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Decisione

35.2016.90

Rinvio all'amministrazione per appurare dinamica dell'evento e decidere di nuovo circa l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge (lesione parificata esclusa a priori visto che manca la diagnosi)

15 dicembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente

era legittimato a rifiutare l’assunzione del sinistro occorso all’assicurato in

data 26 aprile 2016, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il

Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali

parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

2.4. L'art.

4 LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione

è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5. Si

evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non

concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in

quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi

è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando

il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da

un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.6. Gli

assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche

per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h

OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a

condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a

fenomeni degenerativi.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e

discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto

o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

Per

il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti

di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente

suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il

TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento

di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

Considerandi

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

In

questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la

prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni

(cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

A

proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il

legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il

nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

"

L’assicurazione effettua le

prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano

dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel

Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio

federale si è così espresso al riguardo:

"

Nella propria giurisprudenza il

Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione

corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un

influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio

elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece

necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte

di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per

tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr.

il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al

criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco

sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e

devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia

esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la

lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura

(cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”

(FF

2014.

6846-6847 - il corsivo è del redattore).

Necessario

è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento

violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una

delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268).

Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno

stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico

abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139

V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).

2.7

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a

prestazioni a proposito dei disturbi all’arto superiore sinistro, per il motivo

che quanto accaduto il 26 aprile 2016, non configura né un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA né un evento assimilabile a infortunio ai sensi dell’art. 9

cpv. 2 OAINF (doc. Z 21, p. 5: “Considerato che non sussiste né un infortunio

ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione parificabile ad infortunio secondo

l’art. 9 cpv. 2 OAINF, ci vediamo costretti a respingere la sua opposizione

…”).

L’insorgente

contesta la posizione assunta dall’amministrazione, rilevando che “… l’evento è

accaduto nel mio magazzino durante le ore lavorative; spostando un armadio che,

indipendentemente dalle dimensioni che questo possa avere, grande o piccolo che

sia, essendo un armadio in ferro, che posso eventualmente farvi visionare, per

scongiurare il rischio che mi potesse cadere addosso, nell’afferrarlo, ho

subito un forte strappo muscolare, …” (doc. Z 18).

2.8

Nel

caso di specie, dall’annuncio d’infortunio del 29 aprile 2016 risulta la

seguente dinamica del sinistro del 26 aprile 2016:

"

(…).

Spostando un armadio dal magazzino ho preso uno

strappo muscolare pesante.” (doc. Z 1)

Invitato

dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti,

l’insorgente ha indicato “spostamento di un piccolo armadio”.

Egli

ha poi precisato che l’armadio in questione aveva un peso di circa 30 kg (doc.

ZM 1).

Dal

rapporto 13 giugno 2016 della dott.ssa __________ risulta, sotto “Indicazioni

del paziente”, che l’assicurato in occasione della prima consultazione le aveva

riferito che “… 2 gg prima (cioè il 26.4.16) nello spostare un armadio da

ufficio, non è riuscito a tenere la presa e l’oggetto è caduto urtando il

braccio e avambraccio sinistro a livello della spalla e gomito” (doc. ZM 8).

In

sede di opposizione, il ricorrente ha affermato che, nello spostare un armadio

in ferro, per scongiurare il rischio che gli potesse cadere addosso,

nell’afferrarlo ha lamentato uno strappo muscolare (cfr. doc. Z 18).

2.9

Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore convenuto ha

negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenendo che il danno alla salute

sarebbe insorto nel compiere il semplice gesto di spostare un piccolo armadio

del peso di circa 30 kg (cfr. doc. Z 21, p. 3: “Nell’evenienza concreta, nel

fatto che l’assicurato ha spostato un piccolo armadio di ca. 30 kg …” e p. 5:

“… Nella concreta evenienza, lo spostamento di un piccolo armadio di ca. 30 kg

…”).

Questa

Corte constata che quella ritenuta dall’istituto convenuto è in effetti la

dinamica dell’accaduto indicata nell’annuncio d’infortunio del 29 aprile 2016

(cfr. doc. Z 1) e nel formulario che l’assicurato ha compilato in data 3 maggio

2016.

(cfr. doc. ZM 1).

Il

TCA osserva tuttavia che da altri documenti agli atti emergono versioni

contrastanti riguardo a quello che accadde all’insorgente quel 26 aprile

2016.

In

effetti, dal rapporto 13 giugno 2016 della dott.ssa __________ - la quale ha

riportato quanto riferitogli dal suo paziente in occasione della visita che ha

avuto luogo due giorni dopo il sinistro - risulta segnatamente che durante il

trasporto dell’armadio, l’insorgente non è riuscito a mantenere la presa e

l’oggetto, cadendo, lo ha urtato all’arto superiore sinistro (cfr. doc. ZM 8).

Dall’opposizione

del 27 giugno 2016 emerge invece che nell’afferrare l’armadio e scongiurare

così il rischio che potesse cadere, RI 1 ha riportato uno strappo muscolare

(cfr. doc. Z 18).

Viste

le divergenze nella descrizione del sinistro, il TCA ritiene che

l’amministrazione non poteva fondare senz’altro la propria decisione di rifiuto

sulla versione ad essa più favorevole ma, al più tardi nell’ambito della

procedura di opposizione, avrebbe dovuto procedere all’audizione personale

dell’assicurato allo scopo di chiarire la fattispecie, come è del resto consuetudine

fare da parte di altri assicuratori LAINF.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova dunque confrontati a un accertamento incompleto

dei fatti giuridicamente rilevanti. L’assicuratore infortuni

convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’istituto resistente affinché proceda all’audizione personale dell’assicurato,

il quale dovrà essere confrontato con le diverse descrizioni dell’evento che

emergono dalla documentazione. In seguito, sulla base delle relative

risultanze, la CO 1 dovrà nuovamente decidere in merito all’esistenza di un

infortunio ai sensi di legge.

In questo contesto, il TCA

rileva che l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF può essere già sin d’ora

negata, siccome dalla documentazione medica agli atti non risulta che

l’assicurato abbia riportato una delle lesioni esaustivamente enumerate in

quell’articolo d’ordinanza. In effetti, la RMN del gomito sinistro del 3 giugno

2016.

non ha messo in luce l’esistenza, segnatamente, di lacerazioni

dei tendini ai sensi della lett. f dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. ZM

6; si veda pure il doc. ZM 8, in cui il medico curante ha diagnosticato una tendinite

inserzionale e un’epicondilite, dunque delle patologie di natura infiammatoria).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato

al considerando 2.9. in fine.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti