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Decisione

35.2017.127

Assicuratore LAINF a torto non ha esaminato la natura infortunistica o meno dei disturbi lamentati a livello delle ginocchia.Inoltre, per quanto riguarda disturbi psichici,prima di potersi esprimere s

9 maggio 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

1.12. Con scritto del 31 gennaio

2018, il patrocinatore del ricorrente, dopo avere ribadito che la dinamica dell’infortunio

indicata dall’Istituto assicuratore è errata, ha chiesto che venga esperita una

perizia ortopedica/reumatologica che accerti l’origine dei disturbi presentati

dall’interessato alle ginocchia, alla schiena e alle spalle; una perizia

ortopedica/reumatologica che valuti il peggioramento dei disturbi oggettivi a

livello della caviglia e le conseguenti limitazioni sulla capacità al guadagno;

una perizia “medico psicologica volta a determinare il rapporto di causalità

adeguata tra l’infortunio (grave) e il conseguente doloroso e lungo iter

terapeutico e la sofferenza psichica e morale di grado invalidante e

conseguente limitazione della capacità al guadagno” (doc. IX).

1.13. In corso di causa, il TCA ha

richiamato dall’Ufficio AI l’incarto dell’assicurato (cfr. doc. XI e XII),

dando poi alle parti la possibilità di esprimersi in merito (doc. XIII).

Al riguardo, in data 7

marzo 2018 l’CO 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da

presentare (doc. XIV), così come pure il patrocinatore dell’assicurato tramite

lo scritto dell’8 marzo 2018 (doc. XV).

Tali scritti delle parti

sono stati trasmessi alla corrispettiva controparte (doc. XVI e XVII), per

conoscenza.

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è, in

primo luogo, la questione di sapere se l’assicuratore LAINF abbia negato a

ragione, oppure no, l’eziologia infortunistica con riferimento ai disturbi

presentati dall’assicurato alle ginocchia, a livello lombo-sacrale e nella

sfera psichica.

Nell’affermativa, questa

Corte sarà poi chiamata a esaminare se l’CO 1 era legittimato, oppure no, tenuto

conto dei soli disturbi alla caviglia sinistra ritenuti di natura traumatica, a

porre fine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° novembre 2016 e,

di conseguenza, se ciò fosse corretto, dovrà valutare l’entità sia della

rendita d’invalidità assegnata all’assicurato, sia della menomazione

dell’integrità (IMI).

2.3

Disturbi

presentati dall’assicurato alle ginocchia, a livello lombosacrale e nella sfera

psichica: conseguenze naturali dell’infortunio del 9 ottobre 2008?

2.3.1

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative

sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali

e di malattie professionali.

2.3.2

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni

entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3.3

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare

l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici

sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli

infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni

insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli

infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.3.4

Con

riferimento, innanzitutto, ai disturbi presentati dall’assicurato alle

ginocchia, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto

assicuratore ha ritenuto che la questione relativa al nesso causale con

l’infortunio, già rifiutato a suo tempo tramite comunicazione del 22 ottobre

2013, fosse ormai cresciuta in giudicato, motivo per il quale all’assicurato

restavano aperti unicamente i rimedi straordinari di diritto, per i quali non

risultavano adempiute le condizioni (cfr. doc. A1).

Di avviso

opposto il patrocinatore del ricorrente, il quale, in sede ricorsuale, ha

rilevato come la questione non sia affatto cresciuta in giudicato, dato che l’assicurato,

con scritto del 23 ottobre 2013, ha prontamente espresso il proprio disaccordo

nei confronti della comunicazione del 22 ottobre 2013 dell’amministrazione (doc.

I).

In sede di

risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha ribadito la propria posizione,

rilevando che “la lettera del 23 ottobre 2013 cui fa riferimento controparte

non è infatti da ritenere una richiesta di decisione formale. L’assicurato ha

manifestato in quell’occasione alcune perplessità ma poi le indagini mediche

sono andate avanti e le terapie sono proseguite senza che egli manifestasse in

modo più tangibile ed esplicito il proprio dissenso. Egli aveva del resto

contatti regolarissimi con l’agenzia e avrebbe potuto in ogni momento chiedere

la decisione formale. L’analisi giuridica proposta nella decisione su

opposizione deve quindi essere avallata” (cfr. doc. V, punto 5.5 a pag. 7).

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale non può condividere la tesi sostenuta

dall’Istituto assicuratore convenuto, per i seguenti motivi.

Dagli atti

emerge che, effettivamente, con comunicazione del 22 ottobre 2013, l’CO 1 ha

informato l’assicurato che “sulla scorta della documentazione in nostro

possesso non è possibile ammettere, secondo il grado di probabilità richiesto,

l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi da lei lamentati alle ginocchia

e l’infortunio in oggetto. Per questa affezione non possiamo corrispondere

prestazioni assicurative” (doc. 328).

Contrariamente

a quanto addotto dall’assicuratore infortuni, l’assicurato ha immediatamente

contestato questa valutazione effettuata dall’amministrazione, attraverso uno

scritto del 23 ottobre 2013, del seguente tenore:

" Con riferimento alla sua lettera del 22 ottobre 2013 ricevuta in data

odierna, io non sono d’accordo sul fatto che il vostro servizio medico

non vede l’esistenza di un nesso causale tra i disturbi da me lamentati, sin

dall’inizio dopo l’infortunio del 9 ottobre 2008, non solo per le ginocchia, ma

pure per le anche e la schiena.

Questi disturbi e dolori io li ho indicati durante

le visite fatte sin dall’inizio, dopo l’infortunio del 9 ottobre 2008, che poi

non siano stati considerati e non mi sono state fatte delle analisi, soprattutto

alle ginocchia, che ho chiesto più volte in precedenza, per evitare

responsabilità di corrispondere a prestazioni assicurative da parte vostra, è

un’altra cosa. (…).” (Doc. 331, sottolineatura della redattrice)

Stante quanto sopra esposto, visto il chiaro

disaccordo espresso dall’assicurato, il TCA ritiene che l’CO 1 avrebbe dovuto,

sul tema specifico, emanare una decisione formale ai sensi dell’art. 49 cpv. 1

LPGA, il quale prevede che “nei casi di ragguardevole entità o quando

vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto

le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.” (sottolineatura

della redattrice).

Del resto, ciò è quanto l’assicuratore LAINF ha

effettivamente fatto nella decisione su opposizione qui impugnata con riferimento

ai disturbi alla schiena.

Su questo punto, pertanto, la decisione impugnata

non può essere confermata (sul tema della contestazione, entro un anno dalla

loro emanazione, delle comunicazioni informali di chiusura del caso emesse da

parte degli assicuratori, cfr. STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), il ricorso

va accolto e gli atti rinviati all’assicuratore LAINF affinché chiarisca

l’eziologia infortunistica o meno dei disturbi lamentati dall’assicurato a

livello delle ginocchia.

2.3.5

A proposito dei disturbi

lamentati a livello lombo-sacrale dall’assicurato, l’CO 1 ha fondato la

decisione di negare l’esistenza di un nesso causale naturale tra tali disturbi

e l’evento traumatico del 9 ottobre 2008, facendo capo alla valutazione

espressa in proposito dal proprio medico __________ (cfr. doc. 547, doc. 615).

In effetti, a margine

della visita di chiusura del 15 settembre 2016, il dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha dichiarato

che per quanto riguarda la problematica riferita alla schiena “non vi sia un

nesso perlomeno probabile con lo stato post-infortunistico relativo alla

caviglia e piede di cui si discute” (cfr. doc. 547, pag. 5).

Invitato

dall’amministrazione a motivare il proprio parere, alla luce delle

contestazioni espresse in sede di opposizione da parte dell’avv. RA 1, con

apprezzamento del 30 agosto 2017, lo stesso medico fiduciario ha espresso le seguenti

considerazioni:

" (…)

In risposta alle osservazioni dell’avv. RA 1 riteniamo opportuno

precisare che nel caso in questione siamo sicuramente di fronte ad un deficit

funzionale della tibiotarsica sinistra ora in sede di protesi articolare della

tibiotarsica. Tale deficit funzionale è stato considerato e valutato in

occasione della visita medico __________. È stato però ritenuto non sussistente

un nesso di causalità probabile da tale condizione ed una sintomatologia

rachialgica riportata dall’assicurato.

Non risulta agli atti allegati all’opposizione dall’avv. RA 1

alcuna documentazione medica attestante un nesso causale probabile tra le due

condizioni. In occasione della visita medico-__________ abbiamo ritenuto che

seppure in presenza di un deficit funzionale articolare della tibiotarsica a

sinistra questo non sia di entità sufficiente a determinare un nesso di

causalità adeguata con i disturbi al rachide. Ciò è in accordo con la

prevalente dottrina medica a riguardo. Perché vi sia un nesso probabile occorre

una importante rigidità articolare quale una artrodesi di anca che determini

uno spostamento del movimento sul tratto lombare viciniore in modo permanente e

insistito nel tempo. Oppure occorre una importante dismetria non corretta e non

correggibile degli arti inferiori superiore a 5 cm. Tali situazioni non sono

presenti in questo assicurato né vi sono a nostro parere situazioni ad esse

paragonabili. La parziale rigidità articolare seppure presente appare a

nostro avviso compensabile a livello della catena articolare cinetica

sovrastante in modo sufficiente a non determinare un sovraccarico importante a

livello del rachide, tale da causare una sintomatologia legata dal messo di

causalità verosimilmente probabile con la patologia presente a livello della

tibiotarsica sinistra. Per tale motivo abbiamo ritenuto in occasione della

visita medica di __________ di non riconoscere un nesso di causalità

preponderantemente probabile e riteniamo di poter confermare tale decisione.”

(Doc. 615, sottolineature della redattrice)

Con la propria

impugnativa, l’insorgente ha contestato la valutazione del dr. __________,

trasmettendo due referti medici, l’uno del dr. __________ del 7 ottobre 2017 e,

l’altro, del dr. ____________ del 27 novembre 2017, i quali sono stati

sottoposti al vaglio del dr. ____________ per una presa di posizione.

Quest’ultimo, con

apprezzamento medico del 1° dicembre 2017, ha confermato la propria precedente

valutazione, rilevando che:

" (…)

Sul tema del nesso tra le problematiche alla schiena e l’evento

infortunistico in esame si pronuncia il dr. __________. Egli riporta la

presenza di cervicalgie e lombalgie ricorrenti. Riscontra una dismetria di

circa 1.5 cm e disturbi della marcia. Non rilevando alla radiografia del

rachide alcun segno indiretto di discopatia, ritiene di poter spiegare tali

disturbi con una disbalance del bacino ed alterazioni della marcia. Il dr. __________

nel suo scritto utilizza una formula di probabilità e non di certezza o

probabilità preponderante. Inoltre tale posizione non poggia su una

spiegazione eziopatogenetica o biomeccanica ma semplicemente si limita a

constatare una mera coincidenza di sintomatologia senza proporre una plausibile

spiegazione causale. Non possiamo pertanto ritenere che la semplice affermazione

di una concomitanza di disturbi possa configurarsi come una attestazione di

nesso causale prevalentemente probabile. Sull’argomento ritengo di poter

confermare la posizione espressa nel mio apprezzamento del 30 agosto 2017. In

tale scritto ho già fornito una disamina della posizione comunemente accettata

in medicina sull’argomento del nesso tra dismetria degli arti e disturbi al

rachide. Inoltre ho fornito una valutazione biomeccanica per cui sono portato a

ritenere che non vi sia una causalità prevalentemente probabile tra i disturbi

lamentati alla schiena e le conseguenze del trauma alla caviglia sinistra nel

caso in esame.” (Doc. V/1, sottolineature della redattrice)

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione

medica presente all'inserto, questo Tribunale ritiene che non ricorrano validi

motivi per mettere in dubbio il parere - puntualmente motivato e conforme alla

dottrina medica in materia - del medico di __________, senza che si riveli

necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Del resto, come

correttamente rilevato dall’amministrazione nella decisione su opposizione

impugnata, la valutazione fornita dal dr. __________ appare conforme alla

dottrina medica a suo tempo espressa dai dottori __________ e __________, già

Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario

di __________, in una perizia elaborata su incarico del TCA (cfr. STCA 35.1999.92-93

del 4 maggio 2000 cresciuta incontestata in giudicato), i cui

principi sono stati costantemente confermati in successive pronunzie (cfr. STCA

35.2011.22

del 20 marzo 2012 consid. 2.3.3., 35.2006.93 del 26 luglio 2007

consid. 2.3.3., 35.2007.33 del 27 giugno 2007 consid. 2.5., 35.2006.73 del 14

giugno 2007 consid. 2.13., 35.2004.100 del 9 marzo 2005 consid. 2.8. e

35.2001.79

del 25 febbraio 2002 consid. 2.5.2.2., confermata dal TFA con

sentenza U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD

II-2004 n. 62) e ribaditi in un’altra

vertenza, nella quale il TCA - confrontato con una perizia di parte che metteva

in dubbio la fondatezza della valutazione espressa a suo tempo dai dottori __________

e __________ - aveva disposto l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura

del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il

quale, chiamato segnatamente a precisare se condividesse o meno il parere degli

specialisti bernesi, aveva dichiarato che i principi sviluppati da questi

ultimi erano pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus

klinischer Erfahrung gut nachvollziebar”) (cfr. STCA 35.2013.63 del 4

dicembre 2014 consid. 2.2.4., cresciuta incontestata in giudicato).

Nel caso di

specie, alla luce della dottrina medica sul tema ben illustrata dal dr. __________

e della valutazione biomeccanica convincente da egli

formulata nel proprio apprezzamento medico, il TCA ritiene che, a ragione,

l’Istituto assicuratore abbia negato che i disturbi lombo-sacrali

presentati dall’assicurato possano costituire una conseguenza indiretta del

sinistro, nel senso di essere il risultato di una deambulazione viziata

provocata dal danno alle estremità inferiori, come preteso invece dal

ricorrente.

In simili condizioni, è

dunque a ragione che l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a

proposito dei disturbi a livello lombosacrale denunciati dell’assicurato.

Su questo punto la

decisione su opposizione impugnata va, quindi, confermata e il ricorso

respinto.

2.3.6

A proposito, infine, dei disturbi

psichici lamentati dall’interessato, nella decisione su opposizione

impugnata l’Istituto assicuratore ha negato l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra questi ultimi e l’infortunio, sottolineando, in ogni

modo, di non dovere procedere a delucidazioni specifiche al riguardo dato che,

in ogni caso, va negata la causalità adeguata (cfr. doc. A1).

A quest’ultimo riguardo,

difatti, secondo l’CO 1, l’infortunio occorso all’assicurato - il quale sarebbe

scivolato mentre scendeva lungo un pendio boschivo in cerca di funghi, finendo

di peso contro un sasso - va classato nella categoria intermedia ma al limite

di quella inferiore.

L’assicuratore LAINF ha

escluso che l’infortunio in questione sia stato particolarmente spettacolare o

accompagnato da circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, visto che

l’assicurato ha chiamato la Rega, la quale ha rinunciato ad intervenire,

mandando il Soccorso Alpino con la macchina essendo egli a cinque minuti di

cammino dalla strada.

L’CO 1 ha considerato che

una frattura della tibiotarsica, seppure complessa, non costituisce una lesione

grave o atta a provocare dei disturbi psichici; che dal lato oggettivo il

decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti; che

la durata delle cure non sia stata eccezionalmente lunga, essendo stato

l’interessato sottoposto a cure intense “solo” per il periodo compreso fra il

19.

febbraio 2014 e il 2 febbraio 2015; che non vi sia stata alcuna cura errata

che abbia aggravato notevolmente i postumi dell’infortunio; che la durata

dell’incapacità lavorativa non è stata rilevante, avendo l’interessato

ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adatte al più tardi al

termine del soggiorno a __________ nel settembre 2010 fino al momento in cui ha

annunciato la ricaduta e poi nuovamente al più tardi nel settembre 2016; che se

nessuno contesta il fatto che l’assicurato presenta dei disturbi, gli stessi

non possono essere definiti importanti visto che si manifestano sotto carico

prolungato e diminuiscono a riposo (cfr. doc. A1).

Di avviso opposto il

patrocinatore del ricorrente, a mente del quale l’Istituto assicuratore ha,

innanzitutto, per una svista, banalizzato la dinamica dell’infortunio,

ritenendo che l’assicurato sia semplicemente scivolato mentre stava cercando

funghi, mentre in realtà RI 1 è caduto da un albero, andando poi ad urtare la

caviglia contro un sasso.

La corretta dinamica

dell’infortunio avrebbe comportato una diversa classificazione dell’evento, da

ritenere, secondo l’avv. RA 1, di gravità media superiore.

Inoltre, secondo il

patrocinatore del ricorrente, gli elementi oggettivi quali la gravità della

ferita riportata e l’iter chirurgico terapeutico particolarmente lungo e

sofferto, con ben dieci operazioni e ciononostante caratterizzato da costante peggioramento

fino all’invalidità ed al persistere del dolore, portano secondo la

giurisprudenza del TF al riconoscimento del “rapporto di causalità tra

l’infortunio ed i disturbi psichici dell’assicurato, come del resto accertato

anche dai medici psichiatrici che lo hanno a questo scopo peritato” (doc. I).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene di non potere, senza che prima vengano svolti

ulteriori approfondimenti, seguire la tesi dell’assicuratore LAINF, a mente del

quale non occorrevano delucidazioni specifiche a proposito della causalità

naturale, visto che andava comunque negata l’adeguatezza.

Alla luce di quanto

valutato nel referto peritale del 14 marzo 2017 del dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali

(CPAS), incaricato in ambito AI di svolgere una perizia psichiatrica (cfr. doc.

608), non è possibile chiarire se i disturbi psichici dell’interessato,

manifestatisi dopo l’evento del 2008 e peggiorati sempre più col passare degli

anni, siano o meno in nesso causale con l’infortunio.

La questione,

contrariamente a quanto preteso dall’Istituto assicuratore, non può, tuttavia,

venire superata considerando che, in ogni caso, vada negata l’adeguatezza del

nesso causale.

A tale riguardo, il TCA

non può, infatti, fare proprio l’esame della causalità adeguata effettuato

dall’amministrazione, non essendo in primo luogo chiara la dinamica

dell’infortunio occorso all’assicurato, elemento quest’ultimo essenziale al

fine della corretta classificazione dell’evento traumatico in discussione.

Dall’accurata disamina della

documentazione agli atti, difatti, emergono versioni contrastanti riguardo alla

dinamica dell’infortunio, senza che la questione sia stata preliminarmente

chiarita dall’Istituto assicuratore.

Dagli atti emerge, da un

canto, che gli stessi medici fiduciari dell’assicuratore LAINF (cfr. visita

medica __________ del 13 marzo 2009, doc. 41) e l’CO 1 stessa in alcuni

documenti (cfr. documento intitolato “analisi della situazione” del 24 marzo

2014.

dell’CO 1, doc. 384) abbiano fatto riferimento al fatto che l’assicurato

sarebbe caduto da un albero prima di andare a sbattere la caviglia contro un

sasso, mentre in altri documenti, tra i quali figurano la decisione su

opposizione impugnata (doc. A1) e la risposta di causa (doc. V), al fatto che

lo stesso abbia, invece, impattato con la caviglia contro un sasso a seguito di

una semplice scivolata mentre stava cercando dei funghi.

D’altro canto, occorre

sottolineare come né l’annuncio di infortunio, né quanto dichiarato

dall’assicurato stesso, siano in grado di chiarire come si sono svolti i fatti.

Nell’annuncio di

infortunio del 20 gennaio 2009 il datore di lavoro ha indicato, al punto 6

relativo alla descrizione dell’infortunio, “sconosciuto (chiedere

all’interessato)” (cfr. doc. 8).

Dal rapporto del 29

gennaio 2009 denominato “dichiarazioni dell’assicurato al suo domicilio in Via __________

a __________” – sottoscritto da RI 1 - risulta che il funzionario incaricato ha

verbalizzato quanto segue:

" L’8

ottobre 2008 sono andato a cercare funghi sulla montagna sopra __________ in __________.

Ho lasciato la strada agricola che da __________ porta a __________ e mi sono

inoltrato nel bosco. Verso le ore 18, mentre scendevo lungo un pendio, sono

scivolato su foglie e rami e sono finito di peso contro un sasso. Mi sono

spaccato la gamba sinistra un po’ sopra la caviglia. Ero da solo. Calzavo

scarponi da montagna. Ho chiamato la Rega col cellulare. Invece della Rega è

giunto il Soccorso Alpino mediante soccorritori giunti con l’auto nei pressi

dell’incidente e poi a piedi con camminata di 5 minuti. Sono stato portato con

la barella fino alla strada agricola __________ -__________ e da lì in auto

fino a __________. A __________ mi hanno trasferito su un’ambulanza e con essa

mi hanno portato all’Ospedale di __________.” (Doc. 14)

Chiamato, poi, dall’CO 1 a fornire ulteriori informazioni, con

scritto del 30 gennaio 2009 RI 1 ha ribadito la correttezza di quanto riportato

in occasione dell’incontro con il funzionario dell’CO 1 incaricato, senza fare

riferimento alcuno ad una eventuale caduta da un albero, ma indicando, alla

risposta numero 1, che “mi sono recato in montagna ai monti di __________ il 9

di ottobre 2008 per un’escursione (per funghi) (vedi rapporto del Sig. __________

del 29 gennaio, in vostro possesso)” (doc. 12).

In sede ricorsuale (doc. I) e nelle osservazioni del 31 gennaio

2018.

(doc. IX), per contro, il patrocinatore del ricorrente ha evidenziato che

l’interessato ha sì urtato un sasso con la caviglia, ma dopo essere caduto da

un albero (doc. I).

Tale versione, peraltro, risulta conforme a quanto indicato nel

rapporto di intervento del Soccorso Alpino stilato in data 13 ottobre 2008 –

quindi a pochi giorni dal sinistro del 9 ottobre 2008 - del seguente tenore:

" In prima

serata il Soccorso Alpino del CAS __________ è stato allarmato via __________

(Colonna __________) dalla EZ della Rega a ZH per il recupero di un operaio

ferito a seguito di una caduta da un albero sul __________ sopra a __________.

L’operaio stava eseguendo dei lavori ad un rustico, quando per motivi da

appurare è precipitato da un albero procurandosi gravi ferite ad un piede.

L’altro operaio presente in loco è quindi partito a piedi per dare l’allarme

(sul luogo dell’incidente il cellulare non aveva nessuna ricezione), ma non

essendo pratico della zona non è stato in grado di fornire le informazioni

necessarie per una localizzazione veloce del paziente e dopo una breve

comunicazione non è più stato possibile stabilire una connessione con il

cellulare (solo una brevissima comunicazione dopo più di mezz’ora).

Visto quanto esposto e dato che il pilota di picchetto in __________

non disponeva della categoria necessaria per effettuare degli argani notturni,

la EZ ha chiesto l’intervento terrestre del Soccorso Alpino del CAS __________.

Nel frattempo il Soccorso Alpino del CAS __________ ha ricevuto dal CDO della

Polca Ti a Bellinzona un secondo allarme per un escursionista disperso nella __________

sopra __________ nelle __________ (informazione trasmessa immediatamente alla

EZ della Rega a ZH). Grazie alle poche informazioni ricevute e alla conoscenza

del luogo abbiamo potuto localizzare il paziente che si trovava sul __________

sopra a __________ (circa 20 min di strada sterrata da percorrere su un

sentiero di montagna) e procedere alla sua evacuazione via terra con la barella

della Kong e un fuoristrada per consegnarlo all’équipe 144 SALVA di __________

a __________. Dopo la consegna il paziente è stato trasportato all’Ospedale __________

di __________ per le cure del caso. Si è trattato di un ottimo lavoro di squadra

tra la EZ della Rega e il Soccorso Alpino del CAS __________.” (Doc. 25)

Alla luce delle

indicazioni, contraddittorie, presenti agli atti riguardanti la dinamica di

quanto avvenuto il 9 ottobre 2008, questo Tribunale è impossibilitato a

classificare l’infortunio occorso all’assicurato - che secondo l’CO 1

rappresenta un infortunio di media gravità al limite della categoria inferiore

– e, di conseguenza, ad esprimere un giudizio riguardo all’adeguatezza del

nesso causale.

Si impone pertanto un rinvio degli atti all’amministrazione,

affinché chiarisca preliminarmente cosa sia avvenuto il 9 ottobre 2008 e,

qualora fosse confermato che l’assicurato sia caduto da un albero, stabilire da

che altezza ciò sia avvenuto, così da valutare se la caduta sia da inquadrare

tra gli infortuni di grado medio vero e proprio (ricordato che ciò costituisce

la regola per le cadute da alcuni metri di altezza, cfr. STF 8C_437/2015 del 5

settembre 2015, consid. 3.5).

In tale ottica, il TCA rileva, inoltre, che da un primo esame

sommario degli atti sembrerebbe che anche gli altri criteri elencati per esteso

al consid. 2.2.3. e che secondo l’CO 1 permettono di escludere l'adeguatezza

del nesso di causalità, necessitano di essere ulteriormente approfonditi, come

del resto richiesto dal patrocinatore del ricorrente.

Per tali ragioni, anche su

questo punto il ricorso dell’assicurato deve essere accolto e la decisione su

opposizione impugnata annullata.

2.4

Stante quanto sopra esposto

ai considerandi 2.3.4. e 2.3.6., si giustifica, pertanto, con

riferimento ai disturbi dell’assicurato localizzati a livello delle ginocchia e

a quelli di natura psichica, per i quali è stata negata

l’eziologia infortunistica, l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata.

L’assicuratore

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà quindi,

innanzitutto, chiarire se i disturbi interessanti le ginocchia e quelli

psichici lamentati dall’assicurato siano di natura post-infortunistica oppure

no.

In seguito, una

volta stabilito quali siano i danni alla salute di natura traumatica che

entrano in linea di conto nel caso di specie, spetterà all’Istituto

assicuratore esprimersi in merito al diritto a prestazioni di RI 1 dal

profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata, fatta eccezione per quanto concerne i

disturbi alla schiena ritenuti a giusta ragione di origine non traumatica, è

annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti