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Decisione

35.2016.75

Rinvio all'amministrazione per appurare tramite perizia la capacità lavorativa dell'assicurato, tenuto conto dei disturbi a schiena e spalla dx. (disturbi al ginocchio dx non a carico dell'assicurator

15 dicembre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

2.2.5. Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito

dei disturbi al ginocchio destro – secondo il referto della RMN del 19 aprile

2016, si è trattato di una rottura della parte intermedia del menisco mediale (cfr.

doc. 7) – per il motivo che quanto accaduto nella prima fase del

sinistro in questione, non configura né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA

né un evento assimilabile a infortunio (“fattore esterno”) ai sensi dell’art. 9

cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 12, p. 2: “Nella fattispecie, per quanto riguarda la

rotazione con conseguente cedimento del ginocchio, non siamo in presenza di un

fattore esterno straordinario che abbia avuto un influsso dannoso sul suo

corpo, … (…). Nel suo caso non è stata diagnosticata una lesione parificabile

secondo l’art. 9 OAINF. Inoltre, una rotazione salendo le scale, come da lei

descritto, rappresenta un atto ordinario della vita che non adempie ai

prerequisiti per un evento parificabile a infortunio.”).

L’insorgente contesta la

posizione assunta dall’amministrazione.

2.2.6. Nel caso di specie, dall’annuncio

d’infortunio del 21 marzo 2016 risulta la seguente dinamica del sinistro del 19

marzo 2016:

" (…).

Salendo le scale scivolava cadendo procurandosi uno strappo e

contusione alla schiena e alla spalla e una torsione e slogatura al ginocchio

destro.” (doc. 1)

Invitato

dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti,

l’insorgente ha dichiarato che stava “… salendo la scala interna nella casa di

mia figlia quando girandomi probabilmente il ginocchio dx ha subito una

rotazione innaturale che ha fatto cedere il ginocchio dx e sono caduto

all’indietro battendo sul pavimento spalla e schiena (dal 2° scalino).”.

D’altro canto, egli ha indicato che si è trattato di un’attività per lui

abituale, svoltasi in condizioni di normalità. Infine, alla domanda se fosse

successo qualcosa di particolare (scivolare, cadere, sbattere, ecc.),

l’assicurato ha risposto affermativamente, precisando “cedimento del ginocchio

e conseguente caduta” (cfr. doc. 5).

Da quanto precede si

evince chiaramente che i disturbi al ginocchio destro sono insorti in una prima

fase, ovvero allorquando l’insorgente, girandosi mentre stava salendo la

scala, ha avvertito un movimento innaturale di torsione che ha finalmente

provocato il cedimento dell’articolazione. In una seconda fase, RI 1 ha

invece perso l’equilibrio, è caduto all’indietro e ha battuto a terra la spalla

destra e la schiena.

Fatta questa premessa e

interessandosi a quanto accaduto nella prima fase del sinistro, il TCA

osserva che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: i

disturbi al ginocchio destro si sono, infatti, manifestati senza che vi sia

stato impatto né con altre persone né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se, in

casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno

sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo

manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.2.3. e

la giurisprudenza ivi citata).

Secondo questa Corte, può

essere scartata a priori sia l’ipotesi di uno sforzo manifestamente

eccessivo, sia quella di un movimento scombinato del corpo, precisato che

affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 176 s.).

In esito alle

considerazioni che precedono, si deve concludere che non sono, in concreto,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. Di

conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.2.7. Occorre ancora esaminare se

l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a infortunio una

serie di lesioni corporali.

Sebbene la diagnosi del

danno alla salute lamentato dal ricorrente rientri nell’elenco esaustivo delle

lesioni parificate ai postumi dell’infortunio (lacerazioni meniscali - art.

9 cpv. 2 lett. c OAINF), ciò non basta per ammettere l’obbligo a prestazioni

della CO 1. In effetti, sarebbe ancora necessario che all’origine del danno

alla salute vi fosse stato un evento assimilabile ad infortunio.

Ora, il TCA ritiene che il

semplice fatto di girarsi, quindi di ruotare il corpo, mentre si sta salendo

una scala, non costituisce un fattore lesivo esterno ai sensi della

giurisprudenza citata al considerando 2.2.4. (in questo senso, cfr. la STF 8C_22/2010 del

28 settembre 2010, riguardante un’assicurata che aveva lamentato una lesione

meniscale al ginocchio destro dopo essersi girata allo scopo di riempire una

brocca d’acqua in cucina e la STCA 35.2006.71 del 15 gennaio 2007 consid. 2.10,

cresciuta incontestata in giudicato, concernente un falegname che, trasportando

un armadio a muro unitamente a un collega, in un tratto ad angolo retto della

scala, nel momento di caricare verso l’esterno la gamba destra, aveva avvertito

il ginocchio cedere con una fitta di dolore; si veda pure la STCA 35.2015.121

del 16 agosto 2016 consid. 2.2.5., cresciuta in giudicato).

È vero che, in una

sentenza U 5/02 del 21 ottobre 2002, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

ammesso l’intervento di un fattore esterno, nel caso di un’assicurata che,

mentre stava cucinando, si era voltata bruscamente per prendere qualcosa dal

frigorifero e aveva così riportato una lacerazione del menisco. È però

altrettanto vero che, successivamente, l’Alta Corte ha precisato che, sebbene

si fosse trattato di un gesto ordinario della vita, in quella fattispecie era

intervenuto un elemento esterno sotto forma di “bruschezza” (“Brüskheit”),

che aveva finalmente comportato l’incontrollabilità del gesto (cfr. STF

8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3).

Ora, nel caso sub

judice, dalla descrizione dell’accaduto non risulta che nel movimento di

rotazione del corpo, sarebbe intervenuto un elemento esterno, così come

definito dalla giurisprudenza federale appena evocata. Si è trattato in effetti

di un movimento sprovvisto di ogni intensità (assenza di gesto brusco, forzato

o violento). Per quanto concerne il riferito movimento di “rotazione

innaturale” del ginocchio - diversamente dal caso di cui alla succitata STFA U

5/02, in cui la torsione del ginocchio era parte del gesto stesso (il voltarsi

bruscamente) – nella presente fattispecie la torsione del ginocchio appare piuttosto

come la conseguenza di un gesto insignificante (il girarsi) e, come tale, non

giustifica il riconoscimento di un particolare potenziale di pericolo

accresciuto.

Per quanto riguarda il

danno al ginocchio destro, un obbligo a prestazioni non può dunque essere

imposto all’assicuratore LAINF resistente, nemmeno a titolo di lesione

parificata ai postumi d’infortunio.

Pertanto, qui di seguito,

dovrà essere esaminato se l’istituto convenuto era legittimato a dichiarare il

ricorrente abile al lavoro in misura del 50% trascorsa una settimana dopo il

sinistro e in misura completa dal 2 aprile 2016, e ciò a dipendenza dei soli

disturbi alla schiena e alla spalla destra.

Al riguardo, il TCA prende

atto del fatto che, secondo la CO 1, trattandosi della seconda fase del

sinistro (perdita dell’equilibrio, caduta e urto a terra di schiena e spalla

destra), “… il concetto d’infortunio secondo l’art. 4 LPGA risulta soddisfatto,

…” (doc. 12, p. 2).

2.3. Capacità lavorativa del

50% dal 25 marzo 2016 e del 100% dal 2 aprile 2016?

2.3.1. Secondo l'art.

16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta

l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

L’entità dell’incapacità

lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF)

deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente

chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

Nella RAMI

2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di

incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità

contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi

dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione

di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

Considerandi

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987.

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.3.2

Dalle

carte processuali risulta che la decisione dell’amministrazione di dichiarare

il ricorrente abile al lavoro in misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura

completa dal 2 aprile 2016, è fondata sul parere espresso dal proprio

consulente medico (cfr. doc. 12, p. 2: “In base alla valutazione del nostro

medico consulente, …”).

In effetti, fondandosi

sulla sola documentazione a sua disposizione, con nota datata 18 maggio 2016, il

dott. __________, spec. FMH in medicina interna, dopo aver diagnosticato una

contusione della spalla e della schiena senza danni strutturali di natura

traumatica agli esami radiologici, ha indicato le seguenti percentuali

d’incapacità lavorativa: “1 settimana al 100% e una settimana al 50%” (cfr.

doc. 10).

Da parte sua, il medico

curante, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha invece certificato

un’inabilità lavorativa del 100% sino al 15 maggio 2016 e del 50% sino al 12

giugno 2016 (cfr. doc. 11). Con rapporto del 13 maggio 2016, egli ha attestato

la persistenza di “… forti dolori alla colonna cervicale e dorso-lombare con

irradiazione agli arti inferiori e dolori al ginocchio destro.” (doc. 9).

2.3.3

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.4

Chiamata ora a pronunciarsi,

tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la laconica nota del dott. __________,

elaborata in base a una scarna documentazione, non consenta di concludere con

la necessaria tranquillità che, tenuto conto delle sequele infortunistiche interessanti

la spalla destra e la schiena, RI 1 abbia effettivamente ritrovato una piena

capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dal fiduciario.

L’assicuratore LAINF

convenuto ha pertanto omesso di accertare in modo appropriato fatti giuridicamente

rilevanti, violando in tal modo il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

2.3.5

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte,

eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen,

verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung

eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen

zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer

Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die

Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten

Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das

(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il solo fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso analogo,

si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata nella misura in cui, a dipendenza dei postumi infortunistici

interessanti la schiena e la spalla destra, il ricorrente è stato

dichiarato abile al lavoro in misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura

completa dal 2 aprile 2016, e il rinvio degli atti all’istituto assicuratore

convenuto affinché disponga un approfondimento peritale volto a determinare il

grado di capacità lavorativa dell’assicurato a far tempo dal 25 marzo 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata, nella misura in

cui, a dipendenza dei postumi infortunistici interessanti la schiena e la

spalla destra, il ricorrente è stato dichiarato abile al lavoro in

misura del 50% dal 25 marzo 2016 e in misura completa dal 2 aprile 2016.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti