Lexipedia

Decisione

35.2017.121

Determinazione del grado dell'invalidità (in particolare, del reddito da invalidito e, meglio, della riduzione sociale) e della menomazione dell'integrità

20 marzo 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Nella presente fattispecie,

l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurato una rendita

d’invalidità del 32%, facendo capo, per quanto riguarda l’esigibilità

lavorativa, alla valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, in occasione della visita fiduciaria da lui eseguita in data 24

marzo 2015 (e alla sua relativa precisazione del 2 giugno 2015 - cfr. doc. 112,

p. 7 e doc. 112.2).

Ora, posto come l’aspetto

dell’esigibilità non sia stato affatto contestato dal ricorrente (cfr. doc. I,

p. 2), questo Tribunale ritiene accertato che, nonostante il danno alla salute

infortunistico, RI 1 sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa

adeguata nella misura del 67% (corrispondente a una riduzione del tempo

lavorativo del 33%).

2.2.4

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2015, avrebbe

realizzato un reddito annuo lordo pari a fr. 62'309 (cfr. doc. 124, p.

2).

Questo dato – non

contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.

2.2.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.2.6

Nel caso

concreto, l’amministrazione ha quantificato in fr. 42'214.20 il reddito da

invalido, applicando la tabella RSS 2012 TA 1, livello di qualifica 1 (fr.

66'621.52 dopo adeguamento all’indice dei salari nominali), e operando

successivamente una riduzione del 33% per tener conto della soltanto parziale

capacità lavorativa residua e del 5% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc.

124, p. 2 s.).

Chiamato a

pronunciarsi, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS

2014.

TA 1 (a proposito dell’applicabilità dei dati statistici più

attuali disponibili al momento in cui è stata emanata la decisione su

opposizione impugnata [in casu, il 19 settembre 2017], si veda la STF

8C_228/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.1.7), l’assicurato, svolgendo

nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di

qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'312.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr.

66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr.

67'319.

Per quanto riguarda la

questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo

d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si

vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte

federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis

mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto

nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25

aprile 2017 consid. 4.3).

Nel caso concreto, una

riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella

misura in cui i dipendenti della __________ sottostanno a un proprio contratto

collettivo di lavoro e vengono retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi

previsti.

Tenuto conto che

l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività adeguate del

67% (cfr. supra, consid. 2.2.3.), il reddito statistico da invalido

ammonta a fr. 45'103.73 (risultato intermedio).

2.2.7

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 5% sul reddito

statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute post-infortunistico

(doc. 124, p. 3).

Da parte sua, RI 1

pretende invece che la deduzione da applicare sarebbe almeno del 15%. In

effetti, oltre alle limitazioni funzionali causate dal danno alla salute

infortunistico, occorrerebbe considerare la soltanto parziale capacità

lavorativa in attività sostitutive adeguate e la limitata esperienza

professionale (cfr. doc. I).

Trattandosi innanzitutto dell’invocata

decurtazione in ragione del fattore “grado d'occupazione”, la CV 1 fa

valere che, avendo già tenuto conto della capacità lavorativa residua esigibile

nella determinazione del reddito da invalido, secondo la giurisprudenza federale,

non vi sarebbe più spazio per una “… riduzione riconducibile all’impossibilità

di svolgere un’attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del

20.

marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e

9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” (doc. 139, p. 6).

Il TCA non può seguire la

tesi difesa dall’istituto assicuratore.

In effetti, secondo la

giurisprudenza federale (e anche le pronunzie citate vanno esattamente in

questo senso), una deduzione a titolo di “grado d'occupazione” non entra in

linea di conto nel caso in cui la persona assicurata sia in grado di svolgere

un’attività alternativa adeguata durante tutto il giorno, ma con un rendimento

ridotto (cfr., ad esempio, la STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4: “Premessa

l'incontestata residua capacità lavorativa di A.________ del 70% (che si

traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto) in

un'attività rispettosa dei limiti funzionali, conformemente alla giurisprudenza

del Tribunale federale in caso di presenza lavorativa durante tutto il

giorno ma con limitazioni, in concreto del 30%, non vi è più spazio per

alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a

tempo pieno (cfr. sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con

riferimento alle sentenze 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008

del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e 9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4).” –

il corsivo è del redattore). Diversa è invece la situazione allorquando è il tempo

di lavoro ad essere limitato a causa del danno alla salute. In questo caso,

sempre in ossequio alla giurisprudenza federale, si giustifica una decurtazione

del reddito statistico da invalido (cfr., per esempio, la STF 9C_980/2008

consid. 3.1.2 e 3.5, menzionata dalla CV 1: “Erfasst werden

soll mit diesem Abzug nur die Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche

Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Bei letzterer verbietet es

sich, regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus

gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum

Abzugsfaktor "Beschäftigungsgrad" oder als eigenständiges neues

Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen (zum Ganzen Urteil I

69/07 vom 2. November 2007, E. 5.1 - E. 5.3, mit weiteren Hinweisen). (…). Männer mit

einem Beschäftigungsgrad von 75% bis 89% werden in Tätigkeiten im

Anforderungsniveau 4 überproportional tiefer entlöhnt im Vergleich zu Männern,

welche ein Vollzeitpensum ausüben, was rechtsprechungsgemäss die Gewährung

eines Abzugs gebietet (vgl. E. 3.1.2 hievor).” – il corsivo è del

redattore).

Nella

concreta evenienza, dalle considerazioni espresse dal medico consulente dell’assicuratore

LAINF (cfr. doc. 112, p. 7) si evince che l’inabilità lavorativa del 33% in

attività sostitutive adeguate, corrisponde a una riduzione del tempo di

lavoro (e non del rendimento). Secondo questa Corte, ciò giustifica

l’applicazione di una deduzione.

D’altro canto, per quanto

attiene al fatto che l’assicurato dispone di esperienze professionali limitate

alla sola attività di macellaio, va segnalato che l’Alta Corte ha già avuto

modo di precisare che l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività ha

poca incidenza sulla rimunerazione percepita per l’esecuzione di mansioni

semplici e ripetitive e quindi questo non giustifica ulteriori decurtazioni

(cfr. STF 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

Ora, posto che la

deduzione percentuale da applicare deve essere il frutto di una valutazione

globale dell’incidenza di tutti i fattori che entrano in linea di conto

(cfr. SVR 12/2017 UV Nr. 91 consid. 3.3.2.2), il TCA ritiene che, nel caso concreto,

considerando i fattori “limitazioni addebitabili al danno alla salute” e “grado

di occupazione”, il reddito statistico da invalido vada decurtato del 15%.

Tenuto conto di una

decurtazione globale del 15%, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 38'338.17.

Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 38'338.17 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 62'309,

risulta essere del 38.47%, arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata va riformata, nel senso che all’assicurato

deve essere riconosciuta una rendita d’invalidità del 38% (anziché del

32%).

2.3

Entità della menomazione

dell’integrità.

2.3.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno

annuo assicurato

all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la

gravità delle

menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.3.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto

parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e

il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.3.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.3.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più

serrata,

che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.3.5

Nella presente fattispecie, la

CV 1 ha posto l’assicurato al beneficio di un’IMI del 15% basandosi sul

relativo apprezzamento che il dott. __________ ha enunciato a margine della

visita fiduciaria del 24 marzo 2015.

Con la propria

impugnativa, RI 1 sostiene che, sempre fondandosi sul parere del proprio

consulente medico, l’amministrazione avrebbe dovuto in realtà risconoscergli

un’IMI del 28.5% (cfr. doc. I, p. 7 s.).

Ricordato che litigiosa è

l’entità della menomazione dell’integrità dipendente soltanto dall’infortunio

del 20 settembre 2010 e constatato che quest’ultimo evento ha interessato

esclusivamente il ginocchio destro, questo Tribunale ritiene che la

decisione su opposizione impugnata meriti conferma nella misura in cui l’IMI è

stata fissata al 15%.

In effetti, il TCA

constata che, trattandosi dei postumi dell’infortunio del settembre 2010,

responsabile di aver peggiorato direzionalmente lo stato preesistente a

livello del ginocchio destro (cfr. doc. 112, p. 6: “L’aggravamento causato

dall’infortunio del 20 settembre 2010 non è stato sanato e non lo sarà mai. In

sostanza non vi sarà mai uno stato quo ante e neppure uno stato quo sine.”), il

dott. __________ ha in effetti quantificato in un 15% la corrispondente

menomazione dell’integrità (cfr. doc. 112, p. 8).

In esito a quanto precede,

la decisione su opposizione del 19 settembre 2017 deve dunque essere confermata

nella misura in cui il ricorrente è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 32%.

§§ La

CV 1 è condannata a riconoscere all’assicurato una rendita d’invalidità del 38%

a decorrere dal 1° maggio 2016.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti