35.2016.74
Entità della rendita di invalidità spettante ad un assicurato, ancora abile al lavoro all'85% in attività adatte, compatibili con il danno alla mano destra. Conferma della decisione su opposizione. AG
5 ottobre 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.74
cr
Lugano
5 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 gennaio 2012 RI 1,
nato nel 1973, attivo in qualità di tuttofare presso il bar gestito da un suo
cugino (dove peraltro continua a lavorare nella misura del 50%, cfr. doc. I
pag. 6), è rimasto vittima di un infortunio non professionale occorsogli presso
la propria abitazione. Finita la doccia, nell’uscire dalla vasca, è scivolato
sul pavimento bagnato e, per evitare di cadere, si è aggrappato all’armadietto
del bagno, la cui anta munita di specchio ha ceduto, frantumandosi e
provocandogli una ferita al tendine della mano destra (cfr. annuncio di infortunio
del 7 febbraio 2012, doc. 1).
A seguito di tale evento,
avendo riportato una lesione tipo spaghetti wrist in FLC al terzo distale
dell’avambraccio destro con lesione del nervo mediano, l’assicurato ha dovuto
essere sottoposto ad un intervento chirurgico eseguito in data 31 gennaio 2012
dal dr. __________, medico capo servizio del Servizio di chirurgia
dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 11).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In data 22 agosto 2014,
l’assicurato è stato sottoposto ad una visita peritale presso il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc. 83).
A seguito di tale
valutazione peritale, con decisione del 3 marzo 2015 l’assicuratore LAINF ha
posto termine alle prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e cure
mediche) con il 28 febbraio 2015, attribuendo all’interessato, a partire dal 1°
marzo 2015, una rendita di invalidità del 26% e un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 30% (cfr. doc. 102).
Contro la citata decisione
amministrativa l’assicurato, a quel momento rappresentato dall’avv. __________,
ha tempestivamente presentato opposizione, contestando l’ammontare sia del
reddito da valido utilizzato al fine del calcolo del diritto alla rendita, il
quale non ha tenuto conto della tredicesima mensilità, sia del reddito da
invalido, al quale non è stata applicata riduzione percentuale alcuna (cfr.
doc. 106).
Dopo che RI 1 ha ritirato
il mandato di patrocinio conferito all’avv. __________ e l’ha assegnato all’avv.
RA 1, in data 13 agosto 2015 la nuova patrocinatrice del ricorrente ha comunicato
all’amministrazione la volontà di mantenere l’opposizione contro la decisione
del 3 giugno 2015, chiedendo che nel calcolo del reddito da valido sia compresa
la tredicesima mensilità versata dal datore di lavoro, mentre, per quanto
riguarda quello da invalido, che si tenga conto di una riduzione del 10% in
ragione della situazione personale dell’assicurato “in particolare legata alle
origini, alle difficoltà linguistiche e di integrazione, senz’altro
suscettibile di influenzare in misura importante il reddito che egli potrebbe
percepire” (cfr. doc. 124).
1.3. Nel frattempo, in ambito AI, con
progetto di decisione del 28 maggio 2015, poi confermato con decisione del 1°
ottobre 2015, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad una
rendita intera di invalidità (grado AI del 70%) per il periodo compreso fra il
1° dicembre 2013 e il 28 febbraio 2015, poi soppressa in quanto il grado di
invalidità successivo, inferiore al 40%, non dà più diritto a prestazioni (cfr.
doc. O).
1.4. Con nuova decisione del 2
novembre 2015, CO 1 ha ribadito la limitazione al 28 febbraio 2015 delle
prestazioni di corta durata (indennità giornaliere e cure mediche), attribuendo
all’interessato, a partire dal 1° marzo 2015, una rendita di invalidità del 32%
e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (cfr. doc. 138).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato – con la quale la
rappresentante legale ha nuovamente rilevato che al reddito da invalido
l’amministrazione avrebbe dovuto apportare una riduzione percentuale del 10%,
per tenere conto del fatto che “il mercato del lavoro non offre alcuna
opportunità a un soggetto che non solo non “padroneggia perfettamente”
l’italiano, ma non lo padroneggia affatto” (cfr. doc. 142) – in data 21 giugno
2016 l’assicuratore LAINF, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, vale a dire l’attribuzione di una rendita di invalidità del 32% e di
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (doc. R).
1.5. Con tempestivo ricorso del 22
agosto 2016, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita di
invalidità del 50% almeno.
La rappresentante legale
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il
ricorrente ha contestato il fatto che l’assicuratore LAINF lo abbia considerato
inabile al lavoro al 15% nello svolgimento di attività adatte, tenendo tuttavia
unicamente conto del referto peritale del dr. __________ dell’agosto/novembre
2014, ma ignorando completamente il più aggiornato referto medico del mese di marzo
2015 del dr. __________, noto specialista in chirurgia della mano, attestante
un’inabilità al lavoro del 30% nell’esecuzione di attività adatte, rispettose
delle sue limitazioni funzionali.
Il ricorrente ha poi nuovamente
contestato il fatto che CO 1 non abbia applicato al reddito da invalido
riduzione percentuale alcuna, ritenendo opportuno il riconoscimento di una deduzione
del 10% in ragione delle proprie difficoltà linguistiche.
La patrocinatrice del
ricorrente ha ritenuto che l’assicurato, che lavora da 9 anni in un ambiente
totalmente slavofono e che vive la stessa realtà anche tra le mura domestiche,
non ha la possibilità di mettere a frutto la capacità lavorativa residua sul
mercato del lavoro, aggiungendo che “affermare che esista la concreta e reale
possibilità di svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano la
conoscenza della lingua autoctona è puramente speculativo e pregiudizievole per
l’assicurato”. Ella ha osservato che l’interessato non potrebbe “trovare
un’occupazione dalla quale trarre un salario proporzionale rispetto a quello
percepito prima dell’evento infortunistico, e questo a causa delle sue carenze
linguistiche”.
In conclusione, l’avv. RA
1 ha considerato che aggiungendo alla riduzione del rendimento del 30% per
motivi medici la riduzione del 10% per altri fattori, si ottiene un grado di
invalidità del 53%, con conseguente diritto per l’assicurato di beneficiare di
una rendita di invalidità del 50% almeno (doc. I).
1.6. CO
1, in sede di risposta di causa, ha confermato la correttezza della propria
decisione su opposizione, ribadendo che sia il reddito da valido, che quello da
invalido, sono stati calcolati in maniera inappuntabile. L’amministrazione ha,
infatti, osservato, quanto al reddito da valido, che non vi è motivo di
dubitare del fatto che se non fosse subentrato il danno alla salute,
l’assicurato avrebbe continuato a percepire il salario, considerevolmente
superiore alla media, corrispostogli dal suo datore di lavoro nonché cugino,
tanto più che, nonostante i problemi di salute derivanti dall’infortunio, egli
continua tutt’ora a lavorare alle sue dipendenze, nella misura del 50%, con un
salario lordo di tutto rispetto di fr. 3'358.35 mensili (cfr. doc. T).
Quanto
al reddito da invalido, l’assicuratore LAINF ha ritenuto di non potere
accogliere le critiche ricorsuali, ribadendo che lo stesso è stato calcolato
facendo riferimento ad attività semplici e ripetitive (categoria 4 RSS),
comprendenti “lavori in cui non si richiedono né qualifiche particolari, né
conoscenze linguistiche di un certo tipo” e aggiungendo che l’interessato,
ancora giovane e che vive in Ticino ormai dal 2001, “abbia comunque imparato un
minimo di italiano per svolgere dei lavori semplici”.
Infine, a proposito del referto
del dr. __________, l’amministrazione ha espresso il proprio stupore riguardo
al fatto che lo stesso sia stato addotto dalla patrocinatrice del ricorrente
unicamente in sede ricorsuale e non già nella procedura di opposizione,
rilevando che “a parere della convenuta è tardi far valere il suddetto referto
medico in questa sede. Tuttavia, la convenuta si appella al giudizio del
Lodevole Tribunale, e cioè al valore probatorio che quest’ultimo riterrà
opportuno dare al suddetto referto” (doc. III).
2.1. Oggetto della lite è unicamente
l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Non
è oggetto, invece, di contestazione tra le parti ed esula pertanto dalla
presente vertenza sia la questione relativa alla stabilizzazione dello stato di
salute dell’interessato - presupposto indispensabile al fine di passare, come
avvenuto nel caso di specie, dal regime delle prestazioni di corta durata a
quello delle prestazioni di lunga durata – sia l’entità dell’IMI riconosciuta
dall’assicuratore LAINF.
2.2. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella concreta evenienza,
dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della
capacità/esigibilità lavorativa, l’assicuratore LAINF si è basato sul rapporto peritale
del 22 agosto 2014 (cfr. doc. 83), poi integrato attraverso i complementi
peritali del 26 novembre 2014 (cfr. doc. 86) e del 28 novembre 2014 (cfr. doc.
88), redatti dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano.
Quest’ultimo ha concluso che l’assicurato è da considerare abile
al lavoro nella misura del 60% nello svolgimento della sua abituale professione
di tuttofare (cfr. doc. 83), ma ancora abile nella misura dell’85% in attività
adatte, precisando che “con la mano sinistra sana l’attività medico-teorica
consona ed esigibile potrebbe anche raggiungere il 100%. Purtroppo il paziente
ha una lesione al nervo mediano della mano lesa a destra che lascia dei
disturbi residuali legati a iperpatia dolente, dolori al tocco e al movimento”
(cfr. doc. 86 e 88).
La
rappresentante legale del ricorrente, in sede ricorsuale, ha contestato la
valutazione di una incapacità lavorativa residua dell’assicurato del 15% nello
svolgimento di attività adatte espressa dal dr. __________, in contrasto con la
più recente (del marzo 2015) certificazione medica del dr. __________,
attestante, al contrario, un’incapacità lavorativa del 30% nell’esecuzione di
attività adeguate (doc. I).
2.5
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità
lavorativa espresso dal dr. __________ (e fatta propria dall’amministrazione), secondo
cui il ricorrente va ritenuto abile al lavoro all’85% in attività leggere
adeguate.
Va, del resto, rilevato
che nello stesso referto del 24 marzo 2015 sul quale la patrocinatrice del
ricorrente fonda le proprie pretese volte al riconoscimento di una maggiore
incapacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di attività adatte, il
dr. __________ ha rilevato che “l’esame RMG ripetuto a 3 anni dall’incidente
(dr. med. __________) ha documentato un’ulteriore progressione della
rigenerazione nervosa dal punto di vista motorio e la persistenza di un deficit
a carico della sensibilità tattile discriminativa alle prime 3 dita” (cfr. doc.
N).
Ora, il TCA ritiene che stante la persistenza dei deficit a carico
della sensibilità tattile, ma tenuto conto della progressione della
rigenerazione nervosa dal punto di vista motorio constatate dal dr. __________,
non sia in ogni caso giustificabile concludere che vi sia stato un
peggioramento della capacità lavorativa dell’interessato nello svolgimento di
attività adatte, tale da portare la stessa dal 15% valutato dal dr. __________
al 30% indicato dal dr. __________, come preteso a torto dalla patrocinatrice
del ricorrente.
Questa Corte
non può, inoltre, scostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati
che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad
esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono
l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato
dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,
rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile
solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di
sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco."
(cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché
attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una
persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla
congelata post-traumatica).
Anche
nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata,
la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,
aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una
frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano,
l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava
una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del
braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza
8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per
evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato
con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti
dolori all’arto superiore in questione.
In
una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la
decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto
totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di
pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di
entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza
di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015
del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla
sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente
completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di
ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa
leggera.
Va
inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati
limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig
bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
(il corsivo è della
redattrice)
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato è
inabile al 40% nella sua professione di tuttofare, comprendente lavori per la
sicurezza; per la logistica, pulizia e controllo merci e, in misura molto
minore, per organizzazione eventi e concerti (cfr. doc. 83 pag. 6). Nondimeno,
sul mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano
destra, che egli sarebbe in grado di svolgere all’85%.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.6
Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla
salute infortunistico.
2.7
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore
LAINF, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2012 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo
annuo lordo di fr. 80'600 (cfr. doc. 138).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato contestato
dall’assicurato.
Adeguando tale importo al
2015.
(+0.7%, +0.8% e +0.4%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr.
82'140.75.
2.8
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente
ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07
del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.8.1
Dalla decisione del
2.
novembre 2015 risulta che l’amministrazione ha quantificato il reddito da
invalido dell’interessato facendo capo ai dati dell’edizione 2012 della
Tabella TA1, aggiornati al 2015, poi ridotti del 15% per tenere conto
dell’esigibilità medicalmente stabilita dal dr. __________ (cfr. doc.
138).
Il TCA
condivide il calcolo operato dall’assicuratore LAINF.
Infatti, utilizzando i
dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web
dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012
consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per
l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.7% per il
2013, +0.8% per il 2014 e +0.4% per il 2015 (cfr. la relativa tabella
pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di
fr. 66'423.
Considerata
un'esigibilità dell’85%, il reddito da invalido corrisponde a fr.
56'459.60.
2.8.2
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che
non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.8.3
L’assicuratore
LAINF non ha attribuito all’assicurato alcuna riduzione percentuale (cfr. doc. 138).
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato tale modo di procedere, rimproverando all’amministrazione
di non avere tenuto conto del fatto che l’assicurato, nonostante risieda in
Ticino dal 2001, non parla né comprende la lingua italiana. E questo ancora
oggi, malgrado il riconoscimento da parte dell’Ufficio AI, quale provvedimento
di intervento tempestivo, di un corso individuale di italiano di 16 lezioni.
La rappresentante
dell’assicurato ha spiegato che a partire dal 2008 l’interessato ha sempre
lavorato in qualità di tuttofare presso il bar di __________ gestito da suo
cugino e dove tutti i dipendenti sono __________, ciò che ha, di fatto, reso
superfluo per l’assicurato imparare la lingua italiana.
Secondo la patrocinatrice
del ricorrente, posto che le conoscenze linguistiche sono fondamentali nello
svolgimento di un’attività lucrativa, le carenze linguistiche dell’assicurato gli
impediscono di fatto di poter mettere a frutto la sua capacità lavorativa
residua, circostanza che avrebbe dovuto essere opportunamente presa in
considerazione da parte dell’amministrazione, stabilendo una riduzione sociale
del 10% (cfr. doc. I).
In
sede di risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha respinto le critiche
ricorsuali e confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando che le
attività semplici e ripetitive di cui alla tabella TA1 delle RSS prese in
considerazione per stabilire il reddito da invalido comprendono “lavori in cui
non si richiedono né qualifiche particolari, né conoscenze linguistiche di un
certo tipo”. Inoltre, l’assicuratore LAINF ha aggiunto che essendo
l’interessato una persona ancora giovane e che vive in Ticino ormai da un
lunghissimo tempo (dal 2001), “abbia comunque imparato un minimo di italiano
per svolgere dei lavori semplici” (cfr. doc. III).
Il
TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2)
non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell’amministrazione.
Va,
infatti, rilevato che la giurisprudenza federale ha già, più volte, avuto modo
di ricordare che per lo svolgimento delle attività semplici e ripetitive di cui
al livello 4 delle RSS nelle versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1
delle RSS 2012) eventuali lacune scolastiche o linguistiche non giustificano
una riduzione del reddito da invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del
20.
ottobre 2011, consid.58C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)
Il Tribunale federale, in
due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, ha poi ribadito la
propria giurisprudenza anche con riferimento ad attività semplici e ripetitive
individuate tramite il metodo delle DPL, confermando l’affidabilità dei posti
di lavoro e dei salari determinati utilizzando questo metodo anche in caso di
assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17 novembre
2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21 dicembre
2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui fare
riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di limitare
i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che richiedono
la conclusione della scuola dell’obbligo.
Infine, sull’esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e
ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che
possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5
luglio 2013.
2.9
In concreto, raffrontando, nel
2015, il reddito da valido di fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 56’459.60, si ottiene un grado di invalidità del
31,26% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Questo
Tribunale rileva che l’assicuratore LAINF è giunto al medesimo
risultato, ossia un grado di invalidità del 31.26%, ma lo ha poi arrotondato al
32%. Tale modo di procedere non appare tuttavia corretto (cfr. DTF 130 V 121
consid. 3.2.).
Il TCA potrebbe quindi, in
linea di principio, riformare la decisione impugnata a detrimento del
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv.
2.
Lptca).
Questa Corte, tuttavia, rinuncia a
effettuare una reformatio in pejus, vista l’esigua differenza (1%) e
considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23
giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003;
STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).
Nella misura
in cui l'assicuratore resistente ha riconosciuto all'assicurato una rendita di
invalidità del 32%, il ricorso da lui interposto va
respinto.
2.10
Deve, infine, essere
verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 9 s.).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti
i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella
Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in
quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice di RI 1 doveva apparire evidente
che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive
di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio
2016, consid. 2.9).
Dal profilo economico,
infatti, alla luce della giurisprudenza federale in materia, l’invocata
riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido esclusivamente per
ragioni linguistiche non era palesemente condivisibile (cfr. consid. 2.8.3).
In queste condizioni, non
essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti