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Decisione

35.2016.79

Confermata mancata assunzione di una ricaduta, vista l'assenza di una sintomatologia "a ponte"

9 gennaio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a

negare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di

ricaduta, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative

sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere

reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Considerandi

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5

In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione

del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e

l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6

Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata emerge che l’amministrazione ha posto

termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° gennaio 2016, per il motivo

che, al più tardi da quella data, l’assicurata avrebbe ritrovato lo status

quo sine a margine dell’evento traumatico del novembre 2015.

In effetti, in base

all’apprezzamento della dott. __________, spec. FMH in medicina interna,

l’evento in questione ha comportato un peggioramento soltanto passeggero

del preesistente stato (morboso) del ginocchio sinistro con lo status quo

sine raggiunto appunto il 31 dicembre 2015 (doc. 7: “il 21.11.15

l’assicurata ha subito un trauma contusivo del ginocchio, che non ha provocato

danni strutturali, come risulta dall’esame RM del 17.05.16, che ha evidenziato

un quadro degenerativo avanzato, senza lesioni da riferire al trauma. Il quadro

clinico attuale a carico del ginocchio sx è l’evoluzione naturale di quanto già

era stato riscontrato nel 2009 e non è stato influenzato dall’evento

infortunistico del 21.11.15. (…). Per le conseguenze dell’infortunio del

21.11

, lo status quo sine è stato raggiunto al 31.12.15.”).

Va constatato che la tesi

del consulente medico dell’amministrazione, secondo cui l’evento del 21

novembre 2015 non ha causato alcuna lesione strutturale, ma soltanto

slatentizzato il preesistente stato morboso (degenerativo) del ginocchio

sinistro, non risulta contraddetta da alcuna certificazione specialistica, di

modo che questa Corte non ha valide ragioni per discostarsene. Del resto, va

attribuita una particolare importanza al fatto che, nel 2009, RI 1 era già

stata in cura presso il chirurgo ortopedico dott. __________ in ragione

dell’esistenza di un’artrosi femoro-rotulea a sinistra progrediente

(cfr. doc. 5; dal referto afferente alla RMN del 17 maggio 2016 emerge inoltre

che, nell’aprile 2008, era stata eseguita un’artro-RMN del ginocchio

sinistro, ciò che dimostra che la ricorrente soffriva di significativi disturbi

a quel livello ben prima del 2009).

Secondo il parere dello

specialista interpellato dall’assicuratore, l’assicurata ha raggiunto lo status

quo sine a far tempo dal 1° gennaio 2016 (ciò che equivale a sostenere che

la sintomatologia che ha reso necessarie nuove cure mediche a contare dal mese

di maggio 2016, non è imputabile al trauma subito il 21 novembre 2015).

In proposito, il TCA

rileva che l’evento in questione è stato annunciato quale infortunio bagatella.

Esso ha reso necessaria solo una visita di controllo presso il dott. __________

(il 23 novembre 2015 – cfr. doc. 13) e non ha comportato alcuna inabilità

lavorativa.

Dalle carte processuali si

evince che, nel frattempo (e sino a inizio maggio 2016), il ginocchio sinistro non

è stato oggetto di particolari trattamenti (in particolare, si veda la

certificazione 11 maggio 2016 del dott. __________ – doc. 5: “Trattamento

iniziale dal medico di famiglia, Dr. __________. Miglioramento fino a 10

giorni fa dove il ginocchio ha ripreso una dimensione fortissima con

gonfiore.” – il corsivo è del redattore), né ha causato incapacità lavorativa

(in base al certificato 17 maggio 2016 del dott. __________, il lavoro è stato

interrotto soltanto dal 2 maggio 2016 – cfr. doc. 3).

Non trova quindi conferma negli

atti quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che i problemi al ginocchio non

sarebbero “… migliorati ma peggiorati fino al completo blocco dell’articolazione

che mi ha costretto, mio malgrado, a dover tornare a farmi visitare per vedere

cosa fare.” (doc. 13) e che ella sarebbe stata in grado di continuare a

lavorare soltanto grazie a una riduzione molto importante del pensum (doc.

I, p. 2).

Del resto, non può neppure

essere ignorato che i disturbi insorti nel maggio 2016 sono stati annunciati

all’amministrazione quale ricaduta ex art. 11 OAINF (cfr. doc. 2).

Conformemente alla giurisprudenza

federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la

sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi

occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono

così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre

2004.

consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un

incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti

tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità

lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

Nel caso di specie, per i

motivi che sono stati diffusamente esposti in precedenza, non può essere

ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della

giurisprudenza appena citata.

Alla ricorrente va inoltre

ricordato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza

federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio,

un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale

argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e

inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013

consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter,

"woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”).

In

esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi al ginocchio

sinistro annunciati nel maggio 2016 costituiscano una conseguenza naturale

dell’infortunio del 21 novembre 2015, di modo che l’assicuratore

resistente era legittimato a negare le relative sue prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti