35.2017.124
Determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (compresa la questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico) e dell'entità della menomazione dell'integrità
22 marzo 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2017.124
mm
Lugano
22 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 settembre 2017 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 aprile 2015, RI 1,
a quel momento al beneficio delle indennità di disoccupazione, è caduto nello
scavalcare un muretto alto circa 70 cm e ha riportato, a livello del ginocchio
destro, una frattura da sfondamento posteriore del plateau tibiale
laterale, una lesione parziale del legamento crociato anteriore, una lesione
del corno posteriore e parte intermedia del menisco laterale, nonché delle lesioni
di II. grado alle parti molli.
Il 29 settembre 2015,
entrato nel frattempo alle dipendenze del __________ di __________ in qualità
di operaio addetto alla manutenzione, l’assicurato è rimasto vittima di un
secondo evento traumatico che ha interessato il ginocchio sinistro, accusando
una lesione del corno posteriore del menisco mediale.
Infine, in data 13 gennaio
2016, mentre stava facendo una passeggiata, egli è scivolato e ha battuto a
terra il ginocchio destro.
Tutti e tre i sinistri
sono stati assunti dall’CO 1, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Con comunicazione del 20
giugno 2017, l’istituto assicuratore ha informato l’assicurato che il diritto
alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) sarebbe
stato dichiarato estinto a far tempo dal 1° luglio 2017 (fatta eccezione per i
costi dei controlli medici ancora necessari) (cfr. doc. 167 – fasc. 3).
1.3. Con decisione formale del 2
agosto 2017, l’amministrazione ha assegnato all’assicurato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (3.75% a carico dell’infortunio
dell’aprile 2014, 7.50% a carico di quello del settembre 2015 e 3.75% a carico
di quello del gennaio 2016), mentre gli ha negato il diritto a una rendita
d’invalidità (cfr. doc. 201 – fasc. 3).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 204 – fasc. 3),
in data 27 settembre 2017, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 214).
1.4. Con tempestivo ricorso del 23
ottobre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento
istruttorio con, nel frattempo, il ripristino delle prestazioni di corta durata
e, in via subordinata, che l’assicuratore convenuto venga condannato a
versare l’indennità giornaliera per ulteriori quattro mesi “… e meglio per il
tempo ritenuto necessario a trovare un’altra attività lavorativa adeguata …”.
Dopo aver precisato che “…
l’oggetto del contendere verte sulle questioni a sapere se la RA 1, a giusta
ragione oppure no, ha interrotto il diritto dell’assicurato alle prestazioni di
breve durata (indennità giornaliere e rimborso delle spese mediche);
segnatamente, sulla questione a sapere se all’assicurato può effettivamente
oppure no essere negato il diritto a percepire una rendita d’invalidità e ciò
unitamente ad un’IMI calcolata al 15%”, l’insorgente contesta il fatto che, al
momento in cui l’assicuratore convenuto ha dichiarato estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (luglio 2017), il suo stato di salute
infortunistico fosse stabilizzato, in quanto “tanto per i medici dell’__________
__________ di __________ quanto per il dr. med. __________ di __________ la
situazione dell’assicurato migliorerebbe notevolmente grazie ad un intervento
chirurgico. Di ciò ne è pure convinto il medico curante dell’assicurato, dr.
med. Düron. (…). Di ciò sembra addirittura convinto lo stesso medico della CO 1
ed in particolare quando nel proprio rapporto per l’assicurato consiglia ancora
“… di continuare con gli esercizi domiciliari …”, segnatamente quando esso
stesso implicitamente ammette che il caso dell’assicurato molto probabilmente
meriterà di essere rivalutato in futuro: “… In caso di peggioramento
oggettivabile radiologicamente sarà possibile procedere ad una rivalutazione in
futuro …” (cfr. doc. C, pag. 68 ss.). Un intervento chirurgico non può poi già
essere escluso, e ciò quindi a contrario di quanto ha indicato il medico __________
della CO 1, già solamente perché mai l’assicurato è debitamente stato
sottoposto ad una terapia contro il dolore. È infatti solamente a seguito della
stessa che il dr. med. __________ ha ritenuto fosse possibile riesaminare la
situazione per un’eventuale indicazione chirurgica.” (doc. I, p. 10).
D’altro canto,
nell’ipotesi in cui le sue condizioni di salute venissero giudicate
stabilizzate, il ricorrente pretende aver diritto all’indennità giornaliera per
ulteriori 4 mesi durante la ricerca di un nuovo posto di lavoro, ritenuto che,
a suo avviso, “… quanto disposto nell’art. 19 LAINF non si verifica
immediatamente con effetto a far tempo dalla valutazione medica …” (doc. I, p.
11).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. In data 6 dicembre 2017, il
patrocinatore dell’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni, segnalando in particolare che da parte dell’Ufficio AI è stata nel
frattempo disposta una valutazione psichiatrica, aspetto di cui “… la CO
1 non ha tenuto debitamente conto e ciò nonostante quanto vigente nella
consolidata giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 159; cfr. anche DTCA del 23 novembre
2017, inc. 35.2017.61).” (doc. VII).
L’istituto assicuratore si
è pronunciato in proposito il 15 dicembre 2017 (doc. IX).
2.1. Litigiosa è innanzitutto la
questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare
stabilizzato lo stato di salute infortunistico a contare dal 1° luglio 2017
(con estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata), oppure no.
In caso di risposta
positiva, questo Tribunale è chiamato a esaminare il diritto alla rendita d’invalidità
e l’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) spettante
all’insorgente.
2.2. Stato di salute
infortunistico stabilizzato dal 1° luglio 2017?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.2.2. Nel caso di specie, dalle
carte processuali risulta che l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto
stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche a partire dal 1° luglio
2017, dichiarando pertanto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata
da quella medesima data.
Al riguardo, il TCA
osserva che, in occasione della visita fiduciaria di chiusura del 25 aprile
2017, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha
rilevato quanto segue:
" (…).
Come già proposto dal dott. med. __________ e dal dott. med. __________
l’assicurato necessiterebbe di un trattamento chirurgico ad entrambe le
ginocchia, ma come già espresso nel rapporto medico del dott. med. __________
se non è risolta in maniera opportuna la sintomatologia dolorosa cronica
afferente agli arti inferiori e alle ginocchia, non è possibile proporre nessun
trattamento chirurgico; quindi allo stato non mi aspetto più un netto
miglioramento della situazione attuale ma propongo all’assicurato di
continuare con gli esercizi domiciliari.” (doc. 162 – il corsivo è del
redattore)
In precedenza, si erano
già pronunciati proprio in questo senso altri specialisti che si sono
interessati al caso dell’assicurato.
Con certificazione del 7
aprile 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
ortopedia, ha osservato che “… il 10.03.2016 ho infiltrato in sede articolare
con Diprophos/Prilocaina a livello delle due ginocchia. Il paziente riferisce un
effetto nullo dell’infiltrazione realizzata. Per questo motivo non vedo un
gesto chirurgico da parte mia suscettibile di migliorare il quadro clinico e
socio-professionale di questo paziente, e consiglio una valutazione e presa
a carico presso uno specialista della chirurgia del ginocchio a livello
universitario.” (doc. 70 – il corsivo è del redattore).
A margine del consulto del
19 aprile 2016, il PD dott. med. __________, responsabile della chirurgia del
ginocchio presso la Clinica universitaria __________ di __________, ha rilevato
che la situazione muscolare era decompensata a tal punto da ritenere non
indicato un approccio chirurgico. Egli ha quindi consigliato un’intensa
fisioterapia, un calo ponderale, nonché d’indagare i disturbi interessanti
l’anca e la regione lombare (cfr. doc. 77).
Con referto del 23 maggio
2016, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, ha considerato
“non indicati al momento ulteriori approcci di carattere chirurgico bensì
trattamenti antinfiammatori con eventuali infiltrazioni intra-articolari
associata a terapia riabilitativa di rinforzo al fine di stabilizzare entrambe
le articolazioni e quindi rendere meno rapida l’evoluzione degenerativa
artrosica”. (doc. 94 - il corsivo è del redattore).
Infine, il PD dott. __________,
Primario della Clinica di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di
__________, il quale ha rivalutato l’assicurato dopo che quest’ultimo aveva
effettuato due cicli ambulatoriali di fisioterapia intensiva presso la Clinica di
riabilitazione __________ di __________, ha confermato l’assenza di
un’indicazione a sottoporre RI 1 a terapia chirurgica in quanto, a fronte di
uno stato cronico doloroso, non vi sarebbe da attendersi dei buoni risultati
(cfr. doc. 146).
Da parte sua, l’insorgente
fa valere che, al momento in cui l’CO 1 ha proceduto alla definizione del caso,
il suo stato di salute era lungi dall’essere stabilizzato, facendo riferimento
al parere espresso dai dottori __________, __________, __________ e __________,
per i quali un intervento chirurgico sarebbe atto a migliorare notevolmente le
sue condizioni infortunistiche (cfr. doc. I).
Al proposito, il TCA constata
che i dottori __________ (cfr. doc. 77), __________ (cfr. doc. 146) e __________
(cfr. doc. 162) sono unanimi nel ritenere che il ricorrente necessiterebbe sì
di un intervento chirurgico alle ginocchia (osteotomia o impianto di protesi), ma
che la sintomatologia dolorosa cronica da lui denunciata ne sconsiglia l’esecuzione.
Il fatto che il medico __________ abbia suggerito all’assicurato di proseguire
con gli esercizi a domicilio, non costituisce un ostacolo alla
stabilizzazione delle sue condizioni di salute, nella misura in cui gli
esercizi in questione non mirano evidentemente a migliorare notevolmente
le medesime (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti).
D’altro canto, è vero che
il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha invece formulato
un’indicazione senza riserve a sottoporre il paziente a un intervento
operatorio, in ogni caso al ginocchio destro (cfr. doc. 211: “Dal mio punto di
vista fino a quando non si interverrà in modo chirurgico, almeno per quanto
riguarda il ginocchio destro, non vi è possibilità di migliorare la
situazione.”). Questa Corte non ritiene tuttavia che la sua (isolata) opinione
sia suscettibile di generare dei dubbi – nemmeno lievi (su questo aspetto, si
veda la DTF 135 V 465) – circa la correttezza della valutazione enunciata dal
medico di fiducia dell’amministrazione (così come da tutti gli altri
specialisti, anche di livello universitario, menzionati in precedenza).
In esito a tutto quanto
precede, all’istituto assicuratore resistente non può dunque essere
rimproverato di aver prematuramente proceduto alla definizione delle
prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità + IMI), con conseguente
estinzione del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a norma
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
L’assicurato non può
essere seguito nemmeno nella misura in cui pretende che, data la
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, l’CO 1 dovrebbe concedergli
ulteriori 4 mesi per ricercare una nuova occupazione, periodo durante il quale
egli avrebbe diritto all’indennità giornaliera versata in precedenza (cfr. doc.
I, p. 11).
In effetti, in una
sentenza 8C_443/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 2.3, il Tribunale federale ha
precisato che l’assegnazione di un termine d’adattamento si giustifica
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 6 seconda frase LPGA, ma non
allorquando il diritto all’indennità giornaliera si è estinto - come è il caso
nella presente fattispecie - in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (“Der Beschwerdeführer rügt, ihm sei seine bisherige Tätigkeit nicht mehr
zumutbar; die CO 1 habe aber die Taggelder eingestellt, ohne ihm eine
angemessene Übergangsfrist einzuräumen. Mit dieser
Argumentation übersieht er jedoch, dass ihm nicht etwa die Taggelder gestützt
auf Art. 6 Satz 2 ATSG gekürzt wurden, sondern dass
der Anspruch auf ein Taggeld gestützt auf Art. 19 Abs. 1 UVG
untergegangen ist. Da - was vom Versicherten nicht
bestritten wird - von einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung über den 31.
August 2014 hinaus keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr zu
erwarten war, durfte die Beschwerdegegnerin somit die Taggeldleistungen
einstellen, ohne ihn zunächst zu einem Berufswechsel aufzufordern und eine
Übergangsfrist zu gewähren.” – il corsivo è del redattore).
2.3. Diritto
a una rendita d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio
o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua
età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi
che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla
salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne
rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso concreto,
l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una
rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________
in occasione della visita di chiusura del 25 aprile 2017.
In quell’occasione, il
dott. __________ ha così descritto l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:
" (…) Molto
spesso può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi psi molto leggeri e
leggeri, di rado può sollevare e portare pesi medi fino all’altezza dei
fianchi, mai più può sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti fino
all’altezza dei fianchi, molto spesso può sollevare e portare oltre all’altezza
del petto pesi fino a 5 kg, talvolta può sollevare e portare oltre all’altezza
del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri
di precisione, attrezzi medi, mai più lavoro manuale rozzo, lavori molto
pesanti, molto spesso può eseguire la rotazione delle mani, molto spesso lavori
sopra la testa, rotazione, posizione seduta inclinata in avanti, talvolta può
assumere la posizione in piedi inclinata in avanti, mai più posizione
inginocchiata in flessione delle ginocchia. Spesso può assumere posizione di
lunga durata seduta, talvolta posizione di lunga durata in piedi, molto spesso
a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, oltre i 50 m,
camminare per lunghi tratti, mai più camminare su terreno accidentato, di rado
salire le scale, mai più salire su scale a pioli, possibile l’uso delle due
mani, possibile a condizione in equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 162,
p. 8)
Chiamato ora a
pronunciarsi, vista anche l’assenza agli atti di pareri specialistici
divergenti, il TCA ritiene di poter far capo all’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico fiduciario dell’CO 1,
ragione per la quale l’assicurato va ritenuto totalmente abile in attività
leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di
attrezzi, da svolgere in posizione seduta o meglio in posizione alternata
seduta/eretta.
In sede di replica, il
rappresentante di RI 1 ha rimproverato all’assicuratore convenuto di aver
omesso di considerare l’aspetto psichico nell’apprezzamento dell’esigibilità
lavorativa, aspetto che è peraltro ancora in corso d’accertamento da parte
dell’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. VII, p. 2 e l’allegata
convocazione a un esame psichiatrico, decisa dall’UAI).
Al riguardo, questa Corte si
limita a rilevare che gli infortuni di cui il ricorrente è rimasto vittima – una
caduta nello scavalcare un muretto alto circa 70 cm (cfr. doc. 30 – fasc. 1), una
leggera scivolata durante l’operazione di taglio del prato (cfr. doc. 48, p. 1
– fasc. 3) e una scivolata sull’acciottolato con conseguente caduta sul
ginocchio destro (cfr. doc. 48, p. 2 – fasc. 3) – sono
da classificare fra gli infortuni leggeri o insignificanti (cfr. DTF 115 V 139 consid.
6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154, p. 246, riguardante una caduta durante una
partita di calcio), di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità andrebbe
negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248 s.), cosi come ha pertinentemente
rilevato l’amministrazione (cfr. doc. IX, p. 1).
Se ne deduce che la
(eventuale) problematica psichica non potrebbe essere presa in considerazione
nella valutazione dell’esigibilità lavorativa (e che è quindi superfluo
attendere l’esito dell’accertamento disposto dall’UAI, rispettivamente
richiamare il relativo rapporto peritale).
Questo Tribunale osserva
che gli aspetti economici relativi alla determinazione del grado
dell’invalidità non sono stati contestati dal ricorrente, ragione per la quale ci
si può fondare sui dati stabiliti dall’istituto assicuratore convenuto nella sua
decisione formale del 2 agosto 2017 (cfr. doc. 201, p. 2 – fasc. 3: reddito da
valido pari a fr. 56'119 e reddito da invalido pari a fr. 57'165).
Ora, siccome i postumi
residuali dei tre infortuni assicurati non causano al ricorrente alcuna perdita
di guadagno, è a ragione che l’CO 1 gli ha negato il diritto a una rendita
d’invalidità.
2.4
Entità
della menomazione dell’integrità.
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno
annuo assicurato
all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la
gravità delle
menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce
i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto
parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e
il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHELEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più
serrata,
che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nella presente fattispecie, dalle
tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità
di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal chirurgo ortopedico dott. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento
contenuto nel rapporto del 4 maggio 2017:
" (…).
1.
Reperti
Importante deficit funzionale doloroso ginocchio destro con
artrosi post-traumatica su:
(…).
Importante deficit funzionale doloroso al ginocchio sinistro su:
(…).
2.
Valutazione del danno
all’integrità
15%.
3.
Motivazione
Trattandosi di un’artrosi femorotibiale in ambedue le ginocchia di
grado medio-grave scegliamo un valore del 15% a ginocchio. Trovandoci al
ginocchio sinistro una gonartrosi prevalentemente localizzata al comparto
laterale, scegliamo 7.5% a ginocchio che moltiplicato per 2 dà il dato del 15%.
In caso di peggioramento oggettivabile radiologicamente sarà
possibile procedere ad una rivalutazione in futuro.”(doc. 163)
Chiamata a statuire su una
questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dott.
Bianco, anche considerato che agli atti non figurano certificazioni
specialistiche divergenti e che, dopo aver dichiarato che litigiosa è (pure) la
questione riguardante l’entità della menomazione dell’integrità dipendente
dagli eventi traumatici assicurati (cfr. doc. I, p. 8 e doc. VII, p. 2), il
patrocinatore del ricorrente non ha minimamente spiegato le ragioni per le
quali l’indennità riconosciuta dall’istituto convenuto non sarebbe corretta.
Sulla scorta di quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, anche
nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’indennità del 15%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti