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Decisione

35.2017.124

Determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (compresa la questione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico) e dell'entità della menomazione dell'integrità

22 marzo 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne

rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso concreto,

l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una

rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda

l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________

in occasione della visita di chiusura del 25 aprile 2017.

In quell’occasione, il

dott. __________ ha così descritto l’esigibilità lavorativa dell’insorgente:

" (…) Molto

spesso può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi psi molto leggeri e

leggeri, di rado può sollevare e portare pesi medi fino all’altezza dei

fianchi, mai più può sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti fino

all’altezza dei fianchi, molto spesso può sollevare e portare oltre all’altezza

del petto pesi fino a 5 kg, talvolta può sollevare e portare oltre all’altezza

del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri

di precisione, attrezzi medi, mai più lavoro manuale rozzo, lavori molto

pesanti, molto spesso può eseguire la rotazione delle mani, molto spesso lavori

sopra la testa, rotazione, posizione seduta inclinata in avanti, talvolta può

assumere la posizione in piedi inclinata in avanti, mai più posizione

inginocchiata in flessione delle ginocchia. Spesso può assumere posizione di

lunga durata seduta, talvolta posizione di lunga durata in piedi, molto spesso

a libera scelta. Molto spesso può camminare fino a 50 m, oltre i 50 m,

camminare per lunghi tratti, mai più camminare su terreno accidentato, di rado

salire le scale, mai più salire su scale a pioli, possibile l’uso delle due

mani, possibile a condizione in equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 162,

p. 8)

Chiamato ora a

pronunciarsi, vista anche l’assenza agli atti di pareri specialistici

divergenti, il TCA ritiene di poter far capo all’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico fiduciario dell’CO 1,

ragione per la quale l’assicurato va ritenuto totalmente abile in attività

leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di

attrezzi, da svolgere in posizione seduta o meglio in posizione alternata

seduta/eretta.

In sede di replica, il

rappresentante di RI 1 ha rimproverato all’assicuratore convenuto di aver

omesso di considerare l’aspetto psichico nell’apprezzamento dell’esigibilità

lavorativa, aspetto che è peraltro ancora in corso d’accertamento da parte

dell’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. VII, p. 2 e l’allegata

convocazione a un esame psichiatrico, decisa dall’UAI).

Al riguardo, questa Corte si

limita a rilevare che gli infortuni di cui il ricorrente è rimasto vittima – una

caduta nello scavalcare un muretto alto circa 70 cm (cfr. doc. 30 – fasc. 1), una

leggera scivolata durante l’operazione di taglio del prato (cfr. doc. 48, p. 1

– fasc. 3) e una scivolata sull’acciottolato con conseguente caduta sul

ginocchio destro (cfr. doc. 48, p. 2 – fasc. 3) – sono

da classificare fra gli infortuni leggeri o insignificanti (cfr. DTF 115 V 139 consid.

6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154, p. 246, riguardante una caduta durante una

partita di calcio), di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità andrebbe

negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248 s.), cosi come ha pertinentemente

rilevato l’amministrazione (cfr. doc. IX, p. 1).

Se ne deduce che la

(eventuale) problematica psichica non potrebbe essere presa in considerazione

nella valutazione dell’esigibilità lavorativa (e che è quindi superfluo

attendere l’esito dell’accertamento disposto dall’UAI, rispettivamente

richiamare il relativo rapporto peritale).

Questo Tribunale osserva

che gli aspetti economici relativi alla determinazione del grado

dell’invalidità non sono stati contestati dal ricorrente, ragione per la quale ci

si può fondare sui dati stabiliti dall’istituto assicuratore convenuto nella sua

decisione formale del 2 agosto 2017 (cfr. doc. 201, p. 2 – fasc. 3: reddito da

valido pari a fr. 56'119 e reddito da invalido pari a fr. 57'165).

Ora, siccome i postumi

residuali dei tre infortuni assicurati non causano al ricorrente alcuna perdita

di guadagno, è a ragione che l’CO 1 gli ha negato il diritto a una rendita

d’invalidità.

2.4

Entità

della menomazione dell’integrità.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno

annuo assicurato

all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la

gravità delle

menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce

i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto

parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e

il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHELEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più

serrata,

che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nella presente fattispecie, dalle

tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal chirurgo ortopedico dott. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento

contenuto nel rapporto del 4 maggio 2017:

" (…).

1.

Reperti

Importante deficit funzionale doloroso ginocchio destro con

artrosi post-traumatica su:

(…).

Importante deficit funzionale doloroso al ginocchio sinistro su:

(…).

2.

Valutazione del danno

all’integrità

15%.

3.

Motivazione

Trattandosi di un’artrosi femorotibiale in ambedue le ginocchia di

grado medio-grave scegliamo un valore del 15% a ginocchio. Trovandoci al

ginocchio sinistro una gonartrosi prevalentemente localizzata al comparto

laterale, scegliamo 7.5% a ginocchio che moltiplicato per 2 dà il dato del 15%.

In caso di peggioramento oggettivabile radiologicamente sarà

possibile procedere ad una rivalutazione in futuro.”(doc. 163)

Chiamata a statuire su una

questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento enunciato dal dott.

Bianco, anche considerato che agli atti non figurano certificazioni

specialistiche divergenti e che, dopo aver dichiarato che litigiosa è (pure) la

questione riguardante l’entità della menomazione dell’integrità dipendente

dagli eventi traumatici assicurati (cfr. doc. I, p. 8 e doc. VII, p. 2), il

patrocinatore del ricorrente non ha minimamente spiegato le ragioni per le

quali l’indennità riconosciuta dall’istituto convenuto non sarebbe corretta.

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, anche

nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’indennità del 15%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti