35.2016.64
Esame ricorso per ritardata giustizia. Ritardata giustizia ammessa
11 ottobre 2016Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.64
mm
Lugano
11 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 18
luglio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 gennaio 2008, RI 1,
dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ in qualità di manovale edile
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto e
ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale di
destra.
L’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 14
ottobre 2011, l’CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di
invalidità del 23% a contare dal 1° giugno 2011 e di un’indennità per
menomazione all’integrità del 20%.
In sede di opposizione,
l’assicuratore LAINF ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso
che il grado dell’invalidità è stato portato dal 23 al 24%.
1.3. Con sentenza 35.2012.15 del
13 marzo 2013, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi l’impugnativa presentata
nel frattempo dall’assicurato, rinviando gli atti all’amministrazione affinché
disponesse un approfondimento istruttorio (concretamente,
una perizia medica da parte di uno specialista in chirurgia ortopedica) con lo
scopo di appurare, da una parte, in quale misura (%) RI 1 è in grado di
svolgere un’attività alternativa adeguata nonostante i postumi infortunistici di cui è portatore e, dall’altra, di accertare la presenza e la
rilevanza dal profilo del diritto all’IMI, di una
posizione viziata del piede destro.
La pronunzia
appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Riprendendo
l’istruttoria, in data 3 ottobre 2013, l’assicuratore ha incaricato il PD dott.
__________, responsabile della chirurgia del piede e della caviglia presso la
Clinica __________ di __________, di eseguire gli accertamenti ordinati dal TCA
(doc. 269).
Il referto
peritale, allestito dai dottori __________ e __________, è stato consegnato
all’CO 1 il 24 settembre 2015 (doc. 292).
In data 17
novembre 2015, il patrocinatore di RI 1, avv. RA 1 ha comunicato all’amministrazione
di non avere osservazioni da formulare in merito alle risultanze peritali e di
restare in attesa di una decisione (cfr. doc. 296).
1.5. All’inizio del mese di luglio
2016, l’avv. RA 1 ha sollecitato l’emanazione di una decisione da parte
dell’istituto assicuratore, senza la quale egli avrebbe adito il TCA con un ricorso
per denegata giustizia (cfr. doc. 298).
Con scritto dell’11 luglio
2016, l’CO 1 si è scusato per “… il ritardo con il quale (…) si appresta a
prendere posizione in merito alla citata perizia”, con la promessa che la
richiesta sarebbe stata evasa nel più breve tempo possibile (doc. 301).
1.6. Con ricorso del 18 luglio
2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato
“… il diniego materiale di giustizia nel mancato seguito alle ingiunzioni di
cui alla sentenza del 13.3.2013” e che all’CO 1 venga pertanto assegnato un
termine di dieci giorni per emettere la propria decisione (cfr. doc. I).
1.7. In data 25 luglio 2016,
l’assicuratore convenuto ha informato il patrocinatore dell’assicurato circa la
necessità di chiedere un complemento peritale agli specialisti della Clinica __________
(doc. B 1), ciò che in effetti esso ha fatto il 26 agosto 2016 (doc. V 1).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’CO 1 si è reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia nei confronti
di RI 1, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4. In una sentenza I 841/02 del
25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata
globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286 p.
339 s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di
un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di
una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi
(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28 settembre 2009).
2.5. Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali si evince in particolare che dal momento in cui il
rappresentante dell’assicurato ha informato l’assicuratore di non avere osservazioni
da formulare in merito al rapporto peritale della Clinica __________ (17
novembre 2015) a quello in cui lo stesso patrocinatore ha sollecitato
l’evasione della pratica (6 luglio 2016), sono trascorsi poco meno di 8 mesi,
durante i quali l’CO 1 è rimasto completamente inattivo.
Del resto, non può neppure
essere ignorato che è soltanto a seguito del succitato sollecito che la
procedura si è finalmente sbloccata, concretamente che il dott. __________ ha consegnato
la propria presa di posizione circa il contenuto della perizia amministrativa
(cfr. doc. 303).
In queste condizioni -
tenuto conto oltretutto che si tratta di una procedura derivante da una
sentenza di rinvio -, questo Tribunale ritiene che siano dati gli estremi per
riconoscere una denegata/ritardata giustizia.
All’CO 1 è fatto ordine di
portare a termine celermente l’istruttoria, procedendo se del caso a sollecitare
Fatti
i periti amministrativi, e quindi di emanare la decisione formale richiesta dall'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per
denegata/ritardata giustizia è accolto.
§
All’CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di
emanare la decisione formale richiesta dall'assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all'assicurato l'importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti