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Decisione

35.2016.84

Assicurato al beneficio di una rendita LAINF del 100% a seguito di due incidenti stradali (1989 e 1994). Ammesso adempimento presupposti per riconsiderare la decisione di rendita, concessa senza proce

18 luglio 2017Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. In data 15 dicembre 2016,

l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

doc. XIII).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 6 gennaio 2017 (cfr. doc. XV).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a sopprimere il

diritto alla rendita d’invalidità a far tempo dal 31 luglio 2015, oppure no.

2.2

In una sentenza pubblicata in

DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità

di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo

prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità

giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un

motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie

esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un

evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si

era mai verificato.

Nella citata pronunzia il

TFA ha, tuttavia, precisato che tale principio non si applica alle rendite

d’invalidità, siccome la loro soppressione per il futuro sottostà alle

condizioni dell’adeguamento (Anpassung; art. 17 cpv. 1 LPGA) oppure -

per sostituzione di motivi - a quelli della riconsiderazione o della revisione

processuale (art. 53 LPGA).

Nella

concreta evenienza, l’istituto assicuratore convenuto pretende che sarebbero

dati i presupposti per procedere a una riconsiderazione della decisione

formale del 4 marzo 2010, mediante la quale il ricorrente era stato

posto al beneficio di una rendita invalidità corrispondente a una totale

incapacità lucrativa a contare dal 1° marzo 2010.

Qui di seguito, il TCA

esaminerà dunque se le condizioni d’applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA sono

soddisfatte, oppure no.

2.3

Giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA,

l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Per giudicare se è

ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente

errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento

in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a

quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti).

Mediante la riconsiderazione

si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente,

un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento

di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione

(DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).

Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento

che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle

prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione

non sono date (STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009 consid. 4.2.1 con

riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1).

Nella STFA I 406/05 del 13 luglio 2006 consid.

6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale

mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza

rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di

coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente

riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni, vista

l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte,

considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere

l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di

cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto

esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando

un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua.

Nella STFA I 302/04 del 28

marzo 2006, il TFA ha ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di

aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera,

senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto

abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione

economica mediante il raffronto dei redditi.

Nella STF 9C_181/2010 del

12.

agosto 2010, consid. 6, il TF ha ritenuto la determinazione della

fattispecie manifestamente errata in quanto sprovvista di una motivazione

medica (in quel caso l’autorità cantonale aveva concluso che l’assicurato non

poteva svolgere nessuna attività anche se dagli atti medici – fatto salvo il

rinvio a un protocollo non medico e basato unicamente su dati soggettivi

forniti dallo stesso assicurato – non si poteva desumere alcunché in merito

alla capacità lavorativa in un’attività adeguata).

2.4

Nel caso di specie,

l’amministrazione fa valere che la decisione di rendita sarebbe da ritenere

manifestamente errata, in quanto, da una parte, “… non è stato eseguito nessun

accertamento medico per rilevare il danno alla salute dell’assicurato e per

valutare il grado dell’incapacità lavorativa che gli impedimenti rilevati

provocano sia nella professione abituale sia nelle altre relativamente

confacenti. Gli atti medici sono insufficienti per la valutazione dello stato

di salute e la capacità lavorativa che ne consegue” e, dall’altra, “… non è

stato rilevato né il reddito da valido né il reddito da invalido. Pertanto, CO

1.

non ha determinato il grado d’invalidità tramite il raffronto dei redditi ai

sensi dell’art. 16 LPGA, ma si è limitata a notificare il grado d’invalidità

del 100%.” (doc. 174, p. 7).

Dalle carte processuali si

evince che l’assicuratore LAINF convenuto ha in effetti ammesso la totale

incapacità lucrativa di RI 1, senza procedere ad alcun accertamento, in primo

luogo di natura medica, e senza neppure aveva a disposizione documentazione affidabile

su cui fondare la decisione di rendita. Esso ha così omesso di delimitare il

danno alla salute infortunistico e, in funzione di ciò, di valutare

l’esigibilità lavorativa dell’assicurato. L’unico accertamento compiuto

dall’amministrazione risulta essere il parere 19 febbraio 2010 del medico

fiduciario dott. __________, riguardante l’entità della menomazione

all’integrità (cfr. doc. 66).

Secondo la giurisprudenza

federale, un accertamento insufficiente (e quindi, a maggior ragione, l’assenza

di accertamento) della fattispecie giuridicamente rilevante a seguito di una

violazione del principio inquisitorio, costituisce un motivo di

riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. STF 8C_27/2011 del 14

marzo 2011 consid. 4.1 e riferimenti ivi menzionati).

In esito a quanto precede,

posto che anche il secondo presupposto della riconsiderazione (la notevole

importanza della rettifica) è senz’altro soddisfatto, essendoci in gioco una

prestazione periodica (al riguardo, cfr. U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a ed., n. 34 ad art. 53), il TCA deve dunque concludere

che la CO 1 era legittimata a rivenire sulla sua decisione formale del 4 marzo

2010.

Stante ciò, si tratta ora

di esaminare se a giusta ragione la rendita d’invalidità in vigore è stata

soppressa a decorrere dal 31 luglio 2015.

2.5

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni

entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6

Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405.

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,

118.

V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7

Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che

l’istituto assicuratore ha fondato la decisione di sopprimere la rendita

d’invalidità in vigore, sulle conclusioni contenute nella perizia

amministrativa elaborata dall’__________ (cfr. doc. 174, p. 9).

Dalle tavole processuali

emerge in effetti che, nel corso del mese di marzo 2015, l’insorgente è stato

sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari - psichiatrici, neurologici,

ortopedici e neuropsicologici -, a cura dei dottori __________, spec. in

psichiatria e neurologia e __________, spec. FMH in ortopedia, nonché del

neuropsicologo dott. phil. __________ (cfr. doc. 156).

Dopo aver minuziosamente

ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 92, p.3-16), i periti

amministrativi hanno diagnosticato – patologie in nesso causale con gli

infortuni assicurati - uno stato dopo commotio cerebri e plurime

fratture del cranio (setto nasale e mandibola), frattura metatarsale al IV.

dito della mano destra, pneumotorace a sinistra, diverse escoriazioni

(attualmente senza dimostrabili rilevanti postumi funzionali e deficit

neurologici e neuropsicologici associati) e uno stato dopo possibile trauma

d’accelerazione cervicale, come pure – patologie per le quali l’eziologia

infortunistica è invece stata negata – una sindrome algica

cervico-brachiale a sinistra su grossa ernia discale C3-C4 a destra con stenosi

del canale spinale e del neuroforame destro e, radiologicamente, possibile

sofferenza della radice di C4 a destra senza chiaro correlato clinico,

protusioni discali a livello di C4-C5 e C5-C6, senza compromissione delle

strutture neurali dal profilo clinico e radiologico, sospetto impingement sottoacromiale,

reperto clinico con indizi di autolimitazione soprattutto nei movimenti del

capo, nonché una sindrome cronica lombo-ischialgica a destra su residua

sindrome deficitaria L5 a destra e stato dopo resezione di un’ernia discale

L4-L5 a destra nel 2007 (doc. 92, p. 34).

Gli esperti bernesi hanno

quindi osservato di aver riscontrato importanti autolimitazioni e inconsistenze

tra i disturbi denunciati dall’assicurato e le sue effettive capacità

funzionali, da interpretare quale atteggiamento cosciente volto all’ottenimento

di un guadagno secondario della malattia. Sempre a loro avviso, non sono oggettivabili

reperti patologici imputabili con verosimiglianza preponderante all’infortunio

del maggio 1989 oppure a quello del gennaio 1994. Per contro, essi hanno

oggettivato dei reperti patologici, nella forma di alterazioni degenerative, a

livello cervicale e lombare, i quali presentano con verosimiglianza

preponderante un’eziologia extra-traumatica (doc. 92, risposta ai quesiti n.

1.3

e 1.5).

È stata peraltro esclusa

la presenza di una diagnosi psichiatrica (doc. 92, risposta al quesito n. 2.1).

Pronunciandosi

sull’aspetto eziologico, i periti hanno dichiarato che non si è in presenza di

un danno alla salute organico-strutturale oggettivabile, riconducibile

all’evento infortunistico occorso il 6 maggio 1989 (doc. 92, risposta al

quesito n. 3.1). D’altro canto, essi hanno precisato di non poter ammettere che

le conseguenze del sinistro del 29 gennaio 1994 giochino ancora un qualsiasi

ruolo causale per rapporto alle condizioni di salute dell’insorgente (doc. 92,

risposta al quesito n. 3.2.3).

Per quanto riguarda l’aspetto

neuropsicologico, il dott. phil. __________ ha sottolineato di aver

riscontrato, in primo piano, delle autolimitazioni e delle inconsistenze,

oggettivate in più test e confermate grazie a diversi confronti trasversali. In

occasione della valutazione dei tempi di reazione espliciti, l’assicurato ha

ottenuto dei risultati chiaramente peggiori che in altri test, in cui i tempi

di reazione sono stati rilevati in maniera “mascherata”. D’altro canto, clinicamente

non è stato riscontrato alcun rallentamento psicomotorio, ciò che invece l’assicurato

ha mostrato nel test di misurazione dei tempi di reazione. Nel caso in cui si

considerassero i risultati di questi test, all’assicurato dovrebbe essere

immediatamente negata l’idoneità alla guida. Infine, tutte le variabili che

valutano la cooperazione e la plausibilità del comportamento, sono risultate

estremamente sorprendenti.

Nell’insieme, sempre

secondo il neuropsicologo, dagli esiti dei test e dalle osservazioni cliniche

fatte nell’ambito dell’esame neuropsicologico e del primo colloquio, è emerso

un evidente quadro di autolimitazioni e inconsistenze, in assenza di un disturbo

cognitivo “autentico”, ovvero correlabile a un danno organico cerebrale. Nei

test neuropsicologici eseguiti presso la Clinica di __________ nel 1994 e 1996,

erano stati evidenziati dei lievi disturbi neuropsicologici, con

difficoltà dell’attenzione/concentrazione da lievi a medio-gravi (nel 2015: deficit

sino a gravi) e lievi deficit mnesici (nel 2015: deficit grave). Ora, un simile

peggioramento delle funzioni cognitive non è plausibile prendendo in

considerazione gli infortuni del 1989 e 1994, né l’assicurato soffre di

un’altra patologia comportante limitazioni cognitive progredienti. Posto che

anche la valutazione psichiatrica ha escluso la presenza di un disturbo

psichico che potrebbe giustificare le inconsistenze e le autolimitazioni, non

rimane da considerare che l’ipotesi di un comportamento consapevole, il quale

può essere spiegato con i meccanismi del guadagno secondario della malattia

(doc. 92, p. 32 s.).

Unitamente

all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 28 marzo 2016,

del dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Trattandosi della sindrome

cervicale, lo specialista consultato privatamente dal ricorrente ha sostenuto

che “la protusione discale C3/C4 constatata per la prima volta nel 1994 non si

può ritenere di origine traumatica. Lo stesso vale per le patologie cervicali

discali e degenerative a diversi livelli constatate dal 2012 in avanti. Si può

discutere il ruolo dei due traumi alla colonna cervicale nello sviluppo della

patologia degenerativa cervicale attuale, a confronto di una evoluzione senza

traumatismi. Un ruolo dei traumi predisponente a un maggiore sviluppo di patologie

di tipo degenerativo è con molta probabilità da considerare.” (doc. A 2, p. 19

s.).

A proposito della sindrome

lombare, il dott. __________ ha dichiarato che “la sintomatologia lombare

ancora oggi presente e documentata negli atti è da ritenere cronica e di

origine degenerativa. È possibile che il trauma/i traumi subiti dal paziente

abbiano influenzato in modo negativo l’evoluzione della sindrome dolorosa

riferibile alla patologia degenerativa a livello lombare, ma con molta

probabilità la patologia è di tipo degenerativo, non post-traumatica.” (doc. A

2, p. 20).

Per quanto concerne la

problematica interessante la spalla sinistra, secondo il neurologo

interpellato dall’assicurato, “la diagnosi di impingementsyndrom della spalla

sinistra (25.02.2013) è da ritenere sicura, anche in considerazione dei referti

della artro-RM del 14.11.2013. All’origine della sindrome ci possono essere

traumi e lesioni di tipo degenerativo. Questa patologia è di competenza

ortopedica, dal punto di vista della mia esperienza riabilitativa ortopedica

ritengo possibile un ruolo del trauma alla spalla sinistra come fattore

predisponente lo sviluppo/l’accelerazione per l’apparizione della patologia

degenerativa.” (doc. A 2, p. 21).

In merito ai deficit

cognitivi, il dott. __________ ha segnatamente rilevato che “le

informazioni a disposizione agli atti sul decorso depongono per una continuità

dei disturbi cognitivi accusati dal paziente anche oltre il 1994, riferiti dal

paziente in modo coerente lungo tutti questi anni. L’incidente del 1994 non ha

causato un nuovo trauma cranio-encefalico, ma con l’avvento di una nuova fase

post-traumatica caratterizzata da algie in diversi distretti corporali, può

aver avuto un influsso negativo sull’adattamento alla presenza dei deficit cognitivi.

Con grande probabilità i deficit cognitivi riferiti dal paziente sino ad oggi e

evidenziati con valutazione dettagliata neuropsicologica del 1994 e del maggio

1996.

sono da riferire al trauma cranio-encefalico del 1989. La valutazione

neuropsicologica eseguita nell’ambito della perizia del marzo 2015 (__________)

è stata giudicata da chi l’ha eseguita come non rappresentante il profilo

cognitivo attuale del peritando, dunque – se ci si basa sui documenti agli atti

– ci si deve basare per giudicare il profilo cognitivo del paziente sulla

valutazione del dicembre 1994 e del maggio 1996, come detto senza dubbio

corrette, e sulle informazioni anamnestiche successive. I risultati della

valutazione del marzo 2015 non può dunque neanche essere considerata per

valutare l’evoluzione dei disturbi (p. 33, perizia __________).” (doc. A 2, p.

18).

Il neurologo ha quindi concluso

che “i deficit neuropsicologici sono con molta probabilità da attribuire ai

postumi infortunistici.” (doc. A 2, p. 22).

Invitato a pronunciarsi

sul contenuto della perizia amministrativa, il dott. __________ ha osservato

che in quest’ultima “… non viene persa un’occasione per sottolineare questa

valutazione del comportamento del peritando (insufficiente collaborazione o

esagerazione dei sintomi, ndr.). Devo dire che io non ho mai avuto questa

impressione, ma di un paziente con una sua sofferenza, con semmai a tratti

difficoltà a concentrarsi sui compiti dati e a ricordare anche aspetti

importanti della sua storia clinica. Ci si può dunque giustamente chiedere se

questo profilo cognitivo manifestato nella pratica non sia da riferire ai

disturbi cognitivi postraumatici del paziente, ciò che io penso sia il caso. Il

paziente mostra una buona comprensione dei compiti e l’assenza (dal mio punto

di vista di neurologo) di apparenti disturbi psichiatrici (a questa conclusione

arriva anche lo psichiatra che ha esaminato il paziente nell’ambito della

perizia __________). Il collega neurologo (p. 20, prime linee) attesta al

paziente una buona cooperazione, anche se nella prova della forza dell’arto

superiore/mano (terz’ultimo paragrafo p. 20) il collega suppone addirittura un

tentativo cosciente d’inganno da parte del paziente. Al collega psichiatra, il

paziente ha dato l’impressione di non aver fatto delle riserve nelle risposte

alle domande. Il Dr. __________ riferisce (p. 18 e 19) di diverse occasioni

(ca. 9 volte) nelle quali il paziente gli ha dato l’impressione di esagerare i

suoi disturbi. Siamo di fronte a valutazioni diverse della collaborazione

offerta dal paziente. Le valutazioni negative sono quelle degli esami fatti il

2.

giorno del lavoro peritale, ci si può chiedere quale ruolo abbia giocato –

oltre ai suoi deficit cognitivi – la stanchezza riferita dal paziente e

concernente il secondo giorno del soggiorno a __________.” (doc. A 2, p. 24).

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato

che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva

innanzitutto che, nel gennaio 2015, l’amministrazione ha incaricato l’__________

di periziare l’assicurato (cfr. doc. 154), nel rispetto della procedura di cui

all’art. 44 LPGA (cfr. doc. 153).

Contro tale provvedimento,

RI 1 non ha sollevato né motivi formali di ricusa dei periti (ovvero quelli che

sono suscettibili di generare dubbi circa la loro imparzialità), né motivi materiali

contro la perizia in quanto tale oppure contro gli esperti designati,

segnatamente per quanto riguarda la loro competenza professionale.

Stante ciò, l’insorgente è,

in questa sede, malvenuto a sollevare dei dubbi circa l’imparzialità degli

esperti incaricati dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I, p. 7: “La __________

è la ragione sociale della ditta individuale dello psicologo __________ in cui

altri medici chiamati ad esprimersi agiscono come mandanti di quest’ultimo.

Personalmente non vediamo ove sia ragionevolmente garantita l’imparzialità di

siffatta ditta individuale. Vorremmo sapere dallo psicologo __________, dati

alla mano, quale parte della propria attività sia attribuita all’analisi

peritale ed in quale misura coloro che fanno capo ai suoi servigi sono degli

assicuratori e quanti degli assicurati.”).

A prescindere da quanto

precede, è comunque utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, un

motivo di ricusazione non è dato per il solo fatto che il perito incaricato è economicamente

dipendente dal mandante oppure per il solo fatto che egli svolge

incarichi per conto dell’amministrazione (cfr. STF 8C_400/2013 del 31

luglio 2013 consid. 4.2,8C_854/2012 del 4 aprile 2013 consid. 5.2 e

riferimenti ivi menzionati).

Fatta questa premessa, il

TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla perizia allestita dagli

specialisti dell’__________, i quali hanno proceduto a un esame

particolarmente approfondito della fattispecie medica, vagliando l’insieme

della documentazione a disposizione, e hanno saputo esporre le loro conclusioni

in modo chiaro e motivato.

In particolare, dalla documentazione

medica agli atti, segnatamente dalla perizia di parte elaborata dal dott. __________,

non emergono indizi concreti suscettibili di sminuire il valore probatorio

attribuito alla perizia dell’__________.

In effetti, trattandosi

dei disturbi interessanti il rachide cervicale, riguardo ai quali il

dott. __________ ha sostenuto che vi sarebbe con molta probabilità da

considerare un ruolo predisponente dei traumi subiti a un maggiore

sviluppo delle patologie degenerative riscontrate a quel livello (cfr. doc. A

2, p. 20), questa Corte rileva che, in merito a questo aspetto, il TF ha già precisato

che, non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno

stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF

8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna

vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio (in quella fattispecie, l’assicurata, vittima di un

trauma d’accelerazione cervicale, aveva in effetti preteso che l’infortunio

costituisse una causa parziale d’alterazioni degenerative sviluppatesi soltanto

dopo di esso), occorre ammettere, in via di massima, che un

rapporto di causalità non è più dato dopo un anno (cfr. STF 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 consid. 6.2,

pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, p. 1 ss.). In concreto, l’assicuratore

resistente ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di luglio

2015, quindi abbondantemente oltre l’anno stabilito dalla giurisprudenza

federale.

Sempre in questo contesto,

non può neppure essere ignorato che, con rapporto del 31 ottobre 2013, il dott.

__________, Capoclinica di neurochirurgia presso la __________ di __________,

ha indicato che, alla luce della diagnosi e dei dati anamnestici, non si poteva

ammettere un nesso causale tra i disturbi denunciati dall’assicurato al rachide

cervicale e un qualsiasi infortunio (cfr. doc. 85).

Per quanto concerne la problematica

lombare, il neurologo privatamente consultato dal ricorrente, dopo aver

ammesso l’origine squisitamente morbosa delle alterazioni degenerative

oggettivate a quel livello, si è espresso in termini di mera possibilità

a proposito del ruolo giocato dai traumi sulla sintomatologia algica legata

alla patologia degenerativa stessa (cfr. doc. A 2, p. 20: “È possibile che il

trauma/i traumi subiti dal paziente abbiano influenzato in modo negativo

l’evoluzione della sindrome dolorosa riferibile alla patologia degenerativa …”),

ciò che non basta dal profilo probatorio.

Comunque, anche qualora si

volesse riconoscere un ruolo scatenante all’uno e/o all’altro degli infortuni

occorsi all’assicurato, occorrerebbe considerare che, secondo un’affermata

giurisprudenza, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale

associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale,

precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi

dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1;

STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3).

Per quanto riguarda i disturbi

che riguardano la spalla sinistra, il dott. __________ ha dichiarato possibile

che l’evento infortunistico del gennaio 1994 abbia agito quale “… fattore

predisponente lo sviluppo/l’accelerazione per l’apparizione della patologia

degenerativa.” (doc. A 2, p. 21). Anche in questo caso, quanto fatto valere

dallo specialista in neurologia non basta a dimostrare l’esistenza di un legame

causale naturale, neppure parziale, tra l’evento in questione e la problematica

alla spalla sinistra (e, quindi, nemmeno a suscitare dubbi circa l’affidabilità

dell’apprezzamento enunciato dall’ortopedico dott. __________

– doc. 92, p. 30: “Aufgrund der anamnestischen Angaben und der heutigen

klinischen Befunde ist auch ein leichtes subakromiales Impingement der linken

Schulter zu postulieren, dies ist ebenfalls unfallfremd.” – il corsivo è

del redattore).

Trattandosi

infine dei problemi cognitivi, secondo il TCA, le considerazioni enunciate

al riguardo dal dott. __________ non contribuiscono a generare dei dubbi circa

la fondatezza delle risultanze della valutazione neuropsicologica svolta presso

l’__________.

Innanzitutto, va sottolineato

che dal suo rapporto datato 28 marzo 2016 non risulta che egli abbia proceduto

a una valutazione dello stato cognitivo dell’insorgente, facendo infatti riferimento

agli esiti di quelle eseguite un ventennio fa (1994 e 1996) presso la Clinica

di riabilitazione di __________ (cfr. doc. A 2).

D’altro canto, il dott. __________

ha evidenziato il fatto che, a giudizio dello stesso dott. phil. __________, la

valutazione neuropsicologica da lui eseguita non rappresenta il profilo

cognitivo dell’assicurato (doc. A 2, p. 18). In proposito, questo Tribunale

rileva che il neuropsicologo in questione ha in effetti sostenuto che non può

essere ammesso che le prestazioni rilevate ai test corrispondano alle effettive

risorse di cui dispone l’insorgente (cfr. doc. 92, p. 23: “Der Versicherte war

damit nachweislich nicht ausreichend kooperativ und nicht in angemessener Weise

um gute Testleistungen bemüht, sodass nicht davon ausgegangen werden kann, dass

die gemessenen Testleistungen gut mit seinem tatsächlichen Leistungsvermögen

übereinstimmen.”), tuttavia la conseguenza non può essere quella che auspica il

neurologo interpellato dall’assicurato, ovvero che occorrerebbe distanziarsi dalle

relative risultanze per far capo alle valutazioni di __________, vecchie di un

ventennio. In effetti, il dott. phil. __________ ha ben spiegato che i

rilevanti deficit mostrati dal ricorrente nell’esecuzione dei test sono in

realtà l’espressione d’inconsistenze e autolimitazioni, la cui esistenza è peraltro

stata confermata mediante confronti trasversali. È dunque in questo senso che

va intesa la sua affermazione secondo cui la valutazione neuropsicologica non

corrisponde al reale profilo cognitivo di RI 1 e la conclusione secondo la

quale egli presenta una totale capacità lavorativa dal profilo neuropsicologico.

Inoltre, neppure la tesi secondo

la quale le turbe cognitive sarebbero da imputare all’evento infortunistico del

maggio 1989 (cfr. doc. A 2, p. 18: “Con grande probabilità i deficit cognitivi

riferiti dal paziente sino ad oggi e evidenziati con valutazione dettagliata

neuropsicologica del 1994 e del maggio 1996 sono da riferire al trauma

cranio-encefalico del 1989.” – il corsivo è del redattore) è convincente. Dalla

pregressa documentazione emerge in effetti che esse sono state segnalate, per

la prima volta, soltanto nel mese di maggio 1994 (cfr. doc. 25) - dunque a

distanza di cinque anni dal sinistro -, periodo durante il quale l’assicurato

è stato in grado di concludere un apprendistato di assistente di vendita (a metà

agosto 1989) e di svolgere la propria professione (con alcune interruzioni,

comunque non dovute a problemi di natura cognitiva), ciò che parla piuttosto a

sfavore dell’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento

traumatico in discussione. In questo contesto, è utile segnalare che, secondo

una costante giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione

dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di

causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188 ss.; STF

8C_592/2016 del 1° dicembre 2016 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

In esito a tutto quanto

precede, secondo il TCA, è dimostrato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi al momento in cui l’assicuratore

convenuto ha posto fine alle proprie prestazioni (31 luglio 2015), il

ricorrente non presentava più alcun postumo residuale invalidante degli

infortuni occorsigli nel 1989 e 1994.

In queste condizioni, l’CO

1.

era dunque legittimata a sopprimere pro futuro la rendita d’invalidità in

vigore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni