35.2017.121
Determinazione del grado dell'invalidità (in particolare, del reddito da invalidito e, meglio, della riduzione sociale) e della menomazione dell'integrità
20 marzo 2018Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.121
mm
Lugano
20 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2017 emanata
da
CV 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 settembre 2010, RI
1, dipendente della __________ in qualità di __________ e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha subìto una distorsione al
ginocchio destro mentre stava pulendo una cella frigorifera, riportando una
lesione meniscale.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Dalle carte processuali si
evince che il decorso post-infortunistico è stato segnato da diverse ricadute
del trauma iniziale (gennaio 2011, luglio 2012 e gennaio 2013), le quali sono
state tutte assunte dall’amministrazione.
1.3. Con decisione formale del 10
maggio 2016, dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a
contare dal 1° maggio 2016, la CV 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita d’invalidità del 32% e di un’indennità per menomazione all’integrità
(IMI) del 15%, corrispondente a un capitale di fr. 18’900 (cfr. doc. 125).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 126), in data 19
settembre 2017, la CV 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 139).
1.4. Con tempestivo ricorso del 20
ottobre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, vengano corretti i dati economici
relativi al reddito da invalido, che il reddito da invalido venga decurtato del
15% almeno e che gli venga riconosciuto un’IMI del 28.5%.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, trattandosi dell’entità del reddito da invalido,
l’insorgente rimprovera alla CV 1 di non aver risposto all’obiezione secondo la
quale il dato da essa ritenuto sarebbe “… troppo elevato e di tutta evidenza
fissato erroneamente.” (doc. I, p. 3).
D’altro canto, per quanto
concerne l’entità della riduzione percentuale operata dall’amministrazione sul
reddito statistico da invalido (5%), l’assicurato pretende che la medesima
ammonterebbe invece almeno al 15%, tenuto conto che egli presenta un danno alla
salute rilevante che lo limita in tutte le attività, che la sua capacità
lavorativa residua è soltanto parziale e che dispone di un’esperienza
professionale in un ambito molto specifico e, perciò, difficilmente sfruttabile
in altre attività (cfr. doc. I, p. 6).
Infine, a proposito
dell’IMI, il ricorrente fa valere che la relativa valutazione eseguita
dall’assicuratore convenuto si baserebbe “… su una constatazione fattuale
errata. In effetti, dopo un’attenta lettura dei diversi rapporti medici del Dr.
__________ (28 ottobre 2013 e 14 aprile 2015) così come dell’incarto messoci a
disposizione dalla CO 1, forza è di constatare che la valutazione dell’IMI
fatta dal Dr. __________ concerne unicamente il danno permanente al
ginocchio destro e non riguarda minimamente il ginocchio sinistro.” (doc. I, p.
7 s.).
1.5. La CV 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 29 novembre 2017, la
patrocinatrice dell’insorgente ha formulato alcune precisazioni in merito alla
quantificazione della menomazione dell’integrità (cfr. doc. VII).
L’assicuratore resistente
si è espresso in proposito il 5 dicembre 2017 (doc. IX).
1.7. Il 14 dicembre 2017, la
rappresentante dell’assicurato ha invitato il TCA a “… pronunciarsi nel merito
del nostro ricorso per quel che riguarda unicamente il danno permanente al ginocchio
dx così come valutato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 14 aprile
2015.” (doc. XI – il corsivo è del redattore).
in
diritto
2.1. Oggetto della lite è l’entità
della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato a dipendenza
dell’evento infortunistico occorsogli in data 20 settembre 2010.
2.2. Entità della rendita
d’invalidità.
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2.3
Nella presente fattispecie,
l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 32%, facendo capo, per quanto riguarda l’esigibilità
lavorativa, alla valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, in occasione della visita fiduciaria da lui eseguita in data 24
marzo 2015 (e alla sua relativa precisazione del 2 giugno 2015 - cfr. doc. 112,
p. 7 e doc. 112.2).
Ora, posto come l’aspetto
dell’esigibilità non sia stato affatto contestato dal ricorrente (cfr. doc. I,
p. 2), questo Tribunale ritiene accertato che, nonostante il danno alla salute
infortunistico, RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa
adeguata nella misura del 67% (corrispondente a una riduzione del tempo
lavorativo del 33%).
2.2.4
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2015, avrebbe
realizzato un reddito annuo lordo pari a fr. 62'309 (cfr. doc. 124, p.
2).
Questo dato – non
contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.
2.2.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.2.6
Nel caso
concreto, l’amministrazione ha quantificato in fr. 42'214.20 il reddito da
invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1, livello di qualifica 1 (fr.
66'621.52 dopo adeguamento all’indice dei salari nominali), e operando
successivamente una riduzione del 33% per tener conto della soltanto parziale
capacità lavorativa residua e del 5% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc.
124, p. 2 s.).
Chiamato a
pronunciarsi, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS
2014.
TA 1 (a proposito dell’applicabilità dei dati statistici più
attuali disponibili al momento in cui è stata emanata la decisione su
opposizione impugnata [in casu, il 19 settembre 2017], si veda la STF
8C_228/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.1.7), l’assicurato, svolgendo
nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di
qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'312.
Riportando questo dato su
41.7
ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.
66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr.
67'319.
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3).
Nel caso concreto, una
riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella
misura in cui i dipendenti della __________ sottostanno a un proprio contratto
collettivo di lavoro e vengono retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi
previsti.
Tenuto conto che
l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività adeguate del
67% (cfr. supra, consid. 2.2.3.), il reddito statistico da invalido
ammonta a fr. 45'103.73 (risultato intermedio).
2.2.7
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 5% sul reddito
statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico
(doc. 124, p. 3).
Da parte sua, RI 1
pretende invece che la deduzione da applicare sarebbe almeno del 15%. In
effetti, oltre alle limitazioni funzionali causate dal danno alla salute
infortunistico, occorrerebbe considerare la soltanto parziale capacità
lavorativa in attività sostitutive adeguate e la limitata esperienza
professionale (cfr. doc. I).
Trattandosi innanzitutto dell’invocata
decurtazione in ragione del fattore “grado d'occupazione”, la CV 1 fa
valere che, avendo già tenuto conto della capacità lavorativa residua esigibile
nella determinazione del reddito da invalido, secondo la giurisprudenza federale,
non vi sarebbe più spazio per una “… riduzione riconducibile all’impossibilità
di svolgere un’attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del
20.
marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e
9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” (doc. 139, p. 6).
Il TCA non può seguire la
tesi difesa dall’istituto assicuratore.
In effetti, secondo la
giurisprudenza federale (e anche le pronunzie citate vanno esattamente in
questo senso), una deduzione a titolo di “grado d'occupazione” non entra in
linea di conto nel caso in cui la persona assicurata sia in grado di svolgere
un’attività alternativa adeguata durante tutto il giorno, ma con un rendimento
ridotto (cfr., ad esempio, la STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4: “Premessa
l'incontestata residua capacità lavorativa di A.________ del 70% (che si
traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in
un'attività rispettosa dei limiti funzionali, conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il
giorno ma con limitazioni, in concreto del 30%, non vi è più spazio per
alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a
tempo pieno (cfr. sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con
riferimento alle sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008
del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” –
il corsivo è del redattore). Diversa è invece la situazione allorquando è il tempo
di lavoro ad essere limitato a causa del danno alla salute. In questo caso,
sempre in ossequio alla giurisprudenza federale, si giustifica una decurtazione
del reddito statistico da invalido (cfr., per esempio, la STF 9C_980/2008
consid. 3.1.2 e 3.5, menzionata dalla CV 1: “Erfasst werden
soll mit diesem Abzug nur die Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche
Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Bei letzterer verbietet es
sich, regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus
gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum
Abzugsfaktor "Beschäftigungsgrad" oder als eigenständiges neues
Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen (zum Ganzen Urteil I
69/07 vom 2. November 2007, E. 5.1 - E. 5.3, mit weiteren Hinweisen). (…). Männer mit
einem Beschäftigungsgrad von 75% bis 89% werden in Tätigkeiten im
Anforderungsniveau 4 überproportional tiefer entlöhnt im Vergleich zu Männern,
welche ein Vollzeitpensum ausüben, was rechtsprechungsgemäss die Gewährung
eines Abzugs gebietet (vgl. E. 3.1.2 hievor).” – il corsivo è del
redattore).
Nella
concreta evenienza, dalle considerazioni espresse dal medico consulente dell’assicuratore
LAINF (cfr. doc. 112, p. 7) si evince che l’inabilità lavorativa del 33% in
attività sostitutive adeguate, corrisponde a una riduzione del tempo di
lavoro (e non del rendimento). Secondo questa Corte, ciò giustifica
l’applicazione di una deduzione.
D’altro canto, per quanto
attiene al fatto che l’assicurato dispone di esperienze professionali limitate
alla sola attività di macellaio, va segnalato che l’Alta Corte ha già avuto
modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività ha
poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni
semplici e ripetitive e quindi questo non giustifica ulteriori decurtazioni
(cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).
Ora, posto che la
deduzione percentuale da applicare deve essere il frutto di una valutazione
globale dell’incidenza di tutti i fattori che entrano in linea di conto
(cfr. SVR 12/2017 UV Nr. 91 consid. 3.3.2.2), il TCA ritiene che, nel caso concreto,
considerando i fattori “limitazioni addebitabili al danno alla salute” e “grado
di occupazione”, il reddito statistico da invalido vada decurtato del 15%.
Tenuto conto di una
decurtazione globale del 15%, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 38'338.17.
Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 38'338.17 al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 62'309,
risulta essere del 38.47%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata va riformata, nel senso che all’assicurato
deve essere riconosciuta una rendita d’invalidità del 38% (anziché del
32%).
2.3
Entità della menomazione
dell’integrità.
2.3.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno
annuo assicurato
all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la
gravità delle
menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.3.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto
parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e
il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.3.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.3.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più
serrata,
che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.3.5
Nella presente fattispecie, la
CV 1 ha posto l’assicurato al beneficio di un’IMI del 15% basandosi sul
relativo apprezzamento che il dott. __________ ha enunciato a margine della
visita fiduciaria del 24 marzo 2015.
Con la propria
impugnativa, RI 1 sostiene che, sempre fondandosi sul parere del proprio
consulente medico, l’amministrazione avrebbe dovuto in realtà risconoscergli
un’IMI del 28.5% (cfr. doc. I, p. 7 s.).
Ricordato che litigiosa è
l’entità della menomazione dell’integrità dipendente soltanto dall’infortunio
del 20 settembre 2010 e constatato che quest’ultimo evento ha interessato
esclusivamente il ginocchio destro, questo Tribunale ritiene che la
decisione su opposizione impugnata meriti conferma nella misura in cui l’IMI è
stata fissata al 15%.
In effetti, il TCA
constata che, trattandosi dei postumi dell’infortunio del settembre 2010,
responsabile di aver peggiorato direzionalmente lo stato preesistente a
livello del ginocchio destro (cfr. doc. 112, p. 6: “L’aggravamento causato
dall’infortunio del 20 settembre 2010 non è stato sanato e non lo sarà mai. In
sostanza non vi sarà mai uno stato quo ante e neppure uno stato quo sine.”), il
dott. __________ ha in effetti quantificato in un 15% la corrispondente
menomazione dell’integrità (cfr. doc. 112, p. 8).
In esito a quanto precede,
la decisione su opposizione del 19 settembre 2017 deve dunque essere confermata
nella misura in cui il ricorrente è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 32%.
§§ La
CV 1 è condannata a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 38%
a decorrere dal 1° maggio 2016.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CV 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti