35.2017.116
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19 febbraio 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.116
cr
Lugano
19 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 settembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 giugno 2009 RI 1,
nato nel 1954, direttore-carrozziere della __________ di __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto dalla
bicicletta, riportando una lussazione acromio-claveare alla spalla destra (doc.
1), poi trattata chirurgicamente in data 16 novembre 2009 (doc. 35).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità
e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Preso atto dei risultati
della visita medica __________ di chiusura del 19 maggio 2010, eseguita dal dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 68), il 26 maggio
2010 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato che per i soli postumi
infortunistici alla spalla destra, egli era nuovamente abile al 100% a partire
dal 28 maggio 2010, aggiungendo che la problematica alla spalla sinistra
competeva all’assicuratore malattia (doc. 69).
1.2. Esperiti gli accertamenti del
caso, con progetto di decisione del 9 febbraio 2012, poi confermato con
decisione del 26 aprile 2012 (doc. 83), l’Ufficio AI, dopo avere indicato che
l’assicurato, amministratore unico con diritto di firma individuale della __________
era da ritenere inabile al lavoro al 20% nella propria professione, ma ancora
abile al lavoro al 100% in attività adeguate a partire dal 1° ottobre 2010, gli
ha attribuito una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2010 (ma
effettivamente versata dal 1° ottobre 2010 ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 gennaio
2011 (doc. 79).
1.3. In data 5 ottobre 2013
l’assicurato ha annunciato una ricaduta, senza tuttavia fare valere alcuna
inabilità lavorativa.
1.4. In data 16 gennaio 2015
l’assicurato ha annunciato una nuova ricaduta, per la quale il curante ha
attestato un’inabilità al lavoro del 75% a decorrere dal 17 gennaio 2015.
A
far tempo dal 17 gennaio 2015, l’amministrazione ha quindi ripristinato il
diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera)
a titolo di ricaduta del sinistro del 2009 (cfr. doc. 116).
1.5. In ambito AI, esperiti gli
accertamenti del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________
(cfr. doc. 163) – il quale, tenuto conto dell’insieme delle problematiche
dell’assicurato, interessanti, oltre alla spalla destra di competenza
dell’assicuratore LAINF, anche aspetti di natura morbosa, a carico
dell’assicuratore malattia (spalla sinistra e colonna vertebrale), ha ritenuto RI
1, a partire dal 1° febbraio 2013, abile al lavoro al 100% nello svolgimento
della propria attività dirigenziale organizzativa presso la carrozzeria di cui,
pur non essendo più amministratore unico, continua a mantenere invariata la
funzione di direttore; inabile al lavoro al 40% nell’attività di carrozziere e
verniciatore e, infine, abile al lavoro al 100% nello svolgimento di attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 163, pag.
9-10) - con progetto di decisione del 21 gennaio 2015, poi confermato con
decisione del 25 marzo 2015 (doc. 166/3-7), l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato
un quarto di rendita di invalidità dal 1° maggio 2013 (ma effettivamente
versata dal 1° gennaio 2014 ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 novembre 2014 (doc. 165).
Con decisione del 12
febbraio 2016, inoltre, l’Ufficio AI ha rifiutato di entrare in materia sulla
nuova richiesta di prestazioni dell’assicurato, osservando che il SMR “ha
dichiarato che non vi sono nuovi atti con obiettività di modifiche
significative delle limitazioni o con nuove diagnosi rispetto a quanto già noto
al nostro ufficio” (doc. 166/1-2).
1.6. Preso atto dei risultati
della visita medica __________ di chiusura del 16 novembre 2016, eseguita dal dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore - giusta il quale l'assicurato, il cui stato di salute
è da considerarsi ormai stabilizzato, è abile in misura completa nell’attività
dirigenziale di ufficio, ritenendo per contro l’attività di carrozziere e
verniciatore non più esigibile in misura completa, concludendo che globalmente
risulta abile in misura massima possibile a partire dal 1° gennaio 2017 nello
svolgimento di attività rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 178)
- il 29 novembre 2016 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato la
sospensione a decorrere dal 1° gennaio 2017 delle prestazioni (spese di cura e
indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli
atti, “considerati adeguatamente i postumi lasciati dall’infortunio è ancora
ritenuta esigibile un’attività lucrativa nella misura completa” (doc. 179).
1.7. Con progetto di decisione del
9 maggio 2017, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di
invalidità dal 1° maggio 2016 (cfr. doc. 202).
1.8. Con decisione formale del 5 luglio
2017, l’assicuratore LAINF, facendo riferimento alla comunicazione del 29
novembre 2016, ha negato all’assicurato il diritto a delle prestazioni di lunga
durata, ritenendo, da un canto, che i postumi infortunistici dovuti alla
ricaduta del 16 gennaio 2015 non influiscano in maniera apprezzabile
sull’incapacità al guadagno (essendo l’attività amministrativa di direttore
tuttora esigibile in misura completa e non avendo “le problematiche alla spalla
destra peggiorato l’esigibilità medica del lavoro in vigore, prima della
ricaduta, per le sole affezioni morbose”) e, d’altro canto, che non sussista
alcuna menomazione importante e durevole dell’integrità fisica (doc. 213).
1.9.
In data 4 settembre 2017 l’assicurato, per il tramite della RA 1, ha contestato
la decisione dell’assicuratore LAINF, chiedendo che gli venga assegnata una
rendita di invalidità, alla luce del discapito economico esistente tra quanto
egli potrebbe ora conseguire nello svolgimento di attività adatte e quanto
percepito prima della ricaduta nelle mansioni esecutive, non più possibili
(doc. 225).
1.10. Con
decisione su opposizione dell’8 settembre 2017, l’CO 1 ha ribadito che a giusta
ragione l’assicuratore infortuni ha rifiutato di concedere all’assicurato
prestazioni di lunga durata, in particolare una rendita di invalidità,
sottolineando come già al momento dell’annuncio di ricaduta egli fosse inabile
al lavoro nella misura del 75%, in quanto non era più in grado di espletare
l’attività di carrozziere, ma solo i lavori amministrativi (doc. A).
1.11. Con
tempestivo ricorso del 12 ottobre 2017 l’assicurato, sempre rappresentato dalla
RA 1, ha postulato nuovamente l’attribuzione di una rendita di invalidità (doc.
I).
Sostanzialmente la rappresentante del ricorrente ha ribadito che
l’assicurato, a seguito dell’infortunio, non è stato più in grado di svolgere
l’attività di carrozziere, ma unicamente l’attività dirigenziale, nella misura
del 25%, senza possibilità di incrementare oltre tale percentuale ritenute le
ridotte dimensioni dell’azienda e la presenza pure di una segretaria.
Secondo la sua rappresentante legale, dunque, non potendo
l’interessato incrementare oltre la misura del 25%, da sempre dedicata agli
aspetti dirigenziali-burocratici, la percentuale di lavoro ancora esigibile dal
profilo medico all’interno della carrozzeria, egli subisce nel caso specifico
una concreta perdita di guadagno.
La rappresentante del ricorrente ha poi contestato la valutazione fornita
dall’amministrazione di una situazione identica a quella esistente prima della
ricaduta, sottolineando come prima della ricaduta in oggetto l’assicurato fosse
ancora parzialmente abile nell’attività di carrozziere, mentre successivamente
egli non ha più potuto ripristinare una capacità lavorativa totale in queste
mansioni (per le quali il dr. __________ lo ha ritenuto inabile al lavoro al
40% dal 1° febbraio 2013).
Per tali ragioni, secondo la rappresentante del ricorrente,
l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto procedere al calcolo del grado di
incapacità al guadagno dell’assicurato applicando le percentuali di inabilità
lavorativa dal profilo medico ad uno schema ripartitorio delle mansioni (25%
attività dirigenziali e 75% attività esecutive), oppure, in via alternativa,
procedendo ad un confronto dei redditi in un’attività adatta, utilizzando le
schede DPL o i dati statistici federali (doc. I).
1.12. Con
risposta del 27 novembre 2017, l’CO 1 ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. V).
1.13. In
data 11 dicembre 2017 la rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA di
non avere ulteriori mezzi di prova da addurre, sottolineando tuttavia come solo
a seguito della ricaduta occorsa all’assicurato i medici abbiano “statuito che
l’attività di carrozziere non fosse più esigibile”, mentre in precedenza “il
medico di __________ della CO 1 aveva ritenuto il signor RI 1 completamente
abile al lavoro nella sua attività di riferimento” (doc. VII).
1.14. Con osservazioni del 15
dicembre 2017, l’assicuratore LAINF ha evidenziato che già prima della ricaduta
l’attività di carrozziere non era più esigibile a causa di malattia (disturbi
alla cuffia dei rotatori della spalla sinistra, oggetto anche di intervento
chirurgico, e sindrome lombo-vertebrale) – disturbi per i quali l’assicurato ha
beneficiato delle indennità giornaliere di malattia per tutto il periodo di
diritto, dal 1° dicembre 2012 al 20 novembre 2014 – mentre lo era la parte
amministrativa, peraltro ancora esigibile in maniera completa anche
attualmente.
L’CO 1 ha pertanto ancora una volta rilevato che “la situazione
attuale è identica a quella antecedente la ricaduta”, non avendo le
problematiche alla spalla destra, come espressamente valutato dal medico di __________,
“peggiorato l’esigibilità medica del lavoro in vigore prima della ricaduta, per
le sole affezioni morbose” (doc. IX).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse
all’assicurato (cfr. doc. X), per conoscenza.
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto al diritto alla rendita d’invalidità a dipendenza dei postumi della
ricaduta del gennaio 2015 dell’evento infortunistico del giugno del 2009.
2.2. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Va inoltre aggiunto che, secondo l'art. 28 cpv. 3 OAINF, se la capacità lavorativa
dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa
di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si
deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto
dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe conseguire
malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesistente (sul
tema, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 130-132).
2.5
Nel caso concreto, l’amministrazione
ha rifiutato di attribuire all’assicurato una rendita di invalidità, ritenendo
che lo stesso, per i soli postumi infortunistici riguardanti la spalla destra,
non subisca alcun tipo di pregiudizio dal profilo economico, essendo la sua
situazione, dal lato medico, identica a quella presentata, prima della ricaduta
oggetto della presente vertenza, a causa dell’esistenza di patologie di natura
extra-infortunistica alla spalla sinistra e alla colonna lombovertebrale.
Di
avviso opposto la rappresentante del ricorrente, a mente della quale, prima
della ricaduta qui in esame, l’assicurato conservava una, seppur ridotta,
capacità lavorativa residua nello svolgimento dell’attività di
carrozziere-verniciatore, che, al contrario, non è più presente ora, a seguito
della ricaduta dei disturbi interessanti la spalla destra.
A sostegno della propria tesi ricorsuale, la rappresentante
dell’assicurato ha addotto il referto del 2 febbraio 2015, con il quale il dr.
Suter ha attestato che l’interessato, a causa di una ricaduta dei disturbi alla
spalla destra, non è più in grado di compiere sforzi fisici, ma solo eseguire i
suoi lavori amministrativi, risultando quindi complessivamente inabile al lavoro
al 75% a partire dal 17 gennaio 2015 (cfr. doc. 106).
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamato
a pronunciarsi, dopo attento esame degli atti, il TCA non vede ragione per
scostarsi da quanto valutato dall’assicuratore LAINF, non potendo, sulla base
dei referti medici presenti nell’incarto, condividere le tesi addotte in sede
ricorsuale.
Va
qui rilevato che, effettivamente, come sostenuto dall’Istituto assicuratore, già
prima della ricaduta annunciata dall’assicurato nel gennaio 2015, RI 1 era
inabile al lavoro nella sua attività di carrozziere e verniciatore, per
ragioni derivanti dai suoi disturbi di natura extra-infortunistica, mentre
era totalmente abile al lavoro nello svolgimento di attività amministrative e
dirigenziali, così come in altre attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali.
Dagli atti emerge in maniera chiara che, alla chiusura del caso
inerente l’infortunio assicurato del giugno 2009, interessante la spalla
destra, l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa: in
occasione della visita medica __________ del 19 maggio 2010, il dr. __________
aveva concluso che “per i soli postumi infortunistici, vale a dire per la
spalla destra, l’assicurato può essere considerato abile al lavoro al 100% a
partire dal 28 maggio 2010” (cfr. doc. 68 pag.3, sottolineatura della
redattrice).
In seguito, tuttavia, a causa dell’accentuazione dei disturbi, di
natura morbosa, presenti alla spalla sinistra – già segnalati dal dr. __________
nel referto della visita __________ del 19 maggio 2010, nel quale il medico aveva
posto, quale diagnosi non di competenza CO 1, quella di “artrosi
acromio-clavicolare sinistra e impingement sotto-acromiale alla spalla
sinistra”, aggiungendo che “qualora egli decidesse di farsi operare la spalla
sinistra, tale intervento e anche l’inabilità lavorativa ad esso legata
andrebbero a carico della competente cassa malati. Stesso discorso vale per le
condiliti e le tendiniti al polso a destra” (cfr. doc. 68 pag. 3, sottolineatura
della redattrice) – l’assicurato era stato operato in data 28 giugno 2010 dal
dr. __________, con una conseguente un’incapacità lavorativa.
Nel referto peritale reumatologico del 26 aprile 2011, redatto su
incarico dell’Ufficio AI, il dr. __________ era giunto alla conclusione che, tenuto
conto dell’insieme delle affezioni di natura morbosa (alla spalla sinistra e in
sede lombo-vertebrale) e post-infortunistica (spalla destra), l’interessato
fosse da considerare, nella precedente professione di carrozziere e
verniciatore, inabile al lavoro al 20% a partire dalla fine del mese di
febbraio 2011, mentre fosse totalmente abile al lavoro nelle attività di tipo
amministrativo svolte presso la __________, così come in altre attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 158).
Successivamente, per ragioni sempre di natura morbosa
(esacerbazione dei disturbi alla colonna lombo-vertebrale), come indicato nel
referto peritale del 21 ottobre 2014 del dr. __________ – incaricato dall’Ufficio
AI di eseguire una nuova perizia reumatologica - l’assicurato era stato
nuovamente totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di dicembre 2012, poi
inabile al lavoro al 50% dal 1° febbraio 2013 e poi nuovamente nella misura del
100% dal 1° febbraio 2014, beneficiando delle prestazioni della competente
cassa malati.
Nel rapporto peritale del 21 ottobre 2014, il dr. __________, sempre
tenuto conto dell’insieme delle patologie dell’assicurato, di natura morbosa e
post-infortunistica (vedi le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra
con leggera sintomatologia di impingement in stato dopo lussazione
dell’articolazione acromio-clavicolare destra in data 11 giugno 2006 nonché
intervento di ricostruzione anatomica dei legamenti toraco-clavicolari e
acromio-clavicolari con trapianto tendineo del semi-tendinoso il 16 novembre
2009; periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla sinistra in
stato dopo intervento chirurgico, il 28 giugno 2010, di rifissazione del
labbro, tenotomia del capolungo del bicipite, ricostruzione della cuffia e
resezione della clavicola laterale e decompressione sotto-acromiale per
tendinopatia del sovraspinato, sfilacciamento del labbro, tendinosi del
capolungo del bicipite ed artrosi acromio-clavicolare; sindrome lombovertebrale
con componente spondilogena bilaterale altalenante su alterazioni degenerative
plurisegmentali da L2 fino a L5 con osteocondrosi e spondilosi anteriore nonché
disturbo di assimilazione lombo-sacrale”), ha considerato l’assicurato, dal
punto di vista reumatologico complessivo, abile al lavoro nella forma completa,
al più tardi dal 1° febbraio 2013, nella sua attività lavorativa
dirigenziale-organizzativa presso la __________, ma inabile al lavoro al 40%,
sempre a partire dal 1° febbraio 2013, con riferimento all’attività esecutiva
di carrozziere e verniciatore. Quanto alla possibilità per l’interessato di
svolgere attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________
ha indicato che “l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella
forma completa sull’arco di un’intera giornata con redditività al 100% a
partire dal 1° febbraio 2013, data della valutazione del dr. __________ per
l’assicurazione __________” (cfr. doc. 163).
Anche da tale perizia reumatologica, pertanto, emerge che
l’inabilità lavorativa dell’interessato nell’adempimento delle mansioni,
pesanti, di carrozziere e verniciatore, è causata anche dalla presenza di
affezioni invalidanti di natura morbosa alla spalla sinistra e alla colonna
lombo-vertebrale.
Ancora, con certificato del 2 febbraio 2015, il dr. med. __________,
spec. FMH in medicina interna, ha sì attestato – come fatto valere dalla
rappresentante del ricorrente - che l’assicurato “non può più svolgere sforzi
fisici, ma solo eseguire i suoi lavori amministrativi”, indicando che egli è
“complessivamente” inabile al lavoro al 75% a partire dal 17 gennaio 2015.
Tale incapacità lavorativa complessiva è dovuta, tuttavia, non
solo alla presenza di disturbi alla spalla destra (di natura infortunistica), ma
anche di disturbi alla spalla sinistra (di competenza, invece, della cassa
malati competente).
Il dr. __________, infatti, quali diagnosi ha indicato quelle di
“1. Piccola rottura trasmurale perinserzionale con importante lesione del
sovraspinato spalla sinistra con importante sfilacciamento e stacco parziale
del labbro anteriore superiore ed importante tendinosi del capo lungo del
bicipite ed artrosi acromioclavicolare sintomatica su: artroscopia della spalla
sinistra con refissazione del labbro con un’ancora chinsa; tenotomia del capo
lungo del bicipite; ricostruzione della cuffia con resezione della clavicola
laterale; decompressione sotto-acromiale in data 28 giugno 2010; 2.
Lussazione acromeo-claveare a destra l’11 giugno 2009 grado III a IV secondo
Rockwood: ricostruzione anatomica dei legamenti toraco-claveari e
acromeo-claveari con trapianto tendineo e semi-tendinoso e fissazione con due
viti riassorbibili il 16 novembre 2009 per persistenza della problematica
malgrado la terapia conservativa; attualmente esacerbazione della situazione
algica” (cfr. doc. 106, sottolineature della redattrice).
Inoltre, il TCA evidenzia che lo stesso dr. __________, in un
successivo referto del 12 maggio 2016, dopo avere ripetuto le note diagnosi
relative alla spalla destra e a quella sinistra già indicate nel referto del 2
febbraio 2015, ha espressamente osservato che “il problema consiste nel fatto
che nel caso di questo paziente la sua limitazione non è guaribile visto il
mestiere in quanto non riesce ad eseguire i lavori da carrozziere necessari per
il suo mestiere senza infiammare la spalla sinistra, meno quella destra e
per questo motivo resta incapace al lavoro nella misura determinata” (cfr.
doc. 157, sottolineatura della redattrice).
Tutto ciò è stato poi confermato in occasione della visita medico-__________
di chiusura del 16 novembre 2016, allorquando il dr. med. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, poste la
diagnosi di competenza CO 1 di “stato dopo lussazione acromio-claveare spalla
destra in data 11 giugno 2006 nonché intervento di ricostruzione anatomica dei
legamenti toraco-clavicolari con trapianto tendineo e semi-tendinoso il 16
novembre 2009. Tendinopatia cuffia dei rotatori, capo lungo bicipite omerale,
impingement sub-acromiale spalla destra” e, quali diagnosi non di competenza CO
1.
di “Tendinopatia cuffia rotatori spalla sinistra in stato dopo intervento
chirurgico del 28 giugno 2010 con di rifissazione labbro glenoideo, tenotomia
capolungo bicipite, ricostruzione cuffia rotatoria e decompressione
sotto-acromiale per tendinopatia sovraspinato, tendinosi del capolungo del
bicipite da artrosi acromio-clavicolare; sindrome lombovertebrale su
alterazioni degenerative plurisegmentali da L2 fino a L5 con osteocondrosi e
spondilosi anteriore”, ha considerato l’interessato “abile in misura completa
nell’attività dirigenziale di ufficio”, aggiungendo che “l’attività assicurata di
carrozziere e verniciatore non sia più esigibile in misura completa per questo
assicurato, si redige pertanto un’esigibilità globale in risposta alla
richiesta formulata dall’amministrazione”.
Il dr. __________ ha quindi espresso l’esigibilità lavorativa in
attività adatte, elencando le limitazioni funzionali dell’assicurato e
osservando che “tali limitazioni siano da ascrivere in parti uguali alla
spalla destra (di competenza CO 1) e sinistra” (doc. 178, sottolineatura
della redattrice).
Alla luce di quanto precede,
il TCA giudica dunque accertato che, già prima della ricaduta del gennaio 2015,
RI 1, a causa dei disturbi di natura morbosa presentati alla spalla sinistra e
a livello lombo-vertebrale, risultava inabile al lavoro nella sua precedente
professione di carrozziere e verniciatore, ma totalmente abile al lavoro nelle
mansioni di tipo dirigenziale-amministrativo e nello svolgimento di attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Tale situazione, come visto
sopra, è rimasta invariata anche dopo la ricaduta interessante la spalla
destra, continuando l’assicurato a presentare, come valutato dal dr. __________,
nonostante le limitazioni funzionali da ascrivere in parti uguali alla spalla
destra e a quella sinistra, una capacità lavorativa completa nello svolgimento
di attività dirigenziali-amministrative e di altre attività adatte.
2.8
Viste le
conclusioni a cui è giunta questa Corte nel precedente considerando, occorre
ritenere che il peggioramento connesso alla ricaduta dell’infortunio,
annunciata nel gennaio 2015, non ha influito sulla capacità lavorativa residua
del ricorrente, e quindi sulla sua capacità di guadagno considerata già
soltanto sulla base delle affezioni morbose (al riguardo, si vedano le STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 6.3 e U 310/06 del 5 gennaio 2007).
In effetti, malgrado il
danno all’arto superiore destro, l’assicurato è stato giudicato in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività
sostitutive adeguate, così come già lo era antecedentemente alla ricaduta,
tenuto conto dell’affezione alla spalla sinistra e alla colonna
lombo-vertebrale.
Alla luce di tali circostanze, appare del tutto
ininfluente l’obiezione - avanzata in sede ricorsuale al fine di dimostrare
l’esistenza di un presunto discapito economico derivante dai disturbi oggetto
di ricaduta – relativa al fatto che l’assicurato, concretamente, non ha la
possibilità presso il suo datore di lavoro di incrementare ulteriormente la
percentuale di attività lavorativa (del 25%) dedicata all’adempimento delle
mansioni dirigenziali-amministrative (sia per le ridotte dimensioni della
carrozzeria e la presenza di una segretaria, sia in ragione del fatto che egli
non è più amministratore unico della stessa).
Ora, posto che, come
illustrato diffusamente al precedente considerando (cfr. consid. 2.7.),
l’esigibilità lavorativa non ha subito modifiche a seguito della ricaduta del
danno alla spalla destra, non vi è alcuna ragione per dubitare che RI 1 sia in
grado di conseguire un reddito pari a quello che egli avrebbe realizzato nel
caso in cui non fosse insorta la ricaduta in questione, senza dovere procedere
al raffronto dei redditi richiesto in sede ricorsuale.
In
simili condizioni, risulta che l’insorgente, in ossequio all’art. 28 cpv. 3
OAINF, non ha diritto a una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti