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Decisione

35.2016.77

Aiuto cucina con contusione al braccio sinistro. Nesso di causalità naturale estinto per disturbi alla spalla (status quo sine vel dopo 2 mesi e 21 giorni; tre mesi per TF)

9 gennaio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I e II)

1.6. Nella risposta

del 5 ottobre 2016 l'CO 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha

postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.7. In data 5 ottobre 2016 il TCA

ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. VIII).

1.8. In data 7 ottobre 2016 il

rappresentante dell'Istituto resistente ha comunicato al TCA di non aver

ulteriori mezzi di prova da notificare (doc. IX).

Il doc. IX è stato inviato

alla ricorrente per conoscenza (doc. X).

1.9. In data 10 ottobre 2016 la

ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi

e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. XI). A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto il rapporto rilasciato il 12 febbraio 2016 dal

dr.ssa med. __________ (allegato B; doc. 10). L'insorgente ha inoltre chiesto che

venga "fatta una perizia da Medici Specialisti Neutrali

all'assicurazione CO 1 onde stabilire cosa sia successo a causare la rottura dei

tendini".

1.10. In data 11 ottobre 2016 il TCA

ha assegnato al patrocinatore dell'Istituto assicuratore un termine di 10

giorni per presentare osservazioni scritte in merito al doc. XI (doc. XII).

1.11. In data 14 ottobre 2016 il

rappresentante dell'Istituto assicuratore si è riconfermato nella decisione

impugnata e nella risposta di causa e si è opposto all'esperimento di una nuova

perizia con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto, puntualizzando inoltre che "il rapporto

medico della Dr.ssa __________ allegato allo scritto della ricorrente è già

stato preso in considerazione sia dai medici periti, che dall'assicurazione, in

quanto già presente agli atti" (doc. XIII).

Il doc. XIII è stato

inviato al ricorrente per conoscenza (doc. XIV).

1.12. In data 25 ottobre 2016 la

ricorrente si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi

e domande come pure nella richiesta di esperimento di una perizia medica

specialistica, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. XV).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a

partire dall'11gennaio 2016 il proprio obbligo a prestazioni in relazione

all’infortunio del 20 ottobre 2015.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32;

G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano

un ruolo causale.

Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in

due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un

effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha

fondato la decisione di negare, dall'11 gennaio 2016, il proprio obbligo a

prestazioni in relazione al danno alla spalla sinistra dell'assicurata, "non

essendo stato provato, con il necessario grado probatorio della verosimiglianza

preponderante, un nesso di causalità tra l'infortunio e le problematiche

riscontrate alla spalla sinistra, essendo queste riconducibili ad uno stato

degenerativo pregresso" (doc. 2; cfr. altresì doc. 4), sulla base

degli apprezzamenti medici dell'11 gennaio 2016 del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico perito SIM (doc. 11) e del 18

marzo 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e medico

perito SIM (doc. 7).

Da parte sua, la ricorrente fa valere, fondandosi sul già citato referto del 12

febbraio 2016 dell'Artro-RM eseguita dalla dr.ssa med. __________, specialista

FMH in radiologia, che i disturbi di cui soffre sarebbero conseguenti

all'evento infortunistico del 20 ottobre 2015, posto in particolare che, primo

di esso, non ha mai accusato alcun dolore all'arto superiore sinistro (doc. II).

A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio [cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul

tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1;

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.7

Il TCA constata

innanzitutto che l'assicurata è stata visitata il 20 ottobre

2015, giorno in cui ha subito l'infortunio, in consultazione privata dal dr.

med. __________, specialista FMH in medicina generale, che ha attestato

un'incapacità lavorativa del 100% a partire da detta data, per una contusione

dell'omero sinistro, in assenza di fratture, e prescrivendo antidolorifici

e della fisioterapia (cfr. rapporto medico iniziale del 3 novembre

2015.

di cui al doc. 14 e certificato medico del 20 ottobre 2015 di cui al doc.

112).

In seguito, il 5 gennaio 2016, l'assicurata è stata sottoposta ad un'ecografia

della spalla sinistra, sulla base della quale, il dr. med. __________, specialista

FMH in radiologia medica, - dopo aver riscontrato un tendine sovraspinato

ispessito con una piccola lesione ed irregolarità alla superficie esterna,

oltre ad una moderata artrosi con lieve osteofisi e attrito in retropulsione

dell'articolazione acromio-claveare ed una borsa sottoacromiale e sottodeltoide

con pareti ispessite, senza significativo versamento - è giunto alla

conclusione che l'assicurata presentava una "lesione della superficie

esterna del sovra spinato con attrito sottoacromiale" (doc. 12).

L'11 gennaio 2016 RI 1 è stata visitata dal dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna e medico perito SIM, il quale - dopo aver

diagnosticato uno stato dopo trauma diretto contusivo della spalla sinistra,

con presenza di periartropatia omero-scapolare sinistra con sofferenza della

cuffia dei rotatori e una sindrome da attrito sotto-acromiale e un'incidente

artrosi acromio-claveare, oltre ad uno stato dopo trauma contusivo diretto

della spalla sinistra risalente ad una caduta occorsale due anni prima, per la

quale non erano stati eseguiti accertamenti particolari - è giunto alla

conclusione che "le patologie riscontrate a carico della spalla sx sono

di natura morbosa e non conseguenti all'infortunio del 20.10.2015. Per le

conseguenze del trauma contusivo del 20.10.2015, al momento della mia visita è

stato raggiunto lo status quo sine." (doc. 11).

Il 12 febbraio 2016 l'assicurata è stata sottoposta ad un'Artro-RM

della spalla sinistra, sulla base

della quale la dr.ssa med. __________, specialista FMH in radiologia, - dopo aver riscontrato, tra l'altro, un impegno degenerativo

acromion-claveare moderato ed un aspetto risalto della testa omerale con segni

degenerativi in corrispondenza del tubercolo omerale maggiore e minore - è

giunta alla conclusione che la paziente presentava una "rottura

completa del tendine sottoscapolare, del sovraspinato e dell'infraspinato con

retrazione dei relativi monconi tendinei ed atrofia di grado III-IV dei ventri

muscolari " (doc. 10).

Il 17 febbraio 2016 il dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica, - che ha visitato la ricorrente il 4 e il 16

febbraio 2016 - sulla base delle già citate ecografia del 5 gennaio 2016 e

Artro-RM del 12 febbraio 2016, dopo aver diagnosticato uno "stato da

contusione spalla sinistra il 20.10.2015, sindrome d'attrito sottoacromiale

spalla sx, rottura completa cuffia spalla sx", ha concluso il proprio

referto con una "prevista acromioplastica con ricostruzione della

cuffia della spalla sx il 04.03.2016" (doc. 9).

Il 18 marzo 2016 RI 1 è stata visitata dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia e medico perito SIM, il quale - dopo aver

diagnosticato "disturbi funzionali della spalla sinistra su base d'una rottura

completa a tutti i muscoli della cuffia rotatoria sinistra, st. dopo

contusione della spalla sinistra il 20.10.2015, disturbi funzionali della

mobilità della spalla sinistra (valore di malattia)" ed attestato

un'"importante diminuzione della mobilità della spalla sinistra senza

segni di risparmio" - è giunto alla conclusione che "ai termini

della verosimiglianza preponderante la lesione documentata non è dovuta

all'infortunio del 20.10.2015. La lesione è preesistente dovuta ad una

degenerazione della cuffia rotatoria sinistra. Biomeccanicamente non è

possibile che una semplice contusione dell'omero della spalla sinistra ad un

lavandino possa causare una rottura di tutti i muscoli della cuffia rotatoria

sinistra. Si tratta con grande probabilità d'una vecchia rottura della cuffia

rotatoria su base degenerativa come anche d'un artrosi acromio-claveare

sinistra. La misura delle circonferenze non ha fatto vedere un risparmio

del braccio sinistro da una paziente destrimane. Questo è da interpretare nel

senso che la paziente per lavori sotto l'orizzontale della spalla, ha ben usato

fino adesso il braccio sinistro". Nella medesima occasione il perito

ha inoltre puntualizzato che "l'avvenimento del 20.10.2015 non ha

portato a un peggioramento direzionale della situazione alla spalla sinistra.

La situazione alla spalla sinistra è d'origine morbosa come già costatato dal

dottor __________ all'occasione del suo esame del 11.01.2016"

rispettivamente ha attestato che uno "stato quo sine raggiunto per

quello che concerne l'avvenimento del 20.10.2015 il 11.01.2016" (doc.

7: n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della redattrice).

Val qui la pena di puntualizzare che i disturbi alla spalla sinistra di cui

soffre RI 1, è stato approfonditamente indagato, da tutti i profili possibili.

Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano

in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

2.8

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr.

consid. 2.7), ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia (e, quindi, della materia che qui ci occupa) e

medico perito SIM (che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa

e infortunistica e che ha visitato personalmente l'assicurata), - che coincide,

peraltro, con quello espresso dal dr. med. __________

(specialista FMH in medicina interna e pure medico perito SIM) - risulta essere

dettagliato e approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.6); ad esso va dunque attribuita piena forza

probante e può valida-mente costituire da base al giudizio che questa Corte è

ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli

ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una perizia

medica specialistica eseguita da "Medici Specialisti Neutrali

all'assicurazione CO 1 onde stabilire cosa sia successo a causare la rottura

dei tendini", così come postulato dalla ricorrente negli scritti del

10.

e 25 ottobre 2016; cfr. doc. XI e doc. XV).

Del resto, la valutazione dello specialista dell'Istituto resistente non è

stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale,

ma solo attraverso il parere dell'assicurata che medico non è. Quest'ultima, in

particolare, ha ribadito anche in questa sede - fondandosi sempre sul referto

del 12 febbraio 2016 dell'Artro-RM eseguita dalla dr.ssa med. __________ - che

i disturbi di cui soffre sarebbero conseguenti all'evento infortunistico del 20

ottobre 2015. Ora, tale affermazione non trova fondamento in alcun rapporto

medico, tantomeno specialistico (ritenuto come il precitato referto riporta la ormai

nota ed incontestata diagnosi, senza tuttavia riferire alcunché in merito all'eziologia

dei dolori in disamina), ed ha pertanto il valore di una semplice dichiarazione

di parte. Non può quindi essere condivisa dal TCA.

D'altra parte, la tempistica (2 mesi e 21 giorni: 20 ottobre 2015-11 gennaio 2016)

con la quale, a mente del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, è stato

raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione alla contusione

subita dall’interessata alla spalla sinistra risulta plausibile anche alla luce

della giurisprudenza federale.

In

una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, infatti, il Tribunale

federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la

decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio

medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre

mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione

che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel

momento asintomatica.

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1.

il 20 ottobre 2015 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da essa

lamentati alla spalla sinistra a far tempo dall'11 gennaio

2016.

La

decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti