35.2016.76
Lavoro interinale. Guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità: determinante è il salario su cui sono stati fissati i premi (e non, in casu, il prezzo pagato dalla ditta utilizzatrice
20 febbraio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2016.76
mm
Lugano
20 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 ottobre 2010, RI 1,
dipendente dell’agenzia di lavoro interinale __________ in qualità di falegname
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subìto
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione
formale del 22 luglio 2013, poi confermata in sede di opposizione,
l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 20% dal 1° giugno 2013 e di un’indennità per menomazione
all’integrità del 45% (cfr. doc. 264 e doc. 269).
1.3. Con sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso
dell’assicurato, nel senso che la decisione su opposizione impugnata è stata
annullata nella misura in cui era stata assegnata una rendita d’invalidità del
20% e gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
1.4. Esperito l’accertamento
ordinato dal TCA, con decisione formale del 12 maggio 2016, l’CO 1 ha
riconosciuto a RI 1 una rendita d’invalidità del 100%, calcolata su un guadagno
assicurato di fr. 51'176 (cfr. doc. 399).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 407), in data 23
giugno 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 412).
1.5. Con tempestivo ricorso del 24
agosto 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli atti
vengano rinviati all’assicuratore convenuto affinché il guadagno assicurato su
cui calcolare la rendita d’invalidità venga determinato tenendo conto di un
salario orario netto di fr. 39.90, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
La CO 1 correttamente osserva che “determinante ai fini della
conversione è la durata normale dell’attività che può essere stabilita in
funzione della precedente o della futura evoluzione dei rapporti di lavoro.
A mente del ricorrente andrebbe pertanto considerato il salario
che la __________ ha versato a __________. Quello è il valore determinante in
un’ottica futura.
Andrebbe in ogni caso preso come riferimento il minimo stabilito
dalla CCL.” (doc. I, p. 2)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto all’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita
d’invalidità assegnata all’insorgente.
2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte
sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno
assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo
delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette,
peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.
Per guadagno assicurato si
deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore
di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza
ivi menzionata).
Di regola, è considerato
guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS
e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF
prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato
all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente
l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli
sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto
durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività
temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Derogando al principio
posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce
il salario determinante in alcuni casi speciali.
2.3. Dalle carte processuali
emerge che, al momento dell’infortunio, l’assicurato si trovava (dal 4 ottobre
2010) alle dipendenze dell’agenzia di lavoro interinale __________ in qualità
di falegname, la quale lo aveva prestato alla ditta __________ di __________.
Dal contratto di fornitura
di personale a prestito stipulato tra la __________ e la __________, si evince segnatamente
che la tariffa oraria netta richiesta da quest’ultima era di fr. 39.90
(cfr. doc. 409, p. 1).
Il contratto di missione
tra la __________ e RI 1 prevedeva invece un salario orario lordo di fr.
24.50 (fr. 20.05/ora quale salario base, più indennità giorni festivi,
indennità ferie e quota tredicesima mensilità) (cfr. doc. 7, p. 3).
Considerandi
L’istituto assicuratore
resistente ha quantificato il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita
d’invalidità, in applicazione dell’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF, posto
che il rapporto di lavoro non era durato un anno intero (il ricorrente ha lavorato
in Svizzera limitatamente al periodo 4 – 13 ottobre 2010). Concretamente,
l’amministrazione ha moltiplicato il salario orario pagato dal datore di lavoro
(fr. 20.05) per il numero di ore svolte in un anno secondo il Contratto
collettivo di lavoro (2313), aggiungendo infine gli assegni familiari (fr. 200
x 2 x 12 mesi) (cfr. doc. 412, p. 3).
Il ricorrente contesta l’agire
dell’CO 1 nella misura in cui pretende che venga preso in considerazione il
salario orario pagato dalla ditta __________ alla __________ (fr. 39.90)
oppure, perlomeno, quello minimo previsto dal CCL per un lavoratore qualificato
(cfr. doc. I).
2.4
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte rileva che uno dei principi cardine dell’assicurazione contro gli
infortuni è il cosiddetto principio dell’equivalenza, secondo il quale
per la determinazione del guadagno assicurato su cui calcolare le prestazioni
in contanti, ci si deve fondare sui medesimi fattori che costituiscono la
base per il calcolo dei premi. Questo principio trova il proprio riscontro a
livello legislativo negli articoli 92 cpv. 1 LAINF e 115 cpv. 1 OAINF (cfr. STF
U 540/06 dell’11 ottobre 2007 consid. 3.3; si veda pure A.P.
Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung,
SZS 2010, p. 207).
Nel
caso di specie, dal contratto di missione del 18 ottobre 2010 risulta che i
premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali (ma lo stesso
vale per quelli dell’assicurazione contro gli infortuni professionali, posto che
entrambi i premi sono fissati sulla medesima base – cfr. art. 92 cpv. 1 LAINF),
sono stati calcolati sul salario lordo di fr. 24.50/ora (cfr. doc. 7, p.
3).
Ora, in virtù del
principio dell’equivalenza, l’amministrazione era legittimata a determinare il
guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, partendo dal
salario lordo effettivamente percepito dal ricorrente presso la SWAG (fr.
24.
/ora), convertito poi in pieno salario annuo in applicazione della norma
di cui all’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF.
Il TCA non può seguire
l’insorgente allorquando sostiene che il guadagno assicurato andrebbe
determinato in base al salario orario di fr. 39.90. In effetti, oltre a non
essere compatibile con il principio dell’equivalenza, tale pretesa misconosce
il fatto che l’importo appena indicato comprende anche il prezzo chiesto alla
ditta utilizzatrice (la __________) per il servizio resole dall’agenzia di
lavoro interinale.
D’altro canto, non
incombeva all’assicuratore di verificare se la retribuzione riconosciuta a RI 1
dalla __________ (salario orario base di fr. 20.05), fosse o meno conforme ai
salari minimi previsti dal CCL applicabile. Sarebbe semmai spettato
all’assicurato medesimo convenire in giudizio il proprio datore di lavoro
davanti al giudice civile (in tema di rapporti tra giudice civile e giudice
delle assicurazioni sociali, si veda la STF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015).
In esito a quanto precede,
l’agire dell’CO 1, il quale ha moltiplicato il salario orario base di fr.
20.05
per l’orario di lavoro annuale convenuto mediante
contratto collettivo (2313 ore, già comprensive
delle festività infrasettimanali, delle vacanze e della tredicesima mensilità)
e al totale (fr. 46'375.65) ha aggiunto gli assegni familiari, non presta il
fianco a critiche.
La decisione su
opposizione impugnata merita quindi conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti