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Decisione

35.2016.89

Danno infortunistico: amputazione dito nel 2009. Ricaduta nel 2015. Stato di salute peggiorato. Confronto dei redditi con DPL per reddito "da invalido" (abbondanzialmente con TA1 2014 e riduzione soci

13 febbraio 2017Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità

lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta,

nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione

causale con l'infortunio).

2.7. Nel caso di specie, al fine

di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero subito

rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è stata

fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo al dr. med. __________,

medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, il quale, dopo averlo visitato personalmente il 28

aprile 2016, è giunto alla conclusione che lo stato della mano destra

dell'assicurato era peggiorato, motivo per il quale ha rivalutato l'esigibilità

nei seguenti termini:

" (…)

Esigibilità del lavoro.

Sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e pesi

leggeri fra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta con prevalente uso

della mano sinistra. Pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi

di rado, pesi di ordine superiore ai 25 kg mai. Può sollevare pesi fino a 5 kg

e oltre i 5 kg oltre l'altezza del petto con le limitazioni sovra-espresse.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione spesso, attrezzi medi talvolta,

lavoro pesante manuale rozzo mai, lavoro molto pesante mai, lavoro di rotazione

delle due mani talvolta. Lavori sopra la testa talvolta. Rotazione del tronco,

posizione seduta e inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti,

posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia senza limitazioni.

Posizione di lunga durata seduta e in piedi a libera scelta senza limitazioni.

Nessuna limitazione allo spostamento o nel salire scale anche a pioli.

L'assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti alla mano destra e non eseguire

movimenti ripetitivi con l'arto superiore destro. Uso di martelli e strumenti

analoghi con manico di media grandezza non possibile con la mano destra. Nessun

problema di equilibrio o stare in equilibrio. Come sopra detto per il dito III

della mano sinistra invece la capacità permane totale come in occasione della

precedente visita del 2012. (…)." (doc. 290; n.d.r.: il corsivo

è della redattrice)

Tenuto conto di tali

indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'attività di "muratore"

non fosse più esigibile e che l'assicurato andava considerato abile al lavoro

al 100% (e con un rendimento completo) in un’attività lavorativa compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e, quindi,

con decisione formale del 19 agosto 2016 (doc. 312), confermata con decisione

su opposizione del 5 settembre 2016 (doc. 322), a fronte di un discapito del

32,14% risultato dal raffronto dei redditi ("da valido" fr. 76'190.00

e "da invalido" fr. 51'698.-), ha mantenuto l'attuale grado di

invalidità del 31%.

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35 consid. 4b).

2.9. Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in

particolare, doc. 203, 225, 229, 233, 243, 249, 251, 259, 274 e 281), questo

Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista

nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va

dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.8) - possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si

riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento

di una perizia medica, così come postulato dal rappresentante del ricorrente nel

gravame e nello scritto del 7 ottobre 2016: cfr. doc. I e IV).

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

Il rapporto del 21 settembre 2016 del PD dr. med. __________, Teamleiter STV.

Handchirurgie, presso la Clinica __________ di __________ (allegato

I al doc. IV), non è atto a sollevare dubbi circa la fedefacenza della

valutazione chiara, esauriente con argomentazioni diffuse e motivate,

sviluppata il 28 aprile 2016 dal dr. med. __________, medico __________ e

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore (doc. 290) avvalorata dai referti agli atti allestiti dal medesimo

specialista __________ (in particolare, doc. 274 e 281).

Le considerazioni espresse dallo specialista di __________ nel proprio referto

del 21 settembre 2016 (allegato I al doc. IV) non appaiono

quindi suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del

dr. med. __________.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo

specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori.

Ad esempio, in una pronunzia

inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad

esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante

capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un

assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare

pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di

2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento

del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente

servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante

un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano

sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del

medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità

a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo

praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità

lavorativa dal profilo ortopedico.

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la

decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza

di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015

del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla

sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente

completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di

ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa

leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "tassametrista-impiegato-operaio", che - mentre usciva

dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un trauma distorsivo

alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia rotatoria a livello di

sovraspinato e nella porzione craniale del sottoscapolare e, successivamente -

mentre andava a prendere l'automobile al proprio domicilio a __________ - è

scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione su entrambi i polsi e

dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando una re-rerottura

della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura della cuffia dei

rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione "autista" con qualifica di "impiegato-operaio",

che - mentre stava caricando il camion a __________ - era caduto dalla rampa di

carico, riportando una frattura del capitello radiale sinistro tipo Mason II e

una frattura composta dello spigolo esterno del processo coronoideo dell'ulna)

era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico subito al gomito sinistro (adominante).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente

esercitata (di muratore).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati

limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro

sufficientemente ampio:

"

Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat,

gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische

Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu

betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst

nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und

Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und

automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch

bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die

Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante

Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand

einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit

realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom

17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è della

redattrice)

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto

del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio

permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se

presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente

non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla

collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico alla mano destra (dominante), e, quindi, un lavoro

leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di

attrezzi (anche di precisione) che non richiede un'ottima presa della mano

destra e sinistra nel contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le

mani contemporaneamente.

2.10. Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.11. Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo

l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico,

RI 1, nel 2016 (data di decorrenza della rendita - chiusura della

ricaduta il 1° agosto 2016: doc. 295), avrebbe realizzato un guadagno annuo

lordo di fr. 76'190.00 (cfr. doc.

311).

Questo dato,

desunto dalle indicazioni fornite a suo tempo direttamente dal datore di lavoro

(e che tiene conto pure degli aumenti previsti dal contratto collettivo

dell'edilizia) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto

proprio da questa Corte.

2.12. Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta

sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF

126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

Nella

DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una

valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

2.13. Nella presente

fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito

ancora esigibile dall'assicurato, nonostante il danno alla salute

infortunistico, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di

esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'aiuto orologiaio

(con funzione di assemblatore) presso la __________ di __________,

l'incassatore imballatore (con funzione di operaio separazione e imballaggio)

presso la __________ di __________, il regolatore di macchine (con funzione di

operatore) presso la __________ di __________, il raffilatore (con la funzione

di affilatore) presso la __________ di __________ e, infine, il preparatore di __________

(con funzione di confezione della __________) presso la __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2016, un reddito annuo

pari a fr. 51'698.00 (doc. 306, p. 1).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 306, p. 1-3 , si evince che sono 43 i posti di lavoro che

entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 38'233.- e a fr. 74'522.-, e, infine, che quello medio è

di fr. 51'444.-.

Il

TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 51'698.-)

è solo leggermente superiore alla media dei salari medi (fr. 51'444.-), ragione

per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito

da invalido stabilito in base alle DPL.

Il TCA rileva inoltre che

i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. la descrizione

delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc.

306, p. 2-23) - trattandosi di lavori leggeri dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione) che non richiedono un'ottima presa della mano destra e sinistra nel

contempo rispettivamente un'ottima agilità di ambedue le mani

contemporaneamente (cfr. consid. 2.9 in fine) -, come pure la formazione

dell'assicurato (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative

schede DPL; doc. 306, p. 2-23).

In siffatte circostanze,

le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame

all'operato dell'Istituto assicuratore per aver preso in considerazione anche

dei lavori di precisione (sull'esigibilità lavorativa cfr. consid. 2.9) ed aver

applicato al caso di specie le 5 schede DPL in questione non possono essere

condivise dal TCA. Irrilevanti ai fini del giudizio risultano invece le

considerazioni espresse dal patrocinatore del ricorrente in merito alle 5 DPL

applicate dall'CO 1 nel 2012. Parimenti ininfluente ai fini del giudizio

l'argomentazione ricorsuale giusta la quale "non esistono più

raffilatori a tempo pieno in Svizzera e che, comunque, essi non vengono pagati

fr. 4'308.- al mese (ma al massimo fr. 2'500.- quale operaio frontaliere)",

visto che nella ditta __________ di __________ (che, di tutta evidenza, non è

l'unica nel settore in cui opera) figura il posto di raffilatore (con la

funzione di affilatore, che lavora nel reparto utensili, seduto dietro la

macchina affilatrice, provvedendo alla rettifica degli utensili montati sulle

macchine) a tempo pieno e a tempo parziale dietro retribuzione di una salario

mensile minimo di fr. 3'900.- e massimo di fr. 4'120.- (per un'attività a tempo

pieno; cfr. relativa scheda DPL agli atti).

In conclusione, il reddito

da invalido - che è stato validamente determinato in base alle DPL - ammonta a fr.

51'698.00.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

2.14. Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'698.00 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 76'190.00,

risulta essere del 32.14%, arrotondato al 32% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere

respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale

l’amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2016, la rendita del

31% in vigore - essendo l'aumento accertato dell'1% e, quindi, inferiore al 5%

(cfr. consid. 2.4) - deve essere confermata.

A mero titolo abbondanziale

il TCA osserva che si perverrebbe al medesimo risultato anche applicando in

dati statistici. In effetti, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2014

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero

(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.-.

Riportando questo dato su 41.7

ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo

proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso

ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr.

5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da

quantificare in +0.4% per il 2015 e +0.6% per il 2016 secondo l'ultima stima

trimestrale a disposizione (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'119.24.

Sull’esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e

ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che

possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5

luglio 2013.

Quand'anche si applicasse al caso di specie - per mera ipotesi - la deduzione

sociale massima del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; STF 9C_179/2013 del

26 agosto 2013 al consid. 5.4 confermata in STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016

al consid. 4.6; e, da ultimo, STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2),

si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 50'339.43, che non darebbe diritto ad

un aumento della rendita. In concreto, raffrontando, nel 2016, il reddito da valido

di fr. 76'190.00 con quello da

invalido di fr. 50'339.43, si otterrebbe un grado di invalidità

del 33,92% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Essendo anche in questo

caso (laddove, giova ribadire, si è considerata per mera ipotesi la deduzione

sociale massima del 25% consentita dalla giurisprudenza) l'aumento accertato

del 3% e, quindi, inferiore al 5% (cfr. consid. 2.4), il gravame andrebbe

comunque respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale

l’amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2016, la rendita del

31% in vigore andrebbe in ogni caso confermata.

2.15. Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 6).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125

Considerandi

II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Innanzitutto il TCA osserva che Il 20 settembre 2016 è stato assegnato al

ricorrente un termine di 20 giorni per presentare il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc.

III). Nonostante la concessione di due proroghe di 30 giorni cadauna, così come

richiesto dall'avv. RA 1, (doc. IV, VI, IX e X), la richiesta di questa Corte è

rimasta a tutt'oggi inevasa. Ora, in questi casi, il TCA assegna all'insorgente

un ultimo termine di 10 giorni al fine di produrre il Certificato municipale

per l’assistenza giudiziaria con l’avvertenza che scaduto infruttuoso tale

termine la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta. Nel caso di

specie, non si è tuttavia proceduto come indicato, in quanto tale misura si

sarebbe in ogni caso rivelata inutile ai fini del giudizio, in considerazione

del fatto che l'istanza in questione deve comunque essere in ogni caso respinta

per i motivi qui di seguito esposti.

In effetti, sia per quanto

riguarda la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________

dell’CO 1 sia per quanto concerne gli aspetti economici, alla luce della giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente

in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza ai consid. 2.9 e 2.12), doveva

apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste

condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti