35.2016.75
Rinvio all'amministrazione per appurare tramite perizia la capacità lavorativa dell'assicurato, tenuto conto dei disturbi a schiena e spalla dx. (disturbi al ginocchio dx non a carico dell'assicurator
15 dicembre 2016Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.75
mm
Lugano
15 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 marzo 2016, la
ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio
dipendente RI 1, il 19 marzo 2016, salendo le scale era scivolato e aveva
riportato “uno strappo e contusione alla schiena e alla spalla e una torsione e
slogatura al ginocchio destro.” (doc. 1).
La RMN del ginocchio
destro eseguita nel mese di aprile 2016 ha segnatamente evidenziato la presenza
di una rottura verticale della parte intermedia del menisco mediale (cfr. doc.
7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 giugno 2016,
l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto
concerne il danno al ginocchio destro, ritenendo che esso non sia stato causato
né da un infortunio ai sensi di legge né da un evento parificabile a infortunio.
Per contro, la CO 1 ha ammesso la propria responsabilità per i disturbi
interessanti la schiena e la spalla destra, versando indennità giornaliere del
100% per una settimana e del 50% per un’ulteriore settimana (cfr. doc. 12).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 13), in data 26 luglio 2016,
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
15).
1.3. Con tempestivo ricorso del 23
agosto 2016, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione
impugnata, la CO 1 venga condannata ad “… accettare integralmente il caso
d’infortunio del 19 marzo 2016 per tutta la durata dell’incapacità lavorativa
dell’infortunato con il pagamento della perdita di guadagno e delle cure
mediche”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
La dinamica descritta non è come vuol far credere l’assicurazione,
che dichiara nella decisione dell’8 giugno 2016, che l’evento infortunistico
non è eccezionale ma rientra nella quotidianità e quindi non parificabile ai
postumi d’infortunio.
Salire le scale è sì un atto normale della vita ma la rottura
verticale del menisco non può essere causata salendo normalmente le scale ma
richiede una torsione del ginocchio e a causa di ciò ho perso l’equilibrio
cadendo rovinosamente non avendo potuto prevedere l’accaduto.
Cadendo dalla scala ho battuto la schiena e la spalla con disturbi
muscolari e dolori frequenti che precedentemente non ho mai conosciuto e il
fatto come sostiene l’assicurazione che vi sono delle precedenti problematiche
degenerative, normali per l’età, non inficia assolutamente il danno da
infortunio.
Quindi in prima battuta, l’8 giugno 2016 CO 1 sostiene
semplicemente che il danno da contusione per caduta è riconosciuto parzialmente
come infortunio, mentre il danno al ginocchio non è riconosciuto in quanto non
siamo in presenza di un fattore esterno straordinario, poi in seconda battuta
il 26 luglio 2016 cambia versione sostenendo che vi erano, per schiena e spalla
dei precedenti degenerativi e che la lesione al menisco del ginocchio destro
non è sufficientemente provata per il nesso di causalità.
Si presuppone comunque che nel caso di una caduta una persona non
possa verificare tutti i dettagli precisi e temporanei e in più magari fornire
la prova della caduta e magari anche i testimoni.” (doc. I)
1.4. L’assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi
al ginocchio sinistro, oppure no.
Nell’affermativa, il TCA
dovrà esaminare se - tenuto conto dei soli disturbi localizzati alla schiena e
alla spalla destra - l’assicurato poteva essere dichiarato abile al lavoro in
misura del 50% trascorsa una settimana dopo l’evento infortunistico e
totalmente abile a far tempo dal 2 aprile 2016.
2.2. Danno al ginocchio
destro a carico della CO 1?
2.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.2.2. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.2.3. Si evince dalla nozione stessa
di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del
fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr.
RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.2.4. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione
che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi.
Le lesioni corporali di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano
tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il
fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,
p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta
un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza
di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo
concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente
constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto
notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere
ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad
indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la
(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto
ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato
che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività
professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili
ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
In questo contesto, il TCA
segnala che il Parlamento federale ha approvato la prima revisione della Legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A proposito delle lesioni
corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato
al criterio del fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel Messaggio aggiuntivo concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19
settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:
" Nella
propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere
riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve
essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un
movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso
esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa
giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a
volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come
già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla
LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno.
Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte
dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di
erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è
riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2
D-LAINF).”
(FF 2014 6846-6847 - il
corsivo è del redattore).
Necessario è che si sia
trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il
rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268). Il presupposto
della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano
debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di
una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un
significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento.
Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel
danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è
dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A.
Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei
medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o
patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a
condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato
Fatti
i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e
riferimenti ivi indicati).
2.2.5. Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito
dei disturbi al ginocchio destro – secondo il referto della RMN del 19 aprile
2016, si è trattato di una rottura della parte intermedia del menisco mediale (cfr.
doc. 7) – per il motivo che quanto accaduto nella prima fase del
sinistro in questione, non configura né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA
né un evento assimilabile a infortunio (“fattore esterno”) ai sensi dell’art. 9
cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 12, p. 2: “Nella fattispecie, per quanto riguarda la
rotazione con conseguente cedimento del ginocchio, non siamo in presenza di un
fattore esterno straordinario che abbia avuto un influsso dannoso sul suo
corpo, … (…). Nel suo caso non è stata diagnosticata una lesione parificabile
secondo l’art. 9 OAINF. Inoltre, una rotazione salendo le scale, come da lei
descritto, rappresenta un atto ordinario della vita che non adempie ai
prerequisiti per un evento parificabile a infortunio.”).
L’insorgente contesta la
posizione assunta dall’amministrazione.
2.2.6. Nel caso di specie, dall’annuncio
d’infortunio del 21 marzo 2016 risulta la seguente dinamica del sinistro del 19
marzo 2016:
" (…).
Salendo le scale scivolava cadendo procurandosi uno strappo e
contusione alla schiena e alla spalla e una torsione e slogatura al ginocchio
destro.” (doc. 1)
Invitato
dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti,
l’insorgente ha dichiarato che stava “… salendo la scala interna nella casa di
mia figlia quando girandomi probabilmente il ginocchio dx ha subito una
rotazione innaturale che ha fatto cedere il ginocchio dx e sono caduto
all’indietro battendo sul pavimento spalla e schiena (dal 2° scalino).”.
D’altro canto, egli ha indicato che si è trattato di un’attività per lui
abituale, svoltasi in condizioni di normalità. Infine, alla domanda se fosse
successo qualcosa di particolare (scivolare, cadere, sbattere, ecc.),
l’assicurato ha risposto affermativamente, precisando “cedimento del ginocchio
e conseguente caduta” (cfr. doc. 5).
Da quanto precede si
evince chiaramente che i disturbi al ginocchio destro sono insorti in una prima
fase, ovvero allorquando l’insorgente, girandosi mentre stava salendo la
scala, ha avvertito un movimento innaturale di torsione che ha finalmente
provocato il cedimento dell’articolazione. In una seconda fase, RI 1 ha
invece perso l’equilibrio, è caduto all’indietro e ha battuto a terra la spalla
destra e la schiena.
Fatta questa premessa e
interessandosi a quanto accaduto nella prima fase del sinistro, il TCA
osserva che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: i
disturbi al ginocchio destro si sono, infatti, manifestati senza che vi sia
stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in
casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno
sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge
all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di
un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo
manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.2.3. e
la giurisprudenza ivi citata).
Secondo questa Corte, può
essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente
eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che
affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia
attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento
si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,
fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 176 s.).
In esito alle
considerazioni che precedono, si deve concludere che non sono, in concreto,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. Di
conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.2.7. Occorre ancora esaminare se
l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una
serie di lesioni corporali.
Sebbene la diagnosi del
danno alla salute lamentato dal ricorrente rientri nell’elenco esaustivo delle
lesioni parificate ai postumi dell’infortunio (lacerazioni meniscali - art.
9 cpv. 2 lett. c OAINF), ciò non basta per ammettere l’obbligo a prestazioni
della CO 1. In effetti, sarebbe ancora necessario che all’origine del danno
alla salute vi fosse stato un evento assimilabile ad infortunio.
Ora, il TCA ritiene che il
semplice fatto di girarsi, quindi di ruotare il corpo, mentre si sta salendo
una scala, non costituisce un fattore lesivo esterno ai sensi della
giurisprudenza citata al considerando 2.2.4. (in questo senso, cfr. la STF 8C_22/2010 del
28 settembre 2010, riguardante un’assicurata che aveva lamentato una lesione
meniscale al ginocchio destro dopo essersi girata allo scopo di riempire una
brocca d’acqua in cucina e la STCA 35.2006.71 del 15 gennaio 2007 consid. 2.10,
cresciuta incontestata in giudicato, concernente un falegname che, trasportando
un armadio a muro unitamente a un collega, in un tratto ad angolo retto della
scala, nel momento di caricare verso l’esterno la gamba destra, aveva avvertito
il ginocchio cedere con una fitta di dolore; si veda pure la STCA 35.2015.121
del 16 agosto 2016 consid. 2.2.5., cresciuta in giudicato).
È vero che, in una
sentenza U 5/02 del 21 ottobre 2002, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
ammesso l’intervento di un fattore esterno, nel caso di un’assicurata che,
mentre stava cucinando, si era voltata bruscamente per prendere qualcosa dal
frigorifero e aveva così riportato una lacerazione del menisco. È però
altrettanto vero che, successivamente, l’Alta Corte ha precisato che, sebbene
si fosse trattato di un gesto ordinario della vita, in quella fattispecie era
intervenuto un elemento esterno sotto forma di “bruschezza” (“Brüskheit”),
che aveva finalmente comportato l’incontrollabilità del gesto (cfr. STF
8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3).
Ora, nel caso sub
judice, dalla descrizione dell’accaduto non risulta che nel movimento di
rotazione del corpo, sarebbe intervenuto un elemento esterno, così come
definito dalla giurisprudenza federale appena evocata. Si è trattato in effetti
di un movimento sprovvisto di ogni intensità (assenza di gesto brusco, forzato
o violento). Per quanto concerne il riferito movimento di “rotazione
innaturale” del ginocchio - diversamente dal caso di cui alla succitata STFA U
5/02, in cui la torsione del ginocchio era parte del gesto stesso (il voltarsi
bruscamente) – nella presente fattispecie la torsione del ginocchio appare piuttosto
come la conseguenza di un gesto insignificante (il girarsi) e, come tale, non
giustifica il riconoscimento di un particolare potenziale di pericolo
accresciuto.
Per quanto riguarda il
danno al ginocchio destro, un obbligo a prestazioni non può dunque essere
imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a titolo di lesione
parificata ai postumi d’infortunio.
Pertanto, qui di seguito,
dovrà essere esaminato se l’istituto convenuto era legittimato a dichiarare il
ricorrente abile al lavoro in misura del 50% trascorsa una settimana dopo il
sinistro e in misura completa dal 2 aprile 2016, e ciò a dipendenza dei soli
disturbi alla schiena e alla spalla destra.
Al riguardo, il TCA prende
atto del fatto che, secondo la CO 1, trattandosi della seconda fase del
sinistro (perdita dell’equilibrio, caduta e urto a terra di schiena e spalla
destra), “… il concetto d’infortunio secondo l’art. 4 LPGA risulta soddisfatto,
…” (doc. 12, p. 2).
2.3. Capacità lavorativa del
50% dal 25 marzo 2016 e del 100% dal 2 aprile 2016?
2.3.1. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità
lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)
deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
Considerandi
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987.
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3.2
Dalle
carte processuali risulta che la decisione dell’amministrazione di dichiarare
il ricorrente abile al lavoro in misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura
completa dal 2 aprile 2016, è fondata sul parere espresso dal proprio
consulente medico (cfr. doc. 12, p. 2: “In base alla valutazione del nostro
medico consulente, …”).
In effetti, fondandosi
sulla sola documentazione a sua disposizione, con nota datata 18 maggio 2016, il
dott. __________, spec. FMH in medicina interna, dopo aver diagnosticato una
contusione della spalla e della schiena senza danni strutturali di natura
traumatica agli esami radiologici, ha indicato le seguenti percentuali
d’incapacità lavorativa: “1 settimana al 100% e una settimana al 50%” (cfr.
doc. 10).
Da parte sua, il medico
curante, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha invece certificato
un’inabilità lavorativa del 100% sino al 15 maggio 2016 e del 50% sino al 12
giugno 2016 (cfr. doc. 11). Con rapporto del 13 maggio 2016, egli ha attestato
la persistenza di “… forti dolori alla colonna cervicale e dorso-lombare con
irradiazione agli arti inferiori e dolori al ginocchio destro.” (doc. 9).
2.3.3
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.4
Chiamata ora a pronunciarsi,
tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la laconica nota del dott. __________,
elaborata in base a una scarna documentazione, non consenta di concludere con
la necessaria tranquillità che, tenuto conto delle sequele infortunistiche interessanti
la spalla destra e la schiena, RI 1 abbia effettivamente ritrovato una piena
capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dal fiduciario.
L’assicuratore LAINF
convenuto ha pertanto omesso di accertare in modo appropriato fatti giuridicamente
rilevanti, violando in tal modo il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
2.3.5
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte,
eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen,
verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden
partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung
eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen
zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer
Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die
Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten
Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das
(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter
Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt
vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April
2000.
E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso analogo,
si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata nella misura in cui, a dipendenza dei postumi infortunistici
interessanti la schiena e la spalla destra, il ricorrente è stato
dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura
completa dal 2 aprile 2016, e il rinvio degli atti all’istituto assicuratore
convenuto affinché disponga un approfondimento peritale volto a determinare il
grado di capacità lavorativa dell’assicurato a far tempo dal 25 marzo 2016.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in
cui, a dipendenza dei postumi infortunistici interessanti la schiena e la
spalla destra, il ricorrente è stato dichiarato abile al lavoro in
misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura completa dal 2 aprile 2016.
§§ Gli
atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti