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Decisione

35.2016.99

Ricorso per denegata/ritardata giustizia. Causa stralciata dai ruoli poiché nel frattempo sono state emanate le decisione richieste dall'assicurata. Riconosciuto diritto alle ripetibili

14 dicembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

35.2016.99

mm

Lugano

14 dicembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21

ottobre 2016 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 21 maggio 2013, RI 1,

assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la CO 1, ha riportato

un’ustione al III. distale dell’avambraccio sinistro.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 19

febbraio 2016, l’amministrazione ha negato il diritto all’indennità giornaliera

per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2015 (cfr. doc. Z 4).

In data 10 marzo 2016, l’assicurata,

per il tramite dell’avv. RA 1, si è opposta al provvedimento appena citato

(cfr. doc. Z 5).

Dalle carte processuali

emerge che il patrocinatore dell’assicurata ha sollecitato l’emanazione della

decisione su opposizione il 3 giugno (cfr. doc. Z 7), il 18 agosto (cfr. doc. Z

9) e il 30 settembre 2016 (cfr. doc. Z 15, p. 2).

1.3. Il 5 settembre 2016, la CO 1

ha emanato una seconda decisione formale, mediante la quale ha in particolare dichiarato

RI 1 totalmente abile al lavoro a decorrere dal 18 luglio 2016 con la

conseguente cessazione del diritto all’indennità giornaliera (cfr. doc. Z 14).

L’assicurata ha interposto

opposizione anche contro questo provvedimento (cfr. doc. Z 15).

1.4. Con ricorso del 21 ottobre

2016, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che il TCA accerti

l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia a carico della CO 1 (cfr. doc.

I).

1.5. In corso di causa, il

patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti ulteriore documentazione

(doc. III + allegati).

1.6. In data 29 novembre 2016,

l’assicuratore LAINF convenuto ha emanato la propria decisione sull’opposizione

10 marzo 2016 dell’assicurata (allegato al doc. V).

Esso ha quindi chiesto che

il ricorso per denegata giustizia venga stralciato dai ruoli poiché divenuto

privo di oggetto (cfr. doc. V).

Copia della decisione su

opposizione del 29 novembre 2016 è stata inviata al Tribunale anche dal

patrocinatore dell’assicurata (doc. VI + allegato).

1.7. Il 4 dicembre 2016, a questa

Corte è pervenuta copia della decisione su opposizione del 12 dicembre 2016,

mediante la quale l’amministrazione ha respinto l’opposizione interposta contro

la decisione formale del 5 settembre 2016 (allegato al doc. VII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Nella concreta evenienza,

questa Corte constata che, pendente causa, la CO 1 ha rilasciato le

decisioni su opposizione richieste dall’assicurata (cfr. allegati ai doc. V e

VII).

La causa può quindi venir

stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12

novembre 2015).

2.3

Il TCA osserva che, con il

ricorso per denegata/ritardata giustizia del 21 ottobre 2016, l’avv. RA 1 ha

postulato l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p.

8).

Ora, per decidere in

merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla

questione di sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di

una denegata/ritardata giustizia, oppure no (cfr. ordinanza TF succitata).

2.4

Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V

147.

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

2.5

In una sentenza I 841/02 del

25.

giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa

pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20

Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Più di recente, l’Alta

Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio

degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al

Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del

28.

settembre 2009).

2.6

Nella concreta evenienza,

questo Tribunale osserva che il rappresentante dell’assicurata ha interposto

opposizione contro la decisione formale mediante la quale è stato negato il diritto

all’indennità giornaliera per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2015, in data

10.

marzo 2016 (cfr. doc. Z 5).

Quindi, tra il momento in

cui è stata presentata l’opposizione e quello in cui è stato inoltrato il

ricorso sub judice, sono trascorsi oltre sette mesi.

Ora, posto che il

determinarsi sulle pretese formulate da RI 1 non ha richiesto l’esecuzione di

alcun atto istruttorio da parte dell’assicuratore infortuni resistente e che

quest’ultimo si è limitato in sostanza a sviluppare quegli aspetti già

affrontati nella decisione formale, questa Corte ritiene che ricorrano gli

estremi per riconoscere una ritardata giustizia (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).

Tale conclusione non

s’impone invece per la procedura dipendente dall’opposizione alla decisione

formale del 5 settembre 2016, posto che tra l’inoltro dell’atto di opposizione

(30 settembre 2016) e il ricorso per denegata/ritardata giustizia sono

trascorsi poco più di tre mesi.

Risultando fondato il

ricorso per denegata/ritardata giustizia da lei inoltrato (nella misura in cui

ha per oggetto l’evasione dell’opposizione alla decisione formale del 19

febbraio 2016), l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto a

un'indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La causa è stralciata

dai ruoli.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. La CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti