35.2016.93
Determinazione entità del grado dell'invalidità
5 aprile 2017Italiano35 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2016.93
mm
Lugano
5 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto 2016 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 settembre 2012, RI
1, nato nel 1955, di professione metalcostruttore (ma al momento del sinistro
privo di attività lucrativa), è rimasto vittima di un infortunio non
professionale alla spalla sinistra.
Con sentenza 35.2014.40
del 10 giugno 2015, il TCA ha annullato la decisione su opposizione mediante la
quale l’istituto assicuratore aveva negato retroattivamente la propria
copertura assicurativa per il sinistro occorso all’assicurato (cfr. doc. 140).
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 28 luglio 2016, l’amministrazione ha posto RI 1 al
beneficio di una rendita d’invalidità del 21% a contare dal 1° luglio 2016 e di
un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 10% (cfr. doc. 193).
A seguito dell’opposizione
interposta dagli avvocati RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 197), in
data 31 agosto 2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 200).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30
settembre 2016, RI 1, sempre rappresentato dagli avv. RA 1, ha chiesto, in
via principale, il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 100% e, in
via subordinata, che il TCA abbia a ordinare una perizia medica.
In merito all’esigibilità
lavorativa, il ricorrente osserva che le sue “… condizioni di salute non
sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica. Come si
evince dalla perizia ortopedica del Dr. med. __________ (doc. C), il qui
ricorrente è inabile al lavoro nella precedente attività, è stato giudicato
inabile al lavoro almeno del 50% in attività professionali adeguate.”
D’altro canto, egli fa
valere che, a causa della sua particolare situazione personale e professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, …), si troverebbe “… nella manifesta e oggettiva impossibilità di
trovare un’occupazione nel difficile mercato del lavoro nella regione Insubrica
poiché non esistono sul mercato generale del lavoro delle attività che
l’assicurato in questione potrebbe ancora svolgere.”.
Per quanto concerne gli aspetti
economici della determinazione del grado dell’invalidità, trattandosi del
reddito da invalido, l’assicurato sostiene che questo valore non sarebbe stato
validamente fissato in base alle DPL, in quanto “… l’assicuratore non ha
certificato lo stato di salute del qui opponente in merito alla capacità
lavorativa residua in attività adeguate e non ha proposto alcun posto di lavoro
che rispetti le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute”. A
proposito invece del reddito da valido, facendo riferimento alle norme legali
che disciplinano la determinazione del guadagno assicurato su cui calcolare la
rendita d’invalidità, RI 1 pretende che il reddito senza invalidità venga
fissato in fr. 106'400 (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 10 novembre 2016,
l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni,
precisando che il rapporto allestito dal medico di ____________ “… non si
esprime minimamente su quella che è la capacità lavorativa residua per attività
adeguate e ragionevolmente esigibili con riferimento al ricorrente. Non vi è
neppure traccia di esempi di attività che potrebbero essere considerate
esigibili per il signor RI 1.” (doc. V).
L’amministrazione si è
pronunciata al riguardo il 23 novembre 2016 (doc. VIII).
1.6. Il 23 febbraio 2017, il TCA
ha chiesto all’amministrazione di precisare per quale motivo il reddito da
invalido non è stato determinato in applicazione del metodo delle DPL (doc. X).
La risposta dell’CO 1 è
pervenuta in data 2 marzo 2017 (doc. XI).
L’insorgente ha formulato
le proprie osservazioni al riguardo il 16 marzo 2017 (doc. XIII).
2.1. L’oggetto litigioso è
circoscritto all’entità della rendita d’invalidità spettante al ricorrente.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4
Nella concreta evenienza, per
chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'assicuratore
resistente ha fatto capo alla valutazione espressa dal dott. __________, spec.
FMH in chirurgia, a margine della visita di chiusura del 21 dicembre 2015.
Il medico di _____________,
dopo aver diagnosticato un deficit funzionale della spalla sinistra non
dominante, ha così descritto i limiti funzionali legati a questo danno alla
salute:
" (…).
… può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi talvolta, di rado può sollevare e portare pesi di 5 e
10.
kg fino all’altezza dei fianchi. Non può assolutamente sollevare pesi medi,
pesanti o molto pesanti da 10 a 45 kg fino all’altezza dei fianchi, non può
sollevare l’arto al di sopra dell’altezza dell’orizzontale e quindi non può
sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 kg in su oltre l’altezza del
petto. Per quanto riguarda il maneggio di attrezzi leggeri di precisione non ha
nessuna limitazione. Può effettuare lavoro medio con maneggio di attrezzi
talvolta, non può assolutamente effettuare lavoro pesante e molto pesante o
lavoro rozzo con attrezzi. Possibile invece la rotazione della mano. Per quanto
riguarda la posizione e la mobilità non può assolutamente effettuare lavori
sopra la testa mentre invece non ha nessun tipo di limitazione per quanto
riguarda la rotazione, posizione seduta/inclinata in avanti e posizione in
piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione sulle ginocchia.
Nessuna limitazione per posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera
scelta. Nessun problema per quanto riguarda lo spostamento, il camminare anche
a lungo per lunghi tratti e su terreno accidentato. Può salire e scendere le
scale, non può invece salire su scale a pioli. Consentito senza limitazioni
l’uso delle due mani e lo stare in equilibrio.” (doc. 157, p. 3 s.)
Unitamente
all’impugnativa, RI 1 ha prodotto una perizia di parte allestita dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedia e traumatologia.
Diagnosticato uno stato
dopo intervento artroscopico in esiti di trauma contusivo/distorsivo alla
spalla sinistra con residui importanti dolori notturni e diurni, con deficit di
mobilità e forza, non compensati al 100% mediante la presa di antinfiammatori,
infiltrazioni con anestetico locale, blando cortisonico e fisiochinesiterapia,
lo specialista privatamente consultato dall’assicurato ha sostenuto che la
rendita riconosciuta dall’amministrazione (del 21%) andrebbe “… aumentata, data
in particolare l’età del paziente ormai quasi 62enne di almeno al 30-40%. Per
quanto concerne la capacità residuale in lavori nel campo edilizio
(metalcostruttore, pittore, gessatore, ecc.) questa è sicuramente da valutare
in un ambito del 100% di inabilità lavorativa. In particolare al paziente sono
permesse, con inabilità lavorativa da definirsi a seconda dell’attività
lavorativa propostagli, attività lavorative che non dovranno sovraccaricare
l’arto superiore sinistro per più di 5 kg, evitando assolutamente di salire
scale a pioli, ecc., per cui da quanto sopra esposto lavori in ambito edilizio
sono praticamente preclusi al paziente. Altri lavori esigibili quali per
esempio l’autista, custode di stabili, sono permessi in base al carico di
lavoro che un’eventuale e futura attività professionale che non dovrà
sovraccaricare l’arto superiore sinistro attualmente lesionato, per cui
l’inabilità lavorativa residua è da considerarsi di almeno il 50%. Tengo
sottolineare che inoltre l’età del paziente e la scolarità dello stesso un
reintegro professionale non verrà assolutamente preso in considerazione.” (doc.
C).
2.5
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo
Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________ (e fatto proprio
dall’amministrazione).
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta il ricorrente, sono quelli che si riscontrano,
normalmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si
tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche
solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato
in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA
35.1998.63
del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal
TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal medico di ______________ risulta plausibile anche tenuto
conto dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti
assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.
Ad
esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono
l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
Anche nella STFA U 200/02
del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di
un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché
attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un
assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della
muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
In
una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la
decisione con la quale un falegname, che aveva subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto
totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di
pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di
entrambi gli arti superiori.
Infine, con giudizio 35.2014.57
del 4 maggio 2015, confermato dal TF con pronunzia 8C_396/2015 del 17 settembre
2015, il TCA, nonostante il danno alla spalla sinistra (si trattava di una
distorsione acromio-clavicolare sinistra
stadio I e impingement sottoacromiale), ha ritenuto un assicurato inabile in
maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere,
a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
Alla luce della casistica
appena esposta, questo Tribunale non può seguire il parere del dott. __________,
secondo il quale il ricorrente presenterebbe una capacità lavorativa limitata (del
50%) anche in attività sostitutive adeguate.
Dal punto di vista medico,
occorre dunque ritenere accertato, con un sufficiente grado di verosimiglianza,
che l’assicurato sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico, senza che si riveli peraltro necessario
procedere a ulteriori atti istruttori (ad esempio, a quello chiesto con
l’impugnativa – cfr. doc. I, p. 13).
D’altro
canto, va osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV
Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente
monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei
Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
Questa
giurisprudenza è ancora stata recentemente confermata con la STF 8C_451/2016
del 17 ottobre 2016 consid. 5.1.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003.
consid. 4.7).
2.7
Con il ricorso, l’assicurato
fa valere che, a causa della sua età avanzata, un reinserimento nel mondo del lavoro non sia da considerarsi
realistico (cfr. doc. I).
Il TCA non ignora che, al
momento della decorrenza della rendita d’invalidità (1° luglio 2016), RI 1
aveva compiuto 61 anni e che, di conseguenza, potrebbe incontrare delle
difficoltà a reperire sul mercato generale del lavoro un’occupazione in cui mettere
a frutto la sua capacità lavorativa residua. Tuttavia, in materia di assicurazione
contro gli infortuni (e non è un caso se tutte le sentenze richiamate nel
ricorso, sono state emanate in materia di assicurazione per l’invalidità – cfr.
doc. I, p. 8), vige l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. supra, consid. 2.3.),
cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato
mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2;
consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe
percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr.
DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2; per un caso analogo, si veda la
STF 8C_846/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 2.4).
2.8
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2016, qualora non
fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo pari a fr. 71'844. Ritenuto che, al momento
dell’infortunio, l’assicurato era professionalmente inattivo, l’CO 1 ha
stabilito il reddito da valido in applicazione dei dati salariali pubblicati
dall’Ufficio federale di statistica (cfr. doc. 200, p. 5: “Dall’ultima
inchiesta sulla struttura dei salari risulta infatti che un metalcostruttore addetto
ai lavori pratici (TA1, ramo 24-25, livello 2) nel 2014 guadagnava mediamente
un salario di fr. 71'005.14 (fr. 5'717.-- : 40 ore x 41.4 ore x 12 mesi) che,
vista l’evoluzione nominale dei salari, porta ad un ammontare di fr. 71'843.72
nel 2016.”).
Il
ricorrente contesta l’entità del reddito senza invalidità considerato
dall’amministrazione e pretende, richiamato l’art. 24 cpv. 1 OAINF, che il
medesimo venga fissato in fr. 106'400 (cfr. doc. I, p. 5).
Il TCA
osserva innanzitutto che l’art. 24 cpv. 1 OAINF regola la determinazione del guadagno
assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità in taluni casi
particolari (“Salario determinante per le rendite in casi speciali”) e
non può quindi trovare applicazione allorquando si tratta invece di stabilire
il reddito da valido (che costituisce uno dei due termini dal cui raffronto
risulta il grado dell’invalidità, cfr. art. 16 LPGA) (per un caso analogo, in
cui il ricorrente aveva confuso i concetti di reddito da valido e di guadagno
assicurato, si veda la succitata STF 8C_396/2015 consid. 4.2).
D’altro
canto, questa Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, se la
persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio
oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto
di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai
dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr. STF
8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 e riferimento ivi citato; in
questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione
dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316).
Nel caso di specie, al
momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio del 28 settembre 2012, RI 1
era privo di attività lucrativa, essendo stato licenziato dalla ditta __________
con effetto al 29 febbraio 2012 (cfr. doc. 1).
In ossequio alla
giurisprudenza appena citata, l’istituto resistente era dunque legittimato a fissare
il reddito da valido utilizzando i dati salariali statistici, di modo che il
TCA può fare proprio l’importo stabilito in tal modo (fr. 71'844).
Sempre in questo contesto,
con riferimento a quanto sostenuto nelle osservazioni del 16 marzo 2017 (cfr.
doc. XIII, p. 2: “…, l’assicurato ha lavorato per tutta la vita nel settore della
metalcostruzione. Al momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio in
questione, l’assicurato era iscritto presso l’Ufficio regionale di collocamento
da soli 5 mesi, ma era in procinto di trovare una nuova collocazione
lavorativa, sempre nel medesimo settore, sul territorio ticinese.”), è utile
segnalare che l’CO 1 ha stabilito il reddito senza invalidità facendo capo ai
dati salariali riferiti proprio al settore della fabbricazione di prodotti
in metallo (tabella RSS TA 1, pto. 24-25 – cfr. doc. 190, p. 1).
2.9
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,
che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una
stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,
nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella
DTF 141 V 1 consid. 5.
2.10
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 56'995 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1 (al riguardo cfr. STF 8C_12/2017
del 28 febbraio 2017) e operando una decurtazione del 15% a titolo di deduzione
sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 190, p. 1).
Va in primo
luogo constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali
risultati dalle DPL, e ciò “al fine di avere dati coerenti tra loro”, posto che
il reddito da valido è stato determinato in applicazione dei dati salariali
statistici (cfr. doc. XI).
Questa Corte condivide l’agire
dell’amministrazione. Del resto, anche nella succitata sentenza 8C_728/2016
del 21 dicembre 2016 consid. 4 (procedura in cui l’CO 1 era parte convenuta),
l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai dati salariali
statistici (in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017
consid. 4.2.1).
Quindi, utilizzando
i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'312 (cfr. doc. 190, p. 4).
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. doc. 190, p. 5), esso ammonta a fr. 5'537.76
mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Dopo adeguamento all'indice
dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'117.65.
Nel caso concreto, una
riduzione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale
non entra in linea di conto, visto che il reddito da valido è stato stabilito in
base ai dati salariali statistici (quindi in base a dei dati nazionali).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In casu, l’istituto
assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico
da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico e dello
statuto di frontaliere (doc. 200, p. 6).
Da parte sua, l’assicurato
non ha sollevato al riguardo alcuna specifica obiezione (cfr. doc. I).
In
una sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 5.4, il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente
confermata, segnatamente con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid.
4.6
In un’altra sentenza
8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, l’Alta Corte ha rilevato che non è
necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione ma che occorre piuttosto procedere a una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Fatte
queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice
delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo
Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’assicuratore
resistente non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la
riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti ampiamente tenuto conto
degli effetti legati alla menomazione infortunistica e dello statuto di
frontaliere dell’assicurato.
Per
quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato
la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.
16.
ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter
bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008.
consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF
8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20
luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF
8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Inoltre, per
quanto attiene al fatto che l’assicurato dispone di competenze professionali
limitate al solo settore della metalcostruzione, il TF ha già ha avuto modo di
precisare che l’assenza d’esperienza in taluni ambiti di attività ha poca
incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni semplici e
ripetitive (cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'050.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 57'050 al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.
71'844 – risulta essere del 20.59%, arrotondato al 21% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121 consid. 3.2.
In queste
condizioni, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale RI 1 è
stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità proprio del 21%, deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti