35.2016.62
Caduta in una scarpata. Successiva diagnosi di ernia discale. L'infortunio ha peggiorato solo temporaneamente lo stato morboso preesistente del rachide. con status quo sine raggiunto a distanza di olt
23 gennaio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2016.62
mm
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 marzo 2015, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di assistente
tecnico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è
scivolato mentre stava percorrendo un sentiero ed è caduto in una scarpata per
circa 7 metri, riportando un trauma diretto al dorso (cfr. doc. 1 e doc. 41).
L’esame di RMN lombare del
18 aprile 2015 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale mediale del disco
D11-T12, di una protrusione discale L2-L3 con possibile irritazione della
radice di L3, di una protusione del disco L3-L4 con possibile irritazione della
radice di L4 a sinistra, come pure di segni spondilartrosici da L3 a S1
bilateralmente (cfr. doc. 15).
A margine del consulto del
18 giugno 2015, il neurologo dott. P. Pedrazzi ha quindi diagnosticato una
radicolopatia L4(L3) favorita dalla protusione discale esistente a quel livello
(cfr. doc. 32).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 gennaio 2016,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dal 1° gennaio 2016, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi non
si sarebbero più trovati in relazione causale naturale con l’evento traumatico
del marzo 2015 (cfr. doc. 89).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 103), in data 2
giugno 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
123).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
luglio 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, la riapertura del caso allo scopo di “approfondire eventuali
ulteriori cure, in particolare verrà ordinata una perizia specialistica con
possibilità per l’assicurato di porre domande complementari” e, in via
subordinata, la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscergli una
rendita d’invalidità del 100%, nonché un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) d’entità imprecisata.
Dal profilo formale,
l’insorgente rimprovera all’amministrazione di aver interpellato durante la
procedura di opposizione il proprio medico fiduciario, senza garantirgli il
diritto di essere sentito e di quello al contraddittorio, cosicché non sarebbe
“… accettabile che CO 1 fondi la sua decisione sul parere del dr. med. __________.”
(doc. I, p. 6).
Sul piano materiale,
il ricorrente contesta che alla valutazione del dott. __________ possa essere
attribuito pieno valore probatorio (“… le valutazioni del dr. med. __________
non possono essere prese per sufficientemente convincenti siccome si presentano
incomplete, contraddittorie e, in particolare, da un canto interpretano gli
atti sempre e solo a sfavore della tesi dell’assicurato e dall’altro omettono
di considerare elementi a favore.”), nella misura in cui il medico __________
ha ritenuto che i disturbi sciatalgici non sarebbero apparsi immediatamente
dopo il trauma (e ciò, da una parte, travisando le dichiarazioni contenute nel
verbale di audizione 8 luglio 2015 dell’assicurato e, dall’altra, ignorando le
indicazioni contenute nella restante documentazione agli atti), che l’evento
infortunistico in questione non sarebbe stato idoneo a causare la patologia
erniaria lombare e, infine, che vi fosse uno stato patologico sicuramente
preesistente all’infortunio del marzo 2015 (cfr. doc. I, p. 7 ss.).
Secondo l’assicurato, un
peso probatorio maggiore andrebbe invece riconosciuto alla perizia di parte
elaborata dal neurologo dott. __________, il quale “… non nega la presenza di
patologie degenerative già presenti all’impatto dell’incidente. Egli sostiene
però che tale quadro degenerativo (segni di spondilartrosi da L3 a S1
bilateralmente) fosse perfettamente compatibile per un soggetto sui 50 anni
come il paziente. Non vi era quindi alcuna ragione di attendersi in un tempo
ragionevole e senza l’intervento di fattori scatenanti, una lesione del disco
L3-L4 che è all’origine della sintomatologia post-traumatica (sindrome
radicolare acuta su patologia discale) del ricorrente. Ciò premesso e
considerata l’immediatezza dell’apparizione della sintomatologia, l’adeguatezza
del trauma subito e l’assenza di sintomi al rachide dorsale lombare al momento
dell’infortunio, il Dr. med. __________ ha quindi potuto concludere per
l’origine traumatica della sindrome radicolare acuta su patologia discale
accusata dal paziente successivamente l’evento infortunistico del 16.03.2015.”
(doc. I, p. 13 s.).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In replica, RI 1 ha versato
agli atti il rapporto 18 luglio 2016 della Clinica __________ di __________ e
si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V +
allegato).
L’istituto assicuratore
convenuto si è espresso al riguardo in data 23 settembre 2016 (doc. VII).
1.6. In data 16 dicembre 2016,
questa Corte ha chiesto al medico curante dell’insorgente di produrre la
cartella clinica dell’assicurato relativa al periodo 17 marzo – 24 aprile 2015
(doc. X).
La risposta del dott. __________
è pervenuta il 23 dicembre 2016 (doc. XI).
Alle parti è stato
concesso di formulare delle osservazioni in merito (cfr. doc. XIII, doc. XIV e
doc. XVII).
2.1. Sul piano formale,
l’insorgente rimprovera all’CO 1 di aver raccolto nell’ambito della procedura
di opposizione il parere del proprio medico __________, dott. __________, “…
senza interpellare l’assicurato e consentirgli di porre domande complementari
prima della decisione.” (doc. I, p. 6 e doc. V, p. 2).
L'art. 29
cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2
con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b
con riferimenti).
Il diritto
di essere sentito é una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui
violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere
delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa,
126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).
Secondo la
giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che
non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno
potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio
deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
In
concreto, l'assicuratore LAINF convenuto non ha consentito all'assicurato di
esprimersi sul rapporto elaborato dal proprio medico fiduciario (e quindi
nemmeno di proporre eventuali quesiti complementari), prima che venisse emanata
la decisione su opposizione impugnata. Nondimeno, pur volendo ammettere che il
diritto di essere sentito di RI 1 sia stato leso, tale lesione é
comunque stata sanata con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, autorità
di ricorso che gode di piena cognizione. Il rappresentante dell’assicurato – in
possesso dell’intero incarto assicurativo da lui stesso richiamato (cfr. doc.
124 e 126) e ottenuti persino dei chiarimenti in merito al contenuto dell’apprezzamento
17 maggio 2016 del dott. __________ (cfr. doc. 128, 130 e 131) - ha in effetti
potuto far valere ampiamente le proprie ragioni sia di fatto che di diritto.
2.2. Nel merito, oggetto della
lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto a
decorrere dal 1° gennaio 2016 il proprio obbligo a prestazioni dipendente
dall’evento infortunistico del 16 marzo 2015, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si
presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative
che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente -
qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico
può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ernia del disco
(cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25
ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
Un'ernia discale va
considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni
sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità,
se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti
immediatamente (cfr. SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190
consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).
Fatti
I
criteri appena esposti valgono anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale)
di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un
infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure
accelerato (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).
In particolare, è
necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili
di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione
degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.
46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata).
Qualora un’ernia del disco
preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi
scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,
affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in
questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza
massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.
6.1).
Occorre precisare che,
secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a
seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale
oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich
manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen
Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine
Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)
In
tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo
semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata
all'evento traumatico. Fintanto che non é stato raggiunto lo status quo sine
vel ante, l’assicuratore é tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.
36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e
le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex
art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata
(cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi
citato).
2.7. Secondo la dottrina medica
dominante, in caso di lombalgie e di lomboischialgie postraumatiche, lo status
quo sine si ritiene raggiunto dopo tre/quattro mesi, mentre un eventuale
aggravamento direzionale deve essere dimostrato radiologicamente e distinguersi
da una progressione legata all’età. Il peggioramento traumatico di un
preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale, clinicamente asintomatico,
cessa di produrre i
propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,
8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
2.8. Dalle carte
tavole processuali, in particolare dal referto relativo alla RMN della colonna
lombare del 18 aprile 2015, risulta che l’assicurato è portatore di alcune ernie
discali, a livello Th11-12, L2-3, nonché L3-L4 (cfr. doc. 15).
Secondo il
dott. __________, Caposervizio di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________,
è probabile che i disturbi invalidanti denunciati dall’insorgente – definiti
come una radicolopatia irritativa - correlino con “… l’immagine erniaria in
L3-4 (e forse anche il L2-3).” (cfr. doc. 73, p. 2).
Per il dott.
__________, spec. FMH in neurologia, non vi sono dubbi “… sulla presenza di una
sindrome prevalentemente irritativa L4 e probabilmente L3 a sinistra, ma anche
deficitaria con disturbi della sensibilità superficiale e discreta debolezza
del m. quadricipite femorale a sinistra (innervazione tramite le radici L3 e
L4)”. (doc. 98, p. 13).
D’altro
canto, questa Corte osserva che l’eziologia dei disturbi presentati
dall’assicurato, é stata discussa da diversi specialisti, le cui certificazioni
figurano agli atti.
A margine
della visita di controllo del 19 novembre 2015, il medico __________ dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano e generale, ha sostenuto che il nesso di
causalità naturale con l’infortunio del marzo 2015 si sarebbe estinto a far
tempo dal 1° gennaio 2016, e ciò tenuto conto che gli esami radiologici
strumentali eseguiti nel frattempo non avevano evidenziato lesioni traumatiche a
livello del rachide lombare e lombosacrale, ma unicamente delle diffuse
alterazioni degenerative (cfr. doc. 70, p. 4).
Nel rapporto
2 dicembre 2015, indirizzato al medico fiduciario dell’assicuratore, il dott. __________
ha sottolineato - “in assenza di espliciti segnali in risonanza magnetica” – la
difficoltà a “… stabilire una relazione di “causa-effetto” tra questi tipi di
disturbi degenerativi e la sintomatologia dei pazienti (il concetto di “ernia
discale traumatica”, in altre parole, esiste ma viene considerato abbastanza
raramente …).” (doc. 73, p. 2).
Nel gennaio
2016, RI 1 ha privatamente consultato il neurologo dott. __________.
Dal relativo
suo referto risulta che, nel caso di specie, “tre condizioni parlano per
l’origine traumatica della sindrome acuta su patologia discale accusata dal
paziente a causa dell’incidente del 16.03.2015: l’immediatezza dell’apparizione
della sintomatologia, l’adeguatezza del trauma subito e l’assenza di sintomi al
rachide dorsale lombare al momento dell’impatto del trauma in questione.” (doc.
98, p. 9).
A suo
avviso, quindi, sarebbe “… dato un rapporto di causalità con grado di
verosimiglianza preponderante tra l’evento infortunistico del 16.03.2015 e le
lesioni del disco L3-L4 a sinistra e del disco L2-L3, che sono all’origine
della sindrome radicolare accusata dal paziente.” (doc. 98, p. 11).
Sempre
nell’ambito della procedura di opposizione, il patrocinatore dell’assicurato ha
prodotto una certificazione del dott. __________, il quale, presa visione della
valutazione espressa dal dott. __________, ne ha esplicitamente condiviso le
conclusioni (doc. 98, p. 17).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha ancora
sottoposto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, l’intera documentazione, segnatamente la perizia di parte
elaborata dal dott. __________, per una sua presa di posizione.
Con apprezzamento datato
17 maggio 2016, il medico __________ appena citato ha avallato il parere
espresso a suo tempo dal dott. __________, ovvero estinzione della causalità
naturale a decorrere dal 1° gennaio 2016. A suo avviso, nel caso concreto non
sarebbero adempiuti i criteri di Krämer, e meglio “… l’avvenimento
infortunistico non è atto a provocare un’ernia discale. L’assicurato è
caduto da un’altezza più bassa della propria altezza in quanto si trovava già
accovacciato ed è scivolato sulla scarpata. Dal rapporto del dott. med. __________
del 24.06.2016 risulta che l’assicurato presentava dei traumi a livello del
dorso con coinvolgimento anche della colonna lombare e rare irradiazioni
all’arto inferiore sinistro. Non si tratta quindi verosimilmente di un trauma
assiale ma di eventuali ripetuti traumi minori che secondo il mio parere non
sono assolutamente atti a provocare un’ernia discale”, “dal resoconto della
Considerandi
cartella clinica del dott. med. __________ che ha visitato l’assicurato in data
17.03.2015
risulta chiaramente che non vi era nessun sintomo neurologico. Nel
rapporto del 24.04.2016 sempre del dott. med. __________ risulta che vi è
un’irradiazione all’arto inferiore sinistro soltanto raramente e dal rapporto
ispettivo risulta che la sintomatologia sciatalgica è comparsa soltanto 25
giorni dopo l’infortunio stesso” e, infine, “dalle indagini si sono evidenziate
delle patologie morbose sicuramente pre-esistenti all’avvenimento
infortunistico.” (doc. 122, p. 3 s.).
2.9
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte ritiene di poter concludere, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che le ernie discali in questione non sono state causate
(in senso stretto) dall’infortunio del 16 marzo 2015, né che quest’ultimo ha
aggravato durevolmente lo stato morboso preesistente, così come sostenuto dagli
specialisti interpellati dall’assicuratore resistente.
Da un attento esame della
documentazione agli atti risulta in effetti che (perlomeno) il criterio dell’apparizione
immediata della tipica sintomatologia sciatalgica, non possa essere
considerato adempiuto.
Dando seguito a una specifica
richiesta del TCA, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale,
ha fornito in corso di causa i dati anamnestici risultanti dalla cartella
clinica del suo paziente, limitatamente al periodo 17 marzo – 24 aprile 2015.
Dal suo rapporto emerge
che, in occasione della prima consultazione (17 marzo 2015), egli non aveva
rilevato “patologie significative” all’esame clinico (stato cursorio ortopedico
e neurologico (cfr. doc. XI, p. 1). In proposito, va sottolineato che,
rispondendo all’assicuratore infortuni, lo stesso medico curante ha dichiarato
che, sempre in occasione della consultazione del 17 marzo 2015, RI 1 presentava
una “forte dolenzia in questa sede [regione dorso-lombare, ndr.], senza segni
sospetti per frattura ossea e senza irradiazione neurologica alla visita
clinica.” (doc. 117 – il corsivo è del redattore).
Sempre dal doc. XI si
evince che disturbi sciatalgici non erano presenti nemmeno in data 23 marzo
2015.
(“Consultazione di controllo come concordato. Sintomatologia dolorosa e
limitazioni funzionali antalgiche, diminuite soggettivamente.”).
È soltanto in occasione
della visita del 31 marzo 2015 che l’insorgente lamentava “una chiara
sintomatologia radicolare a sinistra” (doc. XI, p. 2 – il corsivo è del
redattore).
Dai dati anamnestici
forniti dal medico che ha per primo seguito l’assicurato non risulta quindi che
i disturbi sciatalgici sarebbero insorti immediatamente dopo l’infortunio, così
come richiesto dalla giurisprudenza federale citata al considerando 2.6.. Contrariamente
a quanto fa valere il ricorrente (cfr. doc. XIV, p. 1), il doc. I da lui
prodotto non consente di giungere a una diversa conclusione, nella misura in
cui si tratta di un rapporto che il dott. __________ ha elaborato soltanto nel mese
di luglio 2015 (e nel quale non si sostiene affatto che la sintomatologia
radicolare sarebbe apparsa senza latenza).
Questo Tribunale non
ignora che altri medici, in primo luogo il neurologo dott. __________ (cfr. doc. 98, p. 8: “La sintomatologia dolorosa locale lombare e quella
irradiante nella gamba sinistra hanno avuto inizio immediato post-traumatico.” e
p. 11: “Sì, i sintomi legati alla diagnosi dopo il trauma sono stati immediati:
…”), hanno sostenuto il contrario.
Al riguardo, va rilevato
che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza va
attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue
immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia
iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22
dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore
probatorio, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti
medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei
disturbi fornita dalla paziente medesima; in questo senso, si veda pure la STCA
35.2012.10
del 7 agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013
del 18 febbraio 2014).
In ossequio ai principi
giurisprudenziali appena citati, questa Corte ritiene dunque che ai rapporti
allestiti dagli specialisti che sono stati consultati in un secondo tempo,
debba essere attribuita una forza probatoria minore rispetto a quanto refertato
dal dott. __________ nella cartella clinica del suo paziente.
Che i tipici
disturbi legati all’ernia discale sarebbero insorti immediatamente dopo il
sinistro, non è stato sostenuto nemmeno dall’assicurato, a margine della sua
audizione dell’8 luglio 2015. Dalle sue dichiarazioni, verbalizzate in un
rapporto da lui sottoscritto in segno di approvazione, risulta in effetti che,
subito dopo la caduta, egli “… aveva dolori e lividi diffusi, che poi sono
passati, mentre il dolore alla schiena è rimasto. Inizialmente riferisce che il
dolore era diffuso e importante, dopo circa 25 giorni con antinfiammatori
(voltaren Retard) il dolore grosso è scomparso, e si è allora reso conto del dolore
che dalla zona lombare gli scende fino al ginocchio.” (doc. 41, p. 1).
Sempre in questo contesto,
è inoltre utile segnalare che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle
ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico del
Tribunale delle assicurazioni del Canton __________, il Prof. dott. __________,
Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________,
ha affermato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco
intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione
eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più
in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in
posizione sdraiata:
" (…).
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom
angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität
von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________
(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen
werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die
letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,
sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass
also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses
oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte
Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort
liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche
seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die
lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf
die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates
Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt
habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV
53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del
redattore)
Dalle carte processuali
non risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________ si siano
realizzate nella presente fattispecie, tanto più che la prima consultazione
medica ha avuto luogo il giorno successivo all’infortunio (17 marzo 2015 – cfr.
doc. 1 e doc. 15).
Alla luce di tutto quanto
precede, occorre dunque concludere che la condizione dell’apparizione immediata
della tipica sintomatologia non è adempiuta (trattandosi di condizioni cumulative,
può rimanere aperta la questione di sapere se le restanti due, segnatamente
quella dell’adeguatezza del trauma subito, siano o meno soddisfatte), di modo che
l’infortunio occorso al ricorrente nel mese di marzo 2015, non può essere
considerato responsabile né di aver causato (in senso stretto) le
lesioni discali che gli sono state diagnosticate nel prosieguo, né, in ossequio
alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.6., di aver provocato un peggioramento
duraturo dello stato patologico preesistente.
2.10
Questa Corte constata che
l’amministrazione ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31
dicembre 2015, dunque per oltre nove mesi, data a partire dalla quale ha
dichiarato raggiunto lo status quo sine vel ante. Ciò significa che essa
ha pure ammesso che l’evento traumatico del 16 marzo 2015 ha aggravato
(temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del rachide
lombare (in questo senso, cfr. il rapporto 17 maggio 2016 del dott. __________
– doc. 122, p. 4: “Confermo quindi la valutazione del dott. med. __________ nel
senso che l’infortunio del 16.03.2015 possa avere temporaneamente peggiorato
uno stato morboso pre-esistente anche se silente …”; si veda tuttavia quanto è
stato sostenuto nella decisione su opposizione impugnata – doc. 123, p. 6:
“Questo [ossia che i disturbi tipici sarebbero insorti a distanza di 25 giorni
dal sinistro, ndr.] significa che può essere negato l’effetto scatenante della
caduta.”).
Tutto ben considerato, il
TCA non ha motivo per censurare l’agire dell’assicuratore resistente, ritenuto
che esso ha corrisposto le proprie prestazioni per un periodo conforme alla
giurisprudenza federale (cfr. il consid. 2.7.).
In simili condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti