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Decisione

35.2016.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 gennaio 2017Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in

questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano

potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione

del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

Ricadute e conseguenze

tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456 consid.

4b pag. 457; 118 V 293 consid. 2d

pag. 297; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 86/02 del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che

un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame

incondizionato. Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato

del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze

tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il

riconoscimento del diritto invocato. Per contro il diverso apprezzamento di

fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per

ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1°

febbraio 2010 consid. 4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI

2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni U 98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2).

2.6. In concreto, con la decisione

su opposizione impugnata l'assicuratore resistente sostiene innanzitutto che la

sintomatologia denunciata dal ricorrente (disturbi psicogeni) non

presenta un nesso causale adeguato con l'infortunio del 5 luglio 2013,

sulla base delle valutazioni del 7 aprile 2015 (doc. 72) e del 13 ottobre 2015

(doc. 96) del dr. med. __________, medico __________ nonché specialista FMH in

chirurgia generale e della mano, rispettivamente del 19 novembre 2015 (doc.

104) e del 16 febbraio 2016 (doc. 116) del dr. med. __________, medico __________

nonché specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore, e, da ultimo, del 20 luglio 2016 del dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia e responsabile del gruppo di neurologia della __________

della CO 1 a __________ (doc. 122).

Da parte sua, il ricorrente fa valere, fondandosi sulle certificazioni del 18 luglio

2015 (doc. 84), del 23 settembre 2015 (doc. 91), del 4 novembre 2015 (doc. 101)

e del 13 gennaio 2016 (doc. 111) del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia della Clinica __________ da lui

privatamente consultato, come pure del rapporto della visita del 23 marzo 2015

della __________, di __________, giusta il quale "(…) Da der Patient

vor dem Unfall jedoch absolut beschwerdefrei war, sehen wir die gegenwärtigen

Beschwerden durchaus im Zusammenhang mit dem Unfall stehend (…)" (doc.

68), che i disturbi (neuropatia post-traumatica del nervo fibularis

profundus destro) di cui soffre sarebbero la conseguenza naturale

dell’evento traumatico del 5 luglio 2013, posto in particolare che, primo di

esso, egli avrebbe sempre goduto di buona salute (cfr. doc. I).

A proposito di quest'ultima affermazione giova qui ricordare che, come peraltro

correttamente indicato dall'assicuratore infortuni,

la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di

questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che

per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile

dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio [cfr.

STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher

sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten

Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen

Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE

119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht

haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41].

2.7. Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35 consid. 4b).

2.8. Il TCA constata

innanzitutto che l'assicurato è stato sottoposto il 12 luglio 2013 ad una TAC

che non ha mostrato lesioni o distacchi ossei rispettivamente a delle

radiografie che non hanno mostrato lesioni permettendo di escludere una lesione

a livello del Lisfranc (cfr. doc. 10), il 3 settembre 2013 ad una radiografia

che ha escluso fratture (cfr. doc. 17), il 7 novembre 2013 ad una risonanza

magnetica (MRI) che ha evidenziato un lieve edema del cuneiforme medio del

piede destro (cfr. doc. 20), il 25 aprile 2014 ad una risonanza magnetica (MRI)

con "non più evidenti edemi

significativi a livello dei cuneiforme e leggera area di iperintensività dei

segnale sottocorticale del cuneiforme laterale secondario e aspetti

degenerativi articolari senza lesioni legamentarie e aspetto di edema nella

regione del talo adiacente al profilo del sinus-tarsi, lieve edema del

cuneiforme medio del piede destro (visibile nella risonanza magnetica del 7

novembre 2013)" (cfr. doc. 29) e il 15 maggio 2014 ad una

scintigrafia ossea trifasica (SPECT CT) con "moderata ipercaptazione del tracciante osteotropo in fase tardiva

associata a modesta iperemia a livello delle articolazioni tarso-metarsali del

II, III e IV raggio del piede di destra, reperti riferibili ad alterazioni

degenerative con minima componente reattiva. Inoltre reperti di significato

degenerativo a livello della caviglia di sinistra" (cfr. doc.

29).

Il 15 luglio 2014 l'assicurato è stato sottoposto ad un'infiltrazione con

cortisone diluito per l'articolazione tarso-metarsale 2, 3 e 4 eseguita dal

radiologo sotto scopia (cfr. doc. 29). Nello scritto del 18 settembre 2014 il

dr. med. __________ dello studio chirurgico del piede della __________ di __________,

ha osservato di aver "pure lasciato eseguire

un'infiltrazione delle articolazioni tarso-metarsale 2, 3 e 4 in data 15 luglio

2014 con cortisone diluito ed il paziente sostiene che il dolore è diminuito il

giorno stesso dell'infiltrazione ed è tornato solo dopo 7-10 giorni con un

miglioramento del 10-15% che vi è a tutt'oggi, data in cui ci troviamo a due

mesi dall'infiltrazione" (cfr. doc. 29).

Successivamente l'assicurato è stato sottoposto il 14 novembre 2014 ad una

radiografia, presso la __________, di __________, dalla quale sono risultati

"Kein Hinweis auf eine

Lisfranc-Gelenksluxation. Keine wesentlichen degenerativen Veränderungen

konventionell radiologisch" (cfr. doc. 35). In tale occasione

gli specialisti in chirurgia del piede di tale Istituto sono giunti alla

conclusione che "(…) Seit einer

Mittelfuss-Kontusion rechts vor 1/2 Jahren leidet der 53-jährige gelernte

Präzisionsmechaniker unter persistirenden Schmerzen diffus über der gesamten

Lisfranc-Gelenksreihe. Des

weitern qerden auch Schmerzen im Bereich des 1. Strahls angegeben. Klinisch

zeigen sich abgesehen von einer Druckdolenz über des gesamten Lisfranc-Gelenksreihe

keine Hinweise auf eine entsprechende Verletzung. Auch waren die - leider nicht

mitgebrachten - MRI- und szintigraphischen Untersuchingen nicht hinweisend für

aine akute bzw. Chronifizierte Lisfrancs-Verletzung. Als nächste Schritt empfehlen

wir (…) eine neurologische Abklärung mit Frage aine Neuropraxie. (…)." (cfr. doc. 35; n.d.r. il corsivo è della redattrice).

All' elettroneuromiografia motoria del nervo tibiale a destra eseguita

il 24 novembre 2014 dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, di __________,

"si osserva una latenza motoria distale

ed una velocità di conduzione ancora normale, tuttavia una netta riduzione

dell'ampiezza del potenziale motorio" (cfr. doc. 37). Nella

valutazione neurologica del 25 novembre 2014 il precitato specialista, dopo

aver posto la diagnosi di "lieve neuropatia sensitivo motoria del nervo

tibiale a destra in esiti di contusione diretta 07/2013" ha rilevato che

il "quadro clinico di questo paziente è

suggestivo per una neuropatia sensitivo-motoria del nervo tibiale a destra,

localizzata lungo il tunnel tarsale, soprattutto in ragione della clinica, con

Tinnel positivo lungo il tunnel tarsale con provocazione di sintomatologia

disestesiante irradiante fino all'alluce, con ipoestesia nella zona ad

innervazione del ramo sensitivo del nervo tibiale. Si tratta di una lieve

neuropatia a mio avviso in secondo piano rispetto alla patologia ortopedica.

Nel bilancio elettrofisiologico pur non ritrovando un franco aumento della

latenza motoria distale rispettivamente una riduzione della velocità di

conduzione motoria lungo il tunnel tarsale si può ipotizzare che una parte dei

disturbi accusati siano da ricondurre alla neuropatia. Rispetto alla parte

controlaterale vi è solo una netta differenza d'ampiezza del potenziale

motorio, che può rappresentare una neuropatia assonale, ma anche essere dovuta

in parte ad una relativa inattività nell'ambito di un appoggio minore del

piede. All'esame di risonanza magnetica non viene descritto un restringimento

evidente lungo il tunnel tarsale. In assenza comunque di una neuropatia

maggiore non vi sarebbe indicazione ad un intervento di neurolisi a tale

livello, si può prospettare un trattamento per esempio con del Lyrica a dosi

lentamente progressive a titolo probatorio se tollerato, mentre in primo piano

rimane comunque la sintomatologia legata alla patologia ortopedica. Un

miglioramento della neuropatia si può in genere osservare fino a due anni dal

trauma occorso. La sintomatologia dolorosa al piede può aver scatenato un

dolore più prossimale piuttosto a carattere tendino-muscolare all'anca destra

da indagare se persistente. Non si hanno invece elementi per una componente

radicolare aggravante. . (…)." (cfr. doc. 37; n.d.r. il corsivo

è della redattrice).

Successivamente l'assicurato è stato nuovamente visitato il 23 marzo 2015 dagli

specialisti della __________, di __________, i quali, nel relativo rapporto,

sono giunti alla conclusione che "(…)

Seit einer Mittelfuss-Kontusion rechts vor bald 2 Jahren leidet der 53-jährige

gelernte Präzisionsmechaniker unter persistirenden diffusen Schmerzen,

einerseits über der Lisfranc-Gelenksreihe, anderseits phasenweise auch über der

MTP-Gelenksreihe. Klare

makroskopische Läsionen in der durchgeführten Magnetresonanz-Tomographie und

SPECT CT-Untersuchung finden sich nicht. Auch die Elektrophysiologie lieferte

keine klaren pathologichen Befunde. Da der Patient vor dem Unfall jedoch

absolut beschwerdefrei war, sehen wir die gegenwärtigen Beschwerden durchaus im

Zusammenhang mit dem Unfall stehend. Beispielweise eine microskopische

Verletzung des Kapsel-Bandapparates oder eine Neuropathie der feineren,

elektrophysiologich nicht ableitbaren Nerven wäre möglich. (…)." (doc. 68; n.d.r. il corsivo è

della redattrice).

2.9. Nel proprio apprezzamento

medico del 7 aprile 2015 il dr. med. __________, medico __________ nonché

specialista FMH in chirurgia generale e della mano, ha rilevato che in: "base alla valutazione di tutto il dossier e degli

esami radiologici, confermo che non sono state trovate lesioni traumatiche o

post-traumatiche al piede destro che potrebbero spiegare la sintomatologia

lamentata dall'assicurato, eseguiti RM, TAC, SPECT-TAC e scintigrafia che non

mostrano appunto lesioni di questo tipo. Per questo motivo riconfermo che non

esiste un nesso causale fra l'infortunio del 05.07.2013 con i problemi

lamentati dall'assicurato al piede destro. I diversi colleghi specialisti in

ortopedia inclusa della Clinica Balgrist di Zurigo non hanno rilevato lesioni

traumatiche o post-traumatiche, gli esami radiologici strumentali come

sopradescritto hanno sempre escluso questo tipo di lesione. Si riconferma

quindi con probabilità preponderante l'estinzione del nesso causale con

l'evento del 05.07.2013 al piede destro." (doc. 72; n.d.r. il corsivo

è della redattrice).

Successivamente l'assicurato ha consultato privatamente il 16 luglio 2015 il

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

della Clinica __________, il quale, nel relativo rapporto, dopo aver rilevato

che sulle radiografie non figuravano risultati patogeni ed aver posto la

diagnosi di "neuropatia post-traumatica

del nervus fibularis profundus destro", ha osservato quanto

segue: "(…) paziente di 54 anni

con probabilmente seguiti post-traumatici di una lesione del nervus fibularis

profundus sul dorso del piede destro, che sarebbero da accertare in maniera

specialistica approfondita da parte di un neurologo. Non condivido per nulla il

risultato neurologico eseguito in passato visto che il tunnel tarsale è

perfettamente libero e non presenta alcun segno di Tinel e non vedo neanche una

realtà anatomica dell'abductor hallucis brevis. La lesione del nervus fibularis

profundus sul dorso del piede è una lesione ragionevolmente possibile e

abbastanza frequente, sia su una contusione diretta, sia con una lacerazione

delle parti molli che sono molto scarse sul dorso del piede. La terapia dipende

dalla diagnosi precisa fatta da un neurologo. Essa comunque passerebbe da una

desensibilizzazione meccanica, farmacologica con infiltrazioni, oppure

chirurgica con una denervazione chirurgica del nervus fibularis profundus (…)."

(doc. 84; n.d.r. il corsivo è della redattrice).

Successivamente,

l'assicurato è stato sottoposto il 15 settembre 2015 ad una elettroneuromiografia

(ENMG) presso il __________ (doc. 93). In tale occasione il dr. med. __________,

vice primario responsabile dell'ambulatorio di neurologia e neurofisiologia

clinica di tale Istituto, ha osservato che lo "studio ENMG risulta normale, in particolare non si riscontrano

alterazioni a carico delle grandi fibre motorie e sensitive degli arti

inferiori. L'esame ad ago non mostra segni di sofferenza radicolare a carico

della muscolatura innervata dalle radici L4-L5-S1 a destra",

giungendo alla conclusione che "la

sintomatologia del paziente non si ascrive ad una problematica neurologica ma

piuttosto, in considerazione della riproducibilità del dolore all'assunzione

della posizione ortostatica, alla mobilizzazione della caviglia e alla

digitopressione, da una problematica ortoarticolare residua dal trauma del

2013. Per quel che riguarda l'iposensibilità all'arto inferiore destro, non

associata a un deficit a livello brachiale o craniale, né a segni piramidali,

s'interpreta piuttosto nel contesto di una soggettiva ipoestesia secondaria al

dolore cronico del paziente" (doc. 93; n.d.r. il corsivo è della

Considerandi

redattrice).

Nel proprio apprezzamento medico del 14 ottobre 2015 il dr. med. __________ ha

rilevato che: "per quanto riguarda lo

stato osseo e con gli esami strumentali molteplici sopradescritti ribadisco

quanto già segnalato nel mio apprezzamento medico del 07.04.2015, confermo con

probabilità preponderante l'estinzione del nesso causale con l'evento del

05.07.2013

al piede destro. Dopo effettuazione dell'esame specialistico

neurologico con ENG, EMG che era stato da me personalmente richiesto e

sopraccitato (data 16.09.2015), ribadisco l'estinzione del nesso causale anche

per la situazione neurologica. La valutazione clinica e lo studio ENMG

risultano normali, non si riscontrano alterazioni a carico delle fibre

motorio-sensitive degli arti inferiori. Non è comunque indicato assolutamente

un intervento chirurgico, come segnalato dal PD dott. med. __________. Confermo

quindi l'estinzione del nesso causale per piede, caviglia destra, sia dal punto

di vista osteo-legamentoso-cartilagineo che neurologico per i motivi

sopraddetti." (doc. 96; n.d.r. il corsivo è della redattrice).

Successivamente l'assicurato ha nuovamente consultato privatamente il 29

ottobre 2015 il dr. med. __________, il quale, nello scritto del 4 novembre

2015, ha osservato che: "1) il rapporto

di elettromiografia del 15.09.2015 conclude ad una problematica

osteo-articolare residua dal trauma del 2013. Questa affermazione può essere

rifiutata integralmente visto che non si basa su alcuna osservazione

oggettivabile ed conclusa da parte di un medico non competente in materia

ortopedica; 2) il rapporto della CO 1 del 26.10.2015 firmato dal Dr. __________

conclude in modo lapidario che non è indicato assolutamente un intervento

chirurgico come da noi indicato. Inoltre leggendo questo rapporto osservo che

l'assicuratore parla di disturbi psicogeni del signor RI 1 che non mi sembrano

essere stati accertati in alcun momento del decorso del paziente. Inoltre la CO

1.

afferma che i disturbi sono da attribuire esclusivamente ad una malattia

senza menzionare neppure una qualsiasi diagnosi; 3) concludo chiaramente che si

tratta di una denervazione evidente nella periferia del dermatoma del nervus

fibularis profundus e che a mio parere una revisione chirurgica in questa

regione è indicate, permettendo sia una neurolosi oppure una neurotomia e

trattamento anti-neuroma del nervo relativo, che di solito migliora

notevolmente la condizione dell'infortunato. " (doc. 101; n.d.r.

il corsivo è della redattrice).

Nel proprio apprezzamento medico del 19 novembre 2015 il dr. med. __________,

medico __________ nonché specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'apparato locomotore, ha rilevato che: "al punto numero 1 della lettera del dott. med. __________

del 04.11.2015 si potrebbe controbattere che come il neurologo non è competente

in materia ortopedica anche l'ortopedico non è competente in materia

neurologica. Al punto 2 il dott. med. Michels sostiene che in seguito ai

numerosi accertamenti eseguiti tra cui TAC - SPET-CT - risonanze magnetiche -

esami neurologici - non si sono mai evidenziati dei chiari ed evidenti fattori

di origine post-traumatica. Anche nell'ultimo rapporto del dott. __________ si

parla di una possibile microscopica lesione capsulare o possibile neuropatia

dei nervi fini superficiali della cute del piede. Patologia che secondo il mio

punto di vista sicuramente non giustifica i dolori importanti accusati

dall'assicurato che lo rendono inabile al lavoro in misura completa come

meccanico di precisione. Del resto anche alla Clinica __________ si esclude

qualsiasi ulteriore procedere terapeutico chirurgico. Devo inoltre ricordare

che il dott. __________ aveva effettuato un'infiltrazione delle articolazioni

con un notevole miglioramento della sintomatologia che è durata per ben 7 - 10

giorni. Ciò significa che la problematica deriva molto probabilmente da

un'alterazione intra-articolare e non da un problema neurologico che non

sarebbe stato assolutamente influenzato da infiltrazioni corticosteroidi

intra-articolari. Ricordo inoltre che nell'esame scintigrafico si erano messi

in evidenza delle alterazioni degenerative sia a livello del meso-piede, sia a

livello della tibiotarsica che probabilmente, in assenza di patologie

post-traumatiche evidenziate potrebbero essere la causa degli attuali disturbi.

In conclusione ritengo che gli attuali disturbi possono essere messi in

relazione causale soltanto possibile con l'infortunio del luglio del 2013 cioè

di più di due anni fa, concordo quindi con il dott. med. __________ che

ulteriori eventuali terapie e indagini vanno a carico della rispettiva Cassa

malati e che comunque per i soli postumi infortunistici l'assicurato può essere

sicuramente giudicato ulteriormente abile in misura completa."

(doc. 104; n.d.r. il corsivo è della redattrice).

Successivamente l'assicurato è stato nuovamente visitato il 12 gennaio 2016 dal

dr. med. __________, il quale, nel relativo rapporto del 13 gennaio 2016, dopo

aver confermato la propria valutazione del 16 luglio 2015 ribadendo la diagnosi

di "neuropatia post-traumatica del

nervus fibularis profundus destro", ha osservato di aver:

"eseguito una documentazione fotografica

della pelle dimostrando la differenza tra piede destro e sinistro."

(doc. 111; n.d.r. il corsivo è della redattrice).

Nel proprio apprezzamento medico del 16 febbraio 2016 il dr. med. __________,

dopo aver rilevato che lo specialista di fiducia dell'assicurato non prendeva

posizione in merito alle osservazioni già espresse nel proprio apprezzamento

del 19 novembre 2015, ha osservato che il dr. med. __________ rimaneva: "dell'opinione che si tratta di una lesione del nervo

fibulare profondo ma senza apportare nessuna giustificazione dal punto di vista

oggettivabile. Anche le fotografie allegate da me prese in considerazione,

secondo il mio punto di vista non dimostrano alcuna differenza cutanea tra il

piede destro e il piede sinistro. La macchia biancastra tra il I e il II dito

del piede destro è presente anche al piede sinistro. La problematica di cute

squamosa è presente anche nel piede contro-laterale e denota una problematica

più dermatologica o circolatoria piuttosto che di origine post-traumatica. Mi

sento quindi in grado di poter sostenere il mio apprezzamento del 19.11.2015

sostenendo la decisione del dott. med. __________ che ulteriori indagini e

terapie vanno a carico del la rispettiva Cassa malati in quanto non sono in

relazione preponderatamene probabile con gli esiti post-infortunistici del

05.07.2013

e che l'assicurato può essere giudicato sicuramente ulteriormente

abile in misura completa per gli stessi esiti." (doc. 116;

n.d.r. il corsivo è della redattrice).

Nella valutazione neurologica del 20 luglio 2016 il dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia e responsabile del gruppo di neurologia della __________

della CO 1 a __________, è giunto alla conclusione che "Aus neurologischer Perspektive kann eine

unfallbedingte Läsion des peripheren Nervensystems im Bereich der unteren

Extremität rechts durch den Unfall vom 05.07.2013 nicht mit dem Beweisgrad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Abgestützt auf die

medizinische Dokumentation lagen zeitnah zum Unfall keine Beschwerden oder

Befunde vor, die eine Läsion des Nervus tibialis oder Nervus peronaeus rechts

annehmen lassen. Zudem spricht der Beschwerdeverlauf mit offenbar zunächst

regredienten Beschwerden und zumindest vorübergehend erreichter voller

Arbeitsfähigkeit bis Oktober 2013 und anschliessend sekundärer erneuter Zunahme

der Beschwerden gegen eine unfallbedingte Ursache der Beschwerden auf

neurologischem Fachgebiet. Schliesslich wurde der Versicherte zweimal

fachärztlich neurologisch abgeklärt, ohne dass jeweils eine organische

Grundlage der Beschwerden nachgewiesen werden konnte. Ferner wechselte das

Beschwerdebild, zuletzt strahlten die Schmerzen vom Sprunggelenk nach proximal

in das gleichseitige Knie und die Hüfte aus. Sowohl die Beschwerden als auch die nicht

objektivierbaren Befunde auf neurologischem Fachgebiet waren in der Angabe

durch den Versicherten nicht konsistent.

Zusammenfassend ergeben sich damit grundsätzlich keine neuen Argumente

hinsichtlich der Kausalitätsbeurteilung und der unfallbedingten Diagnose auf

neurologischem Fachgebiet. An den kreis-ärztlichen Stellungnahmen kann

festgehalten werden. Auf neurologischem Fachgebiet können die Beschwerden nicht

erklärt werden. Eine unfallbedingte organische Grundlage der Beschwerden des

Versicherten auf neurologischem Fachgebiet kann nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit angenommen werden." (doc.

122; n.d.r. il corsivo è della redattrice).

2.10

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti che è

stata precedentemente riassunta ai consid. 2.8 e 2.9 (ed, in particolare, i

doc. 10, 17, 20. 29, 35, 37, 68 e 93), ritiene che i pareri espressi il 19

novembre 2015 (doc. 104) e il 16 febbraio 2016 (doc. 116) dal dr. med. __________,

medico __________ nonché specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'apparato locomotore, e il 20 luglio 2016 (doc. 122) dal dr.

med. __________, specialista FMH in neurologia e responsabile del gruppo di

neurologia della __________ della CO 1 a __________, ambedue specialisti delle

materie che qui ci occupano che vantano un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica, sulla base delle risultanze degli

accertamenti medici del caso a cui è stato sottoposto l'assicurato (tra cui:

radiografie, TAC, risonanze magnetiche, scintigrafia ossea trifasica,

elettroneuromiografie motorie) di cui si è già detto ai consid. 2.8 e 2.9, risultano

essere dettagliati e approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.7); ad essi va dunque attribuita piena forza

probante e possono validamente costituire da base al giudizio che questa Corte

è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli

ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di non meglio

precisati "ulteriori accertamenti medico-specialistici atti a determinare

l'eventuale diritto del signor RI 1 alle prestazioni garantite dalla LAINF",

così come postulato dal rappresentante del ricorrente nel gravame: cfr. doc. I

a pag. 8).

Del resto, le valutazioni degli specialisti dell'CO 1 non sono state smentite

da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

I rapporti del 4 novembre 2015 e del 13 gennaio 2016 del

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

della Clinica __________ (doc. 101 e 111; cfr. consid. 2.9), non

sono atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza delle valutazioni

chiare, esaurienti con argomentazioni diffuse e motivate, sviluppate il 19

novembre 2015 e il 16 febbraio 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, e il 20 luglio

2016.

dal dr. med. __________, specialista FMH in neurologia e responsabile del

gruppo di neurologia della __________ della CO 1 a __________ (doc. 104, 116 e

122; cfr. consid. 2.9), avvalorate dalle indagini strumentali agli atti (cfr.

consid. 2.8 e 2.9). Le considerazioni espresse dallo specialista ticinese non

appaiono quindi suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito ai

pareri del dr. med. __________ e del dr. med. __________.

In siffatte circostanze, anche la critica mossa dal

rappresentante del ricorrente all'operato dei medici fiduciari dell'CO 1 per

non aver visitato personalmente il suo assistito non può essere

condivisa da questa Corte.

In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la sintomatologia

presentata da RI 1 - a prescindere dalla discussione riguardante la diagnosi

(principalmente una "neuropatia post-traumatica

del nervo fibularis profundus destro" secondo lo specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia consultato privatamente

dall'assicurato ed in merito alle cui valutazioni questa Corte si è già

espressa poc'anzi rispettivamente dei "disturbi psicogeni" per

i medici dell'CO 1) -

non correla con un danno infortunistico oggettivabile.

In tale

contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente

(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure

DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Val qui la pena di puntualizzare altresì che i disturbi di cui soffre RI 1,

sono stati approfonditamente indagati, da tutti i profili possibili. Non vi è

pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce

nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

2.11

In assenza di un

sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente

fattispecie (cfr. consid. 2.10), occorre quindi effettuare, conformemente alla

giurisprudenza riportata al consid. 2.4, un esame specifico dell’adeguatezza, secondo

i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (DTF 115 V 133ss.).

Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, bisogna avantutto procedere

alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Nel caso concreto

l’assicurato, il 5 luglio 2013, stava lavorando presso le __________ di __________

con le scarpe anti infortunistica, allorquando, verso le 18.45, "gli è

caduto un cuscinetto della boccola, che pesa circa 15 kg, sul dorso del piede

destro" (cfr. doc. 2).

L’assicuratore infortuni

ha considerato l’infortunio subito dall’interessato quale classificabile nella

categoria intermedia ma al limite di quella inferiore e ritenuto che non può in

ogni caso essere ammessa la causalità adeguata, non essendo adempiuto nel caso

di specie alcun criterio (doc. 123).

Il TCA, alla luce della

dinamica oggettiva del sinistro ritiene che l’infortunio occorso all’assicurato

può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso

stretto.

In siffatte circostanze,

il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.

Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore

fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri (cfr. consid. 2.4).

In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della

categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre

dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso

causale adeguato.

Nel caso concreto pur

potendo riconoscere una certa spettacolarità e drammaticità all'evento in

esame, gli atti all'inserto non giustificano di ritenere le circostanze

concomitanti come particolarmente drammatiche o spettacolari ai sensi della

giurisprudenza (STF 8C_579/2011 del 5 dicembre 2011, c. 3.5.; STF 8C_949/2008

del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.; STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid.

2.4

).

Nell’infortunio del 5

luglio 2013, l’assicurato - che indossava le scarpe anti infortunistica (cfr.

doc. 2) - ha riportato una contusione medio-piede destro mentre, nel prosieguo,

ha denunciato dei dolori all'arto inferiore sinistro risultati privi di

sostrato organico oggettivabile (cfr. consid. 2.10). Il criterio in questione

implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro

particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo

attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di

un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del

18.

agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo

Tribunale, non si può quindi parlare di lesioni gravi o particolarmente

caratteristiche.

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure

insoddisfatto il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

Infatti l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di trattamenti farmacologici

(antalgici) e si è sottoposto a visite mediche soprattutto a scopo diagnostico,

il tutto eseguito su base ambulatoriale. Conformemente alla giurisprudenza,

provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008

del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci

antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non

fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Il TF ha

del resto ritenuto in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid.

3.3.3

(concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio

cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia) che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17

gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione

dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di

questo criterio, precisando che per la realizzazione del criterio della

specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze

decisamente più elevate.

Anche il criterio del

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha

raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno

2011.

consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo

criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF

8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4). Secondo la giurisprudenza federale

neppure un trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di

salute già esistenti, ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame

dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06

del 22 febbraio 2007 consid. 7.3).

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio della persistenza di dolori

somatici e quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta

alle lesioni fisiche, poiché questi criteri da soli - in presenza di un

infortunio di grado medio in senso stretto - non potrebbero comunque

giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p.

276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Ne consegue che i disturbi

all'arto inferiore sinistro denunciati da RI 1 a decorrere dal 14 gennaio 2015

non costituivano una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico che l'ha

visto vittima il 5 luglio 2013. Visto che l'obbligo a prestazioni

dell'assicuratore LAINF va negato facendo difetto l'adeguatezza, questa Corte

ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale

tra l’infortunio e il danno alla salute possa restare insoluta (cfr., in

proposito, SVR 3/2012 UV5 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

2.12

Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 14 gennaio 2015?

2.12.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.12.2

Nel caso di specie, dopo aver

raccolto agli atti l'apprezzamento medico del 19 novembre 2015 del dr. med. __________,

giusta il quale "gli attuali disturbi

possono essere messi in relazione causale soltanto possibile con l'infortunio

del luglio del 2013 cioè di più di due anni fa, concordo quindi con il dott.

med. __________ che ulteriori eventuali terapie e indagini vanno a carico della

rispettiva Cassa malati e che comunque per i soli postumi infortunistici

l'assicurato può essere sicuramente giudicato ulteriormente abile in misura

completa." (doc. 104; n.d.r. il corsivo è della redattrice), l'CO

1.

con decisione formale del 18 dicembre 2015, ha comunicato al rappresentante

dell'assicurato che "sentito nuovamente

il parere del nostro medico __________, confermiamo che non sussiste un nesso

causale certo o probabile tra l'evento del 5.07.2013 e i disturbi fatti

nuovamente valere dal gennaio 2015. Secondo la valutazione del nostro servizio

competente di Lucerna, i disturbi psicogeni lamentati dal signor RI 1, non sono

in relazione causale adeguata con l'infortunio citato in oggetto. Di

conseguenza gli stessi non danno diritto ad alcuna prestazione. Data la

situazione di fatto e di diritto, per quanto concerne i postumi di infortunio

dobbiamo confermare la chiusura dal 14 gennaio 2015 e rifiutare il diritto a

ulteriori prestazioni assicurative."(doc. 108; n.d.r. il

corsivo è della redattrice).

Dopo aver raccolto agli atti l'apprezzamento medico del 16 febbraio 2016 del

dr. med. __________, giusta il quale " Mi

sento quindi in grado di poter sostenere il mio apprezzamento del 19.11.2015

sostenendo la decisione del dott. med. Michels che ulteriori indagini e terapie

vanno a carico del la rispettiva Cassa malati in quanto non sono in relazione preponderatamene

probabile con gli esiti post-infortunistici del 05.07.2013 e che l'assicurato

può essere giudicato sicuramente ulteriormente abile in misura completa per gli

stessi esiti." (doc. 116; n.d.r. il corsivo è della

redattrice), l'CO 1 con decisione su opposizione del 21 luglio 2016 (doc. 123)

ha respinto l’opposizione interposta il 23 gennaio 2016 da RA 1 per conto

dell’assicurato (doc. 113), confermando la propria decisione del 18 dicembre

2015.

(doc. 108).

Dovendo fare astrazione

dai disturbi di cui soffre l'insorgente all'arto inferiore sinistro per i

motivi già detti (cfr. consid. 2.11), il TCA, attentamente vagliato l’insieme

della documentazione medica agli atti (in particolare, i doc. 10, 17, 20. 29,

35, 37, 68 e 93), osserva di non aver motivo di scostarsi da quanto deciso

dall'CO 1, confermando la chiusura della pratica per quanto concerne i postumi

di infortunio del 5 luglio 2013 a far tempo dal 14 gennaio 2015.

2.13

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti