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Decisione

35.2017.115

Assicurato frontaliere, affetto da malattia prof., si sottopone a cure mediche in Svizzera. Negato il diritto al rimborso delle spese di viaggio in quanto cure possibili anche nel suo Stato di residen

22 ottobre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

M. Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der schweizerischen

Sozialversicherung, 2016, p. 142 s.; G. Riemer-Kafka, B. Lischer, Religion und

Sozialversicherung, in SZS 2016, p. 555; Riemer-Kafka, op. cit., p. 169; del

resto, in questo senso, si veda pure il Messaggio del

Consiglio federale del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione

contro gli infortuni, FF 1976 III 206).

La raccomandazione n.

1/94, “Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage

et de transport, frais de logement et d’entretien)”, della Commissione ad

hoc danni LAINF del 27 novembre 1990 (revisione del 18 novembre 2016), applicata

dall’amministrazione, prevede in particolare che le spese di viaggio e di

trasporto sono rimborsate se si rivelano necessarie durante il periodo

di guarigione, segnatamente se l’assicurato deve recarsi da uno specialista

all’esterno o presso il medico __________ per sottoporsi a una visita di

controllo.

Sono considerate

necessarie ai sensi della legge e dell’ordinanza le spese di viaggio sino al

medico o all’ospedale più vicino che è in grado di curare il problema di

salute che presenta l’assicurato (come pure l’utilizzo del mezzo di trasporto

adatto alla gravità del danno subito). La persona assicurata che sceglie un

luogo di cura più lontano, deve prendere a proprio carico le spese generate da

questa sua scelta.

Conformemente all’accordo

settoriale concluso tra l’UE e la Svizzera, la cura di una persona assicurata

domiciliata in uno Stato membro può aver luogo in Svizzera oppure nel suo Stato

di residenza. Se la persona assicurata domiciliata in uno Stato membro

sceglie di farsi curare in Svizzera, le spese di viaggio e di trasporto vengono

assunte dall’assicuratore LAINF soltanto se le cure si rivelano insufficienti

nel suo Stato di domicilio.

2.3. Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che il rifiuto dell’CO 1 trova il proprio

fondamento proprio nella raccomandazione della Commissione ad hoc sinistri LAINF

appena citata (cfr. doc. 372, p. 3: “Quanto enunciato dalla CO 1 è stato

vagliato e deciso in sede di Commissione ad hoc sinistri LAINF e trova il

proprio fondamento nel già ricordato principio che obbliga gli assicurati a

fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per ridurre le ripercussioni

Considerandi

finanziarie del danno alla salute da loro presentato.”).

Ora, in base a costante

giurisprudenza, le raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri LAINF rappresentano delle semplici linee guida, e non delle direttive per

gli organi esecutivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

dalle quali però il tribunale di regola non si discosta, se costituiscono una

convincente concretizzazione delle disposizioni legali (DTF 132 V 121 consid.

4.4

e riferimenti ivi menzionati).

Secondo

il TCA, la suddetta raccomandazione non appare contraria alla legge, ragione

per la quale non vi è motivo di discostarsene.

In effetti, nella misura

in cui prevede che le spese di viaggio per raggiungere il fornitore di

prestazioni in territorio svizzero vengano rimborsate dall’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni soltanto nel caso in cui nello Stato di

residenza della persona assicurata non ne esista uno idoneo alla cura, la

raccomandazione in questione è espressione del principio dell’economicità,

il quale esige che si faccia capo al fornitore più prossimo al luogo di

residenza in modo tale da ridurre il danno (cfr. supra, consid. 2.2.).

In questo contesto, il TCA

non può seguire il ricorrente allorquando fa valere che le spese di viaggio

sarebbero indissolubilmente legate al diritto di farsi curare in territorio

svizzero, di modo che, riconosciuto quest’ultimo, anche le prime andrebbero

senz’altro rimborsate (cfr. doc. I). In effetti, in una sentenza pubblicata in

RCC 1968 p. 278 ed emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF), ha già avuto modo di precisare che, trattandosi del

rimborso delle spese di viaggio, il principio secondo il quale la persona

assicurata è tenuta a far capo al fornitore di prestazioni idoneo più prossimo

(art. 51 cpv. 1 LAI), non limita in maniera inammissibile il diritto alla

libera scelta del medesimo (art. 26 cpv. 1 LAI).

Ora, nel caso di specie -

accertato che nei dintorni del luogo di residenza di RI 1 (__________ – prov.

di __________) esistono delle strutture sanitarie in grado di offrirgli delle

cure adeguate (per quanto concerne quelle psichiatriche, egli potrebbe far

capo, ad esempio, al Centro Psico Sociale di __________ [cfr. www.__________],

località che dista circa 7 km da __________ mentre, trattandosi della

riabilitazione polmonare, vi è la Casa di cura «__________» di __________,

distante circa 17 km [cfr. www.__________] oppure l’Ospedale di __________,

struttura di riabilitazione pneumologica, cardiologica e neuromotorica

appartenente all’Ospedale di __________ [cfr. www.__________] distante circa 30

km) -, in applicazione della raccomandazione n. 1/94, l’amministrazione era

legittimata a negargli il rimborso delle spese generate dai viaggi per recarsi

a __________, rispettivamente a __________.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti