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Decisione

35.2016.80

Danno infortunistico al ginocchio destro; rendita d'invalidità con metodo DPL (ammesso scostamento del 10%)

18 gennaio 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, al termine della visita medica __________ del 30 aprile 2015,

giusta la quale:

"(…) Esigibilità del lavoro.

Sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi e oltre

l'altezza del petto senza limitazione. Sollevare pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg

fino all'altezza talvolta possibile. Talvolta possibile pure sollevare oltra

l'altezza del petto pesi oltre i 5 kg. Portare pesi molto leggeri talvolta

possibile. Portare e sollevare pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg fino all'altezza

dei fianchi e pesi medi tra 10 e 25 kg fino all'altezza dei fianchi di rado

possibile. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti e molto

pesanti. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di

precisione, di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi

pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano.

Lavori sopra la testa che vengono effettuati in piedi e camminando talvolta

possibile. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, posizione

seduta/inclinata in avanti. Spesso possibile la posizione in piedi ed inclinata

in avanti. Di rado possibile la posizione inginocchiata e la flessione delle

ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione seduta di lunga durata.

Spesso possibile la posizione in piedi di lunga durata. Molto spesso possibile

la posizione a libera scelta. Talvolta possibile camminare fino ed oltre i

50.

m come pure per lunghi tratti e camminare su terreno accidentato. Di rado

possibile salire le scale e salire su scale a pioli. L'uso delle due mani,

l'equilibrio e stare in equilibrio senza limitazione.

(doc. 121; n.d.r.: il corsivo e le

sottolineature sono della redattrice).

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurata andava

considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 25 febbraio 2016

(doc. 139), a fronte di un guadagno nel 2015 "da valido" di

fr. 55'048.- e "da invalido" - applicando le DPL - di fr.

48'997.-, l'istituto assicuratore ha attribuito a RI 1 una rendita d’invalidità

dell'11% rispettivamente con decisione su opposizione del 30 agosto 2016 (doc.

153), a fronte di un guadagno nel 2015 "da valido" di fr.

55'047.70 e "da invalido" – sempre applicando le DPL - di fr.

47'124.-, l’CO 1 ha riconosciuto all'assicurata una rendita d’invalidità del

14% dal 1° luglio 2015

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.6

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in

particolare, doc. 2, 3, 11, 22, 29, 41, 47, 48, 49, 60-63, 71, 72, 78, 85, 86,

88, 102, 107, 110, 112, 117, 118 e 119), questo Tribunale ritiene che il parere

espresso dalla dr.ssa med. __________, specialista nella materia che qui ci

occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.5) - possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli

ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dalla specialista

dell'CO 1 - che, val qui la pena di puntualizzare non è stata smentita da

certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale - risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli

arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un

treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado

di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare

in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la

deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a

pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la

lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.

metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente

dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro in

posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o

prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

In una sentenza 35.2016.41

del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione magazziniere,

che, mentre stava percorrendo la strada cantonale a __________ alla guida del

proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una

macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare metafisaria

pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale

prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione

funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio

sinistro.

Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25

gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi

residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella

sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al

piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di

Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella

regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha

ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi

interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del

14.

febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele

di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid.

5.2

, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura

comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva

reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica,

così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico

rispetto a quella originariamente esercitata (di ausiliaria di cure).

Del resto deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata),

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

2.7

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2015.

2.7.1

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015,

qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo

di fr. 55'047.70 (attività svolta al 100%; doc. 137).

Questo dato - desunto

dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (doc. 131) e

non contestato dalla ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.7.2

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai

fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la

situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.8

Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurata, nonostante il danno alla salute

infortunistico, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stata in grado di

esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'assemblatrice di

pezzi di orologio presso la __________ di __________, l'operaia su metalli e

stampaggio presso la __________ di __________, l'operaia orologiera presso il __________

di __________, l'operaia alla fabbricazione di trapani presso la __________ di __________

e, infine, l'operaia orologiera presso la __________ di __________, i

dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari

a fr. 47'124.80 (cfr. doc. 137, p. 3).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata,

sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 137, p. 3-5 , si evince che sono 49 i posti di lavoro che

entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 33'799.- e a fr. 74'522.-, e, infine, che quello medio è

di fr. 47'165.-.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47'124.-) è solo leggermente

inferiore alla media dei salari medi (fr. 47'165.-), ragione per la quale non

vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido

stabilito in base alle DPL.

Val qui la pena rilevare

che, quand'anche si volesse prendere in considerazione - per pura ipotesi -

quale media dei salari medi, l'importo di fr. 44'773.- rivendicato dal

patrocinatore dell'assi-curata, la sua assistita non ne trarrebbe alcun

giovamento. In effetti, il valore considerato dall'CO 1 (fr. 47'124.80) sarebbe

infatti superiore del 4.99% rispetto alla media dei salari medi indicata

dall'avvocato dell'insorgente (fr. 44'773.-). In base alla giurisprudenza, ciò

non sarebbe comunque sufficiente per dubitare della rappresentatività del

reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza U

594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione

trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del

22.

maggio 2006 consid. 2.9 in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la

prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino

al 10%; questa giurisprudenza è stata recentemente confermata nella STCA

35.2015.114

dell'8 settembre 2016 consid. 2.13).

Il TCA rileva inoltre che

i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (in proposito, cfr.

la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative

schede DPL; doc. 137, p. 6-25) come pure la formazione dell'assicurata (cfr. i

profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 137,

p. 6-25).

In siffatte circostanze,

ritenuto che il calcolo effettuato dall'CO 1 rispetta pienamente i requisiti

dettati dalla giurisprudenza e confermati anche di recente (cfr. consid.

2.7

), le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame

all'operato dell'Istituto assicuratore non possono essere condivise dal TCA e

neppure si rivela necessario procedere al richiamo del dettaglio delle schede

DPL postulato dal patrocinatore della ricorrente nel gravame.

In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in

base alle DPL - ammonta a fr. 47'124.80.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.9

Il grado di invalidità dell'insorgente

- determinato confrontando i fr. 47'124.80 al reddito che ella avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 55'047.70, risulta essere del

14.

%, arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2.

2.10

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurata è stata riconosciuta una

rendita di invalidità del 14% dal 1° luglio 2015 (ovvero dalla stabilizzazione

dello stato di salute; doc. 121 e 130) a tempo indeterminato (doc. 153), essa

merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti