35.2016.8
Incidente circ. stradale con trauma non commotivo. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di due mesi dall'infortunio
2 agosto 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.8
MT/gm
Lugano
2 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2015 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 ottobre 2013, RI 1,
nato nel 1959, dipendente in qualità di autista/assistente di __________ di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, mentre era
a bordo della propria motocicletta, è stato urtato da un’automobile ed è caduto
a terra. Il giorno seguente si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________, dove gli è stata diagnosticata la frattura della VI-VII costa a
sinistra e un trauma cranico non commotivo (cfr. doc. M 1).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso,
esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale
del 4 giugno 2015, l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità
a far tempo dal 25 dicembre 2013, difettando il presupposto del nesso causale
tra l’infortunio subito e i disturbi lamentati (cfr. doc. 58).
1.3. A seguito dell’opposizione
del 1° luglio 2015 interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________
(cfr. doc. 62), l’assicuratore, con decisione su opposizione del 10 dicembre
2015, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1 ad I).
1.4. Con tempestivo ricorso del 25
gennaio 2016, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il ripristino delle
prestazioni a dipendenza dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, così
come di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
A sostegno delle proprie pretese
ricorsuali, egli ha, in particolare, fatto valere quanto segue:
" (…).
Nel caso di specie al signor RI 1 solo dopo il sinistro stradale
del 25.10.2013 è stato diagnosticato la presenza degli acufeni bilaterali di
origine post-traumatica con calo dell’udito. In precedenza egli non aveva mai
sofferto di una simile patologia.
Dalle perizie e dagli esami medici a cui il ricorrente si è
sottoposto appare pertanto evidente come vi sia un nesso di causalità tra
l’evento dannoso e il danno alla salute riportato da quest’ultimo e di
conseguenza anche il nesso di causalità adeguata.
Alla luce dei certificati medici e delle relazioni prodotte si
contesta integralmente la decisione su opposizione adottata dall’Assicurazione CO
1 in data 10 dicembre 2015 (cfr. doc. I) di rifiutare le prestazioni sostenendo
che non vi sia un rapporto di causalità tra il sinistro de quo e i disturbi
lamentati dal signor RI 1.
Ad ogni modo, vista la mancanza di chiarezza esistente ed allo
scopo di definire quali siano le effettive patologie sofferte a seguito del
sinistro de quo dal signor RI 1, si chiede a codesta Lodevole Autorità di
procedere ad una perizia medica giudiziaria atta a comprovare l’origine degli
acufeni di cui soffre tutt’ora il ricorrente
(…).
Nel caso di specie il nesso di causalità tra il sinistro de quo e
Fatti
i disturbi sofferti dal signor RI 1 sono stati riconosciuti come conseguenza
diretta del trauma cranico da due specialisti in diverse sedute (cfr. docc.
E-F). Infatti il signor RI 1 si è sottoposto a visita specialistica nella quale
sono stati riscontrati gli acufeni bilateri (recte: bilaterali, ndr)
come conseguenza del sinistro de quo. Lo stesso come sempre ha ripetuto nelle
visite alle quali si è sottoposto di non aver mai sofferto di tale disturbo.
L’accentuarsi di tale disturbo ha avuto una ripercussione negativa sulla vita
dello stesso in quanto soffre tutt’oggi di questo problema agli acufeni
bilaterali. Lo stato di persistente malessere gli ha causato dei problemi nella
ricerca di un impiego, ed attualmente egli è disoccupato (…).
Data la situazione economica del signor RI 1 che ha perso e non ha
più trovato un lavoro a seguito del sinistro de quo, lo stesso soddisfa i
requisiti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ha già inoltrato la
relativa domanda per il parere al proprio Comune di domicilio.” (cfr. doc. I)
1.5. L’assicurazione convenuta,
con risposta del 16 febbraio 2016, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. V).
1.6. Con scritto del 22 febbraio
2016, l’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da
produrre (cfr. doc. VII).
Considerandi
2.1
L’oggetto del contendere è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore era
legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere
dal 25 dicembre 2013, oppure no.
2.2
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può
sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter
Jean-Baptiste, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,
il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe
verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato
la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se
del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno
all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento
appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa
essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente
alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5
In presenza di un infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente
oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale
organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza
differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente
a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un
infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.
DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).
2.6
Nella DTF 134 V 109, già
citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di
vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in
caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella
elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio, l’Alta
Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto riguarda il
nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,
accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra
già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione
del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla
loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di
regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia
pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e,
eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle
lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli
esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la
dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata
al considerando 2.2.4. (DTF
115.
V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i
disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno
alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a
un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.7
La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano
potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V
248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito
che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica
oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere
ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto
avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.8
Dagli atti
processuali risulta che, in data 18 giugno 2014, RI 1 ha annunciato all’assicuratore
convenuto di aver subito, il 25 ottobre 2013, un incidente alla guida della
propria motocicletta, essendo stato urtato da un’automobile e cadendo successivamente
a terra.
Il giorno successivo (il
26.
ottobre 2013), egli si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________, dove gli è stata diagnosticata la frattura della VI e VII costa
a sinistra e un trauma cranico non commotivo. La TAC cerebrale eseguita in
quell’occasione è risultata priva di particolarità (cfr. doc. M 1).
Alla luce delle risultanze
dell’angio-RMN cerebrale eseguita il 3 gennaio 2014 presso l’Ospedale __________
di __________ e dell’esame clinico, il dott. __________, spec. FMH in
neurologia, con rapporto del 29 gennaio 2014, ha dichiarato perfettamente
normali “lo stato neurologico e neuropsicologico, la MRI cerebrale con Angio-MR
arteriosa e venosa intracranica e infine l’elettroencefalogramma ...” (cfr.
doc. M 5.1).
Con valutazione datata 4 aprile
2014, il dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, ha
riferito che l’assicurato presentava “… degli acufeni bilaterali verosimilmente
d’origine post-traumatica, con inoltre calo uditivo più accentuato a sinistra
di natura percettiva sulle frequenze a partrire da 2000 Hz che potrebbe
anch’esso essere d’origine post-traumatica.“ (cfr. doc. M 5.3).
A margine della valutazione
neuropsicologica effettuata il 7 maggio 2014, il dott. __________, Capoclinica presso
il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato
che “le difficoltà cognitive rilevate ai test e descritte soggettivamente dal paziente,
nonché le persistenti alterazioni affettivo-comportamentali appaiono tutte
riconducibili al trauma cranico frontale sinistro e rispondono a una
compromissione lieve-media secondo i criteri Suva.” (cfr. doc. M 3.1).
L’assicuratore convenuto ha proceduto
a interpellare lo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha indicato
che l’assicurato soffriva di un “trauma cranico frontale sinistro; Episodio
depressivo di grado medio con sindrome biologica.” (cfr. doc. M 3).
In data 2 ottobre 2014, l’assicurato
è stato visitato dal medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH
in chirurgia generale. Dal relativo referto risulta in particolare che, a suo
avviso, “la angio-risonanza magnetica cerebrale eseguita il 3.1.2004 (recte:
3.1
) ha escluso qualsivoglia tipo di problema post- traumatico
rilevando, per contro, aree di gliosi aspecifica in prima ipotesi di eventi
ischemici, nella sostanza bianca di entrambe gli emisferi verebrali nonché
ipoplasia del seno trasverso a sinistra senza significato post-traumatico e/o
patologico. (…). Acufeni bilaterali e calo uditivo più accentuato a sinistra
verosimilmente di origine post-traumatica secondo il parere specialistico. Gli
specialisti neuropsicologico, psichiatra e ORL classificano le diagnosi poste
nel contesto di conseguenza post-traumatica.” (cfr. doc. M 8).
Il 12 dicembre 2014, il dott. __________,
neurologo interpellato dall’amministrazione, ha osservato in particolare che “all’esame
somatico nessun riscontro oggettivo neurologico correlabile a esiti di trauma.
(…). Dunque assenza di dimostrato contesto infortunistico, ed assenza di
riscontri clinici o strumentali a sostegno di ev. sequele post-traumatiche da
dover considerare dei danni organici residuali. (…). Non vi sono oggi riscontri
oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un ev. trauma
cranico-cerebrale moderato o severo. La sintomatologia lamentata non appare
neppure oggi ormai più riconducibile a ev. esiti di un trauma cranico minore,
ma risulta almeno sospetta per un ev. sintomatologia di tipo conversivo
reattiva all’evento vissuto che andrà definita in ambito psichiatrico.” (cfr.
doc. M 9.1).
Sempre consultato
dall’assicuratore convenuto, con rapporto del 19 dicembre 2014, il dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una “sindrome
depressiva ricorrente reattiva ad una difficile situazione socio-esistenziale
(F33.1) non in relazione causale naturale, con verosimiglianza preponderante, con
l’evento infortunistico del 25.10.2013. Sospetta elaborazione di sintomi fisici
per ragioni psicosociali (F 68.0.). Pronunciandosi in merito all’eziologia dei
disturbi, egli ha sostenuto che, da un punto di vista medico-psichiatrico, “… non
ci siano, con verosimiglianza preponderante, dei segni psicopatologici
attribuibili, di per sé, all’evento infortunistico in questione. Il quadro
depressivo ricorrente descritto sopra è molto probabilmente legato alla
dificile condizione socio-esistenziale, preesistente all’infortunio in
questione.” (cfr. doc. M 9.2).
Con un ulteriore apprezzamento datato
19.
gennaio 2015, il dott. __________ ha, in particolare, rilevato che “… tutte
le indagini radio strumentali eseguite hanno escluso qualsivoglia componente di
natura post-traumatica a livello cranio-cerebrale: in particolare non sono
state rilevate lesioni parenchimatose compatibili con edema cerebrale o con
contusione cerebrale sia dall’indagine TAC che dalla risonanza magnetica
cerebrale con angio-risonanza magnetica arteriosa-venosa intracranica. L’esame
neurologico ha escluso riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi
riconducibili ad un eventuale trauma cranico-cerebrale moderato o severo.
Conseguentemente i disturbi neuropsicologici descritti e imputati all’evento in
causa non possono essere posti in relazione ai postumi infortunistici in
assenza di lesioni morfologico strutturali accertate alle indagini radio
strumentali e ritenuto, per altro, quanto conosciuto sulla dinamica
dell’incidente avvenuto a bassa velocità e in assenza di un trauma cranico
effettivo. La valutazione psichiatrica non ha accertato segni psicopatologici
attribuibili all’evento infortunistico in questione con verosimiglianza
preponderante concludendo, per contro, per patologie psichiatriche di natura
extra-infortunistiche. A fronte dei soli postumi infortunistici derivanti
dall’incidente in causa non è possibile pertanto riconoscere una causalità
naturale certa o con verosimiglianza preponderante fra i disturbi della sfera
neuropsicologica e psichiatrica lamentati dal paziente ed i postumi
infortunistici.” (cfr. doc. M 9).
2.9
Chiamato
ora a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla
documentazione che è stata riassunta al precedente considerando - in
particolare dai referti degli neurologi dottori __________ (cfr. doc. M 5.1) e __________
(cfr. doc. M 9.1) -, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il
grado della verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la
sintomatologia presentata da RI 1 non correla con un danno infortunistico
oggettivabile.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni
traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti
devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti
scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi
citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una
sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che
reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del
collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non
possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei
disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR
2008.
UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di
cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
In
una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che,
per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a
dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un
infortunio.
Per quanto concerne, poi, il
tinnitus, nel caso di specie diagnosticato dal dott. __________, va
rilevato che, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale ha precisato che non
esiste una base scientifica sicura per considerare il tinnito un disturbo
organico, né per attribuirlo imperativamente a una causa organica. Neppure la
sua gravità consente di concludere a una conseguenza infortunistica di natura
organica.
Riportando
l’opinione del Prof. __________, il TF ha osservato che sulla questione di
sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi.
Pertanto, secondo l’Alta Corte, l’affermazione secondo la quale un danno
all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non
trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la
trova la conclusione secondo la quale il tinnito è un disturbo organico (cfr.
DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).
2.10
In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile,
come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre
effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.
19.
cpv. 1 LAINF,è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni
di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a
un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non
vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non
vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è
determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute del
ricorrente.
In proposito, la
documentazione agli atti testimonia che le cure applicate nel caso concreto
erano volte piuttosto a controllare la sintomatologia (e non a migliorarla
notevolmente), rispettivamente, nel caso della psicoterapia, non erano riferite
a un danno alla salute organico (e, in questo senso, non rappresentano un
ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza in applicazione -
così come verrà meglio dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133).
Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di
aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la
questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi
sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e
precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di
evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
Questa
Corte osserva che, in base alla documentazione medica che figura all’inserto,
in occasione dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha
riportato, tutt’al più (in proposito, si veda il rapporto 12 dicembre 2014 del
neurologo dott. __________, in cui si sottolinea l’assenza d’indizi anamnestici
a favore di un trauma cranico – cfr. doc. M 9.1), un trauma cranico non
commotivo, di modo che il nesso di causalità adeguata deve essere
valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del
18.
aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).
2.11
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata
nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio di cui l’assicurato è rimasta vittima il 25 ottobre 2013.
Dal
rapporto medico del 26 ottobre 2013 dell’Ospedale __________ di __________ si
evince la seguente dinamica dell’incidente:
" (…).
Riferisce incidente della circolazione mentre era alla guida dello
scooter, una macchina lo avrebbe investito a bassa velocità con ricezione
all’emisoma sinistro. Successivamente riferisce di essersi alzato da solo e di
essere andato a casa in quanto inizialmente si sentiva bene. Casco non rotto.
Non riferisce altri disturbi particolari.” (cfr. doc. M 1).
Dalle
tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene contestata
dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro fondarsi sulla
descrizione suesposta.
Tenuto conto
della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurato può
essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso
stretto.
A titolo di confronto,
questa Corte segnala che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere
classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso
a un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada
principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una
velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la
violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata
dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale
(STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5).
Pure di grado medio, e non
al limite della categoria degli eventi gravi, è stato considerato l’infortunio
occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra una colonna di
veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna,
provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due
fratture al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid. 2.4.).
Dello stesso grado di
gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato
ritenuto l’infortunio occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un
camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con
l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una
lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra
e varie contusioni (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che
un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010.
UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF
8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich
imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind
bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung
einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).
Innanzitutto, questo
Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in questione
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare
spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della
circolazione stradale. Del resto, anche nelle pronunzie federali citate in
precedenza, riguardanti delle fattispecie ben più gravi di quella sub judice,
l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in discussione oppure lo
ha ritenuto realizzato non in modo particolarmente incisivo.
Nell’infortunio del
25.
ottobre 2013, l’assicurato ha riportato la frattura della VI e VII
costa a sinistra e (tutt’al più) un trauma cranico non commotivo. Nel prosieguo,
egli ha denunciato disturbi uditivi e difficoltà cognitive, risultati finalmente
privi di sostrato organico oggettivabile, nonché una sintomatologia
ansioso-depressiva.
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto
di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può quindi parlare
di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano
la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante
un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea
frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi
dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione
fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre
2008.
consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato
urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una
contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonchè alcune
ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Dalle carte processuali
non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica
errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del
resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Il TCA ritiene che non si
possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4
e riferimenti).
Nella
presente fattispecie, dalla documentazione a disposizione emerge che le cure
prestate all’insorgente sono essenzialmente consistite nella somministrazione
di farmaci antidolorifici e antidepressivi, in regolari sedute ambulatoriali di
psicoterapia e in visite di controllo presso il medico curante (non risulta
invece che l’assicurato si sia mai sottoposto alla riabilitazione
neuropsicologica, auspicata dai medici del Servizio di neurologia dell’Ospedale
__________ di __________).
Del
resto, il TF ha deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10
settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma
distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale,
nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una
sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un
assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura
medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o
delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo
criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno
2009.
consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha
negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso
indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.
5.
).
Nella
concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze
la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per
ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti
complicazioni.
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei
dolori somatici persistenti e quello del grado e durata
dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso,
in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la
realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza
del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02
consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito a quanto
precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente,
annunciati all’assicurazione convenuta nel corso del mese di giugno 2014, non
costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 25
ottobre 2013.
Facendo
difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa
all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il
danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67
consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre
2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi,
appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica
giudiziaria (cfr. doc. I).
2.12
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid.
4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9
agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto
2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Tutto ben considerato, secondo
il TCA, al patrocinatore di RI 1 non doveva sfuggire che, in presenza di
disturbi non oggettivabili (aspetto che emergeva chiaramente dalla
documentazione medica a disposizione), determinante è l’esame della causalità
adeguata e che, alla luce dei precedenti giurisprudenziali pubblicati sia nella
Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in
quello del Cantone Ticino, essa non era data, ragione per la quale il rischio
di perdere il processo doveva apparirgli palesemente maggiore rispetto alle prospettive
di un successo.
Il requisito della
probabilità di esito favorevole va dunque giudicato inadempiuto.
In queste condizioni, non
essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti