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Decisione

35.2016.76

Lavoro interinale. Guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità: determinante è il salario su cui sono stati fissati i premi (e non, in casu, il prezzo pagato dalla ditta utilizzatrice

20 febbraio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. L’oggetto litigioso è

circoscritto all’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita

d’invalidità assegnata all’insorgente.

2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1

LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il cpv. 2 recita, da parte

sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno

assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo

delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette,

peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.

Per guadagno assicurato si

deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore

di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Di regola, è considerato

guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS

e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 4 OAINF

prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato

all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente

l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli

sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto

durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività

temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.

Derogando al principio

posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce

il salario determinante in alcuni casi speciali.

2.3. Dalle carte processuali

emerge che, al momento dell’infortunio, l’assicurato si trovava (dal 4 ottobre

2010) alle dipendenze dell’agenzia di lavoro interinale __________ in qualità

di falegname, la quale lo aveva prestato alla ditta __________ di __________.

Dal contratto di fornitura

di personale a prestito stipulato tra la __________ e la __________, si evince segnatamente

che la tariffa oraria netta richiesta da quest’ultima era di fr. 39.90

(cfr. doc. 409, p. 1).

Il contratto di missione

tra la __________ e RI 1 prevedeva invece un salario orario lordo di fr.

24.50 (fr. 20.05/ora quale salario base, più indennità giorni festivi,

indennità ferie e quota tredicesima mensilità) (cfr. doc. 7, p. 3).

Considerandi

L’istituto assicuratore

resistente ha quantificato il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita

d’invalidità, in applicazione dell’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF, posto

che il rapporto di lavoro non era durato un anno intero (il ricorrente ha lavorato

in Svizzera limitatamente al periodo 4 – 13 ottobre 2010). Concretamente,

l’amministrazione ha moltiplicato il salario orario pagato dal datore di lavoro

(fr. 20.05) per il numero di ore svolte in un anno secondo il Contratto

collettivo di lavoro (2313), aggiungendo infine gli assegni familiari (fr. 200

x 2 x 12 mesi) (cfr. doc. 412, p. 3).

Il ricorrente contesta l’agire

dell’CO 1 nella misura in cui pretende che venga preso in considerazione il

salario orario pagato dalla ditta __________ alla __________ (fr. 39.90)

oppure, perlomeno, quello minimo previsto dal CCL per un lavoratore qualificato

(cfr. doc. I).

2.4

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte rileva che uno dei principi cardine dell’assicurazione contro gli

infortuni è il cosiddetto principio dell’equivalenza, secondo il quale

per la determinazione del guadagno assicurato su cui calcolare le prestazioni

in contanti, ci si deve fondare sui medesimi fattori che costituiscono la

base per il calcolo dei premi. Questo principio trova il proprio riscontro a

livello legislativo negli articoli 92 cpv. 1 LAINF e 115 cpv. 1 OAINF (cfr. STF

U 540/06 dell’11 ottobre 2007 consid. 3.3; si veda pure A.P.

Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung,

SZS 2010, p. 207).

Nel

caso di specie, dal contratto di missione del 18 ottobre 2010 risulta che i

premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali (ma lo stesso

vale per quelli dell’assicurazione contro gli infortuni professionali, posto che

entrambi i premi sono fissati sulla medesima base – cfr. art. 92 cpv. 1 LAINF),

sono stati calcolati sul salario lordo di fr. 24.50/ora (cfr. doc. 7, p.

3).

Ora, in virtù del

principio dell’equivalenza, l’amministrazione era legittimata a determinare il

guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, partendo dal

salario lordo effettivamente percepito dal ricorrente presso la SWAG (fr.

24.

/ora), convertito poi in pieno salario annuo in applicazione della norma

di cui all’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF.

Il TCA non può seguire

l’insorgente allorquando sostiene che il guadagno assicurato andrebbe

determinato in base al salario orario di fr. 39.90. In effetti, oltre a non

essere compatibile con il principio dell’equivalenza, tale pretesa misconosce

il fatto che l’importo appena indicato comprende anche il prezzo chiesto alla

ditta utilizzatrice (la __________) per il servizio resole dall’agenzia di

lavoro interinale.

D’altro canto, non

incombeva all’assicuratore di verificare se la retribuzione riconosciuta a RI 1

dalla __________ (salario orario base di fr. 20.05), fosse o meno conforme ai

salari minimi previsti dal CCL applicabile. Sarebbe semmai spettato

all’assicurato medesimo convenire in giudizio il proprio datore di lavoro

davanti al giudice civile (in tema di rapporti tra giudice civile e giudice

delle assicurazioni sociali, si veda la STF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015).

In esito a quanto precede,

l’agire dell’CO 1, il quale ha moltiplicato il salario orario base di fr.

20.05

per l’orario di lavoro annuale convenuto mediante

contratto collettivo (2313 ore, già comprensive

delle festività infrasettimanali, delle vacanze e della tredicesima mensilità)

e al totale (fr. 46'375.65) ha aggiunto gli assegni familiari, non presta il

fianco a critiche.

La decisione su

opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti