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Decisione

35.2017.116

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 febbraio 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Va inoltre aggiunto che, secondo l'art. 28 cpv. 3 OAINF, se la capacità lavorativa

dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa

di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si

deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto

dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe conseguire

malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesistente (sul

tema, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 130-132).

2.5

Nel caso concreto, l’amministrazione

ha rifiutato di attribuire all’assicurato una rendita di invalidità, ritenendo

che lo stesso, per i soli postumi infortunistici riguardanti la spalla destra,

non subisca alcun tipo di pregiudizio dal profilo economico, essendo la sua

situazione, dal lato medico, identica a quella presentata, prima della ricaduta

oggetto della presente vertenza, a causa dell’esistenza di patologie di natura

extra-infortunistica alla spalla sinistra e alla colonna lombovertebrale.

Di

avviso opposto la rappresentante del ricorrente, a mente della quale, prima

della ricaduta qui in esame, l’assicurato conservava una, seppur ridotta,

capacità lavorativa residua nello svolgimento dell’attività di

carrozziere-verniciatore, che, al contrario, non è più presente ora, a seguito

della ricaduta dei disturbi interessanti la spalla destra.

A sostegno della propria tesi ricorsuale, la rappresentante

dell’assicurato ha addotto il referto del 2 febbraio 2015, con il quale il dr.

Suter ha attestato che l’interessato, a causa di una ricaduta dei disturbi alla

spalla destra, non è più in grado di compiere sforzi fisici, ma solo eseguire i

suoi lavori amministrativi, risultando quindi complessivamente inabile al lavoro

al 75% a partire dal 17 gennaio 2015 (cfr. doc. 106).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi, dopo attento esame degli atti, il TCA non vede ragione per

scostarsi da quanto valutato dall’assicuratore LAINF, non potendo, sulla base

dei referti medici presenti nell’incarto, condividere le tesi addotte in sede

ricorsuale.

Va

qui rilevato che, effettivamente, come sostenuto dall’Istituto assicuratore, già

prima della ricaduta annunciata dall’assicurato nel gennaio 2015, RI 1 era

inabile al lavoro nella sua attività di carrozziere e verniciatore, per

ragioni derivanti dai suoi disturbi di natura extra-infortunistica, mentre

era totalmente abile al lavoro nello svolgimento di attività amministrative e

dirigenziali, così come in altre attività adatte, rispettose delle sue

limitazioni funzionali.

Dagli atti emerge in maniera chiara che, alla chiusura del caso

inerente l’infortunio assicurato del giugno 2009, interessante la spalla

destra, l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa: in

occasione della visita medica __________ del 19 maggio 2010, il dr. __________

aveva concluso che “per i soli postumi infortunistici, vale a dire per la

spalla destra, l’assicurato può essere considerato abile al lavoro al 100% a

partire dal 28 maggio 2010” (cfr. doc. 68 pag.3, sottolineatura della

redattrice).

In seguito, tuttavia, a causa dell’accentuazione dei disturbi, di

natura morbosa, presenti alla spalla sinistra – già segnalati dal dr. __________

nel referto della visita __________ del 19 maggio 2010, nel quale il medico aveva

posto, quale diagnosi non di competenza CO 1, quella di “artrosi

acromio-clavicolare sinistra e impingement sotto-acromiale alla spalla

sinistra”, aggiungendo che “qualora egli decidesse di farsi operare la spalla

sinistra, tale intervento e anche l’inabilità lavorativa ad esso legata

andrebbero a carico della competente cassa malati. Stesso discorso vale per le

condiliti e le tendiniti al polso a destra” (cfr. doc. 68 pag. 3, sottolineatura

della redattrice) – l’assicurato era stato operato in data 28 giugno 2010 dal

dr. __________, con una conseguente un’incapacità lavorativa.

Nel referto peritale reumatologico del 26 aprile 2011, redatto su

incarico dell’Ufficio AI, il dr. __________ era giunto alla conclusione che, tenuto

conto dell’insieme delle affezioni di natura morbosa (alla spalla sinistra e in

sede lombo-vertebrale) e post-infortunistica (spalla destra), l’interessato

fosse da considerare, nella precedente professione di carrozziere e

verniciatore, inabile al lavoro al 20% a partire dalla fine del mese di

febbraio 2011, mentre fosse totalmente abile al lavoro nelle attività di tipo

amministrativo svolte presso la __________, così come in altre attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 158).

Successivamente, per ragioni sempre di natura morbosa

(esacerbazione dei disturbi alla colonna lombo-vertebrale), come indicato nel

referto peritale del 21 ottobre 2014 del dr. __________ – incaricato dall’Ufficio

AI di eseguire una nuova perizia reumatologica - l’assicurato era stato

nuovamente totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di dicembre 2012, poi

inabile al lavoro al 50% dal 1° febbraio 2013 e poi nuovamente nella misura del

100% dal 1° febbraio 2014, beneficiando delle prestazioni della competente

cassa malati.

Nel rapporto peritale del 21 ottobre 2014, il dr. __________, sempre

tenuto conto dell’insieme delle patologie dell’assicurato, di natura morbosa e

post-infortunistica (vedi le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra

con leggera sintomatologia di impingement in stato dopo lussazione

dell’articolazione acromio-clavicolare destra in data 11 giugno 2006 nonché

intervento di ricostruzione anatomica dei legamenti toraco-clavicolari e

acromio-clavicolari con trapianto tendineo del semi-tendinoso il 16 novembre

2009; periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla sinistra in

stato dopo intervento chirurgico, il 28 giugno 2010, di rifissazione del

labbro, tenotomia del capolungo del bicipite, ricostruzione della cuffia e

resezione della clavicola laterale e decompressione sotto-acromiale per

tendinopatia del sovraspinato, sfilacciamento del labbro, tendinosi del

capolungo del bicipite ed artrosi acromio-clavicolare; sindrome lombovertebrale

con componente spondilogena bilaterale altalenante su alterazioni degenerative

plurisegmentali da L2 fino a L5 con osteocondrosi e spondilosi anteriore nonché

disturbo di assimilazione lombo-sacrale”), ha considerato l’assicurato, dal

punto di vista reumatologico complessivo, abile al lavoro nella forma completa,

al più tardi dal 1° febbraio 2013, nella sua attività lavorativa

dirigenziale-organizzativa presso la __________, ma inabile al lavoro al 40%,

sempre a partire dal 1° febbraio 2013, con riferimento all’attività esecutiva

di carrozziere e verniciatore. Quanto alla possibilità per l’interessato di

svolgere attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, il dr. __________

ha indicato che “l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella

forma completa sull’arco di un’intera giornata con redditività al 100% a

partire dal 1° febbraio 2013, data della valutazione del dr. __________ per

l’assicurazione __________” (cfr. doc. 163).

Anche da tale perizia reumatologica, pertanto, emerge che

l’inabilità lavorativa dell’interessato nell’adempimento delle mansioni,

pesanti, di carrozziere e verniciatore, è causata anche dalla presenza di

affezioni invalidanti di natura morbosa alla spalla sinistra e alla colonna

lombo-vertebrale.

Ancora, con certificato del 2 febbraio 2015, il dr. med. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha sì attestato – come fatto valere dalla

rappresentante del ricorrente - che l’assicurato “non può più svolgere sforzi

fisici, ma solo eseguire i suoi lavori amministrativi”, indicando che egli è

“complessivamente” inabile al lavoro al 75% a partire dal 17 gennaio 2015.

Tale incapacità lavorativa complessiva è dovuta, tuttavia, non

solo alla presenza di disturbi alla spalla destra (di natura infortunistica), ma

anche di disturbi alla spalla sinistra (di competenza, invece, della cassa

malati competente).

Il dr. __________, infatti, quali diagnosi ha indicato quelle di

“1. Piccola rottura trasmurale perinserzionale con importante lesione del

sovraspinato spalla sinistra con importante sfilacciamento e stacco parziale

del labbro anteriore superiore ed importante tendinosi del capo lungo del

bicipite ed artrosi acromioclavicolare sintomatica su: artroscopia della spalla

sinistra con refissazione del labbro con un’ancora chinsa; tenotomia del capo

lungo del bicipite; ricostruzione della cuffia con resezione della clavicola

laterale; decompressione sotto-acromiale in data 28 giugno 2010; 2.

Lussazione acromeo-claveare a destra l’11 giugno 2009 grado III a IV secondo

Rockwood: ricostruzione anatomica dei legamenti toraco-claveari e

acromeo-claveari con trapianto tendineo e semi-tendinoso e fissazione con due

viti riassorbibili il 16 novembre 2009 per persistenza della problematica

malgrado la terapia conservativa; attualmente esacerbazione della situazione

algica” (cfr. doc. 106, sottolineature della redattrice).

Inoltre, il TCA evidenzia che lo stesso dr. __________, in un

successivo referto del 12 maggio 2016, dopo avere ripetuto le note diagnosi

relative alla spalla destra e a quella sinistra già indicate nel referto del 2

febbraio 2015, ha espressamente osservato che “il problema consiste nel fatto

che nel caso di questo paziente la sua limitazione non è guaribile visto il

mestiere in quanto non riesce ad eseguire i lavori da carrozziere necessari per

il suo mestiere senza infiammare la spalla sinistra, meno quella destra e

per questo motivo resta incapace al lavoro nella misura determinata” (cfr.

doc. 157, sottolineatura della redattrice).

Tutto ciò è stato poi confermato in occasione della visita medico-__________

di chiusura del 16 novembre 2016, allorquando il dr. med. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, poste la

diagnosi di competenza CO 1 di “stato dopo lussazione acromio-claveare spalla

destra in data 11 giugno 2006 nonché intervento di ricostruzione anatomica dei

legamenti toraco-clavicolari con trapianto tendineo e semi-tendinoso il 16

novembre 2009. Tendinopatia cuffia dei rotatori, capo lungo bicipite omerale,

impingement sub-acromiale spalla destra” e, quali diagnosi non di competenza CO

1.

di “Tendinopatia cuffia rotatori spalla sinistra in stato dopo intervento

chirurgico del 28 giugno 2010 con di rifissazione labbro glenoideo, tenotomia

capolungo bicipite, ricostruzione cuffia rotatoria e decompressione

sotto-acromiale per tendinopatia sovraspinato, tendinosi del capolungo del

bicipite da artrosi acromio-clavicolare; sindrome lombovertebrale su

alterazioni degenerative plurisegmentali da L2 fino a L5 con osteocondrosi e

spondilosi anteriore”, ha considerato l’interessato “abile in misura completa

nell’attività dirigenziale di ufficio”, aggiungendo che “l’attività assicurata di

carrozziere e verniciatore non sia più esigibile in misura completa per questo

assicurato, si redige pertanto un’esigibilità globale in risposta alla

richiesta formulata dall’amministrazione”.

Il dr. __________ ha quindi espresso l’esigibilità lavorativa in

attività adatte, elencando le limitazioni funzionali dell’assicurato e

osservando che “tali limitazioni siano da ascrivere in parti uguali alla

spalla destra (di competenza CO 1) e sinistra” (doc. 178, sottolineatura

della redattrice).

Alla luce di quanto precede,

il TCA giudica dunque accertato che, già prima della ricaduta del gennaio 2015,

RI 1, a causa dei disturbi di natura morbosa presentati alla spalla sinistra e

a livello lombo-vertebrale, risultava inabile al lavoro nella sua precedente

professione di carrozziere e verniciatore, ma totalmente abile al lavoro nelle

mansioni di tipo dirigenziale-amministrativo e nello svolgimento di attività

adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Tale situazione, come visto

sopra, è rimasta invariata anche dopo la ricaduta interessante la spalla

destra, continuando l’assicurato a presentare, come valutato dal dr. __________,

nonostante le limitazioni funzionali da ascrivere in parti uguali alla spalla

destra e a quella sinistra, una capacità lavorativa completa nello svolgimento

di attività dirigenziali-amministrative e di altre attività adatte.

2.8

Viste le

conclusioni a cui è giunta questa Corte nel precedente considerando, occorre

ritenere che il peggioramento connesso alla ricaduta dell’infortunio,

annunciata nel gennaio 2015, non ha influito sulla capacità lavorativa residua

del ricorrente, e quindi sulla sua capacità di guadagno considerata già

soltanto sulla base delle affezioni morbose (al riguardo, si vedano le STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 6.3 e U 310/06 del 5 gennaio 2007).

In effetti, malgrado il

danno all’arto superiore destro, l’assicurato è stato giudicato in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività

sostitutive adeguate, così come già lo era antecedentemente alla ricaduta,

tenuto conto dell’affezione alla spalla sinistra e alla colonna

lombo-vertebrale.

Alla luce di tali circostanze, appare del tutto

ininfluente l’obiezione - avanzata in sede ricorsuale al fine di dimostrare

l’esistenza di un presunto discapito economico derivante dai disturbi oggetto

di ricaduta – relativa al fatto che l’assicurato, concretamente, non ha la

possibilità presso il suo datore di lavoro di incrementare ulteriormente la

percentuale di attività lavorativa (del 25%) dedicata all’adempimento delle

mansioni dirigenziali-amministrative (sia per le ridotte dimensioni della

carrozzeria e la presenza di una segretaria, sia in ragione del fatto che egli

non è più amministratore unico della stessa).

Ora, posto che, come

illustrato diffusamente al precedente considerando (cfr. consid. 2.7.),

l’esigibilità lavorativa non ha subito modifiche a seguito della ricaduta del

danno alla spalla destra, non vi è alcuna ragione per dubitare che RI 1 sia in

grado di conseguire un reddito pari a quello che egli avrebbe realizzato nel

caso in cui non fosse insorta la ricaduta in questione, senza dovere procedere

al raffronto dei redditi richiesto in sede ricorsuale.

In

simili condizioni, risulta che l’insorgente, in ossequio all’art. 28 cpv. 3

OAINF, non ha diritto a una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti