Lexipedia

Decisione

35.2016.8

Incidente circ. stradale con trauma non commotivo. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di due mesi dall'infortunio

2 agosto 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi sofferti dal signor RI 1 sono stati riconosciuti come conseguenza

diretta del trauma cranico da due specialisti in diverse sedute (cfr. docc.

E-F). Infatti il signor RI 1 si è sottoposto a visita specialistica nella quale

sono stati riscontrati gli acufeni bilateri (recte: bilaterali, ndr)

come conseguenza del sinistro de quo. Lo stesso come sempre ha ripetuto nelle

visite alle quali si è sottoposto di non aver mai sofferto di tale disturbo.

L’accentuarsi di tale disturbo ha avuto una ripercussione negativa sulla vita

dello stesso in quanto soffre tutt’oggi di questo problema agli acufeni

bilaterali. Lo stato di persistente malessere gli ha causato dei problemi nella

ricerca di un impiego, ed attualmente egli è disoccupato (…).

Data la situazione economica del signor RI 1 che ha perso e non ha

più trovato un lavoro a seguito del sinistro de quo, lo stesso soddisfa i

requisiti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ha già inoltrato la

relativa domanda per il parere al proprio Comune di domicilio.” (cfr. doc. I)

1.5. L’assicurazione convenuta,

con risposta del 16 febbraio 2016, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. V).

1.6. Con scritto del 22 febbraio

2016, l’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da

produrre (cfr. doc. VII).

Considerandi

2.1

L’oggetto del contendere è

circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore era

legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere

dal 25 dicembre 2013, oppure no.

2.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può

sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter

Jean-Baptiste, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico,

il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe

verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato

la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se

del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno

all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento

appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente

alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5

In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.6

Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione

del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla

loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di

regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia

pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e,

eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata

al considerando 2.2.4. (DTF

115.

V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide

cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i

disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno

alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un

trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a

un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.7

La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

2.8

Dagli atti

processuali risulta che, in data 18 giugno 2014, RI 1 ha annunciato all’assicuratore

convenuto di aver subito, il 25 ottobre 2013, un incidente alla guida della

propria motocicletta, essendo stato urtato da un’automobile e cadendo successivamente

a terra.

Il giorno successivo (il

26.

ottobre 2013), egli si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________

di __________, dove gli è stata diagnosticata la frattura della VI e VII costa

a sinistra e un trauma cranico non commotivo. La TAC cerebrale eseguita in

quell’occasione è risultata priva di particolarità (cfr. doc. M 1).

Alla luce delle risultanze

dell’angio-RMN cerebrale eseguita il 3 gennaio 2014 presso l’Ospedale __________

di __________ e dell’esame clinico, il dott. __________, spec. FMH in

neurologia, con rapporto del 29 gennaio 2014, ha dichiarato perfettamente

normali “lo stato neurologico e neuropsicologico, la MRI cerebrale con Angio-MR

arteriosa e venosa intracranica e infine l’elettroencefalogramma ...” (cfr.

doc. M 5.1).

Con valutazione datata 4 aprile

2014, il dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, ha

riferito che l’assicurato presentava “… degli acufeni bilaterali verosimilmente

d’origine post-traumatica, con inoltre calo uditivo più accentuato a sinistra

di natura percettiva sulle frequenze a partrire da 2000 Hz che potrebbe

anch’esso essere d’origine post-traumatica.“ (cfr. doc. M 5.3).

A margine della valutazione

neuropsicologica effettuata il 7 maggio 2014, il dott. __________, Capoclinica presso

il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato

che “le difficoltà cognitive rilevate ai test e descritte soggettivamente dal paziente,

nonché le persistenti alterazioni affettivo-comportamentali appaiono tutte

riconducibili al trauma cranico frontale sinistro e rispondono a una

compromissione lieve-media secondo i criteri Suva.” (cfr. doc. M 3.1).

L’assicuratore convenuto ha proceduto

a interpellare lo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha indicato

che l’assicurato soffriva di un “trauma cranico frontale sinistro; Episodio

depressivo di grado medio con sindrome biologica.” (cfr. doc. M 3).

In data 2 ottobre 2014, l’assicurato

è stato visitato dal medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH

in chirurgia generale. Dal relativo referto risulta in particolare che, a suo

avviso, “la angio-risonanza magnetica cerebrale eseguita il 3.1.2004 (recte:

3.1

) ha escluso qualsivoglia tipo di problema post- traumatico

rilevando, per contro, aree di gliosi aspecifica in prima ipotesi di eventi

ischemici, nella sostanza bianca di entrambe gli emisferi verebrali nonché

ipoplasia del seno trasverso a sinistra senza significato post-traumatico e/o

patologico. (…). Acufeni bilaterali e calo uditivo più accentuato a sinistra

verosimilmente di origine post-traumatica secondo il parere specialistico. Gli

specialisti neuropsicologico, psichiatra e ORL classificano le diagnosi poste

nel contesto di conseguenza post-traumatica.” (cfr. doc. M 8).

Il 12 dicembre 2014, il dott. __________,

neurologo interpellato dall’amministrazione, ha osservato in particolare che “all’esame

somatico nessun riscontro oggettivo neurologico correlabile a esiti di trauma.

(…). Dunque assenza di dimostrato contesto infortunistico, ed assenza di

riscontri clinici o strumentali a sostegno di ev. sequele post-traumatiche da

dover considerare dei danni organici residuali. (…). Non vi sono oggi riscontri

oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un ev. trauma

cranico-cerebrale moderato o severo. La sintomatologia lamentata non appare

neppure oggi ormai più riconducibile a ev. esiti di un trauma cranico minore,

ma risulta almeno sospetta per un ev. sintomatologia di tipo conversivo

reattiva all’evento vissuto che andrà definita in ambito psichiatrico.” (cfr.

doc. M 9.1).

Sempre consultato

dall’assicuratore convenuto, con rapporto del 19 dicembre 2014, il dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una “sindrome

depressiva ricorrente reattiva ad una difficile situazione socio-esistenziale

(F33.1) non in relazione causale naturale, con verosimiglianza preponderante, con

l’evento infortunistico del 25.10.2013. Sospetta elaborazione di sintomi fisici

per ragioni psicosociali (F 68.0.). Pronunciandosi in merito all’eziologia dei

disturbi, egli ha sostenuto che, da un punto di vista medico-psichiatrico, “… non

ci siano, con verosimiglianza preponderante, dei segni psicopatologici

attribuibili, di per sé, all’evento infortunistico in questione. Il quadro

depressivo ricorrente descritto sopra è molto probabilmente legato alla

dificile condizione socio-esistenziale, preesistente all’infortunio in

questione.” (cfr. doc. M 9.2).

Con un ulteriore apprezzamento datato

19.

gennaio 2015, il dott. __________ ha, in particolare, rilevato che “… tutte

le indagini radio strumentali eseguite hanno escluso qualsivoglia componente di

natura post-traumatica a livello cranio-cerebrale: in particolare non sono

state rilevate lesioni parenchimatose compatibili con edema cerebrale o con

contusione cerebrale sia dall’indagine TAC che dalla risonanza magnetica

cerebrale con angio-risonanza magnetica arteriosa-venosa intracranica. L’esame

neurologico ha escluso riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi

riconducibili ad un eventuale trauma cranico-cerebrale moderato o severo.

Conseguentemente i disturbi neuropsicologici descritti e imputati all’evento in

causa non possono essere posti in relazione ai postumi infortunistici in

assenza di lesioni morfologico strutturali accertate alle indagini radio

strumentali e ritenuto, per altro, quanto conosciuto sulla dinamica

dell’incidente avvenuto a bassa velocità e in assenza di un trauma cranico

effettivo. La valutazione psichiatrica non ha accertato segni psicopatologici

attribuibili all’evento infortunistico in questione con verosimiglianza

preponderante concludendo, per contro, per patologie psichiatriche di natura

extra-infortunistiche. A fronte dei soli postumi infortunistici derivanti

dall’incidente in causa non è possibile pertanto riconoscere una causalità

naturale certa o con verosimiglianza preponderante fra i disturbi della sfera

neuropsicologica e psichiatrica lamentati dal paziente ed i postumi

infortunistici.” (cfr. doc. M 9).

2.9

Chiamato

ora a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla

documentazione che è stata riassunta al precedente considerando - in

particolare dai referti degli neurologi dottori __________ (cfr. doc. M 5.1) e __________

(cfr. doc. M 9.1) -, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la

sintomatologia presentata da RI 1 non correla con un danno infortunistico

oggettivabile.

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni

traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti

devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature

diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti

scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi

citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una

sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che

reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del

collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non

possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei

disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta

Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la

prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene

esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale

delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR

2008.

UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di

cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).

In

una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che,

per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a

dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un

infortunio.

Per quanto concerne, poi, il

tinnitus, nel caso di specie diagnosticato dal dott. __________, va

rilevato che, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale ha precisato che non

esiste una base scientifica sicura per considerare il tinnito un disturbo

organico, né per attribuirlo imperativamente a una causa organica. Neppure la

sua gravità consente di concludere a una conseguenza infortunistica di natura

organica.

Riportando

l’opinione del Prof. __________, il TF ha osservato che sulla questione di

sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi.

Pertanto, secondo l’Alta Corte, l’affermazione secondo la quale un danno

all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus, non

trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la

trova la conclusione secondo la quale il tinnito è un disturbo organico (cfr.

DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).

2.10

In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile,

come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre

effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza

federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più

presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art.

19.

cpv. 1 LAINF,è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni

di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a

un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non

vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali

provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso concreto, non

vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è

determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute del

ricorrente.

In proposito, la

documentazione agli atti testimonia che le cure applicate nel caso concreto

erano volte piuttosto a controllare la sintomatologia (e non a migliorarla

notevolmente), rispettivamente, nel caso della psicoterapia, non erano riferite

a un danno alla salute organico (e, in questo senso, non rappresentano un

ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza in applicazione -

così come verrà meglio dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133).

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di

aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la

questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi

sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e

precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di

evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

Questa

Corte osserva che, in base alla documentazione medica che figura all’inserto,

in occasione dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha

riportato, tutt’al più (in proposito, si veda il rapporto 12 dicembre 2014 del

neurologo dott. __________, in cui si sottolinea l’assenza d’indizi anamnestici

a favore di un trauma cranico – cfr. doc. M 9.1), un trauma cranico non

commotivo, di modo che il nesso di causalità adeguata deve essere

valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del

18.

aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).

2.11

Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell’infortunio di cui l’assicurato è rimasta vittima il 25 ottobre 2013.

Dal

rapporto medico del 26 ottobre 2013 dell’Ospedale __________ di __________ si

evince la seguente dinamica dell’incidente:

" (…).

Riferisce incidente della circolazione mentre era alla guida dello

scooter, una macchina lo avrebbe investito a bassa velocità con ricezione

all’emisoma sinistro. Successivamente riferisce di essersi alzato da solo e di

essere andato a casa in quanto inizialmente si sentiva bene. Casco non rotto.

Non riferisce altri disturbi particolari.” (cfr. doc. M 1).

Dalle

tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene contestata

dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro fondarsi sulla

descrizione suesposta.

Tenuto conto

della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurato può

essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso

stretto.

A titolo di confronto,

questa Corte segnala che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere

classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso

a un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada

principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una

velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la

violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata

dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale

(STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5).

Pure di grado medio, e non

al limite della categoria degli eventi gravi, è stato considerato l’infortunio

occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra una colonna di

veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna,

provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due

fratture al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid. 2.4.).

Dello stesso grado di

gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato

ritenuto l’infortunio occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un

camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con

l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una

lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra

e varie contusioni (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010.

UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Innanzitutto, questo

Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in questione

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare

spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della

circolazione stradale. Del resto, anche nelle pronunzie federali citate in

precedenza, riguardanti delle fattispecie ben più gravi di quella sub judice,

l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in discussione oppure lo

ha ritenuto realizzato non in modo particolarmente incisivo.

Nell’infortunio del

25.

ottobre 2013, l’assicurato ha riportato la frattura della VI e VII

costa a sinistra e (tutt’al più) un trauma cranico non commotivo. Nel prosieguo,

egli ha denunciato disturbi uditivi e difficoltà cognitive, risultati finalmente

privi di sostrato organico oggettivabile, nonché una sintomatologia

ansioso-depressiva.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può quindi parlare

di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano

la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante

un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea

frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi

dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione

fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre

2008.

consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato

urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una

contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonchè alcune

ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Dalle carte processuali

non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica

errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Del

resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene che non si

possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4

e riferimenti).

Nella

presente fattispecie, dalla documentazione a disposizione emerge che le cure

prestate all’insorgente sono essenzialmente consistite nella somministrazione

di farmaci antidolorifici e antidepressivi, in regolari sedute ambulatoriali di

psicoterapia e in visite di controllo presso il medico curante (non risulta

invece che l’assicurato si sia mai sottoposto alla riabilitazione

neuropsicologica, auspicata dai medici del Servizio di neurologia dell’Ospedale

__________ di __________).

Del

resto, il TF ha deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10

settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma

distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale,

nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una

sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un

assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel

periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale

e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti

intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura

medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o

delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze

particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti

medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo

criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno

2009.

consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha

negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso

indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.

5.

).

Nella

concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze

la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per

ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti

complicazioni.

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei

dolori somatici persistenti e quello del grado e durata

dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso,

in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la

realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza

del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02

consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito a quanto

precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente,

annunciati all’assicurazione convenuta nel corso del mese di giugno 2014, non

costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 25

ottobre 2013.

Facendo

difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa

all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il

danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67

consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre

2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi,

appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica

giudiziaria (cfr. doc. I).

2.12

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid.

4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9

agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto

2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Tutto ben considerato, secondo

il TCA, al patrocinatore di RI 1 non doveva sfuggire che, in presenza di

disturbi non oggettivabili (aspetto che emergeva chiaramente dalla

documentazione medica a disposizione), determinante è l’esame della causalità

adeguata e che, alla luce dei precedenti giurisprudenziali pubblicati sia nella

Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino, essa non era data, ragione per la quale il rischio

di perdere il processo doveva apparirgli palesemente maggiore rispetto alle prospettive

di un successo.

Il requisito della

probabilità di esito favorevole va dunque giudicato inadempiuto.

In queste condizioni, non

essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti