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Decisione

35.2017.103

Incidente con ciclomotore. Evento di grado medio in senso stretto (almeno 3 criteri). Disturbi neuropatici e sintomatologia psicogena: NO causalità adeguata.

22 agosto 2018Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (DTF 115 V 133ss.).

2.2.6. Nell'esaminare l'adeguatezza

del legame causale, bisogna avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente.

Nel caso concreto l’assicurato, il 29 ottobre 2016, mentre stava percorrendo

verso le 10.15 la strada cantonale a __________, alla guida del proprio

ciclomotore per recarsi al lavoro, in zona __________, è stato urtato da un

veicolo, che gli tagliava la strada proveniente, da una strada secondaria,

riportando un trauma cranico non commotivo, un trauma contusivo al ginocchio

sinistro ed un trauma contusivo al polso sinistro (cfr. doc. 1 e 9).

Dalle tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene

contestata dal ricorrente (cfr. doc. I) ed è pure confermata dalla polizia

intervenuta sul posto (cfr. doc. 19), motivo per cui il TCA può senz'altro

fondarsi sulla descrizione suesposta.

Tenuto conto

della sua dinamica oggettiva e precisato che, in questo contesto, non devono

essere prese in considerazione le conseguenze dell'infortunio, né le

circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il sinistro

occorso all’assicurato può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi

di grado medio in senso stretto.

A titolo di confronto, questa Corte segnala che in una sentenza 8C_949/2008 del

4 maggio 2009 consid. 4.1 - riguardante un motociclista che si era visto

tagliare la strada da un’autovettura che stava per svoltare a sinistra,

riportando una frattura trasversale del femore -, il TF ha ricordato di aver

regolarmente qualificato di grado medio in senso stretto, eventi infortunistici

con dinamiche analoghe a quella del caso oggetto di quella pronunzia. In

particolare, ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite

della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso a un assicurato che,

mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in

condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che

l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente

ed elitrasportato all’ospedale (STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5). Pure

di grado medio, e non al limite della categoria degli eventi gravi, è stato

considerato l’infortunio occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una

velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare

dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì

improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del

centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro (STFA U 115/05 del

14 settembre 2005 consid. 2.4.). Dello stesso grado di gravità (medio e non al

limite della categoria degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio

occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto

il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in

sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una lussazione all’anca,

una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni

(STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.).

Per contro, in una sentenza del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 è stato

classificato tra gli eventi di grado medio al limite però della categoria

dei casi gravi, il caso di un assicurato che, in sella al proprio

motociclo, nel percorrere una curva verso destra, invadeva completamente la

corsia opposta andando a collidere con l’autobus che viaggiava in senso

opposto.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto 2009 consid.

5.1.2, ha giudicato allo stesso modo l’incidente della circolazione in cui un

assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era scontrato frontalmente

con un’autovettura che circolava in senso opposto. In quella pronunzia, l’Alta

Corte ha in particolare precisato che la classificazione fra gli infortuni di

grado medio al limite di quelli gravi si giustificava soprattutto poiché, a

differenza della collisione tra due automobili aventi circa la stessa massa, in

caso di scontro frontale tra un’autovettura e una moto, quest’ultima assorbe la

stragrande maggioranza della velocità d’impatto, con trasmissione al

motociclista delle forze che ne derivano.

Tutto ben considerato,

secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno grave rispetto

a quelli indicati nelle sentenze del TCA 35.2014.2 del 17 settembre 2014 e del

TF 8C_746/2008 del 17 agosto 2009.

A titolo di confronto, il TCA segnala pure la STCA 35.2015.59 del 4 febbraio

2016 (riguardante un assicurato che, alla guida della propria moto, scendeva da

un passo di montagna; giunto poco prima di una galleria, nell’affrontare una

curva piegante a destra, a causa di un’irregolarità del campo stradale,

fuoriusciva sulla sinistra; percorreva una cinquantina di metri nel prato

adiacente e terminava la sua corsa contro un dosso presente; veniva sbalzato

qualche metro più avanti), la STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017 (riguardante

un assicurato che circolava in sella alla sua motocicletta diretto verso sud ad

una velocità dichiarata di 40-50 km/h, lo stesso portava regolarmente il casco

di protezione; giunto all’altezza di un distributore di benzina sito alla sua

destra, si trovava un autoveicolo, che circolava sulla corsia inversa, svoltare

verso la sua sinistra diretto al distributore di benzina; l'assicurato frenava

rovinando a terra collidendo in seguito con l’autovettura; la collisione è

avvenuta tra la parte anteriore della motocicletta e la parte anteriore

dell’autoveicolo) e la STCA 35.2017.20 del 28 agosto 2017 (riguardante un

assicurata che è stata investita da una motocicletta, ad una velocità

dichiarata di 30/40 km/h mentre stava attraversando la strada sul passaggio

pedonale), ove i sinistri in questione sono stati classificati tra gli infortuni

di media gravità in senso stretto.

In siffatte circostanze, il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze

connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e

qui evocati al consid. 2.2.2. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è

necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva

oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.2.2).

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza

del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di

causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999

U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011

consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil

8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Innanzitutto, questo Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto

l’evento in questione delle circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o una particolare spettacolarità: in fondo, si è trattato di un

"normale” incidente della circolazione stradale. Del resto, anche nelle

pronunzie federali citate in precedenza, riguardanti delle fattispecie ben più

gravi di quella sub judice, l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il

criterio in discussione oppure lo ha ritenuto realizzato non in modo

particolarmente incisivo.

Nell’infortunio del 29 ottobre 2016, l’assicurato ha

riportato un trauma cranico non commotivo, un trauma contusivo al ginocchio

sinistro ed un trauma contusivo al polso sinistro (cfr. doc. 1 e 9).

Nel prosieguo, egli ha sviluppato dei dolori a livello di coscia sinistra di

natura neuropatica (cfr., in particolare, doc. 55), risultata priva di sostrato

organico oggettivabile, ed una sintomatologia psicogena (cfr., in particolare,

doc. XIX-1 e doc. 55).

Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o,

trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai

quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio

la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può quindi parlare

di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si

vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante

un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea

frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi

dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione

fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5

settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere

stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una

contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune

ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Dalle carte processuali

non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica

errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Del

resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Il TCA ritiene pure insoddisfatto il criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa. Infatti, l’assicurato ha essenzialmente beneficiato di

trattamenti farmacologici (per lo più, antalgici) e si è sottoposto a visite

mediche soprattutto a scopo diagnostico, il tutto eseguito su base

ambulatoriale.

Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Il TF ha del resto ritenuto in una sentenza

8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3 (concernente un assicurato,

vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del

rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli

presso il medico curante e in sedute di fisioterapia) che nemmeno la degenza in

clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia

ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008,

potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisando che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è

realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli

disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni

rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno

pregiudicato la guarigione, le quali, nel caso di specie, non appaiono

evidenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie

non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che,

nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto

una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno

2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo

senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio

anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del

10 febbraio 2012 consid. 5.4). Secondo la giurisprudenza federale neppure un

trattamento che serve unicamente a conservare le condizioni di salute

già esistenti, ha di principio rilevanza nel quadro dell’esame dell’adeguatezza

(STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s. e U 37/06 del 22 febbraio

2007 consid. 7.3).

In queste condizioni, può

rimanere indeciso se siano adempiuti il criterio della persistenza di dolori

somatici e quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa

dovuta alle lesioni fisiche, poiché questi criteri da soli - in presenza di un

infortunio di grado medio in senso stretto - non potrebbero comunque

giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003

Considerandi

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

Ne consegue che i disturbi neuropatici alla coscia sinistra denunciati

dall'insorgente non vanno considerati in nesso di causalità adeguato con l’infortunio

in esame. Parimenti dicasi per la sintomatologia psicogena (cfr., in

particolare, doc. XIX-1 e doc. 55). Facendo difetto l’adeguatezza, può essere

lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità

naturale tra l’infortunio e il danno alla salute di natura neuropatica e di

natura psicogena (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67

consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre

2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

In esito a quanto precede,

si deve concludere che l’assicuratore resistente era legittimato a negare al

riguardo dei disturbi neuropatici alla coscia sinistra e quelli psicogeni

denunciati dall'insorgente la propria responsabilità.

2.2.7

Va qui pure ribadito

che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove [in particolare, alla perizia pluridisciplinare

(psichiatrico, neurologico e ortopedico) richiesta più volte

dall'avv. RA 1 (cfr., da ultimo, doc. XXX), ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

2.3

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

2.4

L’assicurato chiede di essere

messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc.

I, pag. 10).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza

giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito

patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Va rilevato che, a fronte

di sintomatologie che non correlavano di tutta evidenza con un danno

infortunistico oggettivabile, alla luce della giurisprudenza pubblicata

sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione,

rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva

apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste

condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti