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Decisione

35.2017.117

Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio su entità IMI (sulla questione del prevedibile peggioramento atti medici contraddittori) e per istruire una ricaduta debitamente annunciata

14 agosto 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

C.

La situazione clinica è suscettibile di un peggioramento verso

un’artrosi post-traumatica del ginocchio sinistro sia sul compartimento mediale

come anche su quello laterale.

D.

Il calcolo dell’IMI si basa sulle tabelle LAINF della SUVA, in

questo caso viene utilizzata la tabella 5 per le IMI dopo artrosi e la tabella

6 per le instabilità articolari. In considerazione dei chiari segni di

progressione delle alterazioni condrali e della futura progressione ed

evoluzione verso una pan gonartrosi tricompartimentale ritengo indicata una IMI

del 20%. Una instabilità articolare con uno o due legamenti crociati lesi da al

massimo il 15%, non essendo cumulabili le due percentuali vale quella più alta

ossia il 20%.” (doc. E 1)

2.3.6. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.3.7. Nella concreta

evenienza, questa Corte constata che le valutazioni espresse dai dottori __________

e __________, entrambi chirurghi ortopedici e, pertanto, specialisti nella

materia che qui interessa, divergono nella misura in cui il primo ha

considerato il prevedibile peggioramento delle alterazioni artrosiche a

livello del ginocchio sinistro, quantificando finalmente la menomazione

dell’integrità in un 20% (cfr. doc. E 1), mentre il

secondo non ne ha tenuto conto, in quanto attualmente non “… ancora

ragionevolmente prevedibile con sufficiente attendibilità.” (cfr. doc. 2, p.

9).

Al riguardo, è utile

ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri

giustificano un aumento della menomazione dell’integrità soltanto se

l’intervento di un peggioramento è probabile e l’importanza quantificabile. Per

contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente

possibili (cfr. STF 8C_219/2018 del 5 luglio 2018 consid. 4.3 e riferimenti

ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica,

il TCA ritiene che il parere del dott. __________ riguardo a un probabile

futuro peggioramento del danno artrosico al ginocchio sinistro, sia

suscettibile di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza della

valutazione del consulente medico dell’istituto assicuratore resistente (cfr.

consid. 2.3.6.).

Si giustifica, pertanto,

su questo aspetto, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti alla CO 1 affinché ordini un approfondimento peritale esterno

(art. 44 LPGA) al fine di determinare l’entità dell’IMI spettante

all’assicurata.

Non risulta per contro più

oggetto di controversia il fatto che la menomazione dell’integrità di cui è

portatrice derivi esclusivamente dall’evento traumatico del 1997 (cfr. doc.

XIII, p. 9), di modo che determinante ai fini del calcolo della relativa

indennità è l’ammontare massimo del guadagno annuo assicurato vigente al giorno

dell’infortunio (in casu, il 31 agosto 1997).

2.4. Diritto alle

prestazioni in relazione alla pretesa ricaduta del settembre 2013?

2.4.1. In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Secondo la giurisprudenza,

si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si

presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e

causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di postumi tardivi

quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un

periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche,

Considerandi

comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118

V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).

2.4.2

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio,

segnatamente alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o,

previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché

alla cura ambulatoriale in ospedale (lett. a), ai medicamenti e alle analisi

ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in

sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle balneari

prescritte dal medico (lett. d), nonché ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti

per la sua guarigione (lett. e).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.4.3

Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace

di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto

all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987.

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 91).

2.4.4

Nel

caso di specie, il TCA constata innanzitutto che, in sede di decisione su

opposizione impugnata, la CO 1 ha esplicitamente riconosciuto di aver a suo

tempo ricevuto lo scritto 5 dicembre 2013, mediante il quale l’assicurata -

richiamata una sua precedente comunicazione (del 17 settembre 2013 – cfr.

allegato al doc. D 4) rimasta senza riscontro - l’informava di avere nel

frattempo (da settembre 2013) accusato un peggioramento dei disturbi al

ginocchio sinistro in ragione di un sovraccarico di lavoro (cfr. doc. 14, p. 2

e doc. D 3), come pure il referto 20 dicembre 2013 del medico curante

specialista, attestante l’instaurazione di una cura conservativa e

un’incapacità al lavoro del 60% dal 5 al 16 settembre 2013, del 30% dal 17

settembre al 17 novembre 2013 e del 20% dal 18 novembre 2013 in poi (cfr. doc.

14, p. 2 e doc. E 3; si veda pure il doc. E 4).

Alla luce di quanto

precede, risulta incomprensibile l’affermazione, contenuta nella risposta di

causa, secondo la quale “nessuna ricaduta è stata notificata dalla

ricorrente e pertanto correttamente la convenuta non ha istruito in tal

senso il caso.” (cfr. doc. V, p. 3 – il corsivo è del redattore).

D’altro canto, nella decisione

su opposizione, l’amministrazione ha sostenuto che la questione della capacità

lavorativa dell’insorgente sarebbe stata definitivamente giudicata con la

sentenza federale del 20 dicembre 2010, tanto da non poter più entrare nel

merito di tale problematica (cfr. doc. 14, p. 2: “Non è oggetto della presente

vertenza la capacità lavorativa dell’assicurata, giudicata in modo definitivo dal

Tribunale federale con sentenza del 20 dicembre 2010 (capacità lavorativa

totale nella professione svolta a partire dal 19 maggio 2009). Non si entrerà

dunque nel merito al riguardo.”).

In proposito, va rilevato

che se è vero che con la sentenza 8C_366/2010 del 20 dicembre 2010 il Tribunale

federale ha confermato il giudizio cantonale mediante il quale era stato

accertato che RI 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua

abituale professione di farmacista titolare di una farmacia a far tempo dal 19

maggio 2009 (con la conseguente estinzione del diritto all’indennità

giornaliera), è altrettanto vero che ciò non le preclude il diritto di

annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF, in caso di peggioramento delle

condizioni di salute infortunistiche.

La soluzione avrebbe

potuto essere diversa qualora, con una decisione cresciuta in giudicato,

l’amministrazione avesse dichiarato estinto il nesso di causalità tra il danno

alla salute in questione e gli infortuni assicurati. In quel caso, non vi

sarebbe infatti più stato spazio per una ricaduta in relazione al medesimo

danno alla salute (in questo senso, si veda la STCA 35.2004.105 del 9 maggio

2005.

consid. 2.2., cresciuta incontestata in giudicato).

Ciò non è tuttavia il caso

nella presente fattispecie.

Del resto, nel proprio

giudizio del 20 dicembre 2010 consid. 8, la Corte federale ha precisato, con

riferimento al contenuto della decisione formale del 14 settembre 2009 (in

quella sede, l’assicuratore convenuto aveva pure dichiarato estinto a

far tempo dal 19 maggio 2009 il nesso di causalità naturale con il sinistro del

febbraio 2008), che la CO 1 “… non poteva rendere nel contempo una decisione di

accertamento sul tema della causalità (vedi sentenza 2C_803/2008 del 21 luglio

2009). La semplice constatazione dell’avvenuta estinzione del necessario

nesso di causalità – anche se facente parte del dispositivo – è solo un

elemento di motivazione a sostegno della decisione formatrice, senza portata

autonoma (vedi DTF 119 V 11). La questione della causalità potrà di

conseguenza essere esaminata liberamente in caso di ricaduta, segnatamente in

caso di una nuova incapacità lavorativa o di lite concernente una prestazione

diversa da quella ora in discussione.” (il corsivo è del redattore).

Sempre in questo contesto,

non è corretto sostenere che “… se viene riconosciuta la piena abilità

lavorativa significa che i disturbi lamentati sono privi del necessario nesso

causale e adeguato.” (doc. V, p. 2). In proposito, è utile segnalare che la

mancanza del nesso di causalità tra il danno alla salute e l’evento assicurato

comporta l’assenza del diritto alle prestazioni, di qualsiasi genere si tratti.

La piena capacità lavorativa determina invece, in regime di prestazioni di

corta durata, l’assenza del diritto all’indennità giornaliera (cfr. art. 16

cpv. 1 LAINF), senza alcuna incidenza sulla questione della causalità.

L’amministrazione non aveva

dunque alcun valido motivo per rifiutarsi di entrare nel merito della ricaduta

annunciatale dall’insorgente. In queste condizioni, anche su questo aspetto,

gli atti devono dunque essere rinviati all’istituto assicuratore convenuto

affinché - dopo aver posto in atto gli accertamenti che ritiene utili per

chiarire la questione -, si determini in merito al proprio obbligo a

prestazioni in relazione alla ricaduta del settembre 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti