35.2016.99
Ricorso per denegata/ritardata giustizia. Causa stralciata dai ruoli poiché nel frattempo sono state emanate le decisione richieste dall'assicurata. Riconosciuto diritto alle ripetibili
14 dicembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
35.2016.99
mm
Lugano
14 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21
ottobre 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 maggio 2013, RI 1,
assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la CO 1, ha riportato
un’ustione al III. distale dell’avambraccio sinistro.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 19
febbraio 2016, l’amministrazione ha negato il diritto all’indennità giornaliera
per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2015 (cfr. doc. Z 4).
In data 10 marzo 2016, l’assicurata,
per il tramite dell’avv. RA 1, si è opposta al provvedimento appena citato
(cfr. doc. Z 5).
Dalle carte processuali
emerge che il patrocinatore dell’assicurata ha sollecitato l’emanazione della
decisione su opposizione il 3 giugno (cfr. doc. Z 7), il 18 agosto (cfr. doc. Z
9) e il 30 settembre 2016 (cfr. doc. Z 15, p. 2).
1.3. Il 5 settembre 2016, la CO 1
ha emanato una seconda decisione formale, mediante la quale ha in particolare dichiarato
RI 1 totalmente abile al lavoro a decorrere dal 18 luglio 2016 con la
conseguente cessazione del diritto all’indennità giornaliera (cfr. doc. Z 14).
L’assicurata ha interposto
opposizione anche contro questo provvedimento (cfr. doc. Z 15).
1.4. Con ricorso del 21 ottobre
2016, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che il TCA accerti
l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia a carico della CO 1 (cfr. doc.
I).
1.5. In corso di causa, il
patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti ulteriore documentazione
(doc. III + allegati).
1.6. In data 29 novembre 2016,
l’assicuratore LAINF convenuto ha emanato la propria decisione sull’opposizione
10 marzo 2016 dell’assicurata (allegato al doc. V).
Esso ha quindi chiesto che
il ricorso per denegata giustizia venga stralciato dai ruoli poiché divenuto
privo di oggetto (cfr. doc. V).
Copia della decisione su
opposizione del 29 novembre 2016 è stata inviata al Tribunale anche dal
patrocinatore dell’assicurata (doc. VI + allegato).
1.7. Il 4 dicembre 2016, a questa
Corte è pervenuta copia della decisione su opposizione del 12 dicembre 2016,
mediante la quale l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta contro
la decisione formale del 5 settembre 2016 (allegato al doc. VII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
Nel merito
2.2
Nella concreta evenienza,
questa Corte constata che, pendente causa, la CO 1 ha rilasciato le
decisioni su opposizione richieste dall’assicurata (cfr. allegati ai doc. V e
VII).
La causa può quindi venir
stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12
novembre 2015).
2.3
Il TCA osserva che, con il
ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 ottobre 2016, l’avv. RA 1 ha
postulato l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p.
8).
Ora, per decidere in
merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla
questione di sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di
una denegata/ritardata giustizia, oppure no (cfr. ordinanza TF succitata).
2.4
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole
(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.5
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio
degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al
Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.6
Nella concreta evenienza,
questo Tribunale osserva che il rappresentante dell’assicurata ha interposto
opposizione contro la decisione formale mediante la quale è stato negato il diritto
all’indennità giornaliera per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2015, in data
10.
marzo 2016 (cfr. doc. Z 5).
Quindi, tra il momento in
cui è stata presentata l’opposizione e quello in cui è stato inoltrato il
ricorso sub judice, sono trascorsi oltre sette mesi.
Ora, posto che il
determinarsi sulle pretese formulate da RI 1 non ha richiesto l’esecuzione di
alcun atto istruttorio da parte dell’assicuratore infortuni resistente e che
quest’ultimo si è limitato in sostanza a sviluppare quegli aspetti già
affrontati nella decisione formale, questa Corte ritiene che ricorrano gli
estremi per riconoscere una ritardata giustizia (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).
Tale conclusione non
s’impone invece per la procedura dipendente dall’opposizione alla decisione
formale del 5 settembre 2016, posto che tra l’inoltro dell’atto di opposizione
(30 settembre 2016) e il ricorso per denegata/ritardata giustizia sono
trascorsi poco più di tre mesi.
Risultando fondato il
ricorso per denegata/ritardata giustizia da lei inoltrato (nella misura in cui
ha per oggetto l’evasione dell’opposizione alla decisione formale del 19
febbraio 2016), l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto a
un'indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La causa è stralciata
dai ruoli.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. La CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti