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Decisione

35.2017.106

Negata eziologia traumatica a disturbi interessanti la spalla destra annunciati a titolo di ricaduta

29 novembre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa

potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive

appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e

ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7. Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha deciso di negare la sua

responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra, oggetto

dell’annuncio di ricaduta dell’agosto 2016, facendo capo al parere del proprio

consulente medico (cfr. doc. Z 49).

In effetti, in occasione

della visita fiduciaria di controllo del 6 settembre 2016, il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha formulato la diagnosi post-infortunistica

di stato dopo trauma contusivo diretto all’emicostato destro con frattura IV.

costola trattata conservativamente e favorevole decorso algico e funzionale

locale con ripresa lavorativa totale dal 1° luglio 2016 nonché - a titolo di diagnosi

non infortunistica - degli esiti da ricostruzione della cuffia rotatoria

della spalla destra in giugno 2014 con esacerbazione algica, limitazione

funzionale e inabilità lavorativa dal 4 agosto 2016 in riferito inadeguato

mansionario in provvedimento professionali tramite l’AI (doc. ZM 17, p. 3).

Il medico di fiducia ha

quindi espresso la seguente valutazione del caso:

" (…) L’attuale

visita medica funzionale permette di obiettivare un favorevole decorso dopo

l’evento del 01.04.2016 per quanto riguarda esclusivamente le strette

conseguenze del medesimo.

Ricordo che questa patologia fratturativa costale di regola

presenta un decorso con ristabilizzazione a 4-6 settimane in terapia

conservativa ed il ripristino dell’esigibilità come prima dell’evento

traumatico.

Questo è stato anche il caso nel contesto specifico potendo il

paziente riprendere la sua precedente attività al 100% dal 1.7.2016.

Dopo la data del 1.7.2016 si considera pertanto raggiunto lo stato

quo ante per la patologia di stretta pertinenza infortunistica con l’evento del

01.04.2016.

Purtroppo l’impegno lavorativo al rientro sul posto di lavoro e

solo dopo il 4.8.2016 ha motivato l’astensione lavorativa essendo oltremodo

pesante da come comunicato dal paziente in visita portando a riacutizzazione

algica della spalla destra già in passato operata.(…).” (doc. ZM 17, p. 4)

Per maggiore comprensione,

occorre precisare che il 2 settembre 2016 l’assicurato ha dichiarato “… di aver

subito un infortunio in data 01.04.2016; mentre giocavo a calcio, ho preso una

pallonata alla costola e mentre mi accasciavo a terra, mi sono fatto male alla

spalla (quella infortunata precedentemente e operata nel 2014). In seguito alla

ricaduta, i dolori alla spalla si sono accentuati e ciò mi provoca grandi

sofferenze, non riesco nemmeno più a dormire. Inoltre, nel mese di luglio

l’ufficio invalidità mi ha mandato a lavorare presso la __________, nonostante

il parere negativo del mio medico curante. Questo ha aggravato il mio stato di

salute ed il mio medico curante mi ha vietato di fare qualsiasi attività,

prescrivendomi assoluto riposo.” (doc. ZM 16).

Agli atti figura pure il

referto 15 settembre 2016 del dott. __________, responsabile del Servizio di

chirurgia dell’arto superiore presso l’Ospedale __________ di __________, il

quale, riferendosi a quanto dichiaratogli dall’assicurato, ha sostenuto che

quest’ultimo avrebbe riportato “… un trauma contusivo e distorsivo

all’emitorace destro, alla spalla destra e alla colonna cervicale. Dopo il

trauma sono stati effettuati gli accertamenti e si è riscontrata una frattura

costale ma da allora il paziente soffre di dolore ed ipostenia alla spalla e

anche alla colonna cervicale. In anamnesi, per quanto riguarda la spalla

destra, si evidenzia un intervento a maggio 2013 presso l’Ospedale di __________

di riparazione del sovraspinoso con poi però buona ripresa funzionale con

possibilità del paziente nuovamente di elevare attivamente l’arto senza

particolari limitazioni e la spalla, prima della caduta del 4 aprile 2016, non

era più dolente.” (doc. ZM 18).

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

Considerandi

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I

673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione

presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi

dall'apprezzamento espresso dal dott. __________, secondo il quale, da una

parte, l’insorgente ha ritrovato a far tempo dal 1° luglio 2016 lo status

quo ante a margine dell’evento traumatico assicurato e, d’altra parte, la

problematica interessante la spalla destra, annunciata all’assicuratore nel

corso del mese di agosto 2016, non costituisce una conseguenza naturale del

sinistro in discussione.

Questa Corte constata innanzitutto

che il ricorrente non contesta il fatto che, trattandosi della nota frattura

costale, a decorrere dal 1° luglio 2016, allorquando è stato in grado di

riprendere la propria attività lavorativa a tempo pieno.

Il TCA rileva pure che,

secondo il dott. __________, i disturbi alla spalla destra sarebbero insorti

immediatamente dopo l’evento infortunistico, in occasione del quale

l’assicurato avrebbe riportato un trauma distorsivo/contusivo anche a quella

parte del corpo. Proprio su tale base il ricorrente contesta la fondatezza

della posizione assunta dall’amministrazione (cfr. doc. ZM 18 e doc. I).

Al riguardo, occorre

tuttavia rilevare che quanto sostenuto dal medico curante specialista, facendo

affidamento sulle dichiarazioni del proprio paziente, non trova affatto conferma

nelle carte processuali. In effetti, dalla pregressa documentazione – quindi

dall’annuncio d’infortunio (“Giocando ad una partita di calcio ho subito una

pallonata nel costato destro procurandomi un forte dolore”), dai referti

dell’Ospedale di __________, come pure dalle certificazioni del medico curante

(cfr. doc. Z 1 e doc. ZM 2 – ZM 12) -, non risulta che la spalla destra sarebbe

stata in qualche modo coinvolta nell’infortunio, né che l’insorgente avrebbe

denunciato disturbi a quel livello immediatamente dopo il sinistro. Il primo

documento in cui si fa riferimento alla spalla destra è la certificazione del

16.

agosto 2016 della dott.ssa __________ (cfr. doc. ZM 13: “…, è affetto da

algie spalla dx, in esiti di frattura costale VI emitorace dx”),

rispettivamente, per quanto attiene alla dinamica dell’evento, la dichiarazione

2.

settembre 2016 dell’assicurato stesso (doc. ZM 16: “…, ho preso una pallonata

alla costola e mentre mi accasciavo a terra, mi sono fatto male alla spalla

(…).”).

In questo contesto, è

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, una particolare

importanza va attribuita alle certificazioni mediche allestite nella fase che

segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della

sintomatologia iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U

57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di

valore probatorio, per quanto concerne la questione della causalità, dei

referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del

decorso dei disturbi fornita dalla paziente medesima; in questo senso, si veda

pure la STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF

8C_632/2013 del 18 febbraio 2014).

In ossequio ai principi

giurisprudenziali appena citati, secondo questo Tribunale, non può quindi

essere attribuita sufficiente forza probatoria al rapporto del dott. __________,

il quale ha acriticamente ripreso le dichiarazioni del suo paziente.

In esito a quanto precede,

non è dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il danno alla spalla destra costituisca una conseguenza

naturale dell’infortunio occorso in data 1° aprile 2016, di modo che

l’assicuratore resistente era legittimato a negare le relative sue prestazioni.

Alla luce di tutta la

documentazione a disposizione, il TCA considera più verosimile la circostanza

che l’esacerbazione dello stato della spalla destra, già oggetto di un

intervento artroscopico di ricostruzione della cuffia dei rotatori nel giugno

2014, sia stata provocata dall’attività lavorativa – definita inadeguata dallo

stesso assicurato (cfr. doc. ZM 16) - da lui svolta a far tempo dal 1° luglio

2016.

Per quanto concerne la

pretesa ricorsuale tendente al riconoscimento di un’IMI, essa si rivela già a

prima vista infondata nella misura in cui è stato accertato che a far tempo dal

1° luglio 2016, RI 1 non presenta più alcun postumo dell’evento traumatico

assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti