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Decisione

35.2017.105

Radiologo. No infortunio. No lesione parificata. Ricorso respinto

22 gennaio 2018Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i sensi improvvisamente - ha fatto sì che la normale e quotidiana operazione di

far accomodare il paziente sul lettino non si sia svolta in condizioni di

normalità, ciò che non può essere ascritto agli atti ordinari della vita e

consueti della professione di tecnico di radiologia e, da ultimo, che la sua

struttura fisica è assolutamente irrilevante, in quanto dover sorreggere in

maniera improvvisa un uomo privo di sensi dal peso corporeo di circa 100 kg costituisce

uno sforzo gravoso ed eccessivo, e quindi straordinario, per chiunque, proprio

in relazione alla repentinità e all'imprevedibilità dell'evento), con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie

argomentazioni ha prodotto l'estratto della cartella clinica del paziente

anonimizzata, le fotografie della sala TAC, un certificato medico del 5 ottobre

2017 e una definizione medica del labbro acetabolare (doc. H-N).

1.6. In data 20 ottobre 2017 la CO

1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande, già esposte in sede di

risposta, puntualizzando di non avere altre osservazioni da fare (doc. VII).

Il doc. VII è stato inviato all'RA 1 per conoscenza (doc. VIII).

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la

propria responsabilità relativamente all’evento occorso a RI 1 in data 20

giugno 2016, oppure no.

Dalla decisione su

opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore resistente ha negato

il proprio obbligo a prestazioni poiché, da una parte, l’evento del 20 giugno

2016.

non sarebbe costitutivo di un infortunio ai sensi di legge e, dall’altra,

l’assicurato non avrebbe presentato una delle diagnosi esaustivamente enumerate

all’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 25).

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti

scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze

esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti

la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non

tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138

consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le

lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF

(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione

che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il

fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT

II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo

concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente

constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è che si sia

inoltre trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento

oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle

lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno stato degenerativo o

patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a

condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

In questo contesto, deve

ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione

assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto

spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza

l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente

morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

2.6

Il 1° gennaio 2017 è entrata

in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha

rinunciato al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al

riguardo:

" Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa

giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a

volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già

auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF),

una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni

corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore

infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare

prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile

prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF

2014.

6846-6847)

Sul tema, si

veda pure M. Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche

Probleme bei der Umsetzung”, in STS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare

p. 32-36).

In concreto, trattandosi

di un sinistro avvenuto in data 20 giugno 2016, le modifiche concernenti la

revisione sopra citata non si applicano.

2.7

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli

stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione

parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b; STCA

35.2014.72

del 9 marzo 2015, consid. 2.4).

2.8

Nella concreta evenienza, con

decisione del 7 aprile 2017 (doc. 20), l’assicuratore convenuto ha negato il

proprio obbligo a prestazioni a proposito della rottura del labbro acetabolare

dell'anca destra dell'assicurato per il motivo che quanto accaduto in quella

data ("In data 20 giugno 2016, sul luogo

di lavoro, stava accompagnando un paziente per effettuare un esame radiologico.

Durante la marcia il paziente ha avuto di essere sorretto a causa di uno

svenimento, e lei l'ha trattenuto per non farlo cadere ed adagiarlo sul

lettino. In quel momento ha sentito dolore alla schiena e all'anca destra")

non configura né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA ("Nell'evento annunciato, non si configura un infortunio

ai sensi di legge, in quanto non ci troviamo in presenza di un influsso dannoso

al corpo umano direttamente dovuto ad un fattore esterno straordinario"),

né una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio a norma

dell’art. 9 cpv. 2 OAINF ("D'altro lato,

nella lesione associata all'evento in parola non si configura neppure una

lesione parificabile ai postumi dell'infortunio, in quanto essa non fa parte

della lista esaustiva di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF").

Questa Corte constata che

quella ritenuta dall'istituto convenuto è in effetti la dinamica dell'accaduto

indicata sia nell'annuncio d'infortunio del 24 giugno 2016 (doc. 1), compilato

dal datore di lavoro, sia nel formulario "Visitatore ammalati-Rapporto <<Infortunio>>"

del 20 marzo 2017 (doc. 14), redatto dal __________ della CO 1 e letto ed

approvato dall'assicurato, ove è riportata la seguente descrizione dettagliata

degli avvenimenti:

"Stavo aiutando un paziente a camminare

dal bagno al lettino per la TAC (paziente da sorreggere alla marcia), questi

era davanti a me e lo sorreggevo camminando all'indietro. Improvvisamente il

paziente è svenuto e mi è caduto in braccio, per evitare che cadesse, l'ho

afferrato sotto le ascelle e ho fatto una torsione su me stesso per adagiarlo

sul lettino. Nel fare questo movimento ho sentito un dolore alla schiena e uno

all'anca destra. Peso e altezza paziente: ca. 100 kg x 170-175 cm. Peso e

altezza assicurato: ca. 90 kg x 170 cm. Sportivo, gioca a calcio 2-3 volte a

settimana". Dal medesimo documento emerge che non vi sono

testimoni oculari rispettivamente che: "l'Assicurato

è tecnico di radiologia, professione che svolge dal 2011 e che è stata la sua

scelta professionale. Ha sempre lavorato presso la Clinica __________.

Difficile stabilire la routine professionale relativa al sollevare e spostare

pazienti, di regola queste mansioni (che sono parte integrante del lavoro) sono

dettate dalle condizioni dei pazienti, anche per chi è autonomo, un intervento

per posizionare in modo corretto sul lettino va in ogni modo fatto. A volte vi

sono interventi totali, dove i pazienti vanno sollevati di peso e posizionati a

forca sul lettino. Di solito, con pazienti autonomi e collaboranti si agisce da

soli, in due solo con pazienti non collaboranti".”

In sede di opposizione l'RA

1, per conto dell'assicurato, ha così descritto la dinamica di quanto avvenuto

il 20 giugno 2016:

"Il signor RI 1 era intento a preparare

un paziente per un esame diagnostico. Improvvisamente, quest'ultimo è stato

vittima di una sincope che gli ha fatto perdere i sensi. Prontamente, il nostro

assistito si è trovato, da solo, a dover sorreggere il suddetto paziente (il

cui peso corporeo supera i 90 kg), compiendo un movimento innaturale,

trasportandolo in seguito, "a peso morto", con estremo sforzo, sul

lettino presente in sala” (doc. 21, pag. 2).

Completando l'opposizione l'RA 1 ha così descritto la dinamica di quanto

avvenuto il 20 giugno 2016:

"L'assicurato, mentre era intento a

preparare un paziente per un esame diagnostico, è intervenuto con prontezza a

sorreggere il suddetto paziente, in quanto, quest'ultimo, in maniera del tutto

imprevedibile, senza avvisaglia alcuna, è stato vittima di una sincope che gli

ha fatto perdere i sensi. Di fatto, improvvisamente, il signor RI 1 si è

trovato a sorreggere con le sue sole forze, a peso morto, un paziente di circa

100.

kg che non era più in grado di reggersi in piedi. (…) il paziente è

letteralmente crollato addosso al signor RI 1, il quale, probabilmente per

evitare di cadere a sua volta, compiendo un movimento innaturale, ha

trasportato il paziente, con estremo sforzo, sul lettino presente in sala.

(doc. 23, pag. 1).”

Nella decisione su opposizione del 14 agosto 2017 (doc. 25), la CO 1 ha

confermato la prima decisione (doc. 20), sulla base delle seguenti

considerazioni:

"(…) Il Tribunale federale ha ad esempio

negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto

infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una

sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio

al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta

dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione

incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che

comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136

consid. 3e pag. 139). Anche in un altro caso (DTF U 421/01 del 15 gennaio 2003)

il Tribunale federale ha negato la presenza di un fattore esterno straordinario.

In quella circostanza un'infermiera di 39 anni, con un peso corporeo di 62 kg,

si era trovata di colpo e quindi in maniera inaspettata a sorreggere una

paziente avente un peso di 66 kg. Il Tribunale federale, proprio in virtù della

professione svolta e del peso corporeo dell'infermiera negò la straordinarietà

del fattore esterno. (…). Infatti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U

180.

pag. 37 (U 109/92), il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo

di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio

conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli

aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un

peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può

risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata. (…). Per

quanto riguarda i requisiti affinché si possa parlare di infortunio ai sensi

dell'art. 4 LPGA, ci si accorge che in virtù di quanto descritto dallo stesso

assicurato, difficilmente si può parlare di infortunio. Infatti, il caso

descritto è molto simile al caso deciso dal Tribunale federale alcuni anni or

sono, in cui un aiuto infermiere 36enne, di buona costituzione fisica, aveva

riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal

tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg. In

quell'occasione il Tribunale federale respinse la richiesta dell'interessato

soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava

nelle mansioni quotidiane della sua professione (DTF 116 V 136 consid. 3c pag.

139). Oltretutto, il caso che ci occupa, è anche molto simile al caso

dell'infermiera di 39 anni che di colpo si è trovata a sorreggere una paziente

più pesante di lei. Nel caso in oggetto vale lo stesso discorso dei casi

summenzionati e già giudicati dal Tribunale federale. Infatti, al pari

dell'aiuto infermiere, l'azione incriminata - in questo caso lo spostamento di

un paziente - rientra nelle mansioni quotidiane della professione

dell'assicurato. Inoltre, nel presente caso il paziente in questione è di

stazza simile a quella dell'assicurato. Ci sono solo pochi centimetri di

differenza e anche il peso non è che sia di tanto superiore a quello

dell'assicurato. Da notare poi che quest'ultimo non solo è un giovane 30enne,

ma è anche di corporatura sana e robusta, abituato anche ad attività sportive.

Oltretutto, il caso in questione è anche simile a quello dell'infermiera di 39

anni che si è trovata di colpo a sorreggere una paziente di peso superiore. Anche

in quest'ultimo caso, il Tribunale federale ha negato la presenza di un fattore

esterno straordinario. Vi è da dire poi, che nel caso che ci occupa,

l'assicurato stava già sorreggendo il paziente, è quindi evidente e dato per

certo che il paziente in questione necessitava di un aiuto particolare, visto

che doveva essere sorretto. Pertanto, l'assicurato doveva aspettarsi che il

paziente potesse non farcela da solo e che potesse cedere. Quindi, è da negare

l'esistenza di un movimento fuori programma eccedente ciò che oggettivamente

può essere qualificato come usuale e normale. Nemmeno si può sostenere che il

peso si sia rivelato essere inaspettatamente superiore al solito e che il

sollevamento sia stato eseguito in posizione piegata e/o affrettata. In conclusione,

alla luce di quanto esposto qui sopra, si può affermare che non sono adempiuti

i requisiti necessari affinché si possa parlare di infortunio ai sensi

dell'art. 4 LPGA.

C'è ora da verificare se si possa parlare di lesioni corporali parificabili ai

postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. Bisogna innanzitutto

verificare se quanto riscontrato nell'assicurato rientri nell'elenco esaustivo

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. In quanto solo nel caso in cui fosse accertato che

quanto riscontrato nell'assicurato rientri nell'elenco esaustivo dell'art. 9

cpv. 2 OAINF, si potrebbe procedere con l'esame dei requisiti richiesti dal

succitato articolo.

Dal referto medico del dr. __________ del 21 febbraio 2017 risulta che

l'assicurato ha subito una rottura del labbro acetabolare. Dunque, andando a

confrontare quanto riscontrato dal dr. __________ con l'elenco esaustivo

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, ci si accorge ben presto che quanto diagnosticato

nell'assicurato non rientra nell'elenco summenzionato. Pertanto, nel caso

concreto non si è nemmeno di fronte a lesioni corporali parificabili ai postumi

d'infortunio. (…)" (doc.

25).

In sede ricorsuale l'RA 1

ha così descritto la dinamica di quanto avvenuto il 20 giugno 2016:

"Il signor RI 1 era intento a preparare un paziente per

un esame diagnostico (TAC). Mentre lo accompagnava al lettino presente in sala,

inaspettatamente ed in maniera repentina, quest'ultimo è stato vittima di una

sincope che gli ha fatto perdere i sensi. All'improvviso, il nostro assistito si

è trovato, da solo, a dover sorreggere il suddetto paziente (il cui peso

corporeo supera i 90 kg), compiendo un movimento innaturale, trasportandolo in

seguito, "a peso morto", dopo aver eseguito una torsione su se stesso

con estremo sforzo, sul lettino presente in sala. (…) in maniera del tutto

improvvisa, il paziente è letteralmente crollato addosso al signor RI 1” (doc.

I, pag. 3).

2.9

Chiamato a definire la

dinamica del sinistro occorso il 20 giugno 2016, questo giudice rileva che,

secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le

spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.

3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa

M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della

prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data

qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio,

ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre

osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un

determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione

dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a

priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate

ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale

principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.

3.3

; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla

impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi

sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice

la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In questo contesto, va

sottolineato che decisiva per valutare il diritto alle prestazioni è

generalmente la descrizione fatta dall'assicurato medesimo, rispetto a quanto

figura nell’annuncio d'infortunio compilato dal datore di lavoro (cfr., in

questo senso, STCA 35.2010.1 del 1° settembre 2010 consid. 2.9.). Il TCA ha in

effetti già avuto modo di constatare, in più occasioni, l’esistenza di

discrepanze tra quanto dichiarato dall’assicurato al proprio datore di lavoro e

quanto invece da quest’ultimo finalmente notificato all’assicuratore,

discrepanze di cui l’assicurato viene però a conoscenza soltanto in un secondo

tempo (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.).

Per quanto concerne quando riportato inoltre dall’assicurato nei “Formulario

risposta”, nei quali è richiesta “una descrizione esatta e dettagliata

dell’evento”, si tratta di affermazioni che devono essere relativizzate, posto

che per gli assicurati è talvolta difficile capire quando un dettaglio è

rilevante e quindi meritevole di essere dichiarato e quando invece non lo è

(cfr. STCA 35.2015.45 del 29 settembre 2016; STCA 35.2016.70 del 30 gennaio

2017, consid. 2.10).

Nel caso concreto, questa

Corte osserva che non vi sono motivi per dubitare della dinamica dell'evento

verificatosi nel giugno 2016 così come esposto dall'assicurato, e meglio che stava

aiutando un paziente anziano a camminare verso il lettino per la TAC (il

paziente era davanti a lui e lo sorreggeva camminando all'indietro) quando

improvvisamente il paziente è svenuto e per evitare che cadesse, l'ha afferrato

sotto le ascelle e ha fatto una torsione su se stesso per adagiarlo sul

lettino, nel fare questo movimento ha sentito un dolore alla schiena e uno

all'anca destra (cfr. formulario "Visitatore ammalati-Rapporto

Infortunio" del 20 marzo 2017 di cui al doc. 14, redatto dal __________

della CO 1 e letto ed approvato dall'assicurato). In effetti quanto allegato

dal datore di lavoro di RI 1 il 24 giugno 2016, ossia che il proprio dipendente

"sorreggeva un paziente con le braccia sotto le sue ascelle per farlo

camminare verso di lui. All'improvviso il paziente è svenuto e gli è crollato

addosso. Per non farlo cadere ha dovuto sorreggerlo procurandosi un trauma

distorsivo lombare" (doc. 1 e 2) non è in contraddizione con la

dichiarazione dell'assicurato medesimo, secondo cui stava aiutando un paziente

anziano a camminare verso il lettino per la TAC (il paziente era davanti a lui

e lo sorreggeva camminando all'indietro) quando improvvisamente il paziente è

svenuto e per evitare che cadesse, l'ha afferrato sotto le ascelle e ha fatto

una torsione su se stesso per adagiarlo sul lettino, nel fare questo movimento

ha sentito un dolore alla schiena e uno all'anca destra (cfr. formulario

"Visitatore ammalati-Rapporto Infortunio" del 20 marzo 2017 di cui al

doc. 14, redatto dal __________ della CO 1 e letto ed approvato

dall'assicurato). L'assicurato ha difatti precisato e completato (con

l'elemento della torsione su se stesso per adagiare il paziente, colpito da

sincope, sul lettino) quanto indicato concisamente dal proprio datore di

lavoro.

2.10

In una sentenza U 166/04 del 18

aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il

carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57

kg, attiva come fisioterapista presso una Casa per anziani, che si è procurata

un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,

che stava improvvisamente per cadere.

L'Alta Corte al proposito

ha sviluppato le seguenti considerazioni, illustrando in particolare la

giurisprudenza federale relativa alla nozione di "sforzo eccessivo":

" (...)

4.

4.

Sulla scorta delle dichiarazioni in atti appare pacifico che

nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un fattore esterno (in

concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di J.________ e quello della

ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15 gennaio 2003 in re S., U

421/01, consid. 3).

4.2

Quanto alla straordinarietà del fattore esterno, unico

elemento

controverso nella presente vertenza, la casistica sviluppata da

questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame permette di

effettuare un esame comparativo.

4.2.1

In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 136, il Tribunale

federale delle assicurazioni ebbe modo di negare l'esistenza di uno sforzo

eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato

- infermiere 36enne di buona costituzione fisica - dopo che lo stesso aveva, da

solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di

100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in

considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni

quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato

propriamente sollevato (DTF 116 V 139 consid. 3c). Allo stesso modo è stato

giudicato il caso di un'assicurata, anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei

fatti), la quale, intenta a sistemare una degente del peso di circa 80 kg che

giaceva a letto in posizione anomala, accusò un blocco lombare in quanto la

collega, impegnata con lei nell'operazione, non coordinò l'azione e fece

gravare su di lei tutto il peso della paziente. Anche in quell'occasione, il

Tribunale federale delle assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non

si trattava di dovere sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel

letto, osservò che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto

d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere

(sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).

4.2.2

In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U

185.

pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un fattore esterno

straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a

trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurò

un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo - riuscito

grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa caduta del

paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In quell'occasione, il

Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con l'imminente e inaspettato

pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente verificato un

evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata a uno sforzo

fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In una sentenza

pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il

Tribunale federale delle assicurazioni ebbe quindi modo di precisare

che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente a uno

sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo

lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in

quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare

straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al

solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e

affrettata.

4.2.3

Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II pag. 439 - alla

quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria di prime cure

per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle assicurazioni ha

quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in buona forma fisica

e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel tentativo di

applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un pezzo di

pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di soffocamento e

in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante fino alla spalla

destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso (55-60 kg) della

paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che nessun

fattore straordinario aveva caratterizzato quell'incidente, non

eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni oggettivamente

quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e attivo in una

clinica di psichiatria geriatrica.

4.2.4

In un'ulteriore vertenza, anch'essa menzionata dalla pronuncia

cantonale, l'esistenza di un fattore straordinario è ugualmente

stata negata in relazione al danno alla salute accusato sempre da un'infermiera

(39enne) intenta, insieme a una collega, a trasferire una paziente dal letto

alla poltroncina. In quell'occasione, la collega avendo perso la presa sulla

degente, l'assicurata si ritrovò a doverne sostenere tutto il peso da sola onde

evitarne la caduta. In considerazione dell'abitudine professionale come pure

del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il

Tribunale federale delle assicurazioni ha escluso l'esistenza di uno sforzo

straordinario (sentenza citata del 15 gennaio 2003 in re S.).

4.2.5

Infine, in un caso analogo a quest'ultimo appena esposto,

questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere straordinario di

uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a spostare insieme

a una collega una pensionata andicappata dal letto a una sedia, si era

ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a doverne

improvvisamente

sostenere il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in quest'ultima vicenda che

per evitare una caduta della paziente, l'assicurata non aveva avuto altra

scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino

(sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre, la stessa autorità ha

precisato che pur configurando lo spostamento di una paziente da un letto a una

sedia un'azione quotidiana nella professione di aiuto infermiera, questa

operazione veniva sempre effettuata da due persone in considerazione dello

stato invalidante della persona ricoverata sicché, a seguito della

defezione da parte della collega, l'interessata si era ritrovata a dovere fare

fronte in maniera relativamente repentina a un peso inatteso (sentenza citata,

consid. 5).

4.2.6

L'evento in esame costituisce un caso limite. La ricorrente,

all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona costituzione fisica e con

alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera, stava

svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista fisioterapista

allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora, alla luce dei

principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di potere

riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di legge.

È vero che nei compiti quotidiani di una stagista fisioterapista

all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche il controllo

e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi di età e per

ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la stabilità che per

contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È quindi pure

altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava sollevando

il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una caduta. Ciò

non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e trovantesi ad agire

da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80

consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente sentenza del 15

ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di J.________ (cfr. la

comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni, resa certamente in

epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava eseguendo

esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva altra scelta

se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. A ciò si

aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati in SJ

2000.

II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S. - il peso del

degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg - indicazione

riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice -, anche se

di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga quello

dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che un tale

peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di

accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite

che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto

uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non

in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni

ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002

come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (STCA

35.2007.99

del 23 gennaio 2008, consid. 2.4)

In una sentenza 35.2005.98

dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181, il TCA ha stabilito che:

" Nella

fattispecie relativa a un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava

asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra

gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo

violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena

(esami medici hanno riscontrato uno frattura del corpo vertebrale di L5) va

ammessa la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio.

Tra l'evento traumatico e la lesione patita dall'assicurata

sussiste, inoltre, una relazione di causalità naturale e adeguata.

La grave forma di osteoporosi di cui soffre la medesima non è atta

a interrompere il nesso causale. In effetti, per quanto concerne la causalità

naturale, è sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla

salute, mentre il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi a un sinistro.

L'assicuratore LAINF è di conseguenza tenuto a versare all'assicurata le

prestazioni assicurative."

In una sentenza 35.2006.78

del 24 gennaio 2007, il TCA ha stabilito che:

" In

concreto l’assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la mattina del

18.

maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg,

presso la Clinica ___________, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo

che aveva perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta (cfr. doc. 4, 1).

Alla luce della sentenza federale qui sopra riprodotta, questa Corte

deve concludere che anche nella presente fattispecie, pur trattandosi di un

caso limite, il carattere straordinario dell’evento deve essere riconosciuto

(al riguardo cfr. anche STCA del 8 marzo 2006 nella causa G., 35.2005.98).

Questa soluzione si giustifica in particolare poiché, da un lato, (…)

ha dovuto da sola impedire che il paziente di cui si stava occupando cadesse,

dall’altro, il peso di 70 kg del paziente, benché non fosse straordinario, era

comunque di gran lunga superiore a quello dell’assicurata (45 kg). La

differenza di peso, corrispondente a 25 kg, era analoga a quella di 27 kg

relativa alla fattispecie giudicata dall’Alta Corte con giudizio del 18 aprile

2005.

precedentemente citato. In quel caso, infatti, come già rilevato,

l’assicurata pesava 57 kg, mentre il paziente 84 kg. In casu va ritenuto che

anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità,

nonché l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. consid.

2.3

) sono senz’altro soddisfatti. (…). In simili condizioni, va ammesso

l’obbligo contributivo di principio dell’assicuratore LAINF resistente."

In una sentenza 8C_403/2010

del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

Il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato

l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere

- 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome

vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto,

di un paziente del peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta

dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione

incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che

comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 136

consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.

U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un

evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per

evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo

trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella

carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da

lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04

del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il

caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino.

Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per

esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92),

nella quale il Tribunale federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare

che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente ad uno

sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo

lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in

quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare

straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al

solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e

affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid. 2.7).”

2.11

Tornando al caso di specie, dalla

cartella clinica agli atti di cui al doc. H emerge che il paziente in

questione, ricoverato all'__________ dal 14 giugno 2016, è stato aiutato dal

personale curante il 19 giugno 2016 ad eseguire le attività di vita quotidiana

al lavandino ed il 20 giugno 2016 ad eseguire la doccia e che per camminare gli

erano state messe a disposizione delle stampelle, sostituite il 21 giugno 2016 da

un girello. Dal medesimo documento si evince altresì che il paziente, il 20

giugno 2016, mentre attendeva di essere chiamato per sottoporsi alla TAC, si è

recato in toilette (senza stampelle) in autonomia e senza avvertire il personale,

presentando al ritorno un episodio di perdita di coscienza. Dalle tavole

processuali si deduce pertanto che il paziente presentava dei problemi di

deambulazione e che l'assicurato lo stava aiutando a camminare dal bagno al

lettino per la TAC, dove si era recato sprovvisto delle stampelle (che aveva in

dotazione) senza avvisare il personale, sorreggendolo alla marcia, segnatamente

il paziente era davanti all'assicurato che lo sorreggeva camminando

all'indietro, quando ha perso conoscenza per una decina di secondi (cfr. doc.

H). Per evitare che cadesse l'assicurato ha afferrato il paziente sotto le

ascelle e ha fatto una torsione su se stesso per adagiarlo sul lettino,

sentendo un dolore alla schiena e uno all'anca destra.

Il TCA osserva innanzitutto

che nella sentenza 8C_50/2016 del 28 novembre 2016 - richiamata nel gravame -

la nostra Massima Istanza ha confermato quanto già deciso da questa Corte (STCA

35.2015.84

del 3 dicembre 2015), ovvero che, in quel particolare caso (in cui

un tecnico di radiologia, mentre sollevava una paziente dalla carrozzina per

posizionarla in un lettino d’esame, aveva avuto una reazione di paura perché la

stessa si era divincolata improvvisamente), sebbene lo spostamento di un

paziente per un operatore sanitario può essere ricondotto fra le attività

abituali della professione, la fattispecie presentava condizioni anomale,

essendosi la paziente divincolata improvvisamente. Di conseguenza, la

lacerazione tendinea (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF) andava assunta a titolo

di lesione parificata.

La fattispecie oggetto de

presente giudizio è differente da quella esaminata dal TCA nella precitata

sentenza. Il TF ha infatti già statuito in STF 8C_118/ 2011 del 9 novembre 2011

che la lesione traumatica del labbro acetabolare all'anca non costituisce una

lesione parificabile ai postumi di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2

OAINF (in particolare, lacerazioni del menisco di cui alla lett. c; cfr.

altresì STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014, consid. 4.3). Motivo per il quale,

nel caso di specie, non può essere imposto all'assicuratore LAINF convenuto un

obbligo a prestazioni a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

Il TCA deve

quindi valutare se sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) per poter riconoscere il carattere

infortunistico all'evento nel quale è incorso l'assicurato.

Alla luce di quanto

dichiarato dall'assicurato (ovvero che il paziente era davanti all'assicurato

che lo sorreggeva camminando all'indietro, quando ha perso conoscenza, ed ha

fatto una torsione su se stesso per adagiarlo sul lettino, sentendo un dolore

alla schiena e uno all'anca destra), è da ritenere accertato che non vi è stato

l'intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti

manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone o oggetti.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati. La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere. Da un altro lato, per poter ritenere che

lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli

stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite,

impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del

fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di

un infortunio sono realizzate (cfr. consid. 2.4 e 2.5 e rinvii ivi

citati).

Secondo

questa Corte, nella concreta evenienza, l'ipotesi che il danno alla salute sia

imputabile a un movimento scoordinato o incongruo del corpo, va scartata. Come

già indicato, affinché una lesione corporale dovuta ad un movimento

scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che

tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente

insolite, impreviste, fuori programma (cfr. consid. 2.4 e

rinvii ivi citati).

Per il ricorrente, la

lesione da lui patita è scaturita da un movimento di fatto scoordinato dovuto

ad uno sforzo eccessivo ed imprevisto riconducibile alla sincope di cui è stato

vittima il paziente nel corso della preparazione di un esame diagnostico

radiologico e che costituisce un accadimento anomalo ed imprevedibile, ben

lontano e diverso dalla quotidianità a cui è abituato un tecnico di radiologia

(cfr. doc. I).

Questa considerazione non può essere condivisa. In effetti, questa

Corte ritiene che l'essere chiamato a sorreggere un paziente nel contesto di

uno spostamento, con tutto ciò che ne consegue (in particolare, il fatto di

dover effettuare anche dei movimenti repentini ed energici con le braccia per

sostenerlo come pure dover fare una torsione su se stesso per adagiarlo su

un lettino o su una sedia), rientri nel quadro degli avvenimenti

a cui è confrontato con una certa frequenza un operatore sanitario (e, quindi,

anche un tecnico di radiologia). Il TCA non intravvede neppure circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste, fuori programma nel fatto che un operatore

sanitario (segnatamente un radiologo come il ricorrente, la cui

descrizione del posto di lavoro del ricorrente di cui al doc. E prevede

una percentuale del 10% per la "gestione del paziente e la sistemazione in

sala" e un ulteriore 10% per la "preparazione al rientro in

reparto", oltre ad "alzare e portare" spesso - ovvero 34-66% o

ca. 3-6 ore - "molto pesante >45kg fino altezza reni",

segnatamente pazienti) sia stato chiamato a sorreggere completamente

un paziente - che presentava evidenti problemi di deambulazione (tanto da

avere in dotazione delle stampelle) e che già sorreggeva parzialmente,

in quanto sprovvisto di stampelle - nel contesto di uno spostamento, con tutto

ciò che ne consegue (in particolare, il fatto di dover effettuare anche dei

movimenti repentini ed energici con le braccia per sostenerlo come pure dover

fare una torsione su se stesso per adagiarlo su un lettino).

In siffatte circostanze la circostanza che il dover sostenere il "peso

morto" di un paziente che presenta evidenti problemi di deambulazione

(tanto da avere in dotazione delle stampelle) sia riconducibile

ad uno svenimento piuttosto che al cedimento degli arti inferiori risulta

ininfluente.

Tutto ben considerato,

secondo il TCA, non si può nemmeno ritenere che l’insorgente - un giovane

adulto (nato nel 1986), di corporatura robusta (90 kg x 170 cm; cfr. formulario

"Visitatore ammalati-Rapporto <<Infortunio>>" del 20

marzo 2017: doc. 14) e sportivo (gioca a calcio 2-3 volte a settimana; cfr. formulario

"Visitatore ammalati-Rapporto <<Infortunio>>" del 20

marzo 2017: doc. 14) e che, in quanto operatore sanitario (in particolare,

quale tecnico di radiologia in servizio da oltre 5 anni, a tempo pieno, presso

la Clinica __________), è preparato a gestire simili contingenze -, avendo

dovuto sopportare, per un breve lasso di tempo, un peso di ca. 100 kg (x

170-175 cm; cfr. formulario "Visitatore ammalati-Rapporto

<<Infortunio>>" del 20 marzo 2017: doc. 14), torcendosi su se

stesso per adagiarlo sul lettino, abbia compiuto uno sforzo manifestamente

eccessivo ai sensi della giurisprudenza federale. Va difatti ricordato che il

sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di

assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo

eccessivo (cfr., STCA 35.2003.34 del 21 luglio 2003, consid. 2.9 e rinvii ivi

citati).

In esito a tutto quanto

precede, si deve concludere che nella presente fattispecie non sono soddisfatte

le severe condizioni poste dalla giurisprudenza per poter riconoscere il

carattere infortunistico nel quale è incorso l'assicurato.

2.12

In esito alle considerazioni

che precedono non può pertanto essere imposto all'assicuratore LAINF convenuto

un obbligo a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti