35.2017.126
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27 febbraio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2017.126
cr
Lugano
27 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2017 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° marzo 2017 la
ditta __________ ha comunicato alla CO 1, assicuratore contro gli infortuni,
che la propria dipendente, RI 1, nata nel 1977, di professione cameriera, il 1°
gennaio 2017 “mentre trasportava una cassa di bibite, ha sentito uno strappo
alla schiena, nella destra della colonna lombare” (cfr. doc. 15).
Nel
certificato medico LAINF compilato in data 2 giugno 2017, all’assicurata è
stata diagnosticata da parte del dr. __________ una “forte contusione lombare e
alla spalla destra” (cfr. doc. 6).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale 21
giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in
quanto, da un lato, i disturbi alla schiena non erano da porre in relazione a
un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una
lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 4).
L’opposizione
interposta personalmente in data 7 luglio 2017 da parte dell’assicurata (cfr.
doc. 2) – con la quale ella ha rilevato che “l’evento deve essere considerato
imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto l’assicurata è
scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” - è stata respinta il
28 settembre 2017 (doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 ottobre 2017, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga
condannata ad assumere l’evento del 1° gennaio 2017 a titolo di infortunio
(cfr. doc. I).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto fatto
valere il carattere imprevedibile ed inatteso di quanto accadutole, ciò che
“può essere dedotto dalla vita dell’interessata e dalle sue mansioni di
lavoratrice dipendente, assunta come cameriera ai tavoli nel ristorante e non
come donna di fatica, che ha come suo compito anche il carico e lo scarico di
casse di bibite”. A comprova di tale aspetto, l’assicurata ha allegato al
proprio ricorso una dichiarazione scritta resa da un collega, attivo in qualità
di pizzaiolo.
L’insorgente
ha poi contestato la tesi dell’amministrazione relativa all’asserita esistenza
di due dichiarazioni contrastanti in quanto da ella sostenuto dapprima
nell’annuncio di infortunio e, in un secondo momento, nell’opposizione del 7
luglio 2017.
Al
riguardo, RI 1 ha rilevato che nell’opposizione ella non ha negato che l’evento
sia occorso mentre trasportava una cassa di bibite, ma solo che lo stesso deve
essere considerato imprevedibile ed inatteso in quanto nell’effettuare il trasporto
ella è caduta, riportando le lesioni indicate nel referto medico del dr. __________.
Inoltre,
l’assicurata ha evidenziato che il fatto che ella abbia risposto “no” alla
domanda volta a verificare se fosse accaduto qualcosa di particolare al momento
dell’evento non sta certo a confermare che il trasporto di casse di bibite
rientrasse nelle sue mansioni (cfr. doc. I).
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla
salute interessante la schiena, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 septembre 2015, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una
malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella
concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 1° marzo 2017 è stato
indicato che l’assicurata, mentre stava “trasportando una cassa di bibite”,
ha sentito uno strappo alla schiena (cfr. doc. 15, sottolineatura della
redattrice).
In
data 6 marzo 2017, l’assicuratore LAINF ha interpellato l’interessata “allo
scopo di precisare le circostanze dell’evento sopra indicato”, invitandola a “compilare
il questionario allegato in modo completo e ritornarcelo debitamente
firmato” (cfr. doc. 12, sottolineatura della redattrice).
Nel
“Questionario nozione d’infortunio – con ITL” compilato il 17 marzo 2017,
proprio al fine di chiarire la dinamica dei fatti, RI 1, rispondendo alla
domanda numero 1 “Nel corso di quale attività e in quali circostanze ha subito
le lesioni corporali? (in caso di necessità, utilizzare il retro del foglio)”, ha
dichiarato: “mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al
frigo”.
In
risposta alla domanda numero 4 “Se i dolori sono apparsi quando sollevava o
portava un carico: genere e peso del carico?” ella ha poi indicato: “Sì.
Cassa da 24 bottiglie da 33 cl”.
Ancora
e soprattutto, alla domanda numero 5 “Si trattava per lei di un’attività
abituale?” l’assicurata ha risposto: “Sì”; “Si è svolta in condizioni
normali?” ella ha replicato: “Sì” e, infine, all’ulteriore specifica
richiesta “È accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta,
scivolata, ecc.)? Se sì, ne dia una descrizione esatta” ella ha
ribattuto: “No” (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).
2.8. Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U
430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel
caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa
Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la
dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 1°
marzo 2017 e precisata nel formulario compilato in data 17 marzo 2017
dall’assicurata stessa, su richiesta dell’assicuratore LAINF, al fine di
chiarire la dinamica dei fatti, documenti dai quali risulta in maniera chiara e
univoca che, nel trasportare una cassa di bibite, RI 1 ha avvertito uno
strappo improvviso alla schiena (cfr. doc. 15 e 8, sottolineatura della
redattrice).
In
particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti
Fatti
i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella
sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai
quesiti posti nel formulario denominato “Questionario nozione di infortunio –
con ITL” compilato in data 17 marzo 2017.
In
tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato
entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato
a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub
doc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare
all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal
dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio
LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in
giudicato).
Da
qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso
in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire,
nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.
In
tale ambito, secondo il TCA, è decisivo il fatto che alla specifica domanda
volta a stabilire se al momento dell’evento sia accaduto qualcosa di particolare
– precisando che nel concetto di qualcosa di particolare rientrano, ad esempio,
una “caduta” o una “scivolata” - l’assicurata abbia risposto negativamente
(cfr. doc. 8, domanda 5, riportata per esteso al precedente considerando 2.7., sottolineature
della redattrice).
A
fronte della chiarezza di tale domanda e della relativa risposta, il TCA non
può considerare credibile quanto fatto valere dall’assicurata solo in un
secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione del 21
giugno 2017, allorquando ella ha invece sostenuto che “l’evento deve essere
considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto
l’assicurata è scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” (cfr.
doc. 2).
In
tale certificato medico LAINF, datato 2 giugno 2017, il dr. __________ ha
indicato, al punto “2. indicazioni del paziente”, che “portando casse di bibite
è scivolata ed è caduta” (doc. 6).
Ora,
se nel trasportare la cassa di bibite ella fosse effettivamente scivolata e
caduta, come indicato in sede di opposizione e riportato dal dr. __________ nel
referto del 2 giugno 2017, la risposta alla domanda numero 5, riguardante
specificatamente un’eventuale scivolata o caduta, non avrebbe in ogni caso
potuto essere “No”, come invece risulta dagli atti (cfr. doc. 8).
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, il TCA reputa che alle dichiarazioni, fornite personalmente
dall’assicurata in data 17 marzo 2017 e che confermano quanto già riportato
nell’annuncio di infortunio compilato in data 1° marzo 2017 dal datore di
lavoro, deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto è stato
indicato, in un secondo tempo, nell’opposizione del 7 luglio 2017 contro la
decisione del 21 giugno 2017 (cfr. doc. 4), nel certificato medico LAINF del
dr. Martini (doc. 6) e, ancora, in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
Questa soluzione non può essere rimessa in discussione dalle
motivazioni addotte dall’assicurata in sede ricorsuale.
Nel ricorso, l’assicurata ha sostenuto di non avere fornito versioni
contrastanti, visto che “nell’opposizione l’infortunata non nega che
l’infortunio si è verificato mentre trasportava una cassa di bibite, ma solo
che l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e pertanto
infortunio in quanto nel trasporto è scivolata e a seguito della caduta ha
riportato le lesioni indicate nell’allegato certificato medico” (doc. I).
A
tale proposito, il TCA rileva che la contraddittorietà messa in evidenza
dall’amministrazione e condivisa da questa Corte non riguarda il fatto che
l’assicurata stesse trasportando una cassa di bibite allorquando è intervenuto
l’evento - questione pacifica – ma risiede nella costatazione che RI 1 ha, in
un primo momento, escluso che al momento dell’evento occorsole sia accaduto qualcosa
di particolare come ad esempio una scivolata o una caduta (cfr. risposta alla
domanda numero 5 del questionario compilato dall’interessata in data 17 marzo
2017, doc. 8), salvo, poi, dapprima nell’opposizione del 7 luglio 2017 (cfr.
doc. 2) e, successivamente, in sede ricorsuale (cfr. doc. I), far valere l’esatto
opposto, adducendo di essere proprio scivolata e caduta.
In
tale contesto, contrariamente a quanto sembrerebbe pretendere la ricorrente,
questo Tribunale non può considerare che la descrizione di quanto accaduto
fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 1°
marzo 2017 possa essere qualificata quale semplice aggiunta allo svolgimento
dei fatti già descritto in precedenza.
Una
cosa, infatti, è dire di avere risentito uno strappo alla schiena nel
trasportare una cassa di bibite, altra cosa, ben diversa, è sostenere, invece,
di essere caduta.
Al
riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi
appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima
descrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “Questionario
nozione d’infortunio – con ITL”, compilato il 17 marzo 2017, cfr. doc. 8),
nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che RI 1 sia caduta, e
questo nonostante una esplicita domanda posta proprio in tal senso (cfr.
domanda numero 5, doc. 8).
Al
di là, quindi, di quanto riportato, su comunicazione dell’assicurata, nel
certificato medico del dr. __________, resta il fatto che nel momento in cui l’assicurata
è stata per la prima volta chiamata a dettagliatamente esporre
all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, ella ha chiaramente
risposto di avere risentito uno strappo alla schiena mentre trasportava
una cassa di bibite dal deposito al frigo (risposta alla domanda numero 1) e
che al momento dell’evento non è accaduto niente di particolare, come
potrebbe essere il caso di una scivolata o di una caduta, ipotesi entrambe
espressamente indicate nella domanda numero 5 al fine di chiarire il concetto
di “qualcosa di particolare” (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).
Considerandi
Alla
luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che i disturbi
alla schiena risentiti da RI 1 e da ella annunciati a titolo di infortunio
all’assicuratore LAINF siano sopravvenuti mentre l’assicurata stava
trasportando una cassa di bibite, come del resto da ella stessa descritto.
2.9
Nel caso di specie, vista la
dinamica inizialmente descritta dall’assicurata, occorre concludere che non vi è
stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,
infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né
con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento
scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo
lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti
esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di
uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid.
2.4
e la giurisprudenza ivi citata).
Come motivatamente esposto
al considerando precedente (cfr. consid. 2.8.), visto il maggiore affidamento
che deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite
dall’assicurata circa la dinamica degli eventi – così come descritta nell’annuncio
d’infortunio del 1° marzo 2017 e nel “questionario nozione d’infortunio - con
ITL” compilato in data 17 marzo 2017 - può essere scartata a priori l’ipotesi
di un movimento scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale
dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della
LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente
insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw.
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che la ricorrente stessa
ha espressamente escluso rispondendo ad una precisa domanda in tale senso posta
nel formulario concernente la descrizione della dinamica dei fatti (cfr. doc. 8,
nel quale alla domanda n. 5 “è accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta,
scivolata, ecc.)?”, la risposta è stata: “No”).
Si tratta quindi di
valutare se il danno alla schiena subito dall’assicurata sia o meno da imputare
ad uno sforzo manifestamente eccessivo.
Anche questa ipotesi può
essere negata a priori.
A prescindere dalla
circostanza di sapere se il fatto di trasportare una cassa di bibite rientrasse
o meno nelle mansioni abituali dell’assicurata, di professione cameriera – ciò
che la ricorrente ha fermamente negato (cfr. doc. I), producendo, a comprova
delle proprie affermazioni, una dichiarazione, datata 28 ottobre 2017, con la
quale un suo collega, pizzaiolo, ha affermato che “nelle mie mansioni oltre al
lavoro di pizzaiolo ho il compito di ricevere e immagazzinare le derrate in
entrata al ristorante Il __________ di __________ e di provvedere al loro
deposito nella cantina, nel frigo e nella cella frigorifera”, aggiungendo che
“per quanto di mia conoscenza il trasporto delle casse di chili di bibite non è
di competenza di nessuna delle cameriere ai tavoli” (cfr. doc. B) – questo
Tribunale ritiene che non sia ravvisabile, nell’atto di trasportare una cassa
di 24 bottigliette da 33 cl (cfr. doc. 8 risposta alla domanda n. 4), per una
donna adulta, di giovane età (nata nel 1977) e quindi nel pieno delle proprie
forze e di sana costituzione, uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi
della giurisprudenza.
Risulta quindi
condivisibile quanto osservato dall’assicuratore LAINF nella risposta di causa,
osservando che “seppure noi dovessimo considerare che quest’attività non fa
parte delle mansioni attribuitele, rimane tuttavia uno sforzo relativamente
modesto, al massimo fra i 16 e i 20 kg a seconda del tipo di vetro e del peso
della cassa, che non può assolutamente essere considerato come straordinario”
(cfr. doc. III).
Del resto, un esame della
giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi
inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività
manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4
maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21
marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler,
op. cit., p. 241).
Nello stesso senso, cfr.
STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3., nella quale l’Alta Corte ha
considerato che per una persona adulta (nel
caso di specie una donna), il sollevamento
di un cartone del peso di circa otto chilogrammi - spesso in posture non
ergonomiche – rientra nella azioni di tutti i giorni, e questo a prescindere
dalla professione svolta (in questo caso l’attività di cassiera).
Ad un’analoga conclusione
è giunto il TF in una STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid.
3.3
, riguardante il caso di un’assicurata la quale
aveva riportato una lacerazione di un tendine della spalla destra
nel sollevamento di una valigia pesante, di circa 20 kg.
Vedi pure STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012,8C_867/2009 del 17
marzo 2010 consid. 3.3,8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2.
Alle
medesime conclusioni è pure giunto questo Tribunale in una STCA 35.2002.46 del
18.
ottobre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante il caso di
un’assicurata, di professione gerente, la quale, nell’atto di spostare un
mobile-bar, aveva risentito uno strappo muscolare lombare.
Anche in
quel caso, il TCA ha confermato che l’evento annunciato non costituisse
infortunio, sottolineando che “nelle operazioni tendenti a smuovere di
qualche millimetro il bancone del bar unitamente ad una collega (cfr. I, p. 3),
rispettivamente, a spostare una cassa di bibite, non sono ravvisabili
degli sforzi manifestamente eccessivi ai sensi della giurisprudenza.
D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono
svolgendo un’attività quale quella esercitata da X.______, ovvero la gerente di
un esercizio pubblico di modeste dimensioni” (STCA citata, sottolineatura della
redattrice).
In esito alle considerazioni
che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le
severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il
carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
Di conseguenza, non si è
in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come correttamente
considerato dall’assicuratore LAINF.
2.10
Infine, il TCA concorda con la
decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute lamentato
dall'assicurata non possa essere assunto dall'assicuratore convenuto neppure a
titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
In
effetti, la diagnosi di “forte contusione lombare e spalla destra” posta dal
dr. __________ nel certificato medico del 2 giugno 2017 (cfr. doc. 6) non
rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art.
6.
cpv. 2 LAINF (nella nuova versione entrata in vigore il
1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF,
qui applicabile visto che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato
in data 1° gennaio 2017), disposizione che, come illustrato in
precedenza, parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali (cfr. supra
consid. 2.5.).
Il
TCA non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art.
6.
cpv. 2 LAINF, circostanza che, del resto, neppure è stata contestata da parte
dell’assicurata ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti