35.2016.96
Rinvio atti per esecuzione di una perizia esterna in merito all'estinzione del nesso causale naturale
30 gennaio 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2016.96
mm
Lugano
30 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 settembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 ottobre 2014, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato e
ha battuto a terra i gomiti (subendo in tal modo un contraccolpo al collo e
alla spalla destra) e la regione lombo-sacrale (cfr. doc. 2 e 40 p. 1).
Il dott. __________,
consultato dall’assicurato il 31 ottobre 2014, ha diagnosticato una contusione
del gomito destro e una distorsione cervicale in presenza di cervicartrosi
(cfr. doc. 12).
L’esame di RMN della
spalla destra del 6 febbraio 2015 ha evidenziato la presenza di un attrito
sottoacromiale con tendinosi del sovraspinato e borsite sottoacromiale (doc.
45). Quello del rachide cervicale eseguito il 3 marzo 2015, una stenosi dei
neuroforami C5-C6 e C6-C7 bilateralmente, nonché una moderata
cervico-uncoartrosi, in particolare ai livelli C5-C6 e C6-C7 (doc. 51).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 giugno 2016,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a far tempo
dal 20 luglio 2015, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati
dall’assicurato non si sarebbero più trovati in nesso causale naturale con il
sinistro dell’ottobre 2014 (cfr. doc. 110).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 111), in data 13 settembre
2016, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
116).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14
ottobre 2016, RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscergli
indennità giornaliere corrispondenti a una totale incapacità lavorativa per il
periodo 20 luglio – 31 ottobre 2015 e, in via subordinata, il rinvio
degli atti per complemento istruttorio, argomentando in particolare quanto
segue:
" (…).
In data 13 settembre 2016, la CO 1 emana dunque la decisione su
opposizione ivi contestata fondandosi in buona sostanza sulle conclusioni
mediche del Dr. __________ al momento della visita medica di __________ dell’8
luglio 2015, ossia che il nesso causale fra i disturbi lamentati
dall’assicurato alla spalla destra e alla colonna cervicale non è più data non
essendo in presenza di lesioni traumatiche o post-traumatiche.
Si noti che tra gli elementi medici presi in conto dalla CO 1 al
momento dell’emanazione della decisione su opposizione non sono state valutate,
benché in loro possesso, le conclusioni del Dr. __________, ortopedico, il
quale, su richiesta della __________, ha redatto una valutazione medica, dove, in
buona sostanza, conclude alla responsabilità assicurativa della CO 1, ossia al
mantenimento del nesso causale fino al raggiungimento dello “status quo sine”
in data 31 ottobre 2016 (recte: 2015, n.d.r.).
Con corrispondenza del 20 settembre 2016 indirizzata alla __________,
la CO 1 giustifica il fatto che il rapporto del Dr. __________ non sia stato
sottoposto al vaglio del loro medico fiduciario sostenendo che in ogni qual
modo quest’ultimo non avrebbe comunque modificato le loro conclusioni.
Ora la diatriba tra la CO 1 e la __________ sembra essere giunta
al termine, entrambe le assicurazioni, ciascuna facendo valere i pareri dei
propri medici di fiducia, rifiutano il versamento delle indennità giornaliere
in favore dell’assicurato per il periodo tra il 20 luglio 2015 e il 31 ottobre
2015.
L’assicurato, per questo lasso di tempo, è stato dichiarato
completamente inabile al lavoro dal Dr. __________. La fondatezza
dell’inabilità lavorativa, indipendentemente dalle cause, non è stata
formalmente contestata da nessuna delle due assicurazioni.
Vittima non solo di un infortunio ma anche dei meccanismi
amministrativi, giuridici e assicurativi, il signor RI 1 è dunque restato senza
riscontro finanziario per il periodo dal 20 luglio 2015 al 31 ottobre 2015.
A far data dal 1. novembre 2015 egli ha ripreso la sua abituale
attività professionale, ad oggi senza ulteriori periodi d’inabilità
lavorativa.” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.5. In corso di causa, l’RA 1 ha
comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre e si è quindi riconfermata
nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (cfr. doc. VI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a
dichiarare estinto a far tempo dal 20 luglio 2015 il diritto alle prestazioni
dipendente dal sinistro del 29 ottobre 2014, oppure no.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Il Consiglio federale può
includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio (cpv. 2).
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto
alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve
essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405.
consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che per decidere circa la
persistenza del proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio
occorso il 29 ottobre 2014, nel mese di giugno 2015, l’amministrazione ha
disposto l’esecuzione di una visita fiduciaria di controllo.
In data 8 luglio 2015, RI
1.
è così stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano
e generale. Dal relativo referto risulta che il fiduciario appena citato,
tenuto conto degli esiti delle indagini radiologiche e dell’esame clinico, ha
dichiarato estinto a contare dal 20 luglio 2015 il nesso causale naturale tra
l’evento traumatico assicurato e i disturbi interessanti la spalla destra, il
rachide lombare e quello cervicale, precisato che a livello dei gomiti non vi
era più alcun problema (cfr. doc. 80).
Sulla valutazione del
medico __________ si sono pronunciati sia il medico curante specialista del
ricorrente, sia i consulenti medici della __________.
In data 13 novembre 2015,
interpellato dall’assicuratore contro le malattie di RI 1, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha risposto che scemato
l’effetto dell’infortunio, è rimasta la problematica di base, posto che il
sinistro ha solo peggiorato una situazione preesistente (cfr. doc. 118, p. 14).
Sempre nel mese di
novembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha condiviso
l’opinione del dott. __________, consigliando alla __________ di negare il
proprio obbligo a prestazioni (cfr. doc. 118, p. 12; da notare che, in data 29
ottobre 2015, lo stesso medico fiduciario aveva invece definito corretta la
decisione dell’CO 1 fondata sul parere del dott. __________ – cfr. doc. 118, p.
18)
Con apprezzamento del 31
marzo 2016, il chirurgo ortopedico dott. __________, anch’egli fiduciario della
__________, ha dichiarato di condividere di principio il fatto che l’evento
dell’ottobre 2014 abbia comportato un peggioramento solo transitorio dello
stato preesistente. Tuttavia, a suo avviso, lo status quo sine non è
stato raggiunto già il 19 luglio 2015 ma soltanto a fine ottobre 2015,
allorquando l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro in misura completa. Il
dott. __________ ha osservato che spetta del resto all’CO 1 dimostrare che il
19.
luglio 2015 tutte le conseguenze dell’infortunio erano guarite e che i
preesistenti disturbi di origine morbosa – che di per sé non hanno mai causato
inabilità lavorativa – hanno determinato un’ulteriore incapacità di tre mesi e
mezzo, prima che subentrasse di nuovo una piena abilità lavorativa (doc. 105).
Con la certificazione del
15.
aprile 2016, il dott. __________ ha riferito di aver inizialmente
diagnosticato una contusione del tendine causata dalla caduta e, quindi, “… consigliato
un trattamento conservativo con fisioterapia e avevo anche effettuato
un’infiltrazione sottoacromiale. Con questo trattamento la situazione è
gradualmente migliorata e il 01.11.2015 il paziente ha potuto riprendere il
lavoro al 100%. Attualmente lavora senza particolari problemi come macchinista
della ferrovia. Credo che non sussista alcun dubbio che l’intera inabilità
lavorativa dal 28.10.2014 al 01.11.2015 sia stata la conseguenza dell’infortunio
in questione. Ritengo pure che lo “status quo sine” sia stato raggiunto solo
con la ripresa del lavoro il 01.11.2015.” (doc. 104).
L’istituto assicuratore ha
sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale si è espresso nei
seguenti termini:
" (…).
Dalla documentazione agli atti la posizione del dott. med. __________
appare sostenibile. In particolare dopo adeguato periodo trascorso dal trauma
contusivo e dopo adeguata terapia ed in assenza di dati obbiettivi di lesioni
post-traumatiche appare ragionevole considerare che gli effetti del trauma
siano conclusi. Dal punto di vista puramente medico quindi possiamo ritenere
che la posizione del dott. med. __________ sia sostenibile. Inoltre in presenza
di elementi di carattere degenerativo preesistente appare altrettanto possibile
che l’assicurato possa soffrire di disturbi che con probabilità preponderante
sono imputabili a elementi preesistenti.
L’argomentazione, posta a posteriori, secondo cui la regressione
dei disturbi alla ripresa del lavoro avvenuta nei successivi 4 mesi, sia da
intendersi come segno indiretto del persistente ruolo svolto dal trauma in
questione sul quadro clinico presentato dall’assicurato al momento della
chiusura del caso da parte del dott. med. __________, non sembra poggiare su
elementi di certezza.
Non vengono infatti forniti elementi oggettivi a sostegno di tale
tesi che seppur possibile non appare per nulla certa. Basandosi su criteri di
probabilità preponderante è possibile considerare sostanzialmente corretta e
maggiormente probabile la posizione espressa a suo tempo dal dott. med. __________.
D’altro canto non è possibile escludere con assoluta certezza che una residua
influenza possa essere stata esercitata dal trauma in questione fino a ottobre
2015.
Resta comunque inteso che dalla documentazione agli atti, la
chiusura del caso con estinzione del nesso causale appare corretta sia qualora
si voglia datarla a luglio 2015, sia qualora si voglia propendere per una
chiusura datata ottobre 2015.” (doc. 107, p. 3 s.; si veda pure il doc. 113,
con cui lo stesso medico __________ ha ribadito la propria valutazione della
fattispecie)
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8
Nel caso
di specie, tutto ben considerato, non può essere confermata la decisione
dell’amministrazione di considerare estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata già dal 20 luglio 2015. In effetti, se i pareri medici risultano univoci
in merito al fatto che il trauma subito il 28 ottobre 2014 ha aggravato il preesistente
stato di salute soltanto in maniera transitoria, riguardo alla questione
di sapere a quale causa imputare i disturbi denunciati dall’insorgente,
segnatamente quelli interessanti la sua spalla destra, durante il periodo 20
luglio – 31 ottobre 2015, agli atti di causa figurano invece certificazioni
specialistiche contraddittorie che non consentono a questa Corte di decidere
con la necessaria tranquillità.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19.
aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del
9.
novembre 2011 consid. 3.2).
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig
hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt
nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis
bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata
esclusivamente sul parere dei propri medici __________ (per un caso
analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi
denunciati dall’insorgente a decorrere dal 20 luglio 2015, segnatamente
quelli interessanti la spalla destra, costituivano ancora una conseguenza
naturale dell’infortunio occorsogli nell’ottobre 2014. Sulla
scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire il
diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione
formale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA
inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti