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Decisione

35.2017.104

Negato il diritto alla rendita d'invalidità per causalità superante (al momento della nascita del potenziale diritto, la capacità lavorativa dell'assicurato era già compromessa da patologie di natura

20 agosto 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi effetti e il danno si è realizzato, con la conseguenza che la causa

successiva è irrilevante (cfr. T. Probst, La causalité aujourd’hui, pag. 5 e

seg.).

Il Tribunale federale ha difatti chiarito in DTF 135 V 277 c. 5.4

come in presenza di una già insorta incapacità lavorativa causata da una

malattia professionale, la successiva attribuzione di invalidità non toglie la

responsabilità per la causa infortunistica.

Nel caso del signor RI 1 non vi è una causalità sorpassata.

Nel caso concreto infatti l’incidente del 14 gennaio 2014 ha

causato il danno invalidante al piede destro con una riconosciuta incapacità

lavorativa infortunistica, prima dell’incapacità lavorativa per malattia subentrata

dal 1° dicembre 2015.

(…).

Come indicato dall’assicuratore LAINF il danno alla salute

dell’assicurato è ormai stabilizzato dal 1 dicembre 2015.

Nel caso in esame sono quindi dovute al signor RI 1 le prestazioni

LAINF, segnatamente deve essere assegnata una rendita d’invalidità LAINF.

(…).

Al momento dell’incidente, avvenuto il 14 gennaio 2014,

l’assicurato, nato il __________ 1951 era ultra sessantaduenne. Considerata

l’età decisamente avanzata è da escludere una realistica possibilità di

reintegrazione in una diversa professione.

Nella valutazione del discapito economico dell’assicurato, si deve

quindi considerare unicamente la sua precedente professione con un’incapacità

lavorativa del 20% e (almeno) una corrispondente perdita salariale. Ne discende

dunque un’invalidità del 20%.” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6. In data 20 novembre 2017,

l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni, precisando in particolare che, nel caso di specie, “… il danno al

piede con un’incapacità lavorativa almeno del 20% si è già realizzato con

l’incidente del 14 gennaio 2014 e siamo quindi nella situazione dove la causa

iniziale ha prodotto i suoi effetti e il danno si è realizzato (incidente

stradale con frattura del piede destro e immediata incapacità lavorativa), con

la conseguenza che la causa successiva è irrilevante (doc. H;

cfr. T. Probst, La causalité aujourd’hui, pag. 5 e seg.).” (doc. IX +

allegati).

1.7. In corso di causa, il TCA ha

richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante il ricorrente (allegato al

doc. XII).

Alle parti è stato

concesso di formulare delle osservazioni al riguardo (doc. XIV e doc. XVII).

1.8. In data 24 aprile 2018,

questo Tribunale ha interpellato il reumatologo dott. __________, medico

curante specialista dell’assicurato, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni

quesiti inerenti il caso di specie (doc. XX).

La risposta del dott. __________

è pervenuta il 7 maggio 2018 (doc. XXI).

L’assicuratore resistente

si è pronunciato in proposito il 18 maggio 2018 (doc. XXIII), mentre il

patrocinatore dell’assicurato lo ha fatto il 24 maggio 2018 (doc. XXIV).

L’avv. RA 1 ha ancora

formulato delle osservazioni il 5 giugno 2018 (doc. XXVII).

Considerandi

2.1

Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’CO 1 ha negato il

diritto a una rendita d’invalidità in ragione di una pretesa causalità

superante. In effetti, secondo l’assicuratore convenuto, “dato che l’assicurato

al momento in cui la CO 1 ha sospeso le prestazioni di breve durata era inabile

al lavoro al 100% per delle problematiche di natura morbosa non sussiste spazio

alcuno per riconoscere un’incapacità lucrativa in relazione con i postumi

dell’infortunio al piede destro.” (doc. 201, p. 4).

L’insorgente contesta invece

che ci si trovi in presenza di un caso di causalità superante, rilevando in

particolare che l’incapacità lavorativa legata ai postumi dell’infortunio del

gennaio 2014 è insorta immediatamente, in ogni caso prima di quella dipendente

dalle patologie di natura morbosa di cui egli è pure affetto (la quale sarebbe

insorta soltanto dal 1° dicembre 2015) (cfr. doc. I e doc. IX).

2.2

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U

529.

p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.

16.

LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la

STFA del 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa

indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno

professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora

permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della

medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b;

STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7

giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.3

Affinché una rendita

d’invalidità possa essere accordata, deve in particolare esistere un nesso di

causalità naturale e adeguata tra l’infortunio assicurato e il danno alla

salute che provoca l’invalidità. È in questo contesto che deve essere esaminata

la nozione di causalità superata e superante.

Il rapporto di causalità

naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio

sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid.

4.3

, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.4

Secondo la giurisprudenza

federale, la nozione di causalità superante (“überholende Kausalität”)

concerne delle situazioni in cui un danno avrebbe potuto essere causato da un

determinato fatto, ma risulta in realtà da altre circostanze. In altri termini,

essa concerne il caso in cui un primo fatto è suscettibile di comportare un

certo pregiudizio, ma quest’ultimo è causato da un secondo fatto prima che lo

faccia il primo; il primo è in questo senso superato dal secondo. La causalità

superante crea semplicemente il rischio di un pregiudizio, ma non il

pregiudizio concreto (cfr. DTF 135 V 269 consid. 5.3 e riferimenti ivi

menzionati).

Per stabilire se ci si

trova in presenza di una causalità superante, non è decisiva la successione

cronologica degli eventi (infortunio poi malattia o viceversa). Occorre al

contrario riferirsi al momento dell’insorgenza del danno. Pertanto, se un

assicurato è totalmente invalido in ragione di una causa estranea

all’infortunio, non vi è più spazio per una limitazione supplementare della

capacità di guadagno legata all’infortunio. Ciò è il caso anche quando

l’infortunio avrebbe fatto nascere il diritto a una rendita (cfr. RAMI 2006 U

570.

consid. 2.4 e i riferimenti ivi citati; si veda pure P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, 146 s.).

Nell’ambito di una

contestazione del nesso di causalità naturale riguardante una rendita

d’invalidità, per derimere la questione di sapere se esiste un corrispondente

diritto, occorre stabilire a quale momento è insorta l’invalidità che apre il

diritto a una rendita LAINF e raffrontarlo con la data d’insorgenza dell’inabilità

lavorativa legata alla malattia (DTF 135 V 269 consid. 5.3).

Una rendita d’invalidità

nasce dal momento in cui dalla continuazione della cura medica non vi è più da

attendersi un notevole miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e

siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI (art. 19 cpv. 1

LAINF).

2.5

Il caso deciso nella DTF 135

V 269 riguardava un assicurato, di professione muratore, che soffriva di un

eczema da contatto assunto dall’assicuratore contro gli infortuni a titolo di

malattia professionale (e perciò dichiarato inidoneo a tutti i lavori a

contatto con il cemento, le componenti del cromo, della colofonia e gli

additivi della gomma), come pure di patologie muscolo-scheletriche

(spondilartrite anchilosante e rotture parziali dei tendini sovraspinato e

sovrascapolare con conflitto sottoacromiale).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha negato l’esistenza di un caso di causalità superante. In effetti, essa

ha rilevato che, in base alla documentazione medica agli atti, lo stato di

salute legato alla malattia professionale si era abbastanza rapidamente

stabilizzato, non essendovi più stato contatto con la noxa. La sua reintegrazione

in una professione manuale si avverava ormai inevitabile. Ad ogni modo, a fine

2002, non ci si poteva più attendere un notevole miglioramento delle condizioni

di salute dell’interessato per quanto concerneva le conseguenze della malattia professionale

assicurata. Un potenziale diritto a una rendita d’invalidità avrebbe perciò

potuto nascere nel corso di quello stesso anno, ovvero a un’epoca in cui la

patologia lombare non causava ancora una rilevante incapacità lavorativa. Il

fatto che l’assicurato sia in seguito divenuto totalmente inabile al lavoro,

segnatamente per le problematiche interessanti la schiena, non è pertanto stato

giudicato suscettibile di liberare l’assicuratore contro gli infortuni dalla

sua responsabilità (“Un droit potentiel à une rente de la CNA aurait déjà pu

prendre naissance au cours de cette même année (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115), soit à une époque où, à dire de médecin, l'affection

lombaire n'entraînait pas encore une incapacité notable de travail. Le fait que

l'intéressé est devenu par la suite totalement incapable de travailler,

notamment pour des problèmes de dos, ne libère donc pas l'assureur-accidents de

sa responsabilité (cf. OMLIN, op. cit., p. 146 s.).”).

2.6

Nel

caso di specie, non è contestato il fatto che i soli postumi infortunistici di

cui è portatore l’insorgente, sono quelli che interessano il piede destro. Al

riguardo, è stata formulata la diagnosi di artrosi tarso/metatarsale II del

piede destro (cfr. doc. 119).

L’amministrazione ha

ritenuto stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche a far tempo dal 1°

dicembre 2015 (cfr. doc. 124, p. 1).

Il TCA condivide tale conclusione

alla luce del referto 15 ottobre 2015 del Prof. dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 107, p. 2), il quale aveva

dichiarato ormai stabile la situazione del piede destro (“Es liegt insgesamt

eine stabile Situation”) e riferito che l’assicurato era contrario a

sottoporsi a ulteriori provvedimenti chirurgici (artrodesi tarso/metatarsale II)

(“Für den Patienten kommt ein entsprechendes Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt

nicht infrage …”), e del rapporto relativo alla visita fiduciaria di

chiusura del 19 novembre 2015 eseguita dal dott. __________, anch’egli spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 123, p. 4).

Un potenziale

diritto a una rendita d’invalidità LAINF è quindi nato il 1° dicembre 2015.

Oltre alle sequele

dell’evento infortunistico del gennaio 2014, l’insorgente presentava anche delle

patologie morbose di natura muscolo-scheletrica interessanti la spalla

sinistra (tendinopatia con rottura transmurale del tendine sovraspinato), il

piede sinistro (tendoperiostite achillea) e il rachide lombare (sindrome

lombovertebrale/-spondilogena cronica su canale spinale stretto tra L4 e L5) e internistica

(cardiopatia ischemica con malattia coronarica trivasale) (cfr., ad esempio, il

doc. 97 e il rapporto finale SMR del 2 febbraio 2016 - inc. AI, p. 134), tutte

apparse prima del dicembre 2015.

Ora, tutto ben

considerato, le carte processuali permettono di concludere, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al momento

in cui è nato il potenziale diritto a una rendita d’invalidità LAINF (dicembre

2015), la capacità lavorativa dell’insorgente risultava già compromessa da

patologie di natura morbosa.

Al riguardo, il dott. __________,

spec. FMH in malattie reumatiche, interpellato dal TCA in corso di causa (cfr.

doc. XX), ha rilevato che “per le sole patologie extra-infortunistiche (piede

sx, spalla sx e colonna vertebrale), si può ipotizzare un’incapacità lavorativa

per la sua professione di meccanico da circa febbraio-marzo 2015.” (doc.

XXI – il corsivo è del redattore). Da parte sua, il Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia e traumatologia, autore di un apprezzamento datato 14

luglio 2017 per conto del ricorrente, ha sostenuto che “le malattie che erano

presenti (disturbi alla spalla sinistra, tendinopatia del tendine achilleo

sinistro, cardiopatia ischemica) da sole sarebbero state sufficienti per

giustificare un’invalidità del 100%.” (doc. 199, p. 3). Infine, con rapporto

del 28 agosto 2015 indirizzato all’UAI, il medico curante del ricorrente, dott.

__________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato una completa inabilità

lavorativa “… per motivi di salute (…) (colonna lombare e disturbi

osteoarticolari altri che il trauma riferito).” (inc. AI, p. 88 – il

corsivo è del redattore).

In ossequio ai principi

giurisprudenziali esposti in precedenza, occorre concludere che nella presente fattispecie

si è in presenza di un caso di causalità superante. L’istituto assicuratore

resistente è dunque liberato dalla propria responsabilità e, pertanto, pure legittimato

a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità.

Va ancora precisato che,

secondo la giurisprudenza federale, il concatenamento cronologico degli eventi

(infortunio/malattia) non determina di per sé l’esistenza o meno di una

situazione di causalità superante. Pertanto, contrariamente a quanto sembra

credere il ricorrente (cfr. doc. XXVII, p. 2), il fatto che l’incapacità

lavorativa legata allo schiacciamento del piede destro sarebbe insorta prima di

quella provocata dalle affezioni extrainfortunistiche, non è di per sé atta a

giustificare le sue pretese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti