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Decisione

35.2017.101

L'istituto non ha approfondito se disturbi psi di cui soffre l'assicurato correlano con un danno alla salute oggettivabile e, nell'affermativa, se quest'ultimo cosituisc euna conseguenza naturale del

9 luglio 2018Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché

si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V

140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c;

RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.7. In presenza di un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente

oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale

organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza

differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente

a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un

infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr.

DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

2.8. Nella DTF 134 V 109, già

citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di

vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in

caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella

elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel giudizio, l’Alta

Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali

lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è

ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni

a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di

ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità

dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le

esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di

causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i

criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

Per quanto riguarda il

nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che,

accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra

già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi

nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a

lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre

rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una

perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico

e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per

escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti

otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che

godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente

alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,

principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo

luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il

relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica delle

lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli

esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa malgrado la

dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che

precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si

applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti

dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e

indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione

al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma

cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.9. La più recente giurisprudenza

federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati

dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non

oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente

riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici

oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità

naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.

consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale

viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio,

questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009

del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da

un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa

l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due

neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata

oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal

profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di

quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato

una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che

l’adeguatezza non era data.

In una

sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo

stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati

dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli

specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto

essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per

immagini.

Infine, nella DTF 138 V

248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito

che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica

oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere

ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto

avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico (STCA 35.2017.20 del 28 agosto 2017, consid. 2.7).

2.10. Va qui ancora

ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto

di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini

effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica

e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2

ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9

p. 122).

In questo

senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì,

statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di

un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere

classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010

del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una sentenza U 273/06

del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza,

la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni

cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la diagnosi di mild

traumatic brain injury viene formulata in base a determinati sintomi dopo

un trauma cranico e non implica già di per sé l’esistenza di un disturbo

oggettivamente dimostrabile. Se ciò fa difetto, l’adeguatezza del nesso

di causalità deve essere valutata in applicazione della giurisprudenza

sul “colpo di frusta” (cfr. STF 8C_101/2013 del 31 maggio 2013 consid. 6.1 e i

riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2013.83 del 20 marzo 2014, consid. 2.8).

2.11. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.12. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni

dell’amministrazione che ha negato la propria responsabilità relativamente ai

"disturbi psichici" di cui è affetto il ricorrente - ritenuti dalla

psichiatra fiduciaria frutto di un decondizionamento piuttosto che di sequele

del trauma cranico - in assenza di una causalità adeguata, per le ragioni qui

di seguito esposte.

Dalle carte processuali emerge che, in data 7 luglio 2010, mentre stava

lavorando, è stato colpito al viso e alla fronte da una lastra di metallo di

ca. 5 kg caduta da un'altezza di ca. 3-5 metri ed ha riportato un trauma

cranio-facciale con contusione cerebrale bifrontale, ematoma sottodurale

sinistro, ematoma sotto-aracnoidale nel forame magno, pneumo-encefalo e

frattura pluriframmentaria complessa del viso (cfr. doc. 11, 292, 138, 170 e

222). La TAC craniale del 30 agosto 2010 ha evidenziato "Bifrontobasal

und bifrontal erkennbare Substanzdefekte links betont. Mittelständiges und

normalweites Ventrikelsystem" (doc. 379, pag. 8). L'assicurato ha

sviluppato un disturbo neuropsicologico con limitazione della concentrazione,

delle funzioni esecutive e mnestiche, nonché un disturbo organico della

personalità, anosmia, ipogeusia ed una parageusia post-traumatica (cfr., in

particolare, doc. 138).

Il 16 dicembre 2011 ha avuto luogo la visita medica __________, eseguita dal

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________,

che ha concluso quanto segue: "Non posso escludere uno scompenso

Considerandi

psicologico in relazione causale con l'incidente che inciderebbe sulla capacità

lavorativa. Per tale problematica occorre una valutazione specialistica

psichiatrica" (doc. 180).

Il 21 marzo 2012 l'assicurato è stato visitato dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e medico fiduciario della CO 1,

che ha concluso, nella relativa valutazione del 12 luglio 2012, quanto segue:

"(…) La sintomatologia presente - principalmente un certo

rallentamento, deficit cognitivi ed un'aumentata irritabilità - sono da

considerare nell'ambito della sindrome psico-organica, ben documentata negli

atti. Concludendo: al momento attuale non sussistono un disturbo psichico di

rilevanza clinica né una riduzione della capacità lavorativa per cause

psichiatriche (…)" (doc. 222).

Il 30 giugno 2014 ha avuto luogo la valutazione neuropsicologica di controllo

presso la Clinica __________ di __________ che ha concluso quanto segue: "(…)

a quasi 4 anni di distanza dal trauma cranio cerebrale del 07.07.2010 (…) dei

moderati deficit cognitivi a predominanza esecutiva ed attentiva. Considerato

il tempo trascorso dall'incidente, riteniamo che la situazione sia stabile. I

deficit residui devono essere considerati di entità lieve secondo la Tabella 8

della SUVA. Da un punto di vista neuropsicologico, la ripresa del lavoro non è

controindicata purché si tenga conto delle limitazioni del paziente valutando

le mansioni che gli possono venire affidate e che gli vengano concesse delle

pause durante il giorno. (…) attualmente non ci sono più indicazioni in favore

di una presa in carico neuropsicologica (…)" (doc. 341).

Il 15 dicembre 2014 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia e

responsabile del gruppo di neurologia della __________ della CO 1 a __________

ha redatto una valutazione neurologica (doc. 379), osservando, tra l'altro,

quanto segue:

" Bilddokumentation (Bilder liegen elektronisch

vor).

Kraniale Computertomographien vom 07.07.2010 um

5:59 Uhr und Kontrolle um 14:24 Uhr (Radiologie Universitätsspital Zürich):

Erkennbare Frakturen des Mittelgesichts links betont mit Beteiligung Orbita

beidseits, Sinus maxillaris und Sinus frontalis und frontal mit kleinen

Lufteinschlüssen und vorwiegend links frontal gelegene hyperintense

Signalveränderungen als Hinweis auf intraparenchymale Einblutungen. Leichte

Mittellinienverlagerung nach rechts bei leicht asymmetrischem Ventrikelsystem

zugunsten links.

Kraniale Computertomographie vom 08.07.2010 (Radiologie Universitätsspital __________):

Postoperative Verlaufskontrolle nach Exstirpation der intrakraniellen Blutung

links betont und Reposition der Mittelgesichtsfrakturen. Erkennbare Lufteinschlüsse

im Operationsgebiet ohne Hinweise auf grössere Nachblutungen.

Kraniale Computertomographie vom 30.08.2010

(Radiologie Universitätsspital __________): Bifrontobasal und bifrontal

erkennbare Substanzdefekte links betont. Mittelständiges und normalweites

Ventrikel-system." (ndr: il grassetto non è della redattrice).

Il medico

fiduciario dell'CO 1 ha quindi concluso che:

" Auf neurologischem Fachgebiet zog sich der Versicherte durch den

Unfall vom 07.07.2010 eine traumatische Hirnverletzung bifrontal links betont

zu. Darüber hinaus ist unter Berücksichtigung der Befunde der Bildgebung

fachübergreifend auf neurologischem Fachgebiet und ORL-Fachgebiet überwiegend

wahrscheinlich von einer posttraumatischen Anosmie auszugehen. Die Hypogeusie

kann im Rahmen der Anosmie in einem indirekten Zusammenhang zum Unfall

bestehen, durch eine traumatische Hirnverletzung kann sie nicht erklärt werden.

Eine Schmerzsymptomatik in Zusammenhang mit den Mittelgesichtsfrakturen ergibt

sich aus der medizinischen Dokumentation nicht. Anamnestisch wurden

rezidivierend auftretende Gesichtsschwellungen beschrieben, die jedoch in

keinem ärztlichen Befund dokumentiert wurden und gemäss Beurteilung von Herrn

Dr. __________ vom 11.12.2012 allenfalls durch eine vorbestehende Tränenwegsstenose

links erklärt werden können. Die leichten kognitiven Beeinträchtigungen

verbunden mit den Verhaltensauffälligkeiten stehen bei einer nachgewiesenen

Frontalhirnverletzung links überwiegend wahrscheinlich in einem kausalen

Zusammenhang zum Unfall vom 07.07.2010 und haben einen Einfluss auf die

berufliche Leistungsfähigkeit des Versicherten. (…) kann zu der Frage der Integritätsentschädigung bereits zum jetzigen

Zeitpunkt Stellung genommen werden, da die unfallbedingte organische Grundlage

der kognitiven Beeinträchtigungen und der Verhaltensauffälligkeiten nicht

angezweifelt werden muss. (…)"

La

TAC craniale del 14 aprile 2015 che, confrontata con quella del 30 agosto 2010,

ha evidenziato quanto segue:

" Postkontusionelle fronto-basale Defekte bds., links mehr als recht

soweit bei unterschiedlicher Untersuchungsmodalität vergleichbar im

Wesentlichen konstant und ohne relevante residuelle Hämosiderin-Depositionen.

Keine weiteren postkontusionellen Läsionen. Mehrere unspezifische

Marklagerveränderungen, links parietal im tiefen Marklager auch gruppiert, vom

Aspekt her mikroangiopatisch imponierend." (doc. 396)

Il 28 luglio 2015 ha avuto

luogo la visita medica __________ di chiusura, eseguita dal dr.ssa med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore (doc. 409), che ha posto la diagnosi di: "trauma isolato

cranio cerebrale del 07.07.2010 con/su: focolaio di contusione frontale

sinistra, meno a destra; ematoma sub-durale sinistro; sospetto di emorragia

sub-aracnoidale del forame magno, fratture pluri-frammentarie viso con

interessamento dell'orbita bilateralmente, del seno mascellare, seno frontale

con impressione verso endo-craniale; frattura osso nasale; frattura frontale,

enumo encefalo; 08.07.2010 intubazione sub-mentale, craniotomia osteoplastica,

evacuazione dei focolai di contusione, copertura fronto-basale con dura e

periosteo, reposizione e osteosintesi delle fratture di impressione

osteo-frontale zigomatico bilateralmente, osso nasale; 05.05.2001 osteotomia

Lefort 1 con plastica di spugnosa della cresta iliaca destra in disgnazia

scheletrica post-traumatica; attualmente: sospetto di sovraccarico frontale

mascellare per mancanza d'occlusione nella parte laterale; disturbo

neuropsicologico residuo da lieve a media entità con deficit cognitivi ed

alterazione del comportamento. Anosmia ipogeuisia, parageuisia post-traumatica".

Dopo aver rilevato che le alterazioni degenerative della colonna lombare non

sono state causate dall'infortunio, il medico fiduciario ha concluso per una

capacità lavorativa al 50% con presenza tutto il giorno nell'attuale attività

abituale rispettivamente ha posto l'esigibilità lavorativa ritenendolo abile al

100% da subito in un'attività adeguata entro i limiti dell'esigibilità posta.

Il 23 giugno 2016 il dr.

med. __________ ha redatto una valutazione neurologica (doc. 441), osservando,

tra l'altro, quanto segue:

" Bilddokumentation(…)

14.04.2015

Kraniale Magnetresonanztomographie,

Neuroradiologie Universitätsspital Zürich: Die Untersuchung wurde

einschliesslich hämosiderinsensibler Sequenzen durchgeführt. Der Befund von

Frau Dr. Faehndrich und Herrn Prof. Wichmann ist nachvollziehbar. Im Vergleich

zu den vorbestehenden kranialen Computertomographien bestätigt sich eine

traumatische Hirnverletzung mit Nachweis eines Substanzdefektes und

angrenzender Gliose bifrontal links betont. Darüber hinaus kommen unspezifische

Marklagerveränderungen, am ehesten mikroangiopathisch bedingt, zur Darstellung.

Beurteilung

An den Schlussfolgerungen der neurologischen

Beurteilung vom 15.12.2014 kann festgehalten werden. Auch unter

Berücksichtigung der nun vorliegenden kranialen Magnetresonanztomographie vom

14.04.2015

kann festgestellt werden, dass sich der als Monteur angestellte

Versicherte durch den Unfall vom 07.07.2010 eine traumatische Hirnverletzung

bifrontal links betont zugezogen hat. Abgestützt auf die Befunde der Bildgebung

und die klinischen Untersuchungsbefunde kann, das neurologische Fachgebiet

betreffend, somit weiterhin von einer leichten kognitiven

Gesundheitsbeeinträchtigung und einer Anosmie in überwiegend wahrscheinlichem

Kausalzusammenhang zum Unfall vom 07.07.2010 ausgegangen werden.

Schlussfolgerung

Auch unter Berücksichtigung der nun vorliegenden

kranialen Magnetresonanztomographie vom 14.04.2015 kann an den

Schlussfolgerungen der neurologischen Beurteilung vom 15.12.2014 festgehalten

werden.

(…).

Das neurologische Fachgebiet betreffend ist dem

Versicherten unter Berücksichtigung einer unfallbedingten leichten kognitiven

Gesundheitsbeeinträchtigung mit eingeschränkter mentaler Flexibili-tät eine

berufliche Tätigkeit als Monteur ganztags mit zusätzlichen Pausen von

schätzungsweise ein bis maximal zwei Stunden pro Tag (vergleiche Bericht über

neuropsychologische Untersuchung vom 30.06.2014) zumutbar. Eine genauere Angabe

zu den notwendigen Pausen ist nicht möglich, da diesbezüglich keine

zuverlässigen Angaben der zur Verfügung stehenden Dokumentation zu entnehmen

sind." (ndr: il grassetto

non è della redattrice).

Il

27.

luglio 2016 l'assicurato è stato nuovamente visitato dalla dr.ssa med. __________

che ha posto la diagnosi di "Disturbo di personalità organico (ICD-10

F07.0)", rilevando quanto segue:

" Il

30.06.2014

è stata eseguita una valutazione neuropsicologica, che ha evidenziato

moderati deficit cognitivi a predominanza esecutiva ed attentiva considerati di

entità lieve. La situazione è stata valutata stabilizzata e la ripresa del

lavoro come "non controindicata, purché si tenga conto delle limitazioni

dell'assicurato (...) e gli vengano concesse delle pause durante il

giorno". Dall'aprile a fine novembre 2014 l'assicurato ha lavorato al 50%

presso la ditta per cui lavorava al momento dell'incidente, ma nonostante il

sostegno dei colleghi faceva fatica, si stancava molto e, anche se pensava di

essere come prima, rendeva poco. Dal dicembre 2014 a fine febbraio 2015 è stato

in malattia e quando nel mese di marzo si è ripresentato al lavoro è stato

licenziato per fine giugno 2015. Nel suo apprezzamento del 15.12.2014 il dott.

med. __________ ha valutato che le leggere disfunzioni cognitive ed i disturbi

comportamentali sono con verosimiglianza preponderante stati causati

dall'infortunio del 07.07.2010 e che essi hanno un influsso sulla capacità

lavorativa. Ha inoltre valutato l'anosmia come post-traumatica mentre per

l'ipogeusia ha ammesso solo un nesso causale indiretto con il trauma. Ha

inoltre valutato un'IMI del 35% (20% per disturbi psichici causati da traumi

cerebrali di entità leggera, 15% per la perdita dell'olfatto e del gusto).

(…).

Considerando l'anamnesi con il trauma cranico subito e senza segni

di disfunzioni cognitive precedenti, i risultati dei test neuropsicologici che

hanno evidenziato moderati deficit cognitivi a predominanza esecutiva ed

attentiva, quanto riferito dall'assicurato stesso e dalla moglie (all'occasione

delle due visite a distanza di quasi 4 anni l'una dall'altra le affermazioni

erano paragonabili) e lo stato costatato con un rallentamento generale, un

eloquio molto povero ed un'energia vitale ed una psicomotricità diminuite, si

può confermare la diagnosi di un Disturbo di personalità organico F07.0. Come

già all'occasione della valutazione precedente non c'erano segni di un disturbo

della sfera psicotica o dell'umore.

Lo stato psichico costatato all'occasione delle due visite a

distanza di 4 anni l'una dall'altra era praticamente identico, cosicché si può

presumere una stabilizzazione del disturbo diagnosticato.

Come già valutato dal Dr. __________, il disturbo presentato

dall'assicurato è con verosimiglianza preponderante causa diretta del trauma

cranico del 07.07.2010.

Dal lato fisico l'assicurato all'occasione della visita in __________

del 28.07.2015 è stato valutato abile al lavoro al 50% con presenza di tutto il

giorno e al 100% nell'esigibilità lavorativa.

All'occasione dell'ultima valutazione neuropsicologica effettuata

nel dicembre 2014 - allora la situazione era stata considerata stabilizzata -

erano stati evidenziati deficit cognitivi residui di entità lieve secondo la

tabella 8 della Suva e in corrispondenza di ciò il Dr. __________ ha assegnato

un'IMI del 20%.

Sussiste una notevole discrepanza tra l'entità - lieve - dei

disturbi neuropsicologici costatati e le - importanti - ripercussioni nella

quotidianità descritte dalla moglie e dall'assicurato. Probabilmente la paura

che sul lavoro possa capitargli un altro incidente, la paura di non essere più

- dopo il trauma cranico - all'altezza dei suoi compiti, l'incertezza del mondo

del lavoro per una persona che a 56 anni dovrebbe rimettersi in gioco e il

massiccio sostegno della moglie, che praticamente ha assunto ogni incombenza e

responsabilità hanno fatto si che l'assicurato inconsciamente si adagiasse nel

suo mondo e non sfruttasse appieno le sue capacità residue. Anche il fatto che

egli ha la percezione di avere sempre più carenze ed essere sempre più limitato

nel quotidiano sintomo più di un decondizionamento, che di sequele del trauma

cranico.

Considerando quanto riferito dall'assicurato e dalla moglie, i

risultati dei test neuropsicologici e lo stato costatato all'occasione delle

due visite si può affermare che sussistono alcune limitazioni della capacità

lavorativa. Sono diminuite in maniera da lieve a media la capacità di

adeguamento, lo spirito di iniziativa, la caricabilità, la progettualità, la

concentrazione e la resistenza allo stress. Secondo quanto da lui riferito,

quando nel 2014 ha ripreso il lavoro al 50% si stancava molto, faceva fatica ed

aveva bisogno dell'aiuto dei suoi colleghi.

L'assicurato presenta sicuramente una capacità lavorativa residua.

Egli è in grado di svolgere lavori semplici, ripetitivi e precisi

con chiare indicazioni in un ambiente ben strutturato. Considerando le

fluttuazioni del suo stato la produttività è globalmente diminuita anche in

queste attività. Complessivamente si può valutare una capacità lavorativa

residua in un'attività confacente del 50%" (doc. 457; ndr: la

sottolineatura è della redattrice).

Stante quanto precede, la

documentazione agli atti non consente di stabilire, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante, se i disturbi psichici di cui soffre

l'assicurato hanno la loro origine in un danno alla salute organico oggettivabile

a livello cerebrale e, nell'affermativa, se quest'ultimo costituisce una conseguenza

naturale del sinistro del 7 luglio 2010. Se così dovesse essere, infatti, essendo

riconosciuti un disturbo psichico che trova l’origine in un danno organico e l'esistenza

di un nesso di causalità naturale, dovrebbe venire parimenti ammesso il

carattere adeguato del medesimo (cfr. consid. 2.6; DTF 127 V 102 consid. 5b/bb

pag. 103).

Da questo profilo, quindi, la presente fattispecie necessita di un complemento

d'istruttoria.

Va poi pure considerato che il 5 ottobre 2017 l'assicurato è stato visitato dal

Prof. dott. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni e direttore del Centro __________ di __________, che aveva

consultato privatamente e che, nella relativa "relazione medico-legale

sulla valutazione dell'invalidità da infortunio sul lavoro (CO 1) da cui è

affetto il signor RI 1 ", ha attestato quanto segue:

" (…) in

seguito all'infortunio sul lavoro del 07.07.2010 (…) si è manifestata una grave

sindrome psichica verosimilmente frontale. Tali eventi lesivi hanno provocato

anosmia, ipogeusia e parageusia ed una sindrome frontale con gravi turbe del

comportamento, incapacità di astrazione e pianificazione, perseverazioni e

mancanza di flessibilità nella formulazione e nell'uso di strategie cognitive

nonché turbe dell'eloquio, condizioni che impediscono, di fatto,

l'effettuazione di un lavoro proficuo. Ciò premesso, prima di concludere, si

ritiene opportuno sottolineare che: 1. La condizione attuale non è stata

influenzata da fattori esterni o preesistenti all'infortunio sul lavoro; 2. La

condizione patologica è secondaria all'infortunio e che a causa dei problemi

cognitivo comportamentali e di problem solving, il signor RI 1 non è in grado

di svolgere né mantenere un lavoro lucrativo né sono ipotizzabili o esigibili attività

lavorative in concreto; 3. Per quanto attiene alla parte psichica si ritiene

opportuno ricordare la tabella Suva (…) nella quale il danno viene valutato:

atteinte grave 80% atteinte très grave 100%. Tale condizione è equiparabile al

codice ICD CM F70, F70.2. (…) a causa dell'infortunio sul lavoro del

07.07

, è residuata una condizione, secondo la citata tabella SUVA, gravemente

invalidante che impedisce al 100% l'attività lucrativa del sig. RI 1 "

(doc. V; ndr: il grassetto non è della redattrice).

Alla luce delle

considerazioni espresse dallo specialista in questione, questo Tribunale

ritiene che l’assicuratore LAINF, per il tramite del suo patrocinatore, non

avrebbe dovuto limitarsi a comunicare al TCA che "la

valutazione del Dr. __________ nemmeno è considerata dalla controparte la quale

non pretende un'invalidità del 100% come da esso indicato, bensì di poco più

della metà" (cfr. osservazioni del 25 ottobre 2017 di cui al doc. IX).

Questo Tribunale ritiene che l'CO 1 avrebbe quantomeno dovuto sottoporre la valutazione

specialistica del 5 ottobre 2017 del Prof. dott. __________, al vaglio del

neurologo e della psichiatra di fiducia che si erano occupati del caso, al fine

di verificare se gli stessi ritenessero o meno di modificare la propria valutazione

o di predisporre degli ulteriori accertamenti medici.

Non avendo approfondito se i disturbi psichici di cui soffre l'assicurato

correlano con un danno alla salute oggettivabile e, nell'affermativa, se

quest'ultimo costituisce una conseguenza naturale del sinistro del 7 luglio

2010.

il TCA non può escludere, essendo riconosciuto un danno oggettivabile e l'esistenza

di un nesso di causalità naturale, di dover parimenti ammettere il carattere

adeguato del medesimo.

In conclusione, stante quanto appena esposto, non potendo ritenere convincenti

e pienamente probanti le considerazioni del dr. med. __________ e della dr.ssa.

__________, espresse senza tuttavia disporre di tutta la documentazione

medico-specialistica del caso, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità,

escludere che, come sostenuto dal ricorrente, i disturbi psichici di cui soffre

- correlano con un danno alla salute oggettivabile e l'esistenza di un nesso di

causalità naturale, dovendo quindi parimenti ammettere il carattere adeguato

del medesimo - andrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione

delle prestazioni di lunga durata LAINF alle quali ha diritto.

2.13

Pertanto, per

le ragioni che precedono, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che vi

siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la

fondatezza delle valutazioni espresse dal dr. med. __________ e dalla dr.ssa. __________,

poste alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225

consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa

in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di un approfondimento peritale

specialistico volto ad accertare se i disturbi psichici di cui soffre

l'assicurato correlano con un danno alla salute oggettivabile e,

nell'affermativa, se quest'ultimo costituisce una conseguenza naturale del

sinistro del 7 luglio 2010.

Gli atti devono, quindi

essere rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Sulla base

delle relative risultanze peritali, l’assicuratore LAINF sarà poi chiamato a

definire nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo

materiale e temporale, a contare dal 1° ottobre 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L'CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti