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Decisione

35.2016.87

Plessopatia brachiale a sx. a seguito di un intervento laparoscopico eseguito in anestesia generale. Negata l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge (lesione del plesso brachiale costituisce un

8 settembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 22 novembre 2016, il

patrocinatore della ricorrente ha domandato la sospensione della procedura

nell’attesa di conoscere gli esiti della perizia commissionata all’Ufficio __________

(cfr. doc. IX + allegato), richiesta che è stata accolta da questa Corte (cfr.

doc. XI).

1.6. In data 28 giugno 2017,

l’avv. RA 1 ha informato il TCA che la __________ aveva nel frattempo rinunciato

a eseguire la perizia, ritenendo che la stessa non avrebbe contribuito a fare

chiarezza, e ha quindi chiesto che la causa venisse riattivata (doc. XIII +

allegato).

Il 10 agosto 2017, il

rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. XV +

allegati).

Da parte sua, la CO 1 ha

comunicato di non avere nuovi mezzi di prova da produrre e ha preso posizione

in merito al contenuto dello scritto 16 gennaio 2017 dell’Ufficio __________

(cfr. doc. XVI).

Ancora l’assicuratore

resistente, in data 31 agosto 2017, ha formulato alcune osservazioni riguardo

allo scritto 10 agosto 2017 dell’avv. RA 1 (cfr. doc. XIX).

Considerandi

2.1

Nella concreta evenienza, il

TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 era legittimata a negare la propria

responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato da RI 1, oppure no.

2.2

Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative

sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non

professionale e di malattie professionali.

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte".

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI

2000.

U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

2.5

La questione a sapere se un atto

medico costituisce, come tale, un fattore esterno straordinario ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 OAINF deve essere risolta sulla base di criteri medici

oggettivi.

Secondo la giurisprudenza

federale, il carattere straordinario di un atto medico è un presupposto la cui

realizzazione può essere ammessa soltanto in maniera restrittiva. È necessario

che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’atto medico si scosti

considerevolmente dalla pratica corrente in medicina e che implichi così

oggettivamente dei grossi rischi (SVR 1999 UV 9, p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF 118 V 61 consid. 2b, 284 consid. 2b).

La cura di una malattia

non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da parte

dell’assicuratore infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a titolo

eccezionale - costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi confrontati

a confusioni o a grossolani atti di imperizia o, ancora, a un pregiudizio

intenzionale, sul quale nessuno contava né doveva contare (cfr. SVR 2016 UV Nr.

32.

consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). D’altro canto, l’indicazione per

un intervento chirurgico non è criterio giuridico determinante per stabilire se

un determinato atto medico risponda alla definizione legale d’infortunio (cfr.

DTF 118 V 283).

Per rispondere alla

domanda riguardante l’esistenza di un infortunio, ai sensi del diritto

assicurativo, è irrilevante sapere se la violazione delle regole dell’arte di

cui risponde il medico implichi una responsabilità (civile o di diritto

pubblico). Analogo discorso vale nei confronti di una eventuale sentenza penale

che sanziona il comportamento del medico (RAMI 1993 U 159 p. 33, consid. 2b).

In ossequio a questi

principi, la giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso l’esistenza di un

infortunio in caso di confusione in materia di gruppi sanguigni o in materia

d’agenti anestetici (DTFA 1961, p. 206, consid. 2a), in caso di un cumulo di

errori durante un’angiografia (consid. 4 e 5 non pubblicati della DTF 118 V

283) o durante un’anestesia (iniezione troppo rapida di due sostanze; RAMI 1993

U 176, p. 201), se nel togliere un catetere introdotto nella vescica, il medico

non verifica se esso è completo, di modo che un pezzo di notevole lunghezza è

rimasto nel corpo del paziente (RAMI 2003 U 492, p. 371ss.) oppure ancora nel

caso di una lesione del nervo mediano in occasione di una presa di sangue (cfr.

STF 8C_526/2007 del 29 aprile 2008).

Per contro, il TFA ne ha

negato l’esistenza riguardo alla perforazione della sclerotica in occasione di

un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI 1990, n. 1), trattandosi

della scelta, assai discutibile, di una tecnica operatoria (RAMI 1988, U 36, p.

42), in caso di lesione

della base cranica anteriore, ciò che ha provocato un'emorragia a livello del

cervello frontale, in occasione di un intervento operatorio nelle cavità nasali

laterali (SVR 1999 UV 9, p. 27 ss.), nel

caso di lesione del nervo della mano nel corso di un’operazione specialmente

difficile e delicata, su un terreno di cicatrici la cui anatomia era modificata

da multiple operazioni precedenti (DTF 121 V 35), in caso di lesione del nervo

alveolare provocata dall’estrazione di un dente del giudizio inferiore incluso,

senza formulazione di una diagnosi pre-operatoria (RDAT 2002 II n. 90 p. 336),

nel caso della lesione da taglio di un nervo spinale durante l’intervento

operatorio di asportazione di un’ernia discale (STF 8C_947/2012 del 13 febbraio

2013.

consid. 4.3), trattandosi della lesione dell’uretere sinistro durante un

parto eseguito con taglio cesareo (STF 8C_3/2014 del 4 aprile 2014 consid.

4.

), in una fattispecie in cui, in corso d’operazione, il medico aveva esteso

la procedura d’intervento, prevista e approvata dall’assicurata, a un ulteriore

segmento della colonna vertebrale (SVR 2015 UV Nr. 17 consid. 3.4), oppure

ancora in un caso in cui a un’assicurata erano state praticate due iniezioni di

Kenacort-A40 nel cuoio capelluto, sebbene non fossero indicate per il

trattamento delle cefalee (STF 8C_656/2016 del 2 agosto 2017 consid. 4.2).

Per una panoramica dei

casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato, l’esistenza di un

fattore esterno straordinario, si veda pure la SVR 2009 UV Nr. 47 p. 166 ss.

Da parte sua, in una

sentenza 35.2004.41 dell’8 marzo 2005, cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, nel

caso di un’assicurata che, nell’ambito di un intervento di varicectomia alla

gamba sinistra, aveva lamentato una lesione della radice S1 a seguito di

un’imperizia compiuta dall’anestesista, che aveva colpito con

l’ago la radice nervosa in questione.

2.6

Nel caso di specie, secondo questa

Corte, va considerato accertato che RI 1 ha lamentato uno plessopatia

brachiale a sinistra. Si sono in effetti espressi in questo senso il dott. __________,

Capoclinica di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. S:

“La miografia mirata, con approccio più prossimale, ma anche in muscoli

esaminati in passato, mostrava secondo documentazione scritta, a distanza di

tre mesi, chiari segni di denervazione acuta, ciò che, tenuto in considerazione

dei muscoli esaminati, è compatibile con una patologia del plesso brachiale

sx. Come già discusso in passato, tale patologia, che alla luce del

decorso clinico e delle indagini paracliniche effettuate, rimane la più

probabile, avrebbe coinvolto più porzioni del plesso.” – il corsivo è del

redattore), i dottori __________ e __________, specialisti in neurologia presso

la __________ di __________ (doc. U, p. 2: “Anamnestisch,

klinisch und elektrophysiologisch erfreulicher Verlauf nach kompletter

Armplexusparese links, die nach einer vierstündigen Operation (08/2014)

aufgetreten ist.” – il corsivo è del redattore), come pure il dott. __________,

Primario di medicina manuale e interventistica reumatologica presso la

succitata clinica __________ (doc. W, p. 2: “Klinisch zeigen

sich ganz klar Hinweise für eine Plexopathie bei kompletter Plexus

brachialis-Läsion mit Betonung des unteren Plexus.” – il corsivo è del

redattore).

D’altro

canto, va pure ritenuto assodato che la patologia in questione si è prodotta a

causa di un errato posizionamento della ricorrente allorquando si

trovava sotto anestesia generale.

Tale circostanza trova

conferma nella documentazione medica agli atti, segnatamente nel rapporto di

uscita 25 agosto 2014 dell’Ospedale __________ di __________ (doc. B, p. 2:

“L’intervento si è svolto in data 21.08.2014 senza complicazioni

intraoperatorie. Nell’immediato post operatorio la paziente sviluppa una

parestesia e paresi all’arto superiore sinistro ad esclusione

dell’articolazione della spalla. Viene contattato il Dr. __________ [Capo del

Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, n.d.r.], che

seguiva la paziente anche a domicilio, il quale attribuisce l’evento ad uno stiramento

del plesso brachiale sinistro, su posizione intraoperatoria.” – il

corsivo è del redattore) e nel referto 26 giugno 2015 del dott. Hämmerle (doc. W, p. 2: “Wir möchten hiermit nochmals in aller deutlichkeit

bestätigen, dass die regrediente Plexopathie mit grosser Wahrscheinlichkeit

im Zusammenhang mit der Narkose während der Rektozelen-Operation am 21.08.2014

steht, …” – il corsivo è del redattore).

In

queste condizioni, il TCA ritiene superfluo dar seguito alla richiesta

ricorsuale d’allestimento di una perizia medica volta alla definizione della

causa del danno alla salute riportato dall’assicurata (cfr. doc. XV, p. 2),

precisato che nel diritto delle assicurazioni sociali basta che i fatti

rilevanti vengano dimostrati con il grado della verosimiglianza preponderante.

Al riguardo, non può

essere ignorato che anche __________, a cui si erano rivolte le parti (la CO 1

in qualità d’assicuratore RC dell’__________ e la ricorrente – cfr. doc. IX),

ha sconsigliato l’esecuzione di una perizia medica, in quanto essa non sarebbe atta

a fornire maggiori elementi di valutazione rispetto a quelli che già emergono

dalla documentazione a disposizione (cfr. allegato al doc. XIII: “L’operazione

è stata palesemente eseguita secondo le consuete modalità e nel normale

rispetto dell’obbligo di diligenza. Finora non è stato possibile chiarire se i disturbi

insorti dopo l’operazione siano davvero attribuibili all’operazione, anche una

perizia chirurgica non può fare chiarezza in merito.” – il corsivo è del

redattore).

Del resto, lo stesso assicuratore

convenuto ha esplicitamente riconosciuto che all’origine della plessopatia vi è

stato un “… errore di posizionamento durante l’intervento chirurgico (“Lagerungsfehler”).”

(cfr. doc. A, p. 5).

2.7

Chiamato ora a

pronunciarsi, alla luce dei precedenti

giurisprudenziali elencati al considerando 2.5., questo Tribunale

ritiene che l’aver posizionato in modo non appropriato l’assicurata in

occasione dell’intervento chirurgico dell’agosto 2014, non sia

costitutivo di un’imperizia grossolana e straordinaria.

In questo contesto, occorre

considerare che con la nota lesione del plesso brachiale sinistro sopravvenuta

nel corso di un intervento operatorio praticato in anestesia generale, si è realizzato

un rischio ben conosciuto, anche se non particolarmente frequente, in caso

d’esecuzione di questo atto medico. Non si può insomma sostenere che si sia

trattato di un atto d’imperizia su cui nessuno contava né doveva contare.

Ad esempio, nell’articolo

“Brachial plexopathy in laparoscopic-assisted rectal surgery: a case series”,

apparso in Techniques in Coloproctology, giugno 2013, vol. 17, pp. 293-297, J.

Eteuati e altri riferiscono che le plessopatie brachiali possono essere causate

da un malposizionamento del paziente durante l’operazione, allorquando i

meccanismi di protezione del corpo sono annullati dall’anestesia generale. Essi

precisano che la patologia in questione costituisce la seconda più frequente

lesione neurogena in pazienti anestetizzati. Gli autori riferiscono di aver

eseguito, durante il periodo 2005-2010, 548 resezioni colorettali con tecnica

laparoscopica, rilevando che l’incidenza relativa di plessopatie brachiali è

stata di circa l’1%.

D’altro canto, J.S. Uribe

e altri affermano che il malposizionamento del paziente durante un’operazione

costituisce il principale fattore determinante l’insorgenza di lesioni del

plesso brachiale post-operatorie (J.S. Uribe e altri, “Brachial plexus

injury following spinal surgery: a review”, Journal of Neurosurgery: Spine,

ottobre 2010, vol. 13, pp. 552-558).

A titolo di confronto, è

utile segnalare che, nella fattispecie di cui alla STCA 35.2004.41 succitata

(cfr. supra, consid. 2.5.), il rischio relativo di lesioni radicolari

nel caso delle anestesie spinali, era del 0.8-0.02%.

2.8

In esito alle considerazioni

che precedono e sulla scorta della giurisprudenza federale estremamente

restrittiva, questa Corte deve concludere che la complicazione in cui è incorsa

RI 1 non è costitutiva di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

Il suo ricorso deve

pertanto essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti