35.2016.90
Rinvio all'amministrazione per appurare dinamica dell'evento e decidere di nuovo circa l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge (lesione parificata esclusa a priori visto che manca la diagnosi)
15 dicembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.90
mm
Lugano
15 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 settembre 2016 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 29 aprile 2016, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1
che il proprio dipendente RI 1, il 26 aprile 2016, “spostando un armadio dal
magazzino” aveva riportato uno strappo muscolare ad entrambe le braccia (doc. Z
1).
La
RMN del gomito sinistro eseguita nel mese di giugno 2016 ha evidenziato la
presenza di una tendinopatia inserzionale del tendine del bicipite distale e di
un’epicondilite radiale con tendinopatia inserzionale del tendine comune degli
estensori (cfr. doc. ZM 6).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21
giugno 2016, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che il danno alla salute
presentato dall’assicurato non potesse essere assunto a titolo né d’infortunio
né di lesione parificata ai postumi d’infortunio (cfr. doc. Z 16).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. Z
18), in data 6 settembre 2016, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. Z 21).
1.3. Con
ricorso pervenuto al TCA in data 21 settembre 2016, RI 1 ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e la condanna
dell’istituto assicuratore convenuto ad assumere il caso quale infortunio (cfr.
doc. I).
1.4. La
CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
In ordine
Fatti
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente
era legittimato a rifiutare l’assunzione del sinistro occorso all’assicurato in
data 26 aprile 2016, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali
parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).
2.4. L'art.
4 LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione
è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.5. Si
evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non
concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in
quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi
è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando
il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da
un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.6. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h
OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a
condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).
Per
il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti
di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente
suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il
TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento
di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
Considerandi
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
In
questo contesto, il TCA segnala che il Parlamento federale ha approvato la
prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
(cfr. FF 2015 5583), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.
A
proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il
legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.
Il
nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:
"
L’assicurazione effettua le
prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano
dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Nel
Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio
federale si è così espresso al riguardo:
"
Nella propria giurisprudenza il
Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione
corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un
influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio
elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece
necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte
di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per
tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr.
il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al
criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco
sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e
devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia
esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la
lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura
(cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).”
(FF
2014.
6846-6847 - il corsivo è del redattore).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385 p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno
stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico
abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139
V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).
2.7
Nella
concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo a
prestazioni a proposito dei disturbi all’arto superiore sinistro, per il motivo
che quanto accaduto il 26 aprile 2016, non configura né un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA né un evento assimilabile a infortunio ai sensi dell’art. 9
cpv. 2 OAINF (doc. Z 21, p. 5: “Considerato che non sussiste né un infortunio
ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione parificabile ad infortunio secondo
l’art. 9 cpv. 2 OAINF, ci vediamo costretti a respingere la sua opposizione
…”).
L’insorgente
contesta la posizione assunta dall’amministrazione, rilevando che “… l’evento è
accaduto nel mio magazzino durante le ore lavorative; spostando un armadio che,
indipendentemente dalle dimensioni che questo possa avere, grande o piccolo che
sia, essendo un armadio in ferro, che posso eventualmente farvi visionare, per
scongiurare il rischio che mi potesse cadere addosso, nell’afferrarlo, ho
subito un forte strappo muscolare, …” (doc. Z 18).
2.8
Nel
caso di specie, dall’annuncio d’infortunio del 29 aprile 2016 risulta la
seguente dinamica del sinistro del 26 aprile 2016:
"
(…).
Spostando un armadio dal magazzino ho preso uno
strappo muscolare pesante.” (doc. Z 1)
Invitato
dall’amministrazione a descrivere con precisione lo svolgimento dei fatti,
l’insorgente ha indicato “spostamento di un piccolo armadio”.
Egli
ha poi precisato che l’armadio in questione aveva un peso di circa 30 kg (doc.
ZM 1).
Dal
rapporto 13 giugno 2016 della dott.ssa __________ risulta, sotto “Indicazioni
del paziente”, che l’assicurato in occasione della prima consultazione le aveva
riferito che “… 2 gg prima (cioè il 26.4.16) nello spostare un armadio da
ufficio, non è riuscito a tenere la presa e l’oggetto è caduto urtando il
braccio e avambraccio sinistro a livello della spalla e gomito” (doc. ZM 8).
In
sede di opposizione, il ricorrente ha affermato che, nello spostare un armadio
in ferro, per scongiurare il rischio che gli potesse cadere addosso,
nell’afferrarlo ha lamentato uno strappo muscolare (cfr. doc. Z 18).
2.9
Dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore convenuto ha
negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenendo che il danno alla salute
sarebbe insorto nel compiere il semplice gesto di spostare un piccolo armadio
del peso di circa 30 kg (cfr. doc. Z 21, p. 3: “Nell’evenienza concreta, nel
fatto che l’assicurato ha spostato un piccolo armadio di ca. 30 kg …” e p. 5:
“… Nella concreta evenienza, lo spostamento di un piccolo armadio di ca. 30 kg
…”).
Questa
Corte constata che quella ritenuta dall’istituto convenuto è in effetti la
dinamica dell’accaduto indicata nell’annuncio d’infortunio del 29 aprile 2016
(cfr. doc. Z 1) e nel formulario che l’assicurato ha compilato in data 3 maggio
2016.
(cfr. doc. ZM 1).
Il
TCA osserva tuttavia che da altri documenti agli atti emergono versioni
contrastanti riguardo a quello che accadde all’insorgente quel 26 aprile
2016.
In
effetti, dal rapporto 13 giugno 2016 della dott.ssa __________ - la quale ha
riportato quanto riferitogli dal suo paziente in occasione della visita che ha
avuto luogo due giorni dopo il sinistro - risulta segnatamente che durante il
trasporto dell’armadio, l’insorgente non è riuscito a mantenere la presa e
l’oggetto, cadendo, lo ha urtato all’arto superiore sinistro (cfr. doc. ZM 8).
Dall’opposizione
del 27 giugno 2016 emerge invece che nell’afferrare l’armadio e scongiurare
così il rischio che potesse cadere, RI 1 ha riportato uno strappo muscolare
(cfr. doc. Z 18).
Viste
le divergenze nella descrizione del sinistro, il TCA ritiene che
l’amministrazione non poteva fondare senz’altro la propria decisione di rifiuto
sulla versione ad essa più favorevole ma, al più tardi nell’ambito della
procedura di opposizione, avrebbe dovuto procedere all’audizione personale
dell’assicurato allo scopo di chiarire la fattispecie, come è del resto consuetudine
fare da parte di altri assicuratori LAINF.
Nell’evenienza
concreta, ci si trova dunque confrontati a un accertamento incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti. L’assicuratore infortuni
convenuto ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’istituto resistente affinché proceda all’audizione personale dell’assicurato,
il quale dovrà essere confrontato con le diverse descrizioni dell’evento che
emergono dalla documentazione. In seguito, sulla base delle relative
risultanze, la CO 1 dovrà nuovamente decidere in merito all’esistenza di un
infortunio ai sensi di legge.
In questo contesto, il TCA
rileva che l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF può essere già sin d’ora
negata, siccome dalla documentazione medica agli atti non risulta che
l’assicurato abbia riportato una delle lesioni esaustivamente enumerate in
quell’articolo d’ordinanza. In effetti, la RMN del gomito sinistro del 3 giugno
2016.
non ha messo in luce l’esistenza, segnatamente, di lacerazioni
dei tendini ai sensi della lett. f dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. ZM
6; si veda pure il doc. ZM 8, in cui il medico curante ha diagnosticato una tendinite
inserzionale e un’epicondilite, dunque delle patologie di natura infiammatoria).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato
al considerando 2.9. in fine.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti