35.2016.94
Esame ricorso per ritardata giustizia. Ammessa la ritardata giustizia. Diritto alle ripetibili
9 novembre 2016Italiano7 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
35.2016.94
mm
Lugano
9 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 9
ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, il 10 ottobre 2014, RI 1 -
allenatore professionista di __________ presso il __________ di __________ (i
cui dipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso la CO 1) e il __________
di __________ (i cui dipendenti sono invece assicurati presso la __________), è
caduto durante un allenamento e ha urtato a terra il gomito destro;
- che l’infortunio è stato
assunto dalla CO 1, la quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge;
- che, in data 2 marzo 2015,
l’assicuratore ha informalmente dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, avendo l’assicurato ritrovato lo status
quo ante;
- che, per il tramite
dell’avv. RA 1, l’assicurato ha più volte invitato l’amministrazione a
riconsiderare la propria posizione e a ripristinare il diritto all’indennità
giornaliera;
- che, nel corso del mese di
febbraio 2016, la patrocinatrice dell’assicurato ha domandato l’emanazione di
una decisione formale provvista dell’indicazione dei rimedi di diritto, richiesta
alla quale l’istituto non ha però mai dato seguito;
- che, con ricorso del 9
ottobre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il ripristino delle prestazioni di corta durata e, in via
subordinata, la condanna della CO 1 a emanare, senza indugio, la decisione
formale da lui richiesta (cfr. doc. I);
- che, in risposta,
l’assicuratore convenuto ha postulato che l’impugnativa sia accolta nella
misura in cui vi si chiede che venga accertata l’esistenza di una denegata
giustizia (cfr. doc. III);
- che, il 7 novembre 2016,
la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA la sua nota professionale
ai fini della quantificazione delle ripetibili (cfr. doc. V + allegato);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
Considerandi
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, in questa sede, il TCA è
chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole
di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite. In
una sentenza pubblicata in SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s., l’Alta Corte ha in
effetti precisato che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56
cpv. 2 LPGA, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il
tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.
Visto quanto precede, la
domanda che l’assicurato ha formulato in via principale non è ricevibile;
- che, giusta l'art. 56 cpv.
2.
LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione;
- che, secondo la giurisprudenza,
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non
si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF
114.
V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale);
- che, nel caso di specie,
il fatto che l’amministrazione, durante il periodo febbraio (momento in cui
l’assicurato ha richiesto l’emanazione di una decisione formale) – ottobre 2016
(momento in cui è stato inoltrato il ricorso al TCA), sia rimasta completamente
inattiva, è senz’altro costitutivo di una denegata/ritardata giustizia;
- che, del resto, lo stesso
assicuratore convenuto ha esplicitamente riconosciuto di aver commesso una
denegata/ritardata giustizia nei confronti di RI 1, postulando quindi
l’accoglimento dell’impugnativa;
- che, pertanto, accertata
l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, alla CO 1 è fatto ordine di
portare a termine celermente l’istruttoria, procedendo se del caso a
sollecitare il perito incaricato, e quindi di emanare la decisione formale
richiesta dall’assicurato;
- che, vincente in causa,
l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per
ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per
denegata/ritardata giustizia è accolto.
§
Alla CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di
emanare la decisione formale richiesta dall'assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all'assicurato l'importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti