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Decisione

35.2016.73

Ricorso per ritardata giustizia. Ricorso respinto

3 ottobre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

Il 19 settembre 2016,

l’assicuratore si è in sostanza riconfermato nelle proprie conclusioni e

domande (cfr. doc. IX).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto ha

commesso una denegata/ritardata giustizia in relazione alla definizione del

diritto a un’IMI per il danno alla dentatura.

2.2

Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V

147.

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

2.3

In una sentenza I 841/02 del

25.

giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

Più di recente, l’Alta

Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del

28.

settembre 2009).

2.4

Nella concreta evenienza, va

preliminarmente sottolineato che, in questa sede, questo

Tribunale è chiamato soltanto a stabilire se

l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata

giustizia e non a statuire nel merito della lite. In una sentenza pubblicata in

SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s., l’Alta Corte ha in effetti precisato che

l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56 cpv. 2 LPGA, é soltanto

la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,

quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative

materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di tale procedura.

Fatta questa premessa, il TCA constata innanzitutto che RI 1 ha chiesto

all’CO 1 di rivalutare il diritto all’IMI per quanto riguarda la dentatura,

dopo la decisione del dentista dott. __________ d’interrompere i relativi

trattamenti.

Dalle carte processuali

emerge in effetti che l’ultima seduta presso il dentista curante ha avuto luogo

in data 9 maggio 2016 e che, con scritto del 14 giugno 2016 (trasmesso in copia

all’amministrazione), il ricorrente ha postulato che il dentista fiduciario

elaborasse “… un suo complemento di perizia per quanto riguarda la situazione

IMI relativa alla mia dentatura …” (cfr. doc. 756).

D’altra parte, risulta che,

anche a seguito di una mail inviata dall’assicurato al proprio dentista curante

(con copia all’CO 1 – cfr. doc. 760), il 19 agosto 2016, l’assicuratore

resistente ha chiesto al dott. __________ “… un rapporto dettagliato sulle cure

finora eseguite, lo stato attuale ed i motivi per i quali i lavori preventivati

non possono essere conclusi.” (doc. 761).

La risposta del dentista

curante è pervenuta all’CO 1 il 24 agosto 2016 (doc. V 1).

Ora, tenuto conto che tra

la richiesta di rivalutazione in questione e l’inoltro del ricorso (18 agosto

2016), sono trascorsi poco più di due mesi, questa

Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in

precedenza, ritiene che non ricorrano gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata

giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA.

In

queste condizioni, l’impugnativa presentata da RI 1 deve essere respinta.

L’amministrazione è

comunque invitata a pronunciarsi formalmente - entro breve tempo - sulla

richiesta dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per

denegata/ritardata giustizia è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti