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Decisione

35.2017.126

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella

sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai

quesiti posti nel formulario denominato “Questionario nozione di infortunio –

con ITL” compilato in data 17 marzo 2017.

In

tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato

entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato

a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub

doc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare

all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal

dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio

LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in

giudicato).

Da

qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso

in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire,

nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.

In

tale ambito, secondo il TCA, è decisivo il fatto che alla specifica domanda

volta a stabilire se al momento dell’evento sia accaduto qualcosa di particolare

– precisando che nel concetto di qualcosa di particolare rientrano, ad esempio,

una “caduta” o una “scivolata” - l’assicurata abbia risposto negativamente

(cfr. doc. 8, domanda 5, riportata per esteso al precedente considerando 2.7., sottolineature

della redattrice).

A

fronte della chiarezza di tale domanda e della relativa risposta, il TCA non

può considerare credibile quanto fatto valere dall’assicurata solo in un

secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione del 21

giugno 2017, allorquando ella ha invece sostenuto che “l’evento deve essere

considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto

l’assicurata è scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” (cfr.

doc. 2).

In

tale certificato medico LAINF, datato 2 giugno 2017, il dr. __________ ha

indicato, al punto “2. indicazioni del paziente”, che “portando casse di bibite

è scivolata ed è caduta” (doc. 6).

Ora,

se nel trasportare la cassa di bibite ella fosse effettivamente scivolata e

caduta, come indicato in sede di opposizione e riportato dal dr. __________ nel

referto del 2 giugno 2017, la risposta alla domanda numero 5, riguardante

specificatamente un’eventuale scivolata o caduta, non avrebbe in ogni caso

potuto essere “No”, come invece risulta dagli atti (cfr. doc. 8).

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, il TCA reputa che alle dichiarazioni, fornite personalmente

dall’assicurata in data 17 marzo 2017 e che confermano quanto già riportato

nell’annuncio di infortunio compilato in data 1° marzo 2017 dal datore di

lavoro, deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto è stato

indicato, in un secondo tempo, nell’opposizione del 7 luglio 2017 contro la

decisione del 21 giugno 2017 (cfr. doc. 4), nel certificato medico LAINF del

dr. Martini (doc. 6) e, ancora, in sede ricorsuale (cfr. doc. I).

Questa soluzione non può essere rimessa in discussione dalle

motivazioni addotte dall’assicurata in sede ricorsuale.

Nel ricorso, l’assicurata ha sostenuto di non avere fornito versioni

contrastanti, visto che “nell’opposizione l’infortunata non nega che

l’infortunio si è verificato mentre trasportava una cassa di bibite, ma solo

che l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e pertanto

infortunio in quanto nel trasporto è scivolata e a seguito della caduta ha

riportato le lesioni indicate nell’allegato certificato medico” (doc. I).

A

tale proposito, il TCA rileva che la contraddittorietà messa in evidenza

dall’amministrazione e condivisa da questa Corte non riguarda il fatto che

l’assicurata stesse trasportando una cassa di bibite allorquando è intervenuto

l’evento - questione pacifica – ma risiede nella costatazione che RI 1 ha, in

un primo momento, escluso che al momento dell’evento occorsole sia accaduto qualcosa

di particolare come ad esempio una scivolata o una caduta (cfr. risposta alla

domanda numero 5 del questionario compilato dall’interessata in data 17 marzo

2017, doc. 8), salvo, poi, dapprima nell’opposizione del 7 luglio 2017 (cfr.

doc. 2) e, successivamente, in sede ricorsuale (cfr. doc. I), far valere l’esatto

opposto, adducendo di essere proprio scivolata e caduta.

In

tale contesto, contrariamente a quanto sembrerebbe pretendere la ricorrente,

questo Tribunale non può considerare che la descrizione di quanto accaduto

fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 1°

marzo 2017 possa essere qualificata quale semplice aggiunta allo svolgimento

dei fatti già descritto in precedenza.

Una

cosa, infatti, è dire di avere risentito uno strappo alla schiena nel

trasportare una cassa di bibite, altra cosa, ben diversa, è sostenere, invece,

di essere caduta.

Al

riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi

appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima

descrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “Questionario

nozione d’infortunio – con ITL”, compilato il 17 marzo 2017, cfr. doc. 8),

nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che RI 1 sia caduta, e

questo nonostante una esplicita domanda posta proprio in tal senso (cfr.

domanda numero 5, doc. 8).

Al

di là, quindi, di quanto riportato, su comunicazione dell’assicurata, nel

certificato medico del dr. __________, resta il fatto che nel momento in cui l’assicurata

è stata per la prima volta chiamata a dettagliatamente esporre

all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, ella ha chiaramente

risposto di avere risentito uno strappo alla schiena mentre trasportava

una cassa di bibite dal deposito al frigo (risposta alla domanda numero 1) e

che al momento dell’evento non è accaduto niente di particolare, come

potrebbe essere il caso di una scivolata o di una caduta, ipotesi entrambe

espressamente indicate nella domanda numero 5 al fine di chiarire il concetto

di “qualcosa di particolare” (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).

Considerandi

Alla

luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che i disturbi

alla schiena risentiti da RI 1 e da ella annunciati a titolo di infortunio

all’assicuratore LAINF siano sopravvenuti mentre l’assicurata stava

trasportando una cassa di bibite, come del resto da ella stessa descritto.

2.9

Nel caso di specie, vista la

dinamica inizialmente descritta dall’assicurata, occorre concludere che non vi è

stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,

infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né

con oggetti.

Va,

dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento

scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo

lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti

esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di

uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid.

2.4

e la giurisprudenza ivi citata).

Come motivatamente esposto

al considerando precedente (cfr. consid. 2.8.), visto il maggiore affidamento

che deve essere attribuito alle dichiarazioni della prima ora fornite

dall’assicurata circa la dinamica degli eventi – così come descritta nell’annuncio

d’infortunio del 1° marzo 2017 e nel “questionario nozione d’infortunio - con

ITL” compilato in data 17 marzo 2017 - può essere scartata a priori l’ipotesi

di un movimento scoordinato del corpo. Infatti, affinché una lesione corporale

dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della

LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente

insolite, impreviste, fuori programma (A. Maurer, Schw.

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176 s.), ciò che la ricorrente stessa

ha espressamente escluso rispondendo ad una precisa domanda in tale senso posta

nel formulario concernente la descrizione della dinamica dei fatti (cfr. doc. 8,

nel quale alla domanda n. 5 “è accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta,

scivolata, ecc.)?”, la risposta è stata: “No”).

Si tratta quindi di

valutare se il danno alla schiena subito dall’assicurata sia o meno da imputare

ad uno sforzo manifestamente eccessivo.

Anche questa ipotesi può

essere negata a priori.

A prescindere dalla

circostanza di sapere se il fatto di trasportare una cassa di bibite rientrasse

o meno nelle mansioni abituali dell’assicurata, di professione cameriera – ciò

che la ricorrente ha fermamente negato (cfr. doc. I), producendo, a comprova

delle proprie affermazioni, una dichiarazione, datata 28 ottobre 2017, con la

quale un suo collega, pizzaiolo, ha affermato che “nelle mie mansioni oltre al

lavoro di pizzaiolo ho il compito di ricevere e immagazzinare le derrate in

entrata al ristorante Il __________ di __________ e di provvedere al loro

deposito nella cantina, nel frigo e nella cella frigorifera”, aggiungendo che

“per quanto di mia conoscenza il trasporto delle casse di chili di bibite non è

di competenza di nessuna delle cameriere ai tavoli” (cfr. doc. B) – questo

Tribunale ritiene che non sia ravvisabile, nell’atto di trasportare una cassa

di 24 bottigliette da 33 cl (cfr. doc. 8 risposta alla domanda n. 4), per una

donna adulta, di giovane età (nata nel 1977) e quindi nel pieno delle proprie

forze e di sana costituzione, uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi

della giurisprudenza.

Risulta quindi

condivisibile quanto osservato dall’assicuratore LAINF nella risposta di causa,

osservando che “seppure noi dovessimo considerare che quest’attività non fa

parte delle mansioni attribuitele, rimane tuttavia uno sforzo relativamente

modesto, al massimo fra i 16 e i 20 kg a seconda del tipo di vetro e del peso

della cassa, che non può assolutamente essere considerato come straordinario”

(cfr. doc. III).

Del resto, un esame della

giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi

inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività

manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4

maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21

marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler,

op. cit., p. 241).

Nello stesso senso, cfr.

STF 8C_705/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 3.3., nella quale l’Alta Corte ha

considerato che per una persona adulta (nel

caso di specie una donna), il sollevamento

di un cartone del peso di circa otto chilogrammi - spesso in posture non

ergonomiche – rientra nella azioni di tutti i giorni, e questo a prescindere

dalla professione svolta (in questo caso l’attività di cassiera).

Ad un’analoga conclusione

è giunto il TF in una STF 8C_656/2008 del 13 febbraio 2009 consid.

3.3

, riguardante il caso di un’assicurata la quale

aveva riportato una lacerazione di un tendine della spalla destra

nel sollevamento di una valigia pesante, di circa 20 kg.

Vedi pure STF 8C_922/2011 del 19 giugno 2012,8C_867/2009 del 17

marzo 2010 consid. 3.3,8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.2.

Alle

medesime conclusioni è pure giunto questo Tribunale in una STCA 35.2002.46 del

18.

ottobre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante il caso di

un’assicurata, di professione gerente, la quale, nell’atto di spostare un

mobile-bar, aveva risentito uno strappo muscolare lombare.

Anche in

quel caso, il TCA ha confermato che l’evento annunciato non costituisse

infortunio, sottolineando che “nelle operazioni tendenti a smuovere di

qualche millimetro il bancone del bar unitamente ad una collega (cfr. I, p. 3),

rispettivamente, a spostare una cassa di bibite, non sono ravvisabili

degli sforzi manifestamente eccessivi ai sensi della giurisprudenza.

D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono

svolgendo un’attività quale quella esercitata da X.______, ovvero la gerente di

un esercizio pubblico di modeste dimensioni” (STCA citata, sottolineatura della

redattrice).

In esito alle considerazioni

che precedono, il TCA deve concludere che non sono, in concreto, soddisfatte le

severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il

carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, come correttamente

considerato dall’assicuratore LAINF.

2.10

Infine, il TCA concorda con la

decisione dell’amministrazione di considerare che il danno alla salute lamentato

dall'assicurata non possa essere assunto dall'assicuratore convenuto neppure a

titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

In

effetti, la diagnosi di “forte contusione lombare e spalla destra” posta dal

dr. __________ nel certificato medico del 2 giugno 2017 (cfr. doc. 6) non

rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art.

6.

cpv. 2 LAINF (nella nuova versione entrata in vigore il

1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF,

qui applicabile visto che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato

in data 1° gennaio 2017), disposizione che, come illustrato in

precedenza, parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali (cfr. supra

consid. 2.5.).

Il

TCA non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art.

6.

cpv. 2 LAINF, circostanza che, del resto, neppure è stata contestata da parte

dell’assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti