Lexipedia

Decisione

35.2016.94

Esame ricorso per ritardata giustizia. Ammessa la ritardata giustizia. Diritto alle ripetibili

9 novembre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

35.2016.94

mm

Lugano

9 novembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 9

ottobre 2016 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, - che, il 10 ottobre 2014, RI 1 -

allenatore professionista di __________ presso il __________ di __________ (i

cui dipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso la CO 1) e il __________

di __________ (i cui dipendenti sono invece assicurati presso la __________), è

caduto durante un allenamento e ha urtato a terra il gomito destro;

- che l’infortunio è stato

assunto dalla CO 1, la quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge;

- che, in data 2 marzo 2015,

l’assicuratore ha informalmente dichiarato estinto il proprio obbligo a

prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, avendo l’assicurato ritrovato lo status

quo ante;

- che, per il tramite

dell’avv. RA 1, l’assicurato ha più volte invitato l’amministrazione a

riconsiderare la propria posizione e a ripristinare il diritto all’indennità

giornaliera;

- che, nel corso del mese di

febbraio 2016, la patrocinatrice dell’assicurato ha domandato l’emanazione di

una decisione formale provvista dell’indicazione dei rimedi di diritto, richiesta

alla quale l’istituto non ha però mai dato seguito;

- che, con ricorso del 9

ottobre 2016, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via

principale, il ripristino delle prestazioni di corta durata e, in via

subordinata, la condanna della CO 1 a emanare, senza indugio, la decisione

formale da lui richiesta (cfr. doc. I);

- che, in risposta,

l’assicuratore convenuto ha postulato che l’impugnativa sia accolta nella

misura in cui vi si chiede che venga accertata l’esistenza di una denegata

giustizia (cfr. doc. III);

- che, il 7 novembre 2016,

la rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA la sua nota professionale

ai fini della quantificazione delle ripetibili (cfr. doc. V + allegato);

considerato, - che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

Considerandi

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, in questa sede, il TCA è

chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole

di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite. In

una sentenza pubblicata in SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s., l’Alta Corte ha in

effetti precisato che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56

cpv. 2 LPGA, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il

tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.

Visto quanto precede, la

domanda che l’assicurato ha formulato in via principale non è ricevibile;

- che, giusta l'art. 56 cpv.

2.

LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione;

- che, secondo la giurisprudenza,

vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non

si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF

114.

V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale);

- che, nel caso di specie,

il fatto che l’amministrazione, durante il periodo febbraio (momento in cui

l’assicurato ha richiesto l’emanazione di una decisione formale) – ottobre 2016

(momento in cui è stato inoltrato il ricorso al TCA), sia rimasta completamente

inattiva, è senz’altro costitutivo di una denegata/ritardata giustizia;

- che, del resto, lo stesso

assicuratore convenuto ha esplicitamente riconosciuto di aver commesso una

denegata/ritardata giustizia nei confronti di RI 1, postulando quindi

l’accoglimento dell’impugnativa;

- che, pertanto, accertata

l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, alla CO 1 è fatto ordine di

portare a termine celermente l’istruttoria, procedendo se del caso a

sollecitare il perito incaricato, e quindi di emanare la decisione formale

richiesta dall’assicurato;

- che, vincente in causa,

l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per

ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per

denegata/ritardata giustizia è accolto.

§

Alla CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di

emanare la decisione formale richiesta dall'assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all'assicurato l'importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti