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Decisione

35.2016.98

Distorsione al ginocchio destro nel 1987 e ricaduta nel 2015. Reddito da valido e da invalido calcolati in base ai dati statistici (TA1 2014). Decurtazione sociale del 15% confermata

31 gennaio 2017Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nel caso di specie, al fine

di stabilire se le condizioni di salute oggettive dell'assicurato avessero subito

rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui è stata

fissata la rendita d’invalidità, l'CO 1 ha fatto capo alla dr.ssa med. __________,

medico __________ e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, la quale, dopo averlo visitato personalmente il 24

maggio 2016, è giunta alla conclusione che lo stato del ginocchio destro dell'assicurato

era peggiorato, motivo per il quale ha rivalutato l'esigibilità nei seguenti

termini:

"(…) Esigibilità del lavoro.

Spesso possibile sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi e oltre l'altezza del petto. Di rado possibile

sollevare e portare pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi e

oltre l'altezza del petto. Mai più possibile sollevare e portare pesi medi

oltre i 10 kg e quindi anche pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45

kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione se

sono eseguiti in posizione seduta. Talvolta a spesso possibile il maneggio di

attrezzi medi visto che tale attività viene eseguita in piedi. Mai più

possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione

per la rotazione della mano. Talvolta a spesso possibile lavori sopra la testa

visto che tali vengono effettuati in posizione bipodalica. Nessuna limitazione

per la rotazione del tronco, posizione/seduta inclinata in avanti e posizione

seduta di lunga durata. Talvolta possibile la posizione in piedi e inclinata in

avanti. Mai più possibile la posizione inginocchiata e la flessione delle

ginocchia. Talvolta a spesso possibile la posizione in piedi. Molto spesso

possibile la posizione a libera scelta. Spesso possibile camminare fino e oltre

i 50 m. Mai più possibile camminare per lunghi tratti e camminare su terreno

accidentato come pure salire su scale a pioli. Di rado possibile salire le

scale. L'uso delle due mani è possibile senza limitazione. Stare in equilibrio

con limitazione visto che vi sono cedimenti per dolore (anamnesticamente come

all'ultimo infortunio del 08.12.2015)." (doc. 377; n.d.r.: il

corsivo è della redattrice).

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'attività

di "carrozziere" non fosse più esigibile e che l'assicurato andava

considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 14 luglio 2016 (doc.

388), confermata con decisione su opposizione del 14 settembre 2016 (doc. 397),

a fronte di un discapito del 13,17% risultato dal raffronto dei redditi (da

valido" fr. 69'589.- e "da invalido" fr. 60'426, ovvero fr.

71'089.83 a cui è stata applicata una deduzione sociale del 15% per tenere

conto delle variabili personali e professionali dell'interessato; ambedue

determinati in base alla tabella TA1 2014), ha mantenuto l'attuale grado di

invalidità del 20%.

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p.

35 consid. 4b).

2.9. Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in

particolare, doc. 309, 318, 336 e 375), questo Tribunale ritiene che il parere

espresso dalla dr.ssa med. __________, specialista nella materia che qui ci

occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza

probante (cfr. consid. 2.8) - possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli

ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da

certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

I rapporti del 29 febbraio e del 27 aprile 2016 del dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia (doc. 362) e gli apprezzamenti medici del 21

aprile 2016 e del 29 agosto 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 361 e 391), non sono

atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione chiara,

esauriente con argomentazioni diffuse e motivate, sviluppata il 24 maggio 2016

dalla dr.ssa med. __________, medico __________ e specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 377) avvalorata dalle

indagini strumentali agli atti (in particolare, doc. 309, 318, 336 e 375). Le

considerazioni espresse dagli specialisti ticinesi non appaiono quindi

suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere della dr.ssa

med. __________.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dalla

specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un

treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado

di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare

in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la

deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a

pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la

lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.

metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura

parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un

lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti

frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno

sconnesso.

In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale

alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato

investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare

metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura

peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di

limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al

ginocchio sinistro.

In una sentenza 35.2016.80

del 18 gennaio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l'assicurata (di professione ausiliaria di cure

che è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio destro

e successivamente è caduta dalle scale di casa a seguito al cedimento del

medesimo ginocchio) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio destro.

Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25

gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi

residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica

sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro,

pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di

Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella

regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha

ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi

interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04

del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le

sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003

consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura

comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato

una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come

un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di carrozziere).

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

Considerandi

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico.

Da ultimo, va osservato che l'assicurato non trae alcun giovamento

dell'argomentazione ricorsuale, fondata sul certificato d'infortunio e

sull'apprezzamento medico del 29 agosto 2016 del dr. med. __________, da lui

consultato privatamente, giusta la quale rimane inabile al lavoro al 50% nella

sua professione di carrozziere (doc. 391 e 392), poiché essa è ininfluente ai

fini del giudizio alla luce delle considerazioni che precedono.

2.10

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

2.11

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2015 (data

di decorrenza della rendita - chiusura della ricaduta il 03.08.2015:

doc. 341), avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di

fr. 69'589.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS,

considerato che non era più attivo professionalmente, conformemente alla

giurisprudenza (STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.2 con riferimenti;

doc. 385, 388 e 397).

Questo importo, desunto

dalla tabella TA1 2014, ramo 45-46 "commercio all'ingrosso,

commercio e riparazione di autoveicoli", livello di qualifica 2,

uomini, riportato sulle 41.9 ore e aggiornato al 2015 (doc. 385,

388.

e 397) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro

essere fatto proprio da questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21 dicembre

2016.

consid. 3.1 con riferimenti).

2.12

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.13

Dalle tavole

processuali risulta che l’amministrazione, "dovendo quantificare il

guadagno senza infortunio - peraltro non contestato - sulla base delle

statistiche, anche il guadagno post-infortunistico è stato valutato su basi

statistiche" (cfr. decisione avversata, p.to 7 a pag. 5). L'CO 1 ha

quindi determinato in fr. 71'089.83 il reddito da invalido, applicando la

tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 2, uomini, aggiornato al

2015.

nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una

decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di

fr. 60'426.35, arrotondato a fr. 60'426.- (doc. 385, 388 e 397).

L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore, nella misura

in cui quest’ultimo ha fatto capo ai dati salariali statistici anziché a quelli

risultanti dalle DPL, puntualizzando che "se l'assicurato è senza

attività lavorativa, come nel caso in esame, nulla vieta all'assicuratore

infortuni di procedere con una descrizione dei posti di lavoro (DPL)"

(cfr. doc. I, p. 5 e 6).

Innanzitutto, il TCA osserva che nella STF 8C_842/2014 del 4 marzo 2015,

sulla scorta della quale l'CO 1 ha calcolato il reddito "da valido"

dell'assicurato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, visto che

non era più attivo professionalmente, il reddito "da invalido",

confermato dall'Alta Corte, è stato determinato in base al metodo delle DPL.

Ferma questa doverosa premessa, questa Corte rileva che, come si

vedrà meglio appresso (cfr. consid. 2.16), dal raffronto dei redditi effettuato

applicando i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1 2014

anziché le DPL risulta un grado di invalidità del 13%. Ora, visto che -

nella decisione avversata, l’amministrazione ha confermato la rendita del 20%

in vigore, "rinunciando ad esaminare se le condizioni per procedere

alla reformatio in pejus dell'impugnata decisione ex ar. 12 cpv. 1 OPGA"

fossero o meno "adempiute" e che nella DTF 129 V 472 consid.

4.2

, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2) - questo TCA ritiene

che, in siffatte particolari circostanze, l'operato

dell'Istituto assicuratore, nel caso di specie, pur non essendo esente da

critiche, possa comunque essere avvallato.

Pertanto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5’660.-.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'900.55 mensili

oppure a fr. 70'806.60 per l'intero anno (fr. 5'900.55 x 12), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (100.4%), si ottiene,

per il 2015 un reddito annuo di fr. 71'089.83.

Di conseguenza, il reddito da invalido corrisponde a fr.

71'089.83 dal 1° agosto 2015 (data di decorrenza della rendita -

chiusura della ricaduta il 03.08.2015: doc. 341).

2.14

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto

procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete.

2.15

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,

una decurtazione del 15% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico

da invalido (doc. 397). Dal canto suo il rappresentante del ricorrente pretende

che venga applicata al suo assistito una deduzione di almeno il 25%,

tenuto conto del quadro clinico, dell'età (24.10.1959) e della formazione del

suo assistito (doc I, pag 6.).

Innanzitutto val qui la

pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra

Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del

caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica

una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Riechmuth

Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Ferma questa premessa, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova

il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa

Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia

tenuto ampiamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Val comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale

federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Stante quanto precede questo TCA non condivide né le critiche

mosse dal rappresentante del ricorrente all'operato dell'Istituto assicuratore per

aver operato una riduzione sociale del 15% né la decurtazione di almeno

il 25% rivendicata dal patrocinatore dell'insorgente.

Il reddito da invalido di fr. 71'089.83 (cfr. consid. 2.13), tenuto

conto di una decurtazione sociale del 15%, ammonta dunque a fr. 60'426.47,

arrotondato a fr. 60'426.-.

2.16

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 60'426.- annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr.

fr. 69'589.- annui (cfr. consid. 2.11.) - è del 13,17% arrotondato al 13%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere

respinto e la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale

l’amministrazione ha confermato, a decorrere dal 1° agosto 2015, la rendita del

20% in vigore, "rinunciando ad esaminare se le condizioni per procedere

alla reformatio in pejus dell'impugnata decisione ex ar. 12 cpv. 1 OPGA"

fossero o meno "adempiute", deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti