35.2017.111
Incidente circolazione stradale in moto. No violazione del diritto di essere sentito. Stabilizzazione dello stato di salute. No rendita. IMI del 15%. DSO confermata.
20 giugno 2018Italiano62 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.111
PC/sc
Lugano
20 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 settembre 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 25 aprile 2010, RI 1, nata il __________ 1963, dipendente della ditta __________
di __________ in qualità di "aiuto venditrice" al 100% dal 1° luglio
2005, verso le 15.30 è rimasta vittima di un incidente della circolazione
stradale in sella alla propria motocicletta e ha riportato fratture scomposte a
livello della fibula e della tibia destra (doc. 2, 5, 7-9).
L’Istituto assicuratore (in casu: CO 1) ha riconosciuto la propria
responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A causa delle lesioni riportate RI 1 è stata degente nell'Ospedale __________
di __________ sino al 19 maggio 2010, sottoponendosi il 25 aprile 2010 ad un'operazione
di "lavaggio, riduzione e fissazione esterna con fissatore Haufmann II"
e l'11 maggio 2010 ad un intervento di "riduzione aperta ed
osteosintesi con placca 3° tubulare LCp tibia distale mediale. Filo di Kirschner
peroneo distale" (doc. 7-9).
Il 19 agosto 2011 l'assicurata si è sottoposta ad un'operazione di "asportazione
di chiodo endomidollare perone destro distale" (doc. 31).
A causa dei dolori persistenti accusati dopo l'infortunio all'arto inferiore
destro, l'assicurata si è sottoposta a numerose visite mediche specialistiche,
anche oltre Gottardo, ed a svariate indagini strumentali (radiografie, TAC,
ecc.).
L'assicurata è stata visitata il 23 marzo 2012 (doc. 41) e il 10 giugno 2013
(doc. 66) dal medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH medicina
generale e in chirurgia, esperto in medicina infortunistica.
Nel frattempo il contratto di lavoro con la ditta __________ è stato sciolto
consensualmente per il 27 ottobre 2012 ed a partire dal 5 novembre 2012
l'assicurata ha iniziato a lavorare in qualità di "assistente
gerente" a tempo ridotto per la __________ di __________ (doc. 46 e 50).
1.2. In ambito LAI, RI 1 ha
presentato il 16 febbraio 2012 una domanda di prestazioni AI per adulti per i
postumi infortunistici. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso
- in particolare, la perizia reumatologica 27 agosto 2012 del dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia e medicina interna (doc. 80) - l’UAI, con
decisione 15 ottobre 2012, ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
In esito al ricorso dell’8
novembre 2012 questo Tribunale ha omologato la transazione intervenuta tra le
parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici (decreto
di stralcio 11 gennaio 2013).
Con decisione del 5 agosto
2014, preavvisata il 3 giugno 2014, l’UAI - sulla base della perizia 13 marzo
2013 (doc. 81) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedia
e ortopedia, con complemento del 4 novembre 2013 (doc. 89) - ha negato nuovamente il diritto a prestazioni,
a fronte di un grado di invalidità del 14%. L'amministrazione ha considerato
nel 2011 un reddito da valida di fr. 49'331.- (stabilito sulla base di
quanto dichiarato dall'allora datore di lavoro) e, a fronte di una capacità di
lavoro residua del 100% con pieno rendimento in attività adeguate, un reddito da
invalida di fr. 42'686.- (determinato in base alla TA1 2010 categoria 4
mediana, operando una deduzione sociale del 20% per le limitazioni espresse in
sede medica nello svolgimento delle attività esigibili; doc. 110).
Con STCA 32.2014.124 del 6 agosto 2015 questa Corte ha riconosciuto piena forza
probatoria alle precitate perizie dei dr. med. __________ e dr. med. __________,
che si erano espressi chiaramente circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa e d’integrazione: il primo evidenziando nella perizia del 27 agosto 2012 in particolare che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività
che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua,
descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurata, al più tardi a partire dall’1.11.2010, abile al lavoro sull’arco
di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento massimo del
100%. (…)” ed il secondo concludendo nella perizia del 13 marzo 2013
(confermata nel complemento del 26 novembre 2013 che “(…) per
attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve spostarsi per lunghi
tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare pesi la paziente
potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la giornata (nei limiti
dell’esigibilità descritta al punto 1.2). (…)”.
Il TCA ha ritenuto che le
attestazioni dei medici curanti (in particolare quelle della dr.ssa med. __________
della __________ di __________, giusta le quali l'assicurata lamentava dolori persistenti
anche a riposo e presentava quindi un'incapacità lavorativa del 50% in
qualsiasi attività lavorativa dal novembre 2012) non consentivano di giungere
ad una diversa conclusione, non essendosi confrontati con le valutazioni dei
periti dell'amministrazione.
Non avendo alcun motivo
per scostarsi dalle conclusioni a cui erano giunti i periti dell'UAI, il TCA ha
concluso che almeno dall'agosto 2012 (mese in cui risaliva la perizia
reumatologica del dr. med. __________) l'assicurata andava ritenuta abile al
lavoro al 100% in un'attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti
dai periti.
In merito alla valutazione
economica, in quanto tale contestata limitatamente al reddito da valido, il TCA
ha ottenuto - a fronte di un reddito da valida di fr. 49'395.61 (quale
ipotesi più favorevole all'assicurata) e un reddito da invalida di fr. 42'706.63
(determinato - in base alla TA1 2010, attività semplici e ripetitive, livello
di qualifica 4 - in fr. 4'225.- mensili, aggiornati al 2011 e riportati su 41.7
ore, moltiplicati per 12 mensilità e ridotti del 20%, come
stabilito dal consulente in integrazione) un grado di invalidità del 14%
([49'395,61 - 42'706.63] x 100 : 49'395,61 = 13.54%
arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2).
Il TCA ha pure puntualizzato
che l’importo di fr. 51'375.55, preteso dalla ricorrente quale reddito da
valido, non poteva essere ritenuto, in quanto comprensivo degli assegni
familiari che, ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 OAI combinato con l’art. 6 cpv. 2
lett. f OAVS, non rientrano nel reddito da valido (cfr. STF 8C_527/2012 del 21
novembre 2012; cfr. STCA citata di cui al doc. 143).
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel
frattempo, in ambito LAINF, l'istituto assicuratore con scritto del 26 gennaio
2015 aveva informato l'assicurata di quanto segue: "(…) in base agli ultimi
accertamenti medici posti in essere nello scorso mese di ottobre, la situazione
post infortunistica (…) risulta totalmente invariata rispetto alla condizione
indicata nel referto del dr. __________ del 23.03.2012 rispettivamente emersa
dalla valutazione dell'Assicurazione Invalidità. Non si evidenza in particolare
nessuna alterazione morfologico-strutturale peggiorativa anche in confronto
alla TAC effettuata nel 2011. Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di
indennità giornaliera: a partire dal 1.11.2014 ritentiamo la sig.ra RI 1 abile
al lavoro in misura massima possibile: riconosceremo quindi le spese mediche
soltanto se strettamente necessarie" (doc. 128).
In data 6 ottobre 2015 l’CO 1 ha informato l'assicurata che avrebbe dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità
giornaliera) a decorrere dal 31 ottobre 2014 a seguito della stabilizzazione
dello stato di salute infortunistico, avrebbe negato il diritto a una rendita (non
risultando perdite di guadagno a seguito dell'infortunio) e avrebbe posto
l’assicurata al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI)
del 15% (doc. 137).
In
data 17 dicembre 2015 l'assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha espresso
il suo disaccordo presentando delle osservazioni a quanto anticipato dall'CO 1.
1.4. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 9 febbraio 2016, l’CO 1 ha
dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliera) a decorrere dal 31 ottobre 2014 a seguito della
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, ha negato il diritto a
una rendita non risultando perdite di guadagno a seguito dell'infortunio (a
fronte di un reddito nel 2014 da valida di fr. 51'191.10 - stabilito
sulla base di quanto dichiarato dall'allora datore di lavoro - e da invalida
di fr. 53'202.25 - determinato in base alla TA1 2012, attività semplici e
ripetitive, livello di qualifica 2, in fr. 4'646.- mensili, aggiornati al 2014
e riportati su 41.7 ore, moltiplicati per 12 mensilità e ridotti del
10% in considerazione delle limitazione dovute agli impedimenti di salute) e
ha posto l’assicurata al beneficio di un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 144).
In data 11 marzo 2016, per il tramite dell’avv. RA 1, l’assicurata ha interposto
opposizione avverso la decisione formale emanata dall’assicuratore LAINF,
contestando il mancato riconoscimento della rendita d’invalidità, così come
l’entità della menomazione all’integrità (cfr. doc. 145).
1.5. Nel frattempo in ambito LAI, RI
1 ha presentato il 3 ottobre 2016 una nuova domanda di prestazioni AI per
adulti. Con decisione del 31 maggio 2017 (doc. 153), preavvisata il 5 aprile
2017 (doc. 153), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni, in quanto dalla
"documentazione acquisita agli atti risulta che il danno alla salute,
malattia, le ha comportato un'incapacità di lavoro e di conseguenza al guadagno
per un periodo di tempo inferiore all'anno e più precisamente dal 31.05.2016 al
31.01.2017. A decorrere dal 01.02.2017 lei è stata ritenuta abile nella misura
del 100%. Visto e considerato che lei non ha presentato un periodo ininterrotto
di un anno almeno con inabilità del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non
possono essere erogate, secondo l'art. 28 LAI. Non si valuta nemmeno la possibilità
di effettuare provvedimenti di ordine professionale poiché è da ritenersi
reintegrabile nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda l'evento infortunistico
occorsole nell'aprile 2010 lo scrivente ufficio si è già espresso con decisione
del 05.08.2014, così come confermata dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni con sentenza del 06.08.2015; un'attività adeguata e rispettosa
dei limiti funzionali è concretamente esigibile a tempo pieno, attestato
ulteriormente dall'assicuratore Lainf CO 1 con decisione del 09.02.2016".
1.6. Con
decisione su opposizione del 4 settembre 2017, l’CO 1 ha confermato la propria
decisione del 9 febbraio 2016, dichiarando estinto il diritto alle prestazioni
di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere dal 31
ottobre 2014 a seguito della stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico, negando il diritto a una rendita non risultando perdite di
guadagno a seguito dell'infortunio (a fronte di un reddito nel 2014 da
valida di fr. 48'942.00 - stabilito sulla base di quanto dichiarato
dall'allora datore di lavoro - e da invalida di fr. 53'793.00 -
determinato in base alla TA1 2012, attività semplici e ripetitive, livello di
qualifica 1, aggiornato al 2014 e riportato su 41.7 ore e ridotti del 10% in considerazione delle limitazione dovute agli impedimenti di
salute) e ponendo l’assicurata al beneficio di un’indennità per
menomazione all’integrità (IMI) del 15% (doc. 156).
1.7. Con tempestivo ricorso del 5
ottobre 2017 RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento in suo favore di una rendita del 25% almeno e di un'IMI del 20%
rispettivamente, in via subordinata, il rinvio degli atti all'assicuratore Lainf
per nuovi accertamenti (doc. I, pag. 6).
Il patrocinatore della
ricorrente contesta innanzitutto la residua capacità lavorativa della sua
cliente che, a fronte delle conseguenze post-infortunistiche, è limitata anche
in attività adeguate. Rileva che già i medici della __________ hanno attestato
con rapporto del 16 agosto 2013 un'inabilità lavorativa del 50% a causa dei
costanti dolori presenti anche a riposo e, nel mese di agosto 2014, la sua
assistita ha subito un peggioramento del suo stato di salute con aumento dei
dolori (considerati oggettivi e reali da tutti i medici) e conseguente-mente
dei limiti funzionali. I dati medici cui ricorre l'assicuratore Lainf non sono
aggiornati. La sua cliente necessita un accresciuto riposo e la necessità di
intercalare delle pause. Altresì omessa è la valutazione dell'impatto delle
affezioni post-traumatiche di cui soffre la sua assistita sulla resa (e non
solo sul tempo di lavoro) laddove la lesa risulta disturbata dal dolore
(carente concentrazione e attenzione, ridotta caricabilità) e comunque
rallentata anche nelle attività esigibili. La sua cliente necessita di variare
regolarmente posizione e di intercalare pause. Il rappresentante
dell'insorgente contesta quindi le valutazioni mediche considerate
dall'assicuratore Lainf che non considerano tutti gli aspetti rilevanti ed
appaiono a tratti superficiali. Rileva che l'affermazione di cui alla decisione
impugnata secondo cui la sua cliente dovrebbe poter svolgere un'attività "che
non preveda quindi lunghi periodi in piedi o seduti" non permette di
quantificare la limitazione, né di qualificare l'attività ritenuta esigibile.
Il rappresentante
dell'insorgente contesta pure il reddito da valida di fr. 48'942.00 (ovvero
fr. 47'619.35 nel 2010 adeguato all'aumento ordinario indicato dall'allora
datore di lavoro). Egli ritiene che il salario da valida deve essere
fissato a fr. 50'264.- (ovvero fr. 49'395.- come stabilito dall'UAI e
confermato dal TCA nel 2011, aggiornato al 2014).
Il legale dell'assicurata
contesta anche il reddito da invalida di fr. 53'793.00 (determinato in
base alla TA1 2012, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1,
aggiornato al 2014 e riportato su 41.7 ore e ridotti del 10% in
considerazione delle limitazione dovute). Egli ritiene che, qualora non si
volesse considerare la sua cliente parzialmente inabile anche in attività
leggere, va considerata una deduzione sociale del 20% (ovvero 10% per attività
leggere a cui va sommato 10% per residui impedimenti funzionali), come fatto
dall'UAI (sulla base delle indicazioni della consulente di integrazione) e
confermato dal TCA. Egli ritiene la decisione impugnata carente di motivazione,
dato che l'assicuratore Lainf non ha precisato chi ha stabilito la deduzione
sociale complessiva del 10% e neppure per quali motivi la stessa non è stata
ammessa come in ambito AI e come richiesto in maniera motivata dalla sua
cliente.
Dato che il
concetto di invalidità è il medesimo sia in ambito LAINF sia in ambito LAI,
considerato che l'assicurata non presenta affezioni extrainfortunistiche e
ritenuto che deve essere ammessa una deduzione sociale del 20% almeno come pure
considerato dall'AI (10% per attività leggere, 5% per necessità di cambiamento
dell'attività, 10% per le importanti limitazioni mediche che incidono anche in
attività leggere e 5% per altri fattori), secondo il legale dell'assicurata il
reddito da invalida è al massimo pari a fr. 43'034.- (fr. 53'793.- x 80 %) e,
quindi, la sua cliente presenta un grado di invalidità del 14%, proprio come
accertato dall'UAI e confermato dal TCA.
Da ultimo il
patrocinatrice della ricorrente chiede il riconoscimento di un'IMI del 25%,
visto che la valutazione complessiva della menomazione deve prendere in
considerazione, oltre all'artrosi in atto ed i suoi sviluppi futuri (tavola
5.2), anche le limitazioni funzionali dell'arto leso in applicazione della
tavola 2. della SUVA.
1.8. Nella risposta
del 14 novembre 2017, l’CO 1 ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. V).
1.9. In data 29 novembre 2017 il
patrocinatore della ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni
punti, nelle proprie tesi e domande (in particolare, puntualizzando, per un
verso, che il mancato ricorso in ambito AI non significa che l'assicurata abbia
accettato la definizione della sua attività lavorativa operata dall'AI,
rispettivamente che non possa più contestarla in ambito LAINF e, per altro
verso, che alla riduzione sociale del 10% per attività leggera ammessa
dall'Istituto assicuratore va aggiunta una riduzione ulteriore per limiti
funzionali, problemi di salute esistenti oltre ad altri fattori del 5% per
cambiamento di attività e 5% per altri fattori), con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. IX).
1.10. Nelle osservazioni
del 15 dicembre 2017, l’CO 1 ha postulato nuovamente la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. XIII).
Il doc. XIII è stato inviato al patrocinatore della ricorrente per conoscenza
(doc. XIV).
in ordine
2.1. Il
patrocinatore dell'assicurata ritiene la decisione impugnata
carente di motivazione, dato che l'assicuratore Lainf non ha precisato chi ha
stabilito la deduzione sociale complessiva del 10% e neppure per quali motivi
la stessa non è stata ammessa come in ambito AI e come richiesto in maniera
motivata dalla sua cliente. In altri termini il patrocinatore dell'insorgente
lamenta sostanzialmente una violazione del diritto di essere sentito sostenendo
che l'Istituto assicuratore non avrebbe motivato la decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.
Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2),
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V
130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Infine, ai sensi della
giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non
sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Secondo il TCA, la decisione
impugnata non è solo sufficientemente motivata ma è pure chiaramente
comprensibile. In effetti, nella stessa, l'Istituto assicuratore ha chiaramente
indicato i motivi per cui ha applicato una deduzione sociale del 10% e non una
maggiore riduzione così come sollecitato dal patrocinatore dell'assicurata
(cfr. in particolare i punti 19 e 20 della decisione avversata di cui al doc.
A1). Non consente di giungere a diversa conclusione il fatto che l'CO 1 non ha
precisato chi ha stabilito la deduzione sociale complessiva del 10%; ciò che è
peraltro ininfluente ai fini del presente giudizio. Nella risposta di causa del
14 novembre 2017 (doc. V) e nelle ulteriori osservazioni del 15 dicembre 2017
(doc. XIII) l'Istituto resistente ha chiaramente spiegato i motivi per cui non
ha ammesso la stessa deduzione sociale riconosciuta in ambito AI. Del resto
l’assicurata ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento
contestato con il ricorso ed i motivi per cui l'CO 1 non ha ammesso la stessa
deduzione sociale riconosciuta in ambito AI nelle osservazioni del 29 dicembre
2017 (doc. IX). Ne consegue che la censura sollevata va disattesa.
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l'CO 1 era legittimata, oppure no, a
negare una rendita di invalidità in relazione all’infortunio del 25 aprile 2010.
È parimenti oggetto della lite il riconoscimento da parte dell'Istituto
assicuratore di un’IMI del 15%.
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° novembre 2014?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano
a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si
può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 41ss.).
Se, al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa,
viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale:
l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni
sanitarie.
D'altro canto, nella
misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione
all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. Nel caso di specie, l'CO 1 ha
sospeso le prestazioni di corta durata dell'assicurato dal 1° novembre 2014,
ritenuto come "in base agli ultimi accertamenti posti in essere nello
scorso mese di ottobre, la situazione post infortunistica (…) risulta
totalmente invariata rispetto alla condizione indicata nel referto del dr. __________
del 23.03.2012 rispettivamente emersa dalla valutazione dell'Assicurazione
invalidità. Non si evidenzia in particolare nessuna alterazione
morfologico-strutturale anche in confronto della TAC effettuata nel 2011. (…) a
partire dal 1° novembre 2014 riteniamo la sig.a RI 1 abile al lavoro in misura
massima possibile: riconosceremo quindi le spese mediche strettamente
necessarie" (doc. 128).
Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dall'CO 1. In effetti
dalla documenta-zione medica agli atti emerge che l'assicurata si è sottoposta
il 7 maggio 2014 ad una TAC tibio-tarsica destra nativa e che l'esame è
risultato "sostanzialmente invariato rispetto ad analoga indagine TAC
del settembre 2011" (doc. 115). Il 20 giugno 2014 il dr. med. __________
del servizio di chirurgia dell'__________ di __________ e medico specialista
curante dell'assicurata, ha informato l'allora rappresentante dell'insorgente
che aveva visto la paziente che aveva effettuato recentemente una TAC
dell'articolazione tibio-tarsica alla caviglia destra e che "la situazione
è praticamente invariata rispetto all'ultimo controllo eseguito un anno fa.
Tenuto conto della clinica e del risultato radiologico, la situazione è
invariata con una limitazione temporale dovuta all'apparizione di dolori dopo
sforzo minimo della caviglia" (doc. 119). L'8 ottobre 2014 il dr. med.
__________ ha osservato quanto segue: "(…) presenta un'evoluzione
invariata rispetto all'ultimo controllo. (…). Una TAC dell'articolazione
tibio-tarsica non ha mostrato peggioramento rispetto al controllo precedente
del 2011. (…). Non ci troviamo, fortunatamente, confrontati con un'artrosi
precoce (…). Il trattamento con fisioterapia funzionale non ha più senso dopo
tutto questo tempo. Non credo neppure che un intervento chirurgico abbia senso,
sia di revisione della cicatrice, sia di correzione ossea, per il momento.
Resta la possibilità di nuove infiltrazioni di Cortisone per liberare le
aderenze, possibile causa di dolore" (doc. 119). Il 3 novembre 2014 il
medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH medicina generale e in
chirurgia, esperto in medicina infortunistica - che, come riportato in
narrativa aveva già visitato più volte l'assicurata - ha confermato che in base
alla recente documentazione dell'__________: "(…) situazione invariata
anche rispetto TAC 2011. Indi nessuna alterazione morfologico strutturale
peggiorativa, rispetto alla visita di chiusura 23.3.2012 da parte mia o alla
valutazione dell'AI" (doc. 120).
Ora, alla luce degli elementi convergenti che emergono dalla documentazione
medica appena riassunta, questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto
assicuratore secondo cui, in data 1°novembre 2014, lo stato di salute
infortunistico dell'assicurata - a ben quasi 4 anni e mezzo dalle operazioni
del 25 aprile e dell'11 maggio 2010 rispettivamente oltre 3 anni
dall'intervento del 19 agosto 2011 - era stabilizzato ai sensi dell’art. 19
cpv. 1 LAINF e della relativa giurisprudenza.
Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l'assicurata
continuasse a sottoporsi a visite di controllo rispettivamente a sedute di
infiltrazioni di cortisone, anche dopo tale data.
Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,
l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni
di corta durata e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.4. Diritto
a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U
192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02
del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze
economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nel caso di specie, per
chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto
assicuratore ha fatto capo alle valutazioni formulate in ambito AI dai dr. med.
__________ (doc. 80) e dr. med. __________ (doc. 89). Questi specialisti si
erano espressi chiaramente circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione: il primo evidenziando nella perizia del 27 agosto 2012 in particolare che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività
che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua,
descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurata, al più tardi a partire dall’1.11.2010, abile al lavoro sull’arco
di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento massimo del
100%. (…)” ed il secondo concludendo nella perizia del 13 marzo 2013
(confermata nel complemento del 26 novembre 2013 che “(…) per
attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve spostarsi per lunghi
tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare pesi la paziente
potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la giornata (nei limiti
dell’esigibilità descritta al punto 1.2). (…)”.
Sulla base di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che
l'assicurata andava considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento
completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti
dal danno alla salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 9
febbraio 2016 (doc. 144), confermata con decisione su opposizione del 4
settembre 2017 (doc. 156), dopo aver dichiarato estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere
dal 31 ottobre 2014 a seguito della stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico, ha negato il diritto a una rendita non risultando perdite di
guadagno a seguito dell'infortunio (cfr. consid. 1.6).
2.4.4
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U
259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.4.5
Nella concreta evenienza,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene, analogamente a quanto già fatto in ambito LAI nella STCA del
32.2014.124
del 6 agosto 2015, che i pareri espressi dai dr. med. __________ e __________,
specialisti nelle materie che qui ci occupano e che vantano un’ampia esperienza
in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliati,
approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati e, ai quali, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid.
2.4
) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato
a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti
istruttori.
Questa Corte ribadisce in questa sede che le attestazioni dei medici curanti
(in particolare quelle della dr.ssa med. c. Hielmér della __________ di __________,
giusta le quali l'assicurata lamentava dolori persistenti anche a riposo e
presentava quindi un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività
lavorativa dal novembre 2012) non consentono di giungere ad una diversa conclusione,
in questo essi non si sono confrontati con le valutazioni dei periti
dell'amministrazione. Non avendo alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni
a cui erano giunti i periti dell'UAI, il TCA conclude anche in questa occasione
che almeno dall'agosto 2012 (mese in cui risaliva la perizia reumatologica del
dr. med. __________) l'assicurata va ritenuta abile al lavoro al 100% in
un'attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dai periti.
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dagli
specialisti dell'amministrazione non è stata smentita da certificati
medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale (ritenuto in particolare che
il certificato medico del 16 agosto 2013 della dr.ssa med. __________ della __________
di __________ era già noto e non era/è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi -
circa la fedefacenza dei referti precitati).
D'altra parte, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono
quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni
agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dai
medici fiduciari risulta plausibile anche alla luce dei precedenti
giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che
accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.
In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un
treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado
di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare
in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la
deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.
In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore
sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la
lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.
metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura
parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un
lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti
frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno
sconnesso.
In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto
accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di
professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale
alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato
investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare
metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura
peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di
limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile
con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al
ginocchio sinistro.
In una sentenza 35.2016.80
del 18 gennaio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il
danno alla salute infortunistico, l'assicurata (di professione ausiliaria di
cure che è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio
destro e successivamente è caduta dalle scale di casa a seguito al cedimento
del medesimo ginocchio) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio destro.
Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25
gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi
residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella
sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al
piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di
Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella
regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha
ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi
interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04
del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le
sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003
consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura
comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva
reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica,
così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza
far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro
dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di "aiuto
venditrice").
Del
resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,
Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio
della riduzione del danno.
Ai
fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non
può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -
ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.
322.
consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
114).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
pag. 221 con riferimenti), che
RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che
consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.
, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee.
2.5
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella
causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.
, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti i dati del 2014 (data di stabilizzazione
dello stato di salute: 1° novembre 2014: cfr. consid. 2.3).
2.6
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,
senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2014, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 51'191.10 (cfr. decisione del 9
febbraio 2016) rettificato in di fr. 48'942.00 (cfr. decisione su opposizione
del 4 settembre 2017) sulla base di quanto dichiarato dall'allora datore di
lavoro.
Dal canto suo il rappresentante dell'insorgente contesta il reddito da
valida di fr. 48'942.00 (ovvero fr. 47'619.35 nel 2010 adeguato all'aumento
ordinario indicato dall'allora datore di lavoro) e ritiene che il salario da
valida deve essere fissato a fr. 50'264.- (ovvero fr. 49'395.- come
stabilito dall'UAI e confermato dal TCA nel 2011, aggiornato al 2014).
Il TCA ricorda che il reddito da valida stabilito dall'UAI e confermato dal TCA
nel 2011 nella STCA 32.2014.124 del 6 agosto 2015 costituiva l'ipotesi più
favorevole all'assicurata.
Può tuttavia rimanere
indecisa la questione di sapere se, nel caso specifico, sia corretto il reddito
fissato dall'istituto assicuratore o quello fatto valere dal legale del
ricorrente. Infatti, quand'anche si
prendesse, per pura ipotesi di lavoro, il dato di fr. 50'264.-
indicato dal patrocinatore
dell'insorgente, quest'ultima non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà
meglio al considerando 2.9.
2.7
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre
2006.
nella causa P., I 222/04).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore
al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in
DTF 141 V 1 consid. 5.
2.7.1
L'CO 1 ha
quantificato il guadagno senza infortunio sulla base delle statistiche in fr.
53'793.00 stabiliti sulla base della TA1 2012, attività semplici e ripetitive,
livello di qualifica 1, totale, donne, aggiornato al 2014 e riportato su 41.7
ore ed ha poi applicato una riduzione del 10% in considerazione
delle limitazioni dovute agli impedimenti di salute, segnatamente per attività
leggere.
Dal canto suo il rappresentante dell'insorgente ritiene che il reddito da
invalida sia al massimo pari a fr. 43'034.- (ovvero fr.
53'793.- decurtati di una deduzione sociale del 20%.
Il TCA osserva che, utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che
adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344
: 40 X 41.7).
Nel
2014.
(cfr., a
proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF
142.
V 178, in particolare consid. 2.5.7), sulla base della tabella edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;
salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del
4.
aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo
di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014.
(cfr. per questo aspetto, STFA
I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.137 del 28 febbraio 2018, consid. 2.6).
Stante quanto precede, il reddito "da invalida" della ricorrente, nel 2014,
ammonta a fr. 53'793.-.
2.8
Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato
il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.8.1
Nella concreta evenienza,
l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,
una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico
da invalida, in considerazione delle limitazioni dovute agli
impedimenti di salute, segnatamente per attività leggere.
Secondo il patrocinatore dell'assicurata alla riduzione sociale del 10%
per attività leggera ammessa dall'Istituto assicuratore va aggiunta una
riduzione ulteriore per limiti funzionali, problemi di salute esistenti oltre
ad altri fattori del 5% per cambiamento di attività e 5% per altri fattori, per
un totale di 20% (cfr. scritto del 29 novembre 2017 di cui al doc. IX), così
come operato in ambito AI, sulla base di quanto indicato dal CIP, e confermato
dal TCA (cfr. doc. I).
2.8.2
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.
4.
: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de
procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Val qui la pena di ribadire che
la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente
"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito
del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova
inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il
pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al
danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr.
STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in:
Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.
100.
e segg.).
Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte
negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori
ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden
und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4
(einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter
63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle
TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar
2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF
8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano
pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011
del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la
STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione
particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U
15.
p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile
2009.
consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del
15.
settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari
il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari
(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Globalmente, e tenuto conto di
tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare
prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa
Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore
non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia
tenuto debitamente conto degli effetti legati alla menomazione
infortunistica.
Il reddito "da invalida"
di fr. 53'793.- (cfr.
consid. 2.7.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%,
ammonta dunque a fr. 48'413.70.
2.8.3
Nulla muta a questo riguardo
il fatto che, in ambito LAI, sia stata riconosciuta una deduzione sociale del
20%, confermata da questa Corte nella STCA 32.2014.124 del 6 agosto 2015,
tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni
sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) e del fatto che in quel caso la
valutazione economica era contestata limitatamente al reddito da valido.
Vale qui comunque la pena di ricordare che la nozione di invalidità in ambito
AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF
127.
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,
dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore
sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V
135; 126 V 292, 119 V 471).
In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In
una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è
in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale
federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro
assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];
cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,
pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta
Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad
opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio
AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità,
e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non
esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28
agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente il
Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;
STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile
2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA
32.2017.60
del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).
2.9
Il grado di invalidità della
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'413.70 annui al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute
infortunistico, e cioè fr. 50'264.- annui (quale ipotesi maggiormente favorevole:
cfr. consid. 2.6) - è del 3,68% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
È dunque a ragione che l'CO
1.
non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni caso,
il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1
che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.
2.10
Diritto
a un'indennità per menomazione all’integrità?
2.10.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno
(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.10.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.10.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.10.5
Nel caso di specie, dopo aver
sentito il parere del 10 giugno 2013 del dr. med. __________, specialista FMH
in medicina generale e chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, che ha
visitato personalmente l'assicurata in data 22 maggio 2013, giusta il quale
"unicamente per i soli postumi
infortunistici e secondo pubblicazione medica SUVA, tabella 5.2 per stato
comparabile con esiti di artrodesi a livello dell'articolazione tibio-tarsica
destra. Valutazione 15%" (doc.
66) e la valutazione del 4 novembre 2013 del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedia e ortopedia, che ha visitato personalmente
l'assicurata in ambito AI, giusta il quale "Per quanto riguarda la IMI
si tratta di una frattura pluriframmentaria del talo destro con sviluppo di una
modica artrosi tibio-tarsica ciò che darebbe diritto ad una IMI del 10% secondo
la tabella 5.2 della SUVA. Tenuto tuttavia in considerazione che vi è la
probabilità che questa artrosi in futuro si sviluppi ulteriormente calcolerei
una IMI definitiva del 15%. Non è escluso che nel corso dei prossimi anni si
venga confrontati con un peggioramento di questa artrosi che potrebbe
eventualmente portare anche alla necessità di un intervento di artrodesi
tibio-tarsica qualora ulteriori trattamenti conservativi non potessero dare più
un risultato soddisfacente" (doc.
89), l’CO 1 ha riconosciuto all'assicurata, con la decisione del 9 febbraio
2016, confermata con la decisione su opposizione del 4 settembre 2017 (doc. 156),
un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 15%.
Il legale dell'assicurata contesta l'IMI del 15% stabilita dall'CO 1 sulla base
delle seguenti considerazioni: "Contestata è pure la definizione del
grado di IMI che deve considerare anche i prevedibili ed accertati
peggioramenti futuri. La valutazione complessiva della menomazione deve inoltre
prendere in considerazione, oltre all'artrosi in atto ed i suoi sviluppi futuri
(tavola 5.2), anche le limitazioni funzionali dell'arto leso in applicazione
della tavola 2. della SUVA" (cfr. doc. 145 e doc. I). Il patrocinatore
ha quindi chiesto il riconoscimento di un'IMI in favore della sua assistita, in
sede di opposizione, del 25% (cfr. doc. 145) ed, in sede di gravame, del 20% (cfr.
doc. I).
Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, confrontato
con una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo
Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulle
valutazioni del 10 giugno 2013 del dr. med. __________ e del 4 novembre 2013
del dr. med. __________, medici fiduciari che hanno personalmente visitato
l'assicurata (in ambito LAINF e in ambito LAI) e che vantano un’ampia
esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurata è stata in
grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi
dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.
D'altra parte la valutazione degli specialisti interpellati dall'CO 1
non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede
ricorsuale ed il parere della rappresentante legale dell'assicurato ha il
valore di una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa
dal TCA.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI complessiva del 15%
per il danno permanente all'arto inferiore destro.
2.11
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione avversata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti