35.2017.10
Trauma contusivo/distorsivo a polso dx. Sviluppo CRPS (ev. di una sindrome fibromialgica). Negata adeguatezza nesso causale tra infortunio e disturbi psichici. Determinazione entità grado dell'invalid
22 giugno 2017Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.10
mm
Lugano
22 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 dicembre 2016 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 agosto 2014, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di collaboratore di
produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
ha accidentalmente sbattuto l’estremità superiore destra contro la valvola di
un estrattore, riportando un trauma contusivo/distorsivo al polso destro (cfr.
doc. 28).
Il decorso
post-infortunistico è stato complicato dallo sviluppo di una CRPS (Complex
regional pain syndrome) che ha interessato il braccio destro.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 7 luglio 2016, l’amministrazione ha posto l’assicurato al
beneficio di una rendita d’invalidità del 30% a contare dal 1° maggio 2016 e di
un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 50%. Essa gli ha per
contro negato il diritto all’assegno per grandi invalidi (AGI) (cfr. doc. 198).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 205), in
data 23 dicembre 2016, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua
prima decisione. Per quanto concerne il diritto all’AGI, esso ha precisato che
avrebbe disposto ulteriori accertamenti e rilasciato una nuova decisione
formale (cfr. doc. 230).
1.3. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che
venga accertata una riduzione della capacità lavorativa del 50% almeno
(rispettivamente nella misura stabilita dalla richiesta perizia
pluridisciplinare), come pure una menomazione all’integrità dell’80% almeno
(rispettivamente nella misura stabilita dalla richiesta perizia
pluridisciplinare). Trattandosi dell’AGI, egli ha postulato il rinvio degli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione
suscettibile di opposizione.
A sostegno delle proprie
richieste, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti
considerazioni:
" (…).
Dapprima vanno contestati i rilevamenti del medico __________ Dr. __________
che ha chiuso il caso nel mese di marzo 2016, dal momento che il ricorrente non
è stato sottoposto a nessun esercizio di forza.
La circostanza è attestata dal referto 25.01.17 del Dr. med. __________,
a pag. 2 della stessa.
(…).
La revisione del quadro di capacità lavorativa ha ovvie
ripercussioni sulla capacità di guadagno e, di conseguenza, sulla rendita AI
ritenuto comunque che nella situazione da invalido, ritenere un reddito
potenziale residuo di fr. 47'000 (fr. 4'000 al mese) è di sicuro eccessivo,
stante l’attuale mercato del lavoro in Ticino e rilevato che, prima del posto
di operaio chimico, il ricorrente percepiva (tramite agenzia di collocamento)
uno stipendio di fr. 2'700.- (si rileva, in funzione gerarchicamente superiore,
quella di impiegato di logistica).
In sintesi, la necessità di rivedere il caso va comunque estesa
all’intero braccio destro, comprensivamente di gomito e spalla, non limitandosi
dunque alla sola mano e al polso.
La revisione dovrà inoltre essere estesa, contrariamente
all’assunto dell’amministrazione, agli aspetti psicologici del caso mediante
una perizia equanime da parte di uno specialista esterno.
Tornando al braccio destro, va ribadito che, a differenza
dell’assunto CO 1, le prove di sollevamento dell’arto non sono state esperite
nella fase iniziale, bensì unicamente all’uscita, come potrà essere attestato
dalla moglie.
Il dottor __________ d’altronde ha appena attestato che certi
sollevamenti sarebbero stati impossibili anche con l’arto sano ossia quello
sinistro.
(…).
…, il signor RI 1 non ha mai rifiutato uno psicologo (come emerge
dagli atti AI) tout court, limitandosi a non contattare uno specialista in
Svizzera in ragione dei costi elevati, avendo per contro deciso di rivolgersi
in Italia, come in effetti è avvenuto, da ultimo, c/o la Dr. med. __________ di
__________, che il 27 gennaio 2017 ha attestato che la presa in cura (iniziata
in marzo 2016) continua tutt’ora, in quanto problemi di ansia e depressione
“sono ancora presenti in modo disturbante”.
(…).
Considerate le conseguenze e i costi elevati (di sicuro eccessivi)
l’infortunio non può essere banalizzato in punto al nesso causale naturale e
adeguato, che nella fattispecie sono ambedue adempiuti.
Nel prosieguo l’AI valuterà i ritardi nel gestire il caso, la
persistenza di forti dolori come pure le diagnosi errate, essendo l’assicurato
destinato a rimanere invalido con una progressiva insorgenza di problemi
psicologici che altro non fanno se non suffragare l’esistenza cumulativa dei
due nessi causali.
Fatti
I dolori somatoformi, seppur talvolta difficilmente valutabili,
andranno oggettivati e ricompresi nel “pacchetto” dei fattori invalidanti.
Complessivamente il quadro d’invalido non è simile a quello di un
braccio amputato, attestandosi attorno al 50%.” (doc. I)
1.4. In corso di causa, il
patrocinatore dell’insorgente ha prodotto documentazione a sostegno della
domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX + allegati).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).
1.6. In replica, l’assicurato ha
prodotto ulteriore documentazione medica e si è in sostanza riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XIV + allegati).
L’amministrazione si è
pronunciata in merito in data 10 aprile 2017 (doc. XVI).
Il 17 maggio 2017, il
rappresentante dell’insorgente ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare (cfr. doc. XX).
1.7. In data 18 maggio 2017, RI 1
ha informato il TCA di aver revocato il mandato di patrocinio all’avv. __________
(doc. XIX).
Considerandi
2.1
L’oggetto litigioso è
circoscritto all’entità del grado dell’invalidità e a quella della menomazione
all’integrità.
Preliminarmente, il TCA è
però tenuto a esaminare se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a
negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici fatti
valere dall’assicurato, oppure no.
2.2
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3
Il diritto alle prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
Per contro, la
giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità
quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli
eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite
di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono
cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002.
U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.4
Con la propria impugnativa (e
invero già in sede di opposizione), l’assicurato rimprovera all’CO 1 di aver
omesso di prendere in considerazione i disturbi psichici di cui egli soffre.
Da parte sua, l’assicuratore
convenuto fa valere che “gli atti non permettono di ammettere che l’assicurato
lamenta dei disturbi psichici che hanno un’influenza negativa sulla capacità di
lavoro già ridotta per motivi fisici. Sintomatico a tal proposito è il fatto
che l’assicurato alla dimissione dalla Clinica __________ ha dichiarato che non
intende essere seguito da uno specialista.” (cfr. doc. 230, p. 6).
Questa Corte osserva che,
a margine del consulto dell’11 maggio 2015 presso il Centro __________ di __________,
i sanitari non hanno refertato alcun sintomo psicopatologico, precisando
tuttavia che qualora i dolori non fossero rientrati entro breve, vi sarebbe
stato da attendersi un peggioramento della situazione psichica dell’assicurato (cfr.
doc. 91, p. 2).
Nell’ambito della degenza
in regime di day hospital presso la Clinica di riabilitazione __________
di __________ (13 agosto – 10 dicembre 2015), il ricorrente è pure stato
sottoposto a una valutazione psicologica. Dal relativo referto, datato 30
dicembre 2015, si evince che, all’uscita, egli presentava ancora “… una
importante sindrome ansioso-depressiva per la quale sarebbe indicata la
prosecuzione della presa in carico psicologica. Alla dimissione il paziente non
desidera essere seguito in Italia e pertanto si resta a disposizione per la
prosecuzione dei colloqui qualora ve ne fosse la possibilità e il paziente lo
ritenesse ancora opportuno.” (doc. 206, p. 2). Dal rapporto di uscita della
Clinica __________ risulta inoltre che all’assicurato è stata prescritta
l’assunzione di un antidepressivo triciclico (cfr. doc. 143, p. 6).
Dalle tavole processuali emerge
poi che, a decorrere dal mese di marzo 2016, RI 1 è entrato in cura presso la
dott.ssa __________, psicologa a __________, con la diagnosi di sindrome
ansioso-depressiva (cfr. doc. 240).
Infine, in corso di causa,
è stato prodotto il rapporto 23 marzo 2017 dello psichiatra dott. __________,
attivo presso l’Unità modulare di psichiatria di __________, il quale ha posto
la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva in disturbo somatoforme (cfr.
allegato al doc. XIV).
Tenuto conto di quanto
precede, può essere ritenuto accertato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che il ricorrente soffre effettivamente di turbe psichiche.
Sapere se queste ultime
hanno un’incidenza sulla sua capacità lavorativa - aspetto in merito al quale
nessuno specialista si è sinora pronunciato -, è una questione che può rimanere
aperta, in quanto, così come verrà qui di seguito dimostrato, non può comunque essere
ammesso che i disturbi psichici costituiscano una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico dell’agosto 2014.
In data 11 agosto 2014,
l’insorgente ha semplicemente urtato la mano destra contro la valvola di un
estrattore (cfr. doc. 1 e doc. I, p. 2).
Chiamato a qualificare
tale evento, precisato che, in questo contesto, non devono essere
prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze
concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il TCA ritiene che si
tratti di un infortunio insignificante o leggero (per un caso analogo, si veda
la STCA 35.1998.57 del 21 settembre 2000 consid. 2.8. in fine , confermata dal
TFA con pronunzia U 429/00 del 13 marzo 2001, riguardante un’assicurata che
aveva battuto la parte bassa del pollice destro contro la base della siringa
necessaria alla preparazione dei vermicelles), ragione per la quale, in
ossequio alla giurisprudenza federale citata in precedenza (cfr. supra,
consid. 2.3.), l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere a priori
negata.
Stante ciò,
l’amministrazione era dunque legittimata a valutare il diritto alle prestazioni
di lunga durata, facendo astrazione dalla problematica psichica lamentata
dall’assicurato.
Questa conclusione vale
del resto anche per l’eventuale sindrome fibromialgica (al riguardo,
cfr. il rapporto 23 gennaio 2017 del reumatologo dott. __________, allegato al
doc. I: “Si associa iperalgesia diffusa a tutto l’arto destro con limitazione
funzionale mano, polso e spalla dx e con positività di tender points. Pertanto
si è sovrapposta a questa patologia una sindrome fibromialgica secondaria che
peggiora ulteriormente il quadro clinico.”; si veda tuttavia l’apprezzamento 28
febbraio 2017 dei dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, e __________, spec. FMH in neurologia, allegato al doc. X, p.
2).
In effetti, secondo la
giurisprudenza federale, l’ammissione di un relativo obbligo a prestazioni a
carico dell’assicuratore LAINF, dipende (anche) dall’adempimento dei criteri
sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio
(DTF 115 V 133) (cfr. STF U 435/06 del 19 giugno 2007 consid. 5.1 e STFA U
58/06 del 2 agosto 2006 consid. 4.9: “Wie es sich mit dem
natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und einer psychischen
Erkrankung der Beschwerdeführerin verhält - der psychiatrische Gutachter, Dr.
med. S.________, diagnostiziert (nach Diskussion mit dem Mitgutachter Dr. med.
Z.________) eine somatoforme Schmerzstörung, während der Hausarzt auf eine
depressive Entwicklung hinweist -, kann offen gelassen werden, wenn es ohnehin an
einem adäquaten Kausalzusammenhang fehlt, was nachstehend zu prüfen ist.
Gleiches gilt für eine allfällige Fibromyalgie, die vorliegend, obwohl als
rheumatologische Störung klassifiziert (BGE 132 V 68 Erw. 3.2), in Anbetracht
ihrer Gemeinsamkeiten mit der als psychische Störung klassifizierten (ICD-10
F45.4) somatoformen Schmerzstörung (BGE 132 V 70 Erw. 4.1) nicht nur in Bezug
auf die Frage der Invalidität (BGE 132 V 70 Erw. 4.1), sondern auch
hinsichtlich der hier interessierenden Frage der Adäquanz gleich zu behandeln
wäre wie eine psychische Krankheit (Urteil S. vom 5. April 2006, U 20/05,
Erw. 4.2.2).“ – il corsivo è del redattore).
2.5
Entità della rendita
d’invalidità spettante al ricorrente.
2.5.1
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5.3
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto ha accordato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° maggio 2016, facendo essenzialmente
capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla valutazione espressa dal
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine
della visita di chiusura del 29 marzo 2016 (cfr. doc. 230, p. 6).
In effetti, in
quell’occasione, dopo aver diagnosticato uno stato dopo contusione del dorso
della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che ha portato a esiti
tragici in una situazione paragonabile ad un amputato del braccio destro, il
medico di circondario ha così descritto i limiti funzionali dipendenti dal
danno alla salute infortunistico:
" (…).
L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza
del petto con la mano sinistra. Di rado pesi fino a 10 kg ma mai più pesi oltre
i 10 kg. L’assicurato può molto spesso sollevare con la mano sinistra pesi
oltre l’altezza del petto fino a 5 kg, ma mai pesi oltre i 5 kg. L’assicurato
può svolgere lavori di precisione ma soltanto con la mano sinistra. Non può mai
più svolgere lavori medi, lavori pesanti e molto pesanti. La rotazione del
polso destro è impossibile. La rotazione è possibile soltanto con il polso
sinistro. Lavori sopra la testa possono essere svolti soltanto con la mano
sinistra.
Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione del
busto, mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti così come la
posizione in piedi e inclinata in avanti.
Molto spesso può assumere la posizione inginocchiata e con le
ginocchia in flessione.
Molto spesso può assumere sia la posizione seduta che la posizione
in piedi.
Molto spesso può spostarsi per tragitti lunghi e anche molto
spesso camminare su terreni accidentati e salire/scendere le scale. Non può mai
più salire e scendere le scale a pioli.” (doc. 177, p. 4 s.)
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha
ancora interpellato il dott. __________, responsabile del gruppo di neurologia presso
il Centro __________ di __________, il quale ha avallato la valutazione
dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________ (cfr. doc. 229, p.
8: “Das neurologische Fachgebiet betreffend liegt keine eigenständige
unfallbedingte Verletzung des peripheren Nervensystems vor. Die Schmerzdiagnose
eines CRPS Typ I kann aus neurologischer Perspektive grundsätzlich
nachvollzogen werden. Das Ausmass der vom Versicherten beklagten Schmerzen ist
dem entgegengesetzt nicht zweifellos nachvollziehbar. Grundsätzlich kann aus
neurologischer Perspektive an der Zumutbarkeitsbeurteilung und der Schätzung
des Integritätschadens durch den Kreisarzt vom 29.03.2016 festgehalten werden.
Eine höhergradige Beeinträchtigung der zumutbaren Leistungsfähigkeit ist auch
aus neurologischer Perspektive abgestützt auf die zur Verfügung stehen Befunde
nicht begründbar.” – il corsivo è del redattore).
Nel corso del mese di
gennaio 2017, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in
reumatologia. Per quanto qui d’interesse, lo specialista appena citato ha
sostenuto che la valutazione dell’esigibilità lavorativa ritenuta dall’CO 1
dovrebbe essere “… assolutamente rivista in quanto il paziente non è stato
sottoposto a prove ergonomiche per poter addivenire a tale risultato. Sollevare
5.
kg all’altezza del petto penso sia impossibile con un solo braccio. Quindi la
valutazione dovrà essere eseguita in ambiente idoneo e con strumentazione
idonea.” (doc. 239, p. 2).
2.5.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281,
p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U
133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e
riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I
673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.5.5
Nella concreta
evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto,
questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________
(e avallato dal neurologo dott. __________), ragione per la quale - tenuto
conto del solo danno infortunistico di natura organica -, il ricorrente va
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non
richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Del resto, la valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come
nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".
Nella STFA U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
Infine, in una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo
Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative
adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione
dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
In queste condizioni -
posto che il medico di circondario ha valutato l’esigibilità lavorativa partendo
da una situazione paragonabile a quella di un amputato del braccio destro (cfr.
doc. 177, p. 4) -, il TCA ritiene che non vi sia necessità di procedere a
ulteriori provvedimenti istruttori (nemmeno a quelli auspicati dal dott.
Gastaldi).
D’altro
canto, va osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro
accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a).
Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere
svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 UV
Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008
del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente
monchi di un braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für
Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im
weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung
und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt.
Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls
überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei
Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr
eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem
hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten
ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."
Questa
giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17
ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui
l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono
possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno
ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora
eseguire soltanto dei lavori leggeri.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003.
consid. 4.7).
2.5.6
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2016, qualora non
fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo pari a fr. 67'096 (cfr. doc. 195, p. 1).
Questo dato - desunto
dalle informazioni fornite dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 195, p. 2) e
peraltro non contestato dall’insorgente -, può essere fatto proprio dal TCA.
2.5.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali
e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.5.8
Nella presente
fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 47'061 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2014 TA 1 (settore 3 - Servizi) e operando
una decurtazione del 25% a titolo di deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 196, p. 2).
Innanzitutto,
il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a
quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di
schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa
tracciata dai medici (2 – cfr. estratto di cui al doc. 196, p. 3) va
considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato
equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta
incontestata in giudicato).
Quindi, utilizzando
i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato dei servizi (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347 ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47 ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4'971 (cfr. doc. 196, p. 4).
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. doc. 197, p. 7), esso ammonta a fr. 5'182.26
mensili oppure a fr. 62'187.12 per l'intero anno (fr. 5'182.26 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali (si veda la relativa tabella pubblicata sul sito
dell’UFS), si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 62'871.17.
L’assicurato, quale collaboratore
di produzione presso la __________, avrebbe realizzato nel 2016
un reddito annuo di fr. 67'096 per un’occupazione a
tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari per
un'attività equivalente (cioè fr. 60'374.95; cfr. Tabella TA 1 2014, p.to 10-11
“Industria alimentari”, livello di qualifica 1: fr. 4'816 riportato su 41.3
ore/settimana = fr. 4'972.52 x 12 mesi = fr. 59'670.24 e aggiornato al 2016).
In queste
condizioni, non vi è dunque spazio per una riduzione del reddito statistico da
invalido a titolo di gap salariale.
In ossequio alla giurisprudenza
federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’istituto assicuratore ha applicato la decurtazione massima consentita
dalla giurisprudenza (25% - cfr. doc. 196, p. 2), ragione per la quale il suo
agire sfugge ad ogni censura.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a fr. 47'153.37.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'153.37 al reddito che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 67'096 – risulta
essere del 29.72%, arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
Nella misura
in cui al ricorrente è stata assegnata una rendita d’invalidità proprio del
30%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata almeno su
questo punto.
2.6
Entità della
menomazione all’integrità.
2.6.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.6.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4
L’INSAI
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.6.5
Dalle
tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità
di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento
29.
marzo 2016:
" (…).
1.
Reperti
L’assicurato è portatore di postumi di Sudeck dell’arto superiore
destro in assicurato destrimane con completo bloccaggio del polso e delle dita
della mano. Importanti iperalgie con ipersensibilità. Importantissima
limitazione funzionale della spalla con un’adduzione massima a 30° e
limitazione anche a livello del gomito che non può essere flesso oltre gli 80°.
In pratica il braccio destro è inutilizzabile. Ci troviamo quindi di fronte ad
una situazione paragonabile ad un amputato del braccio destro dominante.
2.
Valutazione del danno all’integrità
50%
3.
Motivazione
Secondo la tabella 3.7 una amputazione del braccio secondo le
figure 46, 47, 48 e 49 viene indennizzata con il 50% indipendentemente che
l’amputazione abbia luogo sia a livello della spalla sia a livello del gomito.”
(doc. 176, p. 1)
Da parte sua, il
ricorrente pretende il riconoscimento di un’indennità (minima) dell’80%, senza
tuttavia fornire alcuna pertinente motivazione (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione squisitamente medica, ricordato che l’IMI deve essere valutata considerando
esclusivamente il danno alla salute infortunistico (facendo quindi astrazione
dalla problematica psichica e dalla (eventuale) sindrome fibromialgica), tenuto
conto che il caso dell’assicurato è stato paragonato a quello di una persona
che ha subito la totale amputazione del braccio dominante (in questo senso,
appare fuori luogo sostenere che la necessità di rivedere il caso andrebbe “&
estesa all’intero braccio destro, comprensivamente di gomito e spalla, non
limitandosi dunque alla sola mano e al polso.”) e considerato che agli atti non
figurano pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene che
l’apprezzamento del medico di circondario (avallato dal neurologo dott. __________
– cfr. doc. 229, p. 8) possa validamente costituire da base al giudizio che è
chiamato a rendere, senza che si riveli necessario compiere ulteriori passi
istruttori.
Pertanto, la decisione su
opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda l’entità
dell’IMI assegnata all’assicurato.
2.7
Per quanto concerne il
diritto all’AGI, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto
assicuratore convenuto si è impegnato a disporre ulteriori accertamenti e a rilasciare
una nuova decisione suscettibile d’opposizione (cfr. doc. 230, p. 9).
Questa Corte non è quindi per
ora legittimata a pronunciarsi in merito.
2.8
Deve ancora essere esaminato
se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. __________, per il periodo in cui è stato
rappresentato da quest’ultimo.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato é necessario o
perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, risulta dagli
atti di causa che RI 1, coniugato e con due figli a carico (nati,
rispettivamente, nel 2006 e nel 2012), può contare su entrate finanziarie
mensili pari a fr. 1'548.50 circa (rendita LAINF di fr. 1'349.50/mese + rendita
INPS di 184 euro/mese).
Sul fronte delle uscite,
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.
1’700 quale importo base mensile per coniugi, a cui
occorre ancora aggiungere l’importo di fr. 1'000 per il mantenimento dei figli
(fr. 600 + fr. 400), per un ammontare di fr. 2'700.
Tale importo
comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
Ora, pur tenendo conto che
il costo della vita in Italia è inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino
e già considerando soltanto l’importo base, l’entità dell’ammanco mensile (fr.
1'152) giustifica il riconoscimento dell’indigenza dell’assicurato.
Ritenuto, inoltre, che
anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,
l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, per il
periodo in cui RI 1 è stato rappresentato dall’avv. __________ di __________, è
accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti