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Decisione

35.2017.10

Trauma contusivo/distorsivo a polso dx. Sviluppo CRPS (ev. di una sindrome fibromialgica). Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psichici. Determinazione entità grado dell'invalid

22 giugno 2017Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori somatoformi, seppur talvolta difficilmente valutabili,

andranno oggettivati e ricompresi nel “pacchetto” dei fattori invalidanti.

Complessivamente il quadro d’invalido non è simile a quello di un

braccio amputato, attestandosi attorno al 50%.” (doc. I)

1.4. In corso di causa, il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto documentazione a sostegno della

domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX + allegati).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

1.6. In replica, l’assicurato ha

prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermato nelle

proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XIV + allegati).

L’amministrazione si è

pronunciata in merito in data 10 aprile 2017 (doc. XVI).

Il 17 maggio 2017, il

rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere osservazioni da

formulare (cfr. doc. XX).

1.7. In data 18 maggio 2017, RI 1

ha informato il TCA di aver revocato il mandato di patrocinio all’avv. __________

(doc. XIX).

Considerandi

2.1

L’oggetto litigioso è

circoscritto all’entità del grado dell’invalidità e a quella della menomazione

all’integrità.

Preliminarmente, il TCA è

però tenuto a esaminare se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a

negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici fatti

valere dall’assicurato, oppure no.

2.2

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3

Il diritto alle prestazioni assicurative

presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra

l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

Per contro, la

giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente

dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a

seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,

una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni

gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in

cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento

traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un

infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero

di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità

quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli

eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite

di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono

cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa

ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s.,

consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI

2002.

U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.4

Con la propria impugnativa (e

invero già in sede di opposizione), l’assicurato rimprovera all’CO 1 di aver

omesso di prendere in considerazione i disturbi psichici di cui egli soffre.

Da parte sua, l’assicuratore

convenuto fa valere che “gli atti non permettono di ammettere che l’assicurato

lamenta dei disturbi psichici che hanno un’influenza negativa sulla capacità di

lavoro già ridotta per motivi fisici. Sintomatico a tal proposito è il fatto

che l’assicurato alla dimissione dalla Clinica __________ ha dichiarato che non

intende essere seguito da uno specialista.” (cfr. doc. 230, p. 6).

Questa Corte osserva che,

a margine del consulto dell’11 maggio 2015 presso il Centro __________ di __________,

i sanitari non hanno refertato alcun sintomo psicopatologico, precisando

tuttavia che qualora i dolori non fossero rientrati entro breve, vi sarebbe

stato da attendersi un peggioramento della situazione psichica dell’assicurato (cfr.

doc. 91, p. 2).

Nell’ambito della degenza

in regime di day hospital presso la Clinica di riabilitazione __________

di __________ (13 agosto – 10 dicembre 2015), il ricorrente è pure stato

sottoposto a una valutazione psicologica. Dal relativo referto, datato 30

dicembre 2015, si evince che, all’uscita, egli presentava ancora “… una

importante sindrome ansioso-depressiva per la quale sarebbe indicata la

prosecuzione della presa in carico psicologica. Alla dimissione il paziente non

desidera essere seguito in Italia e pertanto si resta a disposizione per la

prosecuzione dei colloqui qualora ve ne fosse la possibilità e il paziente lo

ritenesse ancora opportuno.” (doc. 206, p. 2). Dal rapporto di uscita della

Clinica __________ risulta inoltre che all’assicurato è stata prescritta

l’assunzione di un antidepressivo triciclico (cfr. doc. 143, p. 6).

Dalle tavole processuali emerge

poi che, a decorrere dal mese di marzo 2016, RI 1 è entrato in cura presso la

dott.ssa __________, psicologa a __________, con la diagnosi di sindrome

ansioso-depressiva (cfr. doc. 240).

Infine, in corso di causa,

è stato prodotto il rapporto 23 marzo 2017 dello psichiatra dott. __________,

attivo presso l’Unità modulare di psichiatria di __________, il quale ha posto

la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva in disturbo somatoforme (cfr.

allegato al doc. XIV).

Tenuto conto di quanto

precede, può essere ritenuto accertato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che il ricorrente soffre effettivamente di turbe psichiche.

Sapere se queste ultime

hanno un’incidenza sulla sua capacità lavorativa - aspetto in merito al quale

nessuno specialista si è sinora pronunciato -, è una questione che può rimanere

aperta, in quanto, così come verrà qui di seguito dimostrato, non può comunque essere

ammesso che i disturbi psichici costituiscano una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico dell’agosto 2014.

In data 11 agosto 2014,

l’insorgente ha semplicemente urtato la mano destra contro la valvola di un

estrattore (cfr. doc. 1 e doc. I, p. 2).

Chiamato a qualificare

tale evento, precisato che, in questo contesto, non devono essere

prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze

concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il TCA ritiene che si

tratti di un infortunio insignificante o leggero (per un caso analogo, si veda

la STCA 35.1998.57 del 21 settembre 2000 consid. 2.8. in fine , confermata dal

TFA con pronunzia U 429/00 del 13 marzo 2001, riguardante un’assicurata che

aveva battuto la parte bassa del pollice destro contro la base della siringa

necessaria alla preparazione dei vermicelles), ragione per la quale, in

ossequio alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra,

consid. 2.3.), l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere a priori

negata.

Stante ciò,

l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni

di lunga durata, facendo astrazione dalla problematica psichica lamentata

dall’assicurato.

Questa conclusione vale

del resto anche per l’eventuale sindrome fibromialgica (al riguardo,

cfr. il rapporto 23 gennaio 2017 del reumatologo dott. __________, allegato al

doc. I: “Si associa iperalgesia diffusa a tutto l’arto destro con limitazione

funzionale mano, polso e spalla dx e con positività di tender points. Pertanto

si è sovrapposta a questa patologia una sindrome fibromialgica secondaria che

peggiora ulteriormente il quadro clinico.”; si veda tuttavia l’apprezzamento 28

febbraio 2017 dei dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, e __________, spec. FMH in neurologia, allegato al doc. X, p.

2).

In effetti, secondo la

giurisprudenza federale, l’ammissione di un relativo obbligo a prestazioni a

carico dell’assicuratore LAINF, dipende (anche) dall’adempimento dei criteri

sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio

(DTF 115 V 133) (cfr. STF U 435/06 del 19 giugno 2007 consid. 5.1 e STFA U

58/06 del 2 agosto 2006 consid. 4.9: “Wie es sich mit dem

natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und einer psychischen

Erkrankung der Beschwerdeführerin verhält - der psychiatrische Gutachter, Dr.

med. S.________, diagnostiziert (nach Diskussion mit dem Mitgutachter Dr. med.

Z.________) eine somatoforme Schmerzstörung, während der Hausarzt auf eine

depressive Entwicklung hinweist -, kann offen gelassen werden, wenn es ohnehin an

einem adäquaten Kausalzusammenhang fehlt, was nachstehend zu prüfen ist.

Gleiches gilt für eine allfällige Fibromyalgie, die vorliegend, obwohl als

rheumatologische Störung klassifiziert (BGE 132 V 68 Erw. 3.2), in Anbetracht

ihrer Gemeinsamkeiten mit der als psychische Störung klassifizierten (ICD-10

F45.4) somatoformen Schmerzstörung (BGE 132 V 70 Erw. 4.1) nicht nur in Bezug

auf die Frage der Invalidität (BGE 132 V 70 Erw. 4.1), sondern auch

hinsichtlich der hier interessierenden Frage der Adäquanz gleich zu behandeln

wäre wie eine psychische Krankheit (Urteil S. vom 5. April 2006, U 20/05,

Erw. 4.2.2).“ – il corsivo è del redattore).

2.5

Entità della rendita

d’invalidità spettante al ricorrente.

2.5.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita

d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° maggio 2016, facendo essenzialmente

capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dal

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine

della visita di chiusura del 29 marzo 2016 (cfr. doc. 230, p. 6).

In effetti, in

quell’occasione, dopo aver diagnosticato uno stato dopo contusione del dorso

della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che ha portato a esiti

tragici in una situazione paragonabile ad un amputato del braccio destro, il

medico di circondario ha così descritto i limiti funzionali dipendenti dal

danno alla salute infortunistico:

" (…).

L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza

del petto con la mano sinistra. Di rado pesi fino a 10 kg ma mai più pesi oltre

i 10 kg. L’assicurato può molto spesso sollevare con la mano sinistra pesi

oltre l’altezza del petto fino a 5 kg, ma mai pesi oltre i 5 kg. L’assicurato

può svolgere lavori di precisione ma soltanto con la mano sinistra. Non può mai

più svolgere lavori medi, lavori pesanti e molto pesanti. La rotazione del

polso destro è impossibile. La rotazione è possibile soltanto con il polso

sinistro. Lavori sopra la testa possono essere svolti soltanto con la mano

sinistra.

Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione del

busto, mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti così come la

posizione in piedi e inclinata in avanti.

Molto spesso può assumere la posizione inginocchiata e con le

ginocchia in flessione.

Molto spesso può assumere sia la posizione seduta che la posizione

in piedi.

Molto spesso può spostarsi per tragitti lunghi e anche molto

spesso camminare su terreni accidentati e salire/scendere le scale. Non può mai

più salire e scendere le scale a pioli.” (doc. 177, p. 4 s.)

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

ancora interpellato il dott. __________, responsabile del gruppo di neurologia presso

il Centro __________ di __________, il quale ha avallato la valutazione

dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________ (cfr. doc. 229, p.

8: “Das neurologische Fachgebiet betreffend liegt keine eigenständige

unfallbedingte Verletzung des peripheren Nervensystems vor. Die Schmerzdiagnose

eines CRPS Typ I kann aus neurologischer Perspektive grundsätzlich

nachvollzogen werden. Das Ausmass der vom Versicherten beklagten Schmerzen ist

dem entgegengesetzt nicht zweifellos nachvollziehbar. Grundsätzlich kann aus

neurologischer Perspektive an der Zumutbarkeitsbeurteilung und der Schätzung

des Integritätschadens durch den Kreisarzt vom 29.03.2016 festgehalten werden.

Eine höhergradige Beeinträchtigung der zumutbaren Leistungsfähigkeit ist auch

aus neurologischer Perspektive abgestützt auf die zur Verfügung stehen Befunde

nicht begründbar.” – il corsivo è del redattore).

Nel corso del mese di

gennaio 2017, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in

reumatologia. Per quanto qui d’interesse, lo specialista appena citato ha

sostenuto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa ritenuta dall’CO 1

dovrebbe essere “… assolutamente rivista in quanto il paziente non è stato

sottoposto a prove ergonomiche per poter addivenire a tale risultato. Sollevare

5.

kg all’altezza del petto penso sia impossibile con un solo braccio. Quindi la

valutazione dovrà essere eseguita in ambiente idoneo e con strumentazione

idonea.” (doc. 239, p. 2).

2.5.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281,

p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza

senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.5.5

Nella concreta

evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto,

questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________

(e avallato dal neurologo dott. __________), ragione per la quale - tenuto

conto del solo danno infortunistico di natura organica -, il ricorrente va

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non

richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Del resto, la valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come

nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

Infine, in una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative

adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione

dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

In queste condizioni -

posto che il medico di circondario ha valutato l’esigibilità lavorativa partendo

da una situazione paragonabile a quella di un amputato del braccio destro (cfr.

doc. 177, p. 4) -, il TCA ritiene che non vi sia necessità di procedere a

ulteriori provvedimenti istruttori (nemmeno a quelli auspicati dal dott.

Gastaldi).

D’altro

canto, va osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro

accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).

Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV

Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008

del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente

monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für

Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur

noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im

weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung

und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.

Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls

überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei

Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr

eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem

hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten

ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

Questa

giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17

ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui

l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono

possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno

ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora

eseguire soltanto dei lavori leggeri.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003.

consid. 4.7).

2.5.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2016, qualora non

fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo pari a fr. 67'096 (cfr. doc. 195, p. 1).

Questo dato - desunto

dalle informazioni fornite dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 195, p. 2) e

peraltro non contestato dall’insorgente -, può essere fatto proprio dal TCA.

2.5.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali

e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.5.8

Nella presente

fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 47'061 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1 (settore 3 - Servizi) e operando

una decurtazione del 25% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 196, p. 2).

Innanzitutto,

il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a

quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di

schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa

tracciata dai medici (2 – cfr. estratto di cui al doc. 196, p. 3) va

considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato

equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta

incontestata in giudicato).

Quindi, utilizzando

i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello

di qualifica 1) nel settore privato dei servizi (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347 ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47 ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'971 (cfr. doc. 196, p. 4).

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. doc. 197, p. 7), esso ammonta a fr. 5'182.26

mensili oppure a fr. 62'187.12 per l'intero anno (fr. 5'182.26 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali (si veda la relativa tabella pubblicata sul sito

dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 62'871.17.

L’assicurato, quale collaboratore

di produzione presso la __________, avrebbe realizzato nel 2016

un reddito annuo di fr. 67'096 per un’occupazione a

tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari per

un'attività equivalente (cioè fr. 60'374.95; cfr. Tabella TA 1 2014, p.to 10-11

“Industria alimentari”, livello di qualifica 1: fr. 4'816 riportato su 41.3

ore/settimana = fr. 4'972.52 x 12 mesi = fr. 59'670.24 e aggiornato al 2016).

In queste

condizioni, non vi è dunque spazio per una riduzione del reddito statistico da

invalido a titolo di gap salariale.

In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’istituto assicuratore ha applicato la decurtazione massima consentita

dalla giurisprudenza (25% - cfr. doc. 196, p. 2), ragione per la quale il suo

agire sfugge ad ogni censura.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a fr. 47'153.37.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'153.37 al reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 67'096 – risulta

essere del 29.72%, arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Nella misura

in cui al ricorrente è stata assegnata una rendita d’invalidità proprio del

30%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata almeno su

questo punto.

2.6

Entità della

menomazione all’integrità.

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’INSAI

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

Dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento

29.

marzo 2016:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurato è portatore di postumi di Sudeck dell’arto superiore

destro in assicurato destrimane con completo bloccaggio del polso e delle dita

della mano. Importanti iperalgie con ipersensibilità. Importantissima

limitazione funzionale della spalla con un’adduzione massima a 30° e

limitazione anche a livello del gomito che non può essere flesso oltre gli 80°.

In pratica il braccio destro è inutilizzabile. Ci troviamo quindi di fronte ad

una situazione paragonabile ad un amputato del braccio destro dominante.

2.

Valutazione del danno all’integrità

50%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 3.7 una amputazione del braccio secondo le

figure 46, 47, 48 e 49 viene indennizzata con il 50% indipendentemente che

l’amputazione abbia luogo sia a livello della spalla sia a livello del gomito.”

(doc. 176, p. 1)

Da parte sua, il

ricorrente pretende il riconoscimento di un’indennità (minima) dell’80%, senza

tuttavia fornire alcuna pertinente motivazione (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica, ricordato che l’IMI deve essere valutata considerando

esclusivamente il danno alla salute infortunistico (facendo quindi astrazione

dalla problematica psichica e dalla (eventuale) sindrome fibromialgica), tenuto

conto che il caso dell’assicurato è stato paragonato a quello di una persona

che ha subito la totale amputazione del braccio dominante (in questo senso,

appare fuori luogo sostenere che la necessità di rivedere il caso andrebbe “&

estesa all’intero braccio destro, comprensivamente di gomito e spalla, non

limitandosi dunque alla sola mano e al polso.”) e considerato che agli atti non

figurano pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene che

l’apprezzamento del medico di circondario (avallato dal neurologo dott. __________

– cfr. doc. 229, p. 8) possa validamente costituire da base al giudizio che è

chiamato a rendere, senza che si riveli necessario compiere ulteriori passi

istruttori.

Pertanto, la decisione su

opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda l’entità

dell’IMI assegnata all’assicurato.

2.7

Per quanto concerne il

diritto all’AGI, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto

assicuratore convenuto si è impegnato a disporre ulteriori accertamenti e a rilasciare

una nuova decisione suscettibile d’opposizione (cfr. doc. 230, p. 9).

Questa Corte non è quindi per

ora legittimata a pronunciarsi in merito.

2.8

Deve ancora essere esaminato

se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. __________, per il periodo in cui è stato

rappresentato da quest’ultimo.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o

perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In concreto, risulta dagli

atti di causa che RI 1, coniugato e con due figli a carico (nati,

rispettivamente, nel 2006 e nel 2012), può contare su entrate finanziarie

mensili pari a fr. 1'548.50 circa (rendita LAINF di fr. 1'349.50/mese + rendita

INPS di 184 euro/mese).

Sul fronte delle uscite,

la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.

1’700 quale importo base mensile per coniugi, a cui

occorre ancora aggiungere l’importo di fr. 1'000 per il mantenimento dei figli

(fr. 600 + fr. 400), per un ammontare di fr. 2'700.

Tale importo

comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,

cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

Ora, pur tenendo conto che

il costo della vita in Italia è inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino

e già considerando soltanto l’importo base, l’entità dell’ammanco mensile (fr.

1'152) giustifica il riconoscimento dell’indigenza dell’assicurato.

Ritenuto, inoltre, che

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,

l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, per il

periodo in cui RI 1 è stato rappresentato dall’avv. __________ di __________, è

accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti