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Decisione

35.2016.93

Determinazione entità del grado dell'invalidità

5 aprile 2017Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4

Nella concreta evenienza, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'assicuratore

resistente ha fatto capo alla valutazione espressa dal dott. __________, spec.

FMH in chirurgia, a margine della visita di chiusura del 21 dicembre 2015.

Il medico di _____________,

dopo aver diagnosticato un deficit funzionale della spalla sinistra non

dominante, ha così descritto i limiti funzionali legati a questo danno alla

salute:

" (…).

… può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi talvolta, di rado può sollevare e portare pesi di 5 e

10.

kg fino all’altezza dei fianchi. Non può assolutamente sollevare pesi medi,

pesanti o molto pesanti da 10 a 45 kg fino all’altezza dei fianchi, non può

sollevare l’arto al di sopra dell’altezza dell’orizzontale e quindi non può

sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 kg in su oltre l’altezza del

petto. Per quanto riguarda il maneggio di attrezzi leggeri di precisione non ha

nessuna limitazione. Può effettuare lavoro medio con maneggio di attrezzi

talvolta, non può assolutamente effettuare lavoro pesante e molto pesante o

lavoro rozzo con attrezzi. Possibile invece la rotazione della mano. Per quanto

riguarda la posizione e la mobilità non può assolutamente effettuare lavori

sopra la testa mentre invece non ha nessun tipo di limitazione per quanto

riguarda la rotazione, posizione seduta/inclinata in avanti e posizione in

piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione sulle ginocchia.

Nessuna limitazione per posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera

scelta. Nessun problema per quanto riguarda lo spostamento, il camminare anche

a lungo per lunghi tratti e su terreno accidentato. Può salire e scendere le

scale, non può invece salire su scale a pioli. Consentito senza limitazioni

l’uso delle due mani e lo stare in equilibrio.” (doc. 157, p. 3 s.)

Unitamente

all’impugnativa, RI 1 ha prodotto una perizia di parte allestita dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedia e traumatologia.

Diagnosticato uno stato

dopo intervento artroscopico in esiti di trauma contusivo/distorsivo alla

spalla sinistra con residui importanti dolori notturni e diurni, con deficit di

mobilità e forza, non compensati al 100% mediante la presa di antinfiammatori,

infiltrazioni con anestetico locale, blando cortisonico e fisiochinesiterapia,

lo specialista privatamente consultato dall’assicurato ha sostenuto che la

rendita riconosciuta dall’amministrazione (del 21%) andrebbe “… aumentata, data

in particolare l’età del paziente ormai quasi 62enne di almeno al 30-40%. Per

quanto concerne la capacità residuale in lavori nel campo edilizio

(metalcostruttore, pittore, gessatore, ecc.) questa è sicuramente da valutare

in un ambito del 100% di inabilità lavorativa. In particolare al paziente sono

permesse, con inabilità lavorativa da definirsi a seconda dell’attività

lavorativa propostagli, attività lavorative che non dovranno sovraccaricare

l’arto superiore sinistro per più di 5 kg, evitando assolutamente di salire

scale a pioli, ecc., per cui da quanto sopra esposto lavori in ambito edilizio

sono praticamente preclusi al paziente. Altri lavori esigibili quali per

esempio l’autista, custode di stabili, sono permessi in base al carico di

lavoro che un’eventuale e futura attività professionale che non dovrà

sovraccaricare l’arto superiore sinistro attualmente lesionato, per cui

l’inabilità lavorativa residua è da considerarsi di almeno il 50%. Tengo

sottolineare che inoltre l’età del paziente e la scolarità dello stesso un

reintegro professionale non verrà assolutamente preso in considerazione.” (doc.

C).

2.5

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo

Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________ (e fatto proprio

dall’amministrazione).

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano,

normalmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si

tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche

solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato

in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA

35.1998.63

del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal

TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dal medico di ______________ risulta plausibile anche tenuto

conto dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti

assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

Ad

esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono

l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

Anche nella STFA U 200/02

del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di

un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché

attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un

assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della

muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la

decisione con la quale un falegname, che aveva subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto

totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di

pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di

entrambi gli arti superiori.

Infine, con giudizio 35.2014.57

del 4 maggio 2015, confermato dal TF con pronunzia 8C_396/2015 del 17 settembre

2015, il TCA, nonostante il danno alla spalla sinistra (si trattava di una

distorsione acromio-clavicolare sinistra

stadio I e impingement sottoacromiale), ha ritenuto un assicurato inabile in

maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere,

a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

Alla luce della casistica

appena esposta, questo Tribunale non può seguire il parere del dott. __________,

secondo il quale il ricorrente presenterebbe una capacità lavorativa limitata (del

50%) anche in attività sostitutive adeguate.

Dal punto di vista medico,

occorre dunque ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza,

che l’assicurato sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico, senza che si riveli peraltro necessario

procedere a ulteriori atti istruttori (ad esempio, a quello chiesto con

l’impugnativa – cfr. doc. I, p. 13).

D’altro

canto, va osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV

Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente

monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei

Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

Questa

giurisprudenza è ancora stata recentemente confermata con la STF 8C_451/2016

del 17 ottobre 2016 consid. 5.1.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003.

consid. 4.7).

2.7

Con il ricorso, l’assicurato

fa valere che, a causa della sua età avanzata, un reinserimento nel mondo del lavoro non sia da considerarsi

realistico (cfr. doc. I).

Il TCA non ignora che, al

momento della decorrenza della rendita d’invalidità (1° luglio 2016), RI 1

aveva compiuto 61 anni e che, di conseguenza, potrebbe incontrare delle

difficoltà a reperire sul mercato generale del lavoro un’occupazione in cui mettere

a frutto la sua capacità lavorativa residua. Tuttavia, in materia di assicurazione

contro gli infortuni (e non è un caso se tutte le sentenze richiamate nel

ricorso, sono state emanate in materia di assicurazione per l’invalidità – cfr.

doc. I, p. 8), vige l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. supra, consid. 2.3.),

cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato

mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2;

consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe

percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr.

DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2; per un caso analogo, si veda la

STF 8C_846/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 2.4).

2.8

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2016, qualora non

fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo pari a fr. 71'844. Ritenuto che, al momento

dell’infortunio, l’assicurato era professionalmente inattivo, l’CO 1 ha

stabilito il reddito da valido in applicazione dei dati salariali pubblicati

dall’Ufficio federale di statistica (cfr. doc. 200, p. 5: “Dall’ultima

inchiesta sulla struttura dei salari risulta infatti che un metalcostruttore addetto

ai lavori pratici (TA1, ramo 24-25, livello 2) nel 2014 guadagnava mediamente

un salario di fr. 71'005.14 (fr. 5'717.-- : 40 ore x 41.4 ore x 12 mesi) che,

vista l’evoluzione nominale dei salari, porta ad un ammontare di fr. 71'843.72

nel 2016.”).

Il

ricorrente contesta l’entità del reddito senza invalidità considerato

dall’amministrazione e pretende, richiamato l’art. 24 cpv. 1 OAINF, che il

medesimo venga fissato in fr. 106'400 (cfr. doc. I, p. 5).

Il TCA

osserva innanzitutto che l’art. 24 cpv. 1 OAINF regola la determinazione del guadagno

assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità in taluni casi

particolari (“Salario determinante per le rendite in casi speciali”) e

non può quindi trovare applicazione allorquando si tratta invece di stabilire

il reddito da valido (che costituisce uno dei due termini dal cui raffronto

risulta il grado dell’invalidità, cfr. art. 16 LPGA) (per un caso analogo, in

cui il ricorrente aveva confuso i concetti di reddito da valido e di guadagno

assicurato, si veda la succitata STF 8C_396/2015 consid. 4.2).

D’altro

canto, questa Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, se la

persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio

oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto

di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai

dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr. STF

8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 e riferimento ivi citato; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316).

Nel caso di specie, al

momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio del 28 settembre 2012, RI 1

era privo di attività lucrativa, essendo stato licenziato dalla ditta __________

con effetto al 29 febbraio 2012 (cfr. doc. 1).

In ossequio alla

giurisprudenza appena citata, l’istituto resistente era dunque legittimato a fissare

il reddito da valido utilizzando i dati salariali statistici, di modo che il

TCA può fare proprio l’importo stabilito in tal modo (fr. 71'844).

Sempre in questo contesto,

con riferimento a quanto sostenuto nelle osservazioni del 16 marzo 2017 (cfr.

doc. XIII, p. 2: “…, l’assicurato ha lavorato per tutta la vita nel settore della

metalcostruzione. Al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio in

questione, l’assicurato era iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento

da soli 5 mesi, ma era in procinto di trovare una nuova collocazione

lavorativa, sempre nel medesimo settore, sul territorio ticinese.”), è utile

segnalare che l’CO 1 ha stabilito il reddito senza invalidità facendo capo ai

dati salariali riferiti proprio al settore della fabbricazione di prodotti

in metallo (tabella RSS TA 1, pto. 24-25 – cfr. doc. 190, p. 1).

2.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,

che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una

stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,

nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.10

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 56'995 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1 (al riguardo cfr. STF 8C_12/2017

del 28 febbraio 2017) e operando una decurtazione del 15% a titolo di deduzione

sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 190, p. 1).

Va in primo

luogo constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali

risultati dalle DPL, e ciò “al fine di avere dati coerenti tra loro”, posto che

il reddito da valido è stato determinato in applicazione dei dati salariali

statistici (cfr. doc. XI).

Questa Corte condivide l’agire

dell’amministrazione. Del resto, anche nella succitata sentenza 8C_728/2016

del 21 dicembre 2016 consid. 4 (procedura in cui l’CO 1 era parte convenuta),

l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai dati salariali

statistici (in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017

consid. 4.2.1).

Quindi, utilizzando

i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312 (cfr. doc. 190, p. 4).

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. doc. 190, p. 5), esso ammonta a fr. 5'537.76

mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento all'indice

dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'117.65.

Nel caso concreto, una

riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale

non entra in linea di conto, visto che il reddito da valido è stato stabilito in

base ai dati salariali statistici (quindi in base a dei dati nazionali).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In casu, l’istituto

assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico

da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico e dello

statuto di frontaliere (doc. 200, p. 6).

Da parte sua, l’assicurato

non ha sollevato al riguardo alcuna specifica obiezione (cfr. doc. I).

In

una sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.4, il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente

confermata, segnatamente con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid.

4.6

In un’altra sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, l’Alta Corte ha rilevato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione ma che occorre piuttosto procedere a una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Fatte

queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice

delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo

Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’assicuratore

resistente non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la

riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti ampiamente tenuto conto

degli effetti legati alla menomazione infortunistica e dello statuto di

frontaliere dell’assicurato.

Per

quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato

la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16.

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF

8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20

luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF

8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Inoltre, per

quanto attiene al fatto che l’assicurato dispone di competenze professionali

limitate al solo settore della metalcostruzione, il TF ha già ha avuto modo di

precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività ha poca

incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni semplici e

ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'050.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 57'050 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.

71'844 – risulta essere del 20.59%, arrotondato al 21% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121 consid. 3.2.

In queste

condizioni, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale RI 1 è

stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 21%, deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti