35.2017.115
Assicurato frontaliere, affetto da malattia prof., si sottopone a cure mediche in Svizzera. Negato il diritto al rimborso delle spese di viaggio in quanto cure possibili anche nel suo Stato di residen
22 ottobre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.115
mm
Lugano
22 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 settembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di settembre 2003,
l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di malattia
professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF relativamente alle placche pleuriche
bilaterali su pregressa esposizione professionale all’amianto e ai disturbi
respiratori presentati da RI 1 (cfr. doc. 97).
1.2. Con sentenza 35.2013.36 del 5
maggio 2014, questa Corte ha accertato che i disturbi psichici di cui soffre
l’assicurato costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, della malattia
professionale e ha quindi rinviato gli atti all’amministrazione affinché
definisse il proprio obbligo a prestazioni (cfr. doc. 262).
Il giudizio appena citato
è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione formale del 10 luglio 2014, l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita d’invalidità del 25% dal 1° febbraio 2006 e del 100%
dal 1° ottobre 2007, calcolata quale rendita complementare (doc. 270).
Con decisione formale del
22 gennaio 2016, l’assicuratore LAINF ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 60% e ha riconosciuto anche per il futuro 1-2 sedute
di psicoterapia, così come la terapia farmacologica (doc. 325).
1.4. Il 28 giugno 2017, l’CO 1 ha
emanato una nuova decisione formale mediante la quale ha negato, a far tempo
dal 1° gennaio 2017, il rimborso delle spese di viaggio (e di vitto), ritenuto
che i medici dell’ospedale di __________ sarebbero “… perfettamente in grado di
assumere la cura medica (pneumologica e psichiatrica) necessaria al
mantenimento dello stato di salute del signor RI 1.” (doc. 368).
A seguito dell’opposizione
interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 370), in
data 11 settembre 2017, l’istituto assicuratore ha parzialmente modificato la
sua prima decisione nel senso che la corresponsione del contributo volontario
di fr. 20/viaggio è stata prolungata sino al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 372).
1.5. Con tempestivo ricorso
dell’11 ottobre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a
riconoscergli “le spese di viaggio per l’adozione delle cure effettuate in
Ticino, segnatamente per la terapia psichiatrica e la terapia polmonare,
considerando il mezzo di trasporto privato, anziché il mezzo pubblico”, in base
agli argomenti seguenti:
" (…).
Dal profilo legale, ed a mente del patrocinatore, non vi è una
base secondo la quale l’opzione della cura in Svizzera, fa perdere il diritto
alle spese di trasferta.
La raccomandazione citata, che non è una base legale, definisce un
principio che però ha un senso quando ci si trova confrontati con un soggetto
che vive in un territorio dell’UE, ma ben lontano dalla zona di frontiera che
non corrisponde alla casistica in oggetto.
D’altro canto, le spese devono riflettere il concetto di semplice
ed adeguato ed è ciò che viene sancito nel principio della consultazione al
luogo più vicino. Nel caso in esame siamo confrontati con un lavoratore ex
frontaliere, che continua a dimorare a ridosso della frontiera, laddove occorre
rapportarsi in modo diverso per rapporto ad un assicurato domiciliato
nell’entroterra estero. Dunque egli, proprio perché a ridosso della frontiera,
in buona sostanza e ragionevolmente, va considerato come fosse residente sul
territorio. Non si tratta affatto di accordare un privilegio nella scelta se
curarsi in Svizzera, anziché in Italia, agli ex lavoratori frontalieri, ma di
applicare un principio d’ordine razionale, tanto più che l’insieme dei costi di
cura vengono peraltro spesi in Svizzera (…).
Occorre dunque rapportarsi prima di tutto alla base legale, che
non si è modificata, e poi valutare e ponderare i requisiti che in questa
fattispecie compongono il diritto dell’assicurato e servono per determinare se
e come la prestazione.
In sintesi vi è una chiara base legale che stabilisce il principio
della presa a carico (cfr. art. 13 Lainf e art. 20 OAINF), confermata dalla
giurisprudenza, senza dimenticare che ci si trova confrontati in un ambito di
malattia professionale, laddove si tratta di accordare delle cure a scopo profilattico.
(…).
In definitiva, a nostro giudizio, il principio del diritto ai
costi di trasferta è innegabile ed è strettamente legato alle cure che
l’assicurato effettua. In secondo luogo, sono rimborsabili i costi del
trasporto pubblico, ma sono ammesse eccezioni quando condizioni particolari lo
giustificano.
Dunque è necessario se nella fattispecie queste condizioni di
eccezionalità sono date. Le difficoltà a cui deve andare incontro l’assicurato
per raggiungere Mendrisio, sono evidenti. In concreto, egli abita a __________,
che dista 56 chilometri dall’Ospedale di __________. La località si trova
piuttosto discosta e non è servita in modo efficace dai mezzi pubblici. Per
recarsi a __________ il ricorrente dapprima deve andare verso Luino e poi
costeggiare tutto il lago per raggiungere il luogo dove effettuare la terapia.
Con la propria auto, riesce a spostarsi più agevolmente, ed evita
di rimanere il ballo in pratica tutta la giornata, ma nonostante ciò, egli
parte da casa la mattina e rientra a domicilio solo dopo le ore 15:00 ca.
Evidentemente, se volesse utilizzare il mezzo pubblico, deve prima trasferirsi
a __________ con la sua auto, giacché il bus da __________ a __________ passa
solo un paio di volte al giorno, poi da Luino deve trasferirsi a __________ con
le __________, da qui andare a __________ con il trenino, e poi da __________
fino a __________ con il treno.
In buona sostanza, si tratta di effettuare la coincidenza almeno
tre volte, ed altre tre occorre cambiare mezzo di trasporto: l’auto, il bus ed
il treno. Va da sé che l’auto deve comunque essere utilizzata nella prima
tratta fino a __________, poi lasciarla a deposito nel posteggio a pagamento.
Volendo fare uso dei mezzi pubblici, significa rimanere in ballo tutta la
giornata, con costi sicuramente importanti. Né deriverebbe un disagio
importante con un discapito di tempo notevole.” (doc. I)
1.6. L’assicuratore, in risposta,
ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In sede di replica,
l’insorgente ha in particolare precisato, da una parte, che “nella denegata
ipotesi, da noi contestata, che non vi siano i requisiti per accogliere la
richiesta di corrispondere il costo del viaggio con utilizzo del mezzo privato,
giova rammentare che la spesa complessiva di ogni singolo viaggio, a scopo
terapeutico, ha un costo attorno a 45 franchi cadauno” e, dall’altra, che “…,
anche nell’ipotesi contraria, vale a dire nel caso in cui le cure verrebbero dispensate
nel luogo di domicilio, di cui occorre ancora dimostrare l’esistenza di un
centro adatto, la terapia adatta e via dicendo, vanno comunque corrisposte e di
conseguenza davvero non si capisce il rifiuto della CO 1 di non accordare la
prestazione, tanto più che l’assicurato, allo stato odierno, riconosce nel
sistema sanitario svizzero una maggiore efficacia e praticità.” (doc. V +
allegati).
Il patrocinatore
dell’amministrazione si è espresso in merito il 3 gennaio 2018 (doc. VII).
2.1. Nella concreta evenienza, l’CO
1 non contesta il diritto dell’insorgente, residente in Italia, di rivolgersi a
dei fornitori di prestazioni che si trovano in territorio svizzero. Dalla
documentazione agli atti risulta che, a dipendenza della nota malattia
professionale, RI 1 si sottopone a cicli di riabilitazione polmonare presso
l’Ospedale __________ di __________ e a sedute di psicoterapia presso lo
psichiatra dott. __________ di __________, i cui costi vengono assunti
dall’amministrazione.
L’oggetto della lite è
dunque circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era
legittimato a negare il rimborso delle spese di viaggio a far tempo dal 1° settembre
2017, oppure no.
2.2. Giusta l’art.
13 cpv. 1 LAINF, sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di
salvataggio necessarie.
Il Consiglio
federale, nell’ambito della delega di competenza che gli è stata conferita, ha
precisato all’art. 20 cpv. 1 OAINF che sono rimborsate le spese necessarie di
salvataggio e di ricupero e quelle di viaggio e di trasporto necessarie dal
profilo medico. Altre spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate quando
rapporti familiari lo giustificano.
Per spese
di viaggio si intendono i costi relativi agli spostamenti necessari
all’assicurato per la fornitura delle prestazioni previste agli articoli 10 e
11 LAINF. Si tratta ad esempio di recarsi presso un luogo di cura oppure di
consultare uno specialista (medico, chiropratico, ecc.). In pratica, l’CO 1
rimborsa l’equivalente del valore del biglietto ferroviario di seconda classe
per l’itinerario più diretto (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi
sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 79; in merito alla differenza
tra spese di trasporto e di viaggio, si veda G. Riemer-Kafka, Vereinfachungen
im System der schweizerischen Sozialversicherungen. Problemfelder und
Lösungsvorschläge, 2014, p. 169).
Dalla
dottrina emerge che le spese di viaggio vengono rimborsate soltanto se sono
rispettati i principi dell’adeguatezza, della semplicità e dell’economicità.
Ciò implica, in particolare, che la persona assicurata è tenuta a rivolgersi al
fornitore di prestazioni idoneo più vicino ad essa. In caso di mancato
rispetto dei principi appena citati, le spese di viaggio restano a suo carico (cfr.
Fatti
M. Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der schweizerischen
Sozialversicherung, 2016, p. 142 s.; G. Riemer-Kafka, B. Lischer, Religion und
Sozialversicherung, in SZS 2016, p. 555; Riemer-Kafka, op. cit., p. 169; del
resto, in questo senso, si veda pure il Messaggio del
Consiglio federale del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni, FF 1976 III 206).
La raccomandazione n.
1/94, “Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage
et de transport, frais de logement et d’entretien)”, della Commissione ad
hoc danni LAINF del 27 novembre 1990 (revisione del 18 novembre 2016), applicata
dall’amministrazione, prevede in particolare che le spese di viaggio e di
trasporto sono rimborsate se si rivelano necessarie durante il periodo
di guarigione, segnatamente se l’assicurato deve recarsi da uno specialista
all’esterno o presso il medico __________ per sottoporsi a una visita di
controllo.
Sono considerate
necessarie ai sensi della legge e dell’ordinanza le spese di viaggio sino al
medico o all’ospedale più vicino che è in grado di curare il problema di
salute che presenta l’assicurato (come pure l’utilizzo del mezzo di trasporto
adatto alla gravità del danno subito). La persona assicurata che sceglie un
luogo di cura più lontano, deve prendere a proprio carico le spese generate da
questa sua scelta.
Conformemente all’accordo
settoriale concluso tra l’UE e la Svizzera, la cura di una persona assicurata
domiciliata in uno Stato membro può aver luogo in Svizzera oppure nel suo Stato
di residenza. Se la persona assicurata domiciliata in uno Stato membro
sceglie di farsi curare in Svizzera, le spese di viaggio e di trasporto vengono
assunte dall’assicuratore LAINF soltanto se le cure si rivelano insufficienti
nel suo Stato di domicilio.
2.3. Dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che il rifiuto dell’CO 1 trova il proprio
fondamento proprio nella raccomandazione della Commissione ad hoc sinistri LAINF
appena citata (cfr. doc. 372, p. 3: “Quanto enunciato dalla CO 1 è stato
vagliato e deciso in sede di Commissione ad hoc sinistri LAINF e trova il
proprio fondamento nel già ricordato principio che obbliga gli assicurati a
fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per ridurre le ripercussioni
Considerandi
finanziarie del danno alla salute da loro presentato.”).
Ora, in base a costante
giurisprudenza, le raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri LAINF rappresentano delle semplici linee guida, e non delle direttive per
gli organi esecutivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dalle quali però il tribunale di regola non si discosta, se costituiscono una
convincente concretizzazione delle disposizioni legali (DTF 132 V 121 consid.
4.4
e riferimenti ivi menzionati).
Secondo
il TCA, la suddetta raccomandazione non appare contraria alla legge, ragione
per la quale non vi è motivo di discostarsene.
In effetti, nella misura
in cui prevede che le spese di viaggio per raggiungere il fornitore di
prestazioni in territorio svizzero vengano rimborsate dall’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni soltanto nel caso in cui nello Stato di
residenza della persona assicurata non ne esista uno idoneo alla cura, la
raccomandazione in questione è espressione del principio dell’economicità,
il quale esige che si faccia capo al fornitore più prossimo al luogo di
residenza in modo tale da ridurre il danno (cfr. supra, consid. 2.2.).
In questo contesto, il TCA
non può seguire il ricorrente allorquando fa valere che le spese di viaggio
sarebbero indissolubilmente legate al diritto di farsi curare in territorio
svizzero, di modo che, riconosciuto quest’ultimo, anche le prime andrebbero
senz’altro rimborsate (cfr. doc. I). In effetti, in una sentenza pubblicata in
RCC 1968 p. 278 ed emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF), ha già avuto modo di precisare che, trattandosi del
rimborso delle spese di viaggio, il principio secondo il quale la persona
assicurata è tenuta a far capo al fornitore di prestazioni idoneo più prossimo
(art. 51 cpv. 1 LAI), non limita in maniera inammissibile il diritto alla
libera scelta del medesimo (art. 26 cpv. 1 LAI).
Ora, nel caso di specie -
accertato che nei dintorni del luogo di residenza di RI 1 (__________ – prov.
di __________) esistono delle strutture sanitarie in grado di offrirgli delle
cure adeguate (per quanto concerne quelle psichiatriche, egli potrebbe far
capo, ad esempio, al Centro Psico Sociale di __________ [cfr. www.__________],
località che dista circa 7 km da __________ mentre, trattandosi della
riabilitazione polmonare, vi è la Casa di cura «__________» di __________,
distante circa 17 km [cfr. www.__________] oppure l’Ospedale di __________,
struttura di riabilitazione pneumologica, cardiologica e neuromotorica
appartenente all’Ospedale di __________ [cfr. www.__________] distante circa 30
km) -, in applicazione della raccomandazione n. 1/94, l’amministrazione era
legittimata a negargli il rimborso delle spese generate dai viaggi per recarsi
a __________, rispettivamente a __________.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti