35.2016.92
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20 marzo 2017Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2016.92
mm
Lugano
20 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 agosto 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 settembre 2010, RI
1, nato nel 1967, dipendente della __________ in qualità di __________ e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha subìto una
distorsione al ginocchio destro mentre stava pulendo una cella frigorifera,
riportando una lesione meniscale.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge
(solo prestazioni sanitarie, in quanto l’assicurato non ha interrotto il
proprio lavoro).
1.2. Dalle carte processuali
emerge che il decorso post-infortunistico è stato segnato da diverse ricadute
del trauma iniziale (gennaio 2011, luglio 2012 e gennaio 2013), le quali sono
state tutte assunte dall’amministrazione.
1.3. Con decisione formale del 12
febbraio 2016, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
intera dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2015 e di un quarto di rendita dal 1°
agosto 2015 in poi (cfr. doc. 119).
1.4. In data 4 febbraio 2016,
l’assicuratore infortuni ha comunicato che avrebbe proceduto a compensare
l’importo di fr. 33'529.85, corrispondente al sovraindennizzo per il periodo 21
settembre 2010 - 31 gennaio 2016, con gli arretrati di rendita
dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 120).
Tale provvedimento è stato
integralmente confermato al termine della procedura di opposizione (doc. 128).
1.5. Con tempestivo ricorso del 30
settembre 2016, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata, facendo valere che l’assicuratore
convenuto non avrebbe dovuto computare nel calcolo del sovraindennizzo né la
somma di fr. 18'080.12 relativa all’indennità giornaliera derivante da unassicurazione
complementare alla LAINF, né l’importo di fr. 40'739.37 corrispondente a quanto
da lui effettivamente guadagnato durante il periodo di computo determinante
(cfr. doc. I).
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.7. In data 19 gennaio 2017, il
TCA ha interpellato il patrocinatore dell’assicurato, al quale è stato chiesto
se contestasse o meno l’affermazione della CO 1 secondo la quale l’importo di
fr. 18'080.12 costituirebbe in realtà un importo versato dal datore di lavoro
ai propri dipendenti in caso d’infortunio (doc. V).
L’avv. RA 1 ha risposto in
data 30 gennaio e 2 febbraio 2017 (doc. VI e doc. VII).
L’amministrazione si è
espressa al riguardo l’8 febbraio 2017 (cfr. doc. IX + allegati).
Il 23 febbraio 2017, il rappresentante
di RI 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI). Altrettanto
ha fatto l’assicuratore resistente in data 24 febbraio 2017 (doc. XIII).
Considerandi
2.1
Per quanto riguarda il
calcolo del sovraindennizzo in caso di concorso fra indennità giornaliere LAINF
e rendita d’invalidità AI, il TCA osserva quanto segue.
Giusta l’art. 68 LPGA, le
indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni
sociali, salvo sovraindennizzo.
La riserva relativa al
sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento
ancorato all’art. 69 LPGA.
A norma dell’art. 69 cpv.
1.
LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni
sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il
calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di
medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento
dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute
superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in
seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo
stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del
sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli
assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le
prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita
(cpv. 3).
L’art.
69.
LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo
di impedire il sovraindennizzo (cfr. DTF 121 V 132).
Si è in presenza di un
sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte
d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore
rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento
assicurato.
In questo ordine di idee,
l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato è
presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse
subito il danno (determinante è, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il
reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad
assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).
Per
stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario
partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da
ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati
mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.
Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare
valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore
dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il
reddito effettivamente realizzato”).
In particolare, così come
si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste
concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto
previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279
consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale
per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad
art. 40 del disegno di legge).
Conformemente alla
giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117
V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA – per la
determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.
Al sistema del calcolo
globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza
temporale.
Sapere se le indennità
giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente,
se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25
LPGA), va stabilito in base a un conto globale per tutta la durata di
percezione delle indennità giornaliere (cfr. SVR 2009 UV Nr. 7 consid. 3.1; DTF
117.
V 394 consid. 3b).
Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della
corresponsione delle indennità giornaliere.
Il periodo di computo
determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto
all'indennità giornaliera (STFA U 367/01 del 21 marzo 2003 consid. 6 e U 15/91
dell'8 novembre 1991).
Sempre sul tema del
sovraindennizzo, si vedano anche le STF 8C_43/2012 del 7 settembre 2012 e
9C_43/2012 del 12 luglio 2012.
2.2
In concreto, essendo
confrontati a un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita di
invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a dipendenza
delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione del sinistro del
settembre 2010, tornano applicabili gli articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina
e la giurisprudenza menzionate al consid. 2.1.).
Come già indicato al
precedente considerando, il periodo di computo determinante per il calcolo
globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità.
Giusta l'art. 16 cpv. 2 prima
frase LAINF, il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno
successivo a quello dell'infortunio.
Nel caso di specie,
l’evento del 20 settembre 2010 non ha inizialmente causato alcuna incapacità
lavorativa (esso è stato del resto annunciato quale infortunio-bagatella
– cfr. doc. 1).
L’assicurato ha interrotto
il proprio lavoro soltanto il 23 gennaio 2011, in coincidenza con la prima
ricaduta, e da quella data è stato posto al beneficio dell’indennità
giornaliera (cfr. doc. 8, 10 e 15).
Se ne deduce pertanto che,
in casu, il periodo determinante per il calcolo del sovraindennizzo ha avuto
inizio il 23 gennaio 2011, così come risulta dal conteggio elaborato
dall’amministrazione (cfr. allegato al doc. IX).
Dallo stesso conteggio si
evince che, secondo la CO 1, il periodo determinante è terminato il 31 gennaio
2016.
Sennonché, con la decisione
formale del 10 maggio 2016, lo stesso assicuratore ha stabilito che il diritto (segnatamente)
all’indennità giornaliera si è estinto il 30 aprile 2016 (a far tempo dal 1°
maggio 2016, il ricorrente è stato posto a beneficio di una rendita
d’invalidità - cfr. doc. 125). Il provvedimento appena citato è cresciuto in
giudicato per quanto riguarda l’estinzione del diritto alle prestazioni di
corta durata, posto che tale aspetto non è stato contestato con l’opposizione
del 6 giugno 2016 (“In merito a questo primo aspetto non esprimiamo
osservazioni.” – doc. 126).
In una sentenza pubblicata
in SVR 2006 UV Nr. 13 consid. 3.1, il Tribunale federale ha precisato la
propria giurisprudenza, nel senso che è di principio consentito constatare già
prima dell’esaurimento del diritto alle indennità giornaliere l’avvenuto
verificarsi di un sovraindennizzo e chiedere la restituzione delle prestazioni
nel frattempo pagate in troppo. Dopodiché devono essere versate indennità
giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni ammontanti al massimo alla
differenza, calcolata per giorno civile, tra il reddito di cui l’interessato è
presumibilmente privato e le rendite dell’assicurazione per l’invalidità.
Qualora modifiche delle basi di calcolo (guadagno presumibilmente perso,
rendite dell’assicurazione per l’invalidità, grado dell’inabilità lavorativa)
conducano a un’indennità giornaliera di maggiore entità, essa deve essere
aumentata di conseguenza. Alla scadenza del periodo d’indennizzo si deve
procedere a un calcolo globale (definitivo) del sovraindennizzo
Alla luce di quanto
precede, il procedere dell’amministrazione, la quale ha limitato il periodo di
computo al 31 gennaio 2016, è dunque di principio corretto.
2.3
Con la propria impugnativa, RI
1.
ha in primo luogo fatto valere che l’amministrazione non avrebbe dovuto
computare l’importo di fr. 18'080.12, in quanto si tratterebbe di prestazioni
derivanti da un’assicurazione complementare alla LAINF retta dalla LCA (cfr.
doc. I, p. 3: “…, si ritiene che la somma di CHF 18'080,12 relativa
all’indennità giornaliera pagata nell’ambito dell’assicurazione LAINF
complementare non vada considerata nell’ambito delle entrate relative alle
prestazioni sociali. Anzitutto, perché si ritiene che tale prestazione
costituisca un’assicurazione di somma, e non un’assicurazione di danno, che
sfugge quindi, per sua stessa definizione, al calcolo del sovraindennizzo ai
sensi dell’art. 69 LPGA. Ma non solo: in effetti le prestazioni
dell’assicurazione complementare LAINF si ritiene siano rette dalla LCA (e si
richiama dalla parte avversa sia la polizza che le CGA): non siamo quindi in
presenza di una prestazione di un’assicurazione sociale ai sensi dell’art. 69
LPGA (che parla appunto di “prestazioni delle varie assicurazioni sociali”),
per cui una compensazione con le prestazioni AI o comunque il considerare
queste prestazioni nel calcolo del sovraindennizzo è giuridicamente errato.”).
Al riguardo, questa Corte
rileva che, in corso di causa, è stato accertato che le prestazioni in
questione derivano effettivamente da un contratto d’assicurazione
complementare alla LAINF retto dalla LCA (cfr. doc. IX, p. 1), e che non si
tratta di un importo che il datore di lavoro concede e paga di propria tasca ai
propri dipendenti in caso d’infortunio, così come l’istituto aveva preteso in
sede di risposta (cfr. doc. III, p. 5). Con il suo scritto dell’8 febbraio
2017, il patrocinatore dell’assicuratore convenuto ha inoltre precisato che “…,
l’importo derivato da quel 10% non sarebbe di CHF 18'080.12 come riportato
nella vecchia tabella, bensì di CHF 8'496.47, come risulta essere nella tabella
corretta (all. 1).” (doc. IX, p. 1 s).
Fatte queste precisazioni,
il TCA ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1, le indennità
giornaliere corrisposte all’insorgente in base al contratto di assicurazione
collettiva d’infortunio (cfr. allegato al doc. VII) - assicurazione
complementare alla LAINF, retta dalla LCA (cfr., al proposito, l'art. 29 delle relative
CGA – allegato al doc. IX) - non possano essere computate nella determinazione
del sovraindennizzo ai sensi dell'art. 69 LPGA.
Infatti, secondo il chiaro
tenore di quest'ultima disposizione (“Vi è sovraindennizzo se le prestazioni
sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato
presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, …” – il corsivo è del
redattore) è necessario che le prestazioni in contanti versate
dall'assicuratore LAINF entrino in concorso con le prestazioni di altre
assicurazioni sociali e, quindi, non con prestazioni corrisposte da un
assicuratore privato in virtù della LCA oppure derivanti da un'assicurazione
complementare stipulata con degli assicuratori sociali (cfr. SVR 2014 UV Nr. 3
consid. 3: “Es sind diejenigen Sozialversicherungsleistungen in die
Berechnung der Überentschädigung einzubeziehen, …” – il corsivo è del
redattore; per quanto concerne il vecchio art. 40 LAINF, cfr. il Messaggio 18
agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; A. Maurer, op. cit., p. 537; R. Wipf,
Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in SZS 1-1994, p. 13; in questo
senso, si veda pure la STCA 35.2003.11 del 21 agosto 2003 consid. 2.4.,
cresciuta incontestata in giudicato).
Del resto, seppure in un
ambito diverso (previdenza professionale), in una sentenza pubblicata in DTF
128.
V 243 ss, la Corte federale ha stabilito che l'art. 24 OPP 2 - disposizione
giusta la quale l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i
superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi
conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso
dall'assicurato (cpv. 1) - autorizza la riduzione delle prestazioni di
previdenza unicamente in caso di concorso con quelle di un'assicurazione
sociale (cfr. consid. 3b).
La sentenza 5C_106/2003
del 7 novembre 2003 della seconda Corte di diritto civile del Tribunale
federale, richiamata dall’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. IX, p. 2 s.),
non è atta a giustificare una diversa conclusione.
In quella fattispecie, si
trattava di un’assicurata che, vittima di un incidente della circolazione
stradale, aveva ricevuto prestazioni dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni, come pure da un’assicurazione infortuni complementare. Quest’ultimo
assicuratore aveva interrotto il versamento delle proprie prestazioni al fine di
evitare un sovraindennizzo. La questione che si poneva era quella di sapere se
le indennità giornaliere corrisposte dall’assicurazione complementare potevano
essere ridotte, eventualmente soppresse, per evitare il sovraindennizzo, oppure
se esse erano dovute, a prescindere dalle altre prestazioni assicurative e dalla
perdita di guadagno effettivamente patita.
Constatato, da una parte, che
le CGA rinviavano alle norme della LAINF e che il vecchio art. 40 LAINF
stabiliva che se le prestazioni in contanti dell’assicurazione contro gli
infortuni entrano in concorso con quelle di altre assicurazioni sociali, sono
ridotte di quanto, sommate a quest’altre, superano il guadagno di cui
l’assicurato è presumibilmente privato e, dall’altra, che le medesime CGA prevedevano,
quale condizione indipendente del diritto alle indennità giornaliere,
l’esistenza di una perdita patrimoniale, la Corte federale ha deciso che si
trattava di un’assicurazione di danno.
Diversamente dal caso sub
judice, in quella fattispecie si è dunque trattato di stabilire se l’assicurazione
complementare in questione costituiva, alla luce delle relative CGA,
un’assicurazione di somme oppure di danno e, in ultima analisi, se l’assicuratore
complementare era legittimato a ridurre/sopprimere il versamento delle
proprie indennità giornaliere.
Anche nel caso di specie,
nulla vieta all’assicuratore complementare di verificare se, in base alle CGA
applicabili al contratto, sono dati i presupposti per ridurre le proprie
prestazioni (e chiedere la restituzione di quelle versate in troppo), questione
che esula comunque dalla competenza materiale di questo Tribunale (sul tema, si
veda la STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2, confermata dal TF con
sentenza 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015).
Sulla scorta di quanto
precede, l’assicuratore LAINF convenuto non era dunque legittimato a computare
nel calcolo del sovraindennizzo ex art. 69 LPGA, le indennità giornaliere
corrisposte al ricorrente in base al contratto d’assicurazione complementare alla
LAINF.
2.4
Sempre con la propria
impugnativa, RI 1 rimprovera alla CO 1 di aver “… considerato nel suo calcolo
la somma di fr. 40'739.37 relativa al guadagno che l’assicurato ha
effettivamente conseguito nel periodo determinante.” (doc. I, p. 4).
Da parte sua,
l’amministrazione fa valere la tesi contraria, precisando che “…, se non lo si
considerasse per il calcolo del sovraindennizzo, ci troveremmo di fronte ad un
caso in cui la persona che ha subito un infortunio, e che quindi è stata
costretta per via dei suoi problemi di salute a sospendere o comunque a
diminuire la propria attività lavorativa, ha percepito più di quanto avrebbe
potuto guadagnare se non avesse subito l’infortunio summenzionato.” (doc. III,
p. 5).
Dal conteggio prodotto sub
allegato al doc. IX, risulta che la CO 1 ha computato un importo di fr.
40'739.37 corrispondente, a suo dire, al reddito effettivamente realizzato
dall’assicurato durante il periodo 13 giugno 2011 – 31 gennaio 2016 lavorando
(a tempo parziale) alle dipendenze della __________ (cfr. doc. III, p. 6).
Chiamato a pronunciarsi in
proposito, secondo questo Tribunale, la decisione dell’assicuratore convenuto
di considerare il reddito effettivamente conseguito dall’assicurato durante il
periodo di computo, è corretta nel suo principio. L’art. 51 cpv. 3 OAINF recita
in effetti che il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato corrisponde
a quello che potrebbe conseguire se non avesse subito il danno. Si prende in
considerazione il reddito effettivamente realizzato (cfr. SVR 2014 UV Nr. 3
consid. 5; Th. Locher/Th. Gächter, Grundriss der
Sozialversicherungsrechts, 4a ed., p. 474; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed.,
ad art. 69 n. 65).
Il
TCA osserva comunque che, in base alle informazioni contenute nello scritto 23
febbraio 2016 dell’__________, RI 1 ha lavorato alle dipendenze della __________
dal 1° settembre 1985 al 30 aprile 2014, dal 1° giugno al 30 novembre 2015 (in
ragione di 8-20 ore/settimanali) e dal 1° febbraio 2016 in poi (sempre con il medesimo
pensum) (cfr. doc. 122).
Ora, i periodi appena
citati sono solo in parte sovrapponibili a quelli che figurano nel conteggio di
cui all’allegato al doc. IX. In particolare, l’assicuratore ha computato il
reddito realizzato dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 (quando, secondo il
succitato scritto, il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 30 novembre
2015), rispettivamente, dal 1° al 31 gennaio 2016 (quando il rapporto di
lavoro sarebbe ricominciato in data 1° febbraio 2016).
Questa Corte non può
quindi senz’altro confermare l’agire della CO 1, la quale procederà a
verificare l’importo computato a titolo di reddito effettivamente realizzato,
alla luce delle incongruenze appena segnalate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 affinché ricalcoli il sovraindennizzo, tenuto
conto di quanto indicato ai considerandi 2.3. e 2.4. in fine.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti