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Decisione

35.2017.111

Incidente circolazione stradale in moto. No violazione del diritto di essere sentito. Stabilizzazione dello stato di salute. No rendita. IMI del 15%. DSO confermata.

20 giugno 2018Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze

economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo alle valutazioni formulate in ambito AI dai dr. med.

__________ (doc. 80) e dr. med. __________ (doc. 89). Questi specialisti si

erano espressi chiaramente circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e

d’integrazione: il primo evidenziando nella perizia del 27 agosto 2012 in particolare che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività

che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua,

descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurata, al più tardi a partire dall’1.11.2010, abile al lavoro sull’arco

di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento massimo del

100%. (…)” ed il secondo concludendo nella perizia del 13 marzo 2013

(confermata nel complemento del 26 novembre 2013 che “(…) per

attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve spostarsi per lunghi

tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare pesi la paziente

potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la giornata (nei limiti

dell’esigibilità descritta al punto 1.2). (…)”.

Sulla base di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che

l'assicurata andava considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento

completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti

dal danno alla salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 9

febbraio 2016 (doc. 144), confermata con decisione su opposizione del 4

settembre 2017 (doc. 156), dopo aver dichiarato estinto il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere

dal 31 ottobre 2014 a seguito della stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico, ha negato il diritto a una rendita non risultando perdite di

guadagno a seguito dell'infortunio (cfr. consid. 1.6).

2.4.4

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.4.5

Nella concreta evenienza,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene, analogamente a quanto già fatto in ambito LAI nella STCA del

32.2014.124

del 6 agosto 2015, che i pareri espressi dai dr. med. __________ e __________,

specialisti nelle materie che qui ci occupano e che vantano un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliati,

approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati e, ai quali, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid.

2.4

) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato

a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori.

Questa Corte ribadisce in questa sede che le attestazioni dei medici curanti

(in particolare quelle della dr.ssa med. c. Hielmér della __________ di __________,

giusta le quali l'assicurata lamentava dolori persistenti anche a riposo e

presentava quindi un'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività

lavorativa dal novembre 2012) non consentono di giungere ad una diversa conclusione,

in questo essi non si sono confrontati con le valutazioni dei periti

dell'amministrazione. Non avendo alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni

a cui erano giunti i periti dell'UAI, il TCA conclude anche in questa occasione

che almeno dall'agosto 2012 (mese in cui risaliva la perizia reumatologica del

dr. med. __________) l'assicurata va ritenuta abile al lavoro al 100% in

un'attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dai periti.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dagli

specialisti dell'amministrazione non è stata smentita da certificati

medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale (ritenuto in particolare che

il certificato medico del 16 agosto 2013 della dr.ssa med. __________ della __________

di __________ era già noto e non era/è atto a sollevare dubbi - nemmeno lievi -

circa la fedefacenza dei referti precitati).

D'altra parte, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono

quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni

agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dai

medici fiduciari risulta plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un

treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado

di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare

in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la

deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore

sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la

lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III.

metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura

parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un

lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti

frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno

sconnesso.

In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto

accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale

alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato

investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare

metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura

peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di

limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al

ginocchio sinistro.

In una sentenza 35.2016.80

del 18 gennaio 2017 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il

danno alla salute infortunistico, l'assicurata (di professione ausiliaria di

cure che è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio

destro e successivamente è caduta dalle scale di casa a seguito al cedimento

del medesimo ginocchio) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio destro.

Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25

gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi

residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella

sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al

piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di

Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella

regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha

ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi

interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04

del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le

sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003

consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura

comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva

reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica,

così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di "aiuto

venditrice").

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente,

Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio

della riduzione del danno.

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non

può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -

ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p.

322.

consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.

114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico.

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

2.5

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2014 (data di stabilizzazione

dello stato di salute: 1° novembre 2014: cfr. consid. 2.3).

2.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2014, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 51'191.10 (cfr. decisione del 9

febbraio 2016) rettificato in di fr. 48'942.00 (cfr. decisione su opposizione

del 4 settembre 2017) sulla base di quanto dichiarato dall'allora datore di

lavoro.

Dal canto suo il rappresentante dell'insorgente contesta il reddito da

valida di fr. 48'942.00 (ovvero fr. 47'619.35 nel 2010 adeguato all'aumento

ordinario indicato dall'allora datore di lavoro) e ritiene che il salario da

valida deve essere fissato a fr. 50'264.- (ovvero fr. 49'395.- come

stabilito dall'UAI e confermato dal TCA nel 2011, aggiornato al 2014).

Il TCA ricorda che il reddito da valida stabilito dall'UAI e confermato dal TCA

nel 2011 nella STCA 32.2014.124 del 6 agosto 2015 costituiva l'ipotesi più

favorevole all'assicurata.

Può tuttavia rimanere

indecisa la questione di sapere se, nel caso specifico, sia corretto il reddito

fissato dall'istituto assicuratore o quello fatto valere dal legale del

ricorrente. Infatti, quand'anche si

prendesse, per pura ipotesi di lavoro, il dato di fr. 50'264.-

indicato dal patrocinatore

dell'insorgente, quest'ultima non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà

meglio al considerando 2.9.

2.7

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

2.7.1

L'CO 1 ha

quantificato il guadagno senza infortunio sulla base delle statistiche in fr.

53'793.00 stabiliti sulla base della TA1 2012, attività semplici e ripetitive,

livello di qualifica 1, totale, donne, aggiornato al 2014 e riportato su 41.7

ore ed ha poi applicato una riduzione del 10% in considerazione

delle limitazioni dovute agli impedimenti di salute, segnatamente per attività

leggere.

Dal canto suo il rappresentante dell'insorgente ritiene che il reddito da

invalida sia al massimo pari a fr. 43'034.- (ovvero fr.

53'793.- decurtati di una deduzione sociale del 20%.

Il TCA osserva che, utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che

adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344

: 40 X 41.7).

Nel

2014.

(cfr., a

proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7), sulla base della tabella edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014;

salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del

4.

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo

di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2014.

(cfr. per questo aspetto, STFA

I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.137 del 28 febbraio 2018, consid. 2.6).

Stante quanto precede, il reddito "da invalida" della ricorrente, nel 2014,

ammonta a fr. 53'793.-.

2.8

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.8.1

Nella concreta evenienza,

l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza,

una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico

da invalida, in considerazione delle limitazioni dovute agli

impedimenti di salute, segnatamente per attività leggere.

Secondo il patrocinatore dell'assicurata alla riduzione sociale del 10%

per attività leggera ammessa dall'Istituto assicuratore va aggiunta una

riduzione ulteriore per limiti funzionali, problemi di salute esistenti oltre

ad altri fattori del 5% per cambiamento di attività e 5% per altri fattori, per

un totale di 20% (cfr. scritto del 29 novembre 2017 di cui al doc. IX), così

come operato in ambito AI, sulla base di quanto indicato dal CIP, e confermato

dal TCA (cfr. doc. I).

2.8.2

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che con la STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid.

4.

: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Val qui la pena di ribadire che

la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente

"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito

del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova

inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il

pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al

danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr.

STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in:

Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n.

100.

e segg.).

Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte

negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori

ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden

und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4

(einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter

63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle

TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar

2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF

8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano

pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011

del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la

STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U

15.

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile

2009.

consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Globalmente, e tenuto conto di

tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare

prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa

Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore

non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia

tenuto debitamente conto degli effetti legati alla menomazione

infortunistica.

Il reddito "da invalida"

di fr. 53'793.- (cfr.

consid. 2.7.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%,

ammonta dunque a fr. 48'413.70.

2.8.3

Nulla muta a questo riguardo

il fatto che, in ambito LAI, sia stata riconosciuta una deduzione sociale del

20%, confermata da questa Corte nella STCA 32.2014.124 del 6 agosto 2015,

tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) e del fatto che in quel caso la

valutazione economica era contestata limitatamente al reddito da valido.

Vale qui comunque la pena di ricordare che la nozione di invalidità in ambito

AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF

127.

V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi

ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei

diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore

sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V

135; 126 V 292, 119 V 471).

In

tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss

(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123).

In

una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è

in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale

federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta

Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad

opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio

AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità,

e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non

esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente il

Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6;

STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile

2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA

32.2017.60

del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

2.9

Il grado di invalidità della

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'413.70 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr. 50'264.- annui (quale ipotesi maggiormente favorevole:

cfr. consid. 2.6) - è del 3,68% arrotondato al 4% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

È dunque a ragione che l'CO

1.

non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo, in ogni caso,

il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1

che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

2.10

Diritto

a un'indennità per menomazione all’integrità?

2.10.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.10.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno

(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono

esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.10.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.10.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.10.5

Nel caso di specie, dopo aver

sentito il parere del 10 giugno 2013 del dr. med. __________, specialista FMH

in medicina generale e chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, che ha

visitato personalmente l'assicurata in data 22 maggio 2013, giusta il quale

"unicamente per i soli postumi

infortunistici e secondo pubblicazione medica SUVA, tabella 5.2 per stato

comparabile con esiti di artrodesi a livello dell'articolazione tibio-tarsica

destra. Valutazione 15%" (doc.

66) e la valutazione del 4 novembre 2013 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedia e ortopedia, che ha visitato personalmente

l'assicurata in ambito AI, giusta il quale "Per quanto riguarda la IMI

si tratta di una frattura pluriframmentaria del talo destro con sviluppo di una

modica artrosi tibio-tarsica ciò che darebbe diritto ad una IMI del 10% secondo

la tabella 5.2 della SUVA. Tenuto tuttavia in considerazione che vi è la

probabilità che questa artrosi in futuro si sviluppi ulteriormente calcolerei

una IMI definitiva del 15%. Non è escluso che nel corso dei prossimi anni si

venga confrontati con un peggioramento di questa artrosi che potrebbe

eventualmente portare anche alla necessità di un intervento di artrodesi

tibio-tarsica qualora ulteriori trattamenti conservativi non potessero dare più

un risultato soddisfacente" (doc.

89), l’CO 1 ha riconosciuto all'assicurata, con la decisione del 9 febbraio

2016, confermata con la decisione su opposizione del 4 settembre 2017 (doc. 156),

un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 15%.

Il legale dell'assicurata contesta l'IMI del 15% stabilita dall'CO 1 sulla base

delle seguenti considerazioni: "Contestata è pure la definizione del

grado di IMI che deve considerare anche i prevedibili ed accertati

peggioramenti futuri. La valutazione complessiva della menomazione deve inoltre

prendere in considerazione, oltre all'artrosi in atto ed i suoi sviluppi futuri

(tavola 5.2), anche le limitazioni funzionali dell'arto leso in applicazione

della tavola 2. della SUVA" (cfr. doc. 145 e doc. I). Il patrocinatore

ha quindi chiesto il riconoscimento di un'IMI in favore della sua assistita, in

sede di opposizione, del 25% (cfr. doc. 145) ed, in sede di gravame, del 20% (cfr.

doc. I).

Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, confrontato

con una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo

Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulle

valutazioni del 10 giugno 2013 del dr. med. __________ e del 4 novembre 2013

del dr. med. __________, medici fiduciari che hanno personalmente visitato

l'assicurata (in ambito LAINF e in ambito LAI) e che vantano un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurata è stata in

grado di evidenziare motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi

dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente.

D'altra parte la valutazione degli specialisti interpellati dall'CO 1

non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede

ricorsuale ed il parere della rappresentante legale dell'assicurato ha il

valore di una semplice dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa

dal TCA.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI complessiva del 15%

per il danno permanente all'arto inferiore destro.

2.11

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti