35.2017.119
Determinazione del contributo per cure a domicilio a carico dell'assicuratore LAINF (lasciata aperta la questione di sapere se al caso di specie è applicabile il vecchio o il nuovo diritto entrato in
7 giugno 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.119
mm
Lugano
7 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 settembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 agosto 2014, RI 1,
dipendente dell’__________ di __________ in qualità di ingegnere elettrotecnico
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto
vittima di un infortunio in bicicletta sul __________, riportando un
politrauma.
A causa di questo
sinistro, egli è portatore di una tetraplegia ASIA A.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato è stato posto
al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado medio a far tempo
dal 1° novembre 2015 (cfr. doc. 169) e di una rendita d’invalidità del 50% a
decorrere dal 1° settembre 2016 (cfr. doc. 186).
1.2. Con decisione formale dell’11
agosto 2017 - accertato un fabbisogno giornaliero pari a 12.57 minuti (=
6.37 ore/mese) per esami e cure ex art. 7 cpv. 2 lett. b OPre -, l’amministrazione
ha comunicato all’assicurato che, per il periodo 1° novembre 2015 – 31 marzo
2017, avrebbe riconosciuto un importo mensile di fr. 417.-- a titolo di spese
di cura, importo aumentato (in ragione della modifica della tariffa oraria
SPITEX) a fr. 529/mese a contare dal 1° aprile 2017 (cfr. doc. 223).
Nella decisione formale
relativa all’AGI l’istituto assicuratore ha precisato che “… le spese
complessive derivanti dall’associazione __________ inerenti le cure di base e
cure mediche” sarebbero state prese a carico fino al 31 ottobre 2015 (doc. 169,
p. 2).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ (cfr. doc. 230), in data 20 settembre 2017,
l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 233).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13
ottobre 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga
condannato a riconoscergli un importo corrispondente a un fabbisogno mensile di
assistenza e cure domiciliari pari a 26 ore.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, l’insorgente sostiene innanzitutto che nel caso di specie
troverebbe applicazione il nuovo art. 18 OAINF, entrato in vigore il 1° gennaio
2017 (doc. I, p. 6 s.). D’altra parte, applicato l’art. 18 OAINF nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2017, facendo capo alle risultanze di una valutazione
eseguita dal __________ di __________ nell’ottobre 2017, l’assicurato pretende
che l’assicuratore convenuto indennizzi 26 ore/mese a titolo di assistenza e
cure a domicilio (doc. I, p. 8).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 9 marzo 2018, il TCA
ha chiesto alla rappresentante dell’CO 1 di fornire alcune precisazioni in
merito alle modalità di calcolo del fabbisogno di cure a domicilio (cfr. doc.
VII).
La risposta è pervenuta in
data 26 marzo 2018 (doc. X + allegati).
Il ricorrente ha formulato
le proprie osservazioni in merito il 7 maggio 2018 (doc. XIV + allegato).
2.1. Giusta l'art.
10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio, segnatamente:
a. alla cura
ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del
personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico;
b. ai
medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;
c. alla
cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;
d. alle cure
complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;
e. ai mezzi
ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.
Il diritto
alla cura medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1
seconda frase LAINF). Determinata la rendita, le
prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati,
a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario:
a. è affetto
da malattia professionale;
b. soffre di
ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata
sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole
diminuzione;
c. abbisogna
durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di
guadagno;
d. è
incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato
sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole
peggioramento.
Le
condizioni del diritto all'assunzione delle spese di cura medica differiscono
quindi a seconda che l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41 consid. 3d).
Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica dev'essere
assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a impedirne un
peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura tale da ristabilire
o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro, nell'ipotesi di cui
all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere assunte solo alle
condizioni previste dalla norma stessa.
2.2. Come risulta dal
succitato art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, determinata la rendita, le prestazioni
sanitarie e il rimborso delle spese sono accordati se il beneficiario abbisogna
durevolmente di trattamento e cure per mantenere la sua residua capacità di
guadagno. La disposizione si riferisce dunque agli assicurati parzialmente
invalidi che necessitano di trattamento e cure per conservare la loro restante
capacità lucrativa (cfr. A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 384).
Nel caso di
specie, non è oggetto di contestazione il fatto che l’assicurato soddisfi le
condizioni previste dall'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.
2.3. Secondo l'art. 10 cpv. 3
LAINF, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, il Consiglio federale
può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico dell'assicurazione
e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare
le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e la loro entità.
Facendo uso di tale delega, il Consiglio federale ha emanato in particolare
l'art. 18 OAINF che disciplina le cure a domicilio. Giusta tale
disposto, sempre nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, l'assicurato
ha diritto alle cure a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste
siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli
art. 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie
(cpv. 1). Eccezionalmente l'assicuratore può concedere anche contributi per le
spese di cure a domicilio prestate da persone non autorizzate (cpv. 2).
Nella DTF 116 V 41, il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha precisato il senso di "cure a domicilio"
secondo le succitate disposizioni.
In tale
nozione rientrano innanzitutto le cure mediche dispensate a domicilio a
scopo terapeutico, applicate o prescritte da un medico.
Essa
comprende parimenti le cure mediche nel senso di cure infermieristiche,
senza azione terapeutica, ma tuttavia indispensabili per il mantenimento dello
stato di salute dell'assicurato. Si tratta in particolare dei provvedimenti
medici nel senso dell'art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF che mantengono, sostengono,
assicurano o sostituiscono le funzioni organiche vitali.
Una terza
forma di cure a domicilio è costituita dalle cure non mediche, ossia
l'aiuto personale fornito all'interessato per compiere gli atti ordinari della
vita (farsi la pulizia personale quotidiana, cibarsi), come pure l'aiuto
relativo all'ambiente in cui vive (ad esempio la tenuta dell'economia
domestica: DTF 116 V 41 consid. 5a).
Gli
assicuratori sociali non devono assumere tutte le cure a domicilio bensì
unicamente quelle per le quali la legge o l'ordinanza ha istituito un obbligo
di prestazione. In materia di assicurazione contro gli infortuni, l'obbligo
prestativo dell'assicuratore per cure a domicilio è disciplinato in modo chiaro
dall'art. 18 OAINF (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016). Questa norma obbliga l'assicuratore al versamento di prestazioni per
"cure a domicilio prescritte dal medico" (cpv. 1). Ne discende che
l'obbligo prestativo è limitato al trattamento terapeutico e alle cure mediche.
Si può in effetti parlare di prescrizione medica soltanto se si tratta di
misure aventi carattere medico; le cure non mediche non sono, per natura,
subordinate a un‘indicazione medica. Una prescrizione medica formale non è
tuttavia necessaria; è sufficiente che le misure mediche da applicare a
domicilio siano indicate dal profilo medico (DTF 116 V 45 consid. 5b e
5c).
Ne
consegue che l'assicurazione contro gli infortuni è tenuta a prestare solo
nella misura in cui si tratta di un trattamento medico o di cure mediche ai
sensi dell'art. 10 cpv. 1 LAINF, ossia per le cure a domicilio nel senso delle
prime due categorie succitate.
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza 8C_332/2012 del 18 aprile 2013 consid.
3.3, riguardante un assicurato che, in quanto totalmente dipendente, pretendeva
che l’assicuratore gli rimborsasse anche i costi legati all’aiuto per compiere gli
atti ordinari della vita, il TF ha confermato che, contrariamente alla
situazione vigente in materia di assicurazione contro le malattie dove le cure
di base vengono prese a carico (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. c OPre),
l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere alle condizioni degli articoli 21
cpv. 1 LAINF e 18 OAINF, soltanto le cure propriamente mediche ed
infermieristiche.
2.4. Il 1° gennaio
2017, è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (cfr. FF 2015 5583), nel cui contesto
sono state modificate anche le disposizioni che disciplinano l’assunzione delle
cure a domicilio.
Il nuovo
art. 10 cpv. 3 LAINF ha il seguente tenore:
" Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni
d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di
cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto
all'assistenza e alle cure a domicilio.”
Nel
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni del 30 maggio 2008, il Consiglio federale si è espresso al
riguardo nei seguenti termini:
" (…) Attualmente il Consiglio federale può stabilire a quali
condizioni e in che misura l’assicurato ha diritto alle cure domiciliari.
Questa disposizione tuttavia è contraria agli accordi internazionali
sottoscritti dalla Svizzera. Conformemente al Codice Europeo di Sicurezza
Sociale (CESS) e alla Convenzione n. 102 dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro concernente le norme minime della sicurezza sociale (Convenzione OIL n.
102), le cure mediche comprendono infatti le cure infermieristiche, a
prescindere dal fatto che vengano fornite a domicilio, in un ospedale o in un
altro istituto medico. In virtù di questo accordo, le cure a domicilio devono
essere assunte senza che l’assicurato debba partecipare alle spese (cfr. art.
10 cpv. 3).” (FF 2008 4719)
Il nuovo
art. 18 OAINF, che il Consiglio federale ha emanato in base alla delega di cui
all’art. 10 cpv. 3 seconda frase LAINF, anch’esso in vigore a partire dal 1°
gennaio 2017, prevede quanto segue:
" (…).
¹ L'assicurato ha diritto alle
cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano
prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli
articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie.
² L'assicuratore assegna un
contributo per:
a.
un'assistenza medica a domicilio prescritta dal
medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa
assistenza sia eseguita in modo professionale;
b.
un'assistenza non medica a domicilio, se questa non
è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26.”
Per quanto
qui d’interesse, trattandosi della lettera b dell’art. 18 cpv. 2 OAINF, nel suo
rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’assicurazione
contro gli infortuni (OAINF) dell’ottobre 2016, allegato al comunicato stampa
del Consiglio federale del 9 novembre 2016, l’UFSP ha precisato che con la
norma in questione “… viene sancito il diritto a un contributo per
un’assistenza non medica a domicilio se questa non è già rimborsata da un
assegno per grandi invalidi …” (rapporto esplicativo, p. 7).
Secondo la
raccomandazione n. 7/90 della Commissione ad hoc sinistri LAINF, rivista il 23
giugno 2017, l’assicuratore LAINF è tenuto a partecipare alle spese risultanti
dall’aiuto domiciliare non medico (dunque alle cure di base ai sensi dell’art.
7 cpv. 2 lett. c OPre), a condizione che esse non siano coperte dall’assegno
per grandi invalidi o fintanto che una decisione in proposito non è stata
presa. Nella medesima raccomandazione si precisa inoltre che fintanto e sempre
che la persona assicurata ha diritto a un assegno per
grandi invalidi, essa non ha diritto, nel quadro dell’aiuto domiciliare non medico, ad alcuna partecipazione dell’assicuratore
LAINF per gli atti ordinari della vita.
Sulla
modifica legislativa e d’ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2017, si
veda pure H. Landolt, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach
Inkrafttreten der Teilrevision, in Pflegerecht 2017, p. 130 ss., in
particolare p. 136 s. e D. Ionta, Révision de la loi fédérale sur
l’assurance-accidents: résumé et commentaires des modifications plus
importantes, in Jusletter 30 gennaio 2017, p. 9 ss..
2.5. Nella concreta evenienza,
controversa è innanzitutto la questione di sapere se torna applicabile il
vecchio o il nuovo diritto.
Secondo l’amministrazione,
applicabile in concreto sarebbe in vecchio diritto, siccome “giusta il
primo paragrafo delle disposizioni transitorie le prestazioni assicurative per
gli infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica e per le
malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il
diritto anteriore. A differenza di quanto preteso con l’opposizione le
disposizioni transitorie si applicano anche alle prestazioni di lunga durata.
Se ciò non fosse il caso il legislatore non avrebbe previsto al secondo
paragrafo delle disposizioni specifiche in materia di rendita d’invalidità. In
ogni caso il quesito sollevato dalla patrocinatrice in concreto ha valenza
puramente accademica dato che il diritto al contributo per le cure a domicilio
è insorto con l’1.11.2015 e quindi più di un anno prima dell’entrata in vigore
della revisione della LAINF.” (doc. 233, p. 2).
Il ricorrente fa invece
valere la tesi opposta, sostenendo che la presente fattispecie configurerebbe
“… un caso di retroattività impropria. Se è vero che l’evento dannoso si è
prodotto prima dell’entrata in vigore della modifica della LAINF, è altrettanto
vero che gli effetti sull’assicurato sono duraturi, necessitando egli
durevolmente di assistenza e di cure a domicilio, ben oltre il 31 dicembre
2016. (…). L’applicazione del nuovo art. 18 OAINF si impone anche per il fatto
che la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2016 era contraria agli accordi
internazionali sottoscritti dalla Svizzera.” (doc. I, p. 4 ss.).
La questione del diritto
applicabile al caso di specie può essere lasciata aperta. Infatti, anche
volendo applicare il nuovo diritto (più favorevole all’assicurato, nella misura
in cui prevede il diritto a un contributo per le cure di base ai
sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre), l’esito non
potrebbe comunque essere quello che auspica l’insorgente, così come verrà
meglio dimostrato qui di seguito.
2.6. Questo
Tribunale constata che agli atti di causa figura un “piano d’intervento”
elaborato il 13 giugno 2017 dal __________, partendo dal quale l’istituto
assicuratore convenuto ha determinato l’entità delle proprie prestazioni.
Da questo documento
risulta che RI 1 necessita di esami e cure ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. b
OPre (consistenti nella misurazione della pressione arteriosa, nel controllo
del polso, nello svuotamento manuale dell’ampolla rettale, nella
somministrazione di medicamenti [applicazione supposta] e in frizioni
[applicazione crema per emorroidi]) in ragione di 8.5 ore mensili.
D’altro canto, per quanto
concerne invece le cure di base ex art. 7 cpv. 2 lett. c OPre (consistenti
nell’igiene corporale completa, nella rasatura, nel taglio delle unghie mano e
piede, nell’aiuto nel vestirsi/svestirsi e nell’aiuto ad alzarsi/sdraiarsi)
secondo la valutazione in questione, il fabbisogno ammonta a 25 ore mensili
(cfr. doc. 218).
Dal documento denominato
“Calcolo delle prestazioni di cura ai sensi dell’art. 18 OAINF”, allegato alla
decisione formale dell’11 agosto 2017, si evince che l’amministrazione ha
riconosciuto un fabbisogno in termini di esami e cure ex art. 7 cpv. 2 lett. b
OPre di 6.37 ore mensili. Essa non ha per contro assegnato alcun
contributo in relazione alle cure di base fornite al ricorrente (cfr. doc.
219).
Per quanto
riguarda innanzitutto le cure di base prestate a domicilio, va rilevato
che RI 1 si trova al beneficio di un assegno per grandi invalidi di
grado medio per un ammontare mensile di fr. 1'384 dal 1° novembre 2015,
rispettivamente di fr. 1'624 dal 1° gennaio 2016 (cfr. doc. 169, p. 1).
L’assicurato è stato riconosciuto grande invalido di grado medio in quanto
necessitante dell’aiuto di terzi per vestirsi e svestirsi, per alzarsi,
sedersi e sdraiarsi, per l’igiene del corpo e per le necessità
corporali, il tutto conformemente a quanto indicato dal suo patrocinatore
con l’opposizione dell’11 dicembre 2015 (cfr. doc. 165, p. 4).
Ora, ricordato che il
diritto al contributo per le cure di base previsto dal nuovo art.
18 cpv. 2 lett. b OAINF è di natura sussidiaria nel senso che sussiste
soltanto nella misura in cui le prestazioni d’assistenza non medica non sono
coperte dall’AGI (cfr. il consid. 2.4.) e constatato che, nella presente fattispecie, l’AGI che percepisce
l’assicurato copre le cure di base fornite dal __________ sia dal
profilo della natura dell’aiuto prestato che da quello delle spese generate
(dalle fatture prodotte dall’CO 1 sub doc. X 1-14 risulta in effetti
che, nel periodo considerato [gennaio 2017 – febbraio 2018], i costi legati
alle sole cure di base sono ammontati, mediamente, a fr. 843.05),
secondo questa Corte, la decisione impugnata merita conferma, almeno nella
misura in cui all’insorgente è stato negato il diritto a un contributo per l’aiuto domiciliare non medico fornito all’assicurato.
Per quanto
riguarda invece le cure mediche a domicilio, riconoscendo un fabbisogno
mensile pari a 6.37 ore, l’assicuratore LAINF si è scostato dai dati
contenuti nel “piano d’intervento” del __________ (in quel documento il
fabbisogno in termini di cure mediche è stato quantificato in 8.5 ore mensili –
cfr. doc. 218), e ciò nella misura in cui esso ha quantificato in 2 minuti/mese
il tempo necessario per la misurazione della PA e per il controllo del polso
(10 minuti/mese secondo la valutazione del __________) e in 3.5 volte/settimana
la frequenza necessaria per i massaggi/frizioni terapeutici e l’evacuazione
manuale delle feci (4 volte/settimana secondo la valutazione del __________)
(cfr. doc. 219).
In corso di causa, il TCA
ha chiesto alla patrocinatrice dell’istituto di “… interpellare il competente
servizio dell’CO 1 affinché chiarisca puntualmente in base a quali
considerazioni ha ritenuto giustificato scostarsi dai dati indicati dal
succitato servizio di aiuto a domicilio.” (cfr. doc. VII).
Questo il tenore della
risposta fornita dall’avv. RA 2 il 26 marzo 2018:
" (…).
Misurazione PA e controllo del polso
Per misurare tutti i parametri vitali (polso, circolazione
respiro, temperatura) ci vogliono 5 minuti. Nella fattispecie vengono misurati
solo due parametri e da esperienza empirica delle infermiere FSCMA 2 minuti
sono sufficienti in quanto la misurazione viene effettuata con lo stesso
apparecchio.
Massaggi/frizioni terapeutici e evacuazione manuale delle feci
Spitex indica che l’evacuazione manuale delle feci va effettuata 4
giorni a settimana e ci vogliono 20 minuti. Tale operazione viene effettuata a
giorni alterni dunque è corretto indicare 3.5 giorni perché la settimana ha 7
giorni e non 8. Per i massaggi/frizioni terapeutici, ossia l’applicazione della
crema per le emorroidi, vale lo stesso principio.” (doc. X)
La rappresentante
dell’assicuratore ha pure prodotto copia delle fatture emesse dal __________
durante il periodo gennaio 2017 – febbraio 2018, rilevando in proposito che “in
questi 14 mesi sono stati fatturati in totale CHF 6'202.--, con una media
mensile di CHF 443.--. Dal 1. aprile 2017 la Parte convenuta versa mensilmente
all’assicurato CHF 529.--. Tale cifra è dunque ampiamente sufficiente a coprire
Fatti
i costi per esami e cure.” (doc. X).
Invitato dal Tribunale a
formulare delle osservazioni, il rappresentante dell’insorgente non ha
sollevato alcuna specifica obiezione circa le precisazioni fornite
dall’amministrazione in merito alla misurazione della PA e al controllo del
polso, nonché ai massaggi/frizioni terapeutici e all’evacuazione manuale delle
feci. D’altro canto, egli ha rilevato che se l’importo riconosciuto
dall’assicuratore basta a coprire i costi delle cure mediche fornite dal __________,
è perché le tariffe applicate da quest’ultimo servizio divergono da quelle
utilizzate dall’CO 1. Inoltre, sempre secondo l’avv. RA 1, i tempi fatturati
dal __________ sono sempre stati maggiori rispetto a quelli calcolati
dall’istituto assicuratore (cfr. doc. XIV).
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA ritiene che la decisione impugnata debba essere confermata
anche per quanto riguarda l’importo riconosciuto dall’amministrazione a titolo
di cure mediche a domicilio, e ciò considerato che quanto corrisposto dall’CO 1
è bastato, globalmente, a coprire i costi fatturati dal servizio di aiuto
domiciliare (in questo senso, si veda la tabella riassuntiva elaborata dal
ricorrente stesso, dalla quale risulta che le cure mediche hanno avuto un costo
medio di fr. 329.73 nel 2015, di fr. 326.55 nel 2016, di fr. 438.-- nel 2017 e
di fr. 468.70 per i primi due mesi del 2018 – cfr. doc. XIV 1), di modo che
l’assicurato è ora malvenuto a pretendere più ampie prestazioni (per un caso in
cui un assicuratore LAINF è stato ritenuto in diritto di limitare le
prestazioni di cura domiciliare all’ammontare delle retribuzioni effettivamente
pagate dalla persona assicurata al personale che l’assisteva, si veda la STCA
Considerandi
35.2008.26
del 21 settembre 2009, confermata dal TF con sentenza 8C_896/2009
del 23 luglio 2010 consid. 5.1).
In questo
senso, è irrilevante la circostanza che il __________ fatturi le proprie
prestazioni con una tariffa diversa da quella utilizzata dall’amministrazione,
come pure che il fabbisogno di cure in termini di tempo calcolato dal servizio
è sempre stato maggiore rispetto a quello riconosciuto dall’CO 1.
A
prescindere da quanto precede, va infine rilevato che, unitamente al proprio
ricorso, l’assicurato ha prodotto una valutazione delle cure, datata 5 ottobre
2017, del __________ di __________ (cfr. doc. A 2).
Da questo
documento si evince che RI 1 abbisogna di cure a domicilio in ragione di
26.
ore mensili (14.2 ore di cure mediche e 11.8 ore di cure di base). Rispetto
al piano d’intervento del __________, i sanitari di __________ hanno segnatamente
indicato, per quanto riguarda gli esami e cure, che l’assicurato necessita di
aiuto anche per lo svuotamento della sacca urinaria (14 minuti/settimana) e,
per quanto concerne le cure di base, che egli deve essere aiutato nel mangiare
e nel bere (28 minuti/settimana).
In proposito, questa Corte
non ritiene di poter attribuire alla valutazione del __________
di __________ un sufficiente valore probatorio, già per il motivo che sono
contemplate delle prestazioni che non vengono concretamente fornite dagli
operatori che si recano al domicilio dell’assicurato. Del resto, non può
neppure essere ignorato che il patrocinatore stesso dell’assicurato,
nell’opporsi alla decisione formale riguardante l’AGI, aveva dichiarato che
quest’ultimo non necessita dell’aiuto di terzi per nutrirsi (cfr. doc. 165, p.
4). Inoltre, in merito al preteso svuotamento della sacca urinaria, il
TCA osserva che dalla documentazione medica agli atti emerge che lo svuotamento
della vescica avviene in realtà tramite auto-cateterismo (cfr., ad esempio, i
doc. 209, p. 1 e 215, p. 1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti