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Decisione

35.2016.88

Rettam.l'assic.LAINF ridotto del 30% le prest.in contanti ad ass.che con la sua moto,dopo aver compiuto 2 insensate impennate,ha colliso con un'auto riportando politrauma.MP emesso un decr.d'accusa.Gi

9 marzo 2017Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ 21 ottobre 2014;

reato previsto

dell’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1

LCStr., 4 cpv. 1 ONC”

e ne ha proposto la

condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni, e una multa di fr. 500.-. (cfr. doc. 47c)

Il 3 febbraio 2017 la

Sezione della circolazione per questo e per un altro episodio avvenuto il 28

giugno 2016 (circolava con pneumatici anteriore e posteriore privi di

sufficienti rilievi anti scivolanti) e tenuto pure conto di due precedenti

revoche della licenza di condurre (1 mese nel 2008 e 2 mesi nel 2009), ha

inflitto ad RI 1 una revoca di 4 mesi della licenza di condurre veicoli a

motore per il periodo 4 aprile al 3 agosto 2017 (cfr. consid. 1.8.).

Con Decreto di accusa DA

627/2015 del 9 febbraio 2015 il Procuratore Pubblico __________ ha ritenuto __________

colpevole di:

" (…).

infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura __________ targata __________,

nell’atto di svoltare a sinistra in fase di preselezione, negligentemente

omesso di avvistare per tempo il motoveicolo __________ targato __________

condotto da RI 1 sopraggiungente sulla sua sinistra, contribuendo in tal modo a

cagionare la collisione fra i rispettivi veicoli,

fatti avvenuti a __________ il 21.10.2014;

reato previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26

cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 3 LCStr., 3 cpv. 1, 13 cpv. 2, 14 cpv. 1 ONC; (…)”

(Doc. F)

Chiamato

ora a pronunciarsi alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che

confermare l’operato di CO 1, la quale, dopo avere constatato che si è in

presenza di un delitto ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, ha ridotto le

prestazioni in contanti sulla base dell’art. 37 cpv. 3 LAINF.

In

occasione dell’incidente del 21 ottobre 2014, RI 1 ha infatti effettuato “due

insensate e sproporzionate accelerazioni tali da fare impennare il veicolo ciò

che costituisce una grave violazione delle regole della circolazione stradale”

(cfr. consid. 2.3.).

Contrariamente

all’opinione del rappresentante dell’assicurato – il quale sostiene che sarebbe

stato __________ ad investire RI 1 non avendolo visto mentre effettuava una

manovra a sinistra in preselezione (cfr. doc. H e consid. 1.4) – la perizia

dell’ingegner __________ del 21 luglio 2015 (cfr. doc. D) non contiene nessun

elemento atto a smentire la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia

Cantonale e dal Procuratore Pubblico, sulla base delle dichiarazioni dei testi,

a proposito della doppia accelerazione con impennata effettuata dal ricorrente (cfr.

consid. 1.4.).

Riguardo

alla velocità del motoveicolo va anzi sottolineato che, sebbene il limite

massimo fosse di 50 km/h, lo stesso assicurato ha dichiarato alla Polizia che

“probabilmente non circolavo a 50 km/h ma sono convinto che la mia velocità fosse

Considerandi

comunque inferiore agli 80 km/h”, mentre l’ing. __________ ha concluso che “al

momento dell’impatto la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h, mentre

l’automobile procedeva a 17-20 km/h. Tenuto conto delle modalità di percezione

della situazione di pericolo, nel caso in esame la velocità accertabile per la

motocicletta in fase di avvicinamento è di 56-78 km/h. La tipologia di manovra

di svolta operata dal protagonista __________ rientra nei canoni di una manovra

mediamente compiuta dagli automobilisti. Va tuttavia osservato che quando

l’automobilista ha deciso di dare inizio alla sua manovra di svolta, la

motocicletta si trovava a 61-92 metri da lui.” (doc. D, pag. 12).

È

vero che nella perizia si afferma che “la situazione di pericolo – in tale

circostanza – va considerata chiaramente riconoscibile; manca tuttavia il tempo

materiale al motociclista per mettere in opera la frenata d’emergenza” (doc. D,

pag. 10), è però altrettanto vero che il perito non dice nulla sui motivi per i

quali l’assicurato si è trovato nelle condizioni di non poter effettuare la

frenata d’emergenza.

Infine,

ma non da ultimo, va evidenziato che l’assicurato, nato nel 1982, ha già subìto

in passato due revoche della licenza di circolazione (cfr. consid. 1.8.).

Va

ancora aggiunto che il comportamento dell’altra persona coinvolta

nell’incidente della circolazione, che pure è stata sanzionata con una multa di

fr. 300.-- (cfr. consid. 2.4.), non è tale da interrompere il nesso di

causalità tra il comportamento del ricorrente e l’incidente (cfr. STF

8C_465/2013 del 4 marzo 2014; STCA 35.2015. 85 del 3 febbraio 2016; per un

diverso caso, cfr. la STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010).

2.6

Per quanto attiene all'entità

della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle

prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al

sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per

superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere

conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione

familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid.

2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non

è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o

civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Va, comunque, sottolineato che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi della valutazione dell'amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52

consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2; STFA del 16 ottobre 2001

nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98;

RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V

75.

consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U

63.

p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Nei casi di violazione

delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano

di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%

(cfr. STCA 35.2013.42 del 9 ottobre 2013; STF 8C_881/2014 del 12 maggio 2015; DTF

126.

V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243;

RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew,

Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).

Nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le

prestazioni in contanti del 30%.

Tale

riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicuratore contro gli

infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. STFA U 349/04 del 20 dicembre

2005.

e U 31/02 del 17 marzo 2003; STCA 35.2015.85 del 3 febbraio 2016,

35.2014.115

del 28 maggio 2015 e 35.2013.79 del 26 febbraio 2014, nella quale questo

Tribunale ha confermato una riduzione del 30% nel caso di un assicurato che

aveva superato i limiti di velocità e si era distratto girandosi verso il suo

passeggero per chiedere una sigaretta).

La decisione

su opposizione del 25 agosto 2016 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti