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Decisione

35.2017.100

Determinazione del grado dell'invalidità e della menomazione dell'integrità

1 giugno 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3

Nel caso concreto,

l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurato una rendita

d’invalidità del 22% (poi aumentata al 23% - cfr. il consid. 1.5.), facendo

essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla

relativa valutazione espressa dal medico __________ in occasione della visita

di chiusura del 10 aprile 2017.

In quell’occasione, il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha così

descritto l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:

" (…) L’assicurato

può sollevare molto spesso pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Di

rado pesi fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg. Molto spesso può sollevare

pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto ma mai superiori ai 5 kg.

Molto spesso può effettuare lavori di precisione e leggeri.

Talvolta può effettuare lavori medi ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.

Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione

della mano.

L’assicurato non può più fare lavori sopra la testa.

Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione del

busto. Mantenere la posizione seduta inclinata in avanti e in piedi inclinata

in avanti. Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con

ginocchia in flessione.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta, in piedi e

posizione a libera scelta.

Nessuna limitazione per quanto riguarda gli spostamenti tranne

salire e scendere le scale a pioli che può essere fatto soltanto di rado.” (doc.

61, p. 3)

Con certificazione del 28

giugno 2017, il medico curante dell’assicurato, Prof. dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha rilevato che RI 1 “con il

braccio non riesce a raggiungere l’orizzontale e anche la rotazione interna e

la rotazione esterna sono limitate. I lavori a livello dell’orizzontale gli

risultano impossibili in quanto non riesce a mantenere il braccio esteso per

più di qualche secondo. Con tali limitazioni a mio avviso il paziente non può

essere ritenuto abile al 100% per attività leggere. Non è infatti pensabile che

il paziente esegua il cassiere dove deve a lungo e ripetutamente utilizzare

l’arto superiore destro per spostare della merce sul nastro né è possibile

immaginarsi che il paziente debba riporre della merce negli scaffali. In

qualità di aiuto ufficio non potrebbe certamente rimanere davanti ad un

computer per scrivere in maniera prolungata senza fare regolarmente delle

pause. È ancora più improbabile il lavoro di fattorino dove dovrebbe

trasportare dei pacchi che andrebbero quindi caricati e scaricati. Gli esempi

portati nella recente decisione della CO 1 (cassiere, regolatore di macchine,

aiuto ufficio, raffilatore, fattorino di distribuzione) non sono dunque

realizzabili con un rendimento del 100%. A mio avviso in tali occupazioni il

paziente potrebbe al massimo essere abile nella misura del 50%.” (doc. 103).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha

ancora chiesto al dott. __________ di pronunciarsi sulle obiezioni sollevate

dal medico curante specialista. Egli al riguardo si è così espresso:

" (…) Come

già da me espresso nel rapporto di esigibilità peraltro come scritto redatto in

presenza e in pieno accordo dell’assicurato, l’assicurato non può più fare

lavori sopra la testa. Non può più sollevare pesi oltre i 5 kg oltre

l’orizzontale ed è fortemente limitato anche nel sollevamento di pesi fino

all’altezza dei fianchi. Ritengo che per le attività rispettose di questi

limiti l’assicurato potrebbe effettuare dei lavori nella misura del 100%.

In particolare l’attività di cassiere adattando il posto di lavoro

in modo che la merce provenga dalla sinistra dell’assicurato, l’assicurato

stesso sarebbe costretto ad utilizzare prevalentemente il braccio sinistro e

non il braccio destro. Faccio notare inoltre che i cassieri non stanno tutto il

giorno seduti alla cassa ma vengono regolarmente alternati e adibiti al

riempimento degli scaffali. Attività sicuramente esigibile qualora ovviamente

nel rispetto dell’esigibilità da me valutata, l’assicurato non debba riporre

oggetti pesanti e soprattutto oltre il livello delle spalle, nell’ambito dei

supermercati vi sono una miriade di oggetti di pesi veramente ridotto che

vengono riposti anche negli scaffali bassi.

Per quanto riguarda l’attività di aiuto d’ufficio è ovvio che

l’aiuto d’ufficio non sta seduto a scrivere a macchina tutto il giorno, questo

eventualmente viene effettuato dalla segretaria d’ufficio. L’aiuto d’ufficio si

occupa anche di altri incarichi come ad esempio recapitare dossier in altri

uffici. Effettuare delle fotocopie. Rifornire i vari uffici di strumenti di

cancelleria, rispondere al telefono. Si tratta quindi di un’attività molto

variegata che non comporta assolutamente il sollevamento di pesi, non comporta

attività sopra l’orizzontale e che ritengo l’assicurato possa svolgere

sicuramente nella misura del 100%.” (doc. 109, p. 2).

Unitamente alla propria

impugnativa, l’insorgente ha prodotto un ulteriore rapporto del dott. __________,

datato 5 settembre 2017, mediante il quale questo specialista ha in sostanza

ribadito la natura delle limitazioni funzionali descritte nel suo precedente

referto del giugno 2017 (cfr. doc. 120).

Figura pure una

certificazione della dott.ssa __________, spec. in medicina generale, in base

alla quale, a causa delle sequele residuali degli infortuni del gennaio 2015 e

del giugno 2016, RI 1 avrebbe “… sviluppato una sindrome depressiva

post-traumatica. In conclusione ritengo che a causa dei problemi

post-infortunistici e della relativa depressione il paziente è da considerarsi

completamente inabile per quanto riguarda il suo lavoro abbastanza pesante.” (doc.

121).

Con apprezzamento del 20

novembre 2017, il dott. __________ si è riconfermato nella propria valutazione

dell’esigibilità lavorativa tenuto conto dei postumi residuali interessanti

l’arto superiore destro (allegato al doc. XII, p. 5: “Preciso comunque che

l’esigibilità viene valutata utilizzando entrambi gli arti superiori. Il

sollevamento di pesi fino all’altezza dei fianchi comporta l’utilizzo della

muscolatura bicipitale e non tanto la muscolatura della spalla stessa. Confermo

quindi che in questo caso l’assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a

10.

kg fino all’altezza dei fianchi e di rado pesi fino a 25 kg. Confermo che

molto spesso può sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto in quanto

l’arto superiore sinistro presenta una forza e una mobilità completamente

normali. Oltre i 5 kg ovviamente l’assicurato dovrebbe aiutarsi con il braccio

controlaterale cioè il destro, cosa che per l’assicurato stesso non è

possibile, motivo per cui ho valutato l’impossibilità a sollevare oltre

l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Nella mia esigibilità inoltre

confermavo che l’assicurato non può più fare lavori sopra la testa.”).

Nel corso del mese di

dicembre 2017, il ricorrente ha privatamente consultato gli specialisti della

Clinica universitaria __________ di __________ per raccogliere una seconda

opinione a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico.

Per quanto qui

d’interesse, con rapporto del 24 gennaio 2018, il dott. __________, medico

assistente, ha dichiarato che, a fronte dello stato della spalla destra, RI 1

non è più in grado di svolgere la sua precedente professione di autista. Egli potrebbe

tuttavia esercitare delle attività fisicamente leggere, con sollevamento di

pesi sino a 5 kg tenendo il braccio destro accostato al corpo (cfr. doc. XVIII

2).

Con apprezzamento del 1°

marzo 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, attivo presso il Centro __________ dell’CO 1, ha rilevato quanto

segue a proposito delle valutazioni dei sanitari della Clinica __________:

" (…) Sempre

rispetto all’esigibilità, si noterà che il dott. __________, nello stesso modo

del dott. __________, non considera più possibile la pregressa mansione di

autista. Sia però nel rapporto di visita o nel rapporto complementare del dott.

__________, non vi è una stima precisa della capacità lavorativa residua in

un’attività adatta. Per quanto riguarda poi il carico, considerare un carico

massimo di 5 kg mi sembra esagerato, ricordando che il portare carichi si fa di

principio con le due braccia. Al di là di lievi divergenze sul peso che si può

portare, gli specialisti non ritengono comunque controindicazioni alla ripresa

di una attività leggera e non enunciano motivi che dovrebbero far considerare

una perdita della capacità oraria o del rendimento nel quadro di un’attività

adatta.

In merito al litigio principale motivando il ricorso davanti al

Tribunale (esigibilità), il rapporto stabilito dal PD dott. __________ il 22

dicembre 2017 e quello del dr. __________ in data 24 gennaio 2018, non

comportano quindi elementi suscettibili di rimettere in questione le

conclusioni del dott. __________.” (doc. XXV 1, p. 7)

Chiamato dall’assicurato a

prendere posizione in merito alle considerazioni enunciate dal dott. __________,

per quanto qui d’interesse, il Prof. __________ ha confermato che, a suo

avviso, “… la capacità lavorativa del signor RI 1 non può essere considerata

come completa neppure in un’attività adatta. Infatti anche in un’attività

leggera dove non deve sollevare pesi, il signor RI 1 non può utilizzare l’arto

superiore destro in maniera normale. Spostare oggetti, anche leggeri, a livello

dell’orizzontale o maneggiare attrezzi, risulta difficile e non si può dunque

esigere un rendimento completo.” (doc. XXVII 2; si veda pure il doc. XXVII,

limitatamente per quanto attiene la spalla destra).

Il medico fiduciario

dell’amministrazione si è ancora pronunciato in data 23 aprile 2018, senza

tuttavia fornire nuovi elementi di valutazione riguardo alla questione dell’esigibilità

lavorativa dipendente dal danno alla salute interessante la spalla destra (cfr.

doc. XXXI 1).

2.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale

mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.5

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben

considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________, specialista

proprio nella materia che qui interessa (e avallata dal chirurgo ortopedico

dott. __________ – cfr. doc. XXV 1), a margine della

visita di chiusura del 10 aprile 2017 (doc. 61), senza che si riveli

necessario procedere a ulteriori atti istruttori, ragione per la quale, tenuto

conto del solo danno infortunistico alla spalla destra, il ricorrente va

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare

in posizione eretta, seduta o alternata, senza necessità di ingaggiare l’arto

superiore destro in mansioni sopra l’orizzontale.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si

tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche

solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato

in mansioni da svolgere al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA

35.1998.63

del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata

dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STFA U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività

lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Questo Tribunale ritiene

che il parere del medico curante specialista (cfr. supra, consid. 2.3.),

secondo il quale l’assicurato presenterebbe una capacità limitata anche in

attività lavorative adeguate, non sia atto a minare il valore probatorio

attribuito all’apprezzamento enunciato dal dott. __________. Esso appare infatti

in contrasto con i numerosi precedenti giurisprudenziali appena elencati. Del

resto, il medico di __________ ha ben spiegato che il danno alla salute

infortunistico non è d’impedimento al sollevamento/trasporto di carichi entro i

limiti indicati, in quanto operazione effettuabile con il braccio controlaterale.

D’altro canto, non si vede per quale motivo l’insorgente non dovrebbe essere in

grado di eseguire delle mansioni leggere al di sotto dell’orizzontale,

all’altezza del piano di lavoro, senza quindi necessità di mantenere il braccio

destro in estensione.

Per quanto concerne i

referti agli atti dei sanitari della __________, il TCA prende atto che, al

pari dei medici amministrativi, essi hanno dichiarato l’insorgente non più

capace di svolgere la sua precedente professione di autista. D’altra parte, questi

specialisti hanno riconosciuto che l’assicurato potrebbe però esercitare

un’attività leggera, senza peraltro precisarne la misura, con il solo limite

costituito dal carico sollevato/trasportato (massimo 5 kg). In merito al limite

di carico posto dal dott. __________, valgano le precisazioni fornite al

riguardo dal dott. __________. Per il TCA non vi è ragione di dubitare che, con

il braccio sinistro, RI 1 sarebbe in grado di movimentare, fino all’altezza dei

fianchi, carichi anche maggiori ai 5 kg.

Infine, a proposito della

certificazione 6 settembre 2017 della dott.ssa __________ e, più precisamente,

dell’affermazione secondo la quale l’assicurato sarebbe affetto da una

“sindrome depressiva post-traumatica” invalidante (doc. 121), occorre osservare

che dalla documentazione agli atti non risulta affatto che uno specialista

abbia diagnosticato la presenza di disturbi psichici, né tantomeno che il

ricorrente sia stato sottoposto a terapie specifiche. In queste condizioni, il

TCA non ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che

l’insorgente soffra effettivamente di una patologia psichiatrica (tantomeno

invalidante).

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene dunque accertato,

perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

federale, che l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con

un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di

salute infortunistico.

2.6

Si tratta ora di valutare le conseguenze

economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, con la risposta di causa, l’amministrazione

ha rettificato (a favore dell’assicurato) il dato considerato nella decisione

su opposizione impugnata (fr. 66'516.75), sostenendo che, senza il danno alla

salute, il ricorrente, nel 2017, avrebbe realizzato un guadagno annuo

lordo pari a fr. 67'595.95 (cfr. doc. IV 1).

Questo valore - desunto

dalle informazioni fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 90, p. 3) e peraltro

non più contestato dall’insorgente (cfr. doc. VI) -, può essere fatto proprio

dal TCA.

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione

dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili,

in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto assicuratore ha determinato il reddito ancora esigibile

dall’assicurato, mediante il metodo delle DPL.

È pertanto risultato che

nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare

tenuto conto del danno alla salute alla spalla destra, e meglio il cassiere

presso la __________ di __________, il regolatore di macchine presso la __________

di __________, l’aiuto d’ufficio presso l’__________ di __________, il

raffilatore presso la __________ di __________ e, infine, il fattorino di

distribuzione presso le __________ di __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media nel 2017 un reddito annuo pari a fr. 51'913.20 (doc. 90,

p. 25).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato,

sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella

di cui al doc. 90 si evince che sono 51 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

34’930 e a fr. 74'522, e infine che quello medio è di fr. 52'665.

Il TCA constata che il

valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 51'913.20) è inferiore

alla media dei salari medi (fr. 52'665), ragione per la quale non vi possono

essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in

base alle DPL.

In conclusione - assodato

che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le

limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute, così come esse sono

state definite dagli specialisti interpellati dall’istituto assicuratore

resistente (cfr. il consid. 2.5.; per un caso in cui è stata

ammessa una piena capacità a svolgere la professione di cassiera,

nonostante il danno residuale alla spalla destra, si veda la STCA 35.2000.64

del 20 novembre 2000, confermata dal TFA con pronunzia U 32/01 del 31 maggio

2001; per il caso invece di una segretaria che presentava un danno

infortunistico all’estremità superiore sinistra, si veda la STCA 35.2006.96 del

26.

marzo 2007, cresciuta incontestata in giudicato) -, il reddito da

invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso ammonta a fr. 51'913.20.

Decurtazioni sul reddito

da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di

conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di

fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

2.9

Il grado di invalidità del

ricorrente - determinato confrontando i fr. 51'913.20 al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 67'595.95,

risulta essere del 23.20%, arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata una rendita

d’invalidità del 22%, il suo ricorso deve essere parzialmente accolto.

Entità della

menomazione dell’integrità.

2.10

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.11

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.12

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione

in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità.

E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.13

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157

consid. 3a).

2.14

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione

dell’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento

espresso a margine della visita medica di chiusura del 10 aprile 2017:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurato è portatore di postumi infortunistici importanti e

durevoli in stato dopo lesione della cuffia dei rotatori spalla destra irreparabile

trattata con una sutura parziale della cuffia e introduzione di uno spaziatore

balloon.

Persiste un’importante limitazione funzionale con algie e calo

della forza.

2.

Valutazione del danno all’integrità

25%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella 1.2 una mobilità della spalla con abduzione

fino ai 90° corrisponde ad un indennizzo IMI del 15%. Una lussazione non

riponibile della spalla corrisponde ad un 25%. Anche per quanto riguarda una

peri-artrite omero-scapolare una grave forma corrisponde ad un indennizzo del

25%.

In questo caso abbiamo sicuramente uno stato paragonabile ad una

grave forma di periartrite omero-scapolare e una mobilità decisamente inferiore

ai 90° di abduzione. Ritengo quindi un 25% giustificato.” (doc. 60, p. 1)

Sull’importanza della

menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato si è pure

pronunciato il dott. __________ nel proprio apprezzamento ortopedico del 1°

marzo 2018, rilevando segnatamente che “… il tasso del 25% corrisponde anche a

una lussazione inveterata dell’articolazione scapolo-omerale, situazione di

sicuro più invalidante che quella presentata dal signore RI 1. Questo tasso

corrisponde anche a quello di un’artrodesi, ossia un bloccaggio completo

dell’articolazione scapolo-omerale. In merito al tasso proposto dall’avv. RA 1,

ricorderò soltanto che questo tasso corrisponde a una amputazione sopra il

gomito ossia a livello della spalla ossia a una perdita funzionale di tutto

l’arto, ciò che non è chiaramente il caso del signore RI 1, il quale non

presenta disturbi a livello della mano e del gomito e dimostra comunque in

considerazione dell’ultimo controllo una funzionalità residua utile nella

spalla destra.” (doc. XXV 1, p. 8).

Chiamata a pronunciarsi su

una questione squisitamente medica, vista l’assenza agli atti di pareri

specialistici divergenti e constatato che l’insorgente non ha sollevato alcuna

specifica obiezione in proposito (egli si è infatti limitato ad affermare

semplicemente che un’IMI del 50% sarebbe giustificata a fronte della “gravità dei

postumi dell’infortunio” - cfr. doc. I, p. 4), questa Corte ritiene di poter

fare affidamento sull’apprezzamento enunciato dai medici fiduciari dell’CO 1.

Pertanto, la decisione su

opposizione impugnata merita conferma per quanto riguarda l’entità dell’IMI

assegnata all’assicurato.

2.15

Parzialmente vicente in causa,

l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 1’200 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità del 22%.

§§ L’CO

1 è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 23%.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato

l’importo di fr. 1’200 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti