Lexipedia

Decisione

35.2017.119

Determinazione del contributo per cure a domicilio a carico dell'assicuratore LAINF (lasciata aperta la questione di sapere se al caso di specie è applicabile il vecchio o il nuovo diritto entrato in

7 giugno 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i costi per esami e cure.” (doc. X).

Invitato dal Tribunale a

formulare delle osservazioni, il rappresentante dell’insorgente non ha

sollevato alcuna specifica obiezione circa le precisazioni fornite

dall’amministrazione in merito alla misurazione della PA e al controllo del

polso, nonché ai massaggi/frizioni terapeutici e all’evacuazione manuale delle

feci. D’altro canto, egli ha rilevato che se l’importo riconosciuto

dall’assicuratore basta a coprire i costi delle cure mediche fornite dal __________,

è perché le tariffe applicate da quest’ultimo servizio divergono da quelle

utilizzate dall’CO 1. Inoltre, sempre secondo l’avv. RA 1, i tempi fatturati

dal __________ sono sempre stati maggiori rispetto a quelli calcolati

dall’istituto assicuratore (cfr. doc. XIV).

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA ritiene che la decisione impugnata debba essere confermata

anche per quanto riguarda l’importo riconosciuto dall’amministrazione a titolo

di cure mediche a domicilio, e ciò considerato che quanto corrisposto dall’CO 1

è bastato, globalmente, a coprire i costi fatturati dal servizio di aiuto

domiciliare (in questo senso, si veda la tabella riassuntiva elaborata dal

ricorrente stesso, dalla quale risulta che le cure mediche hanno avuto un costo

medio di fr. 329.73 nel 2015, di fr. 326.55 nel 2016, di fr. 438.-- nel 2017 e

di fr. 468.70 per i primi due mesi del 2018 – cfr. doc. XIV 1), di modo che

l’assicurato è ora malvenuto a pretendere più ampie prestazioni (per un caso in

cui un assicuratore LAINF è stato ritenuto in diritto di limitare le

prestazioni di cura domiciliare all’ammontare delle retribuzioni effettivamente

pagate dalla persona assicurata al personale che l’assisteva, si veda la STCA

Considerandi

35.2008.26

del 21 settembre 2009, confermata dal TF con sentenza 8C_896/2009

del 23 luglio 2010 consid. 5.1).

In questo

senso, è irrilevante la circostanza che il __________ fatturi le proprie

prestazioni con una tariffa diversa da quella utilizzata dall’amministrazione,

come pure che il fabbisogno di cure in termini di tempo calcolato dal servizio

è sempre stato maggiore rispetto a quello riconosciuto dall’CO 1.

A

prescindere da quanto precede, va infine rilevato che, unitamente al proprio

ricorso, l’assicurato ha prodotto una valutazione delle cure, datata 5 ottobre

2017, del __________ di __________ (cfr. doc. A 2).

Da questo

documento si evince che RI 1 abbisogna di cure a domicilio in ragione di

26.

ore mensili (14.2 ore di cure mediche e 11.8 ore di cure di base). Rispetto

al piano d’intervento del __________, i sanitari di __________ hanno segnatamente

indicato, per quanto riguarda gli esami e cure, che l’assicurato necessita di

aiuto anche per lo svuotamento della sacca urinaria (14 minuti/settimana) e,

per quanto concerne le cure di base, che egli deve essere aiutato nel mangiare

e nel bere (28 minuti/settimana).

In proposito, questa Corte

non ritiene di poter attribuire alla valutazione del __________

di __________ un sufficiente valore probatorio, già per il motivo che sono

contemplate delle prestazioni che non vengono concretamente fornite dagli

operatori che si recano al domicilio dell’assicurato. Del resto, non può

neppure essere ignorato che il patrocinatore stesso dell’assicurato,

nell’opporsi alla decisione formale riguardante l’AGI, aveva dichiarato che

quest’ultimo non necessita dell’aiuto di terzi per nutrirsi (cfr. doc. 165, p.

4). Inoltre, in merito al preteso svuotamento della sacca urinaria, il

TCA osserva che dalla documentazione medica agli atti emerge che lo svuotamento

della vescica avviene in realtà tramite auto-cateterismo (cfr., ad esempio, i

doc. 209, p. 1 e 215, p. 1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti