza magnetica” – la

difficoltà a “… stabilire una relazione di “causa-effetto” tra questi tipi di

disturbi degenerativi e la sintomatologia dei pazienti (il concetto di “ernia

discale traumatica”, in altre parole, esiste ma viene considerato abbastanza

raramente …).” (doc. 73, p. 2).

Nel gennaio

2016, RI 1 ha privatamente consultato il neurologo dott. __________.

Dal relativo

suo referto risulta che, nel caso di specie, “tre condizioni parlano per

l’origine traumatica della sindrome acuta su patologia discale accusata dal

paziente a causa dell’incidente del 16.03.2015: l’immediatezza dell’apparizione

della sintomatologia, l’adeguatezza del trauma subito e l’assenza di sintomi al

rachide dorsale lombare al momento dell’impatto del trauma in questione.” (doc.

98, p. 9).

A suo

avviso, quindi, sarebbe “… dato un rapporto di causalità con grado di

verosimiglianza preponderante tra l’evento infortunistico del 16.03.2015 e le

lesioni del disco L3-L4 a sinistra e del disco L2-L3, che sono all’origine

della sindrome radicolare accusata dal paziente.” (doc. 98, p. 11).

Sempre

nell’ambito della procedura di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha

prodotto una certificazione del dott. __________, il quale, presa visione della

valutazione espressa dal dott. __________, ne ha esplicitamente condiviso le

conclusioni (doc. 98, p. 17).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora

sottoposto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, l’intera documentazione, segnatamente la perizia di parte

elaborata dal dott. __________, per una sua presa di posizione.

Con apprezzamento datato

17 maggio 2016, il medico __________ appena citato ha avallato il parere

espresso a suo tempo dal dott. __________, ovvero estinzione della causalità

naturale a decorrere dal 1° gennaio 2016. A suo avviso, nel caso concreto non

sarebbero adempiuti i criteri di Krämer, e meglio “… l’avvenimento

infortunistico non è atto a provocare un’ernia discale. L’assicurato è

caduto da un’altezza più bassa della propria altezza in quanto si trovava già

accovacciato ed è scivolato sulla scarpata. Dal rapporto del dott. med. __________

del 24.06.2016 risulta che l’assicurato presentava dei traumi a livello del

dorso con coinvolgimento anche della colonna lombare e rare irradiazioni

all’arto inferiore sinistro. Non si tratta quindi verosimilmente di un trauma

assiale ma di eventuali ripetuti traumi minori che secondo il mio parere non

sono assolutamente atti a provocare un’ernia discale”, “dal resoconto della

Considerandi

cartella clinica del dott. med. __________ che ha visitato l’assicurato in data

17.03.2015

risulta chiaramente che non vi era nessun sintomo neurologico. Nel

rapporto del 24.04.2016 sempre del dott. med. __________ risulta che vi è

un’irradiazione all’arto inferiore sinistro soltanto raramente e dal rapporto

ispettivo risulta che la sintomatologia sciatalgica è comparsa soltanto 25

giorni dopo l’infortunio stesso” e, infine, “dalle indagini si sono evidenziate

delle patologie morbose sicuramente pre-esistenti all’avvenimento

infortunistico.” (doc. 122, p. 3 s.).

2.9

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene di poter concludere, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che le ernie discali in questione non sono state causate

(in senso stretto) dall’infortunio del 16 marzo 2015, né che quest’ultimo ha

aggravato durevolmente lo stato morboso preesistente, così come sostenuto dagli

specialisti interpellati dall’assicuratore resistente.

Da un attento esame della

documentazione agli atti risulta in effetti che (perlomeno) il criterio dell’apparizione

immediata della tipica sintomatologia sciatalgica, non possa essere

considerato adempiuto.

Dando seguito a una specifica

richiesta del TCA, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale,

ha fornito in corso di causa i dati anamnestici risultanti dalla cartella

clinica del suo paziente, limitatamente al periodo 17 marzo – 24 aprile 2015.

Dal suo rapporto emerge

che, in occasione della prima consultazione (17 marzo 2015), egli non aveva

rilevato “patologie significative” all’esame clinico (stato cursorio ortopedico

e neurologico (cfr. doc. XI, p. 1). In proposito, va sottolineato che,

rispondendo all’assicuratore infortuni, lo stesso medico curante ha dichiarato

che, sempre in occasione della consultazione del 17 marzo 2015, RI 1 presentava

una “forte dolenzia in questa sede [regione dorso-lombare, ndr.], senza segni

sospetti per frattura ossea e senza irradiazione neurologica alla visita

clinica.” (doc. 117 – il corsivo è del redattore).

Sempre dal doc. XI si

evince che disturbi sciatalgici non erano presenti nemmeno in data 23 marzo

2015.

(“Consultazione di controllo come concordato. Sintomatologia dolorosa e

limitazioni funzionali antalgiche, diminuite soggettivamente.”).

È soltanto in occasione

della visita del 31 marzo 2015 che l’insorgente lamentava “una chiara

sintomatologia radicolare a sinistra” (doc. XI, p. 2 – il corsivo è del

redattore).

Dai dati anamnestici

forniti dal medico che ha per primo seguito l’assicurato non risulta quindi che

i disturbi sciatalgici sarebbero insorti immediatamente dopo l’infortunio, così

come richiesto dalla giurisprudenza federale citata al considerando 2.6.. Contrariamente

a quanto fa valere il ricorrente (cfr. doc. XIV, p. 1), il doc. I da lui

prodotto non consente di giungere a una diversa conclusione, nella misura in

cui si tratta di un rapporto che il dott. __________ ha elaborato soltanto nel mese

di luglio 2015 (e nel quale non si sostiene affatto che la sintomatologia

radicolare sarebbe apparsa senza latenza).

Questo Tribunale non

ignora che altri medici, in primo luogo il neurologo dott. __________ (cfr. doc. 98, p. 8: “La sintomatologia dolorosa locale lombare e quella

irradiante nella gamba sinistra hanno avuto inizio immediato post-traumatico.” e

p. 11: “Sì, i sintomi legati alla diagnosi dopo il trauma sono stati immediati:

…”), hanno sostenuto il contrario.

Al riguardo, va rilevato

che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza va

attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue

immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia

iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22

dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore

probatorio, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti

medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei

disturbi fornita dalla paziente medesima; in questo senso, si veda pure la STCA

35.2012.10

del 7 agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013

del 18 febbraio 2014).

In ossequio ai principi

giurisprudenziali appena citati, questa Corte ritiene dunque che ai rapporti

allestiti dagli specialisti che sono stati consultati in un secondo tempo,

debba essere attribuita una forza probatoria minore rispetto a quanto refertato

dal dott. __________ nella cartella clinica del suo paziente.

Che i tipici

disturbi legati all’ernia discale sarebbero insorti immediatamente dopo il

sinistro, non è stato sostenuto nemmeno dall’assicurato, a margine della sua

audizione dell’8 luglio 2015. Dalle sue dichiarazioni, verbalizzate in un

rapporto da lui sottoscritto in segno di approvazione, risulta in effetti che,

subito dopo la caduta, egli “… aveva dolori e lividi diffusi, che poi sono

passati, mentre il dolore alla schiena è rimasto. Inizialmente riferisce che il

dolore era diffuso e importante, dopo circa 25 giorni con antinfiammatori

(voltaren Retard) il dolore grosso è scomparso, e si è allora reso conto del dolore

che dalla zona lombare gli scende fino al ginocchio.” (doc. 41, p. 1).

Sempre in questo contesto,

è inoltre utile segnalare che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle

ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico del

Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, il Prof. dott. __________,

Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________,

ha affermato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco

intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione

eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più

in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in

posizione sdraiata:

" (…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________

(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen

werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die

letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,

sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass

also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses

oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV

53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del

redattore)

Dalle carte processuali

non risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________ si siano

realizzate nella presente fattispecie, tanto più che la prima consultazione

medica ha avuto luogo il giorno successivo all’infortunio (17 marzo 2015 – cfr.

doc. 1 e doc. 15).

Alla luce di tutto quanto

precede, occorre dunque concludere che la condizione dell’apparizione immediata

della tipica sintomatologia non è adempiuta (trattandosi di condizioni cumulative,

può rimanere aperta la questione di sapere se le restanti due, segnatamente

quella dell’adeguatezza del trauma subito, siano o meno soddisfatte), di modo che

l’infortunio occorso al ricorrente nel mese di marzo 2015, non può essere

considerato responsabile né di aver causato (in senso stretto) le

lesioni discali che gli sono state diagnosticate nel prosieguo, né, in ossequio

alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.6., di aver provocato un peggioramento

duraturo dello stato patologico preesistente.

2.10

Questa Corte constata che

l’amministrazione ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31

dicembre 2015, dunque per oltre nove mesi, data a partire dalla quale ha

dichiarato raggiunto lo status quo sine vel ante. Ciò significa che essa

ha pure ammesso che l’evento traumatico del 16 marzo 2015 ha aggravato

(temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del rachide

lombare (in questo senso, cfr. il rapporto 17 maggio 2016 del dott. __________

– doc. 122, p. 4: “Confermo quindi la valutazione del dott. med. __________ nel

senso che l’infortunio del 16.03.2015 possa avere temporaneamente peggiorato

uno stato morboso pre-esistente anche se silente …”; si veda tuttavia quanto è

stato sostenuto nella decisione su opposizione impugnata – doc. 123, p. 6:

“Questo [ossia che i disturbi tipici sarebbero insorti a distanza di 25 giorni

dal sinistro, ndr.] significa che può essere negato l’effetto scatenante della

caduta.”).

Tutto ben considerato, il

TCA non ha motivo per censurare l’agire dell’assicuratore resistente, ritenuto

che esso ha corrisposto le proprie prestazioni per un periodo conforme alla

giurisprudenza federale (cfr. il consid. 2.7.).

In simili condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti