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Decisione

35.2017.120

Revisione rendita LAINF. Art. 17 cpv. 1 LPGA. Nuovo lavoro da invalido. GI: 1%

9 luglio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.7. Nella DTF 140 V 70 consid.

4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione

degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.8. Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del 2 luglio 2005, l’assicurato è stato posto al

beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 18% a decorrere dal

1° gennaio 2008 (doc. 143).

Dalle carte processuali emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato

stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In

effetti, il reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando

a lavorare come manovale edile (reddito da valido: fr. 65'942.65) è stato

raffrontato al reddito che avrebbe potuto realizzare in un lavoro più leggero

per tutto il giorno (ad es., il preparatore di veicolo d'occasione, il

laborante in elettronica, l'operaio meccanico, il serviceman o il magazziniere;

reddito da invalido determinato secondo le DPL: fr. 53'954.-; doc. 143).

La rendita d’invalidità in vigore è stata sottoposta a revisione d’ufficio nel

2010 e nel 2013. In entrambi i casi, essa è stata confermata (doc. 173 e doc.

179).

2.9. Nell'ambito della revisione

della rendita avviata il 21 dicembre 2016, l'assicurato ha prodotto una

dichiarazione del datore di lavoro, giusta la quale percepiva una "retribuzione

base mensile pari a Fr. 5'000.-, per dodici mensilità" (doc. 203 e

205).

Con la decisione di revisione del 7 luglio 2017 l’Istituto assicuratore ha

soppresso la rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° agosto 2017. Il

reddito (da invalido) effettivamente percepito dall’assicurato presso la ditta __________

(fr. 65'000.-/anno) è stato raffrontato con quello (da valido) che egli avrebbe

realizzato come manovale edile, qualora non fosse insorto il danno alla salute

(fr. 70'041.-/anno), donde un discapito economico appunto del 7.20 %, non

pensionabile.

2.10. Con la propria impugnativa,

l’insorgente censura l’entità dei redditi ritenuti dall’amministrazione per

stabilire il nuovo grado d’invalidità.

Per quanto riguarda il reddito

da valido, egli sostiene che "mal si comprende come la CO 1 sia

arrivata ad un tale importo, la stessa non avendo fornito ulteriori

informazioni in merito. In particolare, non è dato sapere se per giungere a

tale importo sia stato considerato lo stipendio precedente all'infortunio

adeguato alle oppure se sia stato commisurato sulla base delle tabelle

statistiche per la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)"

ed, in ogni caso, che le spese per le trasferte e per il telefono personali,

rimborsate al suo cliente per un importo di fr. 440.- mensili e considerate

dalla CO 1 quale fonte fissa di reddito, va inserita anche nel guadagno da

valido.

Trattandosi invece del reddito da invalido, egli fa valere che

non si giustifica affatto di

imputare al guadagno da invalido una mensilità intera pari a fr. 5'000.-, quale

gratifica, dato che non è un importo fisso e nemmeno garantito (cfr. doc. I).

2.11. Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, per quanto concerne il reddito senza invalidità, il

TCA osserva che dai doc. 206 e 212 si evince che l'CO 1 l'ha stabilito in fr.

70'041.-, rivalutando il salario da valido del 2008 tramite CCL edilizia.

Tale importo deve essere confermato dal TCA, tanto più che

neppure la patrocinatrice dell’assicurato è stata in grado di evidenziare

motivi atti ad imporre a questa Corte di scostarsi da questo dato.

In effetti, la rappresentante dell'insorgente asserisce che le spese per le trasferte e per il telefono personali,

rimborsate all'assicurato per un importo di fr. 440.- mensili e considerate

dalla CO 1 quale fonte fissa di reddito, devono essere inserite anche nel

guadagno da valido.

Sennonché, in assenza di qualsivoglia indizio concreto in tal senso, la sua

risulta essere una mera dichiarazione di parte, che non viene pertanto

condivisa dal TCA. Occorre infatti tenere conto del principio

secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Stante quanto precede il reddito da valido, nel 2017, ammonta dunque a fr.

Considerandi

70'041.-.

2.12

Trattandosi

del reddito da invalido, nel caso concreto, l’ammini-strazione l’ha

stabilito nella decisione formale del 7 luglio 2017 (doc. 213) in fr. 65'000.-

(fr. 60'000.- quale stipendio base + fr. 5'000.- quale gratifica) sulla base

delle seguenti considerazioni: "Tenuto conto dei conteggi paga e delle

informazioni fornite dal datore di lavoro risulta che nel 2016 l'assicurato ha

realizzato un salario di Fr. 65'000.- e cioè fr. 5'000.- per 13. La CO 1 è

partita dal principio che nel 2017 l'assicurato avrebbe realizzato lo stesso

salario in quanto in occasione del colloquio del 28.02.2017 il datore di lavoro

ha dichiarato che solitamente viene aggiunta una gratifica che solitamente

ammonta ad un salario mensile. Per calcolare il salario annuo si può pertanto

tranquillamente moltiplicare il salario mensile per 13" (doc. 222).

Nella decisione su opposizione del 13 settembre 2017 (doc. 222), l’CO 1 ha

fissato il reddito da invalido in fr. 65'280.- sulla base delle seguenti

considerazioni: "In ogni caso nel 2017 - e cioè al momento in cui è

stata soppressa la rendita d'invalidità – il salario è stato portato a fr.

5'440.- visto che in aggiunta al salario di base di fr. 5'000.- all'assicurato

viene accordata un'indennità di trasferta (fr. 220.-) e un'indennità per

telefono personale (fr. 220.-). Trattandosi di salario sottoposto all'AVS dette

indennità devono pure essere considerate per cui – ammesso ma non concesso che

l'assicurato riceva abitualmente la gratifica - si giunge ad un salario di fr.

65'280.-".

La patrocinatrice dell'assicurato ribadisce anche in questa sede che il reddito

da invalido del suo assistito ammonta allo stipendio base, ovvero a fr.

60'000.-.

2.13

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA osserva che dalla documen-tazione agli atti (cfr., in particolare, doc.

V-1) emerge che l'assicurato, dipendente della ditta __________ dal 1° maggio

2012, ha percepito le seguenti gratifiche: fr. 2'500.- nel 2012, fr. 3'500.-

nel 2013, fr. 4'000.- nel 2014, fr. 4'000.- nel 2015 e fr. 5'000.- nel 2016.

Accertata una fluttuazione dei redditi nel corso degli anni - visto il salario

base dell'assicurato viene influenzato anche dalla gratifica che riceve in modo

pressoché regolare a fine anno, sulla quale vengono versati i contributi

sociali - questa Corte, parimenti a quanto avviene in questi casi in ambito di

determinazione del reddito da valido di un assicurato (cfr. STCA 32.2015.90 del

30.

maggio 2016, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati e STCA

32.2017.35

del 18 settembre 2017, consid. 2.10), ritiene corretto, nel caso concreto,

prendere in considerazione il salario base di fr. 60'000.- (fr. 5'000.- x 12

mensilità) ed aggiungervi una media degli importi percepiti dall'insorgente tra

il 2013 (ritenuto che ha iniziato a lavorare per la ditta in questione a far

tempo dal 1° maggio 2012) ed il 2016 a titolo di gratifica. L'importo medio

percepito dal ricorrente quale gratifica tra il 2013 e il 2016 è di fr. 4'125.-

(fr. 16'500.- diviso per 4 anni).

Ad esso vanno aggiunte pure le indennità di trasferta (fr. 220.-) e per

telefono personale (fr. 220.-), versate mensilmente all'assicurato (come

risulta dalla scheda contabile per il 2015 ed il 2016 di cui al doc. 211) per complessivi

fr. 440.-, pari a fr. 5'280.- annuali, sui quali vengono parimenti versati i

contributi sociali (come risulta anche dalla doc. V-1, in particolare dalla

busta paga dicembre 2016, e dalla già citata scheda contabile).

A questo proposito il TCA osserva che l'art. 9 dell'ordinanza

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947,

stato al 1° giugno 2018 (OAVS; RS 831.101), rubricato "Spese generali",

stabilisce che sono "spese generali quelle cui il salariato deve far

fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non

rientrano nel salario determinante." (cpv. 1) rispettivamente che

"Non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli

spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e

per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali

indennità rientrano di norma nel salario determinante." (cpv. 2). In

una sentenza 8C_430/2010 del 28 settembre 2010 consid. 6.2, l'Alta Corte ha nondimeno

stabilito che l’indennità forfettaria per il pranzo andava presa in

considerazione per determinare il reddito da valido poiché, in quella

fattispecie, essa era stata indicata dal datore di lavoro a titolo di salario

mensile lordo su cui erano stati prelevati i contributi paritetici (per un caso

in cui il TF ha deciso nel senso opposto, in quanto l’indennità in questione

era stata pagata in più del salario mensile lordo e che, pertanto, su di essa non

erano stati prelevati i contributi sociali, si veda la STF 8C_964/2012 del 16

settembre 2013 consid. 4.3.2; cfr. STCA 35.2014.33 del 28 gennaio 2015, consid.

2.

).

Stante quanto precede il reddito

da valido, nel 2017, ammonta dunque a fr. 69'405.-.

2.14

Il grado d’invalidità

dell’insorgente a decorrere dal 1° agosto 2017 - determinato raffrontando il reddito

effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 69'405.-) con quello

che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 70'041) - è

dunque del 0.9%, arrotondato all'1% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121, ragione per la quale l’CO 1 era legittimato a procedere

alla revisione della rendita d’invalidità in vigore (e, quindi, a sopprimerla,

a fronte di un grado d'invalidità non pensionabile).

2.15

Da ultimo, va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF

122.

II 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove (in particolare, alla "perizia sullo stato di salute

dell'assicurato, sui dolori da egli sofferti e sull'impossibilità ad assumere

farmaci pena l'incapacità a eseguire adeguatamente la propria funzione

lavorativa" richiesta dalla patrocinatrice del ricorrente: cfr. doc.

I), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

La patrocinatrice dell'assicurato ha pure chiesto nel gravame l'interrogatorio

del suo cliente (cfr. doc. I). Ora, non essendo stata presentata una domanda

esplicita di procedere a un’udienza pubblica (cfr. STF 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti) ma soltanto

una richiesta di audizione personale (al riguardo, si veda il doc. IX; cfr. SVR

2009.

IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2), il TCA rinuncia all’audizione in

quanto superflua ai fini dell’esito della vertenza. Parimenti dicasi per la

richiesta di procedere all'audizione testimoniale del datore di lavoro (__________),

pure richiesta dalla patrocinatrice del ricorrente nel gravame (cfr. doc. I).

L'incarto della CO 1, pure richiesto in edizione nel ricorso (cfr. doc. 1), è

stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.10).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti