35.2016.73
Ricorso per ritardata giustizia. Ricorso respinto
3 ottobre 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.73
mm
Lugano
3 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 17
agosto 2016 di
RI 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 2 agosto 2006 la __________
ha annunciato all'CO 1 che il suo dipendente RI 1, il sabato 29 luglio 2006,
aveva subìto un incidente con lo scooter (cfr. doc. 1), riportando un grave
politrauma (cfr. doc. 27b).
Con sentenza 35.2010.69
del 19 aprile 2011 - cresciuta incontestata in giudicato -, questa Corte ha
condannato l’amministrazione ad ammettere la propria responsabilità relativamente
all’evento infortunistico del luglio 2006 e le ha rinviato gli atti affinché
stabilisse l'importo delle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr.
doc. 183).
1.2. Statuendo sul ricorso
interposto dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 6 novembre
2012, mediante la quale l’assicuratore LAINF aveva segnatamente fissato
l’importo dell’indennità giornaliera a fr. 29.50 dal 1° agosto 2006,
rispettivamente a fr. 48.30 dal 1° gennaio 2008 (cfr. doc. 305), con sentenza
35.2012.96 del 20 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
rinviato gli atti all’amministrazione affinché - trattandosi dell’entità del
guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera dovuta per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 2007 -, appurasse, sentito l’azionista __________,
se al momento dell’infortunio del luglio 2006, esisteva già con RI 1 un accordo
inerente al suo trattamento economico a partire dal 1° gennaio 2007 e,
nell’affermativa, quale ne erano i termini.
Tenuto conto delle
relative risultanze, l’CO 1 doveva nuovamente stabilire l’importo
dell’indennità giornaliera spettante all’assicurato dal 1° gennaio al 31
dicembre 2007.
1.3. Statuendo sul ricorso che RI
1 ha presentato contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2013,
mediante la quale l’CO 1 aveva riconosciuto una rendita d’invalidità del 50%
dal 1° novembre 2012, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 29'521 e
un’indennità per menomazione all’integrità del 35%, con pronunzia 35.2013.17
del 18 dicembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha
retrocesso gli atti all’assicuratore affinché, da una parte, accertasse se l’assicurato
era stato posto al beneficio degli assegni di famiglia e, nell’affermativa, a
partire da quando, precisato che, qualora il relativo diritto fosse nato prima
dell’evento traumatico del luglio 2006, l’CO 1 avrebbe dovuto determinare di
nuovo il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità,
computando anche gli assegni familiari e, dall’altra, interpellasse i sanitari
della __________, chiedendo loro di specificare i motivi per cui i pretesi
problemi alla dentatura e al setto nasale, non erano stati considerati nella
valutazione dell’indennità per menomazione all’integrità (cfr. doc. 484, p. 10
e p. 19).
1.4. Statuendo sull’impugnativa
interposta contro la decisione su opposizione del 14 maggio 2014, mediante la
quale l’assicuratore LAINF aveva ammesso che, al momento del noto infortunio,
l’assicurato aveva diritto agli assegni familiari (motivo per cui il guadagno
assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità é stato aumentato da fr. 29'521 a fr. 31'921), confermato l’importo dell’indennità giornaliera (fr. 29.50) dovuta per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 2007, in quanto dall’audizione degli azionisti della __________
era emerso che non erano stati presi accordi in base ai quali l’assicurato
avrebbe beneficiato di un aumento salariale a decorrere dal 1° gennaio 2007 e,
infine, trattandosi dell’indennità per menomazione all’integrità, posticipato
la relativa decisione in attesa di ricevere copia completa della perizia medica
SAM e, in seguito, decidere su eventuali ulteriori accertamenti, questo
Tribunale, con pronunzia 35.2014.54 del 30 marzo 2015, cresciuta incontestata
in giudicato, ha annullato il provvedimento impugnato nella misura in cui
l’importo dell’indennità giornaliera dovuta per il periodo 1° gennaio – 31
dicembre 2007 era stato fissato a fr. 29.50, condannando l’CO 1 a computare gli
assegni familiari nel relativo guadagno assicurato.
In quell’occasione, il TCA
ha pure accertato la violazione del principio di celerità da parte dell’amministrazione
in relazione all’audizione degli azionisti della __________ e alla definizione
del diritto all’IMI per i problemi alla dentatura, riconoscendo all’assicurato
un’indennità per ripetibili di fr. 2'000 a titolo di riparazione morale.
1.5. Con sentenza 35.2014.35 del
1° aprile 2015, questa Corte ha respinto il ricorso che l’assicurato aveva interposto
contro la decisione formale mediante la quale l’istituto assicuratore aveva
negato il diritto al risarcimento danni ex art. 78 LPGA.
1.6. Sentito il parere del proprio
medico-dentista fiduciario (cfr. doc. 665), con decisione formale del 29 luglio
2015, l’CO 1 ha negato il diritto a un’IMI per le lesioni dentarie (cfr. doc.
672).
Il provvedimento appena
citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.7. Con sentenza 35.2015.82 del
28 settembre 2015, il TCA ha accolto l’istanza d’interpretazione del giudizio
35.2014.54 del 30 marzo 2015, nel senso che gli assegni familiari vanno computati anche nel guadagno assicurato su cui calcolare l’importo
delle indennità giornaliere corrisposte dal 1° agosto al 31 dicembre 2006 e,
poi ancora, dal 1° gennaio 2008 al 31 ottobre 2012.
1.8. In data 16 dicembre 2015,
l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato di avere accordato al dott. __________,
dentista curante, il proprio benestare per tutte le cure da lui proposte (cfr.
doc. 722).
Dalle carte processuali si
evince che le cure dentarie hanno avuto luogo tra il mese di marzo e quello di
maggio 2016 (cfr. doc. V 1).
1.9. Con scritto del 14 giugno
2016, RI 1 ha chiesto al dentista di fiducia dell’CO 1 di “… fare avere alla CO
1 un suo complemento di perizia per quanto riguarda la situazione IMI relativa
alla mia dentatura che personalmente e sinceramente, e soprattutto con onestà,
io ritengo che sia assolutamente il caso di fare presente alla CO 1 che la
menomazione permanente sia presente (ed io la sento tutti i giorni quando mangio,
quando parlo, e anche quando respiro purtroppo, e di conseguenza vediamo di
essere etici e professionisti per favore).” (doc. 756, p. 2).
1.10. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 17 agosto 2016, l’assicurato ha chiesto che
questo Tribunale “… emetta la decisione in merito al fatto che il perito
ufficiale della CO 1, Dr. med. dentista __________, dopo avere eseguito la sua
prima perizia in merito alla mia dentatura generale che ha di fatto dimostrato
che il forte trauma subito alla testa nell’infortunio Lainf del 29.07.2006 mi
aveva sicuramente provocato diverse lesioni e problematiche da risanare come
appunto poi la CO 1 davanti all’obbligo di assumersi le responsabilità e dopo
avere verificato per 3 mesi il preventivo generale iniziale per un totale della
spesa pari a ca. fr. 25'000 al fine che il mio già di un tempo e di totale
fiducia Dr. med. dent. __________ provasse a ripristinare la mia dentatura nello
stato prima dell’infortunio (…), completi a questo punto la sua perizia sulla
base dello stato di fatto dopo il solo purtroppo molto parziale ripristino
della mia dentatura generale iniziale prima dell’infortunio LAINF, al fine che
si possa valutare in modo attendibile il valore approssimativo dei sicuri danni
e/o peggioramenti vissuti e da purtroppo portare avanti dall’assicurato CO 1
(…).” (doc. I).
1.11. In data 22 agosto 2016,
l’insorgente ha versato agli atti ulteriore documentazione (doc. III 1-4).
1.12. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V + allegato).
RI 1 ha formulato le
proprie osservazioni al riguardo in data 14 settembre 2016 (cfr. doc. VII).
Fatti
Il 19 settembre 2016,
l’assicuratore si è in sostanza riconfermato nelle proprie conclusioni e
domande (cfr. doc. IX).
Considerandi
2.1
L’oggetto litigioso è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto ha
commesso una denegata/ritardata giustizia in relazione alla definizione del
diritto a un’IMI per il danno alla dentatura.
2.2
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.3
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.4
Nella concreta evenienza, va
preliminarmente sottolineato che, in questa sede, questo
Tribunale è chiamato soltanto a stabilire se
l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata
giustizia e non a statuire nel merito della lite. In una sentenza pubblicata in
SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s., l’Alta Corte ha in effetti precisato che
l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56 cpv. 2 LPGA, é soltanto
la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,
quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative
materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di tale procedura.
Fatta questa premessa, il TCA constata innanzitutto che RI 1 ha chiesto
all’CO 1 di rivalutare il diritto all’IMI per quanto riguarda la dentatura,
dopo la decisione del dentista dott. __________ d’interrompere i relativi
trattamenti.
Dalle carte processuali
emerge in effetti che l’ultima seduta presso il dentista curante ha avuto luogo
in data 9 maggio 2016 e che, con scritto del 14 giugno 2016 (trasmesso in copia
all’amministrazione), il ricorrente ha postulato che il dentista fiduciario
elaborasse “… un suo complemento di perizia per quanto riguarda la situazione
IMI relativa alla mia dentatura …” (cfr. doc. 756).
D’altra parte, risulta che,
anche a seguito di una mail inviata dall’assicurato al proprio dentista curante
(con copia all’CO 1 – cfr. doc. 760), il 19 agosto 2016, l’assicuratore
resistente ha chiesto al dott. __________ “… un rapporto dettagliato sulle cure
finora eseguite, lo stato attuale ed i motivi per i quali i lavori preventivati
non possono essere conclusi.” (doc. 761).
La risposta del dentista
curante è pervenuta all’CO 1 il 24 agosto 2016 (doc. V 1).
Ora, tenuto conto che tra
la richiesta di rivalutazione in questione e l’inoltro del ricorso (18 agosto
2016), sono trascorsi poco più di due mesi, questa
Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in
precedenza, ritiene che non ricorrano gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata
giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA.
In
queste condizioni, l’impugnativa presentata da RI 1 deve essere respinta.
L’amministrazione è
comunque invitata a pronunciarsi formalmente - entro breve tempo - sulla
richiesta dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per
denegata/ritardata giustizia è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti