35.2017.104
Negato il diritto alla rendita d'invalidità per causalità superante (al momento della nascita del potenziale diritto, la capacità lavorativa dell'assicurato era già compromessa da patologie di natura
20 agosto 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.104
mm
Lugano
20 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2017 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 gennaio 2014, il __________
di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente RI 1, il 14
gennaio 2014, era stato investito da un’autovettura mentre era in attesa di
attraversare la strada (cfr. doc. 1).
Dal verbale di PS
dell’Ospedale __________ di __________ risulta che l’assicurato ha riportato un
trauma da schiacciamento del piede destro con frattura del II. e V. metatarso
prossimale a destra ed escoriazioni al polso sinistro (cfr. doc. 13).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel prosieguo, un esame di
artro-RMN della spalla sinistra ha evidenziato la presenza di una rottura
trasmurale del sovraspinato e di una piccola lesione del sottoscapolare (cfr.
doc. 73, p. 2).
Con decisione formale del
21 dicembre 2015, poi confermata in sede di opposizione (doc. 153), l’CO 1 ha
negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi localizzati
alla spalla sinistra, ritenuti non trovarsi in relazione causale almeno
probabile con l’evento traumatico del gennaio 2014 (doc. 134).
Con sentenza 35.2016.61
del 1° dicembre 2016, questa Corte ha respinto il ricorso interposto contro il
succitato provvedimento amministrativo (cfr. doc. 173).
Il giudizio cantonale è
cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. In data 6 febbraio 2017, l’CO
1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 2015, in ragione di un preteso
superamento della causalità tra malattia e infortunio. D’altro canto,
l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione
dell’integrità del 5% (doc. 182).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 188 e doc.
200), in data 9 agosto 2017, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 201).
1.4. Con tempestivo ricorso del 13
settembre 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli
una rendita d’invalidità del 20% nonché la copertura delle spese di cura,
argomentando in particolare quanto segue:
" (…) L’assicuratore
Lainf ha invece confermato la propria decisione ritenendo che vi è una
causalità superata per malattia al 100% dal 1.12.2015.
Secondo la giurisprudenza si verifica una situazione di causalità
sorpassata qualora un primo evento è suscettibile di causare un danno
(potenziale), ma questo danno è causato da un secondo evento prima che lo
faccia il primo evento; in tal senso il primo è sorpassato dal secondo; la
causalità sorpassata crea solo un “rischio” di danno ma non un danno reale. Non
è determinante la sequenza cronologica degli eventi ma la sopravvenienza del
danno.
Per conto non si verifica invece un caso di causalità sorpassata e
sorpassante (überholende Kausalität), ma un caso di causalità successiva
(nachträgliche Kausalität) nella situazione dove la causa iniziale ha prodotto
Fatti
i suoi effetti e il danno si è realizzato, con la conseguenza che la causa
successiva è irrilevante (cfr. T. Probst, La causalité aujourd’hui, pag. 5 e
seg.).
Il Tribunale federale ha difatti chiarito in DTF 135 V 277 c. 5.4
come in presenza di una già insorta incapacità lavorativa causata da una
malattia professionale, la successiva attribuzione di invalidità non toglie la
responsabilità per la causa infortunistica.
Nel caso del signor RI 1 non vi è una causalità sorpassata.
Nel caso concreto infatti l’incidente del 14 gennaio 2014 ha
causato il danno invalidante al piede destro con una riconosciuta incapacità
lavorativa infortunistica, prima dell’incapacità lavorativa per malattia subentrata
dal 1° dicembre 2015.
(…).
Come indicato dall’assicuratore LAINF il danno alla salute
dell’assicurato è ormai stabilizzato dal 1 dicembre 2015.
Nel caso in esame sono quindi dovute al signor RI 1 le prestazioni
LAINF, segnatamente deve essere assegnata una rendita d’invalidità LAINF.
(…).
Al momento dell’incidente, avvenuto il 14 gennaio 2014,
l’assicurato, nato il __________ 1951 era ultra sessantaduenne. Considerata
l’età decisamente avanzata è da escludere una realistica possibilità di
reintegrazione in una diversa professione.
Nella valutazione del discapito economico dell’assicurato, si deve
quindi considerare unicamente la sua precedente professione con un’incapacità
lavorativa del 20% e (almeno) una corrispondente perdita salariale. Ne discende
dunque un’invalidità del 20%.” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. In data 20 novembre 2017,
l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni, precisando in particolare che, nel caso di specie, “… il danno al
piede con un’incapacità lavorativa almeno del 20% si è già realizzato con
l’incidente del 14 gennaio 2014 e siamo quindi nella situazione dove la causa
iniziale ha prodotto i suoi effetti e il danno si è realizzato (incidente
stradale con frattura del piede destro e immediata incapacità lavorativa), con
la conseguenza che la causa successiva è irrilevante (doc. H;
cfr. T. Probst, La causalité aujourd’hui, pag. 5 e seg.).” (doc. IX +
allegati).
1.7. In corso di causa, il TCA ha
richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante il ricorrente (allegato al
doc. XII).
Alle parti è stato
concesso di formulare delle osservazioni al riguardo (doc. XIV e doc. XVII).
1.8. In data 24 aprile 2018,
questo Tribunale ha interpellato il reumatologo dott. __________, medico
curante specialista dell’assicurato, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni
quesiti inerenti il caso di specie (doc. XX).
La risposta del dott. __________
è pervenuta il 7 maggio 2018 (doc. XXI).
L’assicuratore resistente
si è pronunciato in proposito il 18 maggio 2018 (doc. XXIII), mentre il
patrocinatore dell’assicurato lo ha fatto il 24 maggio 2018 (doc. XXIV).
L’avv. RA 1 ha ancora
formulato delle osservazioni il 5 giugno 2018 (doc. XXVII).
Considerandi
2.1
Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’CO 1 ha negato il
diritto a una rendita d’invalidità in ragione di una pretesa causalità
superante. In effetti, secondo l’assicuratore convenuto, “dato che l’assicurato
al momento in cui la CO 1 ha sospeso le prestazioni di breve durata era inabile
al lavoro al 100% per delle problematiche di natura morbosa non sussiste spazio
alcuno per riconoscere un’incapacità lucrativa in relazione con i postumi
dell’infortunio al piede destro.” (doc. 201, p. 4).
L’insorgente contesta invece
che ci si trovi in presenza di un caso di causalità superante, rilevando in
particolare che l’incapacità lavorativa legata ai postumi dell’infortunio del
gennaio 2014 è insorta immediatamente, in ogni caso prima di quella dipendente
dalle patologie di natura morbosa di cui egli è pure affetto (la quale sarebbe
insorta soltanto dal 1° dicembre 2015) (cfr. doc. I e doc. IX).
2.2
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529.
p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16.
LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la
STFA del 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa
indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno
professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora
permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della
medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b;
STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7
giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.3
Affinché una rendita
d’invalidità possa essere accordata, deve in particolare esistere un nesso di
causalità naturale e adeguata tra l’infortunio assicurato e il danno alla
salute che provoca l’invalidità. È in questo contesto che deve essere esaminata
la nozione di causalità superata e superante.
Il rapporto di causalità
naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid.
4.3
, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4
Secondo la giurisprudenza
federale, la nozione di causalità superante (“überholende Kausalität”)
concerne delle situazioni in cui un danno avrebbe potuto essere causato da un
determinato fatto, ma risulta in realtà da altre circostanze. In altri termini,
essa concerne il caso in cui un primo fatto è suscettibile di comportare un
certo pregiudizio, ma quest’ultimo è causato da un secondo fatto prima che lo
faccia il primo; il primo è in questo senso superato dal secondo. La causalità
superante crea semplicemente il rischio di un pregiudizio, ma non il
pregiudizio concreto (cfr. DTF 135 V 269 consid. 5.3 e riferimenti ivi
menzionati).
Per stabilire se ci si
trova in presenza di una causalità superante, non è decisiva la successione
cronologica degli eventi (infortunio poi malattia o viceversa). Occorre al
contrario riferirsi al momento dell’insorgenza del danno. Pertanto, se un
assicurato è totalmente invalido in ragione di una causa estranea
all’infortunio, non vi è più spazio per una limitazione supplementare della
capacità di guadagno legata all’infortunio. Ciò è il caso anche quando
l’infortunio avrebbe fatto nascere il diritto a una rendita (cfr. RAMI 2006 U
570.
consid. 2.4 e i riferimenti ivi citati; si veda pure P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, 146 s.).
Nell’ambito di una
contestazione del nesso di causalità naturale riguardante una rendita
d’invalidità, per derimere la questione di sapere se esiste un corrispondente
diritto, occorre stabilire a quale momento è insorta l’invalidità che apre il
diritto a una rendita LAINF e raffrontarlo con la data d’insorgenza dell’inabilità
lavorativa legata alla malattia (DTF 135 V 269 consid. 5.3).
Una rendita d’invalidità
nasce dal momento in cui dalla continuazione della cura medica non vi è più da
attendersi un notevole miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e
siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI (art. 19 cpv. 1
LAINF).
2.5
Il caso deciso nella DTF 135
V 269 riguardava un assicurato, di professione muratore, che soffriva di un
eczema da contatto assunto dall’assicuratore contro gli infortuni a titolo di
malattia professionale (e perciò dichiarato inidoneo a tutti i lavori a
contatto con il cemento, le componenti del cromo, della colofonia e gli
additivi della gomma), come pure di patologie muscolo-scheletriche
(spondilartrite anchilosante e rotture parziali dei tendini sovraspinato e
sovrascapolare con conflitto sottoacromiale).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha negato l’esistenza di un caso di causalità superante. In effetti, essa
ha rilevato che, in base alla documentazione medica agli atti, lo stato di
salute legato alla malattia professionale si era abbastanza rapidamente
stabilizzato, non essendovi più stato contatto con la noxa. La sua reintegrazione
in una professione manuale si avverava ormai inevitabile. Ad ogni modo, a fine
2002, non ci si poteva più attendere un notevole miglioramento delle condizioni
di salute dell’interessato per quanto concerneva le conseguenze della malattia professionale
assicurata. Un potenziale diritto a una rendita d’invalidità avrebbe perciò
potuto nascere nel corso di quello stesso anno, ovvero a un’epoca in cui la
patologia lombare non causava ancora una rilevante incapacità lavorativa. Il
fatto che l’assicurato sia in seguito divenuto totalmente inabile al lavoro,
segnatamente per le problematiche interessanti la schiena, non è pertanto stato
giudicato suscettibile di liberare l’assicuratore contro gli infortuni dalla
sua responsabilità (“Un droit potentiel à une rente de la CNA aurait déjà pu
prendre naissance au cours de cette même année (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115), soit à une époque où, à dire de médecin, l'affection
lombaire n'entraînait pas encore une incapacité notable de travail. Le fait que
l'intéressé est devenu par la suite totalement incapable de travailler,
notamment pour des problèmes de dos, ne libère donc pas l'assureur-accidents de
sa responsabilité (cf. OMLIN, op. cit., p. 146 s.).”).
2.6
Nel
caso di specie, non è contestato il fatto che i soli postumi infortunistici di
cui è portatore l’insorgente, sono quelli che interessano il piede destro. Al
riguardo, è stata formulata la diagnosi di artrosi tarso/metatarsale II del
piede destro (cfr. doc. 119).
L’amministrazione ha
ritenuto stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche a far tempo dal 1°
dicembre 2015 (cfr. doc. 124, p. 1).
Il TCA condivide tale conclusione
alla luce del referto 15 ottobre 2015 del Prof. dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 107, p. 2), il quale aveva
dichiarato ormai stabile la situazione del piede destro (“Es liegt insgesamt
eine stabile Situation”) e riferito che l’assicurato era contrario a
sottoporsi a ulteriori provvedimenti chirurgici (artrodesi tarso/metatarsale II)
(“Für den Patienten kommt ein entsprechendes Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt
nicht infrage …”), e del rapporto relativo alla visita fiduciaria di
chiusura del 19 novembre 2015 eseguita dal dott. __________, anch’egli spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 123, p. 4).
Un potenziale
diritto a una rendita d’invalidità LAINF è quindi nato il 1° dicembre 2015.
Oltre alle sequele
dell’evento infortunistico del gennaio 2014, l’insorgente presentava anche delle
patologie morbose di natura muscolo-scheletrica interessanti la spalla
sinistra (tendinopatia con rottura transmurale del tendine sovraspinato), il
piede sinistro (tendoperiostite achillea) e il rachide lombare (sindrome
lombovertebrale/-spondilogena cronica su canale spinale stretto tra L4 e L5) e internistica
(cardiopatia ischemica con malattia coronarica trivasale) (cfr., ad esempio, il
doc. 97 e il rapporto finale SMR del 2 febbraio 2016 - inc. AI, p. 134), tutte
apparse prima del dicembre 2015.
Ora, tutto ben
considerato, le carte processuali permettono di concludere, perlomeno con il
grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al momento
in cui è nato il potenziale diritto a una rendita d’invalidità LAINF (dicembre
2015), la capacità lavorativa dell’insorgente risultava già compromessa da
patologie di natura morbosa.
Al riguardo, il dott. __________,
spec. FMH in malattie reumatiche, interpellato dal TCA in corso di causa (cfr.
doc. XX), ha rilevato che “per le sole patologie extra-infortunistiche (piede
sx, spalla sx e colonna vertebrale), si può ipotizzare un’incapacità lavorativa
per la sua professione di meccanico da circa febbraio-marzo 2015.” (doc.
XXI – il corsivo è del redattore). Da parte sua, il Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia e traumatologia, autore di un apprezzamento datato 14
luglio 2017 per conto del ricorrente, ha sostenuto che “le malattie che erano
presenti (disturbi alla spalla sinistra, tendinopatia del tendine achilleo
sinistro, cardiopatia ischemica) da sole sarebbero state sufficienti per
giustificare un’invalidità del 100%.” (doc. 199, p. 3). Infine, con rapporto
del 28 agosto 2015 indirizzato all’UAI, il medico curante del ricorrente, dott.
__________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato una completa inabilità
lavorativa “… per motivi di salute (…) (colonna lombare e disturbi
osteoarticolari altri che il trauma riferito).” (inc. AI, p. 88 – il
corsivo è del redattore).
In ossequio ai principi
giurisprudenziali esposti in precedenza, occorre concludere che nella presente fattispecie
si è in presenza di un caso di causalità superante. L’istituto assicuratore
resistente è dunque liberato dalla propria responsabilità e, pertanto, pure legittimato
a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità.
Va ancora precisato che,
secondo la giurisprudenza federale, il concatenamento cronologico degli eventi
(infortunio/malattia) non determina di per sé l’esistenza o meno di una
situazione di causalità superante. Pertanto, contrariamente a quanto sembra
credere il ricorrente (cfr. doc. XXVII, p. 2), il fatto che l’incapacità
lavorativa legata allo schiacciamento del piede destro sarebbe insorta prima di
quella provocata dalle affezioni extrainfortunistiche, non è di per sé atta a
giustificare le sue pretese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti