35.2017.113
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 settembre 2018Italiano36 min
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Incarto
n.
35.2017.113
mm
Lugano
10 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 settembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 luglio 1985, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di segretaria e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta
uscendo dalla vasca da bagno e ha battuto il ginocchio sinistro.
A causa di questo evento,
ella ha riportato la rottura parziale del menisco mediale posteriore (cfr. doc.
13).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione su
opposizione del 3 febbraio 2000, a parziale modifica della decisione formale
del 18 luglio 1997, l’assicuratore LAINF ha assegnato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 10% per il danno al ginocchio sinistro
(cfr. doc. 148).
Nel corso degli anni, per
la precisione nel 2004 (cfr. doc. 158 e allegato al doc. 166) e nel 2007 (cfr.
doc. 167 e 176), l’CO 1 ha assunto due ricadute dell’evento traumatico del 6
luglio 1985.
In data 6 febbraio 2007, RI
1 è stata sottoposta a un intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro
da parte del dott. __________ (cfr. doc. 174).
Nell’ottobre 2010, la
protesi totale ha dovuto essere sostituita (cfr. allegato al doc. 360A).
1.2. Il 2 agosto 2004,
l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: giocando
con il cane, ella ha subito un trauma distorsivo in valgo al ginocchio destro.
Nel mese di dicembre 2004
ha avuto luogo un intervento artroscopico al ginocchio destro con meniscectomia
parziale e debridement cartilagineo.
L’CO 1 ha riconosciuto la
propria responsabilità anche per questo secondo infortunio.
1.3. Tenuto conto dei postumi dei
due infortuni, con decisione formale del 20 febbraio 2013, l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurata una rendita d’invalidità del 41% a far tempo dal 1°
giugno 2012, come pure un’IMI (aggiuntiva) del 10% a carico dell’evento del luglio
1985 e del 20% a carico di quello occorso il 2 agosto 2004.
In quella sede, l’CO 1 ha
pure negato l’eziologia traumatica alla coxartrosi e ai disturbi interessanti
il rachide (doc. 536).
Il provvedimento appena
citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.4. Dalle carte processuali
emerge che RI 1 è stata degente presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale
universitario di __________ dal 27 al 30 luglio 2016 (doc. 612) e presso la
Clinica __________ di __________ dal 18 ottobre al 5 novembre 2016 (doc. 608).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 marzo 2017,
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione
alle degenze citate in precedenza, in quanto si sarebbero rese necessarie per
dei disturbi che non si trovano in nesso di causalità naturale con i sinistri
assicurati (doc. 621).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 623, 630 e 633), in data 5 settembre 2017,
l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 645).
1.6. Con tempestivo ricorso del 9
ottobre 2017, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli
atti vengano retrocessi all’amministrazione per l’allestimento di una perizia
esterna e, in funzione delle relative risultanze, che l’CO 1 venga condannato
ad assumere i costi dipendenti dalla degenza presso l’Ospedale universitario di
__________ e ad adeguare il grado d’invalidità e dell’IMI. L’insorgente ha pure
domandato che l’assicuratore convenuto le rifonda i costi per il noleggio di un
autoveicolo automatico.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, l’insorgente contesta che ai rapporti elaborati dai medici
fiduciari dell’istituto assicuratore convenuto possa essere attribuito un
valore probatorio sufficiente a derimere la vertenza, e ciò alla luce del
contenuto della restante documentazione medica agli atti (cfr. doc. I, p. 13 ss.:
“da quanto sopra esposto occorre desumere che i rapporti 02.03.2017 e
04.09.2017 allestiti dal Centro di __________ della CO 1 non dispongono della
necessaria forza probatoria per fondare validamente una decisione su
opposizione da parte dell’assicuratore infortuni, non essendo sufficientemente
concludenti e motivati. La valutazione e le conclusioni tratte dai medici
specialisti della CO 1 di __________ non possono essere condivise, non
corrispondono ad una valutazione specialistica completa ed esaustiva ai sensi
di quanto previsto dalla giurisprudenza dei nostri tribunali in materia di
decisioni LAINF. Gli specialisti della CO 1 non hanno analizzato con la dovuta
attenzione e diligenza il caso di specie; essi si sono invero limitati a valutare
un documento esterno, peraltro non allestito ai fini di una decisione CO 1, ma
semplicemente allo scopo di chiarire la diagnosi e fornire indicazioni circa i
possibili trattamenti da seguire. (…). Il dr. med. __________, specialista e
luminare in ambito neurologico, ritiene che la valutazione neurologica eseguita
presso la Klinik für Neurologie dell’Universitätsspital di __________ non sia
completa. In questo senso, la stessa andrebbe completata con ulteriori
accertamenti prima di poter porre con certezza una diagnosi di polineuropatia,
posto che – secondo il suo parere specialistico – vi sono gli estremi per ipotizzare
parimenti l’esistenza di un nuovo infetto e scollamento della protesi (cfr.
doc. K, p. 2: “(…)”). L’ipotesi di un probabile scollamento della protesi e/o
di un infetto è stata posta anche da uno dei massimi specialisti in ortopedia,
il Prof. dr. med. __________, che già aveva avuto modo di operare l’assicurata
nell’ottobre del 2010. L’eventuale conferma di uno scollamento della protesi
renderebbe necessario un ulteriore intervento di sostituzione della stessa
(cfr. doc. L; doc. M). Considerata la necessità di chiarire i quesiti
diagnostici posti dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ (docc. K e
L), RI 1 il 23 ottobre p.v. dovrà essere sottoposta a una punzione del
ginocchio sinistro, previa visita specialistica presso il dr. med. P. Gaffurini,
vice primario di chirurgia (chirurgia ortopedica) presso l’Ospedale __________
di __________ (prevista il 13 ottobre p.v.).”).
1.7. In data 17 ottobre 2017, la
patrocinatrice della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc.
III + allegati), trasmessa all’CO 1 ai fini della risposta di causa (doc. IV).
1.8. L’assicuratore resistente, in
risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.9. Nel corso del mese di
novembre 2017, l’avv. RA 1 ha versato agli atti la perizia 20 maggio 2015 del
dott. __________, il referto 18 ottobre 2017 del dott. __________, nonché i
rapporti 16 ottobre e 13 novembre 2017 del dott. __________ (doc. VII + allegati).
L’amministrazione ha preso
posizione in proposito il 23 gennaio 2018, producendo l’apprezzamento 26
gennaio 2018 del dott. __________ (doc. XVI + allegato).
La rappresentante
dell’assicurata ha ancora formulato delle osservazioni in data 5 febbraio 2018
(doc. XVIII).
1.10. Il 23 febbraio e il 13 aprile
2018, la patrocinatrice di RI 1 ha trasmesso al TCA, in particolare, i referti
4 febbraio e 6 aprile 2018 del dott. __________, riconfermandosi in sostanza
nelle proprie conclusioni ricorsuali (doc. XX e doc. XXII + i rispettivi
allegati).
L’CO 1 si è espresso al
riguardo il 23 maggio 2018 (doc. XXVI).
1.11. In data 15 giugno 2018, l’avv.
RA 1 ha prodotto il rapporto di uscita 11 giugno 2018 del __________ della __________
(doc. XXVIII + allegato).
La presa di posizione
dell’amministrazione è datata 25 giugno 2018 (doc. XXX).
2.1. Ricordato che, secondo costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V
164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81, p. 294), in concreto, il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1
era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle
degenze del luglio e ottobre/novembre 2016 presso l’Ospedale universitario di __________,
rispettivamente la Clinica __________ di __________, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio,
segnatamente alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o,
previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché
alla cura ambulatoriale in ospedale (lett. a), ai medicamenti e alle analisi
ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in
sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle balneari
prescritte dal medico (lett. d), nonché ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti
per la sua guarigione (lett. e).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità
dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di
causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici
consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche
per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5
b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In
virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere
l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata
in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa
soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione
del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni
dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi
disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è
provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere
riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta
evenienza, durante il periodo 27 – 30 luglio 2016, RI 1 è rimasta
degente presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________
(__________), e ciò per indagare la presenza di un’insicurezza alla deambulazione
accompagnata da vertigini.
Dal relativo rapporto di
uscita si evince in particolare che l’esame vestibolare non ha evidenziato
patologie, a parte uno squilibrio a sfavore della parte destra all’esame del
sacculus, non suscettibile però di spiegare la sintomatologia vertiginosa.
Grazie all’EEG si è potuto escludere un focus epilettogeno. L’esame duplex
neuroangiologico ha evidenziato una lieve ateromatosi senza stenosi dei vasi
cerebrali, cosicché è pure stata esclusa una problematica emodinamica quale
causa delle vertigini e della conseguente insicurezza alla deambulazione.
L’indagine
elettrofisiologica ha mostrato chiari segni a favore di una polineuropatia
assonale e, oltre alla già nota neuropatia del nervo peroneo insorta dopo l’intervento
al ginocchio, di una radicolopatia L5. L’esame del sistema nervoso autonomo non
ha invece fornito reperti patologici.
A fronte degli importanti dolori
in diverse regioni del corpo denunciati dall’assicurata, gli specialisti __________
hanno consigliato d’introdurre una terapia antalgica con antidepressivi.
Questo il tenore delle
loro considerazioni conclusive:
" (…) In Zusammenschau der erhobenen Befunde ist der progredienten
Gangstörung mit ungerichtetem Schwindel am ehesten von einer multifaktoriellen
Genese im Rahmen der Polyneuropathie in Kombination mit einer L5-Radikulopathie
und Peronaeusläsion links sowie assoziiertem ängstlichvermeidendem Verhalten
und Schmerzen auszugehen. Wir empfehlen zum Ausbau der Muskelfunktion sowie des
Gleichgewichtes intensive Physiotherapie, die gegebenenfalls auch stationär
erfolgen sollte. Eine Verlaufskontrolle beim niedergelassenen Neurologen
heimatnah ist anzuraten. Auf Wunsch der Patientin kann jedoch auch eine
ambulante Wiedervorstellung im Hause erfolgen. (…).” (doc. 612, p. 7)
Dal 18 ottobre al 5
novembre 2016, l’insorgente ha quindi soggiornato presso la Clinica __________
di __________, dove è stato svolto “… un intervento fisioterapico finalizzato
al rinforzo stenico globale, al miglioramento della stabilizzazione lombare
attiva e della mobilità degli arti inferiori, all’allenamento dell’equilibrio
statico e dinamico, all’acquisizione di strategie per ridurre il rischio di
caduta, premesse indispensabili per la ripresa di una performance motorica
sufficientemente prolungata e sicura. Oltre che da una presa a carico
ergoterapica, il trattamento è stato completato da sedute d’idrochinesiterapia,
di mesoterapia (trattamento miofasciale, terapia manuale e cranio-sacrale) per
incrementare la mobilità del cingolo scapolo-omerale e del rachide in toto.
Infine, la signora RI 1 ha beneficiato di una terapia secondo Feldenkrais, per
ridurre le tensioni e facilitare il movimento, in particolare durante i
passaggi posturali in decubito laterale e prono.” (doc. 608, p. 3).
Nel mese di gennaio 2017,
l’amministrazione ha interpellato il proprio Centro __________, allo scopo di
chiarire se le degenze in questione fossero state rese necessarie dalla cura
delle sequele degli infortuni assicurati (cfr. doc. 618)
Con apprezzamento del 2
marzo 2017, i dottori __________, spec. FMH in neurologia, e __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo aver ricordato che i sinistri
assicurati dall’CO 1 hanno interessato soltanto gli arti inferiori, hanno
sostenuto che, indipendentemente dalla loro origine, “… le vertigini non
possono essere spiegate dagli antecedenti infortunistici. Se non hanno definito
in modo preciso l’origine delle vertigini, i medici dell’__________ hanno
dunque evidenziato, in più della già nota lesione al nervo fibulare comune
sinistro, una polineuropatia e una radicolopatia L5 a sinistra. Queste diagnosi
aggiuntive possono probabilmente spiegare il peggioramento delle capacità
deambulatorie, ma allo stesso tempo queste sono senza alcun nesso di causalità
con gli infortuni. Per quanto riguarda il soggiorno alla Clinica __________,
esso è stato consigliato dai medici __________ per allenamento dell’equilibrio
e fisioterapia onde migliorare questi disturbi valutati di origine
multifattoriale. Chiaramente e contrariamente a quanto indicato sulla lettera
d’uscita della Clinica __________ dopo soggiorno dal 18 ottobre al 5 novembre
2016, il motivo principale, rispettivamente la diagnosi principale in rapporto
con il soggiorno appare difficilmente poter essere prioritariamente la lesione
al nervo fibulare comune, in quanto questa lesione era nota da anni,
rispettivamente da dopo l’intervento primario d’artroplastica totale del
ginocchio sinistro nel 2007. Come appena scritto, il peggioramento dei disturbi
non può quindi essere spiegato da questa pregressa (e di sicuro invariata)
lesione nervosa ma bensì dalla polineuropatia e dalla radicolopatia L5 sinistra.
È quindi in modo assai parziale che i disturbi alla marcia, avendo motivato
principalmente il soggiorno alla Clinica __________, sono in rapporto con gli
infortuni assicurati CO 1 e i loro postumi. Lascio naturalmente
l’amministrazione tirare le conclusioni utili di queste osservazioni in merito
alla presa a carico del soggiorno riabilitativo alla Clinica __________.” (doc.
620).
Con decisione formale del
6 marzo 2017, l’assicuratore ha quindi negato il proprio obbligo a prestazioni
in relazione alle due degenze (cfr. doc. 621).
Ulteriore documentazione
medica è stata prodotta nell’ambito della procedura di opposizione.
In particolare, con
referto del 24 maggio 2017, la dott.ssa __________, spec. FMH in fisiatria e
riabilitazione, ha rilevato che “la problematica iatrogena/infettiva al
ginocchio sinistro (accompagnata dalla lesione dello SPE) ha sicuramente
determinato una deambulazione fortemente sbilanciata, che protrattasi a lungo
(periodo intercorso tra 1° intervento e 2° oltre che per il periodo durante il
quale ha sofferto per le problematiche osteomalaciche alle ali sacrali / ossa
iliache) ha a sua volta favorito: ● l’insorgenza di un quadro
degenerativo/infiammatorio a livello dell’articolazione coxo-femorale destra
(RMN 4.07.12 e del 5.09.13); ● una sindrome lombosciatalgica con
discopatie multiple e faccettopatie rilevanti L4-L5 e L5-S1 bilaterali – (RMN
9.8.13) e dove ora sono visibili gli esiti artrosici interfaccettari (RMN
lombare del 03.02.16); ● tendiniti dei muscoli medio e piccolo gluteo di
destra con entesite e borsite peritrocanterica a destra (RMN 05.09.13, 19.06.15
e 03.02.2016). Tutto ciò si traduce in una deambulazione attuale, molto
difficoltosa con: ● zoppia di fuga a sinistra (esiti di artroprotesi
complicate), a destra una sindrome da sovraccarico funzionale con tendiniti dei
muscoli medio e piccolo gluteo di destra con entesite e borsite
peritrocanterica; ● quadro degenerativo/infiammatorio a livello
dell’articolazione coxo-femorale destra; ● gonartrosi destra quale
aggravamento da sovraccarico funzionale.” (allegato al doc. 633).
Secondo il dott. __________,
al quale l’amministrazione ha chiesto di pronunciarsi circa la rilevanza della
documentazione nel frattempo acquisita, da quest’ultima non emerge alcun nuovo
elemento di valutazione dal profilo neurologico. Egli è quindi tornato a
commentare il contenuto del rapporto relativo alla degenza presso l’__________,
sottolineando che in quell’occasione i sanitari non avevano formulato una
diagnosi indipendente di polineuropatia, segnatamente di polineuropatia indotta
dai medicamenti. A suo avviso, ciò si giustifica per il fatto che, da una
parte, l’esame clinico-neurologico aveva evidenziato soltanto dei blandi
reperti a favore di una polineuropatia e, dall’altra, l’esposizione ai
medicamenti risaliva a parecchi anni prima. In primo piano, vi erano invece dei
deficit motori con debolezza del muscolo estensore lungo dell’alluce su lesione
del nervo fibulare comune sinistro, come pure dei disturbi della sensibilità a
livello della faccia esterna della gamba sinistra. In base al compendio dei
medicamenti, fra gli effetti secondari del Pethidin e dell’Oxycodon, non figura
la polineuropatia. Inoltre, a parlare a sfavore di un nesso di causalità vi è
la circostanza che non è stato documentato alcun tipico disturbo
polineuropatico, ad esempio dei disturbi simmetrici dolorosi della sensibilità,
immediatamente dopo l’assunzione dei farmaci (cfr. doc. 644).
Dalla documentazione agli
atti si evince che, nel mese di luglio 2017, l’assicurata ha lamentato un
“improvviso aggravamento della sintomatologia algica al ginocchio sinistro che
appariva edematoso, caldo come tutto l’arto inferiore sinistro, con particolare
algia lungo il decorso della vena safena, …” (cfr. doc. 642, p. 2). Al
riguardo, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha espresso il sospetto di
uno scollamento della protesi (cfr. doc. 646). Da parte sua, il Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha evocato pure la possibilità di un nuovo
infetto low grade (doc. 653).
Con referto del 29
settembre 2017, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha diagnosticato
una progrediente insicurezza alla deambulazione, eventualmente multifattoriale,
diagnosi differenziale quale conseguenza della problematica al ginocchio con
disturbi residuali dell’intervento d’impianto di protesi del febbraio 2007.
Con riferimento alle
conclusioni a cui sono pervenuti i medici dell’__________ (cfr. doc. 612), lo
specialista privatamente consultato dall’insorgente ha osservato che
l’esistenza di una polineuropatia o di una radicolopatia L5 non risulta
dimostrata né clinicamente né elettroneurograficamente, che non è emersa alcuna
indicazione a favore di una neuropatia autonoma né di una rilevante patologia
vestibolare e che nel frattempo sono insorti dei disturbi alla gamba sinistra
con possibile scollamento della protesi totale.
A suo avviso, nel caso
concreto, sarebbero utili delle indagini elettrofisiologiche supplementari
volte alla verifica delle postulate, ma non dimostrate, radicolopatia e
polineuropatia, e ciò in relazione alla questione di sapere se si è
effettivamente in presenza di una componente complementare quale un disturbo
lomboradicolare o polineuropatico oppure soltanto di una problematica interessante
il ginocchio sinistro con eventualmente anche una deambulazione influenzata
dalla paura (cfr. doc. K).
La dott.ssa __________, in
data 10 ottobre 2017, ha fatto stato dell’esistenza di un’instabilità
articolare al ginocchio sinistro generante insicurezza deambulatoria grave e
pericolosa, ragione per la quale ha prescritto l’utilizzo di una ginocchiera
armata a 4 punti (cfr. doc. N).
Il 13 ottobre 2017 ha
avuto luogo una visita specialistica presso il dott. __________, Viceprimario
dell’Unità di traumatologia e ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________.
Dal relativo referto
risulta che accertamenti compiuti nel frattempo, in particolare una
scintigrafia ossea del settembre 2017, hanno escluso la presenza di uno
scollamento o mobilizzazione della protesi del ginocchio sinistro. Il dott. __________
ha quindi ritenuto probabile la presenza di un’infiammazione a carico del
tendine della zampa d’oca, non ritenendo opportuno eseguire una punzione
articolare “… data la poca probabilità di un infetto, anche low-grade, vista
l’assenza di segni di scollamento alla scintigrafia.” (doc. T).
Con rapporto datato 18
ottobre 2017, per quanto concerne il ginocchio sinistro, il Prof. __________ ha
dichiarato di disporre di pochi elementi a favore di uno scollamento
clinicamente rilevante della protesi e, ancora meno, per un infetto low
grade, a distanza di 7 anni dalla revisione della protesi. A proposito
dell’affermazione secondo la quale l’intera problematica scheletrica, anche a
destra, sarebbe imputabile allo stato del ginocchio sinistro successivo
all’infortunio del 1985, lo specialista l’ha definita comprensibile, precisando
che, tenuto conto dell’età dell’assicurata e del suo sovrappeso, non è inusuale
che appaiano delle alterazioni degenerative in altre parti del corpo, in
particolare al rachide, anche senza la circostanza da lei indicata. Trattandosi
della polineuropatia, il dott. __________ ha osservato che il dott. __________
ha dei dubbi in proposito. Tuttavia, egli non ha ancora eseguito gli
accertamenti elettrofisiologici supplementari e non dispone di chiare prove a
sostegno del suo parere (doc. S).
In corso di causa, la
patrocinatrice dell’assicurata ha prodotto pure una perizia, datata 20 maggio
2015, elaborata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, per conto del Tribunale amministrativo del Canton __________,
nell’ambito della causa di risarcimento promossa contro l’Ospedale __________.
Per quanto qui
d’interesse, da questo documento risulta in particolare che la periartropatia a
sinistra, come pure i deficit neurologici interessanti la gamba sinistra sono
sicuramente conseguenza dell’intervento del 6 febbraio 2007. La problematica
del rachide costituisce una conseguenza indiretta della paralisi parziale della
gamba sinistra (e meglio della zoppia) (doc. Q, p. 61).
Con apprezzamento del 26
gennaio 2018, il dott. __________ ha preso posizione a proposito della
documentazione medica prodotta nel frattempo, segnatamente in merito ai
rapporti dei dottori __________, __________ e __________.
Queste le considerazioni
che egli ha sviluppato:
" (…) Per
quanto riguarda i disturbi alla schiena, ricorderò semplicemente che
nell’assenza d’importante differenza di lunghezza agli arti inferiori o di
situazione particolare come stato dopo amputazione, esiti d’artrodesi nell’anca
o lesione neurologica grave, dei disturbi funzionali agli arti inferiori non
vengono ritenuti in base alla letteratura medica e secondo dei criteri di
verosimiglianza preponderante, capaci di provocare dei disturbi secondari al
rachide. Per esempio, una limitazione articolare moderata, una zoppia o una
debolezza muscolare parziale come nella signora RI 1 ai muscoli levator pedis
non possono essere considerati una causa probabile di disturbi alla schiena,
sia dal punto di vista strutturale (per esempio disturbi degenerativi plurimi
livelli come nella signora RI 1) o funzionali.
Per quanto riguarda la diagnosi di frattura al sacro, ricorderò
semplicemente che si trattava di una diagnosi differenziale tra una frattura da
stress senza coinvolgimento corticale (frattura intraspugnosa) e una
osteoporosi transitoria, tutte e due affezioni da considerare transitorie e
dunque reversibili cum restitutio ad integrum. L’assenza di nuove investigazioni
in merito e la negatività della scintigrafia eseguita l’8 settembre 2017 a
livello sacrale permettono di confermare senza dubbio questa affermazione di
guarigione di questa problematica a livello dell’osso sacro, qualsiasi sia
stata la diagnosi tre quelle due evocate.
Per quanto riguarda la situazione alle ginocchia, essa appare
stabile, con a destra chiaramente una gonartrosi bicompartimentale a
predominanza femoro-tibiale mediale e a sinistra uno stato invariato rispetto
alle precedenti valutazioni a livello del ginocchio sinistro. È comunque chiaro
che sia per i disturbi alla schiena sia e soprattutto per quelli alle
ginocchia, l’eccesso ponderale presentato dalla signora RI 1 corrisponde ad un
fattore peggiorativo importante. Numerosi studi scientifici hanno in effetti
dimostrato l’effetto deleterio dell’obesità sul rischio artrosico, in
particolar modo per le ginocchia, ma anche più globalmente, comprese le
cosiddette “articolazioni non portanti” (si veda Brenebaum & Sellam).”
(allegato al doc. XVI)
Nel mese di febbraio 2018,
la ricorrente ha consultato il PD dott. __________, Primario di chirurgia della
colonna vertebrale e di neurochirurgia presso la __________ Klinik di __________.
Dal suo referto si
apprende che, dall’agosto 2017, sono insorti dei nuovi dolori acuti alla gamba
destra, irradianti alla coscia e in parte alla gamba fino all’alluce destro,
che hanno costretto l’assicurata a camminare con l’ausilio di un bastone.
Secondo lo specialista, RI
1 presenta una radicolopatia sensomotoria deficitaria L4 e parziale L5 a destra
con paralisi del quadricipite destro. Oltre a ciò, sussiste un preesistente stato
dopo complessa problematica interessante il ginocchio sinistro. La
radicolopatia L4 e parzialmente L5 a destra è provocata da un’ernia discale
lussata verso craniale. Per quanto riguarda il procedere terapeutico, il dott.
Porchet ha raccomandato l’esecuzione di un’immediata decompressione (cfr. doc.
U).
Con rapporto del 6 aprile
2018, indirizzato alla dott.ssa __________, il PD dott. __________ si è così
espresso a proposito dell’eziologia delle alterazioni degenerative riscontrate
a livello lombare:
" Frau RI 1 zeigt seit 1985 im Anschluss an ein Trauma des linken Knie
dort Beschwerden. Es folgten verschiedene Operationen am linken Knie. Leider
kam es 1996 auch zu einer Parese des Nervus popliteus externus links. Daraufhin
entwickelte sich eine Fussheberschwäche. Es fanden noch zwei zusätzliche
Knieoperation links statt. Das Gangbild hat sich dadurch stark verändert. Die
Patientin zeigt ein deutliches hinkendes Gangbild mit der Notwendigkeit des
Gehstockes in der linken Hand. Aufgrund des gestörten Gangbildes kommt es zu
einer zusätzlichen Belastung der Lendenwirbelsäule. Die asymmetrische
Belastung im Bereich der Lendenwirbelsäule hat möglicherweise einen Einfluss
auf die progrediente Degeneration der Bandscheibe. Dies ist auch in der
Literatur beschrieben, das bei Kniearthrosen eine Degeneration im Bereich der
Lendenwirbelsäule eine höhere Inzidenz aufweist. Somit kann ein Zusammenhang
zwischen der Knieproblematik links und der progredienten
Bandscheibendegeneration im Lendenwirbelsäulenbereich attestiert werden.” (doc.
AA – il corsivo è del redattore)
In data 8 maggio 2018 la
patrocinatrice dell’insorgente ha informato l’CO 1 che l’assicurata il 4 maggio
2018 è caduta e ha battuto a terra il lato sinistro del corpo, riportando la
frattura della testa del femore della gamba sinistra. Ella è quindi stata
trasportata presso la Clinica __________ di __________, dove le è stata
finalmente impiantata una protesi dell’anca (doc. XXIV 1).
Dal rapporto di uscita 11
giugno 2018 del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________
(degenza 25 maggio – 11 giugno 2018) si evincono le diagnosi di radicolopatia
L4 sinistra iperalgica su, alla RMN del 24 maggio 2018, alterazioni
degenerative spondiloartrosiche con associata polidiscopatia con conflitto
disco-radicolare destro a livello L4-L5 e di probabile neuropatia femorale
sinistra.
Risulta inoltre che il
ricovero si è reso necessario per un “… sospetto dolore neuropatico di origine
dorso-lombare in esiti di caduta accidentale con frattura del femore sinistro
trattata mediante protesi totale anca sinistra il 06.05.2018.” (allegato al
doc. XXVIII).
2.8. In concreto, va ricordato che
questa Corte è chiamata esclusivamente a stabilire se le degenze che hanno
avuto luogo presso l’__________ e la Clinica __________, devono essere prese a
carico dall’assicuratore LAINF resistente, oppure no.
Occorre pertanto valutare
se le degenze in questione si sono rese necessarie in ragione di patologie che
si trovano in nesso causale, naturale e adeguato, con gli infortuni assicurati.
In questo senso, non va quindi tenuto conto né del peggioramento che
l’insorgente ha denunciato alla gamba sinistra nel mese di luglio 2017 né di
quello che ha riguardato l’arto inferiore destro nel mese di agosto 2017 (che
il PD dott. __________ ha attribuito a una radicolopatia L4 e, parzialmente, L5
a destra – cfr. doc. U), posto che - essendo insorti successivamente alle
degenze - non possono averne determinato l’indicazione.
Fatta questa premessa, il
TCA constata che la degenza 27-30 luglio 2016 presso l’__________ ha avuto
finalità puramente diagnostiche (e non curative), principalmente in relazione alle
vertigini con insicurezza alla deambulazione presentate da RI 1 (cfr. doc. 612,
p. 3: “Elektiver Eintritt nach Selbstzuweisung zur Schwindelsprechstunde. Frau RI 1 habe seit November 2015 zunehmend ungerichteten Schwindel,
eher Schwankschwindel, den sie mit Benommenheit beschreibt und er sich langsam
und kontinuierlich immer weiter verschlechtert. (…). Der Schwindel sei
gründsätzlich in allen Körperposition vorhanden, jedoch sei es im Stehen und
beim Laufen schlechter, als im Sitzen und im Liegen. (…). Daneben habe
sie infolge einer Komplikation bei einer Knie-OP links eine Schwäche des linken
Beines sowie Taubheit der Unterschenkelaussenseite links und
Kribbelparästhesien von den Zehen links aufsteigend bis zum Unterschenkel. (…).
Weiterhin habe sie ein Druck- und Schweregefühl im Nacken, sowie gelegentliche
Kopfschmerzen und eine zunehmende Vergesslichkeit bemerkt. Seit 11/2013
leide sie unter einer generalisiertem Schwächegefühl.”).
Al termine della degenza,
Fatti
i sanitari hanno dichiarato che la sintomatologia denunciata dall’insorgente è da
imputare a una polineuropatia assonale combinata con una radicolopatia L5 a
sinistra e con la già nota lesione del nervo peroneo sinistro (cfr. doc. 612,
p. 7).
Al riguardo, a margine del
consulto del 21 agosto 2017, il neurologo dott. __________ ha sì sostenuto che
le diagnosi di polineuropatia e di radicolopatia L5 poste all’__________
avrebbero dovuto essere confermate mediante ulteriori accertamenti
elettrofisiologici in quanto l’insicurezza alla marcia avrebbe potuto anche
dipendere più semplicemente dallo stato del ginocchio sinistro (cfr. doc. K), tuttavia,
nel prosieguo, tanto il dott. __________ quanto il Prof. dott. __________ hanno
escluso, invero soprattutto con riferimento all’aggravamento sopraggiunto a
partire dal mese di luglio 2017, che il ginocchio sinistro potesse essere
interessato da uno scollamento/mobilizzazione della protesi totale oppure da un
infetto low-grade (cfr. doc. T e doc. S).
In queste condizioni, il
TCA ritiene superfluo procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente alla
richiesta valutazione medico specialistica (cfr. doc. I, p. 19).
Innanzitutto, questo
Tribunale può condividere il parere enunciato dai dottori __________ e __________,
secondo il quale la degenza (lo si ricorda con finalità diagnostiche) a __________
non può essere stata determinata dalla lesione del nervo peroneo sinistro,
in quanto si tratta di una patologia ben conosciuta, presente sin dal 2007 (in
questo senso, si veda il doc. 620).
D’altro canto, sempre
secondo questa Corte, i fiduciari dell’CO 1 possono essere seguiti anche nella
misura in cui hanno negato che la diagnosticata polineuropatia assonale costituisca
una conseguenza naturale degli eventi traumatici del 1985 e 2004 (cfr. doc. 620
e 644). Il loro parere non risulta in effetti contraddetto da nessuno degli
specialisti che si sono pronunciati nel caso di specie. Anche l’affermazione
ricorsuale secondo la quale la polineuropatia sarebbe riconducibile al fatto
che l’assicurata ha assunto per lungo tempo massicce dosi di medicamenti in
ragione delle sequele infortunistiche (cfr. doc. I, p. 14 s.), non è altro che
una dichiarazione di parte non suffragata da documentazione specialistica. Inoltre,
se è vero che il neurologo dott. __________ si è pronunciato unicamente a
proposito dell’incidenza dei principi attivi petidina e ossicodone (cfr. doc.
644), e ciò verosimilmente poiché sono quelli citati nel rapporto di uscita
dell’__________ (cfr. doc. 612, p. 3), è altrettanto vero che, da un esame del
compendio dei medicamenti, è risultato che nessuno dei farmaci elencati nello
scritto richiamato dalla stessa ricorrente (doc. J) contiene uno dei principi
attivi potenzialmente in grado di provocare una polineuropatia in base al
contributo allegato all’atto di opposizione (cfr. allegato al doc. 633).
Diverso è invece il
discorso per la radicolopatia L5 a sinistra.
Al riguardo, il TCA non ritiene
di poter senz’altro fondare il proprio giudizio sulla valutazione espressa dai
dottori __________ e __________ (cfr. doc. 620 e allegato al doc. XVI).
In proposito, va segnalato
che questo Tribunale ha già avuto modo in passato di pronunciarsi sulla
questione di sapere se e a quali condizioni disturbi al rachide possono
costituire una conseguenza indiretta di un infortunio, nel senso che
essi sono il risultato di una deambulazione viziata provocata da danni
interessanti le estremità inferiori, facendo capo a perizie specialistiche.
Ad esempio, nella causa
sfociata nella sentenza 35.1999.92-93 del 4 maggio 2000, i periti giudiziari, i
dottori __________ e __________, a quell’epoca Primari presso la Clinica di
chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, avevano spiegato
che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico
del rachide:
" Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und
geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein
Considerandi
körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der
Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich
bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken
führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren
Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz
von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer
Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten
ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch
werden. Bei Herr T. ist die
Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und
bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der
Wirbelsäule feststellbar."
(perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________
di __________, p. 8s.)
Tali
principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA
35.2011.22
del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007
consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14
giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e
35.2001.79
del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con
sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD
II-2004 n. 62).
Più di recente,
confrontato con una perizia di parte che metteva in dubbio la fondatezza della
valutazione espressa a suo tempo dai dottori __________ e __________, il TCA ha
disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del PD dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Chiamato segnatamente a
precisare se condividesse o meno il parere degli specialisti bernesi, l’esperto
giudiziario ha dichiarato che i principi sviluppati da questi ultimi sono
pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung
gut nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 consid.
2.2.4
; si veda pure la STCA 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.,
confermata dal TF con sentenza 8C_66/2015 del 3 novembre 2015).
Ora, posti i principi che
regolano la materia, alla luce della documentazione medica agli atti, questa
Corte non è in grado di concludere con la necessaria tranquillità che, nel
caso concreto, la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra non sia conseguenza
indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori.
Si sono infatti pronunciati
proprio in questo senso la dott.ssa __________ (cfr., ad esempio, l’allegato al
doc. 633), il dott. __________ nell’ambito di una perizia giudiziaria (cfr.
doc. Q) e il PD dott. __________ (cfr. doc. AA), i cui rapporti risultano atti
a generare dei dubbi, perlomeno lievi (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.4), circa
la fondatezza delle conclusioni a cui sono giunti i medici interpellati
dall’assicuratore resistente.
Sulla scorta di quanto
precede, si giustifica dunque l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata, almeno nella misura in cui l’CO 1 vi ha negato l’assunzione dei
costi legati alla nota degenza presso l’__________, e il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale volto a
chiarire l’eziologia della problematica lombare citata in precedenza.
2.9
Trattandosi del soggiorno 18
ottobre – 5 novembre 2016 presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________,
questo Tribunale constata che, nel loro apprezzamento datato 2 marzo 2017 (doc.
620), i fiduciari dell’CO 1 hanno sostenuto che la degenza in questione è stata
giustificata principalmente dai problemi di deambulazione presentati
dall’assicurata i quali sono imputabili, anche se in misura parziale, alle
conseguenze della lesione del nervo peroneo comune riportata nel contesto
dell’intervento di artroplastica del ginocchio sinistro eseguito nel febbraio
2007.
(su quest’ultimo aspetto, si veda il doc. Q, p. 61: “Die neurologischen
Ausfälle im linken Bein sind sicher Folge des Eingriffs vom 06.02.2007.”), relativamente
al quale l’assicuratore LAINF aveva ammesso il proprio obbligo a prestazioni (cfr.
doc. 176).
Ora, considerato che,
secondo l’art. 36 cpv. 1 LAINF, le prestazioni sanitarie,
i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi
invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza
dell'infortunio e ritenuto che, nella presente fattispecie, le difficoltà
deambulatorie che hanno determinato la necessità del ricovero, erano almeno in
parte dovute all’infortunio del 6 luglio 1985 (e meglio alle sequele neurologiche
dell’intervento chirurgico del febbraio 2007), questo Tribunale deve concludere
che i costi generati dalla degenza presso la Clinica __________ devono essere
posti a carico dell’istituto assicuratore convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ L’CO
1 è condannato ad assumere i costi generati dalla degenza 18 ottobre – 5
novembre 2016 presso la Clinica __________ di __________.
§§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione
circa il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla degenza 27 - 30 luglio
2016 presso l’__________.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurata l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti