35.2016.89
Danno infortunistico: amputazione dito nel 2009. Ricaduta nel 2015. Stato di salute peggiorato. Confronto dei redditi con DPL per reddito "da invalido" (abbondanzialmente con TA1 2014 e riduzione soci
13 febbraio 2017Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.89
PC/sc
Lugano
13 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 settembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 luglio 2008, RI 1,
nato il __________ 1975, dipendente della __________, Impresa generale di __________
(__________), dal 1° luglio 2008, in qualità di "quadro medio", e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava
segando un pannello d'armatura con la sega circolare elettrica in un cantiere a
__________, alle ore 18.00, si è procurato un taglio profondo all'anulare
destro (doc. 2; inf. no. __________). Il giorno stesso è stato sottoposto dal
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e della mano, presso
l'Ospedale __________ di __________ (__________),
ad un intervento di ricostruzione del IV dito a destra con artrolisi
interfalangea distale, ricostruzione del legamento collaterale ulnare
dell'interfalangea distale e reinserzione del flessore profondo, copertura col
lembo locale innesto di ure a tutto spessore (doc. 3 e 5). A causa della
persistenza d'importanti disturbi funzionali e dolori in parte neuropatici,
confermati dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica,
durante la visita __________ del 1° aprile 2009 (doc. 42), RI 1 si è sottoposto
il 13 maggio 2009 ad un intervento di amputazione trans-P2 del IV dito a
destra, in via ambulatoriale e sempre ad opera del dr. med. __________ (doc.
47). Dopo aver sviluppato altresì una sindrome della quadriga, RI 1 si è
sottoposto il 2 marzo 2010 ad un intervento di tenolisi e resezione del tendine
flessore profondo del IV dito della mano destra ad opera del PD dr. med. __________,
Teamleiter STV. Handchirurgie, presso la Clinica __________ di __________ (doc.
89).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
A seguito dell'infortunio RI
1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dal 3 luglio sino al 31 ottobre 2008, al
50% dal 1° novembre 2008 al 16 marzo 2009, al 100% dal 17 marzo al 20 aprile
2009, al 75% dal 21 aprile al 12 maggio 2009, al 100% dal 13 maggio al 24
agosto 2009, al 75% dal 25 agosto 2009 al 31 gennaio 2010, al 100% dal 1°
febbraio al 31 maggio 2010, al 75% dal 1° giugno 2010 al 31 gennaio 2012 (doc.
43, 85, 121, 143, 160, 164 e 171). Al termine della visita __________ di
chiusura del 24 gennaio 2012, il dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia generale e della mano, ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro al
100% (e con un rendimento completo) in un’attività lavorativa compatibile con
le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra
a decorrere dal 1° febbraio 2012 (doc. 166).
1.2. Nel
frattempo in ambito AI, con decisione 24 aprile 2012 (preavvisata il 20
febbraio 2012) l’Ufficio preposto ha respinto la domanda di prestazioni
presentata il 5 maggio 2009 da RI 1, in quanto l’assicurato non assolveva il
periodo minimo di contribuzione per avere diritto ad una rendita (sia ordinaria
che straordinaria) e non presentava un grado d’invalidità pensionabile (19%).
Questa decisione è stata confermata con STCA 32.2012.156 del 7 gennaio 2013,
cresciuta incontestata in giudicato (doc. 171, 181 e 309).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto agli atti
il rapporto della visita medica di chiusura del 17 gennaio 2012 (doc. 166) e
l'apprezzamento medico concernente la valutazione della menomazione
all'integrità del 17 gennaio 2012 (doc. 165), ambedue allestiti dal dr. med. __________,
medico __________ nonché specialista FMH in chirurgia generale e della mano, come
pure le DPL applicabili al caso di specie (doc. 182), il rapporto del 18 maggio
2012 concernente il guadagno annuale assicurato (doc. 183) come pure la
valutazione delle prestazioni di invalidità del 3 luglio 2012 (doc. 182) ed il
riassunto dei dati per la fissazione della rendita del 3 luglio 2012 (doc. 183)
e dopo aver comunicato il 14 marzo 2012 all’assicurato la sospensione dal 1°
maggio 2012 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera; doc.
174), con decisione formale del 4 luglio 2012, l’CO 1 ha attribuito a RI 1
-"per le conseguenze dell'infortunio del 3.07.2008" (a fronte
di un salario "da valido" di fr. 68'388.- ed un salario "da
invalido" di fr. 51'965.-; doc. 184), una rendita d’invalidità del 24% dal
1° maggio 2012, oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 5%
(doc. 188).
A seguito dell’opposizione
parziale (poiché oggetto di contestazione era unicamente la valutazione della
rendita di invalidità) interposta dalla Mlaw __________, per conto
dell’assicurato, alla quale è stato allegato il contratto di lavoro stipulato
tra il suo assistito e la __________, Impresa generale di __________ (__________),
del 30 maggio 2008 (doc. 189), l’CO 1 - esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso volti a definire l'effettivo guadagno "da
valido" dell'assicurato (doc. 191 e 192) - in data 10 settembre 2012, ha riconosciuto
a RI 1 una rendita d’invalidità del 31% (tenuto conto di un reddito annuo "da
valido" di fr. 75'504.- rispettivamente "da invalido" di fr. 51'965.-)
dal 1° maggio 2012 (doc. 193).
Questa decisione è
cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.4. Con decisione 12 marzo 2014
l’CO 1 - dopo aver comunicato all'assicurato che procedeva ad una revisione
della rendita in quanto "da un controllo interno è emerso che (…) lei è
dipendente della ditta __________ come capo cantiere al 76% e percepisce un
salario di CHF 4'439.55 mensili" - ha osservato che "attualmente
lei lavora nel campo dell’edilizia con un grado occupazionale del 76%, sussiste
pertanto una riduzione del grado occupazionale del 24% Lo scapito economico,
determinato dal confronto del salario da valido di CHF 75'893.00 (salario
fissato con decisione su opposizione del 10.09.2012 rivalutato al 2013 con
contratto collettivo di lavoro) con quello da invalido effettivo di fr.
57'714.00, corrisponde pure al 24%. Ne consegue che il grado di invalidità
dev'essere ridotto al 24%. Considerato il fatto che non ha rispettato l'obbligo
di informarci (…), la riduzione del grado di invalidità ha vigore retroattivo
al o1.12.2013, ossia allo scadere del periodo di prova del nuovo impiego".
A seguito dell’opposizione
del 10 aprile 2014 (doc. 218) interposta da __________ del servizio giuridico
del sindacato __________, per conto dell’assicurato, e successivo complemento
del 24 aprile 2014 (doc. 221), al quale sono stati allegati una copia del
contratto di lavoro stipulato tra il suo assistito e la __________ insieme ai
conteggi paga ed alle schede dell'orario di lavoro (doc. 222), l’CO 1 -
esperiti gli accertamenti medici-amministrativi del caso (doc. 223-225) - in
data 29 agosto 2014 ha informato l'assicurato che annullava la decisione di
revisione avversata, confermando il grado di invalidità del 31% (doc. 227).
1.5. In data 4 maggio 2015 il dr.
med. __________, medico di fiducia dell'assicurato e specialista FMH in
medicina interna/generale e del lavoro, ha informato l'CO 1 che RI 1 era
inabile al lavoro al 100% dal 29 aprile 2015 a causa dell'esecerbazione dei
dolori alla mano destra dovuti all'amputazione del dito IV (doc. 235 e 236).
In data 10 maggio 2015 la __________
ha informato l'CO 1 che RI 1 aveva lamentato forti dolori al dito durante il
lavoro in un cantiere di __________ alle 18.00 del 7 maggio 2015, data a
partire dalla quale non riusciva più a lavorare (doc. 237).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
A seguito della ricaduta RI
1 è rimasto inabile al lavoro al 100% dal 29 aprile al 18 novembre 2015, al 50
% il 19 novembre 2015 (tentativo di ripresa lavorativa al 50% fallito), al 100%
dal 20 novembre 2015 al 31 luglio 2016 (doc. 249, 251, 254, 256-258, 260, 262,
263, 268-273, 276, 278, 279 e 285). Al termine della visita __________ di
chiusura del 28 aprile 2016, il dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha ritenuto
l'assicurato abile al lavoro "nella misura massima possibile" in
un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico alla mano destra (doc. 290).
In data 2 giugno 2016 l'CO
1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle spese di cura con effetto
immediato rispettivamente dell'indennità giornaliera dal 1° agosto 2016, data a
partire dalla quale veniva considerato abile al lavoro "nella misura
massima possibile", sulla base delle risultanze della poc'anzi detta
visita __________ (doc. 295).
1.6. Esperiti nel frattempo gli
accertamenti medico-amministrativi del caso - in particolare, dopo aver
raccolto agli atti il precitato rapporto della visita medica di chiusura del 28
aprile 2016 (doc. 290) e l'apprezzamento medico concernente la valutazione
della menomazione all'integrità del 28 aprile 2016 (doc. 289 e 305), allestiti
dal precitato medico __________ come pure i dati salariali relativi il 2014 e
relativi adeguamenti (doc. 302 e 304), le DPL applicabili al caso di specie
(doc. 306) ed il rapporto concernente la "revisione della rendita e
dell'IMI dopo ricaduta" del 18 agosto 2016 (doc. 311), con decisione
formale del 19 agosto 2016, l'CO 1 ha informato l'assicurato che dal 1° agosto
2016 non venivano modificate né la rendita di invalidità del 31% né l'IMI del 5%
in quanto dagli: " accertamenti medici ed economici è risultato che,
nonostante il notevole peggioramento medico dei postumi infortunistici, si può
esigere dal signor RI 1 l'esecuzione al 100% di un lavoro molto leggero,
talvolta leggero e solo di rado mediamente pesante, dove non è più richiesto
l'uso di martelli e strumenti analoghi con manico di media grandezza. Le
attività che entrano in considerazione sono, ad esempio, l'aiuto orologiaio,
l'in-cassatore-imballatore, il regolatore di macchine, il raffilatore o
l'addetto alla confezione, dove potrebbe realizzare un salario annuo medio di
CHF 51'698.00 (salario da invalido). Senza l'infortunio, come operaio edile,
considerati gli aumenti previsti dal contratto collettivo dell'edilizia,
potrebbe guadagnare attualmente CHF 76'190.00 (salario da valido). Dal
confronto delle due cifre risulta un'incapacità al guadagno del 32%, dal
01.08.2016. Conformemente alla giurisprudenza in vigore, la notevole mutazione
dell'incapacità lucrativa è data se il grado d'invalidità cambia almeno del 5%
assoluto e, per gradi d'invalidità a partire dal 51%, del 10% relativo. Essendo
l'aumento dell'invalidità unicamente del 1%, la rendita d'invalidità del 31%
dev'essere pertanto confermata. (…).
Secondo l'apprezzamento medico, la menomazione dell'integrità è aumentata del
2% (totale 7%). Essendo l'aumento inferiore al 5%, non sono date le premesse
per la revisione della stessa e, di conseguenza, l'aumento non può essere
accordato. (…)". (doc. 312; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
1.7. Il 30 agosto 2016 RI 1,
rappresentato dall'avv. RA 1, ha inoltrato opposizione avverso la precitata
decisione, postulando il riconoscimento a suo favore di un aumento della
rendita d'invalidità sino ad almeno il 50%.
Il patrocinatore dell'assicurato ha contestato le 5 DPL utilizzate dall'CO 1. Innanzitutto
perché esse concernevano delle attività ("troppo pesanti" oppure
"di precisione" per le quali sono necessarie tutte le dita della
mano) che non riteneva praticabili con la menomazione del suo assistito.
Secondariamente perché le professioni indicate non permettevano realmente di
conseguire il reddito ipotizzato. In particolare, il rappresentante
dell'opponente rileva che non esistono più raffilatori a tempo pieno in
Svizzera e che, comunque, essi non vengono pagati fr. 4'308.- al mese (ma al
massimo fr. 2'500.- quale operaio frontaliere). L'avvocato chiede pertanto che
vengano proposte delle attività più leggere e con redditi più contenuti,
postulando nel contempo una nuova valutazione medica (doc. 318).
1.8. Il 2 settembre 2016 l'avv. RA
1, sulla scorta dello scritto del 31 agosto 2016 del dr. med. __________,
medico di fiducia dell'assicurato, ha informato l'Istituto assicuratore che il
suo assistito sarebbe stato visitato il 21 settembre 2016 dal PD dr. med. __________
presso la Clinica __________ di __________, postulando nel contempo di
attendere la ricezione del referto di tale visita specialistica prima di
evadere l'opposizione (doc. 324).
1.9. Con
decisione su opposizione del 5 settembre 2016 l’CO 1 ha respinto l'opposizione
dell'assicurato del 30 agosto 2016 e confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 322).
1.10. Nel frattempo in ambito AI,
con progetto di decisione del 2 settembre 2016 l’Ufficio preposto ha comunicato
all'assicurato che non sarebbe entrato nel merito della nuova richiesta di
prestazioni da lui inoltrata il 29 agosto 2016 (doc. 315 e 321).
1.11. Con tempestivo ricorso del 15
settembre 2016 RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione del 5 settembre 2016 impugnata ed il riconoscimento di
un'incapacità lucrativa del 50%, pari ad una rendita mensile di fr. 2'192.65
(doc. I, pag. 6).
Il patrocinatore dell'insorgente stigmatizza l'operato dell'CO 1 per non aver
atteso il referto dello specialista di fiducia di __________ prima di emettere
la decisione impugnata.
L'avvocato dell'assicurato ribadisce anche in questa sede la contestazione
concernente le 5 DPL utilizzate dall'Istituto assicuratore per determinare il
reddito ipotetico "da invalido" al fine della determinazione
del grado di incapacità al guadagno per i postumi infortunistici, ritenute non
esigibili nel nuovo stato di salute, con le medesime argomentazioni già
sollevate in sede di opposizione.
L'avv. RA 1 mette pure in dubbio le valutazioni mediche effettuate dall'CO 1,
"considerato come l'assicurato sarà sottoposto a visita specialistica
da parte del Dr. med. __________ il prossimo 21 settembre 2016",
richiamando il referto che verrà allestito dal precitato specialista e
postulando nel contempo l'allestimento di una perizia medica.
Da ultimo, il rappresentante del ricorrente chiede che il suo assistito venga
posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria.
1.12. Il 20 settembre 2016 è stato
assegnato al ricorrente un termine di 20 giorni per presentare il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e
vidimato (doc. III).
Nonostante la concessione
di due proroghe di 30 giorni cadauna, così come richiesto dall'avv. RA 1, (doc.
IV, VI, IX e X), la richiesta del TCA è rimasta a tutt'oggi inevasa.
1.13. Il 7 ottobre 2016 il
patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA il referto del 21 settembre
2016 del PD dr. med. __________ della Clinica __________ di __________, e si è
riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto, ribadendo la richiesta di un accertamento peritale "da parte
di codesto Tribunale o da parte della CO 1 previo annullamento della decisione
impugnata" (doc. IV+ allegato I).
In data 11 ottobre 2016 il TCA ha trasmesso all'CO 1 il doc. IV, con il
relativo allegato I, ai fini della risposta di causa (doc. V).
1.14. Nella risposta
del 14 ottobre 2016 l'CO 1, rappresentato dall'avv. RA 2, ha postulato la
reiezione del ricorso, prendendo anche posizione sul referto del 21
settembre 2016 del PD dr. med. __________ della Clinica __________ di __________,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VII).
1.15. In data 17 ottobre 2016 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. VIII). A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale
alcun nuovo documento.
2.1. L'oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare
l’aumento della rendita d’invalidità in vigore, oppure no (cfr. doc. I).
Nella decisone avversata l'CO 1 ha confermato il tasso dell'IMI del 5%, a suo
tempo accordata. Questo aspetto non è stato contestato dal rappresentante
dell'assicurato (cfr. doc. I).
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata
la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute,
sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5,
126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate,
reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue
attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non
prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza
federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato
nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria
decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un
raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca
in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585;
DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,
9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità
lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,
nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione
causale con l'infortunio).
2.7. Nel caso di specie, al fine
di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero subito
rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è stata
fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________,
medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, il quale, dopo averlo visitato personalmente il 28
aprile 2016, è giunto alla conclusione che lo stato della mano destra
dell'assicurato era peggiorato, motivo per il quale ha rivalutato l'esigibilità
nei seguenti termini:
" (…)
Esigibilità del lavoro.
Sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e pesi
leggeri fra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta con prevalente uso
della mano sinistra. Pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi
di rado, pesi di ordine superiore ai 25 kg mai. Può sollevare pesi fino a 5 kg
e oltre i 5 kg oltre l'altezza del petto con le limitazioni sovra-espresse.
Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione spesso, attrezzi medi talvolta,
lavoro pesante manuale rozzo mai, lavoro molto pesante mai, lavoro di rotazione
delle due mani talvolta. Lavori sopra la testa talvolta. Rotazione del tronco,
posizione seduta e inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti,
posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia senza limitazioni.
Posizione di lunga durata seduta e in piedi a libera scelta senza limitazioni.
Nessuna limitazione allo spostamento o nel salire scale anche a pioli.
L'assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti alla mano destra e non eseguire
movimenti ripetitivi con l'arto superiore destro. Uso di martelli e strumenti
analoghi con manico di media grandezza non possibile con la mano destra. Nessun
problema di equilibrio o stare in equilibrio. Come sopra detto per il dito III
della mano sinistra invece la capacità permane totale come in occasione della
precedente visita del 2012. (…)." (doc. 290; n.d.r.: il corsivo
è della redattrice)
Tenuto conto di tali
indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'attività di "muratore"
non fosse più esigibile e che l'assicurato andava considerato abile al lavoro
al 100% (e con un rendimento completo) in un’attività lavorativa compatibile
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e, quindi,
con decisione formale del 19 agosto 2016 (doc. 312), confermata con decisione
su opposizione del 5 settembre 2016 (doc. 322), a fronte di un discapito del
32,14% risultato dal raffronto dei redditi ("da valido" fr. 76'190.00
e "da invalido" fr. 51'698.-), ha mantenuto l'attuale grado di
invalidità del 31%.
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.
35 consid. 4b).
2.9. Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in
particolare, doc. 203, 225, 229, 233, 243, 249, 251, 259, 274 e 281), questo
Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista
nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di
medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va
dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.8) - possa validamente
costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si
riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento
di una perizia medica, così come postulato dal rappresentante del ricorrente nel
gravame e nello scritto del 7 ottobre 2016: cfr. doc. I e IV).
Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da
certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
Il rapporto del 21 settembre 2016 del PD dr. med. __________, Teamleiter STV.
Handchirurgie, presso la Clinica __________ di __________ (allegato
I al doc. IV), non è atto a sollevare dubbi circa la fedefacenza della
valutazione chiara, esauriente con argomentazioni diffuse e motivate,
sviluppata il 28 aprile 2016 dal dr. med. __________, medico __________ e
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore (doc. 290) avvalorata dai referti agli atti allestiti dal medesimo
specialista __________ (in particolare, doc. 274 e 281).
Le considerazioni espresse dallo specialista di __________ nel proprio referto
del 21 settembre 2016 (allegato I al doc. IV) non appaiono
quindi suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del
dr. med. __________.
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo
specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.
Ad esempio, in una pronunzia
inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad
esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un
assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto
come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso
dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere
dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di
sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante
un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano
sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del
medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità
a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo
praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità
lavorativa dal profilo ortopedico.
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la
decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza
di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015
del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla
sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente
completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di
ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa
leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva
dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo
alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di
sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -
mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio a __________ - è
scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e
dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura
della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei
rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",
che - mentre stava caricando il camion a __________ - era caduto dalla rampa di
carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e
una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna)
era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà
concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC
1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente
esercitata (di muratore).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati
limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio:
"
Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat,
gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische
Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu
betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst
nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und
Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und
automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch
bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die
Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante
Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand
einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit
realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom
17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è della
redattrice)
Del
resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto
del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio
permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se
presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,
Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio
della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non
può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -
ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente
non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla
collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322
consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
114).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro
leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di
attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano
destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le
mani contemporaneamente.
2.10. Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.11. Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo
l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico,
RI 1, nel 2016 (data di decorrenza della rendita - chiusura della
ricaduta il 1° agosto 2016: doc. 295), avrebbe realizzato un guadagno annuo
lordo di fr. 76'190.00 (cfr. doc.
311).
Questo dato,
desunto dalle indicazioni fornite a suo tempo direttamente dal datore di lavoro
(e che tiene conto pure degli aumenti previsti dal contratto collettivo
dell'edilizia) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto
proprio da questa Corte.
2.12. Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta
sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF
126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).
Nella
DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una
valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante
dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in
questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
2.13. Nella presente
fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito
ancora esigibile dall'assicurato, nonostante il danno alla salute
infortunistico, mediante il metodo delle DPL.
È pertanto risultato che
nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di
esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'aiuto orologiaio
(con funzione di assemblatore) presso la __________ di __________,
l'incassatore imballatore (con funzione di operaio separazione e imballaggio)
presso la __________ di __________, il regolatore di macchine (con funzione di
operatore) presso la __________ di __________, il raffilatore (con la funzione
di affilatore) presso la __________ di __________ e, infine, il preparatore di __________
(con funzione di confezione della __________) presso la __________ di __________,
i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2016, un reddito annuo
pari a fr. 51'698.00 (doc. 306, p. 1).
D’altro canto, sempre in
conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito
informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di
conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario
massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella
di cui al doc. 306, p. 1-3 , si evince che sono 43 i posti di lavoro che
entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 38'233.- e a fr. 74'522.-, e, infine, che quello medio è
di fr. 51'444.-.
Il
TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 51'698.-)
è solo leggermente superiore alla media dei salari medi (fr. 51'444.-), ragione
per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito
da invalido stabilito in base alle DPL.
Il TCA rileva inoltre che
i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. la descrizione
delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc.
306, p. 2-23) - trattandosi di lavori leggeri dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione) che non richiedono un'ottima presa della mano destra e sinistra nel
contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani
contemporaneamente (cfr. consid. 2.9 in fine) -, come pure la formazione
dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative
schede DPL; doc. 306, p. 2-23).
In siffatte circostanze,
le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame
all'operato dell'Istituto assicuratore per aver preso in considerazione anche
dei lavori di precisione (sull'esigibilità lavorativa cfr. consid. 2.9) ed aver
applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere
condivise dal TCA. Irrilevanti ai fini del giudizio risultano invece le
considerazioni espresse dal patrocinatore del ricorrente in merito alle 5 DPL
applicate dall'CO 1 nel 2012. Parimenti ininfluente ai fini del giudizio
l'argomentazione ricorsuale giusta la quale "non esistono più
raffilatori a tempo pieno in Svizzera e che, comunque, essi non vengono pagati
fr. 4'308.- al mese (ma al massimo fr. 2'500.- quale operaio frontaliere)",
visto che nella ditta __________ di __________ (che, di tutta evidenza, non è
l'unica nel settore in cui opera) figura il posto di raffilatore (con la
funzione di affilatore, che lavora nel reparto utensili, seduto dietro la
macchina affilatrice, provvedendo alla rettifica degli utensili montati sulle
macchine) a tempo pieno e a tempo parziale dietro retribuzione di una salario
mensile minimo di fr. 3'900.- e massimo di fr. 4'120.- (per un'attività a tempo
pieno; cfr. relativa scheda DPL agli atti).
In conclusione, il reddito
da invalido - che è stato validamente determinato in base alle DPL - ammonta a fr.
51'698.00.
Decurtazioni sul reddito
da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di
conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di
fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
2.14. Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'698.00 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 76'190.00,
risulta essere del 32.14%, arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere
respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale
l’amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2016, la rendita del
31% in vigore - essendo l'aumento accertato dell'1% e, quindi, inferiore al 5%
(cfr. consid. 2.4) - deve essere confermata.
A mero titolo abbondanziale
il TCA osserva che si perverrebbe al medesimo risultato anche applicando in
dati statistici. In effetti, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2014
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero
(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-.
Riportando questo dato su 41.7
ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo
proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso
ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr.
5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da
quantificare in +0.4% per il 2015 e +0.6% per il 2016 secondo l'ultima stima
trimestrale a disposizione (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'119.24.
Sull’esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e
ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che
possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5
luglio 2013.
Quand'anche si applicasse al caso di specie - per mera ipotesi - la deduzione
sociale massima del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; STF 9C_179/2013 del
26 agosto 2013 al consid. 5.4 confermata in STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016
al consid. 4.6; e, da ultimo, STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2),
si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 50'339.43, che non darebbe diritto ad
un aumento della rendita. In concreto, raffrontando, nel 2016, il reddito da valido
di fr. 76'190.00 con quello da
invalido di fr. 50'339.43, si otterrebbe un grado di invalidità
del 33,92% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Essendo anche in questo
caso (laddove, giova ribadire, si è considerata per mera ipotesi la deduzione
sociale massima del 25% consentita dalla giurisprudenza) l'aumento accertato
del 3% e, quindi, inferiore al 5% (cfr. consid. 2.4), il gravame andrebbe
comunque respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale
l’amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2016, la rendita del
31% in vigore andrebbe in ogni caso confermata.
2.15. Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 6).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125
Considerandi
II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Innanzitutto il TCA osserva che Il 20 settembre 2016 è stato assegnato al
ricorrente un termine di 20 giorni per presentare il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc.
III). Nonostante la concessione di due proroghe di 30 giorni cadauna, così come
richiesto dall'avv. RA 1, (doc. IV, VI, IX e X), la richiesta di questa Corte è
rimasta a tutt'oggi inevasa. Ora, in questi casi, il TCA assegna all'insorgente
un ultimo termine di 10 giorni al fine di produrre il Certificato municipale
per l’assistenza giudiziaria con l’avvertenza che scaduto infruttuoso tale
termine la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta. Nel caso di
specie, non si è tuttavia proceduto come indicato, in quanto tale misura si
sarebbe in ogni caso rivelata inutile ai fini del giudizio, in considerazione
del fatto che l'istanza in questione deve comunque essere in ogni caso respinta
per i motivi qui di seguito esposti.
In effetti, sia per quanto
riguarda la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________
dell’CO 1 sia per quanto concerne gli aspetti economici, alla luce della giurisprudenza
pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente
in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza ai consid. 2.9 e 2.12), doveva
apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore
rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito
della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste
condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti