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Decisione

35.2016.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In data 19 gennaio 2017, il

TCA ha interpellato il patrocinatore dell’assicurato, al quale è stato chiesto

se contestasse o meno l’affermazione della CO 1 secondo la quale l’importo di

fr. 18'080.12 costituirebbe in realtà un importo versato dal datore di lavoro

ai propri dipendenti in caso d’infortunio (doc. V).

L’avv. RA 1 ha risposto in

data 30 gennaio e 2 febbraio 2017 (doc. VI e doc. VII).

L’amministrazione si è

espressa al riguardo l’8 febbraio 2017 (cfr. doc. IX + allegati).

Il 23 febbraio 2017, il rappresentante

di RI 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI). Altrettanto

ha fatto l’assicuratore resistente in data 24 febbraio 2017 (doc. XIII).

Considerandi

2.1

Per quanto riguarda il

calcolo del sovraindennizzo in caso di concorso fra indennità giornaliere LAINF

e rendita d’invalidità AI, il TCA osserva quanto segue.

Giusta l’art. 68 LPGA, le

indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni

sociali, salvo sovraindennizzo.

La riserva relativa al

sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento

ancorato all’art. 69 LPGA.

A norma dell’art. 69 cpv.

1.

LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni

sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il

calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di

medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento

dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute

superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in

seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo

stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del

sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli

assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le

prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita

(cpv. 3).

L’art.

69.

LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo

di impedire il sovraindennizzo (cfr. DTF 121 V 132).

Si è in presenza di un

sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte

d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore

rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento

assicurato.

In questo ordine di idee,

l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato è

presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse

subito il danno (determinante è, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il

reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad

assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).

Per

stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario

partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da

ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati

mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.

Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare

valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore

dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il

reddito effettivamente realizzato”).

In particolare, così come

si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste

concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto

previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279

consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale

per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad

art. 40 del disegno di legge).

Conformemente alla

giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117

V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA – per la

determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.

Al sistema del calcolo

globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza

temporale.

Sapere se le indennità

giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente,

se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25

LPGA), va stabilito in base a un conto globale per tutta la durata di

percezione delle indennità giornaliere (cfr. SVR 2009 UV Nr. 7 consid. 3.1; DTF

117.

V 394 consid. 3b).

Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della

corresponsione delle indennità giornaliere.

Il periodo di computo

determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto

all'indennità giornaliera (STFA U 367/01 del 21 marzo 2003 consid. 6 e U 15/91

dell'8 novembre 1991).

Sempre sul tema del

sovraindennizzo, si vedano anche le STF 8C_43/2012 del 7 settembre 2012 e

9C_43/2012 del 12 luglio 2012.

2.2

In concreto, essendo

confrontati a un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita di

invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a dipendenza

delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione del sinistro del

settembre 2010, tornano applicabili gli articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina

e la giurisprudenza menzionate al consid. 2.1.).

Come già indicato al

precedente considerando, il periodo di computo determinante per il calcolo

globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità.

Giusta l'art. 16 cpv. 2 prima

frase LAINF, il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno

successivo a quello dell'infortunio.

Nel caso di specie,

l’evento del 20 settembre 2010 non ha inizialmente causato alcuna incapacità

lavorativa (esso è stato del resto annunciato quale infortunio-bagatella

– cfr. doc. 1).

L’assicurato ha interrotto

il proprio lavoro soltanto il 23 gennaio 2011, in coincidenza con la prima

ricaduta, e da quella data è stato posto al beneficio dell’indennità

giornaliera (cfr. doc. 8, 10 e 15).

Se ne deduce pertanto che,

in casu, il periodo determinante per il calcolo del sovraindennizzo ha avuto

inizio il 23 gennaio 2011, così come risulta dal conteggio elaborato

dall’amministrazione (cfr. allegato al doc. IX).

Dallo stesso conteggio si

evince che, secondo la CO 1, il periodo determinante è terminato il 31 gennaio

2016.

Sennonché, con la decisione

formale del 10 maggio 2016, lo stesso assicuratore ha stabilito che il diritto (segnatamente)

all’indennità giornaliera si è estinto il 30 aprile 2016 (a far tempo dal 1°

maggio 2016, il ricorrente è stato posto a beneficio di una rendita

d’invalidità - cfr. doc. 125). Il provvedimento appena citato è cresciuto in

giudicato per quanto riguarda l’estinzione del diritto alle prestazioni di

corta durata, posto che tale aspetto non è stato contestato con l’opposizione

del 6 giugno 2016 (“In merito a questo primo aspetto non esprimiamo

osservazioni.” – doc. 126).

In una sentenza pubblicata

in SVR 2006 UV Nr. 13 consid. 3.1, il Tribunale federale ha precisato la

propria giurisprudenza, nel senso che è di principio consentito constatare già

prima dell’esaurimento del diritto alle indennità giornaliere l’avvenuto

verificarsi di un sovraindennizzo e chiedere la restituzione delle prestazioni

nel frattempo pagate in troppo. Dopodiché devono essere versate indennità

giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni ammontanti al massimo alla

differenza, calcolata per giorno civile, tra il reddito di cui l’interessato è

presumibilmente privato e le rendite dell’assicurazione per l’invalidità.

Qualora modifiche delle basi di calcolo (guadagno presumibilmente perso,

rendite dell’assicurazione per l’invalidità, grado dell’inabilità lavorativa)

conducano a un’indennità giornaliera di maggiore entità, essa deve essere

aumentata di conseguenza. Alla scadenza del periodo d’indennizzo si deve

procedere a un calcolo globale (definitivo) del sovraindennizzo

Alla luce di quanto

precede, il procedere dell’amministrazione, la quale ha limitato il periodo di

computo al 31 gennaio 2016, è dunque di principio corretto.

2.3

Con la propria impugnativa, RI

1.

ha in primo luogo fatto valere che l’amministrazione non avrebbe dovuto

computare l’importo di fr. 18'080.12, in quanto si tratterebbe di prestazioni

derivanti da un’assicurazione complementare alla LAINF retta dalla LCA (cfr.

doc. I, p. 3: “…, si ritiene che la somma di CHF 18'080,12 relativa

all’indennità giornaliera pagata nell’ambito dell’assicurazione LAINF

complementare non vada considerata nell’ambito delle entrate relative alle

prestazioni sociali. Anzitutto, perché si ritiene che tale prestazione

costituisca un’assicurazione di somma, e non un’assicurazione di danno, che

sfugge quindi, per sua stessa definizione, al calcolo del sovraindennizzo ai

sensi dell’art. 69 LPGA. Ma non solo: in effetti le prestazioni

dell’assicurazione complementare LAINF si ritiene siano rette dalla LCA (e si

richiama dalla parte avversa sia la polizza che le CGA): non siamo quindi in

presenza di una prestazione di un’assicurazione sociale ai sensi dell’art. 69

LPGA (che parla appunto di “prestazioni delle varie assicurazioni sociali”),

per cui una compensazione con le prestazioni AI o comunque il considerare

queste prestazioni nel calcolo del sovraindennizzo è giuridicamente errato.”).

Al riguardo, questa Corte

rileva che, in corso di causa, è stato accertato che le prestazioni in

questione derivano effettivamente da un contratto d’assicurazione

complementare alla LAINF retto dalla LCA (cfr. doc. IX, p. 1), e che non si

tratta di un importo che il datore di lavoro concede e paga di propria tasca ai

propri dipendenti in caso d’infortunio, così come l’istituto aveva preteso in

sede di risposta (cfr. doc. III, p. 5). Con il suo scritto dell’8 febbraio

2017, il patrocinatore dell’assicuratore convenuto ha inoltre precisato che “…,

l’importo derivato da quel 10% non sarebbe di CHF 18'080.12 come riportato

nella vecchia tabella, bensì di CHF 8'496.47, come risulta essere nella tabella

corretta (all. 1).” (doc. IX, p. 1 s).

Fatte queste precisazioni,

il TCA ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1, le indennità

giornaliere corrisposte all’insorgente in base al contratto di assicurazione

collettiva d’infortunio (cfr. allegato al doc. VII) - assicurazione

complementare alla LAINF, retta dalla LCA (cfr., al proposito, l'art. 29 delle relative

CGA – allegato al doc. IX) - non possano essere computate nella determinazione

del sovraindennizzo ai sensi dell'art. 69 LPGA.

Infatti, secondo il chiaro

tenore di quest'ultima disposizione (“Vi è sovraindennizzo se le prestazioni

sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato

presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, …” – il corsivo è del

redattore) è necessario che le prestazioni in contanti versate

dall'assicuratore LAINF entrino in concorso con le prestazioni di altre

assicurazioni sociali e, quindi, non con prestazioni corrisposte da un

assicuratore privato in virtù della LCA oppure derivanti da un'assicurazione

complementare stipulata con degli assicuratori sociali (cfr. SVR 2014 UV Nr. 3

consid. 3: “Es sind diejenigen Sozialversicherungsleistungen in die

Berechnung der Überentschädigung einzubeziehen, …” – il corsivo è del

redattore; per quanto concerne il vecchio art. 40 LAINF, cfr. il Messaggio 18

agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge; Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; A. Maurer, op. cit., p. 537; R. Wipf,

Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in SZS 1-1994, p. 13; in questo

senso, si veda pure la STCA 35.2003.11 del 21 agosto 2003 consid. 2.4.,

cresciuta incontestata in giudicato).

Del resto, seppure in un

ambito diverso (previdenza professionale), in una sentenza pubblicata in DTF

128.

V 243 ss, la Corte federale ha stabilito che l'art. 24 OPP 2 - disposizione

giusta la quale l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i

superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi

conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso

dall'assicurato (cpv. 1) - autorizza la riduzione delle prestazioni di

previdenza unicamente in caso di concorso con quelle di un'assicurazione

sociale (cfr. consid. 3b).

La sentenza 5C_106/2003

del 7 novembre 2003 della seconda Corte di diritto civile del Tribunale

federale, richiamata dall’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. IX, p. 2 s.),

non è atta a giustificare una diversa conclusione.

In quella fattispecie, si

trattava di un’assicurata che, vittima di un incidente della circolazione

stradale, aveva ricevuto prestazioni dall’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni, come pure da un’assicurazione infortuni complementare. Quest’ultimo

assicuratore aveva interrotto il versamento delle proprie prestazioni al fine di

evitare un sovraindennizzo. La questione che si poneva era quella di sapere se

le indennità giornaliere corrisposte dall’assicurazione complementare potevano

essere ridotte, eventualmente soppresse, per evitare il sovraindennizzo, oppure

se esse erano dovute, a prescindere dalle altre prestazioni assicurative e dalla

perdita di guadagno effettivamente patita.

Constatato, da una parte, che

le CGA rinviavano alle norme della LAINF e che il vecchio art. 40 LAINF

stabiliva che se le prestazioni in contanti dell’assicurazione contro gli

infortuni entrano in concorso con quelle di altre assicurazioni sociali, sono

ridotte di quanto, sommate a quest’altre, superano il guadagno di cui

l’assicurato è presumibilmente privato e, dall’altra, che le medesime CGA prevedevano,

quale condizione indipendente del diritto alle indennità giornaliere,

l’esistenza di una perdita patrimoniale, la Corte federale ha deciso che si

trattava di un’assicurazione di danno.

Diversamente dal caso sub

judice, in quella fattispecie si è dunque trattato di stabilire se l’assicurazione

complementare in questione costituiva, alla luce delle relative CGA,

un’assicurazione di somme oppure di danno e, in ultima analisi, se l’assicuratore

complementare era legittimato a ridurre/sopprimere il versamento delle

proprie indennità giornaliere.

Anche nel caso di specie,

nulla vieta all’assicuratore complementare di verificare se, in base alle CGA

applicabili al contratto, sono dati i presupposti per ridurre le proprie

prestazioni (e chiedere la restituzione di quelle versate in troppo), questione

che esula comunque dalla competenza materiale di questo Tribunale (sul tema, si

veda la STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2, confermata dal TF con

sentenza 8C_433/2015 dell’8 ottobre 2015).

Sulla scorta di quanto

precede, l’assicuratore LAINF convenuto non era dunque legittimato a computare

nel calcolo del sovraindennizzo ex art. 69 LPGA, le indennità giornaliere

corrisposte al ricorrente in base al contratto d’assicurazione complementare alla

LAINF.

2.4

Sempre con la propria

impugnativa, RI 1 rimprovera alla CO 1 di aver “… considerato nel suo calcolo

la somma di fr. 40'739.37 relativa al guadagno che l’assicurato ha

effettivamente conseguito nel periodo determinante.” (doc. I, p. 4).

Da parte sua,

l’amministrazione fa valere la tesi contraria, precisando che “…, se non lo si

considerasse per il calcolo del sovraindennizzo, ci troveremmo di fronte ad un

caso in cui la persona che ha subito un infortunio, e che quindi è stata

costretta per via dei suoi problemi di salute a sospendere o comunque a

diminuire la propria attività lavorativa, ha percepito più di quanto avrebbe

potuto guadagnare se non avesse subito l’infortunio summenzionato.” (doc. III,

p. 5).

Dal conteggio prodotto sub

allegato al doc. IX, risulta che la CO 1 ha computato un importo di fr.

40'739.37 corrispondente, a suo dire, al reddito effettivamente realizzato

dall’assicurato durante il periodo 13 giugno 2011 – 31 gennaio 2016 lavorando

(a tempo parziale) alle dipendenze della __________ (cfr. doc. III, p. 6).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, secondo questo Tribunale, la decisione dell’assicuratore convenuto

di considerare il reddito effettivamente conseguito dall’assicurato durante il

periodo di computo, è corretta nel suo principio. L’art. 51 cpv. 3 OAINF recita

in effetti che il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato corrisponde

a quello che potrebbe conseguire se non avesse subito il danno. Si prende in

considerazione il reddito effettivamente realizzato (cfr. SVR 2014 UV Nr. 3

consid. 5; Th. Locher/Th. Gächter, Grundriss der

Sozialversicherungsrechts, 4a ed., p. 474; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed.,

ad art. 69 n. 65).

Il

TCA osserva comunque che, in base alle informazioni contenute nello scritto 23

febbraio 2016 dell’__________, RI 1 ha lavorato alle dipendenze della __________

dal 1° settembre 1985 al 30 aprile 2014, dal 1° giugno al 30 novembre 2015 (in

ragione di 8-20 ore/settimanali) e dal 1° febbraio 2016 in poi (sempre con il medesimo

pensum) (cfr. doc. 122).

Ora, i periodi appena

citati sono solo in parte sovrapponibili a quelli che figurano nel conteggio di

cui all’allegato al doc. IX. In particolare, l’assicuratore ha computato il

reddito realizzato dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 (quando, secondo il

succitato scritto, il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 30 novembre

2015), rispettivamente, dal 1° al 31 gennaio 2016 (quando il rapporto di

lavoro sarebbe ricominciato in data 1° febbraio 2016).

Questa Corte non può

quindi senz’altro confermare l’agire della CO 1, la quale procederà a

verificare l’importo computato a titolo di reddito effettivamente realizzato,

alla luce delle incongruenze appena segnalate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché ricalcoli il sovraindennizzo, tenuto

conto di quanto indicato ai considerandi 2.3. e 2.4. in fine.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti