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Decisione

35.2017.113

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 settembre 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i sanitari hanno dichiarato che la sintomatologia denunciata dall’insorgente è da

imputare a una polineuropatia assonale combinata con una radicolopatia L5 a

sinistra e con la già nota lesione del nervo peroneo sinistro (cfr. doc. 612,

p. 7).

Al riguardo, a margine del

consulto del 21 agosto 2017, il neurologo dott. __________ ha sì sostenuto che

le diagnosi di polineuropatia e di radicolopatia L5 poste all’__________

avrebbero dovuto essere confermate mediante ulteriori accertamenti

elettrofisiologici in quanto l’insicurezza alla marcia avrebbe potuto anche

dipendere più semplicemente dallo stato del ginocchio sinistro (cfr. doc. K), tuttavia,

nel prosieguo, tanto il dott. __________ quanto il Prof. dott. __________ hanno

escluso, invero soprattutto con riferimento all’aggravamento sopraggiunto a

partire dal mese di luglio 2017, che il ginocchio sinistro potesse essere

interessato da uno scollamento/mobilizzazione della protesi totale oppure da un

infetto low-grade (cfr. doc. T e doc. S).

In queste condizioni, il

TCA ritiene superfluo procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente alla

richiesta valutazione medico specialistica (cfr. doc. I, p. 19).

Innanzitutto, questo

Tribunale può condividere il parere enunciato dai dottori __________ e __________,

secondo il quale la degenza (lo si ricorda con finalità diagnostiche) a __________

non può essere stata determinata dalla lesione del nervo peroneo sinistro,

in quanto si tratta di una patologia ben conosciuta, presente sin dal 2007 (in

questo senso, si veda il doc. 620).

D’altro canto, sempre

secondo questa Corte, i fiduciari dell’CO 1 possono essere seguiti anche nella

misura in cui hanno negato che la diagnosticata polineuropatia assonale costituisca

una conseguenza naturale degli eventi traumatici del 1985 e 2004 (cfr. doc. 620

e 644). Il loro parere non risulta in effetti contraddetto da nessuno degli

specialisti che si sono pronunciati nel caso di specie. Anche l’affermazione

ricorsuale secondo la quale la polineuropatia sarebbe riconducibile al fatto

che l’assicurata ha assunto per lungo tempo massicce dosi di medicamenti in

ragione delle sequele infortunistiche (cfr. doc. I, p. 14 s.), non è altro che

una dichiarazione di parte non suffragata da documentazione specialistica. Inoltre,

se è vero che il neurologo dott. __________ si è pronunciato unicamente a

proposito dell’incidenza dei principi attivi petidina e ossicodone (cfr. doc.

644), e ciò verosimilmente poiché sono quelli citati nel rapporto di uscita

dell’__________ (cfr. doc. 612, p. 3), è altrettanto vero che, da un esame del

compendio dei medicamenti, è risultato che nessuno dei farmaci elencati nello

scritto richiamato dalla stessa ricorrente (doc. J) contiene uno dei principi

attivi potenzialmente in grado di provocare una polineuropatia in base al

contributo allegato all’atto di opposizione (cfr. allegato al doc. 633).

Diverso è invece il

discorso per la radicolopatia L5 a sinistra.

Al riguardo, il TCA non ritiene

di poter senz’altro fondare il proprio giudizio sulla valutazione espressa dai

dottori __________ e __________ (cfr. doc. 620 e allegato al doc. XVI).

In proposito, va segnalato

che questo Tribunale ha già avuto modo in passato di pronunciarsi sulla

questione di sapere se e a quali condizioni disturbi al rachide possono

costituire una conseguenza indiretta di un infortunio, nel senso che

essi sono il risultato di una deambulazione viziata provocata da danni

interessanti le estremità inferiori, facendo capo a perizie specialistiche.

Ad esempio, nella causa

sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i

dottori __________ e __________, a quell’epoca Primari presso la Clinica di

chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, avevano spiegato

che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico

del rachide:

" Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und

geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein

Considerandi

körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der

Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich

bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken

führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren

Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz

von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer

Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten

ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch

werden. Bei Herr T. ist die

Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und

bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der

Wirbelsäule feststellbar."

(perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________

di __________, p. 8s.)

Tali

principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA

35.2011.22

del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007

consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14

giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e

35.2001.79

del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con

sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD

II-2004 n. 62).

Più di recente,

confrontato con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della

valutazione espressa a suo tempo dai dottori __________ e __________, il TCA ha

disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Chiamato segnatamente a

precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto

giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono

pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung

gut nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.

2.2.4

; si veda pure la STCA 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.,

confermata dal TF con sentenza 8C_66/2015 del 3 novembre 2015).

Ora, posti i principi che

regolano la materia, alla luce della documentazione medica agli atti, questa

Corte non è in grado di concludere con la necessaria tranquillità che, nel

caso concreto, la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra non sia conseguenza

indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori.

Si sono infatti pronunciati

proprio in questo senso la dott.ssa __________ (cfr., ad esempio, l’allegato al

doc. 633), il dott. __________ nell’ambito di una perizia giudiziaria (cfr.

doc. Q) e il PD dott. __________ (cfr. doc. AA), i cui rapporti risultano atti

a generare dei dubbi, perlomeno lievi (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4), circa

la fondatezza delle conclusioni a cui sono giunti i medici interpellati

dall’assicuratore resistente.

Sulla scorta di quanto

precede, si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata, almeno nella misura in cui l’CO 1 vi ha negato l’assunzione dei

costi legati alla nota degenza presso l’__________, e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale volto a

chiarire l’eziologia della problematica lombare citata in precedenza.

2.9

Trattandosi del soggiorno 18

ottobre – 5 novembre 2016 presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________,

questo Tribunale constata che, nel loro apprezzamento datato 2 marzo 2017 (doc.

620), i fiduciari dell’CO 1 hanno sostenuto che la degenza in questione è stata

giustificata principalmente dai problemi di deambulazione presentati

dall’assicurata i quali sono imputabili, anche se in misura parziale, alle

conseguenze della lesione del nervo peroneo comune riportata nel contesto

dell’intervento di artroplastica del ginocchio sinistro eseguito nel febbraio

2007.

(su quest’ultimo aspetto, si veda il doc. Q, p. 61: “Die neurologischen

Ausfälle im linken Bein sind sicher Folge des Eingriffs vom 06.02.2007.”), relativamente

al quale l’assicuratore LAINF aveva ammesso il proprio obbligo a prestazioni (cfr.

doc. 176).

Ora, considerato che,

secondo l’art. 36 cpv. 1 LAINF, le prestazioni sanitarie,

i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi

invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza

dell'infortunio e ritenuto che, nella presente fattispecie, le difficoltà

deambulatorie che hanno determinato la necessità del ricovero, erano almeno in

parte dovute all’infortunio del 6 luglio 1985 (e meglio alle sequele neurologiche

dell’intervento chirurgico del febbraio 2007), questo Tribunale deve concludere

che i costi generati dalla degenza presso la Clinica __________ devono essere

posti a carico dell’istituto assicuratore convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ L’CO

1 è condannato ad assumere i costi generati dalla degenza 18 ottobre – 5

novembre 2016 presso la Clinica __________ di __________.

§§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione

circa il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla degenza 27 - 30 luglio

2016 presso l’__________.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurata l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti