35.2016.88
Rettam.l'assic.LAINF ridotto del 30% le prest.in contanti ad ass.che con la sua moto,dopo aver compiuto 2 insensate impennate,ha colliso con un'auto riportando politrauma.MP emesso un decr.d'accusa.Gi
9 marzo 2017Italiano58 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.88
DC/sc
Lugano
9 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 ottobre 2014 RI 1,
attivo in qualità di __________ presso la ditta __________ di __________ – e
per questo assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 – ha subìto, secondo
quanto riportato nella notifica di sinistro LAINF del 21 ottobre 2014, un
“incidente in moto” (doc. 1), riportando “un politrauma, fratture
maxilofacciali, escoriazioni varie e la frattura del bacino” (doc. 3).
Rispondendo in data 31
ottobre 2014 al “Questionario: infortunio con motocicletta” dell’assicuratore
infortuni, l’assicurato ha spiegato che “stava circolando regolarmente sulla
strada cantonale quando un’auto che proveniva dalla direzione opposta ha
svoltato a sinistra provocando la collisione”. Nel questionario figura pure l’indicazione
che “il signor RI 1 non ricorda bene la dinamica in quanto ha subito uno shock
con relativa perdita della memoria” (doc. 13).
L'assicuratore
contro gli infortuni ha assunto il caso.
Con
decisione su opposizione del 25 agosto 2016, CO 1 ha confermato la precedente
decisione del 13 luglio 2016 (doc. 46) con la quale aveva ridotto del 30% le
prestazioni in contanti, ritenuto che dall’incarto ottenuto dal Ministero
Pubblico e, in particolare, dal decreto di accusa del 9 febbraio 2015 emesso
dal Procuratore pubblico competente nei confronti di RI 1, è risultato che
quest’ultimo è stato ritenuto colpevole di una grave infrazione delle norme
della circolazione, per aver circolato con il motoveicolo __________,
effettuando due insensate e sproporzionate accelerazioni tali da fare impennare
il veicolo.
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione su opposizione impugnata
venga annullata e che gli venga riconosciuto il pieno diritto a prestazioni in
contanti, senza alcuna decurtazione.
Il patrocinatore
dell’assicurato sostiene che l’esclusiva colpa dell’incidente è
dell’automobilista (__________) il quale, mentre svoltava a sinistra in
preselezione, l’ha investito.
Egli ricorda che quando ha
ricevuto il decreto d’accusa del 9 febbraio 2015 il ricorrente era malato e non
ha potuto ritirare l’invio raccomandato e che con un decreto del 21 agosto 2015
il Presidente della Pretura penale ha pronunciato per soli motivi formali
l’irricevibilità dell’opposizione per tardività contro il decreto d’accusa ed
ha pure respinto l’istanza di restituzione del termine.
Allo stesso risultato è poi
giunta la Corte dei reclami penali, con sentenza del 26 ottobre 2015. Il 21
gennaio 2016 anche la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto
un’istanza di revisione.
Il
patrocinatore dell’assicurato ritiene che decisive, nella presente fattispecie,
siano le conclusioni di una perizia prodotta davanti alla Corte dei reclami
penali:
" (…)
Già in quella sede ha presentato la relazione peritale 21
luglio 2015 dello __________ di __________ (allegato D alle osservazioni 5
agosto 2016 inviate a CO 1), fatta allestire di comune accordo tra il
sottoscritto legale e il signor __________ della spettabile __________
(compagnia di assicurazione responsabilità civile dell'altro protagonista
dell'incidente della circolazione, signor __________) che ha formalmente
conferito il relativo mandato.
Dalla perizia commissionata dalla controparte emerge
inequivocabilmente che al momento dell'impatto la motocicletta viaggiava ad una
velocità di 53-62 km/h (56-78 km/h in fase di avvicinamento), che - tenuto
conto del margine di tolleranza - non comporterebbe neppure l'inflizione di una
semplice multa disciplinare al signor RI 1.
In sostanza gli accertamenti riportati nel rapporto di polizia
si sono rivelati assolutamente errati e fuorvianti e le conclusioni cui è
giunto il Procuratore pubblico sono destituite di ogni fondamento.
(…)
Si precisa che la perizia è stata commissionata dalla
controparte, segnatamente dal signor __________ della __________ (compagnia di
assicurazione responsabilità civile dell'altro protagonista dell'incidente
della circolazione, signor __________) che ha formalmente conferito il relativo
mandato.
Non si tratta quindi semplicemente di una perizia di parte, ma di
una "perizia di controparte".
Come già detto, il responso della perizia dell'__________ (allegato
D alle osservazioni 5 agosto 2016 inviate a CO 1), successivo al decreto
d'accusa ma riferito a fatti antecedenti l'emanazione del decreto d'accusa, non
era noto all'istante e per questo motivo non era stato possibile sottoporlo al
Procuratore pubblico prima del 9 febbraio 2015 e non lo sarebbe stato neppure
con l'opposizione.
In sostanza gli accertamenti riportati nel rapporto di polizia,
che sono stati posti alla base del decreto d'accusa, si sono rivelati
assolutamente errati e fuorvianti e le conclusioni cui è giunto il Procuratore
pubblico sono destituite di ogni fondamento. Giova rilevare che il decreto
d'accusa nei confronti del signor RI 1 è stato emanato senza che sia stata
ordinata una perizia giudiziaria, quando le circostanze, ovverossia la gravità
dell'incidente (lesioni gravi), lo avrebbero imposto.
La perizia dell'ing. __________ (il massimo esperto in
ambito di incidenti della circolazione stradale in Ticino) è un mezzo di prova
importante, significativo e risolutivo, che ha stabilito che al signor RI 1 non
è imputabile alcuna colpa.
Prova ne è che, come già detto, la __________ ha proceduto
all'INTEGRALE liquidazione del sinistro a favore del signor RI 1 (allegato G
alle osservazioni 5 agosto 2016 inviate a CO 1).
Contrariamente a quanto sostenuto PER LA PRIMA VOLTA da CO 1,
non corrisponde al vero che sarebbe "altresì pacifico che al conducente
dell'autovettura non possa essere contestata qualsivoglia infrazione"
(decisione impugnata, pag. 6, consid. 15.4.). Infatti nei confronti del signor __________
è stato emanato un decreto d'accusa per infrazione alle norme della
circolazione (doc. F), a dimostrazione e conferma del fatto che nel suo agire è
stata ravvisata una chiara negligenza di rilevanza penale, che nella perizia
allestita dall'Ingegner __________ si è poi rivelata essere l'unica causa
dell'incidente.
Ne consegue che la riduzione del 30% delle prestazioni in contanti
effettuata da CO 1 è ingiustificata ed arbitraria.” (Doc. I pag. 3 e 6)
1.3. Nella
sua risposta del 4 ottobre 2016, l’CO 1 ha proposto di respingere integralmente
il ricorso, ribadendo che l’assicurato ha violato le elementari regole di
prudenza, circostanza non smentita dalla perizia __________ e che esiste un
nesso di causalità tra il comportamento del motociclista e l’incidente:
" (…)
Ora, dalla perizia dell'ing. __________, appare come "...
L'automobile ha subito un'introflessione sul fianco destro all'altezza del
montante B, con un maggiore interessamento della portiera anteriore … Sulla
base della conformazione dei danni, l'angolo tra i veicoli al momento della
collisione era di circa 50° - 60° ..." (cfr. perizia 21 luglio 2015,
pag. 4). Pure interessante osservare, sempre a mente del citato perito, che "...
al momento della collisione la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h
mentre la Mercedes procedeva a circa 17-20 km/h ..." (cfr. perizia 21
luglio 2015, pag. 8). A dette risultanze necessita ritenere la conformazione
della strada percorsa dalla moto, cioè un chiaro rettifilo nonché le condizioni
in essere sul teatro dell'incidente per così affermare che il signor RI 1 avrebbe
avuto l'opportunità di riconoscere un'evidente situazione di pericolo così
da concretizzare una condotta adeguata tesa ad evitarla: la perentoria
conclusione cui giunge il signor RI 1 appare dunque discutibile e di certo non
può essere, assolutamente, condivisa. Del resto, a prescindere dalla critica
fondata sul decreto d'accusa emanato nei confronti del signor __________, di
certo, viste le oggettive risultanze del referto peritale, il signor RI 1 non
ha provato, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante,
che l'incidente avrebbe comunque avuto luogo causa la condotta del detentore
dell'autovettura. Il signor RI 1 non ha neppure indicato quali manovre avrebbe
messo in essere per evitare l'impatto con l'autovettura. Pure l'argomentazione
del ricorrente relativa al risarcimento riconosciuto dall'assicuratore RC del
conducente dell'autoveicolo, di cui a doc. G allegato all'opposizione 5 agosto
2016, necessita una precisazione di fondo e meglio, il doc. G non è altro che
una liquidazione proposta a tacitazione di qualsivoglia pretesa e, come tale,
trattasi di una proposta d'accordo che – a differenza di quanto il ricorrente
sostenga – è ben lungi dal poter essere equiparato ad un riconoscimento di
responsabilità esclusiva a carico del signor __________ per l'incidente in
narrativa poiché l'essenza dell'accordo è, solo ed esclusivamente, di natura
pecuniaria, cioè una semplice transazione ove le parti rinunciano,
volontariamente, a ricercare le reciproche effettive responsabilità
prediligendo una spedita e celere "liquidazione" del sinistro.
10.3.
Per quanto concerne la fondatezza o meno del principio della
riduzione delle prestazioni in contanti. A mente di parte convenuta, tutto
lascia concludere all'esistenza di un chiaro nesso di causalità tra la guida
del signor RI 1 e la realizzazione dell'incidente (e relative conseguenze):
su detto aspetto trova giustificazione la riduzione delle prestazioni
pecuniarie. Riassumendo, a prescindere dalle considerazioni espresse dal signor
RI 1 circa il succitato Decreto, la presente fattispecie è, indiscutibilmente,
caratterizzata dalla presenza di una serie di circostanze univoche che
lasciano trasparire, a carico del signor RI 1, una violazione intrinseca delle
più elementari norme di condotta e meglio l'art. 26 cpv. 1 LCStr che prevede
come "ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle norme stabilite"; l'art. 31 cpv. 1 LCStr. che dispone come "il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza"; pure calzante l'art. 32 LCStr,
prima frase, che prevede come "la velocità deve sempre essere adattata
alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,
come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità".
(…)” (Doc. III pag. 7 e 8)
1.4. Il
18 ottobre 2016 il patrocinatore dell’assicurato ha inoltrato uno scritto al
TCA nel quale ha innanzitutto sottolineato che “se il Procuratore pubblico
fosse stato a conoscenza del responso della perizia dell’ing. __________, non
avrebbe sicuramente emanato il decreto d’accusa 9 febbraio 2015 nei suoi
confronti” (doc. I, pag. 2).
Egli ha poi rilevato che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’assicuratore contro gli infortuni, dalla
perizia __________ emerge senza ombra di dubbio che il ricorrente il 21 ottobre
2014 non ha commesso nessuna negligenza:
" (…)
i. "(...)
al momento della collisione la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h
mentre la __________ procedeva circa 17-20 km/h" (perizia, pag. 9);
ii. "(...)
la velocità d'impatto (53-62 km/h) può essere considerata corrispondente alla velocità
di avvicinamento" (perizia, pag. 10)
iii. "In
tal caso un secondo prima della collisione la motocicletta si sarebbe trovata a
15/17 metri dal punto di impatto" (perizia, pag. 10);
iv. "Ritenuta
la partenza da fermo operata dal protagonista __________ e le modalità
d'accelerazione considerate al capitolo precedente, un secondo prima della
collisione la vettura aveva percorso circa 3 metri e, con una velocità di 11
km/h si trova nella posizione riportata di seguito" (perizia, pag. 10);
v. "La
situazione di pericolo - in tale circostanza - va considerata chiaramente
riconoscibile; manca tuttavia il tempo materiale il motociclista per mettere in
opera la frenata di emergenza". (perizia, pag. 10).
Detto in altre parole, il perito afferma inequivocabilmente che in
siffatte circostanze, pur procedendo regolarmente il motociclista non ha avuto
alcuna possibilità di evitare l'impatto.
È evidente che il signor RI 1 ha avuto l'opportunità di
riconoscere la situazione di pericolo solo nel momento in cui il signor __________
ha improvvisamente e inaspettatamente deciso di tagliargli la strada e che
l'incidente ha avuto luogo unicamente a causa della condotta del conducente
dell'autovettura.
Cosa poteva fare il signor RI 1 per evitare l'impatto con
l'autovettura? Assolutamente niente!!! (…)” (Doc. V pag. 3 e 4)
Il
patrocinatore dell’assicurato ha poi rilevato che la __________ ha risarcito il
danno proprio perché la perizia __________ ha stabilito che ad RI 1 non è
imputabile alcuna responsabilità per l’incidente ed ha affermato che il fatto
che “la moto abbia “incocciato nella vettura condotta dal signor __________
(…) in zona centrale del veicolo” è semplicemente la conseguenza del fatto
che quest’ultimo ha “tagliato la strada” al signor RI 1” (doc. V pag. 5).
1.5. Il 25 ottobre 2016 il
patrocinatore dell’assicuratore contro gli infortuni ha confermato le
precedenti conclusioni, che risulterebbero anzi rafforzate, rilevando che:
" (…)
In buona sostanza, rifacendosi alle risultanze della perizia, il
ricorrente cerca di motivare la propria tesi. Di certo, dal referto peritale,
si deduce che la velocità del signor RI 1 fosse di 53-62 km/h e che la velocità
d'impatto stimata fosse tra i 53-62 km/h. Pure ricordata la partenza da fermo
del conducente del veicolo e la circostanza che ad una velocità di 11 km/h
detto veicolo aveva percorso 3 metri (cioè una buona parte della carreggiata).
Dal verbale d'interrogatorio del signor RI 1, oggettivamente, si
deduce che il limite di velocità su quel tratto di strada è di 50 km/h, che
prima dell'impatto il ricorrente aveva percorso 150 metri di strada
perfettamente dritta (dall'uscita della rotonda al luogo dell'incidente) e da
ultimo che la visibilità in quel momento era perfetta. Certo, in detto verbale,
il signor RI 1 specifica che i ricordi dell'incidente erano frammentari ... ma
che avrebbe fatto l'impossibile per "schivare il veicolo".
Procediamo ora ad una stringata ed oggettiva disamina dei dati a
disposizione. Di certo, si può affermare che il signor RI 1 circolava a
velocità inadeguata. Pure pacifico che la differenza di velocità tra quella
consentita (50 km/h) e quella stimata (53-62 km/h) comporta un più ampio spazio
di frenata. Interessante è pure rilevare che dall'uscita della rotonda – cioè a
150 metri dal luogo dell'impatto – il signor RI 1 non abbia né visto il veicolo
fermo, né abbia avuto il tempo di rallentare (velocità d'impatto stimata tra i
53-62 km/h). Quest'ultima considerazione rapportata alla testimonianza della
signora __________ (cfr. verbale d'interrogatorio 23 dicembre 2014) lascia
planare il legittimo dubbio che le velocità stimate lo siano state "per
difetto". Ma non solo. Circa le condizioni della moto è interessante
rilevare, sempre dagli atti disponibili, che il signor RI 1 abbia ricevuto un
avviso di contravvenzione per "Guida di un veicolo a motore con uno
pneumatico difettoso (art. 58 cpv. 4 OETV)". L'art. 58 cpv. 4 OETV
prevede che "La tela degli pneumatici a pressione d'aria non deve
essere sciupata o scoperta. Su tutta la larghezza del battistrada gli
pneumatici devono presentare un profilo di almeno 1,6 mm di profondità". Certo,
può sicuramente succedere di "viaggiare sulla tela" ma ciò
lascia pure supporre un uso piuttosto intenso del mezzo meccanico nonché una
certa trascuratezza. (…)” (Doc. VII)
1.6. Il
4 novembre 2016 il patrocinatore del ricorrente ha rilevato:
" (…)
a) “Di
certo, si può affermare che signor RI 1 circolava a velocità inadeguata".
Con questa affermazione mette in
dubbio il responso della perizia dell'ing. __________, senza però indicare
sulla base di quali dati tecnici e oggettivi sia giunta a questa conclusione.
b) “Pure
pacifico che la differenza di velocità tra quella consentita (50 km/h) e quella
stimata (53-62 km/h) comporta un più ampio spazio di frenata".
Premesso che in caso di dubbio la
velocità massima effettiva (senza contare il margine di tolleranza) che si può
imputare al signor RI 1 sarebbe quella di 53 km/h, CO 1 dovrebbe vergognarsi
quando afferma che per 3 km/h in più del consentito lo spazio di frenata
sarebbe stato maggiore, ravvisando in questo modo una negligenza da parte del
motociclista.
Il perito ha spiegato molto bene quali
sono state le circostanze dell'incidente ed ha anche spiegato perché il
motociclista non ha potuto evitare la collisione, giungendo alla conclusione
che
“la situazione di pericolo – in
tale circostanza – va considerata chiaramente riconoscibile; manca tuttavia il
tempo materiale al motociclista per mettere in opera la frenata di
emergenza".
Si ribadisce per l'ennesima volta che
il signor RI 1 procedeva a velocità adeguata e deve sicuramente avere visto
l'automobile del signor __________ davanti a sé, ma mai e poi mai si sarebbe
immaginato che questi gli avrebbe tagliato la strada invadendo la sua corsia di
marcia.
c) “Quest'ultima
considerazione rapportata alla testimonianza della signora __________ (cfr.
Verbale d'interrogatorio 23 dicembre 2014) lascia planare il legittimo dubbio
che le velocità stimate lo siano state per difetto”. Ma non solo. Circa le
condizioni della moto è interessante rilevare, sempre dagli atti disponibili,
che il signor RI 1 abbia ricevuto un avviso di contravvenzione per “Guida di un
veicolo a motore con uno pneumatico difettoso (...)".
Ci scusi se si fa un po' di ironia,
ma con questa affermazione l'unica cosa che plana sono la correttezza e la
credibilità di __________.
In primo luogo la signora __________
non è un testimone oculare, per cui la sua dichiarazione non ha alcun valore
probatorio.
Nell'interrogatorio del 23
dicembre 2014 la signora ha affermato che “voglio precisare che prima
dell'incidente, sentivo tutti i giorni tra le ore 6:30 alle 7:00, un
motoveicolo passare a forte velocità impennando, sullo stesso tracciato di
strada. Dopo l'incidente non ho più avuto modo di sentire il motoveicolo
impennare".
In realtà è stato chiarito che di
regola per recarsi al lavoro il signor RI 1 transitava su quel tratto di strada
tutte le mattine poco prima delle 08:00. È pertanto impossibile che egli fosse
il motociclista cui fa riferimento la signora __________.
È invece strano il fatto che con
tutti i veicoli che hanno transitato quel mattino su quella tratta, non si sia
potuto rintracciare un solo testimone oculare e che la polizia sia riuscita a
raccogliere esclusivamente la testimonianza di una cameriera che al momento
dell'incidente lavorava in un bar a 150 m dal luogo del sinistro e che non ha
visto nulla. Ma come è arrivata la polizia alla signora __________? Forse su
indicazione del signor __________?
Si ribadisce che la perizia è stata
commissionata dalla compagnia d'assicurazione del signor __________, la __________,
che non aveva sicuramente nessun interesse a minimizzare eventuali negligenze
del signor RI 1: __________ che non ha avuto alcuna esitazione nel riconoscere
l'esclusiva responsabilità dell'incidente nella persona del proprio assicurato.
Lo pneumatico consunto non ha giocato
alcun ruolo nell'incidente, per cui l'affermazione di CO 1 al riguardo ha
esclusivamente carattere capzioso e tendenzioso, come traspare inequivocabilmente
dall'affermazione in calce alla prima pagina delle osservazioni, dove è scritto
che “certo, può sicuramente succedere di viaggiare sulla tela ma ciò lascia
pure supporre un uso piuttosto intenso del mezzo meccanico nonché una certa
trascuratezza".” (Doc. IX)
1.7. L’11 novembre 2016 CO 1 ha
così replicato:
" (…)
Ora, a prescindere dalle profonde esternazioni di controparte, la
perizia dell'ing. __________ – inteso come mezzo di prova di controparte – indica,
a pagina 11, tra l'altro che "... di una decelerazione compatibile con
l'assenza di tracce di frenata, la velocità accertabile per la motocicletta era
compresa tra 56 e 78 km/h. ..." (il ricorrente cita "...
53 km/h ...") ciò che, oggettivamente, ha una maggiore influenza
sullo spazio di reazione/frenata necessario per evitare l'impatto.
Ma non solo.
La frase conclusiva della perizia dell'ing. __________ (cfr. pag.
12) e cioè: "... La tipologia di manovra di svolta operata dal
protagonista __________ rientra nei canoni di una manovra mediamente compiuta
dagli automobilisti. Va tuttavia osservato che quando l'automobilista ha deciso
di dare inizio alla sua manovra di svolta, la motocicletta si trovava a 61
– 92 metri da lui ..." sintetizza la situazione e cioè che il signor RI
1 si trovava ad una distanza di 61 – 92 metri da "una manovra
mediamente compiuta dagli automobilisti "che, giocoforza, comporta dei
rischi insiti nell'uso in un veicoli a motore.
Quest'ultima affermazione, rapportata a quanto indicato nella
perizia circa la "fase pre-collisione motocicletta", e cioè
che "... La situazione di pericolo – in tale circostanza – va
considerata chiaramente riconoscibile; ma manca tuttavia il tempo materiale a/
motociclista per mettere in opera la frenata d'emergenza. ..."(cfr. pag.
10) lascia concludere che la tesi del ricorrente è inconsistente, non solo, a
causa dello stato dei pneumatici (con dei pneumatici in tale stato una frenata
d'emergenza sarebbe stata inefficace); ma pure, perché detto referto omette di
analizzare se l'impossibilità di "mettere in opera /a frenata
d'emergenza" era già presente ad una velocità di km/h 56, oppure,
sicuramente data ad una velocità di km/h 78 e ciò, ovviamente, tenendo conto
della distanza, rispettivamente, 61 metri, oppure, di 92 metri dalla vettura
del signor __________.
In altre parole, dalle risultanze della perizia non sia arriva a
dedurre, oggettivamente e nelle migliori delle ipotesi, per quale motivo il
signor RI 1 non avrebbe potuto reagire con una frenata d'emergenza 0 un cambio
di direzione della propria motocicletta se egli avesse circolato ad una
velocità di km/h 56, allorquando, si trovava ad una distanza di 92
metri dalla vettura del signor __________. (…)” (Doc. XI)
1.8. Il 20 gennaio 2017 il TCA,
richiamato un passaggio dell’opposizione (cfr. doc. E pag. 4), ha chiesto al
rappresentante dell’assicurato se la procedura presso la Sezione della
circolazione è ancora pendente o se nel frattempo è stata emanata una decisione
(cfr. doc. XIII).
Il 26 gennaio 2017 l’avv. RA
1 ha comunicato che la Sezione della circolazione non ha ancora emanato alcuna
decisione (doc. doc. XIV).
Il 10 febbraio 2017 l’avv.
RA 1 ha inviato al TCA una copia della risoluzione 3 febbraio 2017 della
Sezione della circolazione, del seguente tenore:
" (…)
Esaminati il rapporto 30.12.2014 redatto dalla Polizia Reparto
mobile __________ ed il Decreto d'accusa 09.02.2015 emesso dal Ministero
Pubblico di __________, nonché il rapporto di polizia 30.06.2016 redatto dalla
Polizia __________ stradale ed il Decreto d'accusa 26.08.2016 emesso
dall'Ufficio Giuridico di Camorino, concernenti RI 1, (rappr. dall'Avv. RA 1, __________);
considerato che:
o in data
21.10.2014, verso le ore 06:50, in territorio di __________, alla guida del
motoveicolo targato __________, avente lo pneumatico anteriore privo di
sufficienti rilievi antiscivolanti, ha cagionato un serio pericolo per la
sicurezza altrui per aver in particolare effettuato due insensate e
sproporzionate accelerazioni tali da far impennare il veicolo, facendolo poi cozzare
violentemente contro la fiancata destra dell'autovettura __________ targata __________
condotta da __________ che, in fase di preselezione, stava svoltando sulla sua
sinistra e veniva pertanto sorpreso dall'imprevedibile manovra del motociclista
che gli ha quindi precluso la possibilità concreta di evitare lo scontro (LCStr
art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1; ONC art. 4 cpv. 1; OETV art. 58 cpv.
4);
o per i fatti
sopraevocati all'interessato è stata inflitta una sanzione penale cresciuta in giudicato
(Decreto d'accusa 09.02.2015) e alla luce degli atti la scrivente autorità
ritiene di non avere motivi per scostarsi dalle constatazioni di fatto
contenute nel giudizio penale;
o parimenti, il
28.06.2016, verso le ore 17.10, ha circolato alla guida del motoveicolo targato
__________ avente lo pneumatico anteriore e Io pneumatico posteriore privi di
sufficienti rilievi antiscivolanti (LCStr art. 29, OETV art. 58 cpv. 4);
o nel registro
automatizzato delle misure amministrative (ADMAS, art. 104b LCStr, Ordinanza
sul registro ADMAS) a carico dell'interessato figurano le seguenti iscrizioni:
Data
decisione
Misura
Scadenza
Gravità
dell’infrazione
25.11.2008
Revoca
di 1 mese
08.02.2009
Medio-grave
04.09.2009
Revoca
di 2 mesi
04.12.2009
Lieve
viste le osservazioni presentate;
ritenuto che nella specie, per la grave e la medio grave
infrazione commessa, si impone una misura amministrativa secondo gli art. 16c
cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 2 lett. a LCStr; 33 cpv. 1 OAC;
Vista la Legge federale sulla circolazione stradale del 19.12.1958
(LCStr, RS 741.01), le relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
l'Ordinanza sulle norme della circolazione (ONC, RS 741.11) l'Ordinanza
sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, RS 741.51), l'Ordinanza
sul registro ADMAS (RS 741.55) e la Convenzione internazionale del 08.11.1968
nonché la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla
circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24.09.1985 (LACS, RL
7.4.2.1), il relativo Regolamento del 02.03.1999 (RLACS, RL 7.4.2.1.1) e la
Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm RL 3.3.1.1);
risolve:
1. A RI 1, __________,
domiciliato a __________, Via __________, è revocata la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di 4 mesi.
1.1 II periodo
dovrà essere effettuato dal 04.04.2017 al 03.08.2017 inclusi. (…)” (Doc.
XVI/1)
Nello scritto
accompagnatorio il patrocinatore del ricorrente si è così espresso:
" (…)
Al riguardo le comunico che il signor RI 1 ha deciso di non
opporvisi. Infatti, ancorché ritenga che la perizia dell'ing. __________ abbia
chiaramente stabilito la dinamica dell'incidente e che non gli possa pertanto
essere rimproverato alcunché, intende chiudere una volta per tutte questa
spiacevole vicenda, deluso dal fatto che le autorità penali e amministrative
hanno sino ad oggi considerato solo gli aspetti formali senza chinarsi sul
merito della vicenda.
Ciò premesso, alla luce di quanto esposto nel ricorso del 16
settembre 2016, ed in particolare tenuto conto della perizia dell'Ingegner __________
e della giurisprudenza richiamata, si chiede l'emanazione della sentenza.”
(Doc. XVI)
Il 16 febbraio 2017 l’CO 1
ha chiesto di respingere il ricorso e ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
In buona sostanza parte convenuta prende atto della risoluzione 3
febbraio 2017 dell’ufficio giuridico della Sezione della circolazione in
Camorino che oltre ai fatti che riguardano la procedura in essere, riporta
(inaspettatamente) la presenza di infrazioni precedenti, rispettivamente,
posteriori all’incidente che ci occupa. (…)” (Doc. XVIII)
Al riguardo il
patrocinatore del ricorrente il 22 febbraio 2017 ha rilevato:
" … il
signor RI 1 tiene a sottolineare che questo Tribunale è stato chiamato a
decidere esclusivamente in merito alle conseguenze assicurative dei fatti del
21 ottobre 2014, e che quanto accaduto in circostanze antecedenti e posteriori
a tale data - le iscrizioni nel registro ADMAS riportate nella decisione del 3
febbraio 2017 della Sezione della circolazione non danno peraltro indicazioni
sui motivi della gravita delle infrazioni - non ha e non deve avere alcuna
influenza ai fini del giudizio.
Si stigmatizza il fatto che CO 1 tenti di strumentalizzare questi
eventi, che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della procedura.” (Doc.
XX)
2.1. Questa
Corte è chiamata a stabilire se a giusta ragione oppure a torto la CO 1 ha
deciso di diminuire le prestazioni in contanti ai sensi dell’art. 37 cpv. 2
LAINF.
Dopodiché, nell’affermativa,
occorrerà verificare se l’entità della diminuzione stabilita da CO 1, nella
percentuale del 30%, sia corretta oppure no.
Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art.
21 cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o
definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il
cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai
superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno
provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente
un crimine o un delitto.
L'art.
37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se
l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità
giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non
professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio.
La riduzione non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni
se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il
cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le
prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi
particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo
senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se
l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli
muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i
superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al
massimo della metà.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144 ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit.,
p.
144 s.).
Secondo
la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento
gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_877/2009 del 28 giugno 2010 a
proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger"
oder "Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò
che ha provocato la riduzione del 20% delle indennità giornaliere.
2.2. Secondo
la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni
persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze,
avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere
previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17
novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p. 228
consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V
119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1;
111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo,
Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo
1993, p. 145).
Nel campo della
circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv.
2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una
violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2
LCStr).
L'inosservanza
di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del
diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di
sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni
importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza
grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé
et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992,
p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei
Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non sempre è facile, di
primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti
non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha
diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi
principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17
novembre 2006, nella quale ha rilevato:
"
Secondo la giurisprudenza, la
negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di
circolazione stradale, una nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307
"weiter zu fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come
violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un
comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non
tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale
implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF;
nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una
negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella
sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole
importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto
dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente
sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi
citate)."
In una sentenza 35.2004.91 del
13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la riduzione
del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato, titolare di
una licenza per allievo conducente di motoveicoli da circa un mese e mezzo, che
aveva commesso un eccesso di velocità.
In
un’altra sentenza 35.2015.85 del 3 febbraio 2016, nella quale ha confermato la
riduzione del 40% delle prestazioni in contanti decisa dall’amministrazione,
questa Corte ha rilevato:
" (…)
Il TCA ricorda che il fatto di non adattare la propria velocità
alla tipologia della strada costituisce una trasgressione grave di una regola
elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das
Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des
Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss").
Pertanto, il superamento del limite di velocità da parte
dell’assicurato non può essere considerato “al massimo un’infrazione lieve”
come preteso dal patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. I, punto 12, pag. 6),
ma è già, di per sé, sufficiente per configurare una negligenza grave giusta
l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
(…)
Viaggiando ad una velocità non rispettosa dei limiti vigenti e,
per di più, in stato di ebrezza, l’assicurato ha poi deciso di procedere ad un
doppio sorpasso, con un’unica manovra, dei due veicoli che lo precedevano,
assumendosi quindi un ulteriore rischio.
Ora, il TCA ritiene che l’insieme degli elementi appena elencati
(alcolemia compresa fra un minimo di 1.17 e un massimo di 1.76 grammi per
mille; velocità compresa fra 78 km/h e 90 km/h, ben superiore al consentito;
manovra di doppio sorpasso) non consentisse all’assicurato di padroneggiare a
dovere il proprio veicolo e di disporre dei riflessi necessari per prontamente
e costantemente fare fronte alle situazioni di pericolo che si presentano con
frequenza sulla strada, in modo tale da non costituire un pericolo per gli
altri utenti della strada, come prescritto invece dalle norme che regolano la
circolazione stradale.
Va qui ricordato che l’art. 26 cpv. 1 LCStr prevede che “ciascuno,
nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di
pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite”;
l'art. 31 cpv. 1 LCStr, dal canto suo, dispone che "il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza"; l’art. 32 LCStr, prima frase, prevede che "la
velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle
peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità" e l’art. 35 cpv. 3 LCStr,
regolando la materia “Incrocio e sorpasso”, prescrive che “chi sorpassa deve
avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro
che vuole sorpassare. (…)”
2.3. La specificità dell'art.
37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio è provocato in
occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da
un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione,
pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro,
la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr.
DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Se
i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,
rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne
invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,
da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è
bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un
delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V
224, consid. 2c).
Se
ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex
specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato
per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova
applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento
punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è
contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2
LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p.
170).
Sono
ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta
l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di
regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con
intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto
illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.
10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto
intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento
della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va
aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato
d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra
intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117
IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il
comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le
prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37
cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V
113 consid. 1).
Una
particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cpv.
2 LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per
negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra
Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più
ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione
stradale" utilizzata all'art. 90 cpv. 2 LCStr, la quale presuppone che
l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente
contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.
281 consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305
consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200).
D'altro canto, una
negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la
trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più
regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI
1987 U 20, p. 324).
Pertanto,
l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui
all'art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data
una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto.
Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque
sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una
violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della
circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure
gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die
Leistungskürzung …, p. 172).
Per
un caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr.la STFA U 97/05 del 17
novembre 2006 a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato
una riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.
Nella già citata sentenza
35.2004.91 del 13 giugno 2005 questa Corte ha lasciato aperta la questione di
sapere se la riduzione delle prestazioni non andasse invece fondata sull’art.
37 cpv. 3 LAINF visto che, considerato il superamento dei limiti di velocità,
si poteva essere in presenza di una colpa grave giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr
e dunque di un delitto ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 CP:
" (…)
A titolo abbondanziale, questa Corte rileva comunque che dalle
tavole processuali emergono alcuni elementi – in particolare la
testimonianza di X (raccolta dalla Polizia soltanto mezz'ora dopo il
sinistro), il quale, sotto la comminatoria di cui all'art. 307 CPS, ha
dichiarato che l'insorgente, ripartendo dal semaforo di _________, aveva compiuto,
citiamo: "una violenta accelerazione e si dirigeva verso la rampa
autostradale sulla corsia più a destra a velocità incredibile" (doc. 59) -
che potrebbe permettere di concludere che la velocità di marcia della
motocicletta di X era, con buona verosimiglianza, superiore a quella minima (80
km/h) indicata, in seconda battuta, dall’ing. Y.
In proposito, va sottolineato che, essendosi trovato fermo ai
semafori appaiato alla moto, il teste in questione era in una posizione
privilegiata per giudicare il comportamento del centauro alla ripartenza. In
questo senso, se è vero che non è facile per un terzo valutare con esattezza la
velocità di un veicolo, nel caso di specie, è certamente con cognizione di
causa che il ___________ ha potuto affermare che l'assicurato aveva impresso
alla propria motocicletta una violenta accelerazione, ciò che è stato peraltro
confermato anche dalla seconda testimone oculare, Y (cfr. doc. 59: "La
moto era secondo me in piena accelerazione e non ho visto se prima
dell'urto ha tentato di frenare" – la sottolineatura è del redattore).
Del resto, quanto dichiarato dal teste ___________ appare tanto
più plausibile se si considera che X, trovandosi in sella
ad una moto di grossa cilindrata (748cc), era in grado di raggiungere una velocità
elevata in pochi secondi (al riguardo, il TCA ha accertato che la ___________ passa
da 0 a 100 km/h in 4.19 secondi; http:// ___________).
Secondo la giurisprudenza federale sviluppata prima dell'entrata
in vigore, il 1° gennaio 2005, della modifica della LCStr, gli eccessi di
velocità vanno sanzionati secondo le seguenti soglie schematiche:
- colui che
supera di 25 km/h o più il limite massimo di velocità di 50 km/h, autorizzato
all'interno delle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare le
circostanze concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò
che implica una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 126 II 196 consid. 2a, DTF 124 II
97 consid. 2b, DTF 123 II 37);
- colui che supera
di 30 km/h o più il limite massimo di velocità di 80 km/h, autorizzato fuori
dalle località, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze
concrete, un'infrazione grave alle norme della circolazione, ciò che implica
una revoca della licenza di condurre in base all'art. 16 cpv.
3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 128 II 131 consid. 2a, DTF 124 II 259 consid. 2c);
- colui che
supera di 35 km/h o più il limite massimo di velocità autorizzato sulle
autostrade, commette oggettivamente, ossia senza considerare le circostanze
concrete, un'infrazione grave alle norme
della circolazione, ciò che implica una revoca della licenza di condurre in
base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 97
consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a, DTF 123 II 106 consid. 2c).
Occorre ancora segnalare che, siccome è stato ammesso che le
disposizioni di cui agli artt. 16 cpv. 3 lett. a e 90 cifra 2 LCStr, devono
essere ritenute uguali a tutti gli effetti (cfr. DTF 123 II 106 consid. 2a, DTF
120 Ib 285 consid. 1), i casi gravi appena citati generalmente comportano pure
una condanna penale per colpa grave ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero
per un delitto iscritto al casellario giudiziale.
In effetti, colui che supera in modo considerevole la velocità
autorizzata agisce di principio con intenzione oppure, perlomeno, commette una
negligenza grave (cfr. DTF 126 II 202 consid. 1b, DTF 122 IV 173 consid. 2e,
DTF 121 IV 230 consid. 2c).
Nel caso sub judice, dal rapporto di polizia del 4 giugno
2003 (cfr. doc. 59, p. 1) si evince che il tratto di strada in discussione è
situato all'interno della località (art. 1 cpv. 4 OSStr).
La velocità massima consentita, debitamente segnalata (cfr. doc.
59, p. 1), è stata fissata a 10 km/h in più del limite massimo di velocità
autorizzato all'interno delle località (50 km/h; cfr. art. 4a cpv. 1 lett. a
ONC), giusta gli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr.
In una sentenza del 25 agosto 2004 nella causa X., inc.
6S.99/2004, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha precisato
che ci si trova all'interno di una località, non soltanto quando vige la
velocità massima generale di 50 km/h, ma anche quando, in applicazione delle
disposizioni appena citate (ossia degli artt. 22 cpv. 2 e 108 cpv. 5 lett. d OSStr),
i segnali indicano una velocità massima superiore oppure inferiore.
Pertanto, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, se
si ammettesse che la velocità di marcia della motocicletta guidata
dall'assicurato era effettivamente superiore agli 85 km/h, si sarebbe in
presenza di una grave violazione delle norme della circolazione stradale ai
sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr.
Ora, il fatto di avere commesso una colpa grave secondo l'art. 90
cifra 2 LCStr costituirebbe un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP,
giustificante una riduzione delle prestazioni assicurative in forza dell'art.
37 cpv. 3 LAINF. Questa questione non merita tuttavia di ulteriori
approfondimenti visto che una riduzione delle prestazioni si impone già sulla
base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF. (…)”
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità
amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato
fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes,
4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua
decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo
potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più
verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non
è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi
possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice
deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e
riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso
che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il
quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore
dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento
del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle
prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa
commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice
penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la
loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni
specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177
consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).
2.5. Nella
presente fattispecie tra gli atti dell’incarto figura il Rapporto del 30
dicembre 2014 degli agenti del Reparto Mobile __________ della Polizia
Cantonale relativo all’incidente avvenuto martedì 21 ottobre 2014 alle ore 6:50,
a __________, all’intersezione tra __________ e __________, in un tracciato
della strada pianeggiante e in uno stato asciutto, in una zona con velocità
massima consentita di 50 Km/h.
Il Rapporto di polizia
contiene le seguenti indicazioni:
" (…)
Sulla scorta delle nostre constatazioni nonché in base a quanto
dichiarato dai protagonisti a verbale di interrogatorio la dinamica
dell’incidente può così essere descritta:
il protagonista RI 1 circolava, alla guida del motoveicolo __________
targato __________, su via __________ in territorio di __________. Proveniva da
__________ e si dirigeva verso __________. Nel contempo sulla medesima via ma
in senso opposto circolava il protagonista __________ al volante
dell’autovettura __________ targata __________.
__________ proveniva da __________ ed era intenzionato a
raggiungere via __________, una laterale di __________.
Giunto all’altezza dell’intersezione tra __________ e via __________,
__________ si spostava sulla corsia di preselezione e, non avvedendosi del
sopraggiungere del motoveicolo RI 1, iniziava una manovra di svolta a sinistra
con l’intenzione di raggiungere via __________.
Nel frangente sopraggiungeva quindi il protagonista RI 1 che
trovandosi la traiettoria ostruita dal veicolo __________ tentava invano una
scansata a sinistra. L’urto avveniva tra la parte anteriore del motoveicolo e
la fiancata destra della vettura.
Nel sinistro RI 1 riportava ferite giudicate gravi mentre __________
rimaneva illeso. Entrambi i veicolo riportavano danni ingenti.
I conducenti venivano sottoposti alla prova preliminare dell’alito
che dava esito negativo.
OSSERVAZIONI
Presso la vicina stazione di servizio __________, alla ricerca di
eventuali testimoni, si prendeva contatto con la commessa __________. La stessa
dichiarava che alcuni clienti, rimasti sconosciuti ai nostri servizi poiché già
allontanatisi, le avevano confidato di aver assistito al sinistro. Questi
clienti raccontavano inoltre di aver visto il motoveicolo lasciare la rotonda
sita 150 metri prima del luogo del sinistro ad una velocità inappropriata ed
effettuando due forti accelerazioni tali da impennare il motoveicolo per poi
impattare violentemente contro l’autovettura __________ in fase di svolta.
Questo racconto collima con la versione del protagonista __________
che ha dichiarato di aver notato il motoveicolo uscire dalla rotonda, ad una
distanza da lui di circa 150 metri, motivo per il quale decideva di effettuare
la manovra di svolta. Mentre iniziava la manovra udiva due forti accelerazioni
per poi accusare il colpo dell’impatto della moto contro il suo veicolo.” (Doc.
44)
Il 23 ottobre 2014 la
Polizia Cantonale ha sentito __________, il quale ha in particolare affermato:
" (…)
Giunto su __________ a __________, poco prima della preselezione,
mettevo l'indicatore di direzione sinistro e mi spostavo sulla corsia di preselezione
per svoltare su Via __________.
Mi fermavo all'altezza della riga per svoltare a sinistra,
guardavo davanti a me, sulla corsia di destra delle vetture che rallentavano
della rotonda di __________, mentre sulla corsia in senso opposto non sporgevo
alcun veicolo sulla strada.
Tengo a precisare che davanti a me vedevo nella rotonda di __________
(intersezione con Via __________), un faro di un motoveicolo che si stava
immettendo sul rettilineo di __________, in direzione opposta alla mia e circolava
ad una velocità regolare. Indicativamente il motoveicolo si trovava a 150 metri
di distanza da me.
Considerando lo spazio a disposizione per fare la mia manovra di
svolta a sinistra, avendo già inserita la prima marcia, lasciavo il pedale
della frizione e iniziavo la manovra di svolta per immettermi su Via __________.
Quindi posizionavo il mio veicolo nella direzione di detta via,
mentre il mio sguardo era rivolto nella direzione di marcia, udivo dalla parte
destra del mio veicolo due rumori di accelerazione forti e senza aver il tempo
di girare la testa a destra, avveniva un terzo rumore violento d'impatto.
Preciso che a seguito dell'impatto giravo di scatto la testa verso
destra di 120 gradi, allo scopo di capire cos'era quel violento rumore al mio
veicolo.
In uno stato d'agitazione, toglievo la cintura di sicurezza e
uscivo dall'abitacolo perché avevo compreso dal rumore forte che si trattava di
una cosa grave. Quindi una volta fuori dall'auto vedevo il conducente del
motoveicolo per terra dietro la mia auto sul fianco sinistro.
A quel punto mi sono avvicinato al ragazzo che indossava ancora il
casco di protezione e constatavo che era immobile al suolo. Prendevo subito il
telefonino cellulare per chiedere i soccorsi, ma mi accorgevo che era scarico
della batteria.
Nel frattempo si fermavano altri passanti e chiedevo loro di
aiutarmi chiamando l'ambulanza. Un signore vicino a me si metteva in contatto
con l'ambulanza e si identificava come samaritano.
Il ragazzo a terra si riprendeva lamentandosi di dolori sparsi e
diceva di non vedere più, perchè aveva gli occhi pieni di sangue. Mi chiedeva
di pulirgli gl'occhi e tirargli via il casco. lo correvo a prendere uno straccio
in macchina per pulirgli gl’occhi e gli dicevo che non potevo toglierli il casco
perchè aveva delle ferite e usciva del sangue. Dopodiché in uno stato
confusionale il motociclista mi dichiarava le sue generalità, come nome e cognome
ed età, per poi chiedermi in fine dove si trovava.
(…)
D5: Quando era fermo alla preselezione per svoltare sinistra, la
strada era illuminata a sufficienza?
R5: Si, soprattutto perché oltre all'illuminazione stradale, c’era
il distributore di benzina con le luci esterne accese.
D6: Dove si trovava lei con la vettura al momento dell'urto?
R6: Secondo me mi trovavo a metà delle corsia senso opposto, la
quale stavo attraversando.
D7: Per quale motivo ha spostato l'auto in avanti?
R7: Non ho spostato l’auto in avanti volontariamente, ma seguito
della collisione ho perso il controllo sui comandi.
D8: Lei è sicuro che il veicolo si trovava alla distanza
dichiarata di 150 metri?
R8: Sì.
D9: Secondo il suo parere per quale motivo si è arrivati al
sinistro?
R9: Secondo me, il conducente il motociclista è uscito ad una
velocità normale, dopodiché ha dato due forti accelerazione tipiche di
un'impennata e poi senza accorgersi che avevo iniziato la manovra di attraversamento,
quando è sceso dall'impennata, era già troppo tardi per evitare la collisione
con la mia vettura.
D10: Lei, ha visto il motociclista com'è caduto dalla moto?
R10: No, non ho visto niente.
D11: altro da aggiungere?
R11: Voglio ancora precisare che i tre rumori, ovvero due di
accelerazione e uno di collisione, gli ho uditi attaccati tra loro in un breve
lasso di tempo (2 secondi). (…)” (Doc. 44)
Il ricorrente RI 1 è invece
stato sentito dalla Polizia Cantonale il 13 novembre 2014.
Dal relativo verbale
emerge in particolare quanto segue:
" (…)
Informo l'agente interrogante che i miei ricordi inerenti quanto capitato
negli istanti prima del sinistro sono frammentari e non precisi. Questo è riconducibile,
anche a parere dei medici, al trauma da me riportato nell’incidente.
Detto questo preciso che anche quanto appena dichiarato, e cioè la
strada percorsa e i dettagli su come io abbia affrontato la rotonda, sono
frutto di una ricostruzione mentale da me effettuata nei giorni dopo il
sinistro. Di fatto, come avevo immediatamente dichiarato agli agenti mentre mi
trovavo presso il pronto soccorso dell'ospedale __________ di __________, non ho
molti ricordi di quanto accaduto.
Sicuramente, dopo aver lasciato la rotonda succitata percorrevo __________
in direzione di __________. Percorsi circa 150 metri su detta via incappavo
nell'incidente oggetto del presente verbale. Non sono in grado di fornire altri
dettagli.
D: Non ricorda assolutamente nulla sulla dinamica del sinistro?
R: Ho solo
qualche flash. Ricordo che ad un tratto, giunto in prossimità dell'intersezione
tra __________ e via __________, mi sono trovato un veicolo in fase di svolta
sulla traiettoria. A quel punto, di reazione, tentavo di schivare l'ostacolo
sulla sinistra ma non riuscivo nel mio intento.
D: Ha provato a effettuare una frenata di emergenza?
R: No. Di istinto
ho provato una schivata. Sono convinto che vista la poca distanza dal veicolo
in fase di svolta io abbia pensato che non sarei riuscito a frenare e quindi
tentavo di schivarlo, senza però riuscirci.
D: Ricorda la
sua velocità nel percorrere __________ prima dell'urto?
R: No, non sono
in grado di ricordare la velocità del mio veicolo. Preciso però che
assolutamente non ero di fretta e quindi non avrei avuto nessun motivo per
andare troppo forte. Inoltre conosco quel tratto di strada e so che a
quell'ora, visto il traffico sostenuto, vi sono parecchi pericoli.
D: La sua guida era in qualche modo distratta?
R: Come detto
non ho ricordi precisi. Però mi sento di escludere che una mia distrazione
possa essere la causa del sinistro.
D: Mentre lei
percorreva __________, dopo essere uscito dalla rotonda, ha notato il veicolo
sulla corsia di preselezione presente sulla corsia di marcia opposta alla sua?
R: Non credo di
averlo notato. Sicuramente non ho capito che vi era un veicolo intenzionato a
svoltare tagliandomi la strada. In merito dichiaro che secondo me il veicolo
che mi ha tagliato la strada, al momento che si trovava sulla corsia di
preselezione, non aveva inserito l'indicatore di direzione sinistro. Se lo
avesse fatto Io avrei notato e avrei sicuramente rallentato ulteriormente e
questo a titolo preventivo poiché alla guida della moto adotto sempre uno stile
di guida preventivo.
D: Come fa a
ricordare i particolari relativi all'utilizzo dell'indicatore di direzione avendo
asserito poco fa che dell'incidente ha pochi e confusi ricordi?
R: Anche questa
è stata una mia deduzione. Ritengo che se avessi visto l'indicatore di
direzione del veicolo avrei capito che stava per svoltare e avrei, come appena
detto, rallentato ulteriormente.
Preciso però che non ho nessuna
sicurezza sulla presenza o meno dell'indicatore di direzione. È solo una mia
deduzione logica.
(…)
L'agente interrogante mi informa che l'altro conducente ha
dichiarato che prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra tagliandomi
la strada avrebbe controllato la presenza di veicoli che circolavano in un senso
opposto senza però vedere nessun mezzo in arrivo. Ricorda di aver visto la mia
moto che usciva dalla rotonda ma che trovandosi ancora lontano (circa 150
metri) decideva di effettuare la svolta.
Durante la manovra di svolta poteva però udire due diversi rumori
riconducibili a due forti "gasate" seguite pochi istanti dopo dal violento
impatto della mia moto contro la fiancata della propria auto.
D: Cosa ha da dire in merito?
R: Come detto
non ho grandi ricordi. Mi sembra poco verosimile poiché se così fosse, la mia
velocità sarebbe stata davvero troppo alta. Un impatto ad velocità tale da
percorrere 150 metri nei pochi secondi che l'automobile avrebbe impiegato per effettuare
la svolta avrebbe causato danni ai veicoli e probabilmente anche alla mia persona
ben più gravi di quelli che si sono verificati.
D: Secondo lei
i danni ai veicoli sono riconducibili ad una sua velocità di massimo 50 km/h,
limite posto su quel tratto di strada?
R: Non so
rispondere a detta domanda. Probabilmente non circolavo a 50 km/h ma sono
convinto che la mia velocità fosse comunque inferiore agli 80 km/h. Questo
poiché conosco i pericoli di quella strada.
L'agente interrogante mi informa che una dipendente del
distributore __________, ha sentito alcuni clienti affermare che vi era appena
stato un incidente con coinvolti una moto e un'autovettura. A detta di tali
clienti il motoveicolo sarebbe uscito dalla rotonda effettuando due diverse
brusche accelerazioni.
Tali accelerazioni sarebbero state tanto importanti da impennare
il motoveicolo che al termine della seconda impennata sarebbe andato a urtare
con parecchia violenza contro un'autovettura in fase di svolta.
D: Cosa ha da dire in merito?
R: Anche in
questo caso ritengo poco probabile che io possa aver adottato uno stile di
guida così pericoloso. Non rientra nei miei canoni di comportamento e per
questo motivo risento di poter escludere che queste dichiarazioni possano
essere veritiere.
D: Lo stile di
guida raccontato dei, clienti del bar giustificherebbe però il fatto che lei
non abbia visto per tempo il veicolo che effettuava la manovra di svolta. Non
ritiene verosimile che lei abbia effettuato tali accelerazioni in uscita dalla
rotonde?
R: Non posso
rispondere. Ricordando solo pochi particolari non posso ne avvalorare ne
escludere queste deposizioni. Mi sembra comunque strano che io possa aver corso
tali rischi poiché non avevo alcuna fretta e perchè, come detto, conosco bene
la strada e i pericoli che ne derivano in quell'orario.
Al momento della costatazione dell'incidente l'agente interrogante
ha costatato che la gomma anteriore del mio motoveicolo si presentava usurata
oltre i limiti di legge. In merito mi è stata comminata una multa di CHF 100.00
che provvederò a pagare non appena mi verrà spedita dall'agente interrogante e
questo poiché al momento non ho con me denaro a sufficienza. (…)” (Doc. 44)
Infine, il 23 dicembre
2014 la Polizia Cantonale ha sentito, in qualità di persona informata sui
fatti, __________, commessa presso il negozio __________ di __________, la
quale ha dichiarato:
" (…)
Mentre fumavo una sigaretta, sentivo parlare due ragazzi davanti a
me che erano intenti a guardare su __________ in direzione di __________,
dicevano che era appena successo un incidente della circolazione stradale
Uno di questi due ragazzi, di cui non conosco il nome, diceva di aver
visto una motocicletta che faceva un paio di impennate e poi in tempo zero, si
schiantava contro un'autovettura.
Dopo un attimo rientravano all'interno del bar e uno di loro,
mentre passava accanto a me, mi diceva che testimoniava per quanto accaduto.
Infatti secondo lui, l'impennata a quell'ora del mattino, dove è ancora buio, è
una manovra molto pericolosa.
Purtroppo questo ragazzo, in seguito ai fatti, non si è più
presentato in negozio e non conosco il suo nome o dove abita.
Voglio precisare che prima dell'incidente, sentivo tutti i giorni tra
le ore 06:30 e le 07:00, un motoveicolo passare a forte velocità impennando,
sullo stesso tracciato di strada. Dopo l'incidente non ho più avuto modo di
sentire il motoveicolo impennare.
D1: Mi può indicare i connotati del testimone?
R1: Un uomo, di età apparente 30-35 anni, carnagione chiara,
altezza 1,65-1,70 m, capelli corti colore castano, e vestiva da lavoro con jeans
e giacchetta.
D2: Lei conosce i due protagonisti del sinistro o gli ha mai visti
di persona?
R2: No, non so dire chi siano.
D3: Lei quando si è accorta che era successo l'incidente della
circolazione stradale?
R3: Dopo 20 minuti che era successo il sinistro.
D4: Ha altro da aggiungere?
R4: No. (…)” (Doc. 44)
Con
decreto di accusa DA 628/2015 del 9 febbraio 2015, il Procuratore Pubblico __________
ha ritenuto RI 1 colpevole di
" (…).
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il
motoveicolo __________ targato __________, effettuato due insensate e
sproporzionate accelerazioni tali da far impennare il veicolo, facendolo poi
cozzare violentemente contro la fiancata destra dell’autovettura __________
targata __________ condotta da __________ che, in fase di preselezione, stava
svoltando sulla sinistra e veniva pertanto sorpreso dall’imprevedibile manovra
del motociclista che gli ha quindi precluso la possibilità concreta di evitare
lo scontro;
Fatti
avvenuti a __________ 21 ottobre 2014;
reato previsto
dell’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1
LCStr., 4 cpv. 1 ONC”
e ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni, e una multa di fr. 500.-. (cfr. doc. 47c)
Il 3 febbraio 2017 la
Sezione della circolazione per questo e per un altro episodio avvenuto il 28
giugno 2016 (circolava con pneumatici anteriore e posteriore privi di
sufficienti rilievi anti scivolanti) e tenuto pure conto di due precedenti
revoche della licenza di condurre (1 mese nel 2008 e 2 mesi nel 2009), ha
inflitto ad RI 1 una revoca di 4 mesi della licenza di condurre veicoli a
motore per il periodo 4 aprile al 3 agosto 2017 (cfr. consid. 1.8.).
Con Decreto di accusa DA
627/2015 del 9 febbraio 2015 il Procuratore Pubblico __________ ha ritenuto __________
colpevole di:
" (…).
infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando con la vettura __________ targata __________,
nell’atto di svoltare a sinistra in fase di preselezione, negligentemente
omesso di avvistare per tempo il motoveicolo __________ targato __________
condotto da RI 1 sopraggiungente sulla sua sinistra, contribuendo in tal modo a
cagionare la collisione fra i rispettivi veicoli,
fatti avvenuti a __________ il 21.10.2014;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26
cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 3 LCStr., 3 cpv. 1, 13 cpv. 2, 14 cpv. 1 ONC; (…)”
(Doc. F)
Chiamato
ora a pronunciarsi alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che
confermare l’operato di CO 1, la quale, dopo avere constatato che si è in
presenza di un delitto ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, ha ridotto le
prestazioni in contanti sulla base dell’art. 37 cpv. 3 LAINF.
In
occasione dell’incidente del 21 ottobre 2014, RI 1 ha infatti effettuato “due
insensate e sproporzionate accelerazioni tali da fare impennare il veicolo ciò
che costituisce una grave violazione delle regole della circolazione stradale”
(cfr. consid. 2.3.).
Contrariamente
all’opinione del rappresentante dell’assicurato – il quale sostiene che sarebbe
stato __________ ad investire RI 1 non avendolo visto mentre effettuava una
manovra a sinistra in preselezione (cfr. doc. H e consid. 1.4) – la perizia
dell’ingegner __________ del 21 luglio 2015 (cfr. doc. D) non contiene nessun
elemento atto a smentire la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia
Cantonale e dal Procuratore Pubblico, sulla base delle dichiarazioni dei testi,
a proposito della doppia accelerazione con impennata effettuata dal ricorrente (cfr.
consid. 1.4.).
Riguardo
alla velocità del motoveicolo va anzi sottolineato che, sebbene il limite
massimo fosse di 50 km/h, lo stesso assicurato ha dichiarato alla Polizia che
“probabilmente non circolavo a 50 km/h ma sono convinto che la mia velocità fosse
Considerandi
comunque inferiore agli 80 km/h”, mentre l’ing. __________ ha concluso che “al
momento dell’impatto la motocicletta aveva una velocità di 53-62 km/h, mentre
l’automobile procedeva a 17-20 km/h. Tenuto conto delle modalità di percezione
della situazione di pericolo, nel caso in esame la velocità accertabile per la
motocicletta in fase di avvicinamento è di 56-78 km/h. La tipologia di manovra
di svolta operata dal protagonista __________ rientra nei canoni di una manovra
mediamente compiuta dagli automobilisti. Va tuttavia osservato che quando
l’automobilista ha deciso di dare inizio alla sua manovra di svolta, la
motocicletta si trovava a 61-92 metri da lui.” (doc. D, pag. 12).
È
vero che nella perizia si afferma che “la situazione di pericolo – in tale
circostanza – va considerata chiaramente riconoscibile; manca tuttavia il tempo
materiale al motociclista per mettere in opera la frenata d’emergenza” (doc. D,
pag. 10), è però altrettanto vero che il perito non dice nulla sui motivi per i
quali l’assicurato si è trovato nelle condizioni di non poter effettuare la
frenata d’emergenza.
Infine,
ma non da ultimo, va evidenziato che l’assicurato, nato nel 1982, ha già subìto
in passato due revoche della licenza di circolazione (cfr. consid. 1.8.).
Va
ancora aggiunto che il comportamento dell’altra persona coinvolta
nell’incidente della circolazione, che pure è stata sanzionata con una multa di
fr. 300.-- (cfr. consid. 2.4.), non è tale da interrompere il nesso di
causalità tra il comportamento del ricorrente e l’incidente (cfr. STF
8C_465/2013 del 4 marzo 2014; STCA 35.2015. 85 del 3 febbraio 2016; per un
diverso caso, cfr. la STF 8C_737/2009 del 27 agosto 2010).
2.6
Per quanto attiene all'entità
della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle
prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al
sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per
superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere
conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della situazione
familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid.
2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non
è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o
civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che, per costante giurisprudenza, il
giudice non può scostarsi della valutazione dell'amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52
consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2; STFA del 16 ottobre 2001
nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98;
RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V
75.
consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U
63.
p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi di violazione
delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano
di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%
(cfr. STCA 35.2013.42 del 9 ottobre 2013; STF 8C_881/2014 del 12 maggio 2015; DTF
126.
V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243;
RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew,
Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).
Nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni ha decurtato le
prestazioni in contanti del 30%.
Tale
riduzione rientra nel potere di apprezzamento dell'assicuratore contro gli
infortuni e deve pertanto essere confermata (cfr. STFA U 349/04 del 20 dicembre
2005.
e U 31/02 del 17 marzo 2003; STCA 35.2015.85 del 3 febbraio 2016,
35.2014.115
del 28 maggio 2015 e 35.2013.79 del 26 febbraio 2014, nella quale questo
Tribunale ha confermato una riduzione del 30% nel caso di un assicurato che
aveva superato i limiti di velocità e si era distratto girandosi verso il suo
passeggero per chiedere una sigaretta).
La decisione
su opposizione del 25 agosto 2016 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti